Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

  • Tipo di agevolazione: deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo pagato, senza tetto e senza franchigia (rigo E25 del 730, art. 10, comma 1, lett. b, del TUIR).
  • Cosa va nel rigo E25: le spese mediche generiche (medico di base, medicinali con scontrino parlante) e le spese di assistenza specifica: infermieri, assistenza riabilitativa, addetti all’assistenza di base e OTA, educatori professionali, animatori e terapisti occupazionali.
  • Cosa non va nel rigo E25: visite specialistiche, interventi, protesi e analisi vanno nel rigo E1 (detrazione del 19% oltre 129,11 euro); carrozzine, sollevatori e sussidi informatici nel rigo E3 (19% senza franchigia).
  • Chi è persona con disabilità: chi ha il riconoscimento della commissione medica della L. 104/1992 o di altre commissioni pubbliche (invalidità civile, di lavoro, di guerra).
  • Familiari non a carico: deduce chi paga, anche se la persona con disabilità non è fiscalmente a carico, purché sia coniuge, figlio, discendente dei figli, genitore, nonno, fratello o sorella, genero, nuora, suocero o suocera.
  • Ricovero in struttura: della retta si deduce solo la quota di spese mediche e paramediche indicata separatamente dalla struttura.

Quali spese per la disabilità danno diritto alla deduzione

Se tu o un tuo familiare avete una disabilità riconosciuta, alcune spese possono essere dedotte per intero dal reddito complessivo: riducono la base su cui si calcola l’IRPEF, senza tetto massimo. Le istruzioni del 730/2026 ne individuano due gruppi.

  • Spese mediche generiche: per esempio le prestazioni del medico generico e l’acquisto di medicinali, documentato da fattura o scontrino parlante con natura e quantità del prodotto, codice alfanumerico del farmaco e codice fiscale del destinatario.
  • Spese di assistenza specifica: assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia); personale con la qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale dedicato solo all’assistenza diretta della persona; personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; educatori professionali; personale qualificato per animazione e terapia occupazionale.

Le prestazioni di queste figure sono deducibili anche senza prescrizione medica, purché la fattura indichi la figura professionale e la prestazione resa (circolare n. 19/E del 2012).

Questa agevolazione va nel rigo E25 della Sezione II (oneri deducibili) del Quadro E e non va confusa con le detrazioni del 19% per le spese sanitarie dei righi E1-E4. Per accedere alla deduzione, la persona assistita deve essere riconosciuta con disabilità dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 oppure da altre commissioni pubbliche (invalidità civile, di lavoro, di guerra). I grandi invalidi di guerra sono equiparati e non devono sottoporsi alla commissione: basta la documentazione ministeriale rilasciata quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

La persona con disabilità può anche autocertificare la propria condizione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, accompagnata da una copia del documento di identità.

Rigo E25, E1 o E3: dove va ogni spesa per la persona con disabilità

Spese per persone con disabilità nel 730/2026: in quale rigo
Tipo di spesa Rigo del 730 Agevolazione
Medico generico, medicinali (scontrino parlante) E25 Deduzione dell’intero importo
Assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia) E25 Deduzione dell’intero importo
Addetto all’assistenza di base, operatore tecnico assistenziale (OTA) E25 Deduzione dell’intero importo
Coordinatore delle attività assistenziali di nucleo E25 Deduzione dell’intero importo
Educatore professionale E25 Deduzione dell’intero importo
Animazione e terapia occupazionale (personale qualificato) E25 Deduzione dell’intero importo
Quota medica e paramedica della retta di un istituto, indicata a parte E25 Deduzione dell’intero importo
Visite specialistiche, interventi chirurgici, analisi, protesi dentarie e sanitarie E1 Detrazione del 19% sulla parte oltre 129,11 euro
Carrozzine, deambulatori, sollevatori, trasporto in ambulanza E3 Detrazione del 19% sull’intero importo
Sussidi tecnici e informatici (per esempio computer o software dedicati) E3 Detrazione del 19% sull’intero importo
Acquisto di auto o moto per la persona con disabilità E4 Detrazione del 19% fino a 18.075,99 euro

La differenza conta anche per chi paga. Le spese del rigo E25 si deducono anche quando la persona con disabilità non è fiscalmente a carico di chi le sostiene. Le spese del rigo E1 (per esempio una visita specialistica), invece, si detraggono solo se sono state sostenute per sé o per un familiare fiscalmente a carico. Fanno eccezione le patologie esenti dal ticket, per le quali il familiare può detrarre la parte che non trova capienza nell’imposta del malato (rigo E2).

