In sintesi
- Il diritto di accesso si esercita nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le aziende autonome, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi nei limiti delle loro funzioni di interesse pubblico.
- Sono tenuti all'accesso anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, in coerenza con l'art. 1 c. 1-ter: dove vi è funzione pubblica, valgono le garanzie procedimentali.
- Il diritto si esercita su documenti relativi all'attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla disciplina (pubblica o privata) applicabile al rapporto sostanziale.
- L'accesso copre il complesso dei documenti detenuti dalle PA al momento della richiesta, anche se di altra provenienza (atti privati depositati, atti di altre PA acquisiti per il procedimento).
- L'articolato bilanciamento tra accesso e riservatezza (terzi, dati personali, segreti) trova disciplina specifica negli artt. 24-25 e nel coordinamento con il GDPR.
Testo dell'articoloVigente
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.
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Commento
L'ambito soggettivo del diritto di accesso
L'art. 23 della L. 241/1990 definisce l'ambito di applicazione soggettivo del diritto di accesso. La portata è ampia: tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a consentire l'accesso ai documenti detenuti. La nozione di PA è declinata in senso ampio: amministrazioni dello Stato (ministeri, agenzie governative, presidenze del Consiglio), enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane), enti pubblici non territoriali (INPS, INAIL, INL, ANAC, AGCM, autorità indipendenti), enti pubblici economici e aziende autonome (anche se in via residuale, dato lo svuotamento di questa categoria), istituti scolastici e universitari, ASL e aziende ospedaliere. La logica è inclusiva: dove vi è esercizio di funzione pubblica, opera il diritto di accesso.
I gestori di pubblici servizi e i soggetti privati
L'art. 23 estende l'obbligo di accesso anche ai gestori di pubblici servizi e ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. Si pensi a concessionari di servizi pubblici (energia, gas, acqua, telefonia in alcune fasi storiche), gestori di trasporto pubblico locale, società in house di enti locali, organismi di diritto pubblico, federazioni sportive nazionali per le funzioni delegate, ordini professionali, autorità portuali, aeroporti, autostrade. La logica è quella dell'art. 1 c. 1-ter: dove vi è esercizio di funzione pubblica, valgono le garanzie procedimentali, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto agente. L'accesso opera nei limiti delle attività di interesse pubblico: l'attività interamente commerciale o di gestione privatistica del proprio patrimonio resta fuori dal perimetro.
L'oggetto: documenti detenuti e attività di pubblico interesse
Il diritto di accesso si esercita su documenti detenuti dalle PA, anche se di altra provenienza. La nozione di detenzione è materiale: ciò che si trova fisicamente o digitalmente negli archivi e nei fascicoli dell'amministrazione, indipendentemente da chi l'ha prodotto. Sono accessibili gli atti formalmente endogeni (prodotti dalla PA stessa), gli atti privati depositati nei procedimenti (es. domande, dichiarazioni, allegati tecnici), gli atti di altre PA acquisiti per istruttoria (es. pareri, valutazioni tecniche). Il limite è l'attività di pubblico interesse: la PA è tenuta a consentire l'accesso ai documenti riguardanti l'esercizio delle sue funzioni pubbliche, non a quelli relativi ad attività interamente private (es. gestione dei propri beni patrimoniali in regime civilistico, salvo specifiche eccezioni di trasparenza).
Documenti elettronici e fascicoli digitali
L'evoluzione tecnologica ha trasformato l'oggetto dell'accesso. Il fascicolo elettronico ex art. 41 CAD è oggi la modalità ordinaria di organizzazione dei documenti procedimentali: file PDF firmati digitalmente, comunicazioni via PEC, banche dati strutturate, registrazioni audio-video di sedute. Tutti questi sono documenti amministrativi accessibili. L'accesso si esercita anche in via telematica: il richiedente può ricevere copie digitali in formato standard (PDF/A, ODT, OOXML), evitando la stampa cartacea. La giurisprudenza prevalente ha confermato l'equivalenza degli strumenti: l'accesso digitale è regola, il cartaceo è eccezione. Le piattaforme di gestione documentale delle PA (sistemi di protocollo informatico, fascicoli elettronici, archivi a norma) sono il database su cui si esercita il diritto.
I limiti e l'integrazione con la tutela della riservatezza
L'art. 23 non disciplina i limiti del diritto di accesso, oggetto degli artt. 24-25 e del coordinamento con la tutela dei dati personali. È importante peraltro segnalare il quadro: il diritto di accesso è ampio, ma non assoluto. Le esclusioni specifiche dell'art. 24 (segreti di Stato, atti tributari, atti normativi e generali, atti psicoattitudinali in procedure selettive) e la tutela dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018) operano come contrappesi. La giurisprudenza prevalente bilancia con cura: l'accesso prevale di regola, salvo che la riservatezza di terzi o gli interessi pubblici sensibili impongano restrizioni proporzionate. Il principio di proporzionalità guida l'applicazione: i diritti di accesso e riservatezza vanno conciliati attraverso modulazioni (accesso parziale, oscuramento di dati sensibili, mediazioni temporali).
