Autore: Andrea Marton

  • Controlli 730 precompilata: cosa cambia se accetti senza modifiche

    In sintesi

    • Precompilata accettata senza modifiche: l’Agenzia delle Entrate non effettua i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati da soggetti terzi.
    • Precompilata modificata: i controlli riguardano solo gli oneri che hai cambiato, non quelli rimasti invariati; fanno eccezione le spese sanitarie non toccate.
    • Cosa rimane sempre controllabile: i dati comunicati dai sostituti d’imposta tramite la Certificazione Unica possono essere sempre oggetto di controllo documentale.
    • Requisiti soggettivi: anche accettando senza modifiche, l’Agenzia può chiederti documentazione per verificare i requisiti personali (per esempio la destinazione ad abitazione principale di un immobile).
    • Visto di conformità del Caf: se presenti tramite Caf e hai modificato, il visto certifica la correttezza; se il visto è infedele il Caf risponde del 30% della maggiore imposta.

    Il vantaggio principale della precompilata: meno controlli

    Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il 730 precompilato nell’area riservata del proprio sito (accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi). La precompilata contiene già i dati che l’Agenzia conosce: redditi da lavoro e pensione (dalla CU del tuo datore), spese sanitarie, interessi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e molti altri oneri comunicati da banche, assicurazioni e altri soggetti.

    Il beneficio principale dell’accettarla senza toccarla è la riduzione dei controlli. Se non apporti modifiche che incidono sul reddito o sull’imposta, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo documentale sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi. In sostanza: non dovrai conservare o mostrare le ricevute di quelle spese già presenti nella precompilata, almeno ai fini di questo controllo specifico.

    Attenzione però: ‘senza modifiche’ non significa necessariamente ‘senza toccare nulla’. La dichiarazione si considera accettata anche se aggiungi o cambi dati che non influiscono sul calcolo del reddito o dell’imposta, per esempio la residenza anagrafica (senza variare il domicilio fiscale) o i dati del sostituto che esegue il conguaglio.

    Controlli documentali: cosa cambia a seconda di come presenti
    Modalità di presentazione Controllo sugli oneri comunicati da terzi Controllo sulle CU
    Precompilata accettata senza modifiche (direttamente o tramite sostituto) Non effettuato Possibile
    Precompilata modificata su dati che incidono su reddito/imposta (direttamente o tramite sostituto) Solo sugli oneri modificati; quelli invariati sono esclusi (tranne spese sanitarie non toccate) Possibile
    Precompilata tramite Caf, senza modifiche Non effettuato sui dati forniti da terzi Possibile
    Precompilata tramite Caf, con modifiche che incidono su reddito/imposta Effettuato anche sugli oneri comunicati da terzi (tranne spese sanitarie non modificate) Possibile
    730 ordinario (non precompilato) Effettuato su tutti gli oneri indicati Possibile

    Esempio pratico

    • Tizio accetta la precompilata senza modifiche tramite il sito dell’Agenzia. Nella dichiarazione ci sono interessi passivi sul mutuo comunicati dalla sua banca e spese mediche trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria. Poiché Tizio non ha toccato nulla, l’Agenzia non chiederà le ricevute di quelle spese in sede di controllo formale. Se invece Tizio avesse aggiunto una spesa per ristrutturazione non presente, il controllo riguarderebbe solo quella spesa aggiunta, non quelle già presenti e non modificate.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico
    • Documentazione delle spese aggiunte o modificate rispetto alla precompilata
    • Documentazione dei requisiti soggettivi per le agevolazioni (es. contratto di mutuo, atto di acquisto per abitazione principale)
    • Modello 730-1 per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille
    • Delega all’accesso al 730 precompilato (se ci si rivolge a un Caf o professionista)

    Caso 1 – Tizio accetta la precompilata senza modifiche

    Scenario. Tizio consulta la precompilata, verifica che i dati siano corretti e la accetta così com’è tramite il sito dell’Agenzia. Nella dichiarazione ci sono spese sanitarie, interessi sul mutuo e contributi previdenziali già inseriti.

    Come si applica. Poiché non ha apportato modifiche che incidono su reddito o imposta, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli documentali sugli oneri comunicati dai soggetti terzi. L’Agenzia potrebbe però controllare i dati della CU e i requisiti soggettivi: per esempio, potrebbe verificare che l’immobile per cui detrae gli interessi sul mutuo sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

    In pratica

    • Leggi con attenzione la precompilata prima di accettarla: se c’è qualcosa di sbagliato devi correggerla.
    • I documenti relativi agli oneri già presenti puoi comunque conservarli fino al 31 dicembre 2031 (termine entro cui l’Agenzia può richiederli).
    • Conserva sempre la documentazione sui requisiti soggettivi (es. documenti sull’uso dell’abitazione).

