Autore: Andrea Marton

  • Art. 345 D.Lgs. 209/2005 – Istituzioni e enti esclusi

    Art. 345 D.Lgs. 209/2005 – Istituzioni e enti esclusi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 ; c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall' articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256 ; e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni; f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526 , e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 , modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479 , entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , a sua volta modificata dall' articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290 , convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303 .

    2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.

    3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.

    4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

  • Università non statali nel 730: detrazione e limiti di spesa

    In sintesi

    • La detrazione del 19% spetta per le spese universitarie sostenute nel 2025 sia presso università statali che non statali.
    • Per le università non statali la spesa detraibile non può superare il limite fissato annualmente dal decreto del Ministero dell’Istruzione (MUR), diverso per facoltà e zona geografica.
    • Il limite MUR tiene conto degli importi medi delle tasse e contributi delle università statali: l’idea è di non superare quello che si pagherebbe in un ateneo pubblico.
    • Le spese possono riguardare anche più anni accademici, compresa l’iscrizione fuori corso.
    • La detrazione spetta anche per università straniere e corsi di perfezionamento o specializzazione, nei medesimi limiti.
    • Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.) per avere diritto alla detrazione del 19%.

    Chi studia in un ateneo privato può detrarre le tasse universitarie

    Se stai frequentando un’università privata, o se stai pagando le tasse universitarie per un figlio fiscalmente a carico iscritto a un ateneo non statale, puoi inserire queste spese nel 730 e ottenere una detrazione del 19%. La stessa regola vale per i corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria, anche se tenuti da istituti stranieri.

    Il punto cruciale per le università non statali è il tetto di spesa. Non puoi detrarre qualunque importo tu abbia pagato: esiste un limite massimo fissato ogni anno con un decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUR). Questo limite varia in base alla facoltà (area disciplinare) e alla zona geografica dove si trova l’ateneo. L’obiettivo è fare in modo che la detrazione non superi quella che avresti ottenuto frequentando un ateneo statale nella stessa area.

    In pratica: se le tasse dell’università privata sono più alte del tetto MUR, puoi detrarre solo fino a quel tetto. Se invece sono più basse, detrai l’importo effettivamente pagato. Il Caf o il professionista che ti assiste nella compilazione del 730 ti aiuterà a verificare qual è il limite applicabile al tuo caso specifico.

    Regole principali per la detrazione delle spese universitarie
    Aspetto Regola
    Aliquota di detrazione 19% delle spese sostenute
    Università statali italiane Detraibi l'intero importo pagato
    Università non statali italiane e straniere Detraibili fino al limite fissato dal decreto MUR annuale (per facoltà e zona geografica)
    Criteri del limite MUR Importi medi delle tasse e contributi delle università statali della stessa area
    Anni accademici coperti Spese riferite a più anni, anche fuori corso
    Corsi coperti Laurea triennale, magistrale, perfezionamento, specializzazione universitaria
    Pagamento Tracciabile (bonifico, carta, ecc.)

    Esempio pratico

    • Tizio è iscritto alla facoltà di Economia di un’università non statale nel Nord Italia. Ha pagato nel 2025 tasse e contributi per 3.200 euro. Il decreto MUR per quell’area disciplinare e quella zona geografica fissa il limite a 2.800 euro. Tizio può indicare nel 730 solo 2.800 euro (il tetto MUR), non i 3.200 euro effettivamente pagati. La detrazione sarà del 19% su 2.800 euro, pari a 532 euro di riduzione dell’imposta. Se invece le tasse fossero state 2.500 euro, Tizio indicherebbe 2.500 euro e detrarrebbe il 19% di 2.500 = 475 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevute di pagamento delle tasse universitarie intestate allo studente o al genitore che le ha pagate
    • Estratto conto o prova del pagamento tracciabile (bonifico, carta di debito o credito)
    • Certificato di iscrizione all’università (per documentare l’anno accademico e il corso)
    • Decreto MUR annuale con i limiti per area disciplinare e zona geografica (reperibile sul sito del Ministero)
    • Certificazione Unica (se il datore di lavoro ha già considerato la spesa)

    Caio paga le tasse universitarie della figlia iscritta a Medicina in un ateneo privato

    Scenario. La figlia di Caio, fiscalmente a carico, è iscritta al secondo anno di Medicina e Chirurgia in un’università non statale del Centro Italia. Caio ha pagato nel 2025 tasse universitarie per 4.000 euro.

    Come si applica. Caio può detrarre le spese universitarie della figlia perché è fiscalmente a carico. Tuttavia, deve verificare il limite stabilito dal decreto MUR per l’area medico-sanitaria e la zona geografica Centro. Se il tetto MUR è, ad esempio, 3.500 euro, Caio potrà inserire nel 730 solo 3.500 euro e ottenere il 19% di quella somma come detrazione. La spesa effettiva di 4.000 euro eccede il tetto e la parte eccedente non è detraibile.

    In pratica

    • Verifica sempre il decreto MUR valido per l’anno d’imposta: il limite cambia ogni anno e dipende dall’area disciplinare e dalla zona geografica.
    • Le spese vanno intestate al genitore che le ha pagate oppure allo studente fiscalmente a carico: entrambe le situazioni sono ammesse.
    • Se il documento di spesa è intestato alla figlia, Caio può comunque detrarre la spesa se la figlia è a suo carico.

    Sempronia frequenta un master universitario all'estero

    Scenario. Sempronia si è iscritta a un corso di specializzazione presso un’università straniera nell’Unione europea. Ha pagato le tasse di iscrizione per 5.000 euro nel 2025.

    Come si applica. Le istruzioni includono tra le spese detraibili anche i corsi universitari tenuti da istituti privati stranieri, purché le spese non superino i limiti del decreto MUR per la facoltà corrispondente. Sempronio quindi confronta quanto pagato con il tetto MUR applicabile all’area disciplinare del suo master: la parte eccedente non è detraibile. La detrazione del 19% si applica sull’importo ammissibile.

    In pratica

    • Anche i corsi di perfezionamento e specializzazione tenuti da università straniere rientrano nella detrazione.
    • Il limite MUR si applica allo stesso modo per le università straniere: non si può detrarre di più solo perché l’ateneo è fuori Italia.
    • Conserva tutti i documenti di pagamento in originale: potranno essere richiesti in caso di controllo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre l'intera retta di un'università privata italiana?

    Solo fino al limite fissato annualmente dal decreto del MUR per la tua area disciplinare e zona geografica. Se hai pagato di più, la parte eccedente non è detraibile.

    Come trovo il limite MUR per la mia università?

    Il decreto MUR viene pubblicato ogni anno sul sito del Ministero. Riporta i massimali per area disciplinare (es. umanistica, scientifica, medica, ingegneristica) e zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole). Il Caf o il commercialista che segue la tua dichiarazione può aiutarti a trovare il valore corretto.

    La detrazione spetta anche se sto ancora pagando tasse di anni accademici precedenti?

    Si. Le istruzioni precisano che le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso.

    Posso detrarre le spese universitarie per un figlio non più a carico?

    No. La detrazione per le spese del figlio spetta solo se quest’ultimo è fiscalmente a carico nel periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

    Il pagamento in contanti è ammesso per avere la detrazione?

    No. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione del 19% richiede il pagamento con strumenti tracciabili (carte, bonifici, MAV, PagoPA). Il pagamento in contanti fa perdere il diritto alla detrazione.

    Rientrano le spese per i libri universitari o solo le tasse?

    Le istruzioni parlano di ‘spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria’, che in genere comprendono tasse e contributi di iscrizione. Le spese per libri e materiale didattico non rientrano in questa voce.

    Vedi anche: Detrazione 19% spese istruzione e università, Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Spese istruzione scolastica figli, Donazioni a università ed enti di ricerca e Alloggi per studenti universitari.

  • Detrazione agenzia immobiliare acquisto casa: come funziona nel 730

    In sintesi

    • Aliquota: detrazione del 19% sui compensi pagati all’agenzia immobiliare.
    • Massimale di spesa: il tetto è 1.000 euro (su cui si calcola il 19%: al massimo 190 euro di risparmio fiscale).
    • Solo per l’abitazione principale: la detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
    • In comproprietà: il limite di 1.000 euro va ripartito tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: dal 2020 la provvigione deve essere pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.).
    • Dove si indica nel 730: righi da E8 a E10, codice 17.

    Quando puoi detrarre la provvigione dell'agenzia

    Quando si compra casa tramite un’agenzia immobiliare, si paga una provvigione, cioè il compenso per il servizio di intermediazione. Se l’immobile acquistato diventa la tua abitazione principale, quella spesa può essere parzialmente recuperata tramite la dichiarazione dei redditi.

    La detrazione è pari al 19% della provvigione pagata, ma solo fino a un massimale di spesa di 1.000 euro. Questo significa che il risparmio fiscale massimo è di 190 euro (il 19% di 1.000 euro). Se hai pagato 3.000 euro di provvigione, puoi detrarre solo il 19% di 1.000 euro, non il 19% di 3.000 euro.

    Questa detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto dell’abitazione principale, ossia la casa dove tu o i tuoi familiari abitate abitualmente. Non spetta per l’acquisto di una seconda casa, di un immobile da affittare o da tenere a disposizione. Attenzione a non confonderla con la detrazione per le spese di mediazione su un contratto di affitto (per la quale valgono regole diverse).