Sistematica e prospettive
L'art. 23 si lega all'art. 22 (definizioni e principi), all'art. 24 (esclusioni), all'art. 25 (modalità di esercizio), all'art. 1 c. 1-ter (soggetti privati e funzioni pubbliche), al CAD (per la gestione documentale digitale), al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza e accesso civico), al GDPR (tutela dati personali), all'art. 41 Carta diritti UE (buona amministrazione e accesso). Sul piano della prassi, l'art. 23 ha radicato la cultura dell'amministrazione aperta in Italia: tutte le PA, anche quelle storicamente più chiuse, si sono dovute attrezzare per garantire l'accesso. Le piattaforme di gestione documentale, i protocolli informatici, gli archivi a norma sono oggi standard. Sul piano prospettico, il sistema sta evolvendo verso una trasparenza by default: documenti che, una volta accessibili su richiesta, diventano pubblicamente disponibili senza che sia necessaria una specifica istanza. L'art. 23 è dunque uno dei pilastri del moderno diritto amministrativo italiano, espressione di una cultura democratica e responsabile dell'amministrazione pubblica.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: accesso a documenti di società in house
Tizio chiede accesso a documenti di una società in house comunale che gestisce servizi pubblici. La società oppone natura privatistica. Tizio invoca art. 23 c. 1 L.241 e art. 1 c. 1-ter: dove vi è esercizio di funzione pubblica, opera l'accesso. Il TAR conferma il diritto: la società è preposta a funzione amministrativa, accessibili i documenti relativi.
Caso 2: Caio: accesso a fascicolo elettronico del SUAP
Caio, partecipante a procedura SUAP, chiede copia del fascicolo elettronico ex artt. 22-23 L.241 e art. 41 CAD. Il SUAP fornisce file PDF firmati digitalmente del fascicolo. L'accesso digitale è regola, non eccezione. Caio può estrarre copie per uso personale, professionale o difensivo.
Caso 3: Sempronio: documenti di natura privatistica della PA
Sempronio chiede accesso a documenti relativi a contratti di locazione passiva di un'agenzia statale (gestione patrimoniale privatistica). L'agenzia oppone: si tratta di attività non strettamente di pubblico interesse. Il TAR esamina in concreto: se l'attività ha rilevanza istituzionale, l'accesso è ammesso; se è interamente privatistica, può essere escluso.
Caso 4: Sintesi sistemica
L'art. 23 si lega a art. 22 (principi), art. 24 (esclusioni), art. 25 (modalità), art. 1 c. 1-ter (privati preposti a funzioni pubbliche), CAD, D.Lgs. 33/2013 (accesso civico), GDPR. Estensione ampia dell'accesso, bilanciata da limiti specifici.
Domande frequenti
Quali soggetti sono tenuti a consentire l'accesso?
Tutte le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome, gli enti pubblici, i gestori di pubblici servizi nei limiti delle loro funzioni di interesse pubblico, e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative ex art. 1 c. 1-ter L.241. La nozione è inclusiva.
Anche le società in house e i concessionari sono soggetti?
Sì, nei limiti delle attività di interesse pubblico. Dove vi è esercizio di funzione pubblica (es. gestione di servizio pubblico, esercizio di poteri amministrativi delegati), opera il diritto di accesso indipendentemente dalla forma giuridica privata del soggetto.
Cosa significa documento detenuto dalla PA?
Documento materialmente o digitalmente presente negli archivi o nei fascicoli dell'amministrazione, indipendentemente da chi l'ha prodotto. Sono accessibili atti propri della PA, atti privati depositati nei procedimenti, atti di altre PA acquisiti per istruttoria, file digitali e e-mail istituzionali.
L'accesso copre anche i documenti digitali?
Sì, e in modo prevalente nella prassi moderna. Il fascicolo elettronico ex art. 41 CAD è oggi la modalità ordinaria di organizzazione dei documenti. L'accesso si esercita in via telematica con consegna di copie digitali (PDF/A, formati standard). Il cartaceo è eccezione, non regola.
L'accesso vale anche per attività privatistiche della PA?
Solo nei limiti delle attività di pubblico interesse. Per la gestione patrimoniale interamente privatistica (es. locazioni passive, vendite di beni non strumentali), il diritto può essere escluso. Il giudice valuta in concreto la natura dell'attività e la rilevanza istituzionale.
Vedi anche