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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Fermo restando l'art. 18 L.241 e gli obblighi del D.Lgs. 33/2013, le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione delle direttive, dei programmi, delle istruzioni e di ogni altro atto interno destinato ad applicazione esterna.
  • La pubblicazione avviene nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione, o, in mancanza, mediante altre forme di pubblicità idonee (sito istituzionale, albo pretorio).
  • Gli atti pubblicati ex art. 26 producono effetti dalla loro pubblicazione: la conoscibilità ne condiziona l'opponibilità ai terzi.
  • La norma si lega al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), che ha esteso e dettagliato gli obblighi di pubblicazione, fino al sistema attuale di Amministrazione trasparente.
  • La pubblicazione è strumento di certezza del diritto e di parità di trattamento: i cittadini conoscono le regole secondo cui la PA opera, evitando arbitri e disparità.

Testo dell'articoloVigente

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

Commento

L'art. 26 e la pubblicità dell'azione amministrativa

L'art. 26 della L. 241/1990 disciplina gli obblighi di pubblicazione degli atti interni della PA destinati ad applicazione esterna. La norma è espressione di un principio fondamentale: le regole secondo cui la PA opera devono essere conoscibili dai cittadini, per garantire certezza del diritto, parità di trattamento, controllabilità dell'azione amministrativa. Direttive ministeriali, circolari interpretative, istruzioni operative, programmi di attività: questi atti, pur formalmente interni all'amministrazione, incidono concretamente sui rapporti con i cittadini, definiscono criteri applicativi, orientano le decisioni. La loro pubblicazione è strumento di trasparenza e di tutela.

Gli atti soggetti all'obbligo di pubblicazione

L'art. 26 individua quattro categorie principali. Le direttive sono atti di indirizzo emanati dai vertici politici o gerarchici alle articolazioni amministrative: linee guida generali, priorità di azione, criteri di valutazione. I programmi sono documenti di pianificazione di medio termine: piani triennali, programmi operativi, piani di lavoro. Le istruzioni sono atti applicativi che dettagliano modalità operative: procedure, modulistica, criteri di valutazione delle domande. Ogni altro atto interno destinato ad applicazione esterna comprende tutto ciò che, pur prodotto come atto interno della PA, ha effetti sui rapporti con i cittadini: circolari interpretative, atti di indirizzo gestionale, vademecum per il personale a contatto con il pubblico. La giurisprudenza prevalente interpreta in modo ampio la categoria: ogni atto che possa influenzare la decisione individuale deve essere pubblicato.

Le modalità di pubblicazione

La pubblicazione avveniva tradizionalmente nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione (BUR per le Regioni, Gazzette Ufficiali per lo Stato, bollettini specifici per altri enti). Oggi la pubblicazione si è dematerializzata: ogni PA pubblica i propri atti sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente (D.Lgs. 33/2013), o in apposite sezioni dedicate. Per gli atti di interesse generale, è prevista anche la pubblicazione sull'albo pretorio digitale dei Comuni e di altri enti. La pubblicazione deve essere conoscibile: non basta caricare un PDF in un angolo nascosto del sito, occorre che il documento sia ricercabile, accessibile, scaricabile. La giurisprudenza prevalente censura le pubblicazioni inadeguate, che non realizzano l'effettivo obbligo di conoscibilità.

Effetti della pubblicazione: opponibilità ai terzi

Gli atti pubblicati ex art. 26 producono effetti dalla loro pubblicazione. Il principio è duplice. Sul piano oggettivo, l'atto opera giuridicamente dalla data di pubblicazione: prima di essa, l'atto può vincolare l'amministrazione internamente ma non è opponibile ai terzi. Sul piano soggettivo, il cittadino è considerato in grado di conoscere l'atto dalla data di pubblicazione: la presunzione di conoscibilità opera erga omnes. Questo principio ha effetti pratici importanti: un cittadino non può lamentare di essere stato penalizzato da una circolare pubblicata, di cui pretendeva di non avere conoscenza. La pubblicità sostituisce, in altri termini, la notifica individuale per gli atti che hanno rilievo generale.

Coordinamento con il D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza)

L'art. 26 L.241 è oggi parte di un sistema molto più ampio di obblighi di pubblicazione, articolato principalmente dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza). Il D.Lgs. 33/2013 ha codificato decine di categorie di documenti che ogni PA deve pubblicare obbligatoriamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale: organi di indirizzo, articolazione degli uffici, mappa dei procedimenti, atti generali, sovvenzioni e contributi, dirigenti e personale, bandi di gara, dati patrimoniali e contabili, performance, controlli, sanzioni, e molti altri. Il sistema è soggetto a vigilanza dell'ANAC e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) dell'ente. La pubblicazione è oggi un obbligo strutturato, presidiato da sanzioni e da meccanismi di responsabilità: l'omessa pubblicazione configura illecito disciplinare e può integrare danno erariale.

