Autore: Andrea Marton

  • Polizze vita a contenuto finanziario: tassazione dei rendimenti nel 730 2026

    In sintesi

    • Due tipi di polizza: esistono polizze vita tradizionali (ramo I, a gestione separata) e polizze a contenuto finanziario come le unit linked e le index linked, che investono in fondi o indici e hanno un profilo fiscale simile agli investimenti finanziari.
    • Tassazione al 26%: i rendimenti delle polizze a contenuto finanziario sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% sulla parte imponibile del rendimento, applicata dall’assicurazione al momento del riscatto o della scadenza.
    • Quota titoli di Stato agevolata: la parte del rendimento riconducibile a titoli di Stato italiani o equiparati e a titoli di enti sovranazionali e’ tassata in misura ridotta: quella quota concorre al calcolo nella misura del 48,08% del suo ammontare, abbassando l’imposta effettiva.
    • Ritenuta applicata dall’assicurazione: di norma l’assicuratore applica la ritenuta a titolo d’imposta direttamente al momento del pagamento. Se cio’ avviene, il percipiente non deve inserire nulla nella dichiarazione.
    • Riscatto anticipato: se riscatti la polizza entro cinque anni e hai fruito in passato della detrazione sui premi (polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000), devi indicare i premi agevolati nella sezione III A del quadro M.
    • Polizze percepite senza intermediario residente: se il rendimento proviene da una compagnia estera senza intermediario italiano, va dichiarato nel quadro M rigo M31 con imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta applicata in Italia.

    Come vengono tassati i rendimenti delle polizze a contenuto finanziario

    Le polizze vita si dividono in due grandi famiglie. Le polizze tradizionali (cosiddette ramo I) garantiscono il capitale e un rendimento minimo, e hanno una tassazione in parte diversa. Le polizze a contenuto finanziario – le unit linked collegate a fondi di investimento e le index linked collegate a indici di mercato – funzionano invece in modo molto piu’ simile a un investimento diretto in titoli: il valore fluttua, e il guadagno (o la perdita) dipende dall’andamento dei mercati.

    Quando riscatti o porti a scadenza una polizza a contenuto finanziario, la compagnia calcola la differenza tra quanto ricevi e quanto hai versato in premi. Se il risultato e’ positivo, si chiama rendimento e viene tassato con un’imposta sostitutiva del 26%. Di norma e’ la stessa assicurazione ad applicare la ritenuta e a versarla al Fisco per tuo conto: tu ricevi il netto e non devi fare nulla in dichiarazione.

    C’e’ pero’ un vantaggio: la parte del rendimento che la polizza ha generato investendo in titoli di Stato italiani o di Paesi inclusi nella lista ministeriale non e’ tassata al 26% pieno. Quella quota entra nel calcolo solo per il 48,08% del suo ammontare, riducendo l’imposta complessiva. E’ la compagnia a fare questo calcolo, ma e’ utile saperlo perche’ spiega perche’ le polizze con gestioni orientate ai bond governativi hanno un carico fiscale inferiore.

    Attenzione al riscatto anticipato delle polizze vecchio stampo: se hai sottoscritto o rinnovato una polizza vita entro il 31 dicembre 2000 e hai detratto i premi nelle dichiarazioni degli anni passati, riscattare entro cinque anni da un’integrazione del contratto obbliga a dichiarare quei premi nella sezione III A del quadro M del Redditi PF 2026.

    Tassazione rendimenti polizze vita a contenuto finanziario
    Tipo di rendimento Tassazione applicata
    Rendimento generale della polizza (unit/index linked) Imposta sostitutiva 26% sul differenziale positivo
    Quota rendimento da titoli di Stato e titoli equiparati Calcolata al 48,08% dell'ammontare (aliquota effettiva ridotta)
    Ritenuta applicata dall'assicurazione italiana A titolo d'imposta – nulla da dichiarare nel 730/Redditi PF
    Rendimento da polizza estera senza intermediario IT Dichiarato in quadro M, rigo M31 – imposta sostitutiva stessa misura ritenuta IT
    Riscatto anticipato polizza pre-2001 con detrazione premi Premi agevolati da indicare in quadro M sezione III A

    Esempio pratico

    • Caio ha una unit linked da 50.000 euro di premi versati. Al riscatto nel 2025 riceve 62.000 euro. Il rendimento e’ 12.000 euro. Di questi, 3.000 euro sono imputabili a titoli di Stato: quella quota entra nel calcolo per il 48,08%, cioe’ 1.442 euro. Il resto – 9.000 euro – entra per intero. Base imponibile totale: 9.000 + 1.442 = 10.442 euro. Imposta sostitutiva: 10.442 x 26% = 2.715 euro circa. La compagnia versa direttamente questa somma e Caio non compila nulla nel suo 730 2026.

    Documenti necessari

    • Comunicazione dell’assicurazione con il dettaglio del rendimento tassabile e della ritenuta applicata
    • Certificazione del valore riscattato e dei premi versati nel tempo
    • Estratto della polizza che indica la quota investita in titoli di Stato (per verificare l’agevolazione)
    • Polizze pre-2001: documentazione dei premi per cui si e’ fruito della detrazione nei precedenti anni d’imposta
    • Per polizze estere: documentazione della compagnia estera e prova dell’imposta eventualmente pagata all’estero

    Tizio riscatta una unit linked dopo dieci anni

    Scenario. Tizio ha una polizza unit linked aperta nel 2015, con premi versati per 40.000 euro. Nel 2025 riscatta tutto e riceve 54.000 euro. La compagnia calcola che 4.000 euro del rendimento provengono da gestioni su titoli di Stato.

    Come si applica. Il rendimento totale e’ 14.000 euro. La quota da titoli di Stato (4.000 euro) entra nel calcolo al 48,08%, cioe’ 1.923 euro. Il resto (10.000 euro) entra per intero. La base imponibile e’ 11.923 euro e l’imposta e’ circa 3.100 euro. La compagnia applica la ritenuta e Tizio riceve il netto. Non compila nessun rigo nel suo 730 2026.

    In pratica

    • Chiedi alla compagnia il ‘prospetto fiscale’ che indica la base imponibile e la ritenuta applicata.
    • Conserva il documento: potresti averne bisogno se il Fisco chiede chiarimenti.
    • Nessun adempimento dichiarativo se la compagnia ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta.

    Sempronio ha una polizza vita con una compagnia lussemburghese

    Scenario. Sempronio ha investito in una unit linked di una compagnia del Lussemburgo, senza intermediario italiano. Nel 2025 riceve un rendimento di 5.000 euro senza alcuna ritenuta italiana.

    Come si applica. Poiche’ non c’e’ stato un intermediario residente a trattenere l’imposta, Sempronio deve dichiarare il reddito nel rigo M31 del Redditi PF 2026, indicando come codice Stato estero quello del Lussemburgo e compilando l’aliquota applicabile. Puo’ pero’ scegliere la tassazione ordinaria (barrando l’apposita casella), nel qual caso ha diritto al credito per le eventuali imposte pagate all’estero.

    In pratica

    • Verifica se la compagnia estera ha applicato una ritenuta locale: quella somma potrebbe essere detraibile come credito d’imposta.
    • Compila il rigo M31 del modello Redditi PF – attenzione: chi usa il 730 semplificato potrebbe non poter usare questo quadro e dovra’ presentare il Redditi PF.
    • Considera il regime di imposizione sostitutiva o quello ordinario in base alla tua situazione fiscale complessiva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se ho una polizza unit linked e non l'ho riscattata, devo dichiarare qualcosa?

    No. Finche’ non riscatti o la polizza non giunge a scadenza, non si realizza nessun reddito. Non c’e’ nulla da dichiarare per il solo fatto di detenere la polizza.

    La perdita su una unit linked e' deducibile da altre plusvalenze?

    No. Le perdite sulle polizze vita non sono minusvalenze ‘finanziarie’ compensabili con plusvalenze su titoli o fondi. Le regole di compensazione si applicano solo ai redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67 TUIR.

    Come faccio a sapere quanta parte del rendimento viene dal bond governativo?

    La compagnia assicurativa e’ obbligata a comunicartelo nel prospetto fiscale. Se non l’hai ricevuto, richiedilo prima di presentare la dichiarazione.

