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La guida
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è lo strumento processuale ordinario per impugnare un atto della Pubblica Amministrazione lesivo di un interesse legittimo. La materia è regolata dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e poggia, sul piano sostanziale, sui principi della Legge 241/1990. Questa guida illustra i termini perentori, la struttura dell’atto introduttivo, i motivi tipici di impugnazione, il contributo unificato e gli errori più frequenti che determinano l’inammissibilità del ricorso.
Quando scade il termine?
Calcola la scadenza esatta di termini civili, penali e amministrativi dalla data di notifica.
Cosa stabilisce la legge in materia
La giurisdizione amministrativa nasce per garantire al cittadino una tutela effettiva nei confronti degli atti autoritativi della Pubblica Amministrazione. La L. 241/1990, all’art. 1, fissa i principi cardine dell’attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e, dopo la riforma del 2005, anche i principi dell’ordinamento comunitario. L’art. 2 L. 241/1990 impone alla P.A. di concludere il procedimento entro un termine certo con un provvedimento espresso. Il termine, salvo diversa previsione, è di trenta giorni dall’avvio d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza; può essere elevato a novanta giorni per procedimenti complessi. L’art. 2-bis sancisce il diritto del privato al risarcimento del danno da ritardo, riconoscendo che la tempestività dell’azione amministrativa costituisce essa stessa un bene della vita tutelato.
La motivazione del provvedimento, disciplinata dall’art. 3 L. 241/1990, costituisce il cardine del controllo di legittimità esercitato dal giudice amministrativo. Ogni provvedimento, salvo quelli a contenuto generale e gli atti normativi, deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. L’art. 3-bis introduce l’uso della telematica come modalità ordinaria nelle relazioni con i privati. Il TAR è competente in primo grado per la quasi totalità delle controversie aventi a oggetto provvedimenti amministrativi, comportamenti causalmente riconducibili all’esercizio del potere pubblico, atti delle autorità indipendenti e silenzio della P.A. L’art. 29 L. 241/1990 delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni generali, distinguendo materie di competenza statale e regionale.
Sul versante sostanziale, l’art. 21-octies L. 241/1990 disciplina i vizi di annullabilità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) e prevede la celebre clausola di non annullabilità per i provvedimenti vincolati affetti da vizi meramente formali. L’art. 21-nonies L. 241/1990 regola l’annullamento d’ufficio in autotutela, ammesso entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dalla adozione dell’atto. La revoca del provvedimento è regolata da l'art. 21-quinquies L. 241/1990 e produce effetti ex nunc, lasciando salvi gli effetti già prodotti. La nullità del provvedimento, residuale rispetto all’annullabilità, è regolata da art. 21-septies L. 241/1990.
I termini perentori per impugnare
Il termine ordinario per proporre ricorso al TAR è di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto (artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo). Si tratta di un termine di decadenza: se la notifica o il deposito sono tardivi il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso irricevibile (art. 35 c.p.a.). Per gli atti delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il ricorso va proposto in 30 giorni (art. 120, comma 2, c.p.a.). Nelle altre materie del rito abbreviato dell’art. 119 (ad esempio i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti) il termine per notificare il ricorso resta quello ordinario, mentre gli altri termini processuali sono dimezzati (art. 119, comma 2).
Per il silenzio inadempimento della P.A., una volta scaduto il termine di conclusione fissato dall’art. 2 L. 241/1990, il ricorso può essere proposto finché perdura l’inadempimento e comunque entro un anno. Per le ipotesi di silenzio assenso, regolate dall’art. 20 L. 241/1990 e – per i rapporti tra amministrazioni – dall’art. 17-bis L. 241/1990, è il privato a maturare il provvedimento positivo per silenzio. Per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 L. 241/1990 il regime è ulteriormente differenziato: si impugna entro sessanta giorni la motivata determinazione tardiva dell’amministrazione. Per l’accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990 e art. 25 L. 241/1990 il termine è di 30 giorni dalla formazione del diniego, espresso o tacito.