    Caso 2 – Caio modifica la precompilata aggiungendo spese

    Scenario. Caio trova nella precompilata i dati delle spese sanitarie e del mutuo, ma vuole aggiungere spese per attività sportive dei figli non presenti. Si rivolge a un Caf.

    Come si applica. Poiché Caio ha modificato dati che incidono sull’imposta, il Caf è tenuto a verificare tutta la documentazione relativa alle spese aggiunte (l’attività sportiva) e agli oneri comunicati da terzi che risultano modificati. Le spese sanitarie non toccate restano fuori dal controllo formale del Caf. Il Caf appone il visto di conformità; se il visto fosse infedele, il Caf risponderebbe di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.

    In pratica

    • Porta al Caf tutta la documentazione delle spese che intendi aggiungere o modificare.
    • Non devi esibire i documenti delle spese sanitarie non modificate rispetto alla precompilata.
    • Il visto di conformità del Caf è una garanzia, ma assicurati che i dati forniti siano corretti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa vuol dire esattamente 'accettare senza modifiche'?

    Significa non cambiare dati che incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Puoi ancora modificare la residenza anagrafica o i dati del sostituto senza perdere la protezione dai controlli.

    Se accetto senza modifiche, devo conservare le ricevute delle spese?

    Ai fini del controllo formale sugli oneri comunicati da terzi, no. Ma i documenti relativi all’anno 2025 vanno conservati comunque fino al 31 dicembre 2031 per eventuali richieste dell’Agenzia.

    La precompilata può contenere dati sbagliati?

    Sì. Le istruzioni precisano che se alcune informazioni risultano incomplete o incongruenti, non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma esposte in un prospetto separato, affinché tu le verifichi.

    Il Caf può presentare la precompilata senza modifiche per mio conto?

    Sì. In quel caso, presentandola senza modifiche tramite Caf, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella precompilata forniti dai soggetti terzi.

    Cosa rischia il Caf se il visto di conformità è sbagliato?

    Il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo che l’infedeltà del visto sia stata causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

    Entro quando posso presentare il 730 precompilato?

    Entro il 30 settembre 2026, direttamente tramite il sito dell’Agenzia o al Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta.

  • Plusvalenze finanziarie non qualificate: imposta al 26% nel 2026

    In sintesi

    • Cos’è la plusvalenza: la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto (comprensivo di commissioni e spese inerenti).
    • Aliquota unica al 26%: si applica alle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi realizzate dal 1° luglio 2014.
    • Quadro RT, Sezione II-A: è la sezione del Modello Redditi PF 2026 dedicata a queste operazioni.
    • Costo LIFO per i titoli: se hai comprato lo stesso titolo in più momenti, il fisco considera venduti per primi quelli acquistati per ultimi.
    • Commissioni deducibili: le spese di intermediazione aumentano il costo d’acquisto e riducono la plusvalenza tassabile.
    • Codice tributo 1100: si usa nel modello F24 per versare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze non qualificate dal 1° gennaio 2025.

    Come si calcola la plusvalenza e l'imposta del 26%

    Quando vendi azioni, quote di fondi comuni o ETF guadagnandoci, realizzi una plusvalenza finanziaria. In termini semplici: se hai comprato 100 azioni a 10 euro l’una e le hai vendute a 14 euro l’una, la plusvalenza è 400 euro (la differenza tra 1.400 euro incassati e 1.000 euro spesi).

    Dal 1° luglio 2014, su queste plusvalenze si paga un’imposta sostitutiva del 26 per cento. Si chiama ‘sostitutiva’ perché sostituisce l’IRPEF ordinaria: non entra nel reddito complessivo e viene tassata a parte, con un’aliquota fissa indipendente dal tuo reddito.

    La base su cui calcoli l’imposta non è solo il prezzo di vendita meno il prezzo d’acquisto. Puoi aggiungere al costo d’acquisto tutte le spese strettamente legate all’operazione: commissioni del broker, spese notarili, imposta di successione se hai ereditato i titoli. Gli interessi passivi invece non sono deducibili.

    Se hai comprato lo stesso titolo in momenti diversi a prezzi diversi, il calcolo del costo avviene con il metodo LIFO (Last In First Out): si considerano venduti per primi i titoli acquistati più di recente. Questo criterio è stabilito dall’art. 68 del TUIR e non è una scelta, ma una regola obbligatoria.

