Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 52 L. 633/1941

    Art. 52 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

    I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

    È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

    Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 183 Cod. Amb.: Definizioni

    Art. 183 Cod. Amb.: Definizioni

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Definizioni) 1.

    Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani": 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6.i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137) 6-bis.i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all' articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (106) 218 g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

    Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

    L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.

    Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

    Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici.

    I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini; v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

    L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione; ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

    La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

    All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 24 TU Giustizia Tributaria: Composizione

    Art. 24 D.Lgs. 175/2024 – Composizione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed ha sede in Roma.

    2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici e dai magistrati tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

    3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

    4. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

    5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

  • CCNL Aziende Termali: welfare, sanità integrativa FONTUR ed EBITERME

    CCNL Aziende Termali

    Welfare, sanità integrativa FONTUR ed EBITERME nel CCNL Aziende Termali

    Il rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’ottobre 2024 segna un passaggio importante nel welfare di settore: per la prima volta tutti i lavoratori a tempo indeterminato vengono iscritti automaticamente a un sistema di assistenza sanitaria integrativa. È la principale novità sociale del contratto.

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori termali a tempo indeterminato sono obbligatoriamente iscritti a FONTUR (fondo sanitario integrativo turismo): 10 euro/mese azienda + 2 euro/mese lavoratore + 15 euro una tantum all’iscrizione. Le aziende non aderenti pagano un EDR sostitutivo di 16 euro per 14 mensilità. EBITERME gestisce la bilateralità del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Fondo sanitario
    FONTUR (operativo dal 1° gennaio 2025)
    Contribuzione mensile
    10 € azienda + 2 € lavoratore + 15 € una tantum
    Ente bilaterale
    EBITERME

    Tabella riepilogativa del sistema welfare

    Welfare contrattuale nel CCNL Aziende Termali 2024-2027
    Istituto Soggetto gestore Contribuzione Decorrenza
    Sanità integrativa FONTUR 10 €/mese (az.) + 2 €/mese (lav.) + 15 € una tantum 1° gennaio 2025
    EDR sostitutivo (no FONTUR) Datore di lavoro 16 € lordi × 14 mensilità Per le aziende non aderenti
    Bilateralità EBITERME Contributi bilaterali In vigore
    Previdenza complementare Da definire (silenzio-assenso TFR) TFR maturando Promozione contrattuale

    Per le prestazioni sanitarie coperte da FONTUR (visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria, rimborsi farmaceutici, ecc.) consultare direttamente il regolamento di FONTUR pubblicato sul sito www.fontur.it. Il regolamento CCNL Terme 2025 è disponibile sul portale del fondo.

    FONTUR: il fondo sanitario integrativo del settore termale

    FONTUR è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Turismo, già operativo per altri settori del comparto (alberghi, ristorazione, agenzie di viaggio). Con il rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024, l’adesione è estesa anche al personale delle terme.

    A partire dal 1° gennaio 2025, tutti i lavoratori del settore termale assunti con contratto a tempo indeterminato vengono automaticamente iscritti a FONTUR. Non è necessaria alcuna richiesta individuale: l’iscrizione è automatica e obbligatoria.

    La struttura della contribuzione è la seguente:

    • Quota una tantum di iscrizione: 15 euro per ciascun lavoratore, a carico esclusivo dell’azienda, versata all’atto dell’iscrizione;
    • Contributo mensile aziendale: 10 euro al mese per ogni lavoratore iscritto;
    • Contributo mensile del lavoratore: 2 euro al mese, generalmente trattenuto dalla busta paga.

    In totale, il costo mensile del sistema per ogni lavoratore è di 12 euro (più la quota una tantum iniziale).

    EDR sostitutivo per le aziende non aderenti

    Le aziende che non aderiscono al sistema FONTUR o che non versano i contributi previsti sono tenute a corrispondere direttamente ai lavoratori un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) non riassorbibile pari a 16 euro lordi per ciascuna delle 14 mensilità (tredicesima e quattordicesima comprese), per un importo annuo di 224 euro lordi per lavoratore.

