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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come funziona il credito d'imposta per i redditi esteri

Se lavori o investi all’estero e paghi le tasse sia nel Paese dove hai guadagnato sia in Italia, rischi di pagare due volte sulla stessa somma. Per evitarlo esiste il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: uno strumento che ti permette di scalare dall’IRPEF italiana le imposte che hai già versato fuori d’Italia.

Il meccanismo é semplice: il Fisco italiano calcola la tua IRPEF sul reddito complessivo, che include anche quello estero. Poi riconosce un credito pari alle imposte pagate all’estero, fino a un certo limite. In questo modo, se hai già pagato 500 euro di imposta in Germania su un compenso da lavoro, non pagherai altri 500 euro in Italia sulla stessa somma.

Il credito spetta solo per imposte ‘definitive’, cioè che non possono più essere rimborsate dallo Stato estero. Non rientrano quindi gli acconti o le imposte pagate in via provvisoria. Le imposte divenute definitive dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026 possono essere indicate in questa dichiarazione, anche se si riferiscono a redditi prodotti in anni precedenti.

Se hai prodotto redditi in più Paesi esteri devi compilare un rigo G4 separato per ciascuno Stato. Lo stesso vale se per lo stesso Paese hai imposte che sono diventate definitive in anni diversi.

Come si calcola il credito d'imposta estero
Elemento Descrizione
Imposta estera ammessa Solo quella divenuta definitiva nel periodo considerato
Reddito estero (col. 3) Quello già incluso nei quadri C o D del 730/2026
Reddito complessivo (col. 5) Reddito complessivo dell'anno in cui è stato prodotto il reddito estero
Imposta lorda italiana (col. 6) IRPEF lorda relativa all'anno di produzione del reddito estero
Imposta netta italiana (col. 7) IRPEF netta relativa all'anno di produzione del reddito estero
Credito già usato (col. 8) Credito eventualmente già fruito in dichiarazioni precedenti per lo stesso anno

Esempio pratico

  • Tizio, residente in Italia, ha lavorato part-time per un’azienda francese nel 2025 e ha percepito 8.000 euro lordi, su cui la Francia ha applicato una ritenuta definitiva di 400 euro. In Italia, su un reddito complessivo di 32.000 euro (inclusi i 8.000 esteri), l’IRPEF lorda ammonta a 7.200 euro. Il credito spettante è pari al minore tra i 400 euro di imposta estera definitiva e la quota di IRPEF proporzionale al reddito estero (7.200 x 8.000 / 32.000 = 1.800 euro). Il credito è quindi 400 euro, che Tizio scala dall’IRPEF italiana. Per compilare il rigo G4 indica: codice Stato France (FR), anno 2025, reddito estero 8.000 euro, imposta estera 400 euro.

Documenti necessari

  • Certificazione Unica 2026 (punti 377-380 se il reddito è certificato dal sostituto italiano)
  • Documentazione rilasciata dallo Stato estero attestante il pagamento dell’imposta e il suo carattere definitivo
  • Eventuale Modello 730-3/2025 o REDDITI PF 2025 per riportare il credito usato nelle dichiarazioni precedenti
  • Eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato estero (consultabile sul sito AdE)

Redditi da lavoro dipendente svolto all'estero nel 2025

Scenario. Caio è residente in Italia e nel 2025 ha lavorato per tre mesi in Spagna per conto di una società italiana che lo ha distaccato. La società spagnola gli ha applicato una ritenuta definitiva di 600 euro su un compenso di 5.000 euro, che concorre alla formazione del suo reddito complessivo italiano di 28.000 euro.

Come si applica. Caio compila il rigo G4 del Quadro G indicando: codice Stato Spagna (ES), anno 2025, reddito estero 5.000 euro, imposta estera 600 euro. Le colonne da 5 a 9 restano vuote perché il reddito è stato prodotto nel 2025 (stesso anno della dichiarazione). Il CAF calcolerà il credito spettante nei limiti della quota di IRPEF proporzionale al reddito spagnolo.

In pratica

  • Il reddito estero va già incluso nel Quadro C (se da lavoro dipendente) o nel Quadro D: non si dichiara due volte, si indica solo il credito nel Quadro G
  • Se l’imposta spagnola è maggiore della quota di IRPEF italiana sul reddito estero, il credito è limitato a quest’ultima: la parte eccedente non è rimborsabile né riportabile

Imposta estera diventata definitiva in anni diversi

Scenario. Sempronia ha prodotto redditi in Germania nel 2023 su cui ha pagato complessivamente 500 euro di imposta: 300 euro sono diventati definitivi nel 2024 (già indicati nel 730/2025) e 100 euro sono diventati definitivi nel 2025. Nel 730/2026 deve indicare solo la quota diventata definitiva nel 2025.

Come si applica. Sempronia compila un rigo G4 con: Stato Germania (DE), anno 2023, reddito estero prodotto nel 2023, imposta estera 100 euro (solo la quota divenuta definitiva nel 2025). Nelle colonne 5, 6 e 7 indica i dati del reddito complessivo, dell’imposta lorda e netta relativi all’anno 2023. Nella colonna 8 indica i 300 euro di credito già usati nel 730/2025; nella colonna 9 indica gli stessi 300 euro perché si riferiscono allo stesso Stato.

In pratica

  • Non si ripete il credito già usato: la colonna 8 serve proprio a evitare che lo stesso importo venga scalato due volte
  • Se le imposte estere si sono rese definitive in più anni, occorre compilare un rigo G4 per ogni anno di definitività, indicando ogni volta solo la quota diventata definitiva in quell’anno

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Cosa significa che l'imposta estera è 'definitiva'?

Significa che non può essere rimborsata dallo Stato estero. Non valgono acconti o imposte pagate in via provvisoria. Se l’imposta straniera è ancora contestata o potenzialmente rimborsabile, non puoi indicarla nel rigo G4.

Il credito può superare l'IRPEF italiana?

No. Il credito è sempre limitato alla quota di IRPEF italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero. Se hai pagato più imposte all’estero che in Italia su quella quota di reddito, la parte eccedente va persa: non c’è rimborso.

Dove trovo il codice dello Stato estero da indicare nella colonna 1 del rigo G4?

Il codice si trova nella Tabella n. 10 dell’Appendice alle istruzioni del Modello 730. Se il reddito è certificato dalla Certificazione Unica 2026, il dato è nel punto 377.

Ho prodotto redditi in due Paesi diversi: devo compilare due righi G4?

Sì. Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, occorre compilare un rigo G4 distinto per ciascuno Stato. Se sono stati prodotti in anni diversi, occorre un rigo separato per ciascun anno.

Posso usare il credito se l'imposta estera è inclusa nella Certificazione Unica del mio datore di lavoro italiano?

Sì. In quel caso i dati del reddito estero (colonne 1-4 del rigo G4) sono già indicati nei punti 377-380 della Certificazione Unica 2026 e non devi fare calcoli aggiuntivi.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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