    Devo compilare il quadro W se ho una polizza con una compagnia estera?

    Si’, se detieni una polizza con una compagnia estera senza intermediario italiano devi indicarla nel quadro W (monitoraggio fiscale), indicando il valore iniziale e finale nel periodo d’imposta.

    Le polizze vita tradizionali (ramo I) hanno lo stesso trattamento?

    Hanno caratteristiche diverse. I rendimenti delle gestioni separate tradizionali sono soggetti a imposta sostitutiva, ma le aliquote e i meccanismi di calcolo hanno specificita’ proprie. Per il dettaglio numerico occorre fare riferimento alle istruzioni specifiche di ciascun prodotto.

  • Sismabonus acquisti 730/2026: detrazione per casa antisismica

    In sintesi

    • A chi spetta: a chi acquista unità abitative in edifici completamente demoliti e ricostruiti in zone sismiche 1, 2 e 3.
    • Aliquote 2021-2024: 75% se la ricostruzione porta a una classe di rischio inferiore; 85% se si scende di due classi.
    • Aliquote dal 2025: 50% per i titolari di proprietà o diritto reale sull’abitazione principale; 36% negli altri casi.
    • Base di calcolo: il prezzo dell’unità immobiliare indicato nell’atto pubblico di compravendita.
    • Rateizzazione: la detrazione si divide in 10 rate annuali di pari importo.
    • Dove si indica: nei righi da E41 a E43 del quadro E del 730, con il codice 10 (passaggio a una classe) o 11 (passaggio a due classi) in colonna 2.

    Cos'è il sismabonus acquisti e quando spetta

    Il sismabonus acquisti è una detrazione pensata per chi compra un appartamento in un edificio che l’impresa costruttrice ha demolito e poi riedificato con criteri antisismici più elevati. Non si tratta di lavori su un edificio esistente, ma di una vera e propria ricostruzione da zero, con il risultato che il rischio sismico dell’edificio diminuisce di una o due classi rispetto a prima.

    Per poter accedere a questa agevolazione, l’immobile deve trovarsi in una delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Non sono incluse le zone a rischio sismico 4, quelle considerate a bassa pericolosità.

    L’entità della detrazione dipende da quante classi di rischio sismico ha guadagnato l’edificio grazie alla ricostruzione. Se l’edificio è passato a una classe di rischio inferiore, l’aliquota è del 75% per le spese sostenute dal 2021 al 2024. Se il miglioramento è stato ancora più marcato, ovvero il passaggio è avvenuto a due classi di rischio inferiore, l’aliquota sale all’85%. Dal 2025, la struttura cambia: si scende al 50% per chi acquista come abitazione principale, al 36% per tutti gli altri.

    La base di calcolo non è il valore catastale né il valore di mercato stimato: è il prezzo di acquisto effettivo scritto nell’atto pubblico di compravendita. Su quella cifra si applica la percentuale di detrazione.

    Aliquote sismabonus acquisti per anno di spesa
    Anno spesa / Condizione Passaggio 1 classe di rischio Passaggio 2 classi di rischio
    2021-2024 75% 85%
    Dal 2025 – abitazione principale (proprietario o titolare diritto reale) 50% 50%
    Dal 2025 – altri casi 36% 36%
    Rateizzazione 10 rate annuali 10 rate annuali

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2024 un appartamento in un edificio situato in zona sismica 2, demolito e ricostruito dall’impresa con passaggio a una classe di rischio sismico inferiore. Il prezzo nell’atto notarile è 200.000 euro. Aliquota applicabile: 75%. Detrazione totale: 150.000 euro, divisa in 10 rate annuali da 15.000 euro. Tizio porta nel 730/2025 (spese 2024) la seconda rata, pari a 15.000 euro di detrazione IRPEF.

    Documenti necessari

    • Atto pubblico di compravendita dell’immobile, con il prezzo indicato
    • Documentazione che attesta la classificazione sismica dell’edificio prima e dopo la ricostruzione (asseverazione del tecnico)
    • Certificazione che attesta il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore
    • Codice fiscale dell’impresa che ha eseguito la ricostruzione (da indicare in colonna 3 del rigo)
    • Dati catastali dell’immobile acquistato

    Caso 1 – Acquisto con passaggio a una classe di rischio (spese 2024)

    Scenario. Caio acquista nel 2024 un appartamento in zona sismica 1. L’edificio era stato classificato in classe di rischio C prima della demolizione, e dopo la ricostruzione è stato classificato in classe B: un salto di una classe sola.

    Come si applica. Spesa 2024, passaggio a una classe inferiore: aliquota 75%. Se il prezzo nell’atto è 160.000 euro, la detrazione totale è 120.000 euro, da fruire in 10 rate annuali da 12.000 euro. Nel 730/2025 Caio porta la prima rata da 12.000 euro.

    In pratica

    • Codice da indicare in colonna 2 del rigo E41: 10
    • In colonna 9 va indicato il prezzo dell’atto notarile
    • In colonna 3 va indicato il codice fiscale dell’impresa costruttrice

    Caso 2 – Acquisto nel 2025 con passaggio a due classi (abitazione principale)

    Scenario. Sempronio acquista nel 2025 un appartamento in zona sismica 2, destinandolo ad abitazione principale. L’edificio è stato ricostruito con un miglioramento di due classi di rischio sismico. Prezzo in atto: 180.000 euro.

    Come si applica. Dal 2025 le aliquote alte (75% e 85%) non si applicano più. Poiché l’appartamento è adibito ad abitazione principale e Sempronio è proprietario, si applica l’aliquota del 50%. Detrazione totale: 90.000 euro in 10 rate da 9.000 euro/anno.

    In pratica

    • Codice da indicare in colonna 2: 11 (passaggio a due classi)
    • Compilare la casella di colonna 7 con il codice 3 per il 50% abitazione principale
    • Senza la casella colonna 7 compilata, verrebbe applicato il 36%

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali zone sismiche danno diritto al sismabonus acquisti?

    Le zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. La zona sismica 4 (bassa pericolosità) non rientra in questa agevolazione.

    Quanto si detrae con il sismabonus acquisti nel 2025?

    Dal 2025 si detrae il 50% del prezzo di acquisto se l’immobile è adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o titolare di diritto reale. Negli altri casi l’aliquota è del 36%. Le aliquote del 75% e 85% erano valide per le spese sostenute dal 2021 al 2024.

    La detrazione si calcola sul prezzo pagato o sul valore catastale?

    Sul prezzo di acquisto risultante dall’atto pubblico di compravendita. Non rileva il valore catastale né stime di mercato.

    Quante rate ho per recuperare la detrazione?

    La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    Il sismabonus acquisti vale anche se compro da un privato?

    No. La norma riguarda l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti dall’impresa costruttrice. L’agevolazione è legata all’intervento di demolizione e ricostruzione effettuato dall’impresa, non a compravendite tra privati.

    Devo indicare qualcosa di speciale nel 730?

    Sì. Nei righi da E41 a E43 del quadro E, in colonna 2 va inserito il codice 10 (passaggio a una classe di rischio) o 11 (passaggio a due classi). In colonna 3 va il codice fiscale dell’impresa costruttrice. Per le spese dal 2025, se si ha diritto al 50% per abitazione principale, va compilata anche la colonna 7 con il codice 3.

  • Art. 51 L. 633/1941

    Art. 51 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Acquisto immobile ristrutturato da impresa: detrazione 730/2026

    In sintesi

    • Chi può detrarre: chi acquista o riceve in assegnazione un’unità abitativa che fa parte di un fabbricato interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione.
    • Base di calcolo: non l’intera spesa, ma il 25% del prezzo di vendita o di assegnazione risultante nell’atto.
    • Aliquota: 50% della base forfettaria (o 36% se non è abitazione principale, dal 2025), con limite complessivo di spesa di 96.000 euro.
    • Rateizzazione: 10 rate annuali di pari importo.
    • Condizione temporale: l’impresa deve cedere l’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
    • Dove si indica: nei righi da E41 a E43 del quadro E, inserendo il codice 4 nella colonna 4 (Interventi particolari).