    L’EDR sostitutivo è soggetto a contribuzione previdenziale ordinaria e tassazione IRPEF, a differenza dei contributi FONTUR che hanno un diverso trattamento fiscale.

    EBITERME: l’ente bilaterale del settore

    EBITERME («Ente Bilaterale Terme») è l’organismo paritetico istituito tra Federterme Confindustria e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Si occupa di:

    • Formazione e aggiornamento professionale degli addetti del settore;
    • Gestione della bilateralità: osservatorio del mercato del lavoro, analisi occupazionale, statistiche di settore;
    • Commissione paritetica per le pari opportunità: istituita dal rinnovo 2024 con il compito di analizzare l’occupazione femminile nel settore e promuovere azioni positive. Si riunisce presso EBITERME nelle aziende con oltre 50 dipendenti;
    • Assistenza nella conciliazione di controversie di lavoro;
    • Promozione della previdenza complementare tra i lavoratori del settore.

    Previdenza complementare

    Il CCNL Aziende Termali promuove l’adesione alla previdenza complementare, in linea con la normativa nazionale (D.Lgs. 252/2005). Non è stato identificato dalle fonti disponibili un fondo pensione di settore dedicato specificamente alle terme; la previdenza complementare è incentivata attraverso il sistema del silenzio-assenso sul TFR: il lavoratore che non esprime una scelta esplicita entro 6 mesi dall’assunzione vede il proprio TFR maturando destinato automaticamente al fondo pensione complementare di riferimento. EBITERME e le organizzazioni sindacali forniscono informazioni e assistenza per la scelta.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore a tempo indeterminato, iscrizione automatica FONTUR
    Tizio lavora a tempo indeterminato in uno stabilimento termale. Da gennaio 2025 trova in busta paga una trattenuta di 2 euro mensili per FONTUR. L’azienda versa i 15 euro di iscrizione e i 10 euro mensili. Tizio può consultare le prestazioni sanitarie disponibili su www.fontur.it e utilizzare il fondo per visite specialistiche, dentista e diagnostica.
    Caia — Azienda che non aderisce a FONTUR
    L’azienda di Caia non aderisce a FONTUR. Deve quindi corrispondere a Caia un EDR di 16 euro lordi per 14 mensilità (totale 224 euro lordi annui). Questo importo compare in busta paga come «EDR non riassorbibile» e è soggetto a tassazione e contribuzione ordinaria.
    Sempronio — Lavoratore stagionale, accesso a FONTUR
    Sempronio è assunto con contratto stagionale (aprile-ottobre). L’obbligo di iscrizione automatica riguarda i contratti a tempo indeterminato. Sempronio si informa presso la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) o direttamente FONTUR per verificare se la sua condizione di stagionale gli consenta l’accesso volontario al fondo.

    Domande frequenti

    Cos’è FONTUR e chi ne beneficia?
    FONTUR è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Turismo. Dal 1° gennaio 2025, tutti i lavoratori del settore termale a tempo indeterminato vi sono iscritti automaticamente. Eroga prestazioni sanitarie integrative al SSN (visite, diagnostica, odontoiatria, ecc.).
    Quanto costa l’iscrizione a FONTUR?
    15 euro una tantum a carico dell’azienda all’iscrizione, più 10 euro/mese azienda e 2 euro/mese lavoratore in contribuzione corrente.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce a FONTUR?
    Deve erogare un EDR non riassorbibile di 16 euro lordi per 14 mensilità (224 euro annui) al lavoratore, soggetto a tassazione ordinaria.
    Cos’è EBITERME?
    È l’Ente Bilaterale del settore termale, costituito da Federterme Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Si occupa di formazione, bilateralità, pari opportunità e promuove la previdenza complementare.
    Il lavoratore stagionale ha diritto a FONTUR?
    L’obbligo riguarda i contratti a tempo indeterminato. Per i lavoratori stagionali le modalità dipendono dagli accordi specifici; verificare con FONTUR o il sindacato di categoria.
    Esiste un fondo pensione di settore per le terme?
    Il CCNL promuove la previdenza complementare ma non risulta identificato un fondo pensione dedicato esclusivamente alle terme. Il lavoratore può aderire ai fondi aperti o a quello eventualmente indicato dalla contrattazione, destinandovi il TFR tramite silenzio-assenso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per le prestazioni di FONTUR consultare il regolamento ufficiale su www.fontur.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil), EBITERME o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Perdite delle società di persone: come si imputano ai soci

