Art. 80 D.Lgs. 231/2001 – Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Responsabilità amministrativa degli enti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell’anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell’anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001).
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In sintesi
L'articolo 80 del D.Lgs. 231/2001 è stato abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. La disposizione originaria riguardava alcuni aspetti procedurali connessi all'esecuzione delle sanzioni amministrative, nel quadro del sistema sanzionatorio costruito dal decreto legislativo per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. L'abrogazione è intervenuta in un contesto di revisione del codice del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, settore in cui il D.P.R. 313/2002 ha introdotto una disciplina organica che ha reso superflue alcune disposizioni dello stesso D.Lgs. 231/2001. È importante ricordare che il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità da reato degli enti) è decreto distinto dal D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), con i quali condivide solo la numerazione ma non l'oggetto né il contenuto normativo.
L'articolo 80 del D.Lgs. 231/2001, abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, faceva parte di un gruppo di disposizioni (artt. 80, 81, 82) abrogate contestualmente dal medesimo decreto presidenziale. Il D.P.R. 313/2002 ha riformato organicamente la disciplina del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ridefinendo le iscrizioni relative agli enti collettivi e rendendo superflue alcune disposizioni che il D.Lgs. 231/2001 aveva originariamente previsto in materia.
L'abrogazione di questi articoli non ha creato lacune nel sistema del D.Lgs. 231/2001 grazie al principio generale di rinvio al codice di procedura penale operante attraverso l'art. 34 del decreto, che consente di applicare in via suppletiva le norme processuali compatibili con la natura del procedimento. La disciplina delle iscrizioni a carico degli enti nel casellario è ora integralmente regolata dal D.P.R. 313/2002 e dai suoi successivi aggiornamenti, che hanno previsto apposite registrazioni per i provvedimenti adottati nei confronti delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Nella prassi della compliance 231, le iscrizioni nel casellario giudiziale degli enti rivestono importanza nelle procedure di gara pubblica: il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) richiede la verifica dell'assenza di condanne a carico dell'ente partecipante alla gara. La presenza di iscrizioni relative a condanne ex D.Lgs. 231/2001 può quindi costituire causa di esclusione dalle procedure concorsuali, rendendo il monitoraggio del casellario dell'ente parte integrante della gestione del rischio 231.
Casi pratici
Caso 1: Verifica del casellario giudiziale in una procedura di gara
Caso 2: Due diligence 231 in un'operazione di M&A
Domande frequenti
Perché gli artt. 80, 81 e 82 del D.Lgs. 231/2001 sono stati abrogati contestualmente?
Gli artt. 80, 81 e 82 del D.Lgs. 231/2001 sono stati abrogati tutti e tre dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che ha riformato organicamente la disciplina del casellario giudiziale. Le disposizioni originarie del D.Lgs. 231/2001 in materia di iscrizioni e certificati sono state sostituite dalla disciplina generale del D.P.R. 313/2002, che ha previsto apposite norme per le iscrizioni relative agli enti collettivi condannati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Le condanne ex D.Lgs. 231/2001 risultano dal casellario giudiziale dell'ente?
Sì. A seguito dell'abrogazione degli artt. 80-82 del decreto originario, la disciplina è ora contenuta nel D.P.R. 313/2002, che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale delle persone giuridiche dei provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Queste iscrizioni sono rilevanti nelle procedure di gara pubblica e nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Come si verifica se un ente ha precedenti condanne ex D.Lgs. 231/2001?
La verifica delle condanne ex D.Lgs. 231/2001 a carico di un ente avviene attraverso la consultazione del casellario giudiziale delle persone giuridiche, disciplinato dal D.P.R. 313/2002. Nelle procedure di appalto pubblico la stazione appaltante richiede il certificato del casellario giudiziale dell'ente ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per verificare l'assenza di cause di esclusione. Un professionista legale qualificato può assistere l'ente nella valutazione degli effetti di eventuali iscrizioni.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 80 del D.Lgs. 231/2001 è stato abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. La disposizione originaria riguardava alcuni aspetti procedurali connessi all'esecuzione delle sanzioni amministrative, nel quadro del sistema sanzionatorio costruito dal decreto legislativo per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. L'abrogazione è intervenuta in un contesto di revisione del codice del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, settore in cui il D.P.R. 313/2002 ha introdotto una disciplina organica che ha reso superflue alcune disposizioni dello stesso D.Lgs. 231/2001. È importante ricordare che il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità da reato degli enti) è decreto distinto dal D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), con i quali condivide solo la numerazione ma non l'oggetto né il contenuto normativo.L'articolo 80 del D.Lgs. 231/2001, abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, faceva parte di un gruppo di disposizioni (artt. 80, 81, 82) abrogate contestualmente dal medesimo decreto presidenziale. Il D.P.R. 313/2002 ha riformato organicamente la disciplina del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ridefinendo le iscrizioni relative agli enti collettivi e rendendo superflue alcune disposizioni che il D.Lgs. 231/2001 aveva originariamente previsto in materia.
L'abrogazione di questi articoli non ha creato lacune nel sistema del D.Lgs. 231/2001 grazie al principio generale di rinvio al codice di procedura penale operante attraverso l'art. 34 del decreto, che consente di applicare in via suppletiva le norme processuali compatibili con la natura del procedimento. La disciplina delle iscrizioni a carico degli enti nel casellario è ora integralmente regolata dal D.P.R. 313/2002 e dai suoi successivi aggiornamenti, che hanno previsto apposite registrazioni per i provvedimenti adottati nei confronti delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Nella prassi della compliance 231, le iscrizioni nel casellario giudiziale degli enti rivestono importanza nelle procedure di gara pubblica: il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) richiede la verifica dell'assenza di condanne a carico dell'ente partecipante alla gara. La presenza di iscrizioni relative a condanne ex D.Lgs. 231/2001 può quindi costituire causa di esclusione dalle procedure concorsuali, rendendo il monitoraggio del casellario dell'ente parte integrante della gestione del rischio 231.
Casi pratici
Caso 1: Verifica del casellario giudiziale in una procedura di gara
Caso 2: Due diligence 231 in un'operazione di M&A
Domande frequenti
Perché gli artt. 80, 81 e 82 del D.Lgs. 231/2001 sono stati abrogati contestualmente?
Gli artt. 80, 81 e 82 del D.Lgs. 231/2001 sono stati abrogati tutti e tre dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che ha riformato organicamente la disciplina del casellario giudiziale. Le disposizioni originarie del D.Lgs. 231/2001 in materia di iscrizioni e certificati sono state sostituite dalla disciplina generale del D.P.R. 313/2002, che ha previsto apposite norme per le iscrizioni relative agli enti collettivi condannati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Le condanne ex D.Lgs. 231/2001 risultano dal casellario giudiziale dell'ente?
Sì. A seguito dell'abrogazione degli artt. 80-82 del decreto originario, la disciplina è ora contenuta nel D.P.R. 313/2002, che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale delle persone giuridiche dei provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Queste iscrizioni sono rilevanti nelle procedure di gara pubblica e nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Come si verifica se un ente ha precedenti condanne ex D.Lgs. 231/2001?
La verifica delle condanne ex D.Lgs. 231/2001 a carico di un ente avviene attraverso la consultazione del casellario giudiziale delle persone giuridiche, disciplinato dal D.P.R. 313/2002. Nelle procedure di appalto pubblico la stazione appaltante richiede il certificato del casellario giudiziale dell'ente ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per verificare l'assenza di cause di esclusione. Un professionista legale qualificato può assistere l'ente nella valutazione degli effetti di eventuali iscrizioni.