    Come funziona la detrazione per chi compra da un'impresa che ha ristrutturato

    Se hai acquistato un appartamento in un edificio che un’impresa di costruzione o ristrutturazione ha recuperato integralmente, hai diritto a una detrazione d’imposta anche senza aver speso nulla direttamente in lavori edili. Il legislatore ha previsto questa agevolazione per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, premiando anche chi sceglie di acquistare un immobile già ristrutturato.

    Il meccanismo è forfettario: non si tiene conto del costo reale dei lavori, ma si prende il 25% del prezzo di acquisto indicato nell’atto notarile di compravendita. Su questa cifra si applica poi la percentuale di detrazione. In sostanza, la norma presume che un quarto del prezzo che hai pagato corrisponda al valore dei lavori di ristrutturazione incorporati nell’immobile.

    C’è una condizione di tempo da rispettare: l’impresa deve aver venduto o assegnato l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Se l’acquisto avviene dopo questo termine, la detrazione non spetta.

    Nel quadro E del 730 va indicato il codice fiscale dell’impresa che ha ristrutturato nella colonna 3, e il codice 4 nella colonna 4 (Interventi particolari). In colonna 9 non si indica il prezzo pieno dell’immobile, ma già solo il 25% di quel prezzo, che rappresenta la base su cui si calcola la detrazione.

    Come si calcola la detrazione
    Elemento Valore / Regola
    Base forfettaria 25% del prezzo di acquisto nell'atto notarile
    Aliquota 2025 – abitazione principale (proprietario o diritto reale) 50% della base forfettaria
    Aliquota 2025 – altri casi 36% della base forfettaria
    Limite massimo base forfettaria detraibile 96.000 euro
    Rateizzazione 10 rate annuali di pari importo
    Termine cessione da parte dell'impresa Entro 18 mesi dalla fine lavori

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2025 un appartamento ristrutturato da un’impresa a 200.000 euro. La base forfettaria è 200.000 x 25% = 50.000 euro. Se l’appartamento diventa la sua abitazione principale, la detrazione è 50.000 x 50% = 25.000 euro totali, divisi in 10 rate da 2.500 euro/anno. Se invece non fosse la sua abitazione principale, la detrazione scenderebbe a 50.000 x 36% = 18.000 euro, sempre in 10 rate.

    Documenti necessari

    • Atto pubblico di compravendita con il prezzo di acquisto dell’immobile
    • Codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione che ha effettuato i lavori
    • Documentazione che attesta la data di fine lavori e il rispetto del termine dei 18 mesi per la cessione
    • Dati catastali dell’immobile acquistato (sezione III-B del quadro E)
    • Ricevuta del bonifico o altra prova di pagamento tracciabile

    Caso 1 – Acquisto come abitazione principale nel 2025

    Scenario. Caio acquista nel febbraio 2025 un appartamento in un palazzo interamente ristrutturato da un’impresa. L’impresa ha terminato i lavori a settembre 2024 e vende l’immobile entro i 18 mesi previsti. Prezzo nell’atto: 240.000 euro.

    Come si applica. Base forfettaria: 240.000 x 25% = 60.000 euro. Poiché Caio destina l’appartamento ad abitazione principale e ne è proprietario, si applica il 50%: 60.000 x 50% = 30.000 euro di detrazione totale. In 10 rate da 3.000 euro/anno.

    In pratica

    • In colonna 9 del rigo E41 si indica 60.000 euro (il 25% del prezzo), non 240.000
    • In colonna 4 va inserito il codice 4 (Interventi particolari)
    • In colonna 3 va il codice fiscale dell’impresa che ha ristrutturato

    Caso 2 – Acquisto di immobile ceduto oltre i 18 mesi

    Scenario. Sempronio acquista un appartamento in un edificio ristrutturato, ma dalla fine dei lavori sono già passati due anni. L’impresa ha venduto l’immobile oltre il termine dei 18 mesi.

    Come si applica. La detrazione non spetta. La condizione che l’impresa ceda l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori è essenziale. Sempronio deve verificare la data di ultimazione dei lavori nell’atto o nella documentazione tecnica dell’impresa: se il termine è scaduto, l’agevolazione non è applicabile.

    In pratica

    • Prima del rogito, chiedere all’impresa la data di fine lavori certificata
    • Calcolare se dall’ultimazione alla data di acquisto prevista passano meno di 18 mesi
    • Se il termine è già scaduto, non è possibile recuperare l’agevolazione in alcun modo

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae comprando un immobile ristrutturato dall'impresa?

    Si detrae il 50% (o il 36% se non è abitazione principale) applicato al 25% del prezzo di acquisto. In pratica si recupera il 12,5% del prezzo pagato se si tratta di abitazione principale, ripartito in 10 anni.

    Perché si usa il 25% del prezzo e non la spesa reale dei lavori?

    Perché non potresti conoscere quanto l’impresa ha speso per ristrutturare. Il legislatore ha scelto una percentuale forfettaria del prezzo di acquisto come stima convenzionale del valore dei lavori incorporati nell’immobile.

    Entro quando l'impresa deve vendermi l'immobile perché io abbia diritto alla detrazione?

    Entro 18 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione. Se acquisti dopo questo termine, la detrazione non spetta.

    Devo indicare qualcosa di particolare nel 730?

    Sì. Nei righi da E41 a E43 del quadro E va indicato il codice 4 in colonna 4 (Interventi particolari), il codice fiscale dell’impresa in colonna 3, e in colonna 9 il 25% del prezzo di acquisto (non il prezzo pieno).

    La detrazione spetta anche per acquisti in cooperativa?

    Sì. La norma si applica anche all’assegnazione di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie che hanno ristrutturato l’intero fabbricato, alle stesse condizioni previste per l’acquisto dall’impresa di costruzione.

    Posso cumulare questa detrazione con quella per l'IVA agevolata (rigo E59)?

    No. Se hai detratto il 50% dell’IVA pagata al costruttore tramite il rigo E59, quella quota di IVA deve essere esclusa dal prezzo su cui calcoli la base forfettaria del 25%. Non puoi applicare due agevolazioni sullo stesso importo.

    Vedi anche: Plusvalenza sugli immobili superbonus venduti entro 10 anni, Piu’ mutui contemporanei, Detrazione ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione e Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus.

  • Buoni fruttiferi postali e titoli di Stato: come sono tassati

    In sintesi

    • Aliquota agevolata del 12,5%: gli interessi dei titoli di Stato, dei buoni del Tesoro (BOT, BTP, CCT) e dei titoli equiparati beneficiano di un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 26% applicata ad altri strumenti finanziari.
    • Buoni fruttiferi postali inclusi: i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti rientrano nella categoria dei titoli equiparati ai titoli di Stato e godono dello stesso trattamento agevolato.
    • Ritenuta trattenuta dall’emittente: di norma la Posta o la banca applica la ritenuta agevolata al momento del rimborso o della cedola, senza che il titolare debba fare nulla nella dichiarazione.
    • Quando va dichiarato: se l’imposta sostitutiva non è stata applicata dall’intermediario, gli interessi vanno indicati nel quadro M del modello 730 (rigo M32) o nel modello Redditi PF.
    • Plusvalenze da cessione: se vendi un titolo di Stato prima della scadenza e realizzi una plusvalenza, questa è invece soggetta all’aliquota del 26% (quadro T del 730 o RT del Redditi PF).

    Regime fiscale dei titoli di Stato e dei buoni postali

    I buoni fruttiferi postali, i BOT, i BTP, i CCT e in generale i titoli di Stato italiani godono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto alla maggior parte degli altri investimenti finanziari. Mentre gli interessi di un conto deposito o di una normale obbligazione aziendale vengono tassati al 26%, su questi strumenti si applica un’aliquota inferiore, disciplinata dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

    Nella pratica, il meccanismo funziona in modo analogo agli altri strumenti: la Posta o la banca calcola l’imposta sugli interessi (o sulla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di acquisto, per i titoli zero coupon) e la trattiene prima di versarti il netto. Puoi quindi incassare il buono o ricevere la cedola sapendo già che la tassazione è assolta.

