← Torna a Procedimento Amministrativo (L. 241/1990)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tutte le istanze, segnalazioni o comunicazioni dei privati alle PA devono essere presentate con modalità telematiche, salvo i casi in cui la legge richieda specifiche forme.
  • La ricezione è confermata immediatamente da una ricevuta automatica che attesta data e ora di ricezione, oggetto della comunicazione, ufficio ricevente.
  • La ricevuta costituisce prova della presentazione e segna il dies a quo del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 L.241.
  • La norma traduce in obbligo concreto il principio dell'amministrazione digitale: l'art. 18-bis si salda con l'art. 3-bis L.241, con il CAD e con i diritti del cittadino digitale.
  • L'obbligo riguarda non solo l'istanza iniziale ma anche ogni successiva integrazione documentale, comunicazione di parte, presentazione di memorie ex art. 10.

Testo dell'articoloVigente

1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.

Commento

L'art. 18-bis: la digitalizzazione delle istanze al cuore della L.241

L'art. 18-bis della L. 241/1990, introdotto dal D.L. 76/2020 (decreto Semplificazioni) e convertito in L. 120/2020, ha codificato in modo esplicito un principio che era già implicito nell'art. 3-bis e nel CAD: la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle PA avviene tipicamente con modalità telematiche. Prima dell'introduzione dell'art. 18-bis, la digitalizzazione delle istanze era oggetto di previsioni sparse nel CAD e nelle linee guida AgID; con l'art. 18-bis, l'obbligo trova una codificazione di sistema nella L.241, con effetti diretti sui procedimenti amministrativi e sui diritti del cittadino. La norma è centrata su due profili: l'obbligo di canale telematico e l'obbligo di ricevuta automatica.

L'obbligo del canale telematico

L'art. 18-bis stabilisce che le istanze, segnalazioni o comunicazioni dei privati alle PA sono presentate, di norma, con modalità telematiche. La regola opera in via generale: ogni amministrazione deve mettere a disposizione canali digitali (portali, App, PEC istituzionali, sistemi di interoperabilità) per ricevere le comunicazioni dei cittadini. L'eccezione è ammessa solo quando la legge richieda specifiche forme: ad esempio, alcune comunicazioni in materia di sicurezza nazionale, di natura intrinsecamente cartacea (notifiche giudiziarie tradizionali in certi casi), o per particolari categorie di soggetti privi di accesso digitale. Per il resto, la regola è il digitale: il cittadino non può essere obbligato a presentarsi fisicamente agli sportelli, salvo casi specifici. La giurisprudenza ha confermato il valore precettivo della norma: la PA che imponga il cartaceo come unica modalità è inadempiente e l'istanza presentata via PEC è perfettamente valida.

L'identificazione del cittadino digitale

Le modalità telematiche presuppongono identificazione informatica del cittadino, tipicamente attraverso SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L'art. 18-bis si integra con l'art. 64 CAD che disciplina gli strumenti di identificazione. La firma digitale è generalmente richiesta per istanze che producono effetti giuridici rilevanti; per le comunicazioni meramente conoscitive può bastare l'identificazione SPID. Le piattaforme digitali della PA (portali istituzionali, App IO, sistema PagoPA) integrano l'identificazione e consentono al cittadino di presentare istanze in modo intuitivo e tracciato. La piena interoperabilità con i registri di identità (ANPR per i cittadini, INI-PEC per le imprese) garantisce certezza della riferibilità dell'istanza al suo autore.

La ricevuta automatica e i suoi effetti

Il comma 2 dell'art. 18-bis impone alla PA il rilascio immediato di una ricevuta automatica all'atto della ricezione dell'istanza. La ricevuta deve attestare data e ora di ricezione, oggetto della comunicazione, ufficio ricevente e, se identificato, responsabile del procedimento. La ricevuta non è un mero accusato di ricezione: è un atto giuridicamente rilevante. Costituisce prova della presentazione dell'istanza, opponibile alla PA in caso di controversie. Segna inoltre il dies a quo del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 L.241: dalla data di ricezione decorre il tempo entro cui la PA deve provvedere. La ricevuta è generata automaticamente dai sistemi informatici, senza necessità di intervento umano, in coerenza con la logica dell'amministrazione digitale.

Ambito di applicazione: oltre l'istanza iniziale

L'obbligo digitale si estende a tutte le interazioni del cittadino con la PA nell'ambito del procedimento: l'istanza iniziale, le integrazioni documentali richieste dal responsabile, le memorie e i documenti presentati nell'ambito della partecipazione ex art. 10, le osservazioni in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis, le comunicazioni di accesso ex artt. 22-25. La logica è quella della unitarietà del fascicolo digitale: tutte le comunicazioni del procedimento confluiscono nel fascicolo elettronico ex art. 41 CAD, accessibile sia all'amministrazione sia al cittadino tramite identificazione digitale. Si realizza in tal modo un procedimento integralmente tracciabile, in cui ogni atto ha data certa, riferibilità verificata, conservazione a norma.

