In sintesi
- Il comma 159 LB 2026 individua i nuclei destinatari delle regole D.L. 92/2025 sulla sospensione ADI
- Il criterio temporale è il diciottesimo mese di percezione ADI calcolato prima della sospensione
- La sospensione non azzera il conteggio: i mesi precedenti restano rilevanti
- I nuclei fuori dalla finestra novembre 2025 seguono le regole generali dell’ADI
- In vigore dal 1° gennaio 2026, senza ulteriori decreti attuativi per questo aspetto
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025) si applicano ai nuclei per cui il diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione, calcolato prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.
Approfondimento normativo completo: Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl.
Sospensione e ripresa dell'assegno di inclusione: il quadro normativo dal 2026
L’assegno di inclusione prevede un meccanismo di sospensione del beneficio al raggiungimento del diciottesimo mese di erogazione continuativa, decorso il quale il nucleo deve attendere un periodo prima di poter eventualmente riprendere la percezione. Il comma 159 della legge di bilancio 2026 non modifica questa struttura di base, ma chiarisce a quali nuclei si applicano le specifiche disposizioni introdotte dall’art. 10-ter, commi 1 e 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.
Il criterio adottato dalla norma è di natura strettamente temporale: la clausola di applicazione riguarda i nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione dell’ADI – da computarsi anteriormente all’eventuale sospensione – ricade nel mese di novembre 2025. Si tratta di un criterio di coordinamento che serve a identificare con precisione la platea di beneficiari cui il D.L. 92/2025 si applica per effetto del comma 159 LB 2026, senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.
La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi per la definizione della clausola di destinazione. I nuclei interessati devono tuttavia verificare la propria posizione presso l’INPS, anche perché la ricostruzione dei mesi di percezione anteriori alla sospensione richiede l’accesso ai dati storici delle erogazioni, che l’istituto gestisce in via esclusiva.
Cosa verificare in caso di sospensione dell'ADI
- Richiedere all’INPS l’estratto cronologico delle erogazioni ADI con indicazione del mese di competenza
- Calcolare il diciottesimo mese di percezione escludendo i periodi di sospensione formale
- Verificare se tale mese coincide con novembre 2025, per determinare se si applica il comma 159 LB 2026
- Controllare se il nucleo ha già ricevuto comunicazioni INPS relative all’applicazione del D.L. 92/2025
- In caso di risposta negativa da parte dell’INPS, valutare il ricorso a un patronato per l’assistenza procedurale
Caso 1: Tizio, sospensione intervenuta dopo il diciottesimo mese a novembre 2025
Scenario. Il nucleo di Tizio ha iniziato a percepire l’ADI nel giugno 2024. Il diciottesimo mese di erogazione cade nel novembre 2025. A dicembre 2025 il beneficio viene sospeso per il riesame della posizione reddituale. La sospensione è quindi successiva al diciottesimo mese, che resta ancorato a novembre 2025 come parametro rilevante ai fini del comma 159 LB 2026.
Come si legge in pratica. Il nucleo di Tizio rientra nell’ambito del comma 159 LB 2026: il diciottesimo mese di percezione ADI, calcolato prima della sospensione, è novembre 2025. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter D.L. 92/2025 si applicano quindi al suo caso. La sospensione sopravvenuta a dicembre 2025 non modifica il parametro temporale già cristallizzato. Tizio dovrà verificare con l’INPS l’esito del riesame e le modalità di eventuale ripresa del beneficio secondo le regole del D.L. 92/2025.
Riepilogo Caso 1
- Inizio ADI: giugno 2024
- Diciottesimo mese di percezione: novembre 2025
- Sospensione: dicembre 2025, successiva al mese rilevante
- Comma 159 LB 2026: applicabile
- Regole applicabili: commi 1 e 2 art. 10-ter D.L. 92/2025
Caso 2: Caia, sospensione intervenuta prima del diciottesimo mese
Scenario. Il nucleo di Caia ha iniziato a percepire l’ADI nel gennaio 2024. A settembre 2025 il beneficio viene sospeso per un controllo documentale, quando il nucleo ha maturato quattordici mesi di percezione effettiva. La sospensione dura tre mesi. Il diciottesimo mese, calcolato ante sospensione e ripartendo dal quattordicesimo, si colloca in una data che deve essere determinata sommando i mesi effettivi, non necessariamente novembre 2025.