    Rientra tra le detrazioni soggette al ‘riordino’ per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, e tra quelle che si riducono progressivamente per chi supera i 120.000 euro di reddito complessivo (fino ad azzerarsi a 240.000 euro).

    Detrazione intermediazione immobiliare: riepilogo
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale di spesa detraibile 1.000 euro
    Risparmio fiscale massimo 190 euro (19% di 1.000 euro)
    Immobile ammesso Solo abitazione principale
    Pagamento Con strumento tracciabile (dal 2020)
    Rigo 730 Da E8 a E10, codice 17

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2025 un appartamento da adibire ad abitazione principale e paga all’agenzia immobiliare una provvigione di 4.500 euro, pagata tramite bonifico bancario. Nel 730/2026 indica nel rigo E8 il codice 17 e l’importo di 1.000 euro (il tetto massimo). La detrazione spettante è il 19% di 1.000 euro = 190 euro. I restanti 3.500 euro di provvigione non danno diritto ad alcuna detrazione ulteriore. Se invece la provvigione fosse stata solo 700 euro, Tizio indicherebbe 700 euro e la detrazione sarebbe il 19% di 700 euro = 133 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’agenzia immobiliare con indicazione del servizio di mediazione
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (es. estratto conto con il bonifico)
    • Atto notarile di compravendita con indicazione dell’uso come abitazione principale
    • Codice fiscale dell’agenzia immobiliare (presente in fattura)

    Acquisto in comproprietà al 50%

    Scenario. Caio e Sempronia comprano insieme un appartamento come abitazione principale, ciascuno al 50%. Pagano all’agenzia 2.000 euro di provvigione, con un bonifico intestato a entrambi.

    Come si applica. Il massimale di 1.000 euro si riferisce all’intera provvigione pagata per quella compravendita, non a ciascun comproprietario separatamente. I 1.000 euro vanno quindi ripartiti tra Caio e Sempronia in base alla quota di proprietà: 500 euro ciascuno. Caio indicherà 500 euro nel suo 730 (codice 17) e la sua detrazione sarà il 19% di 500 euro = 95 euro. Lo stesso per Sempronia. La somma dei due massimali resta 1.000 euro.

    In pratica

    • Il tetto di 1.000 euro non si moltiplica per il numero di acquirenti: si ripartisce tra loro in base alle quote di proprietà.
    • Ogni comproprietario indica nel proprio 730 la propria quota dell’importo (codice 17, righi E8-E10).
    • La provvigione deve essere pagata con strumento tracciabile e documentata da fattura.

    Acquisto di seconda casa: nessuna detrazione

    Scenario. Tizio possiede già un’abitazione principale. Compra un secondo appartamento al mare tramite agenzia, pagando 1.500 euro di provvigione.

    Come si applica. La detrazione con codice 17 spetta solo per l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale. Poiché il secondo appartamento non è l’abitazione principale di Tizio (quella è la prima casa), la provvigione pagata per quell’acquisto non dà diritto ad alcuna detrazione. Tizio non compila il rigo E8/E9/E10 con il codice 17 per questa spesa.

    In pratica

    • Se l’immobile acquistato non viene adibito ad abitazione principale, la provvigione all’agenzia non è detraibile.
    • Non confondere con la detrazione per i canoni di locazione da studenti universitari (codice 18) o altre spese di intermediazione su contratti di affitto.
    • La destinazione ad abitazione principale deve concretizzarsi: l’immobile deve essere effettivamente la residenza del contribuente o dei suoi familiari.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae sulla provvigione dell'agenzia?

    Il 19% della spesa pagata, calcolato su un massimo di 1.000 euro. Il risparmio fiscale massimo è quindi di 190 euro.

    La detrazione si applica a qualsiasi acquisto?

    No. Vale solo per l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale. Per le seconde case o altri immobili non spetta.

    Posso pagare la provvigione in contanti?

    Dal 2020 le detrazioni del 19% si applicano solo se la spesa è stata pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito o credito, ecc.). Il pagamento in contanti esclude la detrazione.

    Se compro con mio marito, ognuno di noi può detrarre 1.000 euro?

    No. Il tetto di 1.000 euro riguarda la singola operazione di compravendita e va ripartito tra i comproprietari in base alle quote di proprietà.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nei righi da E8 a E10, indicando nella colonna 1 il codice ’17’ e nella colonna 2 la spesa sostenuta (massimo 1.000 euro).

    La detrazione si applica anche all'IVA sulla provvigione?

    La norma prevede la detrazione sui compensi pagati all’intermediario. Conserva la fattura completa: il documento deve attestare il servizio di mediazione e l’importo pagato.

  • Redditi da collaborazione coordinata (co.co.co.) nel 730/2026

    In sintesi

    • Redditi assimilati al lavoro dipendente: le somme percepite da collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) seguono le stesse regole fiscali degli stipendi, comprese le detrazioni.
    • Quadro C, Sezione I: i compensi co.co.co. si indicano nei righi da C1 a C3 con il codice ‘2’, insieme ai redditi di lavoro dipendente ordinari.
    • Certificazione Unica obbligatoria: chi ti ha pagato deve averti consegnato la CU 2026; i dati sono al punto 1 o 2 a seconda del tipo di contratto.
    • Collaborazioni escluse: le co.co.co. che rientrano nell’oggetto professionale del collaboratore (es. un commercialista che collabora come tale) non sono assimilate ma redditi professionali.
    • Compensi da artisti o professionisti ai familiari: non vanno dichiarati i compensi da co.co.co. corrisposti da un artista o professionista al coniuge, ai figli minori o inabili o agli ascendenti.

    Cosa sono le collaborazioni coordinate e continuative

    Una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e’ un rapporto di lavoro parasubordinato: non sei un dipendente, ma lavori in modo continuativo per un committente, senza vincolo di subordinazione e senza organizzare autonomamente i tuoi mezzi. Rientrano qui le collaborazioni a giornali, riviste e enciclopedie (esclusi i diritti d’autore), le partecipazioni a collegi e commissioni, e molte altre forme di collaborazione con societa’, associazioni ed enti.

    Dal punto di vista fiscale, le co.co.co. sono trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo significa che il tuo committente deve applicare la ritenuta d’acconto IRPEF, rilasciarti la Certificazione Unica 2026 e che tu devi riportare il reddito nel Quadro C del Modello 730, Sezione I, esattamente come faresti per uno stipendio.

    Una precisazione importante: rientrano nei redditi assimilati anche le somme percepite in relazione a collaborazioni con societa’ e associazioni sportive dilettantistiche (sia in forma subordinata che tramite co.co.co.), purche’ riguardino attivita’ amministrativo-gestionali. Per le attivita’ sportive vere e proprie ci sono regole specifiche con franchigie di esenzione.

    Co.co.co.: cosa indicare nel 730
    Dato Dove trovarlo nella CU 2026 Dove riportarlo nel 730
    Compenso lordo (contratto a tempo indeterminato) Punto 1 della CU Rigo C1-C3, col. 3; codice '2' in col. 1, '1' in col. 2
    Compenso lordo (contratto a tempo determinato) Punto 2 della CU Rigo C1-C3, col. 3; codice '2' in col. 1, '2' in col. 2
    Ritenute IRPEF subite Punto 21 della CU Rigo C9, colonna 1
    Addizionale regionale trattenuta Punto 22 della CU Rigo C10
    Giorni del periodo di collaborazione Punto 6 della CU Rigo C5, colonna 1

    Esempio pratico

    • Caio ha una co.co.co. con una societa’ di consulenza per cui nel 2025 ha guadagnato 18.000 euro lordi. Il committente e’ sostituto d’imposta, ha trattenuto le ritenute IRPEF e ha rilasciato la CU 2026. Caio riporta 18.000 euro nel rigo C1 (colonna 3) del suo 730, indica ‘2’ in colonna 1 e ‘2’ in colonna 2 (contratto a tempo determinato, come risulta dalla CU). Le ritenute dal punto 21 della CU vanno nel rigo C9. Chi presta l’assistenza fiscale calcolera’ la detrazione spettante in base al periodo di collaborazione e al reddito complessivo.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal committente
    • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
    • Documentazione delle ritenute versate (se il committente non e’ sostituto d’imposta)
    • Eventuali CU di piu’ committenti, se si hanno avuto piu’ rapporti di collaborazione nel 2025

    Tizio: collaboratore di una rivista scientifica

    Scenario. Tizio, fisico di professione, nel 2025 ha collaborato in modo continuativo con una rivista specializzata. Ha ricevuto 9.600 euro per la redazione di articoli tecnici (non come diritto d’autore, ma come prestazione di collaborazione coordinata). La rivista gli ha consegnato la CU.

    Come si applica. I 9.600 euro vanno nel Quadro C come redditi assimilati al lavoro dipendente. Non si tratta di diritti d’autore (che avrebbero una deduzione forfetaria del 25%), ma di compensi per collaborazione a una rivista, che la legge qualifica esplicitamente come co.co.co. Tizio usa il codice ‘2’ in colonna 1 del rigo C1 e riporta l’importo dalla CU.