    In sintesi

    • Imputazione per trasparenza: la perdita della società di persone non resta in capo alla società ma viene attribuita ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili indicata nell’atto costitutivo.
    • Come si usa la perdita: il socio persona fisica riceve la sua quota di perdita e la compensa con altri redditi nel proprio modello IRPEF, oppure, se non basta, la riporta agli anni successivi.
    • Contabilità ordinaria vs semplificata: in entrambi i casi la perdita fluisce ai soci, ma le regole di utilizzo differiscono per le perdite che eccedono il reddito imponibile della società.
    • Perdite eccedenti non utilizzate: l’ammontare che non è stato compensato nell’anno viene comunicato ai soci nel prospetto allegato alla dichiarazione SP, con l’indicazione se è utilizzabile in misura piena o limitata.
    • Il prospetto ai soci: la SNC o SAS deve rilasciare a ogni socio un prospetto con reddito o perdita, quota percentuale di partecipazione e ritenute riattribuite.
    • Società di comodo: se la società risulta di comodo, le perdite non possono abbattere il reddito minimo presunto; l’eccedenza non compensata va comunicata ugualmente ai soci.

    Perché la perdita della SNC tocca direttamente i soci

    Quando una SNC (società in nome collettivo) o una SAS (società in accomandita semplice) chiude l’anno in perdita, quel risultato negativo non rimane ‘intrappolato’ nella società. Per le società di persone vale il principio della tassazione per trasparenza: il fisco guarda attraverso la società e imputa redditi e perdite direttamente ai soci, come se li avessero prodotti personalmente.

    Il meccanismo funziona con la quota di partecipazione. Se la SNC ha due soci – Tizio al 60% e Caio al 40% – e chiude con una perdita di 50.000 euro, Tizio riceve 30.000 euro di perdita e Caio 20.000 euro. Ognuno porta quella perdita nella propria dichiarazione dei redditi e la usa per abbattere altri redditi imponibili.

    Le istruzioni Redditi SP 2026 distinguono il trattamento della perdita a seconda del regime contabile adottato. In contabilità ordinaria (quadro RF), la perdita risulta dal rigo RF66 preceduta dal segno meno e viene riportata nel quadro RN della dichiarazione SP per poi essere comunicata ai soci. In contabilità semplificata (quadro RG), la perdita emerge dal rigo RG34 con analogo percorso. In entrambi i casi le regole di compensazione seguono l’art. 8 del TUIR per i soci persone fisiche.

    Attenzione: le perdite d’impresa in capo alla persona fisica seguono regole diverse rispetto alle perdite delle imprese soggette a IRES. Per i soci delle società di persone la disciplina non è quella dell’art. 84 del TUIR (riporto in avanti con limite dell’80%) ma quella dell’art. 8, che permette in molti casi la compensazione con qualsiasi altro reddito dell’anno.

