In sintesi
- L'art. 17-bis ha introdotto il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: l'inerzia di una PA, decorso il termine, vale come assenso nei rapporti tra amministrazioni.
- La regola si applica quando, per l'adozione di un provvedimento, sia necessario acquisire assensi, concerti, nulla osta comunque denominati di amministrazioni diverse da quella procedente.
- Il termine generale è di 30 giorni dalla ricezione della richiesta; può essere elevato a 90 giorni per materie ambientali, paesaggistiche, dei beni culturali, della salute.
- Le amministrazioni preposte a interessi sensibili possono opporsi attraverso meccanismi specifici di superamento dei dissensi (rinvio al Consiglio dei Ministri o organi politici sovraordinati).
- L'istituto, introdotto dalla L. 124/2015, ha rivoluzionato i rapporti interistituzionali, eliminando le inerzie passive che paralizzavano i procedimenti.
Testo dell'articoloVigente
1. Nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, ove per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
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Commento
L'art. 17-bis: una svolta nei rapporti tra amministrazioni
L'art. 17-bis della L. 241/1990, introdotto dalla L. 124/2015 (riforma Madia), ha rappresentato una delle innovazioni più significative del moderno diritto amministrativo italiano. Prima della sua introduzione, l'acquisizione di assensi, concerti, nulla osta tra amministrazioni era una fonte cronica di ritardo: una PA decidente poteva attendere mesi, talora anni, l'espressione di assenso di altre amministrazioni, paralizzando l'intero procedimento. L'art. 17-bis capovolge la prospettiva: l'inerzia non blocca il procedimento, ma vale come assenso. È il principio del silenzio assenso applicato non al rapporto cittadino-PA (art. 20), ma ai rapporti tra amministrazioni pubbliche, con effetto dirompente sull'efficienza del sistema.
Ambito di applicazione: gli atti di assenso tra PA
L'art. 17-bis si applica quando, ai fini dell'adozione di un provvedimento normativo o amministrativo, sia previsto che una pubblica amministrazione, comprese le agenzie pubbliche, esprima il proprio assenso, concerto o nulla osta a un'altra amministrazione procedente. Si tratta dunque dei procedimenti in cui la decisione della PA procedente dipende dalla previa acquisizione di un atto di assenso di altra PA. La regola non si applica ai rapporti tra cittadino e PA (per cui valgono gli artt. 19 e 20), ma esclusivamente ai rapporti interistituzionali. Resta peraltro confermato il principio: anche nei rapporti interistituzionali, l'inerzia ha effetti precisi, ed è onere della PA invitata pronunciarsi nei termini.
I termini: regola generale e materie sensibili
Il termine generale è di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. È un termine breve, dimezzato rispetto a quello previsto in via generale per i pareri (art. 16) e ulteriormente accorciato rispetto alle valutazioni tecniche (art. 17). La ragione è strutturale: tra PA, la circolazione di documenti dovrebbe essere immediata, l'expertise interna disponibile, le decisioni rapide. Per le materie ambientali, paesaggistiche, dei beni culturali, della salute (e in alcune altre specifiche ipotesi), il termine è elevato a 90 giorni. La maggiore durata riflette la complessità dell'accertamento in materie sensibili. Il termine, peraltro, è perentorio: il suo decorso senza pronuncia produce ipso iure l'effetto di assenso, salvo le ipotesi specifiche di superamento previste dalla legge.
Il meccanismo del silenzio assenso e le eccezioni
Decorso il termine senza pronuncia espressa, l'assenso si considera formato. La PA procedente può adottare il provvedimento sulla base dell'assenso tacito. Il meccanismo è radicale: l'inerzia della PA invitata produce automaticamente l'effetto positivo, eliminando ogni possibilità per quella PA di disattendere successivamente la decisione. Per le materie sensibili, la giurisprudenza ha sviluppato un orientamento più cauto: il silenzio assenso opera ma con maggiore vigilanza sulla concreta acquisizione dell'informazione e sulla possibilità di esercitare il dissenso. In alcune ipotesi, il dissenso espresso tardivamente può ancora attivare meccanismi di opposizione politica analoghi a quelli dell'art. 14-quinquies. La regola di sistema, però, è quella della formazione del silenzio assenso: gli interessi sensibili sono tutelati dalla durata più ampia del termine (90 giorni), non dall'inoperatività della regola.