    In pratica

    • Controlla la ‘causale’ indicata nella CU: se e’ la lettera ‘B’ significa diritti d’autore (Quadro D); se non c’e’ causale specifica per lavoro autonomo, il compenso per collaborazione a riviste va in Quadro C.
    • La distinzione tra compenso per collaborazione e diritto d’autore e’ importante: cambia il quadro e le eventuali deduzioni.

    Sempronia: collaboratrice di un'associazione sportiva dilettantistica

    Scenario. Sempronia gestisce l’amministrazione e la segreteria di un’associazione sportiva dilettantistica. Nel 2025 ha percepito 7.200 euro tramite un contratto di co.co.co. per attivita’ amministrativo-gestionale.

    Come si applica. I compensi per attivita’ amministrativo-gestionale in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, anche tramite co.co.co., sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno nel Quadro C. Sempronia li riporta nel rigo C1 con il codice ‘2’. Se invece avesse svolto attivita’ sportiva vera e propria (allenatore, istruttore), si applicherebbero le regole specifiche per i redditi dello sport dilettantistico con franchigie di esenzione.

    In pratica

    • Se svolgi sia attivita’ sportiva che amministrativa per la stessa associazione, potresti avere due righe nella CU: verifica attentamente cosa certifica ciascun importo.
    • Per i redditi sportivi dilettantistici veri e propri il codice in colonna 1 e’ ‘8’, non ‘2’: e’ il CAF a gestire la differenza, ma e’ utile saperlo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La co.co.co. si dichiara sempre nel Quadro C?

    Si’, se rientra nei redditi assimilati al lavoro dipendente. Fanno eccezione le collaborazioni che rientrano nell’oggetto professionale del collaboratore (es. un avvocato che collabora come tale): in quel caso il compenso e’ reddito professionale e va nel Quadro RE del Modello Redditi, non nel 730.

    Se ho avuto piu' co.co.co. nello stesso anno come mi comporto?

    Compila un rigo distinto (C1, C2, C3) per ogni Certificazione Unica non conguagliata. Se hai piu’ CU, segnalalo al CAF: potrebbe essere necessario usare piu’ moduli del Quadro C.

    Spetta la detrazione per lavoro dipendente anche sui redditi co.co.co.?

    Si’, per i compensi indicati nella Sezione I del Quadro C spetta la detrazione d’imposta rapportata al periodo. L’importo dipende dal tuo reddito complessivo e viene calcolato da chi presta l’assistenza fiscale.

    I compensi co.co.co. corrisposti da un artista ai suoi familiari vanno dichiarati?

    No. La legge esclude dal reddito i compensi da co.co.co. corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati minori di eta’ o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti. Questi compensi non vanno dichiarati da chi li riceve.

    Come si tratta una co.co.co. con una sola azienda per tutto l'anno?

    Se hai avuto un unico committente per tutto il 2025, avrai una sola CU. Riporti il reddito nel rigo C1, colonna 3, il numero di giorni (365 se hai lavorato tutto l’anno) nel rigo C5, colonna 1, e le ritenute nel rigo C9. Il CAF o il professionista faranno il resto.

  • Indennità INPS di malattia e maternità nel 730: come dichiararle

    In sintesi

    • Sono reddito di lavoro dipendente: le indennità di malattia, maternità, allattamento e cassa integrazione erogate dall’INPS rientrano nel quadro C del modello 730, esattamente come lo stipendio.
    • La CU le riporta già: il datore di lavoro o l’INPS inseriscono questi importi nella Certificazione Unica 2026 (punto 1 o 2). Devi solo ricopiare il dato nel rigo C1.
    • Il conguaglio è normale: se hai avuto più periodi di lavoro o indennità da enti diversi, il 730 calcola l’imposta definitiva e ti dice se hai pagato troppo o troppo poco.
    • I giorni contano: nel rigo C5 devi indicare il numero totale di giorni di ‘lavoro dipendente’ del 2025, inclusi quelli coperti dall’indennità INPS.
    • Nessuna soglia di esenzione: a differenza di alcuni altri redditi, queste indennità sono interamente imponibili, senza franchigie.

    Perché le indennità INPS finiscono nella dichiarazione dei redditi

    Quando sei malato o in maternità e l’INPS ti paga l’indennità giornaliera, stai comunque percependo un reddito. La legge considera queste somme equiparate allo stipendio: si chiamano ‘somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri enti’ e rientrano fra i redditi di lavoro dipendente e assimilati del quadro C.

    In pratica questo significa che l’IRPEF si calcola anche su queste somme. Il punto positivo è che non devi fare nulla di complicato: il datore di lavoro o l’INPS stessi comunicano gli importi nella Certificazione Unica (la famosa ‘CU’ o ‘ex CUD’) e tu li riporti nel 730.

    Rientrano in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia ordinaria, quella di maternità e paternità, l’indennità di allattamento, la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Anche le indennità per TBC, per donazione di sangue e per congedo matrimoniale seguono la stessa regola.

    Indennità INPS imponibili IRPEF: dove trovarle nella CU e nel 730
    Tipo di indennità Dove nella CU 2026 Rigo del 730
    Malattia, maternità, allattamento, CIG, disoccupazione Punto 1 (tempo indeterminato) o Punto 2 (tempo determinato) Rigo C1, colonna 3
    Numero giorni coperti dall'indennità Punto 6 della CU Rigo C5, colonna 1
    Ritenute IRPEF già versate Punto 21 della CU Rigo C9, colonna 1
    Addizionale regionale trattenuta Punto 22 della CU Rigo C10

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha lavorato 8 mesi e ha ricevuto 4 mesi di indennità di malattia dall’INPS. La sua CU riporta al punto 1 un importo complessivo di 22.000 euro (stipendio + indennità sommati dal datore di lavoro che ha fatto il conguaglio) e al punto 6 indica 365 giorni. Tizio compila il rigo C1 con 22.000 euro e il rigo C5 con 365. Il CAF o il sostituto calcoleranno l’IRPEF su tutto l’importo, verificando se le ritenute già versate (punto 21 della CU) sono sufficienti o se c’è un conguaglio a debito o a credito.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’INPS
    • Eventuale CU rilasciata dall’INPS separatamente (se non conguagliata col datore di lavoro)
    • Buste paga dei mesi lavorati, per verifica
    • Modello 730 precompilato (già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)

    Caso 1 – Lavoratrice in maternità con conguaglio dell'ultimo datore di lavoro

    Scenario. Caia ha lavorato tutto l’anno ma ha usufruito di 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria. L’INPS ha pagato direttamente l’indennità e il datore di lavoro ha fatto il conguaglio a fine anno, includendo tutto in un’unica CU.

    Come si applica. Poiché il datore ha conguagliato anche l’indennità INPS, la CU di Caia contiene già l’importo totale (stipendio + indennità) al punto 1, e riporta 365 giorni al punto 6. Caia compila un solo rigo C1 con il totale e un solo rigo C5 con 365 giorni. Il 730 calcolerà l’IRPEF su tutto e confronterà con le ritenute già operate.

    In pratica

    • Un’unica CU conguagliata semplifica tutto: compili un solo rigo C1.
    • Anche i giorni di maternità rientrano nel conteggio del rigo C5.
    • Se le ritenute nella CU sono state calcolate correttamente, il conguaglio sarà minimo o nullo.

    Caso 2 – Lavoratore con due CU diverse (datore di lavoro e INPS separati)

    Scenario. Sempronio ha cambiato lavoro a metà 2025. Durante i mesi di disoccupazione tra i due contratti ha percepito l’indennità NASpI dall’INPS. Riceve quindi due Certificazioni Uniche: una dal primo datore, una dall’INPS per la NASpI, entrambe non conguagliate.

    Come si applica. Sempronio deve compilare più righi nel quadro C: uno per il reddito del primo datore di lavoro, uno per il reddito del secondo datore, uno per la NASpI INPS. Nel rigo C5 somma i giorni di tutti i periodi, stando attento a non contare due volte eventuali giorni sovrapposti. Il 730 eseguirà il conguaglio finale dell’IRPEF su tutti gli importi sommati.

    In pratica

    • Hai più CU non conguagliate? Compila un rigo C1 per ciascuna.
    • La somma dei giorni nel rigo C5 non può superare 365.
    • Il conguaglio finale potrebbe far emergere un debito IRPEF, perché ogni sostituto ha tassato solo la propria quota.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'indennità di maternità è esente da IRPEF?

    No, l’indennità di maternità (e paternità) pagata dall’INPS è interamente imponibile ai fini IRPEF. Va dichiarata nel quadro C come reddito di lavoro dipendente assimilato.

    Come faccio a sapere a quanto ammonta la mia indennità di malattia?

    Controlla la Certificazione Unica 2026 che ti ha consegnato il datore di lavoro o l’INPS. Se il datore ha fatto il conguaglio, l’importo è già incluso nel punto 1 o 2 della CU. Se l’INPS ha rilasciato una CU separata, trovi l’importo nella CU dell’INPS.

    Devo compilare qualcosa di speciale nel 730 per la cassa integrazione?

    No, la cassa integrazione si riporta come qualsiasi altro reddito di lavoro dipendente, nel rigo C1. Non ci sono righi dedicati. L’importo lo trovi nella CU del datore di lavoro o dell’INPS, a seconda di chi ha pagato e se c’è stato conguaglio.

    Se il datore di lavoro non ha fatto il conguaglio con l'INPS, rischio di pagare più imposte?

