Autore: Andrea Marton

  • Accise su benzina e gasolio 2026: come cambiano i prezzi alla pompa, esempio

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2026 benzina e gasolio hanno la stessa accisa: 672,90 euro/1.000 litri.
    • Il riallineamento nasce dall’eliminazione del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24.
    • La benzina scende di 4,05 cent/litro di accisa; il gasolio sale della stessa misura.
    • Alcune categorie di impiego del gasolio (es. usi agricoli e industriali specifici) restano escluse dall’aumento.
    • La norma non prevede impatti diretti sull’IVA applicata al carburante.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il D.Lgs. 43/2025 per superare il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24: riduce l’accisa sulla benzina di 4,05 cent/litro e aumenta di pari misura quella sul gasolio carburante, portando entrambe le aliquote a 672,90 euro per mille litri. Alcune categorie di impieghi del gasolio restano esentate dall’aumento.

    Approfondimento normativo completo: Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio.

    Perché le accise su benzina e gasolio cambiano nel 2026

    La legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti con una misura strutturale: il riallineamento tra benzina e gasolio. Da decenni il gasolio godeva di un’accisa inferiore a quella della benzina, una differenza che l’Unione europea classifica tra i sussidi ambientalmente dannosi. Il comma 129 avvia il percorso di superamento del cosiddetto sussidio EN.SI.24, catalogato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

    Il meccanismo è simmetrico: l’accisa sulla benzina si riduce di 4,05 centesimi di euro per litro, mentre quella sul gasolio usato come carburante aumenta della stessa misura. Il risultato finale è che entrambi i prodotti raggiungono un’aliquota identica di 672,90 euro per mille litri. Chi guida un’auto a benzina beneficia quindi di un lieve alleggerimento dell’accisa; chi guida diesel vede l’accisa crescere in misura corrispondente.

    Non tutti gli utilizzi del gasolio subiscono l’aumento. La norma esclude espressamente gli impieghi elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise), in particolare alcuni usi agricoli e industriali. Per questi settori non si applica né la variazione introdotta dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025 né quella prevista dal comma 129. L’effetto pratico sul prezzo finale dipende anche dall’IVA e dai margini della distribuzione, che restano invariati dalla norma in esame.

    Cosa sapere sul riallineamento accise 2026

    • Benzina: aliquota scende a 672,90 euro/1.000 litri (era superiore).
    • Gasolio carburante: aliquota sale a 672,90 euro/1.000 litri (era inferiore).
    • La variazione è di 4,05 centesimi per litro in ciascuna direzione.
    • Gasolio per impieghi agricoli e industriali specifici: escluso dall’aumento.
    • Il riallineamento è definitivo a partire dal 1° gennaio 2026, senza gradualità annuale.

    Caso 1: Tizio, automobilista con auto a benzina

    Scenario. Tizio guida un’utilitaria a benzina e percorre circa 15.000 km l’anno. Il suo consumo medio è 7 litri per 100 km, quindi consuma circa 1.050 litri di benzina all’anno. Prima del comma 129, l’accisa sulla benzina era superiore a 672,90 euro/1.000 litri; dopo la riduzione di 4,05 cent/litro, l’aliquota si attesta esattamente a 672,90 euro/1.000 litri.

    Come si legge in pratica. Sui 1.050 litri annui di Tizio, la riduzione dell’accisa di 4,05 centesimi per litro produce un risparmio teorico di circa 42,50 euro lordi sull’imposta, prima dell’IVA. L’IVA del 22% si applica anche sull’accisa, quindi il risparmio finale al netto IVA sarebbe leggermente inferiore. Si tratta di un vantaggio modesto ma stabile, poiché la norma non prevede scadenze o rimodulazioni annuali per la benzina. L’effettivo prezzo alla pompa dipende anche dalla quotazione internazionale del petrolio e dai margini commerciali.

    Riepilogo Caso 1

    • Consumo annuo stimato: 1.050 litri di benzina.
    • Riduzione accisa: 4,05 cent/litro.
    • Risparmio teorico sull’accisa: circa 42,50 euro/anno.
    • L’IVA al 22% si applica sull’accisa, riducendo leggermente il vantaggio netto.
    • Il prezzo finale dipende anche da fattori di mercato non regolati dalla norma.

    Caso 2: Caia, pendolare con auto diesel

    Scenario. Caia percorre ogni giorno 60 km tra casa e lavoro, per un totale di circa 20.000 km l’anno. Il suo SUV diesel consuma 6,5 litri per 100 km, ossia circa 1.300 litri di gasolio annui. Con il comma 129 l’accisa sul gasolio sale di 4,05 cent/litro, raggiungendo 672,90 euro/1.000 litri.

    Come si legge in pratica. Sui 1.300 litri di gasolio di Caia, l’aumento dell’accisa di 4,05 centesimi per litro determina un aggravio teorico di circa 52,65 euro sull’imposta nell’anno, prima dell’IVA. L’IVA al 22% amplifica l’importo finale. Per Caia non si applica nessuna esenzione, poiché il gasolio per autotrazione è soggetto all’aumento. La norma non prevede meccanismi compensativi diretti per i privati consumatori di gasolio per autotrazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Consumo annuo stimato: 1.300 litri di gasolio.
    • Aumento accisa: 4,05 cent/litro.
    • Aggravio teorico sull’accisa: circa 52,65 euro/anno.
    • L’IVA al 22% si somma all’accisa aumentata.
    • Nessuna esenzione per il gasolio destinato all’autotrazione privata.

    Caso 3: Sempronio, agricoltore con uso agevolato gasolio

    Scenario. Sempronio è un agricoltore che utilizza gasolio agevolato per i propri trattori e macchinari agricoli, impiego rientrante nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995. Utilizza circa 4.000 litri di gasolio agricolo all’anno. Si chiede se il riallineamento previsto dal comma 129 LB 2026 aumenti il costo del gasolio che acquista.

    Come si legge in pratica. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi elencati nella tabella A del testo unico accise (D.Lgs. 504/1995). Il gasolio per uso agricolo rientra tra le categorie esentate. Per Sempronio, l’aliquota agevolata di cui beneficia non subisce la variazione in aumento di 4,05 cent/litro introdotta dal comma 129. Restano salve anche le condizioni previste dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025, che non trovano applicazione per gli impieghi agricoli. L’agricoltore non subisce quindi aggravi dal riallineamento.