    Esistono però casi in cui l’imposta non viene applicata automaticamente dall’intermediario. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026 indicano che, in queste situazioni, il contribuente deve dichiarare gli interessi nel rigo M32 del quadro M, indicando l’ammontare del reddito e l’aliquota applicabile. Per queste fattispecie, la normativa non consente di optare per la tassazione ordinaria.

    Tassazione interessi su titoli di Stato e strumenti equiparati
    Strumento Aliquota imposta sostitutiva Come si paga
    BOT, BTP, CCT e titoli di Stato italiani 12,5% (agevolata) Ritenuta alla fonte dall'intermediario
    Buoni fruttiferi postali (Cassa Depositi e Prestiti) 12,5% (agevolata) Ritenuta alla fonte da Poste Italiane
    Obbligazioni di emittenti privati (es. obbligazioni bancarie) 26% Ritenuta alla fonte dall'intermediario
    Plusvalenza da cessione di titoli di Stato 26% Imposta sostitutiva via dichiarazione (quadro T)

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un BTP con valore nominale 10.000 euro e cedola annua del 4%. A ogni scadenza cedolare incassa 400 euro lordi di interessi. Poste o la banca applica il 12,5% di imposta sostitutiva agevolata: 50 euro di tasse. Tizio riceve 350 euro netti e non deve indicare nulla nel 730. Se invece Tizio avesse un’obbligazione bancaria con la stessa cedola, l’imposta sarebbe del 26%, pari a 104 euro, con un netto di soli 296 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione della banca o di Poste Italiane relativa agli interessi percepiti e alla ritenuta applicata nel 2025
    • Documento di acquisto (ricevuta, contratto di sottoscrizione) del buono o del titolo di Stato
    • Estratto conto del deposito titoli con l’evidenza delle cedole incassate
    • Per titoli venduti prima della scadenza: rendiconto dell’operazione di cessione con il corrispettivo incassato

    Caso 1: buono fruttifero postale riscosso a scadenza

    Scenario. Caio ha sottoscritto un buono fruttifero postale ordinario anni fa e nel 2025 lo riscuote alla scadenza. La differenza tra il valore di rimborso e il capitale versato è di 2.000 euro.

    Come si applica. Poste Italiane applica automaticamente l’imposta sostitutiva agevolata sulla differenza di 2.000 euro. Caio riceve il netto senza dover compilare alcun rigo aggiuntivo nel modello 730. L’imposta è definitiva: quella somma non entra nel reddito complessivo IRPEF.

    In pratica

    • Nessuna compilazione del 730 per gli interessi già tassati alla fonte.
    • Conserva la ricevuta di rimborso del buono come documentazione.
    • L’aliquota agevolata si applica automaticamente: non devi fare richieste.

    Caso 2: interessi da titoli di Stato non assoggettati a ritenuta

    Scenario. Sempronio detiene titoli di Stato italiani attraverso un conto titoli estero. L’intermediario straniero non ha applicato la ritenuta italiana sulle cedole del 2025, pari a 800 euro.

    Come si applica. Sempronio deve indicare quegli 800 euro nel rigo M32 del quadro M del modello 730, specificando l’ammontare e l’aliquota agevolata applicabile. Non può optare per la tassazione ordinaria in sostituzione dell’imposta sostitutiva su questi proventi. Deve anche verificare l’obbligo di compilare il quadro W per il monitoraggio del conto titoli estero.

    In pratica

    • Compila il rigo M32 del quadro M con i proventi non tassati alla fonte.
    • Per i titoli di Stato si applica l’aliquota agevolata, non quella ordinaria del 26%.
    • Non puoi optare per la tassazione ordinaria su questi redditi: la norma lo esclude espressamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I buoni fruttiferi postali sono tassati come le obbligazioni bancarie?

    No. I buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti beneficiano dell’aliquota agevolata prevista per i titoli di Stato, diversa dall’aliquota ordinaria applicata alle obbligazioni di emittenti privati.

    Devo dichiarare gli interessi del BTP nel 730?

    Di norma no, se la banca o l’intermediario ha già applicato la ritenuta alla fonte. In quel caso l’imposta è assolta e non è necessario inserire nulla nel 730.

    Se vendo un BTP prima della scadenza e guadagno sulla differenza di prezzo, come vengo tassato?

    La plusvalenza da cessione di titoli di Stato è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, non all’aliquota agevolata. Devi indicarla nel quadro T del modello 730 o nel quadro RT del modello Redditi PF.

    Cosa indica il rigo M32 del quadro M?

    Il rigo M32 serve a dichiarare gli interessi e i proventi di obbligazioni e titoli, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata dall’intermediario l’imposta sostitutiva prevista dalla normativa. Si indica l’importo e l’aliquota applicabile.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria IRPEF invece dell'imposta sostitutiva sui titoli di Stato?

    No. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che per i redditi indicati nel rigo M32 non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.

  • Affrancamento titoli e quote: come rideterminare il valore e pagare l’imposta sostitutiva

    In sintesi

    • A cosa serve l’affrancamento: se hai titoli o quote acquistati anni fa a un prezzo basso e oggi valgono molto di piu’, venderli ti costerebbe una grossa imposta sulla plusvalenza. L’affrancamento ti permette di ‘aggiornare’ il costo fiscale al valore attuale, pagando subito un’imposta sostitutiva agevolata.
    • Aliquota dell’imposta sostitutiva: per le partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) possedute al 1° gennaio 2025, l’imposta sostitutiva e’ del 18%, da versare entro il 30 novembre 2025.
    • Anche per titoli quotati: per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati posseduti al 1° gennaio 2025, si puo’ usare il valore normale di dicembre 2023 come nuovo costo fiscale, applicando la stessa imposta sostitutiva del 18%.
    • Perizia giurata di stima: per le partecipazioni non quotate e’ obbligatoria una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, che deve essere completata entro il 30 novembre 2025.
    • No minusvalenze dall’affrancamento: se dopo aver rivalutato vendi a un prezzo inferiore al valore rivalutato, quella differenza negativa non genera minusvalenze fiscalmente rilevanti.
    • Dove indicarlo: i dati della rivalutazione vanno inseriti nella Sezione IX del quadro RT del Redditi PF 2026 (righi RT116 e RT117) oppure, per chi usa il 730, nella Sezione V del quadro T.

    Che cos'e' l'affrancamento e perche' conviene valutarlo

    Immagina di aver acquistato nel 2010 delle quote di una societa’ non quotata per 10.000 euro. Oggi quelle quote valgono 80.000 euro. Se le vendi, la plusvalenza di 70.000 euro e’ soggetta a imposta sostitutiva del 26%, pari a 18.200 euro. L’affrancamento e’ uno strumento che ti consente di ‘azzerare’ questa plusvalenza latente, pagando oggi un’imposta piu’ bassa – il 18% – sul valore attuale rivalutato, cosi’ da ridurre o eliminare l’imposta futura quando vendi davvero.

    Il meccanismo concreto e’ questo: fai redigere una perizia giurata di stima da un professionista (commercialista, revisore o perito iscritto all’albo), che certifica il valore delle tue partecipazioni al 1° gennaio 2025. Poi paghi il 18% su quel valore come imposta sostitutiva. Da quel momento, il tuo ‘costo fiscale’ di acquisto diventa il valore rivalutato: quando in futuro venderai, la plusvalenza si calcolera’ sulla differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato, e non piu’ sul costo storico di acquisto.

    Per i titoli quotati in borsa c’e’ una semplificazione: non serve la perizia. Puoi usare come valore di riferimento il valore normale del titolo nel mese di dicembre 2023, cioe’ la media dei prezzi di borsa di quel mese. Anche in questo caso paghi il 18% su quel valore e aggiorni il tuo costo fiscale.

    Attenzione a due regole importanti. Prima: il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% andava effettuato entro il 30 novembre 2025 (in unica soluzione o a rate – massimo tre rate annuali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). Seconda: una volta che hai rivalutato, se poi vendi a un prezzo inferiore al valore rivalutato quella differenza non e’ una minusvalenza deducibile. Il valore rivalutato e’ un ‘pavimento’, non un punto di partenza da cui calcolare perdite.