    Perdite della società di persone: sintesi del meccanismo
    Situazione Cosa succede
    Perdita che copre altri redditi del socio nello stesso anno Il socio la compensa in IRPEF nell'anno stesso, abbattendo la base imponibile
    Perdita eccedente i redditi del socio nell'anno L'eccedenza si riporta agli anni successivi, senza limite di tempo (regime ordinario)
    Perdita di contabilità semplificata del socio non compensata nell'anno Comunicata nel prospetto SP; il socio la riporta alle annualità successive
    Perdita in presenza di 'reddito minimo' da societa di comodo La perdita non puo abbattere il reddito minimo; l'eccedenza non compensata va al socio nel prospetto
    Quote di perdita indicate nel prospetto come 'piena misura' Il socio le usa senza il limite dell'80% previsto per le imprese IRES

    Esempio pratico

    • Alfa SNC (due soci: Tizio al 60%, Caio al 40%) chiude il 2025 con una perdita fiscale di 80.000 euro determinata nel quadro RG. Tizio riceve una quota di perdita di 48.000 euro, Caio di 32.000 euro. Tizio ha anche un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro: compensa la sua quota di perdita (48.000) con tale reddito, azzerandolo, e riporta il residuo di 13.000 euro all’anno successivo. Caio ha redditi da fabbricati per 10.000 euro: azzera anche quelli e riporta 22.000 euro. La SNC indica queste perdite nel prospetto da rilasciare ai soci allegato alla dichiarazione SP, precisando se sono utilizzabili in misura piena.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SP 2026 (quadro RF o RG per il calcolo, quadro RN per il riepilogo)
    • Prospetto da rilasciare ai soci con quota di perdita e indicazione sul regime di utilizzo
    • Atto costitutivo o scrittura privata autenticata con le quote di partecipazione
    • Dichiarazione IRPEF del singolo socio (quadro RH del modello Redditi PF o del 730)
    • Eventuale quadro RS per le perdite da riportare formatesi prima di operazioni straordinarie

    Tizio e Caio: la perdita di Alfa SNC compensa i redditi personali

    Scenario. Alfa SNC (commercio al dettaglio, contabilità semplificata) chiude il 2025 con perdita fiscale di 60.000 euro. Tizio ha quota del 70%, Caio del 30%. Tizio ha anche stipendio da lavoro dipendente; Caio non ha altri redditi.

    Come si applica. La perdita viene ripartita: Tizio riceve 42.000 euro di perdita, Caio 18.000 euro. Tizio li compensa con il proprio reddito da lavoro dipendente, abbattendo la sua base IRPEF di 42.000 euro. Caio, non avendo altri redditi nell’anno, riporta i suoi 18.000 euro di perdita alle dichiarazioni future, dove potranno compensare redditi di qualsiasi categoria.

    In pratica

    • La perdita imputata al socio non è soggetta all’80% di limite tipico delle imprese IRES: nel regime di trasparenza delle societa di persone l’utilizzo e piu ampio.
    • Il prospetto che la SNC rilascia al socio deve indicare esplicitamente se la perdita e utilizzabile in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR.

    Beta SAS con perdite accumulate: come si riportano agli anni successivi

    Scenario. Beta SAS (consulenza informatica, contabilita ordinaria) registra una perdita di 30.000 euro nel 2025. Il socio accomandatario Sempronio (quota 80%) ha gia riportato perdite da anni precedenti. Il socio accomandante (quota 20%) ha redditi da lavoro autonomo.

    Come si applica. La perdita 2025 di 30.000 euro si ripartisce: 24.000 a Sempronio, 6.000 al socio accomandante. Sempronio somma i 24.000 alle perdite pregresse da riportare. Il socio accomandante compensa i 6.000 euro con i propri redditi da lavoro autonomo, riducendo il suo IRPEF. Le perdite in contabilita ordinaria non compensate nell’anno vengono indicate nel quadro RN della dichiarazione SP (rigo RN14) e comunicate nel prospetto ai soci.

    In pratica

    • Le perdite eccedenti comunicata ai soci nel prospetto SP devono essere inserite dal socio nella propria dichiarazione: per le persone fisiche tipicamente nel quadro RH del modello Redditi PF.
    • Se la SAS e di comodo, la perdita non puo abbattere il reddito minimo presunto dalla legge: l’eccedenza non compensata e comunque comunicata al socio perche possa utilizzarla in futuro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un socio accomandante di una SAS puo detrarre la perdita imputata dalla societa?