La decorrenza si calcola dall’effettiva conoscenza dell’atto. Per i provvedimenti notificati al singolo, dal giorno della notifica; per gli atti generali (bandi, graduatorie, piani regolatori), dalla pubblicazione obbligatoria sull’albo o sul sito istituzionale; per gli atti che richiedono pubblicazione ex art. 26 L. 241/1990, dalla conclusione delle formalità di pubblicità legale. Vale la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. L’eventuale impugnazione gerarchica facoltativa non sospende il termine giurisdizionale, che resta governato dalla regola generale dei 60 giorni. È invece consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alternativo al ricorso giurisdizionale, da proporre entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
Termini del ricorso al TAR e al Consiglio di Stato: la tabella
| Cosa | Termine | Da quando decorre | Norma |
|---|---|---|---|
| Ricorso al TAR per l’annullamento di un atto | 60 giorni | notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; per gli atti senza notifica individuale, fine della pubblicazione | artt. 29 e 41 c.p.a. |
| Ricorso contro gli atti di gara (appalti) | 30 giorni | ricezione della comunicazione prevista dal codice dei contratti | art. 120 c.p.a. |
| Ricorso contro il silenzio della P.A. | finché dura l’inadempimento, al massimo un anno | scadenza del termine per concludere il procedimento | art. 31 c.p.a. |
| Ricorso in materia di accesso agli atti | 30 giorni | conoscenza del diniego o formazione del silenzio | art. 116 c.p.a. |
| Deposito del ricorso notificato | 30 giorni | perfezionamento dell’ultima notifica, anche per il destinatario | art. 45 c.p.a. |
| Istanza di fissazione dell’udienza | entro un anno | deposito del ricorso | art. 71 c.p.a. |
| Appello al Consiglio di Stato | 60 giorni; se la sentenza non è notificata, 6 mesi | notificazione della sentenza; altrimenti pubblicazione | art. 92 c.p.a. |
| Appello contro l’ordinanza cautelare | 30 giorni; oppure 60 | notificazione dell’ordinanza; oppure sua pubblicazione | art. 62 c.p.a. |
| Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (alternativo al TAR) | 120 giorni | notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto | art. 9 D.P.R. 1199/1971 |
I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto, ma la sospensione non vale per il procedimento cautelare (art. 54 c.p.a.). Se una delle parti risiede in un altro Stato europeo il termine di notifica aumenta di 30 giorni, fuori d’Europa di 90 (art. 41, comma 5).
Quale TAR è competente: il ricorso al TAR Lazio e al TAR di Roma
Il TAR giudica in primo grado; contro le sue sentenze si propone appello al Consiglio di Stato. La competenza territoriale è inderogabile, anche per la sospensiva (art. 13 c.p.a.), e si individua così:
- Atti di enti con sede nella regione (Comune, Regione, ASL, Università): TAR della regione in cui l’ente ha sede. Lo stesso TAR è competente per gli atti, anche statali, i cui effetti diretti sono limitati a quella regione.
- Pubblico impiego: TAR del luogo in cui si trova la sede di servizio.
- Atti statali con effetti oltre la regione (ad esempio un decreto ministeriale o un bando nazionale): TAR Lazio, sede di Roma. Per gli enti pubblici ultraregionali è competente il TAR del luogo in cui l’ente ha sede.
- Competenza funzionale del TAR Lazio – Roma: le materie elencate nell’art. 135 c.p.a., tra cui i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 14 c.p.a.).
Il TAR Lazio ha due sedi: Roma e la sezione staccata di Latina. Sul sito della giustizia amministrativa la sezione «Ricorsi» del TAR di Roma raccoglie le informazioni per depositare e consultare i ricorsi; il deposito è solo telematico, tramite il processo amministrativo telematico.
Notifica e deposito del ricorso al TAR: i passaggi
- Notifica entro 60 giorni all’amministrazione che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati indicati nell’atto, a pena di decadenza (art. 41, comma 2). Alle amministrazioni dello Stato si notifica secondo le regole sulla loro difesa in giudizio, cioè presso l’Avvocatura dello Stato (art. 41, comma 3).
- Deposito nella segreteria del TAR entro 30 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica (art. 45); la mancata produzione del provvedimento impugnato non fa decadere.
- Contributo unificato nella misura prevista per la materia (vedi sotto).