Come si legge in pratica. Il nucleo di Caia non rientra nell’ambito del comma 159 LB 2026 se il diciottesimo mese di percezione, calcolato escludendo il periodo di sospensione, non è novembre 2025. La verifica richiede una ricostruzione accurata del conteggio con l’INPS. Se il risultato confermasse che il diciottesimo mese si colloca in una data diversa, al nucleo si applicheranno le regole generali dell’ADI e non il D.L. 92/2025 per effetto del comma 159. Caia deve richiedere all’INPS il prospetto delle erogazioni per chiarire la propria posizione.
Riepilogo Caso 2
- Inizio ADI: gennaio 2024
- Sospensione: settembre 2025 (quattordicesimo mese)
- Diciottesimo mese stimato ante sospensione: da verificare con l’INPS
- Comma 159 LB 2026: non applicabile se il mese risultante differisce da novembre 2025
- Azione necessaria: ricostruzione del conteggio presso l’INPS
Caso 3: Sempronio, nucleo con più interruzioni e difficoltà di calcolo
Scenario. Il nucleo di Sempronio ha percepito l’ADI con due interruzioni distinte: una nel febbraio 2025 di due mesi e una nel luglio 2025 di un mese. L’inizio dell’erogazione risale al gennaio 2024. Non è immediato stabilire quale sia il diciottesimo mese di percezione effettiva, escluse le sospensioni, e se esso coincida con novembre 2025.
Come si legge in pratica. In presenza di più interruzioni, il comma 159 LB 2026 impone di sommare solo i mesi di effettiva erogazione per determinare il diciottesimo mese rilevante. Solo l’INPS, con i dati storici delle erogazioni, può determinare con certezza il mese rilevante nel caso di Sempronio. Se la somma dei mesi di effettiva percezione porta al diciottesimo mese in novembre 2025, il comma 159 si applica; in caso contrario, si applicano le regole generali. Sempronio dovrà richiedere un prospetto dettagliato delle erogazioni prima di qualsiasi valutazione definitiva.
Riepilogo Caso 3
- Inizio ADI: gennaio 2024
- Interruzioni: febbraio 2025 (2 mesi) e luglio 2025 (1 mese) – totale 3 mesi esclusi
- Diciottesimo mese effettivo: da verificare con prospetto INPS
- Comma 159 LB 2026: applicabile solo se il mese risulta essere novembre 2025
- Strumento necessario: prospetto analitico delle erogazioni ADI rilasciato dall’INPS
Quando conviene una verifica
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Norme e fonti collegate
Domande frequenti
Cosa cambia per l'assegno di inclusione con il comma 159 della legge di bilancio 2026?
Il comma 159 LB 2026 non modifica la struttura dell’assegno di inclusione, ma individua la specifica platea di nuclei familiari cui si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025). L’elemento discriminante è che il diciottesimo mese di percezione ADI, calcolato prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025. Per i nuclei fuori da questa finestra, nulla cambia rispetto alle regole generali.
Come si calcola il diciottesimo mese prima della sospensione?
Si contano solo i mesi in cui l’assegno di inclusione è stato effettivamente erogato, escludendo i periodi di sospensione formale. Se un nucleo ha percepito l’ADI per quattordici mesi, poi è stato sospeso, il conteggio riprende dal quattordicesimo mese. Il diciottesimo mese risulta dalla somma dei mesi di effettiva percezione. È necessario richiedere all’INPS il prospetto storico delle erogazioni per effettuare questo calcolo con precisione.
La sospensione dell'ADI fa perdere i mesi già maturati?
No. Il comma 159 LB 2026 è esplicito nel riferirsi al diciottesimo mese calcolato «prima della sospensione». Ciò significa che i mesi di percezione maturati prima della sospensione restano validi ai fini del computo. La sospensione non azzera il conteggio, ma determina un’interruzione del periodo di erogazione che non viene inclusa nel calcolo dei diciotto mesi rilevanti.
Chi comunica ai nuclei interessati l'applicazione del comma 159?
L’INPS è il soggetto competente a gestire le erogazioni ADI e a identificare i nuclei cui si applicano le disposizioni del D.L. 92/2025 per effetto del comma 159 LB 2026. I nuclei interessati possono ricevere comunicazioni dall’istituto, ma è comunque opportuno verificare attivamente la propria posizione tramite il cassetto previdenziale INPS o rivolgendosi a un patronato.
Cosa fare se l'INPS non ha ancora aggiornato la posizione del nucleo?
In caso di mancato aggiornamento o di incertezza, è possibile presentare una domanda di riesame o un’istanza di chiarimento all’INPS, allegando il prospetto delle erogazioni ricevute. Un patronato riconosciuto può assistere nella predisposizione della documentazione e nel monitoraggio dell’iter. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026 e l’istituto è tenuto ad applicarla ai nuclei che rientrano nel criterio temporale stabilito dal comma 159.