    Affrancamento partecipazioni e titoli – dati chiave dal Redditi PF 2026
    Elemento Dettaglio
    Data di possesso rilevante 1° gennaio 2025
    Aliquota imposta sostitutiva (partecipazioni qualificate e non qualificate) 18%
    Scadenza versamento (prima rata o unica soluzione) 30 novembre 2025
    Numero massimo di rate 3 rate annuali di pari importo
    Interessi sulle rate successive alla prima 3% annuo, da versare con la rata
    Requisito per partecipazioni non quotate Perizia giurata di stima entro il 30 novembre 2025
    Alternativa per titoli quotati Valore normale mese dicembre 2023 (senza perizia)
    Minusvalenze deducibili dopo rivalutazione No – il confronto col valore di perizia non genera minusvalenze
    Dove dichiarare (Redditi PF) Sezione IX quadro RT – righi RT116 e RT117
    Dove dichiarare (730) Sezione V quadro T – dati rivalutazione

    Esempio pratico

    • Tizio possiede il 10% di una SRL non quotata, acquistato nel 2015 per 15.000 euro. Al 1° gennaio 2025 fa redigere una perizia giurata che certifica un valore delle sue quote di 60.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ 60.000 x 18% = 10.800 euro. Tizio sceglie di pagare in tre rate: la prima di 3.600 euro entro il 30 novembre 2025, la seconda di 3.600 euro + interessi (3% su 3.600 = 108 euro) nel 2026, la terza di 3.600 euro + interessi (3% su 7.200 = 216 euro) nel 2027. Quando in futuro vendera’ le quote, la plusvalenza sara’ calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e 60.000 euro – non piu’ su 15.000 euro. Se vende a 70.000 euro, la plusvalenza tassata sara’ solo 10.000 euro (e non 55.000 euro come sarebbe stato senza affrancamento).

    Documenti necessari

    • Perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato (per partecipazioni non quotate), datata entro il 30 novembre 2025
    • Ricevuta di pagamento dell’imposta sostitutiva (modello F24) con codice tributo 1100
    • In caso di rateizzazione: documentazione di ciascuna rata pagata con gli interessi
    • Per titoli quotati: documentazione del valore normale di dicembre 2023 (prospetto prezzi di borsa)
    • Atto o documentazione di acquisto originale per confronto col valore rivalutato
    • Se hai effettuato piu’ rivalutazioni sullo stesso bene: documentazione delle precedenti perizie e versamenti (per lo scomputo)

    Tizio rivaluta quote di SRL con perizia giurata

    Scenario. Tizio possiede il 15% di una SRL artigiana acquistato nel 2008 per 8.000 euro. Al 1° gennaio 2025 le quote sono stimate da perizia a 50.000 euro. Tizio paga il 18% in unica soluzione entro il 30 novembre 2025.

    Come si applica. L’imposta sostitutiva e’ 50.000 x 18% = 9.000 euro, versata con F24 codice tributo 1100. Nella dichiarazione Redditi PF 2026 indica nella Sezione IX, rigo RT116, il valore rivalutato (50.000 euro) e l’imposta sostitutiva (9.000 euro). Se aveva gia’ fatto una precedente rivalutazione sulle stesse quote, puo’ scomputare quella vecchia imposta. Se in futuro vende le quote a 65.000 euro, la plusvalenza tassata al 26% sara’ solo 15.000 euro (65.000 – 50.000).

    In pratica

    • Conserva la perizia giurata per sempre: e’ la prova del valore rivalutato e ti serve ogni volta che vendi.
    • Compila correttamente i righi RT116/RT117: indica il valore rivalutato dalla perizia, l’imposta dovuta e quella eventualmente gia’ versata in rivalutazioni precedenti.
    • Se hai pagato a rate, indica nella colonna 5 che hai scelto la rateizzazione.

    Caio affranca azioni quotate usando il valore di dicembre 2023

    Scenario. Caio ha acquistato 1.000 azioni di una societa’ quotata a Milano nel 2018 a 5 euro l’una (costo totale 5.000 euro). Il valore normale di dicembre 2023 e’ 12 euro per azione (valore normale 12.000 euro). Caio vuole aggiornare il costo fiscale.

    Come si applica. Non servendo perizia per titoli quotati, Caio calcola l’imposta sostitutiva su 12.000 euro: 12.000 x 18% = 2.160 euro, versati entro il 30 novembre 2025. Nella dichiarazione Redditi PF 2026 indica il valore normale di riferimento e l’imposta. Da ora il suo costo fiscale e’ 12.000 euro. Se vende nel 2026 a 15 euro per azione (15.000 euro totali), la plusvalenza tassata sara’ solo 3.000 euro (15.000 – 12.000), con imposta del 26% pari a 780 euro – invece dei 2.600 euro che avrebbe pagato senza affrancamento.

    In pratica

    • Il valore normale di dicembre 2023 va documentato: conserva lo storico prezzi di borsa per quel mese.
    • Occhio alla regola anti-minusvalenza: se le azioni scendono sotto 12 euro e le vendi, quella perdita non e’ deducibile.
    • Valuta se conviene affrancare: se il titolo ha guadagnato poco, il risparmio futuro potrebbe non compensare l’esborso immediato del 18%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso affrancare solo una parte delle mie quote, non tutte?

    Si’, le istruzioni AdE prevedono la possibilita’ di rivalutazione parziale. Tuttavia, anche in caso di rivalutazione parziale, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non puo’ dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

    Ho gia' rivalutato le stesse quote nel 2022. Posso farlo di nuovo nel 2025?

    Si’. Puoi effettuare una nuova rivalutazione. L’imposta gia’ versata in occasione della precedente rivalutazione puo’ essere scomputata dall’imposta dovuta sulla nuova, sempreche’ non tu abbia gia’ presentato istanza di rimborso per quella precedente.

    Con quale codice tributo si versa l'imposta sostitutiva sull'affrancamento?

    Le istruzioni ufficiali indicano il codice tributo 1100 per le plusvalenze di natura finanziaria del quadro RT. Per le rivalutazioni di partecipazioni il codice e’ indicato nelle istruzioni del Redditi PF 2026; verifica sempre il codice aggiornato prima di compilare il modello F24.

    Se la perizia e' tardiva, perdo il diritto all'affrancamento?

    Si’. La perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 novembre 2025 – la stessa scadenza del versamento. Una perizia successiva non consente di beneficiare dell’agevolazione.

    L'affrancamento conviene sempre?

    Non necessariamente. Conviene se il risparmio futuro (differenza tra imposta al 26% sulla plusvalenza ‘storica’ e imposta al 18% sul valore rivalutato) supera il costo immediato dell’affrancamento piu’ le spese di perizia. Se hai intenzione di tenere le quote a lungo o di donarle, il calcolo cambia ulteriormente.

    Vedi anche: Plusvalenze finanziarie nel Quadro T, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • ISA: cause di esclusione e come si compilano

    In sintesi

    • Non tutti i contribuenti sono tenuti ad applicare gli ISA: esistono cause di esclusione tassative
    • Chi inizia o cessa l’attività nel periodo d’imposta è escluso dagli ISA per quell’anno
    • I contribuenti in regime forfettario o dei minimi non applicano gli ISA
    • Il superamento di una soglia di ricavi o compensi determina l’esclusione per eccesso di dimensione
    • La compilazione avviene tramite modello ISA allegato alla dichiarazione e software ministeriale ‘Il tuo ISA’
    • I dati aggiuntivi consentono di rappresentare meglio situazioni atipiche e migliorare il profilo

    Chi è escluso dagli ISA e come si procede per chi deve applicarli

    Gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 – non si applicano in modo universale a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi. L’ordinamento prevede specifiche cause di esclusione che esonerano il contribuente dall’obbligo di compilare il modello e dal calcolo del punteggio. Conoscere queste cause è il primo passo: compilare un ISA quando non si è tenuti, o non compilarlo quando invece si dovrebbe, sono entrambi errori con conseguenze diverse.

    Per chi ricade nell’ambito applicativo, la compilazione non è un mero adempimento formale: i dati inseriti determinano il punteggio, che a sua volta incide sull’accesso al regime premiale e sull’esposizione ai controlli. Una compilazione accurata, che rifletta correttamente la realtà dell’attività, è nell’interesse del contribuente.