I meccanismi di superamento del dissenso
Per i casi in cui le PA preposte a interessi sensibili abbiano espresso dissenso espresso, la legge prevede meccanismi di superamento. Il dissenso può essere superato da un atto di livello politico superiore: tipicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del ministro competente), che decide entro un termine specifico, sentiti i ministri interessati. La logica è quella di non lasciare la decisione finale alla sola PA dissenziente, garantendo al contempo un vaglio politico di alto livello quando emerga conflitto tra interessi pubblici. Il meccanismo è analogo, mutatis mutandis, a quello dell'art. 14-quinquies (opposizione nella conferenza di servizi) e si lega a un sistema di gestione costruttiva dei dissensi che caratterizza il moderno diritto amministrativo italiano.
Sistematica e ricadute pratiche
L'art. 17-bis si lega all'art. 16 (pareri, regime parallelo), all'art. 17 (valutazioni tecniche, regime parallelo), all'art. 14 (conferenza di servizi, alternativa procedurale al silenzio assenso tra PA), all'art. 14-bis (modello operativo della conferenza semplificata), all'art. 19-bis (concentrazione regimi amministrativi), agli artt. 19 e 20 (SCIA e silenzio assenso nei rapporti cittadino-PA, distinti). La giurisprudenza prevalente ha applicato l'art. 17-bis con rigore, sanzionando le PA che cercavano di sottrarsi alla regola dell'assenso tacito tramite comunicazioni informali o pronunce intempestive. La Corte Costituzionale ne ha confermato la legittimità, riconoscendone la coerenza con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e con i principi eurounitari di efficacia ed efficienza. Sul piano pratico, l'art. 17-bis ha consentito una drastica riduzione dei tempi di numerosi procedimenti, soprattutto quelli che richiedono concerti o nulla osta interministeriali. La sua corretta attuazione richiede oggi sistemi informatici interoperabili che consentano la tracciabilità delle richieste e dei termini, in coerenza con l'art. 3-bis (telematica) e con il CAD. È uno dei pilastri del moderno diritto amministrativo italiano, espressione di una cultura amministrativa orientata al risultato e alla responsabilizzazione di tutte le PA coinvolte nei procedimenti.
Prassi e linee guida
Dipartimento Funzione Pubblica
Dipartimento Funzione Pubblica
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itDomande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 17-bis?
Introduce il silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni: quando una PA decidente deve acquisire assensi, concerti o nulla osta da altra PA, il silenzio della PA invitata decorso il termine vale come assenso. L'inerzia non blocca più il procedimento.
Quali sono i termini per la pronuncia?
30 giorni in via generale, elevati a 90 giorni per materie ambientali, paesaggistiche, dei beni culturali e della salute. I termini decorrono dalla ricezione della richiesta da parte della PA invitata. Sono perentori: il loro decorso produce ipso iure l'effetto di assenso.
L'art. 17-bis si applica anche ai rapporti cittadino-PA?
No, solo ai rapporti interistituzionali tra PA. Per i rapporti cittadino-PA valgono gli artt. 19 (SCIA) e 20 (silenzio assenso). L'art. 17-bis è specifico per il coordinamento tra amministrazioni nei procedimenti complessi.
Una PA dissenziente in materia sensibile come può opporsi?
Esprimendo dissenso espresso entro i termini (90 giorni per materie sensibili) e attivando i meccanismi di superamento previsti: tipicamente il rinvio al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad altri organi politici sovraordinati, che decidono sentiti i ministri interessati.
Quale ratio ha la riforma del 2015?
Eliminare le inerzie passive nei procedimenti interistituzionali, che paralizzavano l'azione amministrativa. La regola del silenzio assenso responsabilizza tutte le PA coinvolte e accelera i procedimenti, in coerenza con i principi di efficienza e buon andamento ex art. 97 Cost.
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