    Riepilogo Caso 3

    • Uso gasolio: agricolo, rientrante in tabella A D.Lgs. 504/1995.
    • Applicazione dell’aumento: esclusa per espressa previsione del comma 129.
    • Aliquota agevolata: invariata rispetto al regime precedente.
    • Consumo ipotetico: 4.000 litri/anno senza variazione di costo accisa.
    • Anche il decreto ministeriale del 14 maggio 2025 non si applica agli usi agricoli.

    Quando conviene una verifica

    Per valutare l’impatto del riallineamento accise sulla tua attività: Consulta un esperto in fiscalità dei carburanti.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applica il nuovo riallineamento delle accise su benzina e gasolio?

    Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è in vigore dal 1° gennaio 2026. Da quella data l’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi per litro e quella sul gasolio carburante è aumentata della stessa misura, con entrambe le aliquote fissate a 672,90 euro per mille litri. Non è previsto un regime transitorio o una gradualità nell’applicazione.

    Perché la legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti?

    La finalità esplicita della norma è il superamento del sussidio ambientalmente dannoso denominato EN.SI.24, classificato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. La storica differenza tra l’accisa sulla benzina (più elevata) e quella sul gasolio (più bassa) era considerata un incentivo indiretto al consumo del combustibile fossile più inquinante. Il riallineamento risponde anche a orientamenti di politica ambientale europei.

    Il gasolio agricolo e industriale subisce l'aumento dell'accisa nel 2026?

    No. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi del gasolio elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise). Per questi utilizzi non si applica neppure la variazione prevista dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 14 maggio 2025. L’esclusione è automatica per legge, senza necessità di presentare domande o istanze da parte degli operatori interessati.

    Quanto incide il riallineamento dell'accisa sul prezzo finale del carburante?

    L’accisa è una componente del prezzo alla pompa, ma non è l’unica. Il prezzo finale include anche l’IVA (che si applica sull’importo comprensivo di accisa) e i margini della distribuzione. La variazione di 4,05 centesimi per litro sull’accisa si traduce in un impatto leggermente superiore al consumatore una volta applicata l’IVA al 22%. Gli effettivi prezzi alla pompa dipendono anche dalle quotazioni internazionali del greggio, che la norma non può determinare.

    L'aumento dell'accisa sul gasolio si applica anche ai veicoli commerciali?

    Sì, per il gasolio impiegato come carburante per autotrazione, incluso quello utilizzato dai veicoli commerciali stradali non rientranti nelle categorie esentate. Le esenzioni riguardano specifici impieghi industriali e agricoli indicati nella tabella A del D.Lgs. 504/1995. Il comma 129 non introduce esenzioni specifiche per i trasportatori stradali o per le flotte aziendali in quanto tali; eventuali meccanismi compensativi dovrebbero essere previsti da norme distinte.

    Vedi anche: Accise sui tabacchi, Deposito fiscale, Accise e Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino).

  • REA: cos’è il Repertorio Economico Amministrativo

    In sintesi

    • Che cos’è: il REA (Repertorio Economico Amministrativo) è la sezione del Registro delle Imprese in cui le Camere di Commercio archiviano le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico.
    • Chi vi è iscritto: non solo le imprese già iscritte al Registro, ma anche certi soggetti non-impresa (come alcune associazioni) che svolgono un’attività economica.
    • Quando scatta l’obbligo: l’iscrizione al REA è dovuta, fra l’altro, per le unità locali (sedi secondarie, filiali) e per le attività economiche secondarie esercitate accanto a quella principale.
    • Come si assolve: la comunicazione avviene attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), la procedura telematica unificata delle Camere di Commercio.
    • Diritto annuale: i soggetti REA devono versare ogni anno alla Camera di Commercio il diritto annuale, con F24, di norma entro il 30 giugno.
    • Visura camerale: i dati REA sono visibili sulla visura camerale ordinaria o storica, consultabile su registroimprese.it.

    REA e Registro delle Imprese: due livelli dello stesso sistema

    Quando si apre un’impresa o si aggiorna la sua struttura, si sente spesso parlare di ‘iscrizione al REA’. Ma che cos’è esattamente il REA e perché interessa anche chi non ha una società?

    Il REA, Repertorio Economico Amministrativo, è una sezione interna al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Se il Registro accoglie i dati fondamentali dell’impresa – titolare, sede legale, oggetto sociale, amministratori, capitale – il REA raccoglie una serie di notizie ulteriori di natura economica, amministrativa e statistica. I due livelli convivono nello stesso archivio pubblico e sono consultabili insieme attraverso la visura camerale.

    La peculiarità del REA è che vi possono essere iscritti anche soggetti che non sono propriamente imprese in senso giuridico: per esempio alcune associazioni o enti che esercitano un’attività economica in via prevalente. Per questi soggetti il REA rappresenta il principale strumento di pubblicità legale verso terzi e verso la pubblica amministrazione.

    Per chi già possiede un’impresa regolarmente iscritta, l’obbligo di comunicare al REA scatta in due situazioni tipiche: l’apertura di un’unità locale (una sede secondaria, una filiale, un punto vendita aggiuntivo) e l’avvio di un’attività economica secondaria, cioè un’attività diversa da quella principale già registrata.

    REA: soggetti, obblighi e strumento di comunicazione
    Situazione Obbligo REA Come si comunica
    Impresa individuale già iscritta al Registro Iscrizione automatica al momento dell'avvio Comunicazione Unica (ComUnica)
    Apertura di un'unità locale (filiale, sede secondaria) Iscrizione al REA dell'unità locale Comunicazione Unica (ComUnica)
    Avvio di attività economica secondaria Comunicazione al REA della nuova attività Comunicazione Unica (ComUnica)
    Associazione con attività economica prevalente Iscrizione al REA (non al Registro ordinario) Comunicazione Unica (ComUnica)
    Variazione o cessazione di dati già iscritti Aggiornamento obbligatorio entro i termini Comunicazione Unica (ComUnica)

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di una falegnameria con sede a Milano, già iscritta al Registro delle Imprese. Decide di aprire un secondo laboratorio a Monza per gestire i lavori nella zona nord. Quel secondo laboratorio è un’unità locale: Tizio deve comunicarlo alla Camera di Commercio tramite la Comunicazione Unica, specificando indirizzo e attività svolta. L’iscrizione al REA dell’unità locale di Monza avviene contestualmente all’invio della comunicazione e la filiale risulterà subito visibile sulla visura camerale, sia in quella di Milano sia in una visura dedicata all’unità locale monzese.