    Riepilogo imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie
    Tipo di operazione Periodo di realizzo Aliquota
    Partecipazioni non qualificate, ETF, fondi, valute, metalli preziosi, derivati Dal 1° luglio 2014 26%
    Stesse tipologie di strumenti Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 20%
    Stesse tipologie di strumenti Fino al 31 dicembre 2011 12,50%
    Cripto-attività (plusvalenze realizzate entro 31 dicembre 2025) Dal 1° luglio 2014 26%

    Esempio pratico

    • Tizio ha comprato 500 quote di un ETF azionario a 20 euro ciascuna (10.000 euro totali) pagando 15 euro di commissioni. Le ha vendute nel 2025 a 28 euro ciascuna (14.000 euro totali) pagando altre 18 euro di commissioni. La plusvalenza si calcola così: corrispettivo 14.000 – 18 (commissioni vendita) = 13.982 euro; costo riconosciuto 10.000 + 15 (commissioni acquisto) = 10.015 euro. Plusvalenza netta = 13.982 – 10.015 = 3.967 euro. Imposta sostitutiva al 26%: 3.967 x 0,26 = 1.031,42 euro, da versare con codice tributo 1100.

    Documenti necessari

    • Contratto di acquisto o estratto conto del broker con prezzo e data di acquisto dei titoli
    • Nota di vendita o estratto conto con prezzo e data di vendita
    • Ricevute delle commissioni di intermediazione pagate
    • Certificazione del sostituto d’imposta (se in regime amministrato o gestito)
    • Eventuale perizia giurata (se hai rivalutato il valore di acquisto delle partecipazioni)

    Tizio vende azioni comprate in momenti diversi

    Scenario. Tizio possiede 200 azioni di una società: 100 acquistate nel 2022 a 15 euro e 100 acquistate nel 2024 a 20 euro. Nel 2025 ne vende 100 a 25 euro ciascuna.

    Come si applica. Con il metodo LIFO si considerano vendute le 100 azioni acquistate per ultime, cioè quelle del 2024 a 20 euro. La plusvalenza è (25 – 20) x 100 = 500 euro. L’imposta sostitutiva è 500 x 26% = 130 euro. Le 100 azioni comprate nel 2022 a 15 euro rimangono in portafoglio e non generano ancora alcun reddito tassabile.

    In pratica

    • LIFO significa che le azioni comprate per ultime si considerano le prime ad essere vendute.
    • Solo alla vendita si realizza la plusvalenza: finché tieni i titoli in portafoglio non paghi nulla.
    • Il costo da usare è sempre quello documentato: conserva gli estratti conto del broker.

    Caio vende quote di un fondo comune con costo sconosciuto

    Scenario. Caio ha ricevuto in donazione nel 2019 alcune quote di un fondo comune. Non ha la documentazione del costo originario sostenuto dal donante.

    Come si applica. Le istruzioni stabiliscono che, in caso di donazione, il costo da assumere è quello del donante. Se Caio non riesce a documentarlo, dovrà applicare le regole generali. Per i fondi comuni (OICR), la differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo d’acquisto genera una minusvalenza, mentre quella positiva è plusvalenza tassata al 26%. Caio deve recuperare dall’intermediario o dal donante la documentazione del costo originale, altrimenti rischia di pagare l’imposta sull’intero corrispettivo incassato.

    In pratica

    • In caso di donazione il costo da usare è quello che avrebbe usato il donante se avesse venduto lui stesso.
    • Richiedi all’intermediario o alla banca la certificazione storica del costo: spesso la rilasciano gratuitamente.
    • Senza documentazione del costo, il rischio è di pagare l’imposta su un importo più alto del dovuto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando devo compilare la Sezione II-A del quadro RT?

    Devi compilarla se nel 2025 hai venduto partecipazioni non qualificate (azioni, ETF, quote di fondi) o altri strumenti finanziari come valute estere, metalli preziosi o derivati, realizzando una plusvalenza. Non la compili se usi il regime amministrato (la banca trattiene l’imposta direttamente).

    Come si calcola l'imposta da versare?

    Sottrai al corrispettivo di vendita il costo fiscalmente riconosciuto (prezzo d’acquisto più commissioni). Sul risultato positivo applichi il 26%. Versi con modello F24 usando il codice tributo 1100.

    Posso dedurre le commissioni pagate al broker?

    Sì. Le commissioni di intermediazione, le spese notarili e l’imposta di successione (se hai ereditato i titoli) aumentano il costo d’acquisto e riducono la plusvalenza. Non sono invece deducibili gli interessi passivi.

    Se ho perso soldi (minusvalenza) devo lo stesso compilare il quadro RT?

    Sì, devi indicare la minusvalenza nel quadro RT perché potresti compensarla con plusvalenze dello stesso anno o portarla in detrazione nei quattro anni successivi. Se non la dichiari, perdi questo vantaggio.

    Cosa succede se non compilo il quadro RT?

    Le plusvalenze non dichiarate sono redditi non tassati: l’Agenzia delle Entrate può accertarle e applicare sanzioni. In regime dichiarativo sei tu il responsabile del calcolo e del versamento dell’imposta.