- Istanza di fissazione dell’udienza entro un anno dal deposito; senza istanza anche la domanda cautelare resta improcedibile (artt. 71 e 55, comma 4).
- Sospensiva, se serve, con il ricorso o con atto separato notificato alle altre parti (art. 55, comma 3).
Struttura dell’atto introduttivo
Il ricorso è atto soggetto a formalismo rigoroso. Deve indicare gli elementi identificativi delle parti, il giudice adito, il provvedimento impugnato, l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi di ricorso con le ragioni di diritto, le conclusioni e l’elenco dei documenti allegati. La motivazione dell’atto impugnato – art. 3 L. 241/1990 – è il primo terreno di censura: la giurisprudenza ammette la motivazione per relationem solo se l’atto richiamato è effettivamente accessibile e conoscibile dal destinatario. La mancanza di motivazione, o la motivazione meramente apparente, integra il vizio di violazione di legge e, contestualmente, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
I motivi devono essere specifici: la generica deduzione di “illegittimità del provvedimento” è inammissibile. Tipici vizi denunciabili sono l’incompetenza (esercizio del potere da parte di un organo non legittimato), la violazione di legge (errata applicazione di una norma) e l’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche: sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. La preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 e la partecipazione degli interessati ex art. 9 e art. 10 costituiscono snodi su cui costruire censure procedimentali. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 è obbligatorio nei procedimenti a istanza di parte e la sua omissione vizia il provvedimento finale, salvo dimostrazione che il contenuto non poteva essere diverso.
Sul piano procedimentale, il ricorso si notifica all’amministrazione resistente – presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato se trattasi di amministrazione statale – e ad almeno un controinteressato individuabile dall’atto. La nozione di controinteressato richiede sia l’elemento formale (essere nominativamente indicato nell’atto o agevolmente individuabile) sia l’elemento sostanziale (avere un interesse qualificato alla conservazione dell’atto). Il deposito in segreteria avviene entro 30 giorni dall’ultima notifica, esclusivamente per via telematica attraverso il portale del PAT (Processo amministrativo telematico). L’atto va sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale: la mancanza della firma digitale o l’irregolarità della procura sono causa di inammissibilità. È sempre possibile integrare i motivi entro lo stesso termine di 60 giorni dalla conoscenza dei fatti nuovi, tramite motivi aggiunti propri (relativi a nuovi atti) o impropri (relativi a profili emersi nel corso del giudizio).
Contributo unificato, tutela cautelare e costi
Il contributo unificato per i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato dipende dalla materia (art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 115/2002): 650 euro nei casi ordinari (e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); 300 euro per i ricorsi in materia di accesso e contro il silenzio (artt. 116 e 117 c.p.a.), per quelli su cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato e per l’ottemperanza; 1.800 euro per le materie del rito abbreviato dell’art. 119; per gli appalti 2.000 euro fino a 200.000 euro di valore, 4.000 euro tra 200.000 e un milione, 6.000 euro oltre il milione (6.000 euro anche se manca la dichiarazione di valore). Per il pubblico impiego si applica il contributo ridotto alla metà del comma 3. Gli importi aumentano della metà se il difensore non indica PEC e fax o se nel ricorso manca il codice fiscale della parte (comma 6-bis.1). Il contributo deve essere versato al momento del deposito; il mancato pagamento entro 30 giorni può comportare l’iscrizione a ruolo a carico della parte.
Ai costi del contributo unificato vanno sommati l’onorario del difensore – calcolato secondo i parametri del DM 55/2014, modulati sul valore della controversia e sulla complessità delle questioni – eventuali spese di consulenza tecnica e i diritti di copia. Il giudice, in sentenza, regola le spese secondo il principio di soccombenza con possibilità di compensazione integrale o parziale quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni. Il rito appalti, in caso di soccombenza, può comportare anche la condanna alle spese per “lite temeraria” qualora il ricorso si riveli manifestamente infondato.