    Si. Anche il socio accomandante riceve la propria quota di perdita in proporzione alla partecipazione agli utili. La regola della responsabilita limitata all’accomandante vale sul piano civilistico, ma fiscalmente la perdita viene imputata a tutti i soci, sia accomandatari sia accomandanti, con il meccanismo della trasparenza.

    Le perdite della SNC si possono portare in avanti senza limiti di tempo?

    Per i soci persone fisiche che utilizzano le perdite nella propria dichiarazione IRPEF non c’e un termine massimo di riporto. Le perdite non compensate nell’anno possono essere utilizzate nelle dichiarazioni degli anni successivi finche non si esauriscono.

    Cosa succede se un socio esce dalla SNC durante l'anno?

    Le perdite (e i redditi) si imputano in base alla quota di partecipazione valida per il periodo di attivita nell’anno. La SNC deve compilare il quadro RO indicando anche i soci usciti nel corso dell’esercizio e comunicare loro la quota di competenza.

    La perdita della societa puo azzerare anche i redditi da lavoro dipendente del socio?

    Si. Le perdite d’impresa imputate per trasparenza dal socio possono compensare redditi di qualsiasi categoria, incluso il reddito da lavoro dipendente, nella dichiarazione del socio stesso.

    Se la societa di persone e di comodo, come cambiano le regole sulle perdite?

    Se la SNC o SAS risulta di comodo ai sensi dell’art. 30 della legge 724/1994, le perdite non possono abbattere il reddito minimo presunto dalla legge. L’eccedenza non compensata per effetto di questa limitazione viene comunque indicata nel quadro RN (rigo RN14) e comunicata ai soci nel prospetto allegato alla dichiarazione SP.

  • Art. 171-bis L. 633/1941 – Tutela penale del software

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 10 L. 633/1941 – Opere in comunione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 170 L. 633/1941

    Art. 170 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 79 TU Giustizia Tributaria: Avviso di trattazione

    Art. 79 D.Lgs. 175/2024 – Avviso di trattazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

    2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

  • Accise: cosa sono e come funzionano

    In sintesi

    • Le accise sono imposte indirette sul consumo di prodotti specifici: energetici, alcol, tabacchi, energia elettrica.
    • Sono disciplinate dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
    • Si calcolano sulla quantità (euro per litro, per kg, per kWh, per metro cubo), non sul valore del prodotto.
    • L’accisa è dovuta dal fabbricante o depositario autorizzato, ma viene trasferita sul prezzo finale pagato dal consumatore.
    • Sull’importo già comprensivo di accisa si applica poi l’IVA: si parla quindi di «tassa sulla tassa».
    • I prodotti possono circolare in regime di sospensione d’imposta nei depositi fiscali: l’accisa scatta solo all’immissione in consumo.

    Che cosa sono le accise

    Ogni volta che fai il pieno di benzina, paghi la bolletta della luce o compri un pacchetto di sigarette, una parte del prezzo è costituita dall’accisa. Si tratta di un’imposta indiretta, cioè un’imposta che non colpisce il tuo reddito ma il consumo di certi prodotti. In Italia le accise sono disciplinate dal Testo Unico Accise, il D.Lgs. 504/1995, e la loro gestione spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    La caratteristica più importante dell’accisa è che si misura sulla quantità, non sul valore. Mentre l’IVA è sempre una percentuale del prezzo (es. il 22% di quello che paghi), l’accisa è un importo fisso per ogni unità di prodotto: tanti euro per ogni litro di carburante, tanti euro per ogni kWh di energia elettrica consumata, tanti euro per ogni metro cubo di gas. Questo significa che l’accisa non cambia al variare del prezzo di mercato del prodotto, ma solo quando il legislatore decide di modificarla.