    Cosa significa 'partecipazione non qualificata'?

    Una partecipazione è non qualificata quando rappresenta una quota piccola del capitale di una società: sotto il 2% dei diritti di voto (o il 5% del capitale) per le società quotate, o sotto il 20% (o il 25% del capitale) per le non quotate. La maggior parte delle azioni acquistate in borsa da un privato rientra in questa categoria.

    Vedi anche: Plusvalenze su partecipazioni qualificate, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze e Imposta di registro.

  • Articolo 37-bis L. 184/1983 – Legge italiana applicabile al minore straniero in stato

    Art. 37-bis L. 184/1983 – Legge italiana applicabile al minore straniero in stato di abbandono

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

  • Spese dentista detraibili nel 730/2026: guida completa

    In sintesi

    • Detrazione del 19%: le spese odontoiatriche danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte del totale delle spese sanitarie che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio per i privati: per le prestazioni di un dentista privato non accreditato al SSN è obbligatorio pagare con carta, bonifico o altro metodo tracciabile; il contante non è valido.
    • Strutture pubbliche e accreditate SSN: eccezione: se il dentista opera in una struttura pubblica o privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, il pagamento in contanti è ammesso.
    • Protesi dentarie incluse: le protesi dentarie – fisse e rimovibili – sono spese detraibili al 19%, sia come prestazione professionale sia come dispositivo medico.
    • Documenti fondamentali: conserva la fattura emessa dal dentista con la descrizione della prestazione; lo scontrino della farmacia non basta per le prestazioni professionali.
    • Spese per familiari a carico: puoi detrarre le spese dentistiche sostenute per il coniuge o i figli fiscalmente a carico, anche se la fattura è intestata a loro.

    Come funziona la detrazione per le spese del dentista

    Le spese odontoiatriche – dalle semplici pulizie dei denti agli interventi più complessi come impianti, estrazioni, apparecchi fissi e protesi – rientrano tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19% nel modello 730. Come per tutte le spese sanitarie, la detrazione si applica sulla parte di spesa totale che supera la franchigia di 129,11 euro, cioè la quota che resta sempre a carico tuo senza agevolazione.

    Il dentista privato richiede una regola importante sul pagamento: per detrarre le sue prestazioni devi averle pagate con un metodo tracciabile – carta di credito o debito, bancomat, bonifico bancario o postale, assegno. Il pagamento in contanti non è ammesso per le prestazioni di medici privati non accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. La sola eccezione riguarda i dentisti che operano in strutture pubbliche o in strutture private convenzionate con il SSN: in quel caso il contante è ammesso.

    Cosa si può detrarre? Praticamente tutte le prestazioni odontoiatriche: visite, igiene dentale professionale, otturazioni, estrazioni, terapie canalari (devitalizzazioni), implantologia, ortodonzia, apparecchi fissi e rimovibili, corone, ponti e protesi. Le protesi dentarie rientrano nella detrazione sia come prestazione professionale sia, quando acquistate separatamente, come dispositivi medici.

    Il documento indispensabile è la fattura emessa dal dentista, che deve riportare la descrizione della prestazione, la data e l’importo. Non è sufficiente uno scontrino generico; la fattura deve essere intestata a te (o al familiare a carico per il quale hai sostenuto la spesa).

    Spese dentistiche: regole nel 730/2026
    Voce Regola
    Aliquota di detrazione 19% sulla parte eccedente la franchigia
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro (sul totale delle spese sanitarie)
    Pagamento tracciabile obbligatorio? Sì, per i dentisti privati non accreditati SSN
    Eccezione al pagamento tracciabile Strutture pubbliche o private accreditate al SSN
    Cosa è detraibile Visite, igiene, devitalizzazioni, impianti, protesi, ortodonzia
    Documento da conservare Fattura del dentista con descrizione della prestazione e importo

    Esempio pratico

    • Tizio ha sostenuto nel 2025 spese dal dentista privato per 1.400 euro (800 euro per un impianto dentale e 600 euro per un apparecchio ortodontico per il figlio a carico di 14 anni), pagate con bonifico bancario. Ha anche avuto altre spese sanitarie per 200 euro. Totale rigo E1: 1.600 euro. La detrazione è 19% di (1.600 – 129,11) = 19% di 1.470,89 euro = circa 279 euro. Il pagamento con bonifico è indispensabile per le prestazioni del dentista privato: se Tizio avesse pagato in contanti, quella parte di spesa non sarebbe stata detraibile.

