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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 77 del D.Lgs. 231/2001 disciplina le modalità di esecuzione delle sanzioni interdittive inflitte all'ente, stabilendo che l'estratto della sentenza di condanna che applica tali sanzioni deve essere notificato all'ente a cura del pubblico ministero. La norma chiarisce inoltre il momento da cui decorre il termine di durata delle sanzioni interdittive: la decorrenza è fissata alla data della notificazione dell'estratto della sentenza, e non al passaggio in giudicato. Questa precisione tecnica è fondamentale nella pratica, poiché determina con esattezza quando inizia e quando termina il periodo durante il quale l'ente non può svolgere l'attività interdetta. Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni o revoca di quelle concesse, divieto di pubblicizzare beni o servizi) hanno una durata variabile fissata dal giudice nella sentenza, e la certezza del dies a quo è presupposto indispensabile per la corretta gestione operativa dell'ente durante il periodo sanzionatorio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 77 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Esecuzione delle sanzioni interdittive

In vigore dal 04/07/2001

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Commento

L'articolo 77 del D.Lgs. 231/2001 affronta due profili distinti dell'esecuzione delle sanzioni interdittive: il soggetto responsabile della notificazione dell'estratto della sentenza (il pubblico ministero) e il momento dal quale decorre il termine di durata della sanzione (data della notificazione). La scelta di far decorrere la sanzione dalla notificazione e non dal passaggio in giudicato risponde a esigenze di certezza e di effettività: l'ente deve sapere con precisione quando la sanzione inizia a produrre effetti per poter organizzare la propria attività in conformità.

Nella pratica delle imprese soggette a sanzioni interdittive, l'individuazione precisa del dies a quo è fondamentale per molteplici ragioni: l'ente deve sospendere le attività interdette, informare i dipendenti interessati, comunicare ai clienti e ai partner commerciali la limitazione operativa, e attivare eventualmente le procedure per la conversione della sanzione in pecuniaria ai sensi dell'art. 78. La notificazione a cura del pubblico ministero costituisce atto formale che attiva il computo dei termini sia per la decorrenza della sanzione sia per l'esercizio dei diritti procedurali dell'ente (istanza di conversione ex art. 78, richiesta di autorizzazione a compiere atti di ordinaria gestione ex art. 74 comma 4).

L'Organismo di Vigilanza (OdV) istituito dall'ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 deve essere immediatamente informato della notificazione e deve verificare che l'ente rispetti scrupolosamente i limiti imposti dalla sanzione interdittiva, poiché la violazione delle misure interdittive configura un ulteriore illecito amministrativo e può pregiudicare qualsiasi prospettiva di riabilitazione o conversione della sanzione.

Casi pratici

Caso 1: Decorrenza della sospensione dall'esercizio dell'attività

Caso 2: Comunicazione ai clienti e gestione dei contratti durante l'interdizione

Domande frequenti

Da quando decorre la sanzione interdittiva imposta all'ente ex D.Lgs. 231/2001?

Secondo l'art. 77 D.Lgs. 231/2001, il termine di durata delle sanzioni interdittive decorre dalla data della notificazione all'ente dell'estratto della sentenza di condanna, notificazione effettuata a cura del pubblico ministero. Non rileva quindi la data del passaggio in giudicato della sentenza ma quella, successiva, della notificazione formale dell'estratto.

Cosa deve fare concretamente l'ente dopo la notificazione dell'estratto della sentenza?

A partire dalla data di notificazione l'ente deve cessare le attività colpite dalla sanzione interdittiva. Contestualmente, entro venti giorni dalla notificazione, può presentare al giudice dell'esecuzione una richiesta di conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 78, allegando la documentazione attestante il compimento tardivo delle condotte riparatorie previste dall'art. 17 del decreto. L'Organismo di Vigilanza deve monitorare il rispetto delle limitazioni imposte.

Il pubblico ministero può omettere la notificazione dell'estratto della sentenza?

No. L'art. 77 attribuisce al pubblico ministero l'obbligo di provvedere alla notificazione dell'estratto della sentenza che dispone la sanzione interdittiva: si tratta di un atto doveroso che condiziona la decorrenza della sanzione stessa. L'omissione della notificazione impedirebbe all'ente di conoscere con certezza il dies a quo e priverebbe di fondamento eventuali contestazioni sulla violazione delle misure interdittive.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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