← Torna a Guide pratiche
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
La quota legittima è la porzione di patrimonio ereditario riservata dalla legge a coniuge, figli e ascendenti, denominati legittimari. È disciplinata dagli artt. 536 e ss. c.c. Il calcolo si fonda sulla riunione fittizia: relictum, debiti detratti, donazioni in vita riaggiunte al valore al decesso. La quota varia in funzione dei soggetti concorrenti: al coniuge solo metà, ai figli da metà a due terzi, con regole specifiche di concorso fra coniuge e discendenti o ascendenti. La tutela passa per l'azione di riduzione ex art. 553 c.c., esperibile entro dieci anni dall'apertura della successione. La guida illustra quote, calcolo, azione di riduzione e casi pratici.

Testo dell'articoloVigente

La quota legittima è la frazione di patrimonio ereditario che la legge riserva inderogabilmente a determinati congiunti del defunto, denominati legittimari. Si tratta di un nucleo indisponibile della successione: il testatore non può privare i legittimari della loro quota mediante testamento o donazioni in vita oltre i limiti consentiti dalla legge. Questa guida illustra chi sono i legittimari, come si calcola la quota spettante in funzione dei soggetti concorrenti, come opera l’azione di riduzione, quali sono i rimedi a tutela dei diritti riservati e gli errori più frequenti da evitare nella pianificazione successoria.

Cosa stabilisce la legge in materia

L’istituto è disciplinato dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile. L’Art. 536 c.c. individua i soggetti legittimari: coniuge, figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. La legge li tutela imponendo al testatore un limite alla libertà dispositiva: la quota disponibile è quella parte del patrimonio di cui si può liberamente disporre, mentre il residuo, definito quota di riserva o legittima, è intangibile. La quota dei figli è fissata dall’Art. 537 c.c., mentre le norme successive disciplinano il concorso fra legittimari e i casi speciali. Il sistema è rigido nei principi ma articolato nelle applicazioni concrete: occorre considerare la massa ereditaria al momento del decesso, le donazioni effettuate in vita dal defunto e le eventuali rinunce. La normativa è stata oggetto di numerose pronunce della Cassazione, che hanno consolidato i criteri di calcolo e i meccanismi processuali di tutela. L’art. 549 c.c. sancisce inoltre il divieto di apporre pesi o condizioni sulla quota di legittima, principio cardine che impedisce qualsiasi vincolo che ne riduca il valore effettivo per il legittimario.

Quote per coniuge, figli e ascendenti

Le quote variano in funzione dei soggetti concorrenti. Se al defunto sopravvive il solo coniuge, gli spetta la metà del patrimonio in quota di legittima (art. 540 c.c.). Se al defunto sopravvive un solo figlio, gli spetta la metà del patrimonio. Se sopravvivono più figli, agli stessi è riservata complessivamente la quota di due terzi, da dividere in parti uguali. Quando concorrono coniuge e un solo figlio, al coniuge spetta un terzo e al figlio un terzo, mentre il terzo residuo costituisce quota disponibile (art. 542 c.c.). Quando concorrono coniuge e più figli, al coniuge spetta un quarto e ai figli complessivamente la metà del patrimonio. In assenza di figli, se concorrono coniuge e ascendenti, al coniuge spetta la metà e agli ascendenti un quarto (art. 544 c.c.). In assenza di coniuge e figli, agli ascendenti spetta un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.). Al coniuge legittimario spettano inoltre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, indipendentemente dalla quota in proprietà attribuita. Il coniuge separato senza addebito conserva integralmente la qualità di legittimario; quello separato con addebito beneficia di una tutela ridotta ex art. 548 c.c., in forma di assegno vitalizio alle condizioni previste dalla norma.