    Sì. Se hai due CU separate non conguagliate, ogni sostituto ha calcolato le ritenute solo sul proprio importo, applicando le aliquote più basse. Sommando i redditi nel 730, l’IRPEF complessiva potrebbe risultare più alta. Il 730 calcola la differenza e la recupera come saldo a debito.

    L'indennità per congedo parentale (facoltativo) è tassata come quella di maternità obbligatoria?

    Sì, anche l’indennità per congedo parentale facoltativo è imponibile IRPEF e va dichiarata nello stesso modo, riportando l’importo indicato nella CU nel rigo C1.

    Cosa succede se l'INPS mi ha trattenuto già le ritenute IRPEF sull'indennità?

    Le ritenute già versate dall’INPS sono indicate nel punto 21 della CU e vanno riportate nel rigo C9 del 730. Chi presta l’assistenza fiscale le detrae dall’imposta calcolata: se hai pagato troppo, hai un rimborso; se hai pagato troppo poco, c’è un conguaglio a debito.

  • Detrazione rette asilo nido 730/2026: quanto si recupera per figlio

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle rette pagate per la frequenza di asili nido pubblici o privati.
    • Massimale: 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico (non un limite unico per tutti i figli).
    • La spesa riguarda entrambi i genitori: la detrazione si divide in base a quanto ha pagato ciascuno.
    • Vale sia per gli asili nido pubblici che per quelli privati autorizzati.
    • Non è cumulabile con il bonus asili nido: se hai ricevuto il bonus nello stesso anno, quella spesa non è detraibile.
    • Il pagamento deve essere tracciabile: bancomat, carta, bonifico (no contanti).

    Come funziona la detrazione per l'asilo nido

    Se hai un figlio che frequenta l’asilo nido – pubblico o privato – puoi recuperare parte della retta pagata nella dichiarazione dei redditi. La detrazione è del 19% sulla spesa sostenuta, fino a un massimale di 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico.

    Il massimale di 632 euro vale figlio per figlio, non in totale. Quindi se hai due figli in età da asilo nido, puoi detrarre fino a 632 euro per ciascuno: la detrazione massima complessiva sarebbe 2 × 19% × 632 = 240,16 euro.

    Quando entrambi i genitori contribuiscono al pagamento della retta, la detrazione si divide tra loro in proporzione a quanto ha effettivamente pagato ciascuno. Se il documento di spesa è intestato al bambino o a uno solo dei genitori, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di ripartizione, per dimostrare chi ha sostenuto la spesa e in che misura.

    Attenzione: se nel 2025 hai ricevuto il bonus asili nido (l’agevolazione gestita dall’INPS), le spese coperte da quel bonus non possono essere inserite in detrazione. Le due agevolazioni non si sommano sugli stessi importi.

    Riepilogo detrazione rette asilo nido
    Voce Importo / regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale di spesa per figlio 632 euro annui per ogni figlio a carico
    Detrazione massima per figlio 120,08 euro (19% di 632 euro)
    Asili nido ammessi Pubblici e privati (autorizzati)
    Cumulabilità con bonus INPS No: le spese coperte dal bonus non sono detraibili
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice onere 33

    Esempio pratico

    • Caio e sua moglie hanno un figlio che frequenta un asilo nido privato. La retta annuale pagata è stata di 900 euro, di cui 500 euro pagati da Caio e 400 dalla moglie. Il massimale per figlio è 632 euro: Caio può detrarre il 19% di 500 euro = 95 euro; la moglie può detrarre il 19% di 400 euro = 76 euro. Totale recuperato dalla famiglia: 171 euro. Se avessero avuto anche un secondo figlio all’asilo, il calcolo si sarebbe ripetuto per lui con un nuovo tetto di 632 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevuta o fattura della retta rilasciata dall’asilo nido (pubblica o privata), intestata al genitore o al bambino
    • Prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bancomat o carta di credito)
    • Annotazione sulla ricevuta della percentuale di ripartizione tra i genitori, se la spesa è stata divisa
    • Documentazione relativa al bonus asili nido INPS ricevuto (per escludere quegli importi dalla detrazione)

    Un solo genitore paga l'intera retta

    Scenario. Sempronia è genitore unico e ha pagato da sola la retta dell’asilo nido del figlio: 800 euro in totale nel 2025.

    Come si applica. Il massimale per figlio è 632 euro. Sempronia può indicare nel 730 la spesa di 632 euro (non 800, perché il limite è fissato a 632). La detrazione spettante è il 19% di 632 euro = 120,08 euro.

    In pratica

    • Retta effettivamente pagata: 800 euro
    • Spesa ammessa in detrazione: 632 euro (massimale per figlio)
    • Detrazione: 19% × 632 = 120,08 euro

    Due genitori con due figli all'asilo

    Scenario. Tizio e sua moglie hanno due figli entrambi all’asilo nido. Per il primo figlio hanno pagato 700 euro, per il secondo 500 euro. La spesa è divisa al 50% tra i coniugi.

    Come si applica. Il tetto è 632 euro per figlio. Per il primo figlio si detrae su 632 euro (70 euro eccedenti il massimale vengono ignorati); per il secondo si detrae sull’intera spesa di 500 euro. Tizio (50% della spesa) inserisce nel suo 730: 316 euro per il primo figlio + 250 euro per il secondo. Detrazione totale di Tizio: 19% × (316 + 250) = 19% × 566 = 107,54 euro. Stessa situazione per la moglie.

    In pratica

    • Massimale per figlio: 632 euro (da dividere tra i genitori in base ai rispettivi pagamenti)
    • Il tetto si applica figlio per figlio, non in totale
    • Compilare un rigo separato nel 730 per ogni figlio (codice 33 ripetuto)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si può detrarre per la retta dell'asilo nido?

    Il 19% della spesa sostenuta, fino a un massimale di 632 euro per ogni figlio a carico. La detrazione massima per figlio è 120,08 euro.

    Il massimale di 632 euro vale per tutti i figli in totale o per ciascuno?

    Per ciascun figlio separatamente. Se hai due figli all’asilo nido, il massimale è 632 euro per il primo e altri 632 euro per il secondo.

    Se il mio bambino va in un asilo nido privato, posso detrarre la retta?

    Sì. La detrazione spetta sia per gli asili nido pubblici che per quelli privati.

    Ho ricevuto il bonus asili nido dall'INPS: posso comunque detrarre la retta nel 730?

    Solo per la parte di spesa che non è stata coperta dal bonus INPS. Le spese rimborsate tramite bonus non danno diritto alla detrazione.

    Come si divide la detrazione tra madre e padre?

    In proporzione a quanto ha effettivamente pagato ciascuno. Se necessario, si annota la percentuale di ripartizione sul documento di spesa.

    Il pagamento in contanti è ammesso?

    No. Come per tutte le detrazioni del 19%, il pagamento deve essere tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.).

    Vedi anche: Aumento stipendio educatori asili nido 2022-2024, Bonus nido per il secondo figlio e Bonus nido con ISEE 35.000.

  • Fotovoltaico con lavori chiusi nel 2025 ma allacciato nel 2026: l’incentivo spetta? (prova via GAUDI)

    In sintesi

    • Per gli incentivi agli impianti da fonti rinnovabili (in particolare fotovoltaico e accumulo) conta ora il completamento dei lavori, non più l’entrata in esercizio.
    • La registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI di Terna fa prova dell’avvenuta installazione ai fini dei termini di legge.
    • La modifica supera il problema dei ritardi di allaccio imputabili al gestore di rete, ai collaudi o alle pratiche GSE.
    • Ne beneficiano gli impianti i cui lavori erano materialmente conclusi nei termini, ma entrati in esercizio in ritardo.
    • Per i requisiti operativi e i termini puntuali resta il rinvio alla disciplina dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 16 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024: il riferimento all’«entrata in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» è sostituito da quello al completamento dei lavori di installazione, e la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI (gestito da Terna) fa prova dell’avvenuta installazione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI.

    Una semplificazione probatoria con effetti sostanziali

    L’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024 (convertito dalla L. 101/2024) disciplina l’accesso agli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al fotovoltaico e ai dispositivi di accumulo connessi. La formulazione previgente legava il beneficio alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

    Quel parametro era problematico: tra fine dei lavori e entrata in esercizio possono passare settimane o mesi per la connessione alla rete (e-distribuzione, Terna), per i collaudi e per le pratiche al GSE. Imprese con lavori conclusi nei termini rischiavano di perdere l’agevolazione per ritardi non dipendenti da loro.

    Il comma 16 risolve il nodo su due fronti: sposta il riferimento temporale al completamento dei lavori di installazione e introduce una regola probatoria chiara: la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI – la piattaforma di Terna che censisce gli impianti connessi o connettibili – fa prova dell’avvenuta installazione ai fini dei termini.

    Cosa verificare per dimostrare il diritto all'incentivo

    • La data di completamento dei lavori di installazione, ora rilevante in luogo dell’entrata in esercizio.
    • Lo stato della pratica nel sistema GAUDI di Terna e la qualificazione come «impianto realizzato».
    • La documentazione tecnica di cantiere (verbali, dichiarazioni di fine lavori) coerente con la data dichiarata.
    • Il rispetto degli altri requisiti dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 per l’accesso all’incentivo.
    • Eventuali istruzioni operative del GSE sull’applicazione del nuovo criterio.

