Autore: Andrea Marton

  • Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Art. 175 c.p.c. – Direzione del procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

    Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

    Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.

  • Articolo 174 Codice di Procedura Civile: Immutabilità del giudice istruttore

    Articolo 174 Codice di Procedura Civile: Immutabilità del giudice istruttore

    Art. 174 c.p.c. – Immutabilità del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.

    Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.

  • Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 173 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 172 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 171 Codice di Procedura Civile: Ritardata costituzione delle parti

    Articolo 171 Codice di Procedura Civile: Ritardata costituzione delle parti

    Art. 171 c.p.c. – Ritardata costituzione delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’articolo 307, primo e secondo comma.

    Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167 [1].

    La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell’articolo 291.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 13, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 170 Codice di Procedura Civile: Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    Articolo 170 Codice di Procedura Civile: Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

    È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

    Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

    Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [periodo soppresso] Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni [1].

    [1] Ultimo periodo soppresso dall’art. 25, comma 1e, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte

    Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte

    Art. 169 c.p.c. – Ritiro dei fascicoli di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

    Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 168-bis Codice di Procedura Civile: Designazione del giudice istruttore

    Articolo 168-bis Codice di Procedura Civile: Designazione del giudice istruttore

    Art. 168-bis c.p.c. – Designazione del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

    La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

    Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo [1].

    Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato [1].

    Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza [2].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [2] Comma sostituito dall’art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 2, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

  • Articolo 168 Codice di Procedura Civile: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

    Articolo 168 Codice di Procedura Civile: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

    Art. 168 c.p.c. – Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

    Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta

    Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta

    Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale [1], i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

    A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio [2]. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

    Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269.

    Articolo così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Le parole «le proprie generalità e il codice fiscale,» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 8c, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24.

    [2] Le parole «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio» sono state aggiunte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.