Calcolo della legittima e riunione fittizia

Il calcolo della quota di legittima non si fonda esclusivamente sui beni esistenti al momento del decesso. Occorre procedere alla cosiddetta riunione fittizia, disciplinata dall’art. 556 c.c.: si parte dal relictum, ossia dal valore dei beni esistenti nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, si sottraggono i debiti del de cuius e si aggiungono in via fittizia, al loro valore alla data del decesso, le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di chiunque. Su questo aggregato, denominato relictum più donatum, si calcolano in proporzione la quota disponibile e quella di legittima spettante a ciascun legittimario. La cassazione ha più volte ribadito che la valutazione deve fondarsi sul valore venale dei beni alla data dell’apertura della successione, non al momento dell’atto di donazione. Se il valore concretamente attribuito al legittimario in sede testamentaria o tramite donazioni in vita è inferiore alla sua quota di riserva, sussiste lesione e si apre la possibilità di promuovere l’azione di riduzione. Il calcolo della massa richiede attenzione: vanno esclusi beni vincolati a destinazioni particolari, vanno inclusi i frutti maturati e le aspettative di liquidazione, vanno valutate con perizia le partecipazioni societarie.

Azione di riduzione e ordine cronologico

L’azione di riduzione, prevista dall’Art. 553 c.c. e dalle norme successive, è lo strumento processuale con cui il legittimario leso o pretermesso fa valere il proprio diritto sulla quota di riserva. La riduzione opera in un ordine prestabilito: prima si riducono le disposizioni testamentarie, proporzionalmente fra loro salvo diversa volontà del testatore (art. 558 c.c.), poi si riducono le donazioni partendo dalla più recente e risalendo in ordine cronologico inverso (art. 559 c.c.). La domanda di riduzione deve essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario quando il legittimario non sia chiamato anche come erede legittimo. Il termine per esercitare l’azione è di dieci anni dall’apertura della successione, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità, decorrente dalla morte del de cuius. L’azione produce effetti restitutori: il bene oggetto della disposizione ridotta torna nella massa ereditaria e va attribuito al legittimario per la parte necessaria a integrare la sua quota. Se la riduzione colpisce un legato di immobile (art. 560 c.c.) la separazione è disciplinata da regole specifiche. Quando il donatario è insolvente l’art. 562 c.c. sposta il peso della riduzione sui donatari anteriori. L’azione contro i terzi acquirenti dei beni donati è regolata dall’art. 563 c.c. ed è esperibile entro vent’anni dalla trascrizione della donazione.

Imputazione, collazione e dispensa

Il legittimario che ha ricevuto donazioni in vita o legati a titolo particolare deve imputare il loro valore alla propria quota di riserva, salvo che il de cuius lo abbia dispensato ai sensi dell’art. 564 c.c. La dispensa non opera oltre i limiti della disponibile, dunque non può eliminare la lesione della legittima ma solo evitare che la liberalità sia computata sulla riserva. Distinta è la collazione, prevista dall’art. 737 c.c.: il coerede chiamato anche come legittimario deve conferire alla massa, in natura o per imputazione, quanto ricevuto in donazione, salvo dispensa espressa contenuta nell’atto. Mentre la riduzione opera su iniziativa del legittimario leso per riequilibrare la quota di riserva, la collazione opera fra coeredi per garantire la parità di trattamento. I due meccanismi sono complementari e vanno coordinati nella ricostruzione della massa. La rinuncia alla collazione e quella alla riduzione hanno effetti distinti e non sono interscambiabili: la prima riguarda esclusivamente il rapporto fra coeredi, la seconda incide sulla integrazione della quota di riserva del rinunciante.