    Caso 1 – Tizio, impresa con impianto allacciato in ritardo

    Scenario. L’impresa di Tizio ha completato l’installazione di un impianto fotovoltaico a dicembre 2025, ma la connessione alla rete e l’entrata in esercizio sono slittate a febbraio 2026 per i tempi del gestore.

    Come si legge in pratica. Con la regola previgente, legata all’entrata in esercizio, il ritardo avrebbe potuto pregiudicare il beneficio. Con il comma 16 conta il completamento dei lavori: se i lavori erano conclusi nei termini e l’impianto risulta «realizzato» in GAUDI, l’impresa può dimostrare il diritto all’incentivo nonostante l’allaccio successivo.

    In pratica

    • Conta il completamento dei lavori, non l’entrata in esercizio.
    • La registrazione «impianto realizzato» in GAUDI fa prova.
    • Il ritardo di allaccio non pregiudica più il beneficio.

    Caso 2 – Caio e la prova della data

    Scenario. Caio ha completato l’impianto a fine 2025 ma teme di non riuscire a provare la data, perché l’entrata in esercizio è arrivata molto dopo.

    Come si legge in pratica. Il comma 16 individua espressamente lo strumento di prova: la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI. Caio dovrà quindi curare che la posizione in GAUDI rifletta correttamente lo stato di impianto realizzato, affiancandola alla documentazione di fine lavori. È su questo, e non sulla data di allaccio, che si gioca la prova.

    Documenti utili

    • Stato «impianto realizzato» nel sistema GAUDI.
    • Dichiarazione/verbale di fine lavori coerente.
    • Eventuale documentazione di cantiere a supporto.

    Caso 3 – Sempronio con impianto e accumulo

    Scenario. Sempronio ha installato un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Si chiede se la nuova regola valga anche per la parte di accumulo.

    Come si legge in pratica. L’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 riguarda gli impianti FER e i dispositivi di accumulo connessi. La regola del comma 16 – completamento lavori e prova via GAUDI – si applica nell’ambito di quella disciplina. Per la perimetrazione di dettaglio e i requisiti specifici dell’accumulo è opportuno verificare le istruzioni operative del GSE.

    Attenzione

    • La disciplina copre impianti FER e accumulo connesso.
    • Il criterio probatorio GAUDI opera in quell’ambito.
    • Dettagli e requisiti: verificare le istruzioni GSE.

    Quando conviene una verifica

    Per inquadrare correttamente l’accesso agli incentivi energetici e la pratica GSE conviene il supporto di un professionista: trova un esperto in incentivi energetici.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa cambia con il comma 16 per gli incentivi al fotovoltaico?

    Il riferimento temporale per l’accesso all’incentivo (art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024) passa dall’entrata in esercizio al completamento dei lavori di installazione, con prova via sistema GAUDI.

    Cos'è il sistema GAUDI?

    È la piattaforma gestita da Terna che censisce gli impianti di produzione di energia elettrica connessi o connettibili alla rete. La registrazione come «impianto realizzato» fa prova dell’avvenuta installazione.

    Se l'impianto è entrato in esercizio in ritardo perdo l'incentivo?

    No, se i lavori erano completati nei termini: il comma 16 àncora il beneficio al completamento dei lavori, non all’entrata in esercizio, superando i ritardi di allaccio.

    La regola vale anche per i sistemi di accumulo?

    La disciplina dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 riguarda gli impianti FER e i dispositivi di accumulo connessi; per i dettagli applicativi è bene verificare le istruzioni del GSE.

    Come dimostro il completamento dei lavori?

    Attraverso la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI, da affiancare alla documentazione tecnica di fine lavori.

  • Piu’ mutui contemporanei: quali interessi detrai nel 730/2026

    In sintesi

    • Mutuo per l’abitazione principale: interessi detraibili al 19% su un massimo di 4.000 euro annui (rigo E7).
    • Mutuo per altri immobili: detraibili al 19% solo se il contratto e’ stato stipulato prima del 1993, su un massimo di 2.065,83 euro per intestatario (codice 8, righi E8-E10).
    • Il limite e’ complessivo: se hai piu’ mutui per la casa principale, i 4.000 euro si riferiscono al totale degli interessi di tutti i contratti combinati.
    • Cointestazione: ogni cointestatario ha diritto alla propria quota, con il limite totale che si divide tra i cointestatari (es. 2.000 euro ciascuno per i coniugi).
    • Mutui post-1992 per immobili non principali: non danno diritto ad alcuna detrazione, salvo casi specifici (mutui 1997 per recupero edilizio, mutui per costruzione abitazione principale).
    • Il 19% si calcola sulla quota detraibile: la detrazione effettiva e’ il 19% dell’importo che rientra nel limite.

    La regola fondamentale: abitazione principale vs altri immobili

    Se hai acceso piu’ mutui nello stesso anno – per esempio uno sulla casa dove abiti e un altro su un appartamento che hai comprato come investimento – le regole fiscali trattano i due casi in modo molto diverso. Non tutti gli interessi che paghi ti danno diritto alla detrazione del 19%.

    Per il mutuo ipotecario sull’abitazione principale, cioe’ quella dove tu o i tuoi familiari abitate stabilmente, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro di interessi passivi all’anno (comprensivo di oneri accessori e quote di rivalutazione). Se il mutuo e’ cointestato con qualcuno che non e’ fiscalmente a tuo carico, ciascuno detrae la propria quota: ad esempio, coniugi con quote uguali indicano al massimo 2.000 euro ciascuno.

    Per i mutui sugli altri immobili, la situazione e’ piu’ restrittiva: la detrazione spetta solo per mutui ipotecari stipulati prima del 1993, e il limite scende a 2.065,83 euro per intestatario. I mutui stipulati dal 1993 in poi per acquistare una seconda casa, un immobile in affitto o qualsiasi immobile che non sia l’abitazione principale non danno diritto alla detrazione.

    Confronto detrazioni interessi mutuo per tipo di immobile
    Tipo di mutuo Limite massimo Rigo 730 Nota
    Mutuo ipotecario abitazione principale (stipulato fino al 31/12/2021) 4.000 euro totali E7, cod. 7 Per immobile dove si dimora abitualmente
    Mutuo ipotecario abitazione principale (stipulato 01/01/2022 – 31/12/2024) 4.000 euro totali E7, cod. 48 Stesso limite, data stipula diversa
    Mutuo ipotecario abitazione principale (stipulato dal 01/01/2025) 4.000 euro totali E7, cod. 57 Incluso nel riordino detrazioni >75.000 euro
    Mutuo ipotecario altri immobili (stipulato prima del 1993) 2.065,83 euro per intestatario E8-E10, cod. 8 Solo per mutui pre-1993
    Mutuo ipotecario altri immobili (stipulato dal 1993) Nessuna detrazione Non detraibile salvo eccezioni specifiche

    Esempio pratico

    • Tizio e sua moglie Caia hanno un mutuo cointestato al 50% sull’appartamento dove vivono (stipulato nel 2019): nel 2025 pagano 5.200 euro di interessi. Il limite complessivo e’ 4.000 euro, quindi ciascuno puo’ indicare al massimo 2.000 euro nel rigo E7. Tizio ha anche un mutuo stipulato nel 1991 su un appartamento che affitta: nel 2025 paga 1.800 euro di interessi. Questi vanno nei righi E8-E10 con codice 8 (mutuo pre-1993, immobile non principale): sono detraibili perche’ inferiori al limite di 2.065,83 euro. In totale, Tizio detrae il 19% su 2.000 + 1.800 = 3.800 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo con data di stipula (fondamentale per stabilire il codice corretto)
    • Certificazione della banca con l’importo degli interessi passivi pagati nel 2025
    • Eventuale Certificazione Unica del datore di lavoro (punti da 341 a 352) se gli interessi sono gia’ stati conteggiati
    • Atto di acquisto dell’immobile (per verificare che il mutuo copra il costo di acquisto)
    • In caso di cointestazione, accordo sulla ripartizione della quota tra i cointestatari

    Due mutui: abitazione principale e immobile acquistato pre-1993

    Scenario. Caio ha un mutuo sull’appartamento dove abita (stipulato nel 2015): paga 3.500 euro di interessi nel 2025. Ha anche un vecchio mutuo ipotecario stipulato nel 1992 su una piccola casa al mare: paga 1.200 euro di interessi.

    Come si applica. Il mutuo sull’abitazione principale va nel rigo E7 con codice 7 (stipulato fino al 31/12/2021): 3.500 euro, entro il limite di 4.000 euro, interamente detraibili. Il mutuo del 1992 per la seconda casa va nei righi E8-E10 con codice 8: 1.200 euro, inferiore al limite di 2.065,83 euro, interamente detraibili. Caio otterra’ la detrazione del 19% su entrambi gli importi.

    In pratica

    • Rigo E7, codice 7: inserisci 3.500 euro (interessi mutuo abitazione principale).
    • Rigo E8-E10, codice 8: inserisci 1.200 euro (interessi mutuo pre-1993 altro immobile).
    • Conserva le certificazioni della banca per entrambi i mutui.

