Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
In vigore dal 04/07/2001
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 694, commi 2 , 3 e 4, del codice di procedura penale . Nota all'art. 76: – Si riporta il testo dell' art. 694 del codice di procedura penale : "Art. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). –
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione e a rifusione di spese non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni"."
Commento
L'articolo 76 del D.Lgs. 231/2001 regola l'aspetto esecutivo della pubblicazione della sentenza di condanna, sanzione accessoria che il giudice può disporre ai sensi dell'art. 18 del decreto. La norma opera per rinvio alle disposizioni dell'art. 694 commi 2, 3 e 4 c.p.p., escludendo il comma 1 che riguarda specificatamente i direttori di giornali condannati per reati commessi tramite pubblicazione: ipotesi non applicabile agli enti collettivi.
La pubblicazione della sentenza ha una duplice funzione nel sistema del D.Lgs. 231/2001: informativa, in quanto avvisa il mercato e i potenziali partner commerciali della condanna dell'ente, e deterrente, in quanto il danno reputazionale può essere percepito dall'ente come più gravoso della stessa sanzione pecuniaria, specialmente nelle società quotate o che operano in mercati competitivi dove la fiducia dei clienti è un asset fondamentale. La scelta di addossare le spese di pubblicazione all'ente condannato è coerente con il principio secondo cui le conseguenze della condanna devono ricadere sul soggetto che ha tratto vantaggio dal reato.
Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 evidenziano come la minaccia della pubblicazione della sentenza incentivi le imprese a dotarsi di sistemi di prevenzione efficaci, poiché la diffusione pubblica di una condanna può determinare la perdita di clienti, la revoca di certificazioni e l'esclusione da gare d'appalto pubbliche.
Casi pratici
Caso 1: Pubblicazione della sentenza su quotidiano a diffusione nazionale
Caso 2: Impatto della pubblicazione su una procedura di gara pubblica
Domande frequenti
Quando il giudice dispone la pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente ex art. 76 D.Lgs. 231/2001?
La pubblicazione della sentenza è una sanzione accessoria prevista dall'art. 18 D.Lgs. 231/2001, che il giudice applica quando la condanna sia conseguente a illeciti di particolare gravità. L'art. 76 regola le modalità esecutive di tale sanzione, stabilendo che le spese sono a carico dell'ente e che si applicano le disposizioni dell'art. 694 commi 2, 3 e 4 c.p.p. in materia di inserzione di sentenze su giornali o periodici.
Quali effetti concreti produce la pubblicazione della sentenza di condanna per l'ente?
La pubblicazione produce un impatto reputazionale significativo: i terzi (clienti, fornitori, istituti di credito, enti pubblici) vengono informati della condanna dell'ente e possono adottare decisioni conseguenti. Per le società che partecipano a gare d'appalto pubbliche la pubblicazione può determinare l'esclusione dai bandi, poiché alcune normative settoriali richiedono l'assenza di condanne. Le imprese con un forte brand commerciale subiscono spesso dalla pubblicazione un danno economico superiore alla stessa sanzione pecuniaria.
Le spese di pubblicazione della sentenza sono deducibili fiscalmente per l'ente condannato?
Le spese imposte come sanzione accessoria di condanna penale-amministrativa non sono in linea di principio deducibili, poiché la deducibilità delle sanzioni è espressamente esclusa dalla normativa fiscale (art. 99 comma 1 TUIR, che nega la deduzione delle sanzioni di carattere penale e amministrativo). L'ente dovrà quindi sostenere le spese di pubblicazione a proprio carico senza possibilità di portarle in diminuzione del reddito imponibile. Per una valutazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.
Vedi anche