    Documenti necessari

    • Visura camerale ordinaria o storica (da registroimprese.it) per verificare i dati già iscritti
    • Modello REA compilato tramite la piattaforma ComUnica delle Camere di Commercio
    • Documento d’identità del titolare o del legale rappresentante
    • Codice fiscale dell’impresa e, se applicabile, della nuova unità locale
    • F24 per il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio (di norma entro il 30 giugno)

    Caso 1 – Tizio apre una filiale in una nuova città

    Scenario. Tizio gestisce una piccola agenzia di comunicazione con sede a Bologna, iscritta al Registro delle Imprese. Vince un contratto importante a Firenze e decide di aprire un ufficio locale per seguire il cliente sul posto.

    Come si applica. L’ufficio di Firenze è un’unità locale dell’agenzia di Bologna. Tizio deve inviare una Comunicazione Unica alla Camera di Commercio per iscrivere l’unità locale al REA. Non si tratta di aprire una nuova impresa – la partita IVA e il codice fiscale rimangono gli stessi – ma di aggiornare il profilo camerale con la nuova sede operativa. La comunicazione deve avvenire prima dell’apertura effettiva (o contestualmente). Dopo l’iscrizione, l’ufficio di Firenze sarà visibile sulla visura camerale dell’agenzia di Bologna come unità locale attiva.

    In pratica

    • Inviare la Comunicazione Unica tramite il portale delle Camere di Commercio, selezionando ‘apertura unità locale’.
    • Indicare l’indirizzo esatto, l’attività svolta nell’unità locale e il codice ATECO corrispondente.
    • Verificare sulla visura camerale, dopo qualche giorno dall’invio, che l’unità locale risulti correttamente iscritta.

    Caso 2 – Caio avvia un'attività secondaria

    Scenario. Caio ha un’officina meccanica iscritta al Registro delle Imprese con codice ATECO relativo alla riparazione di autoveicoli. Inizia a vendere anche accessori e ricambi auto direttamente ai privati: un’attività commerciale al dettaglio che non era inclusa nella registrazione originale.

    Come si applica. L’attività di vendita al dettaglio è diversa dalla riparazione: si tratta di un’attività economica secondaria che deve essere comunicata al REA. Caio deve aggiornare il profilo camerale aggiungendo il nuovo codice ATECO per il commercio al dettaglio di ricambi. Anche in questo caso si usa la Comunicazione Unica, scegliendo la variazione dei dati iscritti. Omettere la comunicazione espone Caio a sanzioni amministrative da parte della Camera di Commercio.

    In pratica

    • Identificare il codice ATECO corretto per l’attività secondaria (consultare la tabella ATECO 2007/2025 sul sito ISTAT o delle Camere di Commercio).
    • Inviare la Comunicazione Unica di variazione, aggiungendo il nuovo codice ATECO all’elenco delle attività.
    • Conservare la ricevuta della comunicazione come prova dell’avvenuta iscrizione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra REA e Registro delle Imprese?

    Il Registro delle Imprese contiene i dati fondamentali dell’impresa (titolare, sede, oggetto sociale, capitale). Il REA è una sezione dello stesso archivio che raccoglie notizie aggiuntive di carattere economico, amministrativo e statistico. Nella pratica si consultano insieme tramite la visura camerale.

    Devo iscrivermi al REA se apro solo un'attività online senza sede fisica?

    Sì. L’assenza di una sede fisica non esonera dall’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA. La sede legale (anche se è il tuo appartamento) deve risultare dall’iscrizione camerale. Se successivamente apri un magazzino o uno showroom, quell’unità locale va comunicata separatamente.

    Entro quanto tempo devo comunicare l'apertura di un'unità locale?

    La comunicazione deve avvenire contestualmente all’avvio dell’unità locale, o prima. Non esiste un periodo di tolleranza: il ritardo è sanzionabile. Usa la Comunicazione Unica sul portale camerale.

    Il diritto annuale si paga anche per le unità locali?

    Sì. I soggetti iscritti al REA – incluse le unità locali – sono tenuti al versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. L’importo varia in base alla forma giuridica e, per le società, al fatturato. Si versa con F24 di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

    Cosa succede se non comunico una variazione al REA?

    L’omessa o tardiva comunicazione al Registro delle Imprese/REA espone a sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio. L’irregolarità emerge anche dalla visura camerale, che continua a mostrare i dati non aggiornati, con possibili problemi nei rapporti con banche, clienti e pubbliche amministrazioni.

    Come si consulta il REA di un'altra impresa?

    I dati del REA sono pubblici e consultabili sul portale registroimprese.it. La visura ordinaria mostra la situazione attuale; la visura storica ricostruisce tutte le variazioni nel tempo. Il servizio ha un costo per i diritti di segreteria, oppure alcune informazioni di base sono disponibili gratuitamente in forma semplificata.

  • Dimissioni nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Dimissioni nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo livello e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità; per i giorni esatti si rinvia alle tabelle del contratto applicato.

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e maggiorazioni

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Le maggiorazioni per turno, festività e domenica sono quelle del CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL riconosce la maggiorazione per il disagio:

    Prestazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Turno notturno Maggiorazione oraria e/o indennità di turno notturno
    Lavoro festivo Maggiorazione per il festivo lavorato, spesso con riposo compensativo
    Domenica lavorata Maggiorazione quando il riposo cade in altro giorno
    Importi e percentuali sono fissati dal CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione per il notturno prevista dal CCNL; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e tutele

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito al relativo trattamento economico; decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi) matura la promozione, salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Scatti di anzianità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole, decorrenza e calcolo

    Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Maturano a scadenze fisse (biennio/triennio) fino a un tetto, con importo per livello stabilito dal contratto. Decorrono dal mese di maturazione, sono acquisiti in via definitiva e incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    La struttura degli scatti

    Negli enti di cura e assistenza gli scatti seguono lo schema contrattuale tipico, da verificare nelle tabelle del CCNL applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Maturazione a scadenze fisse (spesso biennale o triennale)
    Numero massimo Tetto al numero di scatti maturabili nel corso del rapporto
    Importo Cifra per livello/profilo, fissata dalle tabelle del contratto
    Cadenza, numero e importo sono materia del CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Anzianità e cambio di profilo

    Il passaggio a un profilo o livello superiore può comportare la rivalutazione o il consolidamento degli scatti già maturati, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con anzianità
    Tizio, operatore socio-sanitario, raggiunge la scadenza prevista dal CCNL e matura un nuovo scatto. L’aumento decorre dal mese di maturazione e si somma a quelli precedenti; resta acquisito anche se in seguito cambierà reparto.
    Caia — passaggio di livello
    Caia viene inquadrata in un livello superiore. Il CCNL prevede come trattare gli scatti già maturati: in alcuni casi vengono rivalutati al nuovo importo, in altri consolidati. Caia verifica nelle tabelle del contratto quale regola si applica al suo settore.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
    Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e, secondo le regole del CCNL, delle mensilità aggiuntive. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 4 L. 633/1941 – Opere derivate ed elaborazioni

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Disdetta del contratto di comodato (uso gratuito): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    Nel comodato gratuito senza termine, il comodante può chiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento (art. 1810 c.c.). La richiesta va fatta per iscritto, con un congruo termine per la riconsegna.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per riavere un bene dato in uso gratuito
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Artt. 1803, 1809, 1810 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna gratuitamente un bene (spesso un immobile) all’altra, perché se ne serva per un tempo o un uso determinato. Quando il comodato è senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.), il comodante può richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento, dando un termine ragionevole.

