Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

  • Regola fondamentale: la retta di RSA non si detrae/deduce per intero. Solo la parte relativa a spese mediche e paramediche di assistenza specifica è agevolabile.
  • La parte medica va in E25 (deduzione dal reddito, senza franchigia), se la persona ospitata ha una disabilità riconosciuta.
  • La parte per addetti all’assistenza personale (badanti, assistenti non qualificati) può invece rientrare nel rigo E8/E9 codice 15, con detrazione 19% fino a 2.100 euro, solo se il reddito non supera 40.000 euro.
  • Senza disabilità riconosciuta: le spese mediche indicate a parte nella retta si detraggono al 19% nel rigo E1, con la franchigia di 129,11 euro, per sé o per un familiare fiscalmente a carico.
  • La parte alberghiera (vitto, alloggio, pulizie) non è né detraibile né deducibile.
  • Documentazione critica: l’istituto deve indicare separatamente la quota medica/paramedica nella sua documentazione.
  • Familiari non a carico: per E25 la deduzione spetta anche se il parente in RSA non è fiscalmente a carico.

Retta RSA: tre componenti, tre trattamenti fiscali diversi

Mettere un genitore o un familiare in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) o casa di riposo comporta costi elevati. L’errore più comune in dichiarazione è credere che l’intera retta sia deducibile o detraibile. Non è così: la retta è composta da parti diverse, ciascuna con un trattamento fiscale distinto.

La componente sanitaria – le spese per assistenza infermieristica, riabilitativa e medica generica – può essere dedotta dal reddito nel rigo E25, senza franchigia, se la persona ospitata ha una disabilità riconosciuta. Questa deduzione abbassa direttamente il reddito imponibile e può valere centinaia o migliaia di euro di risparmio fiscale a seconda dell’aliquota.

La componente per assistenza personale – pagata a figure che aiutano nelle attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, mangiare) senza qualifica specifica – può invece rientrare nella detrazione del 19% al rigo E8/E9 con codice 15 (spese per addetti all’assistenza personale), ma solo se il tuo reddito complessivo non supera 40.000 euro e fino a un massimale di 2.100 euro.

La componente alberghiera – vitto, alloggio, pulizie, servizi non sanitari – non è agevolabile in alcun modo. Non si detrae e non si deduce. Per questo è essenziale che la RSA fornisca una documentazione che distingua chiaramente le diverse componenti della retta: senza questa distinzione, nessuna parte della retta può essere portata in detrazione o deduzione.

Come si tratta fiscalmente la retta RSA
Componente della retta Trattamento fiscale Rigo / massimale
Spese mediche generiche e assistenza specifica (infermieri, OTA, educatori, riabilitatori) Deduzione integrale dal reddito (nessuna franchigia) E25 – nessun massimale specifico
Assistenza personale (aiuto nelle attività quotidiane, non autosufficienza) Detrazione 19% se reddito ≤ 40.000 euro E8-E10 codice 15 – max 2.100 euro
Spese mediche indicate a parte, ospite senza disabilità riconosciuta Detrazione 19% oltre la franchigia di 129,11 euro, per sé o per familiari a carico E1, colonna 2
Componente alberghiera (vitto, alloggio, pulizie) Non agevolabile Non indicare in dichiarazione

Chi può detrarre o dedurre la retta della casa di riposo

La regola cambia a seconda del rigo. Il punto comune è che si agevola solo chi ha sostenuto la spesa e solo la parte della retta che la struttura indica a parte.

Spese RSA: chi può usare ciascuna agevolazione
Agevolazione Chi la può usare Limiti
Deduzione E25 (ospite con disabilità riconosciuta) Chi sostiene la spesa per sé o per coniuge, figli e loro discendenti, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, anche se non fiscalmente a carico Nessun massimale: si deduce la parte medica e di assistenza specifica certificata
Detrazione 19% E1 (spese mediche, ospite senza disabilità) Chi sostiene la spesa per sé o per un familiare fiscalmente a carico Franchigia di 129,11 euro; pagamento tracciabile se la struttura non è pubblica o accreditata al SSN
Detrazione 19% codice 15 (assistenza personale, non autosufficienza) Chi sostiene la spesa, anche se non è titolare del contratto, per sé o per i familiari anche non a carico Spesa massima 2.100 euro per contribuente, reddito complessivo fino a 40.000 euro, pagamento tracciabile, certificato medico di non autosufficienza
Spese pagate dagli eredi dopo il decesso L’erede che le ha pagate Detrazione o deduzione nella dichiarazione dell’erede, con le stesse regole