    Questo articolo illustra le principali cause di esclusione e il percorso operativo per la compilazione, dal modello ISA in dichiarazione all’uso del software ministeriale, fino alla possibilità di integrare i dati con informazioni aggiuntive.

    Principali cause di esclusione dagli ISA
    Causa di esclusione Note operative
    Inizio attività nel corso del periodo d'imposta L'esclusione vale per l'anno di apertura; dalla prima dichiarazione a regime si verifica se esiste l'ISA di riferimento
    Cessazione attività nel corso del periodo d'imposta L'esclusione vale per l'anno in cui l'attività è cessata
    Superamento della soglia di ricavi o compensi La soglia va verificata annualmente nei decreti e nei provvedimenti vigenti; indicazioni qualitative
    Periodo di non normale svolgimento dell'attività Include situazioni di crisi, sospensione, liquidazione o eventi eccezionali documentabili
    Regime forfettario o regime dei minimi Questi contribuenti applicano regole proprie; l'ISA non è compatibile con tali regimi
    Assenza dell'ISA approvato per l'attività svolta Per alcune attività l'ISA non è ancora stato approvato; in tal caso non si applica

    Esempio pratico

    • Caio avvia una piccola impresa di riparazione elettronica nel mese di aprile. Per il primo anno d’imposta – quello di avvio – non è tenuto a compilare l’ISA: la causa di esclusione per inizio attività lo esenta dall’adempimento. Nella dichiarazione dovrà comunque indicare il codice di esclusione corretto nel modello. Dall’anno successivo, se l’attività prosegue normalmente e i ricavi non superano la soglia di esclusione, dovrà invece compilare il proprio ISA, inserendo i dati contabili ed extracontabili richiesti e verificando il punteggio con il software ministeriale prima di trasmettere la dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Art. 9-bis, D.L. 50/2017 – norma istitutiva degli ISA, cause di esclusione e obblighi di compilazione
    • Decreto ministeriale annuale di approvazione degli ISA – elenca gli indici approvati per ciascun codice attività e le soglie di ricavi
    • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – istruzioni per la compilazione del modello ISA e dei dati aggiuntivi
    • Software ‘Il tuo ISA’ – applicazione ministeriale per il calcolo del punteggio, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
    • Istruzioni ai modelli dichiarativi (Redditi PF, SC, SP) – indicano dove e come allegare il modello ISA alla dichiarazione

    Caso 1 – Il contribuente che non sa se è escluso

    Scenario. Alfa Srl svolge un’attività di trasporto merci conto terzi. Nel corso dell’anno ha subito una sospensione dell’attività di tre mesi a causa di un sinistro che ha reso inagibile il magazzino. L’amministratore si chiede se debba compilare l’ISA o se possa invocare una causa di esclusione.

    Come si applica. La sospensione prolungata e documentabile può configurare un ‘periodo di non normale svolgimento dell’attività’, che è una delle cause di esclusione previste dalla normativa. In questo caso Alfa Srl dovrebbe verificare, con il supporto del proprio consulente, se la situazione concreta rientri tra le ipotesi di esclusione ammesse per il periodo d’imposta di riferimento. Se l’esclusione è applicabile, nel modello si indica il relativo codice; se invece si decide di compilare l’ISA nonostante la situazione anomala, è possibile integrare la compilazione con dati aggiuntivi che spiegano le circostanze straordinarie.

    In pratica

    • Documentare sempre le cause straordinarie che hanno inciso sull’attività: sono la base per invocare l’esclusione o per integrare i dati ISA
    • Non indicare un codice di esclusione senza verificare che la situazione rientri effettivamente nelle fattispecie previste dalla normativa vigente
    • In caso di dubbio, confrontarsi con il commercialista prima della trasmissione della dichiarazione: correggere a posteriori è più complesso

    Caso 2 – Il professionista che compila l'ISA per la prima volta

    Scenario. Tizio è un avvocato che ha esercitato la professione per tutto l’anno in regime ordinario. I suoi compensi rientrano nella soglia di applicazione dell’ISA previsto per la propria categoria. È la prima volta che compila il modello ISA e non sa da dove iniziare.

    Come si applica. Tizio deve individuare il codice ISA corrispondente alla propria attività (sulla base del codice ATECO dichiarato) e scaricare il software ‘Il tuo ISA’ dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il software guida la compilazione del modello: richiede dati contabili (compensi, spese, costi del personale), dati strutturali (anni di esercizio, collaboratori) e dati extracontabili (ore dedicate all’attività, tipologia di clientela). Una volta inseriti tutti i dati, il software calcola il punteggio e indica se si accede al regime premiale. Il modello compilato va quindi allegato alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF nel caso di Tizio).

    In pratica

    • Verificare il corretto codice ATECO prima di selezionare l’ISA da compilare: un codice errato porta a un indice non rappresentativo
    • Inserire con cura i dati extracontabili richiesti dal software: sono spesso determinanti per il punteggio finale e vengono trascurati
    • Non attendere l’ultimo giorno per il calcolo: se il punteggio è basso, c’è ancora tempo per verificare eventuali dati mancanti o errati prima della trasmissione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è esonerato dal compilare gli ISA?

    Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta, chi supera la soglia di ricavi o compensi prevista dalla normativa, chi si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e i contribuenti in regime forfettario o dei minimi. L’elenco completo delle cause di esclusione va verificato nei decreti annuali di approvazione degli ISA.

    Cosa si intende per 'periodo di non normale svolgimento dell'attività'?

    È una situazione in cui l’attività non si è svolta in modo regolare per l’intero periodo d’imposta, ad esempio per liquidazione, sospensione prolungata, eventi eccezionali o altre circostanze documentabili. La valutazione caso per caso è necessaria poiché la normativa non fornisce un elenco tassativo.

    I contribuenti in regime forfettario devono compilare gli ISA?

    No. I contribuenti in regime forfettario e quelli in regime dei minimi sono esclusi dagli ISA: applicano regole proprie per la determinazione del reddito e non sono soggetti a questo strumento di misurazione dell’affidabilità fiscale.

    Dove si compila il modello ISA?

    Il modello ISA è un allegato alla dichiarazione dei redditi (Redditi PF, SP o SC a seconda della forma giuridica). La compilazione pratica avviene tramite il software ‘Il tuo ISA’, reso disponibile ogni anno dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

    Cosa sono i dati aggiuntivi nel contesto ISA?

    Sono informazioni che il contribuente può facoltativamente fornire per rappresentare meglio la propria situazione rispetto agli indicatori standard. Servono a segnalare circostanze particolari – come eventi straordinari, cambiamenti di attività o situazioni di mercato atipiche – che potrebbero influire negativamente sul punteggio se non considerate.

    Cosa succede se si indica erroneamente una causa di esclusione?

    Indicare un codice di esclusione non spettante equivale a omettere la compilazione dell’ISA quando invece sarebbe obbligatoria. Questa irregolarità può essere rilevata in sede di controllo e comportare conseguenze sulla posizione dichiarativa. È sempre consigliabile verificare con il proprio consulente la correttezza dell’esonero prima di trasmettere la dichiarazione.

    La soglia di ricavi che determina l'esclusione è la stessa per tutte le attività?

    No. La soglia può variare in funzione dell’attività e del periodo d’imposta. Va verificata annualmente nel decreto ministeriale di approvazione degli ISA e nelle istruzioni al modello dichiarativo, poiché può essere aggiornata di anno in anno. Indicazioni qualitative: verificare i parametri vigenti per l’anno di riferimento.

  • Articolo 113 TU Giustizia Tributaria – Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo

    Art. 113 D.Lgs. 175/2024 – Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

    2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

    3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

  • TFR e tassazione separata nel 730/2026: come funziona

    In sintesi

    • Tassazione separata: il TFR non si somma agli altri redditi ma viene tassato con un’aliquota media calcolata su base pluriennale.
    • Il datore di lavoro trattiene subito un’imposta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la riliquidazione definitiva.
    • Quando va in dichiarazione: il TFR erogato direttamente dal datore (non dall’INPS o da fondi) può essere indicato nel quadro M se non è già stato assoggettato a ritenuta.
    • Acconto del 20%: sui redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto un acconto pari al 20 per cento.
    • Opzione per la tassazione ordinaria: per alcune indennità simili (agenti, notai) è possibile scegliere la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella nel modello.