    Mutuo post-1992 su immobile non principale: nessuna detrazione

    Scenario. Sempronio nel 2025 paga 2.800 euro di interessi su un mutuo stipulato nel 2010 per acquistare un appartamento che affitta. Paga anche 2.200 euro di interessi sul mutuo per la sua abitazione principale (stipulato nel 2020).

    Come si applica. I 2.800 euro di interessi sul mutuo per l’immobile locato (stipulato nel 2010, quindi dopo il 1992) non danno diritto ad alcuna detrazione: vanno esclusi. Solo i 2.200 euro del mutuo per l’abitazione principale possono essere indicati nel rigo E7 con codice 48, entro il limite di 4.000 euro.

    In pratica

    • Rigo E7, codice 48: inserisci 2.200 euro (mutuo abitazione principale, stipulato 2020).
    • I 2.800 euro del mutuo post-1992 sull’immobile locato non si indicano: non sono detraibili.
    • Verifica sempre la data di stipula prima di compilare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Ho piu' mutui sull'abitazione principale: il limite di 4.000 euro vale per ciascuno o in totale?

    Il limite di 4.000 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi di tutti i contratti di mutuo per l’abitazione principale messi insieme. Non e’ un limite per singolo contratto.

    Quando spetta la detrazione per interessi su immobili diversi dall'abitazione principale?

    Solo per mutui ipotecari stipulati prima del 1993, con un limite di 2.065,83 euro per intestatario. I mutui per altri immobili stipulati dal 1993 in poi non danno diritto alla detrazione.

    Mio marito e io siamo cointestatari del mutuo: come dividiamo la detrazione?

    Ciascuno detrae la propria quota di interessi. Se siete cointestatari al 50% su un mutuo con 4.000 euro di interessi totali, ciascuno di voi indica 2.000 euro nel rigo E7. Il limite complessivo di 4.000 euro si applica alla somma delle vostre quote.

    Ho rinegoziato il mutuo con una banca diversa: perdo la detrazione?

    No. In caso di rinegoziazione o surroga, la detrazione continua a spettare. La data di stipula che conta e’ quella del contratto originario (o del contratto di surrogazione/rinegoziazione, per stabilire il codice da usare). L’importo massimo detraibile non puo’ pero’ superare quello calcolato sul capitale residuo del vecchio mutuo.

    Il mutuo per costruire o ristrutturare la mia abitazione principale segue le stesse regole?

    No, segue regole diverse: va indicato con un codice specifico (10, 46 o 55 a seconda della data di stipula) nei righi E8-E10, con un limite massimo di 2.582,28 euro.

    Gli interessi pagati per un mutuo agrario sono detraibili?

    Si, ma il limite e’ diverso: la detrazione viene calcolata su un importo non superiore ai redditi dei terreni dichiarati, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo.

    Vedi anche: Mutuo cointestato e detrazione interessi, Detrazione interessi mutuo prima casa, Plusvalenza sugli immobili superbonus venduti entro 10 anni, Detrazione contributi società di mutuo soccorso, Acquisto immobile ristrutturato da impresa e Detrazione 19% oneri.

  • Assegno di inclusione 2026: sospensione e ripresa del beneficio, caso pratico

    In sintesi

    • Il comma 159 LB 2026 individua i nuclei destinatari delle regole D.L. 92/2025 sulla sospensione ADI
    • Il criterio temporale è il diciottesimo mese di percezione ADI calcolato prima della sospensione
    • La sospensione non azzera il conteggio: i mesi precedenti restano rilevanti
    • I nuclei fuori dalla finestra novembre 2025 seguono le regole generali dell’ADI
    • In vigore dal 1° gennaio 2026, senza ulteriori decreti attuativi per questo aspetto

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025) si applicano ai nuclei per cui il diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione, calcolato prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

    Approfondimento normativo completo: Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl.

    Sospensione e ripresa dell'assegno di inclusione: il quadro normativo dal 2026

    L’assegno di inclusione prevede un meccanismo di sospensione del beneficio al raggiungimento del diciottesimo mese di erogazione continuativa, decorso il quale il nucleo deve attendere un periodo prima di poter eventualmente riprendere la percezione. Il comma 159 della legge di bilancio 2026 non modifica questa struttura di base, ma chiarisce a quali nuclei si applicano le specifiche disposizioni introdotte dall’art. 10-ter, commi 1 e 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.

    Il criterio adottato dalla norma è di natura strettamente temporale: la clausola di applicazione riguarda i nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione dell’ADI – da computarsi anteriormente all’eventuale sospensione – ricade nel mese di novembre 2025. Si tratta di un criterio di coordinamento che serve a identificare con precisione la platea di beneficiari cui il D.L. 92/2025 si applica per effetto del comma 159 LB 2026, senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

    La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi per la definizione della clausola di destinazione. I nuclei interessati devono tuttavia verificare la propria posizione presso l’INPS, anche perché la ricostruzione dei mesi di percezione anteriori alla sospensione richiede l’accesso ai dati storici delle erogazioni, che l’istituto gestisce in via esclusiva.

    Cosa verificare in caso di sospensione dell'ADI

    • Richiedere all’INPS l’estratto cronologico delle erogazioni ADI con indicazione del mese di competenza
    • Calcolare il diciottesimo mese di percezione escludendo i periodi di sospensione formale
    • Verificare se tale mese coincide con novembre 2025, per determinare se si applica il comma 159 LB 2026
    • Controllare se il nucleo ha già ricevuto comunicazioni INPS relative all’applicazione del D.L. 92/2025
    • In caso di risposta negativa da parte dell’INPS, valutare il ricorso a un patronato per l’assistenza procedurale

    Caso 1: Tizio, sospensione intervenuta dopo il diciottesimo mese a novembre 2025

    Scenario. Il nucleo di Tizio ha iniziato a percepire l’ADI nel giugno 2024. Il diciottesimo mese di erogazione cade nel novembre 2025. A dicembre 2025 il beneficio viene sospeso per il riesame della posizione reddituale. La sospensione è quindi successiva al diciottesimo mese, che resta ancorato a novembre 2025 come parametro rilevante ai fini del comma 159 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Il nucleo di Tizio rientra nell’ambito del comma 159 LB 2026: il diciottesimo mese di percezione ADI, calcolato prima della sospensione, è novembre 2025. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter D.L. 92/2025 si applicano quindi al suo caso. La sospensione sopravvenuta a dicembre 2025 non modifica il parametro temporale già cristallizzato. Tizio dovrà verificare con l’INPS l’esito del riesame e le modalità di eventuale ripresa del beneficio secondo le regole del D.L. 92/2025.

    Riepilogo Caso 1

    • Inizio ADI: giugno 2024
    • Diciottesimo mese di percezione: novembre 2025
    • Sospensione: dicembre 2025, successiva al mese rilevante
    • Comma 159 LB 2026: applicabile
    • Regole applicabili: commi 1 e 2 art. 10-ter D.L. 92/2025

    Caso 2: Caia, sospensione intervenuta prima del diciottesimo mese

    Scenario. Il nucleo di Caia ha iniziato a percepire l’ADI nel gennaio 2024. A settembre 2025 il beneficio viene sospeso per un controllo documentale, quando il nucleo ha maturato quattordici mesi di percezione effettiva. La sospensione dura tre mesi. Il diciottesimo mese, calcolato ante sospensione e ripartendo dal quattordicesimo, si colloca in una data che deve essere determinata sommando i mesi effettivi, non necessariamente novembre 2025.

    Come si legge in pratica. Il nucleo di Caia non rientra nell’ambito del comma 159 LB 2026 se il diciottesimo mese di percezione, calcolato escludendo il periodo di sospensione, non è novembre 2025. La verifica richiede una ricostruzione accurata del conteggio con l’INPS. Se il risultato confermasse che il diciottesimo mese si colloca in una data diversa, al nucleo si applicheranno le regole generali dell’ADI e non il D.L. 92/2025 per effetto del comma 159. Caia deve richiedere all’INPS il prospetto delle erogazioni per chiarire la propria posizione.

    Riepilogo Caso 2

    • Inizio ADI: gennaio 2024
    • Sospensione: settembre 2025 (quattordicesimo mese)
    • Diciottesimo mese stimato ante sospensione: da verificare con l’INPS
    • Comma 159 LB 2026: non applicabile se il mese risultante differisce da novembre 2025
    • Azione necessaria: ricostruzione del conteggio presso l’INPS

    Caso 3: Sempronio, nucleo con più interruzioni e difficoltà di calcolo

    Scenario. Il nucleo di Sempronio ha percepito l’ADI con due interruzioni distinte: una nel febbraio 2025 di due mesi e una nel luglio 2025 di un mese. L’inizio dell’erogazione risale al gennaio 2024. Non è immediato stabilire quale sia il diciottesimo mese di percezione effettiva, escluse le sospensioni, e se esso coincida con novembre 2025.

    Come si legge in pratica. In presenza di più interruzioni, il comma 159 LB 2026 impone di sommare solo i mesi di effettiva erogazione per determinare il diciottesimo mese rilevante. Solo l’INPS, con i dati storici delle erogazioni, può determinare con certezza il mese rilevante nel caso di Sempronio. Se la somma dei mesi di effettiva percezione porta al diciottesimo mese in novembre 2025, il comma 159 si applica; in caso contrario, si applicano le regole generali. Sempronio dovrà richiedere un prospetto dettagliato delle erogazioni prima di qualsiasi valutazione definitiva.