    Se invece è stato pattuito un termine o l’uso è determinato (art. 1809 c.c.), il comodante può chiedere la restituzione anticipata solo se sopravviene un urgente e imprevisto bisogno. La lettera serve a manifestare formalmente la richiesta e a far decorrere il termine di riconsegna.

    Cosa deve contenere

    • Dati del comodante e del comodatario
    • Descrizione del bene dato in comodato e data di consegna
    • Riferimento all’eventuale contratto scritto di comodato
    • Richiesta espressa di restituzione
    • Termine assegnato per la riconsegna
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: richiesta di restituzione del bene

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME DEL COMODATARIO]
    [INDIRIZZO]
    
    Oggetto: richiesta di restituzione del bene concesso in comodato
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], in qualità di comodante, premesso di averLe concesso in comodato gratuito [DESCRIZIONE DEL BENE, es. l'immobile sito in ___ / il veicolo targato ___] in data [DATA], [con contratto del ___ / verbalmente],
    
    COMUNICO E RICHIEDO
    
    ai sensi dell'art. 1810 c.c. la restituzione del bene, non essendo stato pattuito alcun termine di durata.
    
    La invito pertanto a riconsegnare il bene libero e nelle condizioni in cui Le è stato consegnato entro il giorno [DATA], concordando le modalità di riconsegna.
    
    In difetto, mi vedrò costretto ad agire nelle competenti sedi per ottenere la restituzione, con addebito di spese ed eventuali danni.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la richiesta con raccomandata A/R o PEC per avere prova della data. Concedi un termine ragionevole per la riconsegna (in genere alcune settimane, di più se si tratta di un’abitazione in cui vivono persone), proporzionato al tipo di bene.

    Se il comodatario non restituisce il bene, potrai agire in giudizio per ottenerne la riconsegna. Per i comodati di immobile registrati o con clausole particolari, è opportuno farsi assistere da un legale.

    Errori da evitare

    • Pretendere la restituzione immediata senza un termine congruo
    • Chiedere la riconsegna a voce, senza prova scritta
    • Confondere il comodato senza termine con quello a tempo determinato
    • Non descrivere con precisione il bene da restituire

    Domande frequenti

    Posso riavere subito la casa data in comodato?
    Se il comodato è senza termine, sì, puoi chiederne la restituzione in qualsiasi momento concedendo però un termine ragionevole per la riconsegna. Se è stato fissato un termine o un uso, occorre attenderne la scadenza salvo urgente e imprevisto bisogno.
    Il comodato deve essere scritto?
    Non necessariamente: può essere anche verbale. Tuttavia un contratto scritto e registrato rende molto più facile provarne i termini e gestire la restituzione.
    Cosa succede se il comodatario non restituisce il bene?
    Dopo la richiesta scritta rimasta senza esito, puoi agire in giudizio per ottenere la restituzione e l’eventuale risarcimento dei danni.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Tassa di concessione governativa: come e quando si paga

    In sintesi

    • Il versamento avviene con modello F24, modello F23, bollettino di conto corrente postale o contrassegno, a seconda della voce di Tariffa.
    • I codici tributo da indicare nel modello di versamento sono quelli vigenti per la specifica fattispecie: vanno sempre verificati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
    • La ricevuta o attestazione di pagamento deve essere esibita all’ufficio che rilascia l’atto prima o contestualmente al rilascio.
    • Per le voci periodiche (es. TCG annuale libri sociali) esiste un termine di versamento preciso: il 16 marzo per le società di capitali, salvo proroghe.
    • Se la tassa è versata ma l’atto non viene rilasciato, oppure non era dovuta, è possibile chiedere il rimborso nei termini previsti dalla legge.
    • La competenza generale appartiene all’Agenzia delle Entrate; per molte licenze interviene anche l’ufficio amministrativo che emette il provvedimento.

    Come funziona il pagamento della tassa di concessione governativa

    La tassa di concessione governativa non prevede un unico canale di versamento valido per tutte le fattispecie: il mezzo di pagamento corretto dipende dalla specifica voce della Tariffa allegata al DPR 641/1972 che si applica al proprio caso. Per la maggior parte delle situazioni più comuni – come la TCG annuale delle società di capitali per i libri sociali – il versamento avviene tramite il modello F24 con i codici tributo dedicati. Per altre fattispecie può essere richiesto il modello F23, il bollettino di conto corrente postale intestato all’ufficio competente, oppure il contrassegno (una sorta di marca) per le voci di importo minore.

    La regola fondamentale è che il pagamento deve precedere o accompagnare la richiesta dell’atto: non è possibile ottenere la licenza, l’iscrizione o il provvedimento e pagare in un secondo momento. L’ufficio – che sia una Questura, una Camera di Commercio o un altro sportello pubblico – verifica l’attestazione di pagamento prima di procedere. Questa impostazione rispecchia la natura della TCG come condizione di efficacia dell’atto: senza prova del versamento, l’ufficio non può dare corso alla pratica.

    Altrettanto rilevante è il tema del rimborso: se la tassa viene versata ma l’atto alla fine non è rilasciato (ad esempio perché la domanda è rigettata o ritirata), oppure se si scopre che la TCG non era effettivamente dovuta, il contribuente ha diritto a chiederne la restituzione seguendo la procedura prevista dalla legge entro i termini decadenziali applicabili. Conoscere le modalità di pagamento e i propri diritti in caso di errore è quindi parte essenziale della corretta gestione di questo adempimento.