Esempio pratico

  • Tizio, riconosciuto disabile ai sensi della L. 104, ha pagato nel 2025 un’infermiera a domicilio per 8.400 euro e medicinali documentati da scontrino parlante per 620 euro. Indica al rigo E25 il totale di 9.020 euro e il suo reddito complessivo si riduce di altrettanto. Se il suo reddito si colloca tra 28.000 e 50.000 euro, dove l’aliquota è del 35%, risparmia circa 3.157 euro di IRPEF. Le visite specialistiche dello stesso anno, invece, vanno nel rigo E1 con la detrazione del 19%.

Documenti necessari

  • Verbale della commissione medica L. 104/1992 o di altra commissione pubblica di invalidità, oppure autocertificazione con copia del documento di identità
  • Fatture o ricevute con l’indicazione della figura professionale e della prestazione resa
  • Scontrini parlanti per i medicinali (codice fiscale del destinatario, codice alfanumerico del farmaco, natura e quantità)
  • Per i ricoveri: documento della struttura che indichi separatamente la quota di spese mediche e paramediche di assistenza specifica (la retta intera non è deducibile)
  • Se paga un familiare: prova che la spesa è stata sostenuta da lui (per esempio fattura intestata o annotazione della quota pagata)

Caso 1: genitore anziano con disabilità non a carico

Scenario. Caio paga 12.000 euro l’anno per la retta del padre in una struttura assistenziale. Il padre ha redditi propri e non è fiscalmente a carico di Caio. La struttura rilascia una fattura che separa 7.000 euro di assistenza specifica (infermieristica e operatori) dalla retta alberghiera.

Come si applica. Caio deduce i 7.000 euro al rigo E25 anche se il padre non è a suo carico: le istruzioni lo consentono per genitori, coniuge, figli, fratelli, suoceri, generi e nuore e per gli altri familiari elencati. La parte restante della retta (5.000 euro) non è deducibile.

In pratica

  • Chiedere alla struttura una fattura che separi la quota di assistenza specifica dalla retta alberghiera.
  • Conservare il verbale di disabilità del familiare anche se non è a carico.

Caso 2: persona con disabilità che deduce in proprio

Scenario. Sempronia, riconosciuta invalida civile al 100%, paga di tasca propria un operatore tecnico assistenziale per 4 ore al giorno. Nel 2025 ha speso 9.600 euro, documentati da fatture con l’indicazione della figura professionale e della prestazione.

Come si applica. Sempronia deduce l’intero importo di 9.600 euro al rigo E25. Le istruzioni precisano che le prestazioni rese da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dalla fattura risultino la figura professionale e la prestazione.

In pratica

  • Non serve la ricetta medica per le spese di assistenza specifica, ma la fattura deve indicare la qualifica e la prestazione.
  • Il riconoscimento dell’invalidità civile da parte di una commissione pubblica vale come quello della L. 104 ai fini della deduzione.

Badante, cooperativa sociale ed educatore: quando la spesa va nel rigo E25

Conta la qualifica di chi presta l’assistenza, non il nome del contratto. La retribuzione di una badante o di una cooperativa va nel rigo E25 solo se la prestazione è resa da personale con qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, oppure da infermieri, educatori professionali o terapisti, e la fattura lo indica. Le fatture di una cooperativa sociale per l’assistenza alla mamma con disabilità sono quindi deducibili se riportano la figura professionale e il servizio reso.

Se la badante non ha una di queste qualifiche, la sua retribuzione non va nel rigo E25. Restano due agevolazioni diverse: la detrazione del 19% per gli addetti all’assistenza personale delle persone non autosufficienti (righi E8-E10, codice 15), fino a 2.100 euro di spesa e solo se il reddito complessivo di chi paga non supera 40.000 euro, con la non autosufficienza certificata da un medico; e la deduzione dei contributi INPS versati come datore di lavoro, fino a 1.549,37 euro (rigo E23), spiegata nella guida sui contributi di colf e badanti.