    Da un punto di vista legale, l’accisa non è dovuta direttamente dal consumatore finale, ma dal fabbricante o dal depositario autorizzato (cioè chi gestisce il deposito fiscale). In pratica, però, questo costo viene riversato a valle lungo tutta la filiera e finisce nel prezzo che tu paghi alla pompa, in bolletta o al supermercato. A quel punto, sull’importo già comprensivo di accisa viene applicata anche l’IVA: ecco perché si parla spesso di «tassa sulla tassa», specialmente per i carburanti.

    I prodotti soggetti ad accisa possono essere prodotti, trasportati e stoccati in regime di sospensione d’imposta, cioè senza che l’accisa sia ancora dovuta. Questo avviene all’interno di depositi fiscali appositamente autorizzati. L’imposta diventa esigibile solo nel momento in cui il prodotto viene immesso in consumo, cioè esce dal deposito per essere venduto o consegnato all’utente finale. La circolazione in sospensione è tracciata con documenti elettronici (e-AD per i prodotti in sospensione, e-DAS per quelli già immessi in consumo).

    I principali prodotti soggetti ad accisa
    Categoria Base di calcolo Note principali
    Carburanti (benzina, gasolio) Euro per litro Accisa elevata; su cui si applica anche l'IVA
    Energia elettrica Euro per kWh Esenzioni/riduzioni per uso domestico entro certe soglie
    Gas naturale (metano) Euro per metro cubo Aliquote differenziate per uso civile e industriale
    Alcol e bevande alcoliche Euro per ettolitro/grado Vino: aliquota zero, ma soggetto ai vincoli amministrativi
    Tabacchi lavorati Componente prevalente del prezzo Prezzo al pubblico fissato in tariffa, regime di monopolio

    Esempio pratico

    • Immagina che Tizio faccia il pieno da 50 litri di benzina. Il prezzo alla pompa include tre voci principali: il costo industriale del carburante, l’accisa (un importo fisso per litro, stabilito dalla legge e di importo elevato) e l’IVA calcolata sull’importo già comprensivo di accisa. Se l’accisa fosse, in via puramente illustrativa, pari a una certa cifra per litro, su 50 litri Tizio pagherebbe quella cifra moltiplicata per 50, più l’IVA. Anche se il prezzo del petrolio scende, l’accisa rimane invariata: cambia solo la quota ‘industriale’, non quella fiscale.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (struttura normativa di riferimento)
    • Documenti elettronici e-AD e e-DAS (per la circolazione dei prodotti in sospensione d’imposta)
    • Istanza trimestrale all’Agenzia delle Dogane (per il rimborso accisa gasolio autotrasporto)
    • Bolletta energetica (per verificare la voce accisa su luce e gas)
    • Licenza/autorizzazione deposito fiscale (per operatori del settore)

    Tizio, consumatore finale: paga l'accisa senza saperlo

    Scenario. Tizio è un privato che ogni settimana fa il pieno di gasolio e paga la bolletta della luce. Non ha rapporti diretti con l’Agenzia delle Dogane e non riceve nessun avviso fiscale sulle accise.

    Come si applica. Dal punto di vista giuridico, il debitore dell’accisa è il depositario autorizzato che immette il carburante in consumo, non Tizio. Tuttavia il depositario incorpora il costo dell’accisa nel prezzo di vendita, che Tizio paga alla pompa. Lo stesso meccanismo si ripete in bolletta: il distributore di energia addebita l’accisa come voce separata (obbligatoria per legge), e sull’intero importo (accisa inclusa) applica l’IVA. Tizio sopporta economicamente l’imposta, ma non ha obblighi dichiarativi né di versamento verso il Fisco per questo.

    In pratica

    • Il consumatore finale non dichiara né versa l’accisa: lo fa il produttore/distributore.
    • In bolletta la voce ‘accisa’ è esposta separatamente: è utile verificarla per capire la composizione del costo.
    • L’IVA si calcola sull’importo comprensivo di accisa, quindi un’accisa più alta aumenta anche la base IVA.