    Cos'è la tassazione separata e perché si applica al TFR

    Quando finisce un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ti liquida il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), cioè la somma accumulata anno dopo anno durante la tua carriera. Si tratta di una cifra che si è formata nel corso di più anni, quindi tassarla con le normali aliquote IRPEF sarebbe ingiusto: rischieresti di pagare molto di più solo perché ricevi tutto in una volta.

    Per questo esiste la tassazione separata (artt. 7 e 17 del TUIR): invece di aggiungere il TFR al tuo reddito dell’anno, l’Agenzia delle Entrate calcola un’aliquota media sulla base dei tuoi redditi degli anni precedenti e la applica al TFR. In questo modo l’imposta è più equilibrata.

    Il tuo datore di lavoro trattiene subito una ritenuta provvisoria. In un secondo momento – di solito a distanza di anni – l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta in via definitiva (è la cosiddetta ‘riliquidazione’) e ti chiede l’eventuale conguaglio oppure ti rimborsa la differenza se hai pagato troppo.

    Tassazione separata: regole principali per il TFR
    Voce Regola
    Modalità di tassazione Aliquota media pluriennale, non le aliquote IRPEF progressive ordinarie
    Soggetto che calcola l'imposta provvisoria Il datore di lavoro (sostituto d'imposta)
    Riliquidazione definitiva L'Agenzia delle Entrate ricalcola e chiede conguaglio o rimborsa
    Acconto dovuto (se no ritenuta) 20 per cento del reddito soggetto a tassazione separata
    Dove si indica nel 730 Quadro M, sezione I (se non già assoggettato a ritenuta dal sostituto)
    Opzione tassazione ordinaria Possibile per alcune indennità assimilate (es. agenti, notai), NON per il TFR standard

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio lascia il lavoro nel 2025 e riceve un TFR di 30.000 euro. Il datore di lavoro trattiene una ritenuta provvisoria calcolata sull’aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito di Tizio, poniamo il 25%. Tizio paga quindi 7.500 euro in via provvisoria. Qualche anno dopo l’Agenzia delle Entrate riliquida: se l’aliquota definitiva risulta il 22%, Tizio riceve un rimborso di 900 euro (3% × 30.000). Il TFR non compare nel 730 di Tizio perché il sostituto ha già operato la ritenuta; la riliquidazione avviene d’ufficio.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti relativi alle indennità di fine rapporto)
    • Busta paga finale o prospetto di liquidazione del TFR rilasciato dal datore di lavoro
    • Eventuale comunicazione di riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate
    • Modello F24 per il versamento dell’acconto del 20% (se il TFR non è soggetto a ritenuta alla fonte)

    Tizio: TFR erogato dal datore di lavoro privato

    Scenario. Tizio lavora per un’azienda privata. A dicembre 2025 viene licenziato e riceve il TFR direttamente dall’azienda.

    Come si applica. Il datore di lavoro trattiene la ritenuta provvisoria e la versa all’erario. Tizio non deve fare nulla nel 730: il TFR non va indicato nel quadro C né nel quadro M perché la ritenuta è già stata applicata. Attenderà la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per la riliquidazione.

    In pratica

    • Il TFR con ritenuta già applicata non compare nel 730.
    • L’Agenzia delle Entrate invia la riliquidazione definitiva autonomamente, anche a distanza di anni.
    • Se risulta un conguaglio a debito, Tizio riceverà un avviso di pagamento; se a credito, un rimborso.

    Caio: indennità di cessazione rapporto di collaborazione coordinata

    Scenario. Caio ha lavorato per anni come collaboratore coordinato e continuativo. Al termine del rapporto percepisce un’indennità per la cessazione, il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

    Come si applica. Questa indennità è soggetta a tassazione separata e va indicata nel quadro M, rigo M7. Caio deve riportare l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione, l’importo percepito nell’anno e il totale maturato. L’imposta va versata con codice tributo 4200 nel modello F24.

    In pratica

    • Indicare il rigo M7 del quadro M con l’anno di insorgenza del diritto e gli importi.
    • Versare l’eventuale imposta con codice tributo 4200.
    • L’Agenzia delle Entrate applica la tassazione ordinaria se risulta più favorevole.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il TFR va dichiarato nel 730?

    Nella maggior parte dei casi no: se il datore di lavoro ha già applicato la ritenuta provvisoria, il TFR non va indicato nel 730. Bisogna inserirlo nel quadro M solo nelle ipotesi in cui non sia stata applicata la ritenuta alla fonte.

    Cos'è la riliquidazione del TFR?

    È il ricalcolo definitivo dell’imposta che l’Agenzia delle Entrate effettua dopo aver incassato l’imposta provvisoria dal datore di lavoro. Può dare origine a un rimborso (se hai pagato troppo) o a un conguaglio (se hai pagato poco).

    Quanto dura la riliquidazione?

    I tempi possono essere lunghi, anche di diversi anni. L’Agenzia delle Entrate elabora la riliquidazione sulla base dei dati fiscali del contribuente relativi agli anni di maturazione del TFR.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria per il TFR?

    No, per il TFR classico la tassazione separata è obbligatoria. L’opzione per la tassazione ordinaria è invece disponibile per alcune indennità assimilate (agenti, notai, collaboratori coordinati) indicate nel quadro M.

    Cos'è l'acconto del 20% sulla tassazione separata?

    Sui redditi soggetti a tassazione separata che non hanno subito ritenuta alla fonte è dovuto un acconto pari al 20 per cento. Va versato con il modello F24 entro i termini ordinari di versamento delle imposte.

    Vedi anche: Tassazione separata, TFR al fondo pensione, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga, Pensioni estere e Pensione complementare.

  • Contributi volontari e riscatto laurea: deduzione nel 730/2026

    In sintesi

    • Contributi obbligatori e volontari: tutti i contributi versati all’ente pensionistico di appartenenza sono deducibili dal reddito complessivo senza limite di importo (rigo E21).
    • Riscatto anni di laurea: i contributi versati per riscattare gli anni universitari sono deducibili nel rigo E21; se versati per un familiare a carico, danno diritto a una detrazione del 19% nel rigo E8-E10 (codice 32).
    • Fondi pensione complementare: i contributi ai fondi pensione integrativi sono deducibili fino a 5.164,57 euro annui (righi E27-E30).
    • Casse di assistenza sanitaria: i contributi ai fondi sanitari integrativi sono deducibili fino a 3.615,20 euro (rigo E26, codice 6).
    • Addetti domestici: i contributi INPS per colf e badanti (quota a carico del datore) sono deducibili fino a 1.549,37 euro (rigo E23).

    Cosa puoi dedurre: contributi previdenziali e pensionistici

    Ogni anno versi contributi all’INPS o ad altra cassa previdenziale: una parte viene trattenuta in busta paga, ma in alcuni casi puoi versarne ulteriori in modo volontario – ad esempio per coprire periodi di buco nella tua carriera, per proseguire la contribuzione quando sei senza lavoro, o per riscattare gli anni passati all’università. Tutte queste somme abbassano il reddito su cui calcoli le imposte.

    La regola generale è semplice: i contributi previdenziali e assistenziali versati al proprio ente pensionistico si deducono dal reddito complessivo. Questo vale sia per i contributi obbligatori (quelli in busta paga) sia per quelli versati volontariamente. Devi indicarli nel rigo E21 del quadro E del 730.

    Esistono poi altre voci correlate: i fondi pensione complementari (come i fondi negoziali o i PIP, i Piani Individuali Pensionistici) hanno un limite di deduzione di 5.164,57 euro; i contributi versati per riscattare la laurea di un familiare a carico danno diritto a una detrazione del 19%; i contributi per colf e badanti hanno un tetto di 1.549,37 euro. Conoscere la categoria giusta ti permette di non perdere nessuna agevolazione.

