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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos'è il monitoraggio fiscale e chi riguarda

Se possiedi un conto bancario in Svizzera, un appartamento in Spagna, dei titoli presso una banca estera o anche solo delle cripto-valute, hai l’obbligo di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo si chiama monitoraggio fiscale e nel modello 730/2026 si assolve compilando il quadro W — che corrisponde al quadro RW del modello Redditi PF.

L’obbligo riguarda tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero investimenti o attività di natura finanziaria, indipendentemente da come li hanno acquisiti (acquisto, donazione, successione) e indipendentemente dal fatto che nel 2025 abbiano prodotto redditi. La regola è semplice: se a un certo punto dell’anno hai detenuto un bene all’estero, devi segnalarlo.

Il quadro W serve anche a calcolare tre imposte specifiche legate al possesso di beni esteri: l’IVIE sugli immobili, l’IVAFE sui prodotti finanziari e l’imposta sulle cripto-attività. Se sei tenuto solo al monitoraggio e non devi pagare queste imposte, barri la colonna 16 ‘Solo monitoraggio’ e lasci vuote le caselle del calcolo dell’imposta.

Cosa va dichiarato nel quadro W
Tipo di bene Obbligo di monitoraggio Imposta collegata
Immobili all'estero (case, terreni) Sempre, anche se non hanno prodotto reddito IVIE
Conti correnti e libretti esteri Sì, salvo saldo massimo annuo non superiore a 15.000 euro (ma compilare se dovuta IVAFE) IVAFE
Azioni, obbligazioni, fondi esteri Sempre IVAFE
Cripto-attività (Bitcoin, NFT, ecc.) Sempre (anche tramite portafoglio digitale) Imposta sostitutiva cripto-attività
Oggetti preziosi, imbarcazioni iscritte in registri esteri Sempre, anche se custoditi all'estero in cassetta di sicurezza Nessuna (solo monitoraggio)

Esempio pratico

  • Tizio ha un conto corrente in Germania che a febbraio 2025 aveva un saldo massimo di 8.000 euro e da luglio è rimasto vuoto. Poiché il valore massimo non ha superato 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, Tizio non è obbligato a compilare il quadro W per quel conto. Se invece il saldo avesse toccato anche solo una volta i 16.000 euro — anche per un giorno — l’obbligo di monitoraggio scatterebbe, e Tizio dovrebbe compilare il quadro W indicando il valore iniziale, il valore finale e il numero di giorni di detenzione.

Documenti necessari

  • Estratti conto bancari esteri (per rilevare il valore massimo raggiunto nel 2025 e il valore medio di giacenza)
  • Atti di acquisto o successione relativi agli immobili esteri
  • Documentazione attestante il costo di acquisto delle attività finanziarie estere
  • Eventuali attestazioni dell’intermediario estero che certifichino che i prodotti finanziari sono infruttiferi
  • Codice fiscale degli altri cointestatari, se il bene è cointestato

Caso 1 — Conto corrente estero con delega a un familiare

Scenario. Caio è un lavoratore italiano. Suo padre, residente in Austria, gli ha dato la delega al prelievo su un conto austriaco con saldo medio di 30.000 euro. Caio non è il titolare del conto, ma può movimentarlo.

Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che sono tenuti al monitoraggio non solo i titolari diretti, ma anche chi ha la ‘disponibilità o la possibilità di movimentazione’, come un delegato al prelievo. Caio deve quindi compilare il quadro W per quel conto, indicando il codice 1 nella colonna 2 (soggetto delegato al prelievo) e riportare il valore medio di giacenza nella colonna 8.

In pratica

  • Compilare il quadro W anche se non si è proprietari, purché si abbia la delega al prelievo o alla movimentazione.
  • Nella colonna 2 inserire il codice 1 (delegato) e nella colonna 8 il valore medio di giacenza del conto.
  • Barrare la colonna 16 ‘Solo monitoraggio’ se non è dovuta l’IVAFE.

Caso 2 — Immobile all'estero non locato venduto a metà anno

Scenario. Sempronio possedeva un appartamento in Portogallo. Lo ha venduto il 30 giugno 2025. Al momento della dichiarazione l’immobile non è più suo.

Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che il quadro W vada compilato anche per gli investimenti non più posseduti al termine del periodo d’imposta, se li si è detenuti per qualsiasi periodo nel corso del 2025. Sempronio dovrà quindi compilare il quadro W per quell’appartamento, indicando il valore iniziale (al 1° gennaio 2025) e il valore al momento della cessione come valore finale, e riportare nella colonna 11 il numero di mesi di possesso (6 mesi, contando solo quelli con almeno 15 giorni di possesso).

In pratica

  • L’obbligo di compilare il quadro W si estende a tutto il 2025, non solo al momento della dichiarazione.
  • Indicare nella colonna 7 il valore all’inizio dell’anno (o al primo giorno di detenzione) e nella colonna 8 il valore al termine del possesso.
  • Per l’IVIE: nella colonna 11 indicare i mesi di possesso, contando solo quelli in cui si è stati proprietari per almeno 15 giorni.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Devo compilare il quadro W se ho un conto Revolut o N26?

Dipende dal Paese in cui è registrata la banca. Se la banca è registrata all’estero (anche in un altro Paese UE), il conto va considerato ‘estero’ ai fini del monitoraggio. Se il valore massimo raggiunto nel 2025 non supera 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, sei esente dall’obbligo — altrimenti devi compilare il quadro W.

Il quadro W va compilato anche se il conto estero era già vuoto il 31 dicembre 2025?

Sì. L’obbligo di compilazione vale per tutto il periodo d’imposta, quindi anche se hai chiuso il conto o disinvestito nel corso del 2025. Nelle istruzioni si legge esplicitamente che l’obbligo ‘sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito’.

Cosa succede se non compilo il quadro W?

Omettere il quadro W (o compilarlo in modo incompleto) espone a sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Si tratta di un adempimento separato e autonomo rispetto alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

Chi è il 'titolare effettivo' obbligato al monitoraggio?

È chi, pur non essendo il titolare formale del bene, ne esercita il controllo effettivo secondo la normativa antiriciclaggio. Questa figura — ad esempio chi controlla una società estera che possiede un immobile — è tenuta al monitoraggio anche se non possiede direttamente nulla.

Le attività gestite da intermediari italiani devono essere dichiarate?

No. Se le attività estere sono affidate in gestione a intermediari residenti in Italia (banche, SIM, ecc.) e i redditi sono già stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari, non è necessario compilare il quadro W per quelle attività.

Devo indicare le cripto-valute nel quadro W?

Sì. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro W indipendentemente dal valore, anche quando sono detenute tramite portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione. Non è obbligatorio indicare il codice dello Stato estero per le valute virtuali.

Domande frequenti

Devo compilare il quadro W se ho un conto Revolut o N26?

Dipende dal Paese in cui è registrata la banca. Se la banca è registrata all'estero (anche in un altro Paese UE), il conto va considerato 'estero' ai fini del monitoraggio. Se il valore massimo raggiunto nel 2025 non supera 15.000 euro e non è dovuta l'IVAFE, sei esente dall'obbligo — altrimenti devi compilare il quadro W.

Il quadro W va compilato anche se il conto estero era già vuoto il 31 dicembre 2025?

Sì. L'obbligo di compilazione vale per tutto il periodo d'imposta, quindi anche se hai chiuso il conto o disinvestito nel corso del 2025. Nelle istruzioni si legge esplicitamente che l'obbligo 'sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito'.

Cosa succede se non compilo il quadro W?

Omettere il quadro W (o compilarlo in modo incompleto) espone a sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Si tratta di un adempimento separato e autonomo rispetto alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

Chi è il 'titolare effettivo' obbligato al monitoraggio?

È chi, pur non essendo il titolare formale del bene, ne esercita il controllo effettivo secondo la normativa antiriciclaggio. Questa figura — ad esempio chi controlla una società estera che possiede un immobile — è tenuta al monitoraggio anche se non possiede direttamente nulla.

Le attività gestite da intermediari italiani devono essere dichiarate?

No. Se le attività estere sono affidate in gestione a intermediari residenti in Italia (banche, SIM, ecc.) e i redditi sono già stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari, non è necessario compilare il quadro W per quelle attività.

Devo indicare le cripto-valute nel quadro W?

Sì. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro W indipendentemente dal valore, anche quando sono detenute tramite portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione. Non è obbligatorio indicare il codice dello Stato estero per le valute virtuali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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