    Riepilogo Caso 3

    • Inizio ADI: gennaio 2024
    • Interruzioni: febbraio 2025 (2 mesi) e luglio 2025 (1 mese) – totale 3 mesi esclusi
    • Diciottesimo mese effettivo: da verificare con prospetto INPS
    • Comma 159 LB 2026: applicabile solo se il mese risulta essere novembre 2025
    • Strumento necessario: prospetto analitico delle erogazioni ADI rilasciato dall’INPS

    Quando conviene una verifica

    Hai subito una sospensione dell’ADI e non sai come riprendere il beneficio? Un esperto può orientarti. Parla con un patronato.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa cambia per l'assegno di inclusione con il comma 159 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 159 LB 2026 non modifica la struttura dell’assegno di inclusione, ma individua la specifica platea di nuclei familiari cui si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025). L’elemento discriminante è che il diciottesimo mese di percezione ADI, calcolato prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025. Per i nuclei fuori da questa finestra, nulla cambia rispetto alle regole generali.

    Come si calcola il diciottesimo mese prima della sospensione?

    Si contano solo i mesi in cui l’assegno di inclusione è stato effettivamente erogato, escludendo i periodi di sospensione formale. Se un nucleo ha percepito l’ADI per quattordici mesi, poi è stato sospeso, il conteggio riprende dal quattordicesimo mese. Il diciottesimo mese risulta dalla somma dei mesi di effettiva percezione. È necessario richiedere all’INPS il prospetto storico delle erogazioni per effettuare questo calcolo con precisione.

    La sospensione dell'ADI fa perdere i mesi già maturati?

    No. Il comma 159 LB 2026 è esplicito nel riferirsi al diciottesimo mese calcolato «prima della sospensione». Ciò significa che i mesi di percezione maturati prima della sospensione restano validi ai fini del computo. La sospensione non azzera il conteggio, ma determina un’interruzione del periodo di erogazione che non viene inclusa nel calcolo dei diciotto mesi rilevanti.

    Chi comunica ai nuclei interessati l'applicazione del comma 159?

    L’INPS è il soggetto competente a gestire le erogazioni ADI e a identificare i nuclei cui si applicano le disposizioni del D.L. 92/2025 per effetto del comma 159 LB 2026. I nuclei interessati possono ricevere comunicazioni dall’istituto, ma è comunque opportuno verificare attivamente la propria posizione tramite il cassetto previdenziale INPS o rivolgendosi a un patronato.

    Cosa fare se l'INPS non ha ancora aggiornato la posizione del nucleo?

    In caso di mancato aggiornamento o di incertezza, è possibile presentare una domanda di riesame o un’istanza di chiarimento all’INPS, allegando il prospetto delle erogazioni ricevute. Un patronato riconosciuto può assistere nella predisposizione della documentazione e nel monitoraggio dell’iter. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026 e l’istituto è tenuto ad applicarla ai nuclei che rientrano nel criterio temporale stabilito dal comma 159.

  • Articolo 19 TU Giustizia Tributaria: Trattamento economico dei giudici tributari

    Art. 19 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei giudici tributari

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2.

    2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

    3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all'articolo 43, comma 1.

    4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

    5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

    6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.

  • Assegni periodici e rendite nel 730: quali si deducono e quali no

    In sintesi

    • Assegno al coniuge separato/divorziato: deducibile se disposto dal giudice e pagato periodicamente; non si deducono gli importi destinati al mantenimento dei figli.
    • Assegno alimentare ai familiari: deducibile nella misura in cui risulta da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, per i familiari elencati dall’art. 433 del codice civile.
    • Rendite e vitalizi da testamento o donazione modale: deducibili se corrisposti in base a un testamento o a una donazione che prevede un obbligo periodico.
    • Non deducibile: la somma corrisposta in un’unica soluzione al coniuge separato e gli assegni destinati ai figli.
    • Obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge: per l’assegno al coniuge bisogna compilare la colonna 1 del rigo E22 con il suo codice fiscale.
    • Dove si indicano: l’assegno al coniuge va nel rigo E22; le altre rendite e assegni alimentari ai familiari vanno nel rigo E26 con il codice ’21’.

    Assegni periodici e rendite: la differenza tra ciò che si deduce e ciò che non si deduce

    Quando ti separi o divorzi, spesso il giudice stabilisce che devi versare un assegno periodico al tuo ex coniuge. Questo assegno – a differenza di tanti altri costi della vita – riduce il reddito su cui paghi le tasse: si chiama ‘deduzione’. Ma attenzione: la regola vale solo per l’assegno destinato al coniuge, non per la parte che serve a mantenere i figli.

    Oltre all’assegno di separazione/divorzio, esistono altri pagamenti periodici che puoi dedurre: le rendite e i vitalizi stabiliti da un testamento o da una donazione che impone un obbligo periodico (cosiddetta ‘donazione modale’), e gli assegni alimentari verso certi familiari, ma solo se l’obbligo risulta da un provvedimento del giudice.

    Nel 730/2026, questi importi vanno dichiarati nel Quadro E, Sezione II: l’assegno al coniuge nel rigo E22, gli altri assegni e rendite nel rigo E26 con il codice ’21’. Non è necessario allegare i documenti alla dichiarazione, ma devi conservarli in caso di controllo.

    Assegni e rendite: deducibili o no nel 730/2026
    Tipo di pagamento Deducibile? Rigo nel 730
    Assegno periodico al coniuge separato/divorziato (disposto dal giudice) Sì, per intero (esclusa quota figli) E22 (con codice fiscale del coniuge)
    Quota per mantenimento figli inclusa nell'assegno No Non va indicata
    Somma corrisposta in unica soluzione al coniuge No Non va indicata
    Assegni alimentari a familiari ex art. 433 c.c. (da provvedimento giudiziario) Sì, nella misura risultante dal provvedimento E26, codice '21'
    Rendite e vitalizi da testamento o donazione modale E26, codice '21'

    Esempio pratico

    • Tizio versa alla ex moglie un assegno mensile di 1.200 euro disposto dal tribunale, di cui 400 euro sono destinati al mantenimento del figlio. Nel 730/2026 Tizio indica nel rigo E22 l’importo annuo deducibile: 800 euro x 12 = 9.600 euro (solo la quota per la moglie). I 400 euro mensili per il figlio non vengono indicati: non sono deducibili. Se il provvedimento non distinguesse le due quote, per le istruzioni AdE metà dell’assegno totale si considera per il coniuge e metà per i figli.

    Documenti necessari

    • Sentenza o decreto del giudice che fissa l’assegno periodico al coniuge
    • Ricevute o estratti conto bancari che documentano i pagamenti effettuati nel 2025
    • Codice fiscale del coniuge destinatario dell’assegno
    • Provvedimento dell’autorità giudiziaria per gli assegni alimentari ai familiari
    • Atto testamentario o rogito notarile della donazione modale per le rendite da testamento

    Caso 1: separazione con assegno misto (coniuge e figli)

    Scenario. Caio è separato legalmente. Il giudice ha stabilito un assegno di 1.500 euro al mese: 900 euro per la moglie e 600 euro per i due figli. Il provvedimento distingue chiaramente le due quote.

    Come si applica. Nel 730/2026 Caio compila il rigo E22, colonna 1 con il codice fiscale della ex moglie e colonna 2 con 10.800 euro (900 x 12). I 7.200 euro per i figli (600 x 12) non vengono indicati da nessuna parte: non sono deducibili. Il reddito imponibile di Caio si riduce di 10.800 euro.

    In pratica

    • Se il provvedimento del giudice non distingue le quote, per legge metà dell’assegno totale si considera per il coniuge (deducibile) e metà per i figli (non deducibile).
    • Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione anche se il giudice le ha disposte.

    Caso 2: vitalizio da donazione modale a favore di un genitore

    Scenario. Sempronio ha ricevuto in donazione un immobile dal padre, con l’obbligo testamentario di versare 500 euro al mese alla madre come rendita vitalizia. Nel 2025 ha versato 6.000 euro.

    Come si applica. Sempronio compila il rigo E26, indicando in colonna 1 il codice ’21’ e in colonna 2 l’importo di 6.000 euro. Questo importo riduce il suo reddito complessivo: non c’è un massimale specifico per questa categoria, ma l’importo deve essere quello realmente corrisposto e documentabile.

    In pratica

    • Conserva l’atto di donazione (o il testamento) che fissa l’obbligo periodico: è la base giuridica della deduzione.
    • Tieni anche le ricevute o gli estratti conto che documentano ogni singolo versamento effettuato nel 2025.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre l'assegno al coniuge se siamo separati di fatto ma non legalmente?

    No. Per la deduzione è richiesta la separazione legale ed effettiva o il divorzio, con un provvedimento dell’autorità giudiziaria che fissi l’assegno. La separazione di fatto non è sufficiente.

    Devo indicare il codice fiscale del coniuge nel 730?

    Sì, è obbligatorio. Il codice fiscale del coniuge va nella colonna 1 del rigo E22. Senza di esso l’Agenzia delle Entrate non può verificare la coerenza tra ciò che tu deduci e ciò che il tuo ex dichiara come reddito assimilato.

    L'assegno al coniuge è tassato in capo a chi lo riceve?