    Caio, titolare di un'azienda agricola: gasolio agevolato

    Scenario. Caio gestisce un’azienda agricola e utilizza gasolio per i trattori e i macchinari agricoli. Il prezzo alla pompa standard include un’accisa elevata, ma Caio ha sentito parlare di un regime agevolato per l’agricoltura.

    Come si applica. La normativa sulle accise prevede per il gasolio destinato a usi agricoli un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria applicata ai carburanti per autotrazione. Caio può acquistare gasolio ‘agricolo’ beneficiando di questa agevolazione, a condizione di rispettare i requisiti previsti (tipo di attività, macchinari, documentazione). L’Agenzia delle Dogane gestisce questi regimi agevolati e può effettuare controlli sulla destinazione effettiva del prodotto.

    In pratica

    • Il gasolio agricolo sconta un’accisa ridotta rispetto a quello per uso autotrazione: il risparmio può essere significativo.
    • Occorre rispettare i requisiti normativi e conservare la documentazione che attesti l’uso agricolo del carburante.
    • In caso di controllo, l’utilizzo del gasolio agevolato per scopi diversi da quelli previsti comporta il recupero dell’accisa piena più sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi paga davvero l'accisa?

    Formalmente l’accisa è dovuta dal fabbricante o dal depositario autorizzato che immette il prodotto in consumo. In pratica, però, il costo viene trasferito al consumatore finale attraverso il prezzo di vendita. Il consumatore non ha obblighi di dichiarazione o versamento diretto.

    Perché l'accisa si chiama 'tassa sulla tassa'?

    Perché l’IVA (che è una percentuale) si calcola sull’importo già comprensivo di accisa. Quindi se l’accisa è alta, la base su cui si calcola l’IVA è più alta, e il consumatore paga IVA anche sulla quota di accisa, non solo sul costo ‘industriale’ del prodotto.

    Il vino è soggetto ad accisa?

    Il vino rientra nella categoria delle bevande alcoliche soggette al regime delle accise, ma sconta un’aliquota pari a zero. Resta comunque soggetto agli obblighi amministrativi e documentali del settore (registri, documenti di circolazione).

    Cosa succede se un prodotto circola fuori dal deposito fiscale senza pagare l'accisa?

    Se un prodotto viene immesso in consumo senza che l’accisa venga assolta, si configura una violazione grave con conseguente recupero dell’imposta, sanzioni e, nei casi più seri, profili penali. Il sistema dei depositi fiscali e dei documenti elettronici (e-AD, e-DAS) serve proprio a tracciare i prodotti e garantire il pagamento.

    Le accise cambiano spesso?

    Le aliquote possono essere modificate dal legislatore, di solito con la legge di bilancio annuale. La struttura normativa (il D.Lgs. 504/1995) è stabile, ma i valori specifici per litro, kWh o metro cubo possono variare. Per conoscere le aliquote vigenti occorre sempre verificare la misura aggiornata pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    Le accise si applicano anche sull'energia elettrica?

    Sì. L’accisa sull’energia elettrica si applica per kWh consumato ed è esposta in bolletta. Sono previste esenzioni o riduzioni per le utenze domestiche entro certi livelli di consumo o di potenza impegnata, e regimi specifici per gli usi industriali sopra determinate soglie.

    Vedi anche: Deposito fiscale, Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino), Cessioni intracomunitarie, Operazioni esenti IVA, Accise sui tabacchi e Accise su benzina e gasolio.

  • Art. 277 RD 12/1941 – Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari

    Art. 277 RD 12/1941 – Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari. Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento. Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI Il Ministro per le finanze DI REVEL

  • Art. 120 L. 633/1941

    Art. 120 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti: 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni; 3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine.

    Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

    Fonte: Normattiva.it.