Retta di RSA, RSD o centro diurno

Per un ricovero in istituto non si deduce l’intera retta, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura. Se la struttura non separa le voci, la spesa non va nel rigo E25. Per gli anziani senza riconoscimento di disabilità la regola è diversa: le spese mediche della retta vanno nel rigo E1. I dettagli sono nella guida sulle spese di RSA e casa di riposo nel 730.

Chi deduce: il familiare che paga o la persona con disabilità

Deduce chi sostiene la spesa. Se la retta o l’assistenza sono pagate dalla persona con disabilità, la deduzione va nella sua dichiarazione; se il suo reddito è troppo basso per sfruttarla, la parte non usata va persa e non passa ai genitori. Se invece paga un genitore, un figlio o un altro dei familiari elencati, la deduzione spetta a lui, anche se la persona assistita ha un reddito proprio e non è a suo carico. Per questo conviene che il pagamento e la fattura risultino a nome di chi ha l’imposta da ridurre.

Psicologo, visite specialistiche e farmacia

Le visite di uno specialista, le analisi e gli interventi non sono spese mediche generiche: anche per una persona con disabilità vanno nel rigo E1, con la detrazione del 19% sulla parte che supera 129,11 euro. Lo stesso vale per lo psicologo e lo psicoterapeuta, le cui prestazioni con finalità terapeutiche sono detraibili senza prescrizione medica (circolare n. 14/E del 2023). I medicinali acquistati in farmacia per la persona con disabilità, invece, vanno nel rigo E25 se lo scontrino parlante riporta il suo codice fiscale.

Quando rivolgersi a un professionista

La deduzione non ha massimali, ma richiede di distinguere bene le spese tra i righi E25, E1 ed E3 e di avere fatture con la qualifica di chi presta l’assistenza. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

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Domande frequenti

Cosa si mette nel rigo E25 del 730?

Le spese mediche generiche (medico generico, medicinali con scontrino parlante) e le spese di assistenza specifica per una persona con disabilità: infermieri, assistenza riabilitativa, addetti all’assistenza di base e OTA, educatori professionali, personale per animazione e terapia occupazionale. Si deducono per intero.

Posso dedurre la badante al rigo E25?

Solo se ha la qualifica di addetta all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale ed è dedicata all’assistenza diretta della persona, e la ricevuta lo indica. Altrimenti si può usare la detrazione del 19% per gli addetti all’assistenza dei non autosufficienti (codice 15, fino a 2.100 euro, reddito fino a 40.000 euro) e la deduzione dei contributi INPS (rigo E23).

Se il disabile vive con me ma ha un suo reddito, posso dedurre le spese?

Sì, se le paghi tu. Le spese del rigo E25 sono deducibili anche se il familiare con disabilità non è fiscalmente a carico: coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore.

C’è un limite di importo deducibile?

No. Le spese del rigo E25 si deducono per intero, senza massimale e senza franchigia.

Le visite specialistiche di una persona con disabilità vanno nel rigo E25?

No. Visite specialistiche, interventi, analisi e protesi vanno nel rigo E1, con la detrazione del 19% sulla parte che supera 129,11 euro, e solo se riguardano te o un familiare a carico. Nel rigo E25 vanno le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica.

Le spese per una sedia a rotelle o un deambulatore vanno qui?

No. I mezzi per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento vanno nel rigo E3, con la detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia.

Posso dedurre la retta della RSA o della RSD?

Solo la parte relativa alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che la struttura deve indicare separatamente nella fattura. La quota alberghiera non è deducibile.

Come dimostro la disabilità in dichiarazione?

Con il verbale della commissione medica (L. 104, invalidità civile, ecc.) o con un’autocertificazione accompagnata dalla copia del documento di identità. Non si allega al 730, ma va conservato per eventuali controlli.

Vedi anche: Spese mediche e assistenza disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese sanitarie e ausili per disabili, Detrazione veicoli e ausili per disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104) e Bollo auto.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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