    Sì: chi riceve l’assegno lo dichiara come reddito. Questo è il meccanismo simmetrico: chi paga deduce, chi riceve tassa. Per i figli vale il contrario: non è deducibile per chi paga e non è tassabile per chi riceve.

    E se ho versato un assegno alimentare a un fratello per decreto del giudice?

    È deducibile, a condizione che l’obbligo risulti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Va indicato nel rigo E26, codice ’21’. Senza provvedimento giudiziario, il pagamento volontario non è deducibile.

    Un vitalizio che percepisco da un contratto privato è deducibile se lo trasferisco ad altri?

    No. La deduzione riguarda solo ciò che tu paghi: le rendite e i vitalizi che corrisposti in esecuzione di un testamento o di una donazione modale. Se ricevi un vitalizio e lo giri a un’altra persona, la situazione è diversa e va valutata caso per caso.

    Quanto posso dedurre complessivamente per assegni e rendite?

    Non esiste un massimale specifico: si deduce l’importo effettivamente corrisposto, purché rientri nelle categorie previste (assegno al coniuge da provvedimento giudiziario, assegni alimentari ai familiari ex art. 433 c.c., rendite da testamento o donazione modale).

  • Stock option e RSU nel 730: quando e come si pagano le imposte

    In sintesi

    • Sono reddito di lavoro dipendente: il valore delle azioni o delle stock option assegnate dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito, come qualsiasi altro compenso in natura.
    • La tassazione scatta all’esercizio o all’assegnazione: per le stock option il momento rilevante è quando eserciti il diritto (cioè compri le azioni); per le RSU (azioni assegnate gratuitamente) è quando le ricevi effettivamente.
    • La base imponibile è la differenza: si tassa il valore normale delle azioni al momento dell’esercizio/assegnazione, meno l’eventuale prezzo pagato dal dipendente.
    • Il datore di lavoro fa da sostituto: di norma l’azienda calcola e trattiene le ritenute IRPEF al momento dell’esercizio o dell’assegnazione e riporta tutto nella CU.
    • Redditi in natura nella CU: le somme e i valori di questo tipo sono certificate nei punti della Certificazione Unica relativi alle erogazioni in natura (quadro C, sezione VIII del 730).

    Cosa sono stock option e RSU e perché si tassano come stipendio

    Molte aziende, soprattutto quelle tecnologiche e multinazionali, offrono ai dipendenti azioni della società o il diritto di acquistarle a un prezzo prefissato. Questi strumenti si chiamano stock option (diritto di acquisto) o RSU, acronimo inglese per ‘restricted stock unit’, cioè azioni assegnate gratuitamente ma con vincoli di tempo. In italiano la legge li considera ‘somme e valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente’.

    Il principio di base è semplice: se il tuo datore di lavoro ti dà qualcosa di valore, stai ricevendo un compenso. Che sia uno stipendio in euro o delle azioni, per il fisco fa lo stesso. La differenza rispetto allo stipendio è nel ‘quando’: la tassazione non avviene quando ti viene promessa l’azione, ma nel momento in cui la ricevi davvero o nel momento in cui eserciti il diritto di acquisto.

    Nella dichiarazione dei redditi questi importi finiscono nel quadro C, perché sono considerati redditi di lavoro dipendente o assimilati. Di solito l’azienda calcola già le ritenute in busta paga e riporta tutto nella Certificazione Unica: il tuo compito principale è verificare che i dati siano corretti e riportarli nel 730.

    Stock option e RSU: momento impositivo e base imponibile
    Strumento Quando scatta la tassazione Base imponibile (valore tassato)
    Stock option Al momento dell'esercizio del diritto di acquisto Valore normale delle azioni alla data di esercizio, meno il prezzo di esercizio pagato
    RSU (azioni assegnate gratuitamente) Al momento dell'assegnazione effettiva (vesting) Valore normale delle azioni alla data di assegnazione
    Azioni cedute a prezzo ridotto Al momento della cessione o assegnazione agevolata Differenza tra valore normale e prezzo pagato dal dipendente
    Provento da successiva vendita delle azioni Al momento della vendita Eventuale plusvalenza: reddito diverso (quadro RT, non quadro C)

    Esempio pratico

    • Tizio lavora in una societa tecnologica e nel 2025 riceve 100 RSU che maturano (fanno il cosiddetto ‘vesting’). Al giorno del vesting le azioni valgono 50 euro ciascuna. Il valore complessivo tassabile e 100 x 50 = 5.000 euro. L’azienda aggiunge questi 5.000 euro alla busta paga di Tizio, calcola le ritenute IRPEF sul totale e rilascia una CU che include gia l’importo. Nel 730, Tizio riporta semplicemente il reddito indicato al punto 1 della CU nel rigo C1. Se in seguito vende le azioni a 60 euro ciascuna, la plusvalenza di 10 euro per azione (1.000 euro totali) e un reddito diverso da indicare nel quadro RT, non nel quadro C.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (contiene gia i valori tassati delle azioni)
    • Piano di stock option o RSU fornito dall’azienda (per verificare date di vesting e prezzi di esercizio)
    • Estratto conto del broker o della piattaforma azionaria, con il valore delle azioni alla data di esercizio/vesting
    • Eventuale documentazione per la tassazione della plusvalenza (quadro RT), se hai gia venduto le azioni
    • Buste paga dei mesi in cui e avvenuto l’esercizio o il vesting, per riscontro

    Caso 1 – Dipendente con stock option esercitate nel 2025

    Scenario. Caio ha stock option su azioni della sua azienda con prezzo di esercizio (strike price) di 10 euro per azione. Nel giugno 2025 esercita il diritto su 200 azioni, quando il valore di mercato e 35 euro per azione.

    Come si applica. La base imponibile e (35 – 10) x 200 = 5.000 euro. L’azienda aggiunge 5.000 euro al cedolino di Caio di giugno, trattiene l’IRPEF e riporta tutto nella CU. Nel 730, Caio riporta il reddito totale della CU nel rigo C1, senza dover fare calcoli aggiuntivi. L’importo delle azioni e gia incluso nel totale certificato dall’azienda.

    In pratica

    • Il prezzo di esercizio (strike price) abbassa la base imponibile: si tassa solo il guadagno effettivo.
    • L’azienda calcola e versa le ritenute: trovi tutto nella CU, non devi ricalcolare nulla.
    • Se vendi le azioni in seguito a un prezzo piu alto, la plusvalenza va nel quadro RT, non nel quadro C.

    Caso 2 – Lavoratrice con RSU assegnate gratuitamente

    Scenario. Sempronia lavora per una multinazionale che assegna ogni anno RSU ai dipendenti chiave. Nel 2025 maturano 50 RSU. Alla data di vesting il titolo quota 80 euro per azione.

    Come si applica. Il valore tassabile e 50 x 80 = 4.000 euro, interamente imponibile perche non c’e nessun prezzo da pagare. L’azienda include 4.000 euro nel reddito di Sempronia, applica le ritenute e rilascia la CU con il totale. Sempronia compila il rigo C1 del 730 con l’importo della CU. Non deve fare nient’altro per il 2025, a meno che non abbia anche venduto alcune azioni: in quel caso la plusvalenza va nel quadro RT.

    In pratica

    • Per le RSU non c’e prezzo di esercizio: si tassa l’intero valore delle azioni al momento del vesting.
    • Anche se non vendi subito le azioni, la tassazione come reddito di lavoro scatta gia al vesting.
    • Tieni il documento del broker con il valore al giorno del vesting: serve se in futuro vendi le azioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le stock option si dichiarano sempre nel quadro C?

    Si, nella parte in cui si tassa il cosiddetto ‘beneficio in natura’, ovvero il vantaggio economico ricevuto dal datore di lavoro. Questo importo va nel quadro C come reddito di lavoro dipendente. L’eventuale plusvalenza derivante dalla successiva vendita delle azioni e invece un reddito diverso e va nel quadro RT.

    Se non ho ancora venduto le azioni, devo lo stesso dichiararle nel 730 dell'anno in cui le ho ricevute?

    Si. La tassazione come reddito di lavoro scatta al momento del vesting (per le RSU) o dell’esercizio (per le stock option), indipendentemente da quando venderai le azioni. Il fatto di tenerle in portafoglio non sposta il momento impositivo.

    Chi calcola l'imposta sulle stock option?

    Di norma il datore di lavoro (che per legge e sostituto d’imposta) calcola la base imponibile, applica le ritenute IRPEF e riporta tutto nella Certificazione Unica. Il dipendente riporta semplicemente il dato della CU nel rigo C1 del 730.

    Cosa succede se lavoro per un'azienda estera che non fa da sostituto d'imposta italiano?

    Se il datore non e tenuto a fare le ritenute in Italia, devi dichiarare tu stesso il reddito. Dovrai includere il valore delle azioni/stock option nel quadro C e calcolare le imposte. In questo caso e consigliabile rivolgersi a un CAF o a un consulente fiscale.

    La plusvalenza sulla vendita delle azioni si aggiunge al reddito di lavoro?

    No. La plusvalenza (cioe il guadagno realizzato vendendo le azioni a un prezzo superiore al valore tassato al momento del vesting o dell’esercizio) e un reddito diverso soggetto a un’imposta sostitutiva del 26%, che si dichiara nel quadro RT del modello 730 o Redditi PF, non nel quadro C.