Se più figli pagano la retta dello stesso genitore, il limite di 2.100 euro del codice 15 va diviso tra chi ha sostenuto la spesa. Fonti: istruzioni 730/2026, righi E1, E3, E8-E10 codice 15 ed E25, paragrafo «spese sostenute dagli eredi»; art. 10, comma 2, del TUIR per i familiari della deduzione; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023 per la casa di riposo nel codice 15 (risoluzione n. 397/E del 2008) e per la documentazione. Per approfondire: deduzione delle spese di assistenza per persone con disabilità e detrazione per gli addetti all’assistenza personale.

Quota sanitaria della retta: la certificazione della RSA

La struttura deve rilasciare una fattura o un’attestazione in cui la parte medica e di assistenza specifica è distinta dalla retta complessiva. Molte regioni fissano la quota sanitaria come percentuale forfettaria della retta: la detrazione spetta anche in questo caso, ma il documento deve indicare che la percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione. Per il codice 15 la documentazione della casa di riposo deve certificare a parte i corrispettivi dell’assistenza rispetto alle altre prestazioni, e riportare i dati di chi paga e, se la spesa è per un familiare, anche i suoi.

Le prestazioni di assistenza specifica del rigo E25 (infermieri, riabilitazione, addetti all’assistenza di base, operatori tecnici assistenziali, educatori professionali, animazione e terapia occupazionale) sono deducibili anche senza prescrizione medica, se dal documento risultano la figura professionale e la prestazione resa.

Esempio pratico

  • Tizio paga la retta della casa di riposo per sua madre (invalidità al 100%, non fiscalmente a carico di Tizio). La retta mensile è 3.000 euro, per un totale annuo di 36.000 euro. La RSA certifica: 700 euro/mese di componente medica e infermieristica (E25), 400 euro/mese per l’assistenza personale nelle attività quotidiane (codice 15, se Tizio ha reddito ≤ 40.000 euro), 1.900 euro/mese di quota alberghiera (non agevolabile). Tizio può dedurre 8.400 euro (700 × 12) nel rigo E25. Per il codice 15, indica al massimo 2.100 euro (tetto annuo) nel rigo E8, e ottiene una detrazione del 19%, pari a 399 euro. La quota alberghiera (22.800 euro) non produce alcun beneficio fiscale.

Documenti necessari

  • Documentazione rilasciata dalla RSA o casa di riposo con indicazione separata della componente medica/paramedica di assistenza specifica
  • Certificazione di invalidità o disabilità del familiare ospitato (Commissione L. 104/1992 o altra commissione pubblica)
  • Certificazione medica attestante la non autosufficienza (per la detrazione codice 15 sugli addetti all’assistenza personale)
  • Ricevute o estratti conto attestanti i pagamenti effettuati (tracciabilità obbligatoria per le detrazioni 19%)

Genitore con invalidità in RSA: reddito del figlio sotto 40.000 euro

Scenario. Sempronio ha il padre in una RSA. La struttura certifica annualmente: 9.600 euro di assistenza medica e infermieristica, 4.800 euro di assistenza personale nelle attività quotidiane, 15.600 euro di quota alberghiera. Il padre ha una pensione di 1.200 euro/mese e non è fiscalmente a carico. Sempronio ha un reddito di 35.000 euro.

Come si applica. Nel rigo E25 Sempronio indica 9.600 euro (componente medica): deduzione integrale dal reddito. Nel rigo E8 codice 15 indica 2.100 euro (tetto massimo, benché la spesa fosse 4.800 euro): detrazione 19% = 399 euro. I 15.600 euro alberghieri non vanno dichiarati. Totale beneficio: riduzione del reddito imponibile di 9.600 euro più 399 euro di detrazione.