    Riepilogo
    Strumento di versamento Casi tipici di utilizzo Note operative
    Modello F24 TCG annuale libri sociali delle società di capitali; numerose altre voci di Tariffa Indicare il codice tributo vigente specifico per la voce TCG; verificare sul sito Agenzia delle Entrate
    Modello F23 Alcune fattispecie specifiche previste dalla Tariffa o da istruzioni ministeriali Meno diffuso; verificare se la propria voce di Tariffa lo prevede
    Bollettino c/c postale Porto d'armi e altre licenze gestite da uffici con conto postale dedicato (es. Questura) Il bollettino è di norma reperibile presso l'ufficio che rilascia la licenza
    Contrassegno / marca TCG Voci di importo minore previste dalla Tariffa Il contrassegno va apposto sull'atto o sull'istanza secondo le istruzioni dell'ufficio

    Esempio pratico

    • Beta Snc è una società in nome collettivo che gestisce un piccolo laboratorio artigianale. Un socio si chiede se debba versare la TCG annuale per i libri sociali come fa il cugino titolare di una Srl. La risposta è no: la TCG forfettaria annuale per la bollatura dei libri riguarda esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Beta Snc, in quanto società di persone, non è soggetta a questa specifica TCG. Per i propri libri contabili potrà invece essere dovuta l’imposta di bollo sulla vidimazione, che è un tributo distinto con proprie regole. Caio, il commercialista di Beta Snc, verifica la situazione ogni anno prima della scadenza di marzo per evitare di confondere i due adempimenti.

    Documenti necessari

    • Tariffa aggiornata allegata al DPR 641/1972 (consultabile su Normattiva.it) per individuare la voce applicabile e il relativo importo.
    • Codice tributo F24 o F23 vigente per la voce TCG di interesse: da verificare sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate alla sezione codici tributo.
    • Bollettino di conto corrente postale fornito dall’ufficio competente (es. Questura) per le voci che prevedono tale modalità di versamento.
    • Ricevuta del versamento (F24, bollettino postale o altro) da conservare e da esibire allo sportello al momento della richiesta dell’atto.
    • Modulo di rimborso dell’Agenzia delle Entrate (istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR 602/1973 o altra base normativa applicabile) in caso di pagamento non dovuto.
    • Eventuale documentazione dell’ufficio competente attestante il mancato rilascio dell’atto, utile a supporto della domanda di rimborso.

    Alfa Srl: versamento F24 TCG libri sociali entro il 16 marzo

    Scenario. Alfa Srl ha un capitale sociale che supera la soglia prevista dalla Tariffa al 1° gennaio dell’anno in corso. L’ufficio contabilità, seguendo le istruzioni del commercialista, deve compilare il modello F24 con il codice tributo vigente per la TCG annuale libri sociali e versare l’importo nella misura superiore fissata per legge entro il 16 marzo.

    Come si applica. La ricevuta F24 viene archiviata nel fascicolo fiscale societario. Quando il responsabile si presenta alla Camera di Commercio per la bollatura dei libri, esibisce la ricevuta dell’anno in corso e la pratica viene sbrigata senza intoppi. In un anno in cui il capitale scende sotto la soglia, il commercialista segnala tempestivamente la variazione e Alfa Srl versa l’importo nella misura inferiore. Il codice tributo corretto e l’importo vigente vanno sempre verificati sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di procedere al pagamento.

    In pratica

    • Verificare il codice tributo F24 vigente per la TCG libri sociali sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di ogni versamento.
    • Rispettare la scadenza del 16 marzo (salvo proroghe): il versamento tardivo espone alle sanzioni per omesso versamento.
    • Archiviare la ricevuta F24 nel fascicolo societario e tenerla disponibile per l’esibizione all’ufficio di bollatura.

    Tizio: rimborso TCG dopo mancato rilascio della licenza

    Scenario. Tizio versa la TCG per il rilascio di una licenza amministrativa tramite bollettino di conto corrente postale, come indicato dall’ufficio competente. Poco dopo, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, la pratica viene archiviata d’ufficio per un vizio procedurale non imputabile al richiedente e la licenza non viene rilasciata.

    Come si applica. Il presupposto della TCG è il rilascio dell’atto concessorio: se l’atto non viene rilasciato, la tassa non è dovuta e il contribuente ha diritto al rimborso. Tizio si rivolge al proprio consulente fiscale, che presenta all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso nei termini di legge, allegando la ricevuta del versamento e la documentazione dell’ufficio attestante il mancato rilascio. Il rimborso viene liquidato nei tempi ordinari previsti dalla normativa tributaria.

    In pratica

    • Conservare sempre la ricevuta del versamento TCG: è il documento essenziale per l’istanza di rimborso.
    • Richiedere all’ufficio competente la documentazione che attesti il mancato rilascio dell’atto da allegare all’istanza.
    • Presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro i termini di decadenza previsti dalla legge.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere quale modello usare per pagare la TCG?

    Il mezzo di pagamento corretto dipende dalla voce della Tariffa allegata al DPR 641/1972 applicabile al proprio atto. In molti casi – come la TCG annuale delle società di capitali per i libri sociali – si usa il modello F24 con il codice tributo dedicato. Per altre voci (alcune licenze amministrative, porto d’armi) l’ufficio che emette il provvedimento fornisce direttamente le istruzioni e il bollettino di conto corrente postale. Prima di procedere è sempre opportuno verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso l’ufficio competente quale strumento e quale codice tributo siano previsti per il proprio caso specifico.

    Entro quando bisogna pagare la TCG annuale per i libri sociali delle società di capitali?

    Il termine ordinario è il 16 marzo di ciascun anno, corrispondente alla scadenza del versamento dell’IVA annuale. Tale termine può essere soggetto a proroghe disposte con provvedimento normativo: è buona prassi verificare ogni anno se siano intervenute modifiche. L’importo da versare dipende dall’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di riferimento e dalla misura forfettaria fissata per legge nella Tariffa vigente.

    Posso chiedere il rimborso della TCG se ho pagato per errore?

    Sì. Se la tassa è stata versata ma non era dovuta – ad esempio perché l’atto non rientra tra quelli elencati in Tariffa, perché il soggetto era esente o perché il versamento era in eccesso – è possibile presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro i termini di decadenza previsti dalla legge (di norma due anni dalla data del pagamento ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, o altro termine applicabile). È necessario conservare la ricevuta di pagamento come prova.

    La TCG per la telefonia mobile compare in bolletta o devo versarla direttamente?

