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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 74 del D.Lgs. 231/2001 individua nel giudice dell'esecuzione penale il soggetto competente a governare la fase esecutiva delle sanzioni amministrative dipendenti da reato inflitte all'ente. Il criterio di individuazione rinvia all'art. 665 c.p.p., che attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire, con le consuete eccezioni per i giudizi di appello. Le attribuzioni del giudice dell'esecuzione ex art. 74 sono ampie e comprendono: la cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi di estinzione della responsabilità dell'ente (art. 3), l'estinzione per amnistia del reato presupposto, la determinazione della sanzione applicabile in caso di pluralità di illeciti (art. 21), la gestione della confisca e la restituzione delle cose sequestrate. Il procedimento si svolge nelle forme dell'art. 666 c.p.p., con camera di consiglio e contraddittorio tra le parti, salvo per le ipotesi meno complesse in cui si applica il modello semplificato dell'art. 667 comma 4 c.p.p. Una norma di chiusura consente al giudice, su richiesta dell'ente, di autorizzare atti di gestione ordinaria quando è in esecuzione la sanzione interdittiva dell'esercizio dell'attività.

Testo dell'articoloVigente

Art. 74 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Giudice dell’esecuzione

In vigore dal 04/07/2001

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell' articolo 665 del codice di procedura penale .

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale .

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale . Note all'art. 74: – Si riporta il testo degli articoli 665 , 666 e 667 del codice di procedura penale : "Art. 665 (Giudice competente). –

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.". "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). –

1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell'interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.". "Art. 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta). –

1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto lino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero. l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art.

666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria precedente.".

Commento

L'articolo 74 del D.Lgs. 231/2001 risolve la questione della competenza esecutiva in modo coerente con la natura del procedimento 231: poiché la responsabilità dell'ente è accertata nell'ambito del processo penale, il legislatore ha affidato anche la fase di esecuzione al giudice penale dell'esecuzione, anziché al giudice amministrativo o civile. Questa scelta garantisce unità di trattamento e coerenza sistematica con il modello processuale ibrido del decreto.

Tra i poteri più rilevanti attribuiti al giudice dell'esecuzione spicca la gestione della confisca del profitto del reato, strumento ablatorio centrale nel sistema 231: il comma 4 dell'art. 74 prevede che, nell'ambito dell'esecuzione di una sanzione interdittiva, il giudice possa autorizzare l'ente a compiere atti di gestione ordinaria, evitando così la paralisi operativa dell'organizzazione durante il periodo di interdizione. Questa clausola di flessibilità è particolarmente significativa per le grandi imprese, nelle quali l'interruzione totale dell'attività potrebbe produrre effetti sproporzionati rispetto alla finalità sanzionatoria, con ripercussioni sui lavoratori dipendenti e sull'indotto.

Il raccordo con l'art. 667 comma 4 c.p.p. per alcune ipotesi (restituzione di cose sequestrate, estinzione per amnistia) consente di adottare provvedimenti de plano, senza formalità di udienza, semplificando la fase esecutiva quando non vi sia controversia tra le parti. Questa modulazione procedurale riflette la scelta di efficienza che permea l'intero impianto esecutivo del D.Lgs. 231/2001.

Casi pratici

Caso 1: Autorizzazione a compiere atti di gestione durante l'interdizione

Caso 2: Cessazione dell'esecuzione per estinzione del reato presupposto

Domande frequenti

Chi è competente per l'esecuzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001?

Secondo l'art. 74 D.Lgs. 231/2001, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione penale individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., ossia in linea di principio il giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Il giudice dell'esecuzione gestisce sia le sanzioni pecuniarie sia quelle interdittive, nonché la confisca del profitto e la restituzione delle cose sequestrate.

Può l'ente continuare a operare durante l'esecuzione di una sanzione interdittiva?

L'art. 74 comma 4 D.Lgs. 231/2001 consente all'ente di chiedere al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione a compiere atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si tratta di una valvola di sicurezza che permette di evitare la paralisi totale dell'organizzazione, in particolare per tutelare i dipendenti e i rapporti contrattuali in corso.

Qual è la procedura davanti al giudice dell'esecuzione nel procedimento 231?

Il procedimento si svolge in camera di consiglio con contraddittorio secondo le forme dell'art. 666 c.p.p. Per le ipotesi meno complesse (restituzione di cose sequestrate, estinzione per amnistia) si applica il modello semplificato dell'art. 667 comma 4 c.p.p., che consente al giudice di provvedere de plano senza udienza, salvo opposizione delle parti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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