Il ricorso può essere accompagnato da istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. L’istanza richiede la dimostrazione del periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario al merito) e del fumus boni iuris (verosimile fondatezza del ricorso). Il collegio decide nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell’ultima notifica e al decimo giorno dal deposito del ricorso (art. 55, comma 5, c.p.a.); le parti possono depositare memorie fino a due giorni liberi prima. In casi di estrema urgenza è ammesso il decreto monocratico presidenziale ex art. 56 c.p.a., adottato inaudita altera parte e successivamente confermato o revocato in collegiale. Le ordinanze cautelari sono appellabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione oppure entro 60 giorni dalla pubblicazione (art. 62 c.p.a.).
Errori comuni e casi pratici
Tizio impugna un diniego di concessione edilizia oltre i 60 giorni dalla notifica perché attende l’esito di una richiesta di accesso agli atti: il TAR dichiara il ricorso irricevibile. L’istanza di accesso, infatti, non sospende il termine, salvo che si dimostri l’impossibilità oggettiva di redigere l’atto senza i documenti richiesti. Caio ricorre contro un’ordinanza prefettizia lamentando solo “difetto di motivazione” senza specificare quale profilo motivazionale sia carente: il giudice respinge il motivo per genericità, richiamando l’orientamento secondo cui il principio di specificità dei motivi ex art. 40 c.p.a. esige l’individuazione precisa del vizio.
Sempronio impugna un provvedimento vincolato (revoca di un beneficio per assenza dei requisiti) deducendo l’omessa comunicazione di avvio ex art. 7 L. 241/1990: il TAR – applicando l'art. 21-octies L. 241/1990 comma 2 – conferma la legittimità sostanziale dell’atto perché il contenuto non poteva essere diverso. La cosiddetta dequotazione dei vizi formali richiede che l’amministrazione provi in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato: si tratta di un onere probatorio sostanziale, non di una mera affermazione apodittica.
Errori frequenti includono la mancata notifica a tutti i controinteressati identificabili (causa di inammissibilità sanabile per integrazione del contraddittorio entro il termine fissato dal giudice), il deposito tardivo della documentazione, la proposizione di motivi nuovi oltre i termini per i motivi aggiunti, l’omessa allegazione della procura speciale in formato nativo digitale, l’errata individuazione del giudice competente (giurisdizione esclusiva versus giurisdizione di legittimità). Un altro errore strategico è la mancata richiesta tempestiva della tutela cautelare: in molti casi, l’esecuzione dell’atto impugnato rende successivamente difficoltosa o impossibile la restitutio in integrum, anche in caso di accoglimento del ricorso. È quindi sempre opportuno valutare, contestualmente al deposito del ricorso, la presentazione dell’istanza di sospensiva.
Accesso documentale e strumenti di tutela
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli art. 22 L. 241/1990, art. 23 L. 241/1990, art. 24 L. 241/1990 e art. 25 L. 241/1990, è strumento essenziale per il privato che intenda valutare la legittimità di un atto e predisporre eventuale ricorso. La richiesta va presentata all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; l’amministrazione ha trenta giorni per rispondere, decorsi i quali il silenzio equivale a diniego. Avverso il diniego, espresso o tacito, è ammesso il ricorso al TAR entro 30 giorni con rito accelerato. Il giudice decide in camera di consiglio con sentenza succinta che ordina l’esibizione del documento o conferma il diniego. L’obbligo di pubblicazione degli atti, regolato dall’art. 26 L. 241/1990, integra il sistema della trasparenza amministrativa, oggi rafforzato dal D.Lgs. 33/2013.
Distinto dall’accesso documentale è l’accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5 comma 2), che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di un interesse qualificato. I due strumenti coesistono: il privato può scegliere quello più adatto al proprio scopo. Va inoltre ricordato il responsabile del procedimento, figura centrale disciplinata dall’art. 6 L. 241/1990: ha l’onere di curare l’istruttoria, valutare la documentazione, indire le conferenze di servizi e proporre il provvedimento finale. La sua identificazione consente al privato di interloquire con un interlocutore certo. La conferenza di servizi ex art. 14 L. 241/1990 è la sede ordinaria per il coordinamento di più amministrazioni coinvolte in un medesimo procedimento e può assumere forma istruttoria o decisoria.
