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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Quando devi compilare il Quadro T

Se hai un conto titoli in banca e la banca applica il ‘regime del risparmio amministrato’, lei stessa calcola e versa le imposte sulle tue compravendite di azioni, ETF e obbligazioni. In questo caso non devi compilare il Quadro T: tutto è già a posto.

Devi invece compilarlo se gestisci gli investimenti in proprio senza intermediario residente, oppure se hai scelto il ‘regime dichiarativo’ (cioè hai deciso di gestire tu la tassazione). In questi casi le plusvalenze — cioè i guadagni netti realizzati sulle vendite di strumenti finanziari nel 2025 — vanno indicate nel Quadro T del 730/2026.

Il principio di base è semplice: plusvalenza = corrispettivo di vendita meno costo di acquisto (aumentato di spese notarili, commissioni di intermediazione e simili, esclusi gli interessi passivi). Se il risultato è positivo, hai una plusvalenza e paghi l’imposta. Se è negativo, hai una minusvalenza che puoi riportare in avanti per compensare guadagni futuri entro quattro anni.

Aliquote imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie
Periodo di realizzo Aliquota Sezione Quadro T
Fino al 31/12/2011 12,50% (corrispettivi al 62,50%) Sezione I
Dal 01/01/2012 al 30/06/2014 20% Sezione I
Dal 01/07/2014 in poi (non qualificate) 26% Sezione II
Partecipazioni qualificate dal 01/01/2019 26% Sezione II
Cripto-attività (fino al 31/12/2024) 26% (soglia 2.000 euro) Sezione V
Cripto-attività (dal 01/01/2025) 26% (nessuna soglia) Sezione V

Esempio pratico

  • Caio ha venduto nel maggio 2025 (quindi dopo il 1° luglio 2014) 500 azioni di una società italiana per 8.500 euro totali. Le aveva comprate anni fa per 5.200 euro e ha pagato 120 euro di commissioni di intermediazione. Costo fiscalmente riconosciuto = 5.200 + 120 = 5.320 euro. Plusvalenza = 8.500 – 5.320 = 3.180 euro. Imposta sostitutiva dovuta = 3.180 x 26% = 826,80 euro. Caio compila la Sezione II del Quadro T, indicando 8.500 euro nel rigo T11 colonna 1 (corrispettivi) e 5.320 euro nel rigo T11 colonna 2 (costi).

Documenti necessari

  • Estratto conto del conto titoli o rendiconto annuale dell’intermediario finanziario con dettaglio di tutte le compravendite del 2025
  • Note contrattuali di acquisto dei titoli (con data e prezzo di acquisto originale)
  • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (se si trasferiscono minusvalenze certificate dalla banca)
  • Documentazione del costo di acquisto rideterminato (perizia giurata) se si è proceduto alla rivalutazione
  • Eventuale prospetto di liquidazione del modello 730-3 del 2025 per le minusvalenze residue degli anni precedenti

ETF venduto in guadagno: Tizio investitore in proprio

Scenario. Tizio ha scelto il regime dichiarativo per il suo conto titoli. Nel 2025 vende un ETF azionario incassando 12.000 euro contro un costo di acquisto di 9.000 euro (commissioni incluse), realizzando una plusvalenza di 3.000 euro.

Come si applica. Tizio compila la Sezione II del Quadro T (plusvalenze dal 1° luglio 2014 al 26 per cento). Indica 12.000 euro nel rigo T11 colonna 1 e 9.000 euro nella colonna 2. La plusvalenza netta è 3.000 euro; l’imposta sostitutiva sarà 3.000 x 26% = 780 euro. Il codice tributo per il pagamento è ‘1100’.

In pratica

  • Usa la Sezione II per le compravendite avvenute dopo il 1° luglio 2014.
  • Includi nel costo anche le commissioni di acquisto e vendita: abbassano la plusvalenza tassabile.
  • Per il versamento dell’imposta usa il codice tributo 1100 sul modello F24.

Minusvalenze da riportare: Sempronio in perdita

Scenario. Sempronio nel 2025 vende azioni in perdita: ha incassato 4.000 euro da titoli che gli erano costati 6.500 euro. Minusvalenza di 2.500 euro. Non ha avuto plusvalenze nello stesso anno.

Come si applica. Sempronio non paga nessuna imposta nel 2025, ma deve dichiarare la minusvalenza nella Sezione VII del Quadro T (rigo T102 per le perdite della Sezione II) indicando 2.500 euro nella colonna relativa al 2025. Questa minusvalenza può compensare plusvalenze future nei quattro anni successivi (2026, 2027, 2028, 2029). Se non la dichiara ora, perde definitivamente il diritto alla compensazione.