In pratica

  • La deduzione E25 spetta anche se il genitore non è fiscalmente a carico: basta il rapporto di parentela.
  • Il codice 15 (assistenza personale) ha un tetto di 2.100 euro complessivo e si applica solo se il tuo reddito è ≤ 40.000 euro.

Anziano non disabile in casa di riposo

Scenario. Caia ha la madre in una casa di riposo per anziani autosufficienti. La madre non ha alcun riconoscimento di invalidità o disabilità, ha una sua pensione e non è fiscalmente a carico di Caia. La retta è di 2.000 euro al mese; la struttura certifica 150 euro al mese di spese mediche.

Come si applica. Senza disabilità riconosciuta non si usa il rigo E25, e senza non autosufficienza certificata non si usa il codice 15. Le spese mediche indicate a parte (1.800 euro nell’anno) restano però detraibili al 19% nel rigo E1, oltre la franchigia di 129,11 euro: 317,47 euro di detrazione. Le può detrarre la madre nel proprio 730, se ha imposta sufficiente; Caia no, perché la madre non è a suo carico. Il resto della retta non dà alcun beneficio.

In pratica

  • Senza certificazione di disabilità o non autosufficienza resta detraibile al 19% solo la parte medica indicata a parte nella retta (rigo E1), per chi la paga per sé o per un familiare a carico.
  • Se la situazione sanitaria del familiare cambia, è opportuno avviare il procedimento di riconoscimento dell’invalidità.

Quando rivolgersi a un professionista

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Fonti e approfondimenti

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Domande frequenti

Posso portare in detrazione tutta la retta della RSA?

No. Solo la componente medica e paramedica di assistenza specifica, che deve essere indicata separatamente dall’istituto nella documentazione. La quota alberghiera (vitto, alloggio, pulizie) non è agevolabile.

Dove si indica la parte medica della retta nel 730?

Se l’ospite ha una disabilità riconosciuta, nel rigo E25 come deduzione dal reddito, senza franchigia. Se non ce l’ha, le spese mediche indicate a parte vanno nel rigo E1 come detrazione del 19%, con la franchigia di 129,11 euro.

La retta della casa di riposo di un anziano non disabile è detraibile?

Solo per la parte di spese mediche indicata a parte dalla struttura, al 19% nel rigo E1. La può detrarre l’anziano stesso o un familiare che lo ha fiscalmente a carico. La retta di ricovero e di assistenza generica non è detraibile.

C’è un massimale per la deduzione E25?

Le istruzioni ufficiali non indicano un massimale specifico per le spese mediche e di assistenza specifica in E25: si deducono per l’intero importo certificato dalla struttura.

Posso detrarre le spese RSA di un genitore che non è a mio carico?

Sì per il rigo E25, se il genitore ha una disabilità riconosciuta, e sì per il codice 15 (assistenza personale, con certificato di non autosufficienza): entrambe le agevolazioni valgono anche per i familiari non a carico. Per le spese mediche del rigo E1, invece, il familiare deve essere a carico.

Cosa cambia tra E25 e il codice 15 del rigo E8?

Sono due agevolazioni diverse: E25 riguarda le spese mediche e di assistenza specifica qualificata (deduzione senza franchigia). Il codice 15 riguarda le spese per addetti all’assistenza personale nelle attività quotidiane (detrazione 19%, massimale 2.100 euro, solo se reddito ≤ 40.000 euro).

La quota sanitaria fissata in percentuale dalla Regione è detraibile?

Sì. La detrazione spetta anche se le spese mediche sono determinate applicando alla retta una percentuale forfettaria stabilita dalla Regione, purché il documento della struttura indichi che la percentuale è quella deliberata.

Le spese RSA di un genitore deceduto si possono detrarre?

Le spese sanitarie sostenute per il defunto e pagate dall’erede dopo il decesso danno diritto alla detrazione, o alla deduzione, nella dichiarazione dell’erede. Le spese pagate in vita dal genitore vanno nella dichiarazione presentata per suo conto.

Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

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