Articoli chiave da consultare
- Art. 3 L. 241/1990 – motivazione del provvedimento: contenuto e modalità.
- Art. 16 L. 241/1990 – pareri obbligatori e facoltativi della P.A.
- Art. 17 L. 241/1990 – valutazioni tecniche degli organi consultivi.
- Art. 17-bis L. 241/1990 – silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche.
- Art. 19 L. 241/1990 – segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Art. 20 L. 241/1990 – silenzio assenso nei procedimenti a istanza di parte.
- Art. 21-bis L. 241/1990 – efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica.
- Art. 21-ter L. 241/1990 – esecutorietà del provvedimento amministrativo.
- Art. 21-quater L. 241/1990 – efficacia ed esecutività del provvedimento.
- Art. 21-quinquies L. 241/1990 – revoca del provvedimento e indennizzo.
- Art. 21-octies L. 241/1990 – annullabilità del provvedimento e dequotazione vizi formali.
- Art. 22 L. 241/1990 – definizioni e principi in materia di accesso ai documenti.
- Art. 23 L. 241/1990 – ambito di applicazione del diritto di accesso.
- Art. 24 L. 241/1990 – esclusioni dal diritto di accesso.
- Art. 25 L. 241/1990 – modalità di esercizio dell'accesso e ricorsi.
- Art. 26 L. 241/1990 – obbligo di pubblicazione degli atti.
- Art. 29 L. 241/1990 – ambito di applicazione della L. 241/1990.
- Art. 31 L. 241/1990 – Entrata in vigore
- Art. 30 L. 241/1990 – Atti di notorietà
- Art. 28 L. 241/1990 – Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. n. 3 del 1957
- Art. 27 L. 241/1990 – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 21-decies L. 241/1990 – Adeguamento ai pareri del Consiglio di Stato
- Art. 21-novies L. 241/1990 – Annullamento d'ufficio
- Art. 21-sexies L. 241/1990 – Recesso dai contratti
- Art. 21 L. 241/1990 – Disposizioni sanzionatorie
- Art. 19-bis L. 241/1990 – Concentrazione dei regimi amministrativi
- Art. 18-bis L. 241/1990 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
Domande frequenti
Quanto tempo ho per fare ricorso al TAR?
Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. In materia di appalti è dimezzato a 30 giorni. Per il silenzio della P.A. il termine è di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Quanto costa un ricorso al TAR?
Il contributo unificato va da 300 euro (accesso, silenzio, ottemperanza) a 6.000 euro (appalti oltre un milione di euro). Nei casi ordinari è 650 euro. Vanno aggiunti onorario del difensore (tariffe DM 55/2014), spese di notifica, eventuali consulenze tecniche e diritti di copia.
Posso fare ricorso al TAR senza avvocato?
Di regola no: serve un avvocato munito di procura speciale. L’art. 23 c.p.a. ammette però la difesa personale, senza avvocato, nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e in quelli sul diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare negli Stati membri.
Cos’è la sospensiva e quando si chiede?
La sospensiva è la misura cautelare con cui si chiede al TAR di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. Va proposta con istanza specifica, allegando il pregiudizio grave e irreparabile e il fumus boni iuris. Il TAR decide nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dall’ultima notifica e al decimo dal deposito; nei casi di estrema gravità e urgenza il presidente può provvedere con decreto prima della camera di consiglio (art. 56 c.p.a.).
Quale TAR è competente: quando si fa ricorso al TAR Lazio?
Si ricorre al TAR della regione in cui ha sede l’ente che ha emanato l’atto, o in cui l’atto produce i suoi effetti diretti. Il TAR Lazio, sede di Roma, è competente per gli atti statali con effetti su più regioni e per le materie dell’art. 135 c.p.a., come i provvedimenti dell’Antitrust e dell’AGCOM (artt. 13 e 14 c.p.a.).
Entro quando si notifica e si deposita il ricorso al TAR?
La notifica va fatta entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto (30 per gli appalti) all’amministrazione e ad almeno un controinteressato; il deposito entro i 30 giorni successivi al perfezionamento dell’ultima notifica (artt. 41 e 45 c.p.a.).
Cosa succede se vinco il ricorso?