L'accesso civico semplice e la trasparenza by default

Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto anche l'accesso civico semplice: il diritto del cittadino di chiedere documenti che la PA dovrebbe aver pubblicato obbligatoriamente ma che non risultano effettivamente pubblicati. È strumento di rimedio: di fronte all'inadempimento dell'obbligo di pubblicazione, il cittadino può attivare l'amministrazione. La richiesta si presenta al RPCT, che ha 30 giorni per disporre la pubblicazione. La logica è quella della trasparenza by default: le PA devono pubblicare proattivamente, e quando non lo fanno il cittadino ha rimedi rapidi per ottenere il rispetto dell'obbligo. Il sistema sta evolvendo verso l'open government: documenti accessibili in formato aperto, riutilizzabili, integrati in piattaforme di dati pubblici.

Sistematica e prospettive

L'art. 26 si lega all'art. 1 (principi di trasparenza), all'art. 3 (motivazione), all'art. 22 (accesso documentale), agli artt. 22-25 (esercizio dell'accesso), al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), al CAD (sito istituzionale, formato dei documenti), alle linee guida AgID. Sul piano della prassi, l'art. 26 e la disciplina della trasparenza hanno trasformato l'amministrazione italiana: la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale è oggi standard, con migliaia di documenti pubblicati. Sono peraltro frequenti i casi di pubblicazioni incomplete o inadeguate, che generano contenziosi e richieste di accesso civico. L'ANAC svolge vigilanza sistematica e adotta provvedimenti di richiamo. L'art. 26 è dunque uno dei pilastri della moderna trasparenza amministrativa italiana, in coerenza con i principi costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.) e di tutela dei diritti dei cittadini, nonché con i principi eurounitari di apertura e accountability.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: circolare interpretativa non pubblicata

Tizio riceve diniego basato su circolare interpretativa interna non pubblicata. Ricorre al TAR: l'atto non è opponibile ai terzi senza pubblicazione ex art. 26 L.241. Il giudice annulla il diniego: la circolare doveva essere pubblicata in Amministrazione trasparente; in mancanza, non può produrre effetti verso il cittadino.

Caso 2: Caio: accesso civico semplice per atto non pubblicato

Caio non trova in Amministrazione trasparente un atto che, ex D.Lgs. 33/2013, dovrebbe essere pubblicato. Presenta istanza di accesso civico semplice al RPCT del Comune. Il RPCT ha 30 giorni per disporre la pubblicazione. Strumento di rimedio efficace contro l'omessa pubblicazione obbligatoria.

Caso 3: Sempronio: pubblicazione inadeguata sul sito

Sempronio trova l'atto pubblicato in una sezione nascosta del sito, non in Amministrazione trasparente come previsto. Ricorre. Il TAR censura: la pubblicazione deve essere effettivamente conoscibile, non meramente formale. Possibile responsabilità dirigenziale per il RPCT inadempiente; sanzioni ANAC.

Caso 4: Sintesi sistemica

L'art. 26 si lega a art. 1 (trasparenza), art. 22 (accesso), D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), ANAC (vigilanza), RPCT, CAD. Pilastro della conoscibilità e dell'opponibilità degli atti amministrativi.

Domande frequenti

Quali atti la PA è tenuta a pubblicare ex art. 26?

Direttive, programmi, istruzioni e ogni altro atto interno destinato ad applicazione esterna: tutto ciò che, pur formalmente interno, incide sui rapporti con i cittadini definendo criteri applicativi o orientando decisioni. La giurisprudenza interpreta in modo ampio la categoria.

Dove avviene la pubblicazione?

Tradizionalmente nei Bollettini ufficiali; oggi prevalentemente sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente ex D.Lgs. 33/2013. Per atti di interesse generale anche sull'albo pretorio digitale. La pubblicazione deve essere effettivamente conoscibile, non meramente formale.

Cosa succede se l'atto non è pubblicato?

L'atto non è opponibile ai terzi e non può produrre effetti pregiudizievoli verso i cittadini. Il provvedimento eventualmente basato su circolare non pubblicata è illegittimo per violazione dell'art. 26 L.241. Il cittadino può anche chiedere accesso civico semplice ex D.Lgs. 33/2013.

Come si rimedia all'omessa pubblicazione?

Con istanza di accesso civico semplice al RPCT dell'ente, che ha 30 giorni per disporre la pubblicazione. In alternativa, ricorso al TAR per impugnare provvedimenti basati su atti non opponibili. L'ANAC vigila e può adottare richiami per inadempimenti sistematici.

Qual è il rapporto tra art. 26 L.241 e D.Lgs. 33/2013?

L'art. 26 enuncia il principio generale di pubblicazione; il D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza) ha esteso e codificato in dettaglio gli obblighi di pubblicazione, articolando il sistema di Amministrazione trasparente e introducendo l'accesso civico semplice come rimedio per omesse pubblicazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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