    Per i contratti di abbonamento di telefonia mobile, la TCG mensile (prevista per le utenze non prepagate) viene addebitata direttamente in bolletta dall’operatore telefonico, che provvede poi a riversarla all’Erario. Il singolo abbonato non deve effettuare alcun versamento autonomo: l’adempimento è a carico dell’operatore. Le utenze prepagate (schede ricaricabili) non scontano questa specifica TCG.

    Se presento una domanda di licenza e poi la ritiro, ho diritto al rimborso della TCG già versata?

    In linea di principio sì, poiché il presupposto della TCG è il rilascio dell’atto, non la semplice presentazione della domanda. Se l’atto non viene rilasciato – sia perché la domanda è rigettata, sia perché viene ritirata prima del provvedimento – il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso. È necessario documentare il mancato rilascio (ad esempio con la ricevuta del ritiro della domanda o con il provvedimento di diniego) e presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate nei termini di legge.

    Cosa rischio se verso la TCG con un codice tributo errato?

    Un versamento effettuato con un codice tributo errato non viene imputato correttamente alla TCG dovuta, con il risultato che il pagamento risulta omesso ai fini del tributo specifico. L’ufficio potrebbe non accettare la ricevuta come prova di adempimento. In questo caso è necessario procedere alla compensazione o alla regolarizzazione del versamento, eventualmente richiedendo il ravvedimento operoso per limitare le sanzioni, e versare correttamente l’importo. Il codice tributo corretto va sempre verificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di effettuare il pagamento.

    Le società di persone devono versare qualcosa per la bollatura dei libri contabili?

    Le società di persone (Snc, Sas) e le ditte individuali non sono soggette alla TCG annuale forfettaria prevista per le società di capitali. Per i loro libri contabili e i registri obbligatori può tuttavia essere dovuta l’imposta di bollo sulla vidimazione, disciplinata dal DPR 642/1972 con le sue specifiche regole di applicazione. Si tratta di un tributo distinto dalla TCG, con presupposto, misura e modalità di pagamento proprie.

  • Art. 48 TUPI: Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica

    Art. 48 TUPI: Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica ( Art.52 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituto prima dall' art.19 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall' art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs n.387 del 1998) 1.

    Il Ministero dell'economia e delle finanze , quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.

    Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies.

    Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.

    I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso dì accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

    La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione dell'ammontare complessivo.

    In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.

    Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

    Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci.

    I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .

    Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni.

    A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Spese mediche all’estero: come si detraggono nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19%: le spese mediche sostenute all’estero si detraggono come quelle italiane, nella misura del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Stesse regole, paese diverso: la detrazione si calcola sul totale delle spese sanitarie (italiane e estere insieme) nel rigo E1 del quadro E; la franchigia si applica una sola volta sull’importo complessivo.
    • Documenti stranieri: le ricevute e le fatture emesse all’estero devono essere conservate; se sono in una lingua diversa dall’italiano può essere richiesta la traduzione.
    • Pagamento tracciabile non sempre obbligatorio: per i medicinali e i dispositivi medici non serve il pagamento tracciabile (carta, bonifico); per le prestazioni di medici privati stranieri invece sì, salvo strutture equiparate al SSN.
    • Spese rimborsate escluse: le spese risarcite da assicurazioni o da altri soggetti non possono essere portate in detrazione; si detrae solo la parte rimasta effettivamente a tuo carico.
    • Rateizzazione possibile: se il totale delle spese sanitarie (anche con quelle estere) supera 15.493,71 euro, puoi chiedere di spalmare la detrazione in quattro quote annuali uguali.

    Come funziona la detrazione per le spese mediche sostenute fuori dall'Italia

    Hai fatto una visita specialistica a Barcellona, un intervento chirurgico in Svizzera o acquistato farmaci a Berlino? Buona notizia: quelle spese possono comunque entrare nella tua dichiarazione dei redditi, esattamente come se le avessi sostenute in Italia. Le istruzioni ufficiali del 730/2026 confermano che le spese sanitarie sostenute all’estero seguono le stesse regole di quelle italiane.

    Il meccanismo è questo: sommi tutte le spese sanitarie dell’anno – italiane e straniere – e le riporti nel rigo E1 del quadro E. Il CAF o il professionista che ti assiste calcola poi la detrazione del 19% solo sulla parte che supera i 129,11 euro, che è la franchigia (cioè la quota di spesa che resta a tuo carico senza agevolazione). Quella soglia si applica una sola volta sull’importo totale.

    La differenza rispetto alle spese italiane riguarda principalmente i documenti: all’estero non esiste lo ‘scontrino parlante’ con il codice fiscale del destinatario, e i documenti possono essere scritti in un’altra lingua. Bisogna quindi conservare attentamente le ricevute e, se richiesto dall’Agenzia delle Entrate in fase di controllo, essere pronti a fornire una traduzione.

    Attenzione alle spese rimborsate: se una compagnia assicurativa o un altro soggetto ti ha già rimborsato la spesa, quella parte non può essere detratta. Si porta in detrazione solo ciò che è rimasto davvero a carico tuo.

    Spese sanitarie estero: regole principali nel 730/2026
    Voce Regola
    Aliquota di detrazione 19% sulla parte eccedente la franchigia
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro (sul totale delle spese sanitarie)
    Rigo da compilare nel quadro E E1 (spese sanitarie ordinarie)
    Soglia per la rateizzazione in 4 anni 15.493,71 euro (totale E1+E2+E3)
    Pagamento tracciabile Obbligatorio per prestazioni di privati (eccetto medicinali e dispositivi medici)
    Documenti stranieri Conservare ricevute/fatture originali; traduzione se richiesta

    Esempio pratico

    • Tizio ha sostenuto nel 2025 spese mediche in Italia per 400 euro e una visita specialistica in Germania per 250 euro (pagata con carta di credito). Il totale da indicare nel rigo E1 è 650 euro. Il CAF calcola la detrazione sul 19% di (650 – 129,11) = 19% di 520,89 euro = circa 99 euro di detrazione effettiva. Se Tizio avesse avuto un rimborso assicurativo di 150 euro per la visita in Germania, avrebbe potuto indicare solo 500 euro complessivi (650 – 150), con una detrazione leggermente inferiore.