    Documenti necessari

    • Fattura emessa dal dentista con la descrizione della prestazione (es. ‘implantologia’, ‘apparecchio fisso’, ‘devitalizzazione dente 36’), data e importo
    • Ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta POS) per le prestazioni di dentisti privati non accreditati SSN
    • Fattura o ricevuta dell’odontotecnico per le protesi realizzate in laboratorio, se acquistate separatamente
    • Eventuale piano di cura del dentista (non obbligatorio per la detrazione, ma utile in caso di controllo per spese elevate come l’implantologia)

    Caio paga un dentista privato con bonifico per un impianto

    Scenario. Caio nel 2025 ha effettuato un impianto dentale presso uno studio privato, pagando 2.500 euro in tre rate mensili con bonifico bancario. Non ha sostenuto altre spese sanitarie rilevanti quell’anno.

    Come si applica. I 2.500 euro sono interamente detraibili, avendo Caio pagato con bonifico (metodo tracciabile). Riporta l’importo nel rigo E1. La detrazione è 19% di (2.500 – 129,11) = 19% di 2.370,89 euro = circa 450 euro. Il fatto che il pagamento sia avvenuto in tre rate non cambia nulla: conta il totale pagato nel 2025. Caio deve conservare le fatture del dentista (o un unico piano di fatturazione) e le ricevute dei tre bonifici. Attenzione: se una rata fosse stata pagata a gennaio 2026, quella parte sarebbe detraibile solo nella dichiarazione del 2027 (periodo d’imposta 2026).

    In pratica

    • Per il dentista privato usa sempre un pagamento tracciabile: il contante esclude la spesa dalla detrazione.
    • Puoi pagare in più rate; detrai nel 730 solo le rate effettivamente pagate nell’anno d’imposta 2025.
    • Conserva sia le fatture del dentista sia le ricevute dei bonifici.

    Sempronia porta la figlia dal dentista convenzionato con il SSN

    Scenario. Sempronia ha portato la figlia di 10 anni (fiscalmente a carico) dal dentista di un poliambulatorio privato accreditato con il SSN per una visita e due otturazioni, pagando il ticket di 45 euro in contanti.

    Come si applica. Il poliambulatorio è accreditato con il SSN, quindi si applica l’eccezione al pagamento tracciabile: il contante è pienamente ammesso. La spesa di 45 euro (ticket) è detraibile. Sempronia la somma alle altre spese sanitarie dell’anno nel rigo E1. La detrazione del 19% si calcola sull’intero totale che supera i 129,11 euro. Poiché la spesa è intestata alla figlia fiscalmente a carico, Sempronia può comunque detrarla. Il documento da conservare è la ricevuta del ticket.

    In pratica

    • Presso strutture accreditate con il SSN il pagamento in contanti del ticket è valido per la detrazione.
    • Puoi detrarre le spese dentistiche sostenute per i figli fiscalmente a carico, anche se la ricevuta è a nome del figlio.
    • Anche i ticket versati per prestazioni odontoiatriche al SSN rientrano nel rigo E1.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le spese dal dentista si detraggono nel 730?

    Sì. Le spese odontoiatriche rientrano nelle spese sanitarie detraibili al 19%. La detrazione si calcola sulla parte del totale delle spese sanitarie dell’anno che supera la franchigia di 129,11 euro.

    Posso pagare il dentista in contanti e detrarre la spesa?

    Solo se il dentista opera in una struttura pubblica o privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale. Per i dentisti privati non convenzionati è obbligatorio il pagamento tracciabile (carta, bonifico, assegno); il contante non consente la detrazione.

    Quali spese dentistiche sono detraibili?

    Sono detraibili praticamente tutte le prestazioni odontoiatriche: visite, igiene dentale professionale, otturazioni, estrazioni, devitalizzazioni, implantologia, apparecchi fissi e rimovibili per l’ortodonzia, corone, ponti e protesi dentarie.

    Cosa devo conservare per detrarre le spese del dentista?

    Devi conservare la fattura emessa dal dentista con la descrizione della prestazione e l’importo, e la ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta POS) se il dentista è un privato non accreditato SSN.

    Posso detrarre le spese dentistiche di mia moglie o dei miei figli?

    Sì. Le spese dentistiche sostenute nell’interesse del coniuge o dei figli fiscalmente a carico danno diritto alla stessa detrazione del 19%. La fattura può essere intestata al familiare a carico.

    Quanto posso risparmiare detraendo le spese del dentista?