In pratica

  • Dichiara sempre le minusvalenze nella Sezione VII anche se non hai plusvalenze da compensare: è l’unico modo per ‘salvarle’ per gli anni futuri.
  • Le minusvalenze si possono usare solo entro quattro anni dal loro realizzo.
  • Le minusvalenze certificate dalla banca vanno nel rigo T14 (Sezione II) o T4 (Sezione I), non nella Sezione VII.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Se la banca ha già ritenuto il 26% sulle mie vendite, devo comunque compilare il Quadro T?

No. Se operi in regime di risparmio amministrato, la banca (o il broker) trattiene e versa l’imposta per ogni singola compravendita. Non devi fare nulla nella dichiarazione. Il Quadro T serve solo in regime dichiarativo o senza intermediario residente.

Le minusvalenze di un anno possono compensare le plusvalenze degli anni successivi?

Sì, ma solo entro quattro anni. Per esempio, una minusvalenza realizzata nel 2025 e dichiarata nel rigo T102 può compensare plusvalenze fino al 2029 compreso. Devi riportarla ogni anno nella Sezione VII finché non la esaurisci.

Quanto si paga sulle plusvalenze da Bitcoin o altre cripto-attività nel 2025?

Il 26 per cento, senza alcuna soglia di esenzione per le cessioni avvenute dal 1° gennaio 2025 in poi. Per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 la soglia di esenzione era di 2.000 euro. Le cripto si dichiarano nella Sezione V (righi T41-T44).

Come calcolo il costo di acquisto se ho comprato lo stesso titolo in più momenti?

Si usa il metodo LIFO (last in, first out) o il costo medio ponderato a seconda della tipologia di strumento. Il tuo intermediario dovrebbe fornirtelo nel rendiconto. In mancanza di documentazione certa, per i metalli preziosi si usa il 75 per cento del corrispettivo come costo forfetario (per operazioni fino al 31 dicembre 2023).

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate vanno sempre nel Quadro T?

Per le cessioni avvenute dal 1° gennaio 2019 in poi, le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono tassate al 26 per cento e vanno nella Sezione II del Quadro T. Per cessioni precedenti (fino al 31 dicembre 2018) si applicano le percentuali di concorso al reddito (40%, 49,72%, 58,14%) e si usava la Sezione III.

Posso usare le minusvalenze su azioni per compensare i guadagni sugli ETF?

Dipende dalla tipologia. Le minusvalenze realizzate nell’ambito della Sezione II (plusvalenze al 26%) si compensano con le plusvalenze della Sezione II. Le minusvalenze della Sezione I (20%) con quelle della Sezione I, e così via. Non si possono compensare liberamente tra sezioni diverse, tranne in alcuni casi specifici previsti dalla norma.

Domande frequenti

Se la banca ha già ritenuto il 26% sulle mie vendite, devo comunque compilare il Quadro T?

No. Se operi in regime di risparmio amministrato, la banca (o il broker) trattiene e versa l'imposta per ogni singola compravendita. Non devi fare nulla nella dichiarazione. Il Quadro T serve solo in regime dichiarativo o senza intermediario residente.

Le minusvalenze di un anno possono compensare le plusvalenze degli anni successivi?

Sì, ma solo entro quattro anni. Per esempio, una minusvalenza realizzata nel 2025 e dichiarata nel rigo T102 può compensare plusvalenze fino al 2029 compreso. Devi riportarla ogni anno nella Sezione VII finché non la esaurisci.

Quanto si paga sulle plusvalenze da Bitcoin o altre cripto-attività nel 2025?

Il 26 per cento, senza alcuna soglia di esenzione per le cessioni avvenute dal 1° gennaio 2025 in poi. Per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 la soglia di esenzione era di 2.000 euro. Le cripto si dichiarano nella Sezione V (righi T41-T44).

Come calcolo il costo di acquisto se ho comprato lo stesso titolo in più momenti?

Si usa il metodo LIFO (last in, first out) o il costo medio ponderato a seconda della tipologia di strumento. Il tuo intermediario dovrebbe fornirtelo nel rendiconto. In mancanza di documentazione certa, per i metalli preziosi si usa il 75 per cento del corrispettivo come costo forfetario (per operazioni fino al 31 dicembre 2023).

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate vanno sempre nel Quadro T?

Per le cessioni avvenute dal 1° gennaio 2019 in poi, le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono tassate al 26 per cento e vanno nella Sezione II del Quadro T. Per cessioni precedenti (fino al 31 dicembre 2018) si applicano le percentuali di concorso al reddito (40%, 49,72%, 58,14%) e si usava la Sezione III.

Posso usare le minusvalenze su azioni per compensare i guadagni sugli ETF?

Dipende dalla tipologia. Le minusvalenze realizzate nell'ambito della Sezione II (plusvalenze al 26%) si compensano con le plusvalenze della Sezione II. Le minusvalenze della Sezione I (20%) con quelle della Sezione I, e così via. Non si possono compensare liberamente tra sezioni diverse, tranne in alcuni casi specifici previsti dalla norma.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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