    Documenti necessari

    • Ricevute fiscali, fatture o documenti equivalenti emessi dal medico o dalla struttura straniera (con data, importo e tipo di prestazione)
    • Estratto conto bancario o ricevuta del pagamento con carta, se la prestazione è stata resa da un privato non accreditato
    • Eventuale traduzione del documento (non obbligatoria in via preventiva, ma da predisporre in caso di controllo)
    • Eventuale rimborso assicurativo ricevuto, per scorporare la parte non detraibile
    • Documentazione medica che descriva la natura della prestazione (utile in caso di verifica)

    Tizio si opera in Svizzera e vuole detrarre il costo

    Scenario. Tizio risiede vicino al confine e nel 2025 ha sostenuto un intervento chirurgico ambulatoriale in una clinica privata svizzera, pagando 1.800 euro con bonifico bancario. In Italia ha avuto altre spese mediche per 300 euro.

    Come si applica. Tizio somma tutte le spese sanitarie: 1.800 + 300 = 2.100 euro da riportare nel rigo E1. La detrazione del 19% si calcola su 2.100 – 129,11 = 1.970,89 euro, pari a circa 374 euro di detrazione. Il bonifico bancario documenta il pagamento tracciabile richiesto per prestazioni rese da strutture private. Il documento della clinica svizzera deve essere conservato; se scritto in tedesco o francese, Tizio lo tiene nell’originale e prepara una traduzione solo se l’Agenzia la richiede.

    In pratica

    • Conserva la fattura o ricevuta della clinica estera con data, importo e tipo di prestazione.
    • Il pagamento con bonifico o carta soddisfa il requisito di tracciabilità per le prestazioni di privati stranieri.
    • Somma le spese estere con quelle italiane nel rigo E1: la franchigia di 129,11 euro si applica una volta sola sul totale.

    Caio compra farmaci all'estero durante le vacanze

    Scenario. Caio durante una settimana di vacanza in Spagna ha acquistato medicinali da banco per 80 euro e un antidolorifico soggetto a prescrizione per 45 euro, pagando in contanti in una farmacia locale.

    Come si applica. Per i medicinali la normativa non richiede il pagamento tracciabile, quindi il pagamento in contanti non è un problema. La farmacia spagnola però non emette lo ‘scontrino parlante’ italiano (con codice fiscale e codice del farmaco). Caio conserva gli scontrini spagnoli e li somma alle altre spese sanitarie dell’anno. La detrazione del 19% si applica sul totale che supera i 129,11 euro. Se il totale annuo delle spese sanitarie fosse, ad esempio, 500 euro, la detrazione sarebbe 19% di (500 – 129,11) = circa 70 euro.

    In pratica

    • Per i farmaci acquistati all’estero il pagamento in contanti è ammesso: il requisito della tracciabilità non vale per i medicinali.
    • Conserva gli scontrini o ricevute della farmacia estera; sono documenti validi anche se diversi dallo scontrino parlante italiano.
    • In caso di controllo, preparati a spiegare la natura del prodotto acquistato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le spese mediche fatte all'estero si detraggono come quelle italiane?

    Sì. Le istruzioni del 730/2026 confermano che le spese sanitarie sostenute all’estero danno diritto alla stessa detrazione del 19%, calcolata sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro, esattamente come le spese italiane.

    Devo tradurre i documenti medici stranieri?

    Non è obbligatorio farlo in anticipo. Devi però conservare i documenti originali e, se l’Agenzia delle Entrate li richiede in fase di controllo, essere in grado di fornire una traduzione che ne chiarisca il contenuto.

    Posso pagare in contanti le spese mediche all'estero?

    Dipende dal tipo di spesa. Per i medicinali e i dispositivi medici il pagamento in contanti è ammesso. Per le prestazioni rese da medici o strutture private straniere non equiparate al Servizio Sanitario Nazionale, invece, è richiesto un pagamento tracciabile (carta, bonifico, ecc.).

    Se l'assicurazione mi ha rimborsato la visita fatta all'estero, posso comunque detrarre la spesa?

    No. La parte di spesa già rimborsata non può essere portata in detrazione. Puoi detrarre solo ciò che è rimasto effettivamente a carico tuo.

    Come riporto le spese estere nel 730?

    Le sommi alle altre spese sanitarie dell’anno e riporti il totale nel rigo E1, colonna 2 del quadro E. Non c’è un rigo separato per le spese estere.

    Posso rateizzare la detrazione se le spese (anche con quelle estere) sono molto alte?

    Sì. Se il totale delle spese sanitarie nei righi E1, E2 ed E3 supera complessivamente 15.493,71 euro, puoi scegliere di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, barrando l’apposita casella nel modulo.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro, Spese mediche per patologie esenti e Celiachia.

  • IVAFE: imposta su conti e investimenti finanziari esteri nel 730

    In sintesi

    • L’IVAFE colpisce i prodotti finanziari detenuti all’estero: conti correnti, libretti di risparmio, azioni, obbligazioni, fondi e altri strumenti finanziari presso intermediari non residenti.
    • Si dichiara nel quadro W: l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero si liquida compilando la sezione I del quadro W, insieme agli obblighi di monitoraggio fiscale.
    • Conta il numero di giorni di detenzione: la colonna 10 del quadro W richiede il numero di giorni in cui hai detenuto i prodotti finanziari nel 2025 – rileva solo se è dovuta l’IVAFE.
    • Soglia per i conti correnti: il monitoraggio fiscale per i conti correnti non è obbligatorio se il valore massimo annuo non supera 15.000 euro, ma l’IVAFE può comunque essere dovuta anche sotto questa soglia – in tal caso il quadro W va compilato lo stesso.
    • Credito per imposte patrimoniali estere: se hai già pagato un’imposta patrimoniale all’estero sugli stessi prodotti finanziari, puoi scomputarla dall’IVAFE italiana, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
    • Codici tributo per gli acconti: gli acconti IVAFE si versano con F24 usando i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto), con anno di riferimento 2025.

    Che cos'è l'IVAFE e quali beni colpisce

    L’IVAFE – Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero – è un’imposta patrimoniale che si applica alle persone fisiche residenti in Italia che possiedono prodotti finanziari presso banche o intermediari esteri. Non è un’imposta sui guadagni (quella è l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze), ma sul mero possesso dei beni: ogni anno che li hai, paghi.

    Sono soggetti all’IVAFE le attività finanziarie da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera: partecipazioni al capitale di società non residenti, obbligazioni estere, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, fondi di investimento esteri, metalli preziosi detenuti all’estero e ogni altro strumento finanziario collocato fuori dall’Italia.

    L’IVAFE si dichiara e si liquida nel quadro W del modello 730/2026 (corrispondente al quadro RW del Modello Redditi PF). La sezione I accoglie i dati di ogni singolo prodotto finanziario estero; la sezione II raccoglie i dati sui versamenti già effettuati (acconti, eccedenze da anni precedenti). Se sei tenuto solo al monitoraggio fiscale e per una qualche ragione non devi pagare l’IVAFE, barri la colonna 16 ‘Solo monitoraggio’.