    La detrazione è pari al 19% della spesa che supera i 129,11 euro di franchigia, calcolata sul totale delle spese sanitarie dell’anno. Su 1.000 euro di spese sanitarie totali (compresi i costi del dentista), ad esempio, la detrazione è 19% di (1.000 – 129,11) = circa 165 euro di riduzione dell’imposta.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Quadro K del 730/2026: cosa comunica l’amministratore di condominio

    In sintesi

    • Chi lo compila: gli amministratori di condominio negli edifici in carica al 31 dicembre 2025, a prescindere dal numero di condomini.
    • Due obblighi in uno: il quadro K serve sia per comunicare i dati catastali del condominio (interventi di ristrutturazione sulle parti comuni) sia per l’anagrafe tributaria dei fornitori.
    • Fornitori e acquisti: l’amministratore deve comunicare codice fiscale, dati anagrafici e importo complessivo degli acquisti di beni e servizi per ogni fornitore che ha ricevuto piu’ di 258,23 euro nell’anno solare.
    • Esenzioni: non si comunicano le forniture di acqua, energia elettrica e gas, gli acquisti sotto 258,23 euro per singolo fornitore, e i servizi per i quali e’ gia’ stata operata la ritenuta alla fonte (questi vanno nella dichiarazione sostituti d’imposta del condominio).
    • Piu’ condomini: se si amministrano piu’ edifici, si compila un quadro K distinto per ciascun condominio con numerazione progressiva unica.
    • Esonero dalla dichiarazione propria: se l’amministratore e’ esonerato dalla sua dichiarazione dei redditi, usa il quadro AC del Modello Redditi PF 2026 al posto del quadro K del 730.

    Cos'e' il quadro K e a chi serve nel 730/2026

    Il quadro K del Modello 730 non riguarda il condomino che paga le spese, ma l’amministratore dell’edificio. E’ un adempimento di comunicazione: l’amministratore in carica al 31 dicembre 2025 deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate due tipi di informazioni sull’edificio che gestisce.

    Il primo blocco riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti sulle parti comuni: qui l’amministratore indica i dati catastali del condominio per consentire ai singoli condomini di fruire della detrazione per ristrutturazione edilizia in dichiarazione. Il secondo blocco e’ la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria: l’amministratore segnala chi ha venduto beni o prestato servizi al condominio nell’anno solare, con l’importo totale degli acquisti per ciascun fornitore.

    Questo secondo obbligo esiste perche’ il condominio e’ un soggetto economico rilevante: paga ditte per lavori, artigiani, servizi di pulizia, manutenzione, ecc. L’Anagrafe Tributaria raccoglie questi dati per i controlli fiscali. Vediamo nel dettaglio cosa va comunicato e cosa invece e’ escluso.

    Quadro K: struttura delle sezioni
    Sezione Contenuto Rigo di riferimento
    Sezione I – Dati identificativi Codice fiscale e denominazione del condominio K1
    Sezione II – Dati catastali Dati catastali per interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni (foglio, particella, subalterno) K2 – K3
    Sezione III – Fornitori e acquisti Per ogni fornitore: codice fiscale o P.IVA, dati anagrafici, importo complessivo acquisti 2025 (superiore a 258,23 euro); esclusi: acqua, luce, gas e servizi con ritenuta alla fonte gia' operata K4 – K9

    Esempio pratico

    • Sempronio e’ amministratore di un condominio a Bologna. Nel 2025 il condominio ha pagato: ditta Rossi Impianti s.r.l. 4.500 euro per la manutenzione dell’ascensore (senza ritenuta), ditta Verdi Pulizie 1.200 euro, Enel 800 euro per energia elettrica parti comuni. Sempronio compila il quadro K: nella sezione III inserisce Rossi Impianti (4.500 euro) e Verdi Pulizie (1.200 euro). Non inserisce Enel: le forniture di energia elettrica sono escluse dall’obbligo. Se la ditta Verdi Pulizie fosse una persona fisica soggetta a ritenuta alla fonte, non andrebbe in K ma nella dichiarazione sostituti d’imposta del condominio.

    Documenti necessari

    • Codice fiscale del condominio
    • Visura catastale del condominio (per i dati di sezione II: foglio, particella, subalterno, comune catastale)
    • Registro delle fatture e dei pagamenti ai fornitori del condominio nel 2025 con importi lordi IVA
    • Codice fiscale o partita IVA di ciascun fornitore da comunicare
    • Dati anagrafici dei fornitori persone fisiche (nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso)

    Caso 1 – Tizio amministra un condominio con lavori di ristrutturazione sulle parti comuni

    Scenario. Tizio e’ amministratore di un edificio in cui nel 2025 sono stati eseguiti lavori di rifacimento del tetto sulle parti comuni. I condomini vogliono fruire della detrazione per ristrutturazione edilizia.

    Come si applica. Tizio compila il quadro K del suo 730/2026. Nella sezione I (rigo K1) indica codice fiscale e denominazione del condominio. Nella sezione II (rigo K2) indica i dati catastali: codice comune, tipo catasto (U per edilizio urbano), foglio, particella e subalterno, ricavandoli dalla visura catastale. Se l’immobile non e’ ancora censito, indica gli estremi della domanda di accatastamento nel rigo K3. I singoli condomini potranno poi fruire della detrazione nelle proprie dichiarazioni.