Sistematica e prospettive

L'art. 18-bis si lega all'art. 1 c. 2-bis (collaborazione e buona fede), all'art. 2 (termine del procedimento, decorrente dalla ricevuta), all'art. 3-bis (telematica, principio generale), all'art. 5 (responsabile del procedimento, identificato nella ricevuta), all'art. 8 (contenuto della comunicazione di avvio, integrato dai sistemi digitali), all'art. 10 (diritti del partecipante, esercitati in via digitale), agli artt. 18 (autocertificazione) e 19 (SCIA), al CAD (D.Lgs. 82/2005), alle linee guida AgID, al Regolamento UE 2018/1724 (Single Digital Gateway). Sul piano prospettico, l'art. 18-bis è uno degli architravi della piena attuazione del PNRR italiano, che ha tra gli obiettivi prioritari la digitalizzazione integrale dei procedimenti delle PA. La piena attuazione richiede non solo norme, ma infrastrutture tecnologiche, formazione del personale, cultura amministrativa orientata al servizio. È una sfida culturale oltre che tecnica: la PA che riceve istanze in via digitale, le tratta in fascicoli elettronici, comunica con i cittadini tramite App IO e portali, è qualitativamente diversa dalla PA tradizionale. L'art. 18-bis è la base giuridica di questa trasformazione, in coerenza con i principi di efficienza, trasparenza e buona amministrazione che la L.241 esprime sin dal 1990.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: PA che rifiuta istanza via PEC

Tizio invia istanza via PEC firmata digitalmente; il Comune risponde che vanno accettate solo istanze cartacee. Il TAR annulla la prassi per violazione dell'art. 18-bis L.241 e dell'art. 64 CAD: la modalità telematica è la regola; la PA non può imporre il cartaceo come unica forma. Tizio invoca anche danno da ritardo ex art. 2-bis.

Caso 2: Caio: ricevuta digitale prova della presentazione

Caio, imprenditore, contesta diniego di contributo: la PA sostiene che l'istanza è stata presentata in ritardo. Caio esibisce la ricevuta automatica ex art. 18-bis c. 2, attestante data e ora di ricezione anteriori alla scadenza. Il TAR annulla: la ricevuta digitale ha valore probatorio pieno; il termine decorre dalla data attestata.

Caso 3: Sempronio: istanza cartacea per cittadino non digitale

Sempronio, anziano senza SPID, presenta istanza cartacea al Comune. La PA, in coerenza con il principio di inclusione, l'accetta e provvede a digitalizzarla internamente. L'art. 18-bis è regola generale ma non esclude la presentazione cartacea per i cittadini privi di strumenti digitali: la PA è tenuta a garantire l'accessibilità in ogni caso.

Caso 4: Sintesi sistemica

L'art. 18-bis si lega a art. 3-bis (telematica), art. 64 CAD (identificazione), art. 41 CAD (fascicolo digitale), artt. 2 e 2-bis (termine e ritardo), art. 10 (partecipazione digitale), Reg. UE 2018/1724 (Single Digital Gateway), PNRR. Strumento di amministrazione digitale.

Domande frequenti

Cosa dispone l'art. 18-bis L.241?

Stabilisce che le istanze, segnalazioni e comunicazioni dei privati alle PA si presentano di norma con modalità telematiche, e che la PA rilascia immediatamente una ricevuta automatica con data e ora di ricezione, oggetto e ufficio ricevente.

La PA può imporre il cartaceo come unica forma?

No. L'art. 18-bis impone la regola del digitale; il cartaceo è ammesso solo nei casi specificamente previsti dalla legge o per cittadini privi di strumenti digitali. La PA che rifiuta istanze via PEC firmate digitalmente è inadempiente e l'istanza resta valida.

Quale valore ha la ricevuta automatica?

Costituisce prova della presentazione dell'istanza, opponibile alla PA in eventuali controversie, e segna il dies a quo del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 L.241. La ricevuta è generata automaticamente dai sistemi informatici della PA.

Quali strumenti di identificazione sono usati?

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L'art. 64 CAD disciplina gli strumenti di identificazione informatica. La firma digitale è richiesta per istanze che producono effetti giuridici rilevanti.

L'obbligo digitale si applica solo all'istanza iniziale?

No. Si applica a tutte le interazioni del cittadino nel procedimento: integrazioni documentali, memorie ex art. 10, osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10-bis, comunicazioni di accesso ex artt. 22-25. Tutte confluiscono nel fascicolo elettronico ex art. 41 CAD.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.