Articoli chiave da consultare

Casi pratici e errori da evitare

Tizio muore lasciando il coniuge Caia e due figli, Sempronio e Mevia. Il patrimonio relictum è di trecentomila euro; il defunto in vita aveva donato a Sempronio un immobile del valore odierno di duecentomila euro. La massa di calcolo della legittima è cinquecentomila euro: al coniuge spetta un quarto, pari a centoventicinquemila euro; ai figli spetta complessivamente la metà, ossia duecentocinquantamila euro, da dividere in parti uguali fra Sempronio e Mevia. Sempronio ha già ricevuto in vita duecentomila euro, oltre quanto gli spetta a titolo di legittima: in sede di collazione dovrà conferire l’eccedenza oppure restituirla a Mevia con strumenti compensativi. Un errore frequente consiste nel ritenere che il testamento sia sempre vincolante: in realtà ogni disposizione che leda la legittima è impugnabile mediante azione di riduzione. Un altro errore è confondere legittima con successione legittima: la prima opera anche in presenza di testamento, la seconda solo in sua assenza. La pianificazione successoria richiede valutazione attenta: donazioni squilibrate in vita possono generare contenzioso post mortem; clausole testamentarie equitative possono evitarlo, purché compatibili con i limiti della disponibile. Le polizze vita sono trattate con cautela dalla giurisprudenza: i premi corrisposti possono essere assoggettati a riduzione nei limiti in cui ledano la legittima.

Domande frequenti

Il convivente di fatto è legittimario?

No. La quota di legittima è riservata esclusivamente a coniuge, parte dell’unione civile, figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Il convivente di fatto non rientra nel novero dei legittimari nemmeno dopo la riforma della legge sulle unioni civili. Gli sono riconosciuti alcuni diritti specifici, tra cui il diritto di abitazione sulla casa di residenza comune per un periodo determinato, ma non concorre alla quota di riserva e non può esperire l’azione di riduzione.

Si può rinunciare preventivamente alla legittima?

No. La rinuncia preventiva alla legittima è nulla in forza del divieto dei patti successori. Il legittimario può rinunciare solo dopo l’apertura della successione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La rinuncia ha effetto retroattivo e fa accrescere la quota degli altri legittimari, salvo l’eventuale operare della rappresentazione a favore dei discendenti del rinunciante.

Come si tutela il legittimario pretermesso totalmente?

Il legittimario completamente estromesso dal testamento deve impugnare le disposizioni mediante azione di riduzione. Non è erede ex lege ma ne acquista la qualità solo se ottiene l’accoglimento della domanda. È tenuto, quando non chiamato all’eredità per altre cause, ad accettare con beneficio d’inventario prima di promuovere il giudizio. L’azione è soggetta al termine decennale dall’apertura della successione.

L’azione di riduzione colpisce anche le polizze vita?

La giurisprudenza di legittimità distingue: i premi pagati con denaro del de cuius possono essere assoggettati a riduzione nei limiti in cui eccedano la quota disponibile e ledano la legittima, mentre il capitale liquidato al beneficiario è in linea di principio sottratto alla massa ereditaria. La questione resta delicata e va valutata caso per caso, anche in funzione della natura della polizza e delle modalità di pagamento dei premi.

Si può escludere un figlio dalla successione?

Solo nei casi tassativi di indegnità a succedere previsti dall’art. 463 c.c., come l’omicidio del de cuius o gravi reati contro di lui o suoi familiari. Al di fuori di tali ipotesi il testatore può solo disporre della quota disponibile a favore di altri soggetti, ma non può privare il figlio della sua quota di riserva. La diseredazione del legittimario è nulla salvo che ricorrano i presupposti di indegnità giudizialmente accertati.

Quanto tempo ha il legittimario per agire?

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, secondo l’orientamento prevalente della cassazione. L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni donati si prescrive invece in vent’anni dalla trascrizione della donazione. La trascrizione tempestiva della domanda giudiziale è essenziale per opporre la pretesa ai terzi successivi acquirenti.

Risorse correlate

Per approfondire il quadro normativo consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 536 c.c., Art. 537 c.c. e Art. 553 c.c.. Le tematiche collegate sono illustrate nelle guide su donazione di immobile (con i commenti agli artt. 769-809 c.c.) e successione legittima (con i commenti agli artt. 565 e seguenti).

Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.