    In pratica

    • La sezione II del quadro K serve a ‘sbloccare’ la detrazione per i condomini: senza i dati catastali comunicati dall’amministratore, i singoli non potrebbero detrarre le spese di ristrutturazione.
    • Se si compilano piu’ quadri per lo stesso condominio, i dati identificativi (rigo K1) vanno riportati su tutti i moduli.
    • La numerazione progressiva (‘Mod. N.’) deve essere unica per tutti i quadri compilati, anche se si riferiscono a condomini diversi.

    Caso 2 – Caio amministra piu' condomini e deve comunicare i fornitori

    Scenario. Caio amministra due condomini. Nel 2025 il primo ha acquistato servizi di portierato, pulizie e manutenzione. Il secondo ha solo pagato le bollette del gas e della luce condominiale.

    Come si applica. Caio compila un quadro K per il primo condominio (sezione III con i dati di portierato, pulizie, manutenzione, se i singoli fornitori superano 258,23 euro). Per il secondo condominio compila un quadro K separato: nella sezione III non indica nulla, perche’ le forniture di gas e energia elettrica sono esplicitamente escluse dall’obbligo. Se il portiere del primo condominio e’ soggetto a ritenuta alla fonte in quanto lavoratore dipendente, quell’importo non va nel quadro K ma nella dichiarazione sostituti d’imposta (modello 770) che il condominio deve presentare.

    In pratica

    • Acqua, energia elettrica e gas sono sempre esclusi dall’obbligo di comunicazione, anche se di importo elevato.
    • I fornitori con acquisti inferiori o uguali a 258,23 euro (lordi IVA) per l’anno solare non vanno comunicati.
    • I servizi con ritenuta gia’ operata (es. lavoratori dipendenti del condominio, professionisti con ritenuta d’acconto) vanno nella dichiarazione sostituti d’imposta, non nel quadro K.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'obbligo del quadro K vale anche per i condomini con pochi proprietari?

    Si’. Le istruzioni del 730/2026 precisano che l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria sussiste anche se la carica di amministratore e’ stata conferita in un condominio con non piu’ di otto condomini. Non c’e’ soglia minima di condomini per esonerare l’amministratore.

    Cosa succede se l'amministratore non deve presentare la propria dichiarazione dei redditi?

    In quel caso non usa il quadro K del 730 ma il quadro AC, che deve presentare unitamente al frontespizio del Modello Redditi PF 2026, con le modalita’ e i termini previsti per quel modello.

    I fornitori che ricevono pagamenti soggetti a ritenuta alla fonte vanno nel quadro K?

    No. Le forniture di servizi per le quali il condominio opera la ritenuta alla fonte non vanno nel quadro K: quelle somme e le relative ritenute devono essere esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) che il condominio presenta separatamente.

    Devo indicare anche i condomini di altri edifici o super-condomini a cui ho corrisposto somme?

    Si’. Tra i fornitori da comunicare rientrano anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a 258,23 euro annue a qualsiasi titolo.

    Come si determina se un acquisto supera la soglia dei 258,23 euro?

    Il confronto va fatto con l’importo complessivo degli acquisti da un singolo fornitore nell’anno solare, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto. Se la somma totale pagata a un fornitore nel corso del 2025 supera 258,23 euro, quel fornitore va comunicato.

    Il quadro K va compilato anche se non ci sono stati interventi di ristrutturazione?

    La sezione II (dati catastali) si compila solo in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni. La sezione III (fornitori) invece va compilata ogni anno se il condominio ha effettuato acquisti rilevanti, indipendentemente dai lavori di ristrutturazione.

  • AIRE e dichiarazione in Italia: quando i residenti all’estero devono dichiarare

    In sintesi

    • Chi non risiede in Italia nel 2025 o nel 2026 non può usare il Modello 730 e deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche.
    • L’iscrizione AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non basta da sola a esonerare dalla dichiarazione: conta se si producono redditi imponibili in Italia.
    • Redditi italiani tipici da dichiarare: affitti di immobili in Italia, pensioni erogate da enti italiani, redditi di lavoro svolto in Italia.
    • Attività e investimenti esteri: anche i residenti in Italia che possiedono conti o immobili all’estero devono compilare il Quadro W del 730 o di REDDITI PF.
    • Il Modello REDDITI PF va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato in Italia.
    • Detrazioni per familiari residenti all’estero: dal 2025 non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o UE/SEE.

    Residente all'estero: cosa cambia per la dichiarazione italiana

    Essere iscritti all’AIRE, cioè all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, significa aver comunicato all’Italia che si vive stabilmente in un altro Paese. Ma questo non vuol dire automaticamente che non si hanno più obblighi fiscali in Italia. Se si percepisce un reddito imponibile qui – un affitto, una pensione, un lavoro – la dichiarazione italiana può essere ancora necessaria.