La sentenza di accoglimento annulla l’atto impugnato con effetto retroattivo. Se l’amministrazione non si conforma, il ricorrente può esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere la nomina di un commissario ad acta che adotti i provvedimenti necessari.
Appello al Consiglio di Stato e revocazione
La sentenza del TAR è appellabile al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazione. L’appello introduce un giudizio di secondo grado a cognizione piena, in cui sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; sono invece preclusi motivi nuovi non già proposti in primo grado, salvi quelli relativi a profili di inammissibilità rilevabili d’ufficio. Il rito appello al Consiglio di Stato segue una scansione analoga a quella del TAR: notifica del ricorso, deposito, fissazione dell’udienza pubblica o camerale, decisione. È sempre proponibile l’istanza cautelare anche in grado d’appello. Avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso, in casi tassativi, il ricorso per Cassazione per soli motivi di giurisdizione, oltre ai rimedi straordinari della revocazione (art. 106 c.p.a.) e dell’opposizione di terzo (artt. 108 e 109 c.p.a.).
Risorse correlate
Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: Art. 3 L. 241/1990, Art. 21-octies L. 241/1990, Art. 29 L. 241/1990. Per la consultazione dei testi normativi puoi navigare la categoria L. 241/1990.
Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è lo strumento processuale ordinario per impugnare un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione che leda un interesse legittimo. La materia è regolata dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e poggia, sul piano sostanziale, sui principi della L. 241/1990. Affrontarlo con consapevolezza significa conoscere termini, struttura dell'atto, motivi tipici e adempimenti, evitando gli errori che conducono all'inammissibilità.
Quando si ricorre al TAR
La giurisdizione amministrativa tutela il cittadino di fronte agli atti autoritativi della P.A. Si ricorre al TAR quando un provvedimento - un diniego, un'esclusione, un'aggiudicazione, una sanzione - lede un interesse legittimo, cioè la posizione di chi aspira a un bene della vita il cui conseguimento dipende dall'esercizio del potere amministrativo. La L. 241/1990 fissa i principi cardine dell'azione amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza), la cui violazione costituisce spesso il fondamento del ricorso.
I termini perentori
Il profilo più insidioso è quello dei termini. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio fissato dal Codice, che di regola decorre dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. La perentorietà significa che il mancato rispetto comporta l'irricevibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza nel merito. Esistono termini differenziati per riti speciali - ad esempio in materia di appalti - che impongono particolare attenzione.
La struttura dell'atto introduttivo
Il ricorso deve indicare le parti, l'atto impugnato, l'esposizione dei fatti e - elemento centrale - i motivi di diritto. Questi devono essere specifici: una formulazione generica espone il ricorso al rischio di inammissibilità. Vanno inoltre formulate le conclusioni, con la richiesta di annullamento dell'atto e, ove ne ricorrano i presupposti, l'istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
I motivi tipici di impugnazione
I vizi dell'atto amministrativo si raggruppano tradizionalmente in tre categorie: la violazione di legge (contrasto con norme di legge o regolamento), l'eccesso di potere (sviamento dalla funzione, difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, sintomi tipici dell'uso scorretto della discrezionalità) e l'incompetenza (atto adottato da organo privo del relativo potere). L'individuazione corretta del vizio orienta l'intera strategia processuale.
Notifica e contributo unificato
Il ricorso va notificato all'amministrazione che ha emanato l'atto e ai controinteressati, cioè ai soggetti che hanno un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento. L'omessa notifica ai controinteressati è una delle cause più frequenti di inammissibilità. È inoltre dovuto il contributo unificato, il cui versamento è condizione per la regolare instaurazione del giudizio; l'importo è stabilito dalla normativa vigente e varia secondo la materia, alla quale conviene rinviare.
Gli errori più frequenti
Le insidie più comuni sono la decadenza dal termine perentorio, l'omessa o tardiva notifica ai controinteressati, la genericità dei motivi e la confusione tra interesse legittimo e diritto soggettivo, che incide sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione. Una corretta impostazione dell'atto, tempestiva e specifica, è il presupposto perché il ricorso superi il vaglio di ammissibilità e arrivi all'esame del merito.