    Contributi deducibili: limiti e dove indicarli nel 730
    Tipo di contributo Limite di deduzione Dove nel 730
    Contributi previdenziali obbligatori e volontari (INPS, casse professionali, riscatto laurea propria) Nessun limite: deducibili per intero Rigo E21
    Fondi pensione complementari (fondi negoziali, PIP, sottoconti PEPP) 5.164,57 euro annui Righi E27, E28 o E29
    Riscatto laurea per familiare a carico (detrazione, non deduzione) 19% della spesa sostenuta Righi E8-E10, codice 32
    Fondi sanitari integrativi (es. fondo di categoria) 3.615,20 euro annui (sommare punto 441 CU) Rigo E26, codice 6
    Contributi per addetti domestici (colf, badanti) 1.549,37 euro annui Rigo E23

    Esempio pratico

    • Esempio: Sempronio, dipendente privato, nel 2025 ha versato 1.200 euro di contributi volontari all’INPS per proseguire la contribuzione durante un periodo di aspettativa, 4.000 euro al fondo pensione aziendale e 800 euro per il riscatto degli anni universitari di suo figlio (familiare a carico). Nel 730: indica 1.200 + 800 euro al rigo E21 (contributi volontari e riscatto propria posizione); indica 4.000 euro al rigo E27 (fondo pensione); per il riscatto del figlio usa il rigo E8-E10 con codice 32, che da diritto a una detrazione del 19% su 800 euro, cioè 152 euro di imposta in meno.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punto 411-413 per contributi a fondi pensione tramite datore; punto 431 per oneri già dedotti dal datore)
    • Ricevuta o quietanza di versamento dei contributi volontari all’INPS o alla cassa previdenziale
    • Documentazione del fondo pensione complementare (estratto conto con i versamenti effettuati nel 2025)
    • Ricevuta INPS per il versamento dei contributi da riscatto degli anni di laurea
    • Bollettini di versamento dei contributi INPS per addetti domestici (colf/badanti)

    Tizio: contributi volontari INPS e fondo pensione

    Scenario. Tizio ha lavorato in modo discontinuo nel 2025. Ha versato 900 euro di contributi volontari all’INPS per coprire i mesi senza lavoro e ha versato 3.500 euro al fondo pensione negoziale della sua categoria.

    Come si applica. Nel rigo E21 Tizio indica 900 euro (contributi volontari INPS, deducibili per intero senza limite). Nel rigo E27 indica 3.500 euro di contributi al fondo pensione, entro il limite di 5.164,57 euro. Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà entrambi gli importi dal reddito complessivo, riducendo l’imposta dovuta.

    In pratica

    • I contributi volontari INPS si deducono per intero nel rigo E21, senza tetto massimo.
    • I contributi al fondo pensione si deducono nel rigo E27, con tetto di 5.164,57 euro annui.
    • Verificare nel punto 412 e 413 della CU i contributi già considerati dal datore di lavoro.

    Caio: riscatto laurea per se stesso e per il figlio a carico

    Scenario. Caio ha avviato nel 2025 il riscatto degli anni universitari presso l’INPS e ha pagato la prima rata di 2.000 euro. Anche il figlio (fiscalmente a carico, ancora senza redditi) ha iniziato il riscatto: Caio ha versato per lui 1.500 euro.

    Come si applica. I 2.000 euro versati per il riscatto della propria posizione INPS vanno nel rigo E21 (deduzione integrale). I 1.500 euro versati per il figlio a carico danno diritto a una detrazione del 19% nel rigo E8-E10 con codice 32 (non deduzione). Il figlio non deve avere un reddito per consentire la detraibilità da parte del genitore.

    In pratica

    • Riscatto per se stessi: rigo E21 (deduzione, nessun limite).
    • Riscatto per familiare a carico: righi E8-E10, codice 32 (detrazione del 19%).
    • Il riscatto per familiari a carico è possibile anche se il familiare non ha ancora iniziato a lavorare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I contributi INPS obbligatori in busta paga si deducono nel 730?

    Di solito no, perché il datore di lavoro li ha già dedotti prima di calcolare la tua busta paga. Se li ha già considerati, trovi l’importo nel punto 431 della Certificazione Unica e non devi ripeterli nel quadro E.

    Qual è il limite di deduzione per i fondi pensione?

    5.164,57 euro annui. Concorrono a questo limite sia i versamenti tuoi sia quelli del tuo datore di lavoro. Per i fondi in squilibrio finanziario non c’è limite: si deducono tutti i contributi versati.

    Posso dedurre i contributi al fondo pensione anche se li verso da solo, senza il datore di lavoro?

    Sì. Puoi versare contributi a un fondo pensione complementare (es. un PIP) anche autonomamente e dedurli nel rigo E27, sempre entro il limite di 5.164,57 euro.

    Il riscatto della laurea mi dà una detrazione o una deduzione?

    Dipende. Se riscatti anni di laurea per te stesso, hai una deduzione (rigo E21). Se li riscatti per un familiare fiscalmente a carico, hai una detrazione del 19% (rigo E8-E10, codice 32).

    Posso dedurre i contributi INPS per la colf che lavora a casa mia?

    Sì, ma solo la quota a tuo carico come datore di lavoro domestico, e fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. Li indichi nel rigo E23 del quadro E.

    Vedi anche: Pensione di vecchiaia, Contributi colf e badanti, Contributi colf e badanti deducibili, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e Pensione anticipata e Quota 103.

  • Quota del TFR all’ex coniuge dopo il divorzio

    Tra gli effetti meno noti del divorzio c’è il diritto dell’ex coniuge a una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dall’altro. Lo prevede l’art. 12-bis della legge 898/1970, a determinate condizioni. Vediamo a chi spetta, come si calcola il famoso “40%” e quando il diritto è escluso.

    Il diritto alla quota di TFR

    Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto, se l’altro cessa il rapporto di lavoro e percepisce il trattamento di fine rapporto, a una percentuale di tale indennità. Il diritto nasce con la cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge e riguarda anche il TFR maturato in costanza di matrimonio ma liquidato dopo il divorzio.

    Come si calcola: il 40% degli anni di matrimonio

    La quota spettante è pari al 40% dell’indennità di fine rapporto riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non si tratta quindi del 40% dell’intero TFR, ma solo della parte maturata durante il matrimonio. Esempio: se il rapporto di lavoro è durato venti anni e il matrimonio ne ha “coperti” dieci, si considera la metà del TFR, e su questa si calcola il 40%.

    I requisiti

    Il diritto spetta a precise condizioni:

    • l’ex coniuge deve essere titolare dell’assegno divorzile (non basta il divorzio senza assegno);
    • non deve essere passato a nuove nozze.

    Se mancano questi presupposti – per esempio perché non era stato riconosciuto alcun assegno, o perché il beneficiario si è risposato – la quota di TFR non è dovuta.

    Un diritto autonomo

    La quota di TFR è distinta sia dall’assegno divorzile periodico sia dalla pensione di reversibilità spettante, ad altre condizioni, all’ex coniuge dopo la morte dell’altro. Si tratta di tutele diverse, che possono concorrere: l’assegno durante la vita, la quota di TFR alla cessazione del lavoro, la reversibilità in caso di morte.

    Come si fa valere

    Il diritto si fa valere nei confronti dell’ex coniuge che ha percepito il TFR. In caso di mancato versamento, l’avente diritto può agire in giudizio. È quindi importante, per chi è titolare di assegno divorzile, conoscere questa possibilità e attivarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’ex.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    A quanto ammonta la quota di TFR per l’ex coniuge?

    Al 40% dell’indennità di fine rapporto riferita ai soli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non dell’intero TFR.

    Chi ha diritto alla quota di TFR dopo il divorzio?

    Solo l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze. Senza assegno o in caso di nuovo matrimonio il diritto non sussiste.

    La quota di TFR è la stessa cosa della reversibilità?

    No. Sono diritti distinti: la quota di TFR spetta alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex; la reversibilità riguarda invece la pensione dopo la morte dell’ex coniuge.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Coniuge a carico, Assegno all’ex coniuge deducibile e Detrazioni per carichi di famiglia.

  • Articolo 51 L. 184/1983: Revoca dell’adozione per indegnità dell’adottato

    Art. 51 L. 184/1983 – Revoca dell’adozione per indegnità dell’adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.