    Quadro W – Colonne chiave per l'IVAFE
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 8 – Valore finale (conti correnti e libretti) Valore medio di giacenza (non il saldo al 31/12, ma la media dell'anno)
    Colonna 9 – Valore massimo (Paesi non collaborativi) Ammontare massimo raggiunto nel 2025 se il conto è in un Paese non collaborativo
    Colonna 10 – Giorni IVAFE Numero di giorni di detenzione nel 2025 (da compilare solo se è dovuta l'IVAFE)
    Colonna 12 – Credito d'imposta Imposta patrimoniale già pagata all'estero sullo stesso prodotto (non superiore all'IVAFE dovuta)
    Colonna 21 – Regime fiscalità privilegiata Da barrare se il prodotto è detenuto in uno Stato a regime fiscale privilegiato

    Esempio pratico

    • Caio ha un conto corrente presso una banca olandese. Il valore medio di giacenza nel 2025 è stato di 25.000 euro e il conto è rimasto aperto tutto l’anno (365 giorni). Caio non ha pagato imposte patrimoniali in Olanda su quel conto. Nel quadro W indicherà: nella colonna 8 il valore medio di giacenza (25.000 euro), nella colonna 10 il numero di giorni (365) poiché è dovuta l’IVAFE. L’imposta sarà calcolata automaticamente dal CAF o dal software di dichiarazione in base al valore dichiarato e ai giorni di detenzione. Se invece il saldo medio fosse stato 10.000 euro e il valore massimo non avesse mai superato 15.000 euro, Caio non avrebbe l’obbligo di monitoraggio – ma dovrebbe verificare se è comunque dovuta l’IVAFE prima di decidere se compilare il quadro.

    Documenti necessari

    • Estratti conto annuali della banca estera (per il valore medio di giacenza e il valore massimo raggiunto nel 2025)
    • Documentazione attestante la natura e il valore iniziale e finale degli investimenti finanziari esteri
    • Certificazione rilasciata dall’intermediario estero attestante che i prodotti sono infruttiferi (se applicabile)
    • Ricevute di eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero nel 2025 (per il credito d’imposta)
    • Codice fiscale degli altri cointestatari, se il conto o gli investimenti sono cointestati

    Caso 1 – Conto corrente estero infruttifero con valore superiore a 15.000 euro

    Scenario. Tizio ha un conto corrente in Lussemburgo con un valore medio di giacenza di 40.000 euro. Il conto non ha prodotto interessi nel 2025 (tasso zero). Tizio si chiede se deve compilare il quadro W.

    Come si applica. Sì: il conto ha raggiunto nel 2025 un valore superiore a 15.000 euro, quindi l’obbligo di monitoraggio fiscale scatta automaticamente. Anche se il conto è infruttifero, l’IVAFE potrebbe comunque essere dovuta sul valore del conto. In questo caso, nella colonna 14 del quadro W Tizio indicherà il codice 5 per segnalare che ‘i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi’, acquisendo dall’intermediario estero un documento che attesti tale circostanza.

    In pratica

    • Anche un conto a tasso zero può essere soggetto all’IVAFE se il valore supera la soglia del monitoraggio.
    • Nella colonna 14 indicare il codice 5 per i prodotti infruttiferi, allegando documentazione dall’intermediario estero.
    • Per i conti correnti esteri, la colonna 8 richiede il valore medio di giacenza, non il saldo finale.

    Caso 2 – Partecipazioni azionarie estere cointestrate tra coniugi

    Scenario. Sempronio e sua moglie detengono congiuntamente azioni di una società tedesca. Il valore totale al 31 dicembre 2025 è 60.000 euro. Ciascuno possiede il 50%.

    Come si applica. Quando un prodotto finanziario è cointestato, ognuno degli intestatari è obbligato a compilare il quadro W nella propria dichiarazione, riferendosi all’intero valore del prodotto finanziario ma indicando la propria quota di possesso. Sempronio compilerà il quadro W con il valore totale (60.000 euro) nella colonna 8 e il 50% nella colonna 5 (quota di possesso). Dovrà anche inserire il codice fiscale della moglie nelle colonne 18-19 (codici fiscali degli altri cointestatari). Stessa cosa farà la moglie nella propria dichiarazione.

    In pratica

    • Ogni cointestatario compila il quadro W per l’intero valore del bene, indicando la propria percentuale nella colonna 5.
    • I codici fiscali degli altri cointestatari vanno inseriti nelle colonne 18 e 19.
    • Se i cointestatari sono più di due, barrare anche la colonna 20 (Presenza più cointestatari).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'IVAFE si paga anche sui conti PayPal o conti di pagamento online esteri?

    Dipende dal Paese in cui è registrato il provider. Se il conto è detenuto presso un soggetto non residente in Italia, rientra in linea di principio nel perimetro del monitoraggio fiscale e dell’IVAFE. Verifica la residenza fiscale del gestore del conto.

    Per i conti correnti esteri il valore da indicare è il saldo finale o la giacenza media?

    Le istruzioni del 730/2026 indicano che per i conti correnti e i libretti di risparmio nella colonna 8 va riportato il valore medio di giacenza, non il saldo al 31 dicembre.

    Devo compilare il quadro W se il conto estero non ha mai superato 15.000 euro?

    Se il valore massimo raggiunto nel 2025 non supera 15.000 euro, non c’è l’obbligo di monitoraggio, ma devi verificare se è comunque dovuta l’IVAFE. Se l’IVAFE è dovuta, il quadro W va compilato anche sotto la soglia dei 15.000 euro.

    Gli acconti IVAFE versati nel 2025 dove vanno indicati nel 730?

    Nel rigo W6, colonna 4 (Acconti versati), indicando gli importi versati con F24 usando i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto) con anno di riferimento 2025. L’eventuale eccedenza dall’anno precedente va nella colonna 2.

    Cosa succede se i prodotti finanziari sono gestiti da una banca italiana ma investiti all'estero?

    Se le attività finanziarie sono affidate in gestione a intermediari residenti in Italia e i redditi sono già stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da questi intermediari, non è necessario compilare il quadro W per quelle attività.

    L'IVAFE è deducibile o detraibile dall'IRPEF?

    No, l’IVAFE non è deducibile dal reddito complessivo né detraibile dall’IRPEF. È un’imposta separata che si aggiunge alle imposte sui redditi.