    La regola base che le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate fissano è questa: chi nel 2025 o nel 2026 non è residente in Italia non può usare il Modello 730 e deve presentare, se obbligato, il Modello REDDITI Persone fisiche 2026. Il 730, con i suoi vantaggi di semplicità e rimborso diretto in busta paga, è riservato a chi ha il domicilio fiscale in Italia.

    La residenza fiscale è una questione tecnica che non coincide sempre con l’iscrizione AIRE o con il semplice trasferimento all’estero. Le istruzioni rimandano a specifiche ‘Condizioni per essere considerati residenti’ riportate in Appendice al modello. In linea generale, si è residenti in Italia se vi si ha il domicilio o la dimora abituale per più di 183 giorni l’anno.

    Chi invece è residente in Italia ma possiede conti correnti, immobili o altre attività finanziarie all’estero deve compilare il Quadro W – che fa parte sia del Modello 730 sia del Modello REDDITI PF – per comunicare queste attività e pagare le relative imposte (IVAFE sull’estero finanziario, IVIE sugli immobili esteri).

    Quale modello in base alla residenza
    Situazione Modello utilizzabile Note
    Residente in Italia con attività estere (conti, immobili) Modello 730 o REDDITI PF Quadro W obbligatorio per le attività estere
    Lavoratore italiano all'estero con retribuzione convenzionale Modello 730 Reddito calcolato su base convenzionale ministeriale
    Non residente in Italia nel 2025 e/o 2026 con redditi italiani Solo Modello REDDITI PF Invio telematico obbligatorio
    Non residente senza alcun reddito italiano Nessuna dichiarazione Verifica sempre l'eventuale esonero

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio si è trasferito in Germania a marzo 2024 e si è iscritto all’AIRE. Nel 2025 percepisce l’affitto di un appartamento a Milano. Poiché non è residente in Italia né nel 2025 né nel 2026, non può usare il Modello 730. Deve presentare il Modello REDDITI PF 2026, inviandolo telematicamente all’Agenzia delle Entrate (o tramite un intermediario abilitato in Italia). Il reddito dell’appartamento milanese va dichiarato nel Quadro B. Se Tizio avesse anche un conto bancario tedesco, dovrebbe compilare il Quadro RW del Modello REDDITI per il monitoraggio fiscale e pagare l’IVAFE dovuta.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) 2026 se si hanno redditi di lavoro da sostituto italiano
    • Documentazione dei redditi fondiari italiani (contratti di affitto, visure catastali)
    • Estratti conto di conti correnti o depositi esteri (per il Quadro W/RW)
    • Documentazione di eventuali immobili posseduti all’estero
    • Certificato di residenza o documento che attesti lo stato di non residente
    • Codice fiscale italiano (tessera sanitaria o tesserino AdE)

    Italiano iscritto AIRE con pensione INPS: deve dichiarare?

    Scenario. Caio è iscritto all’AIRE dal 2020 e vive in Portogallo. Percepisce una pensione dall’INPS italiano e non ha altri redditi in Italia. Si chiede se deve ancora fare la dichiarazione italiana.

    Come si applica. Caio non è residente in Italia, quindi non può usare il Modello 730. Tuttavia la pensione INPS è un reddito prodotto in Italia: se supera le soglie di esonero, deve presentare il Modello REDDITI PF 2026, inviandolo telematicamente. Attenzione: potrebbe esistere una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo che disciplina quale Stato ha il diritto di tassare quella pensione. In questi casi è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale che conosca la situazione nei due Paesi.

    In pratica

    • Verificate se la pensione italiana è superiore alle soglie di esonero dalla dichiarazione.
    • Se siete obbligati, usate il Modello REDDITI PF, non il 730.
    • Inviate la dichiarazione telematicamente, anche tramite un CAF o professionista italiano.
    • Controllate se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni con il vostro Paese di residenza.

    Residente in Italia con un conto corrente all'estero

    Scenario. Sempronia vive e lavora a Roma, ma ha un conto corrente in Svizzera con un saldo medio di 30.000 euro. Si chiede se deve dichiararlo e come.

    Come si applica. Sempronia è residente in Italia, quindi può usare il Modello 730/2026 per i suoi redditi ordinari. Per il conto svizzero deve però compilare il Quadro W del 730, che raccoglie le informazioni sugli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Sul saldo del conto potrebbe essere dovuta l’IVAFE, cioè l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere. Il Quadro W va compilato anche se il conto non ha generato interessi: l’obbligo di dichiarazione riguarda la detenzione, non solo i proventi.

    In pratica

    • Compilate il Quadro W del Modello 730 per dichiarare il conto estero.
    • Indicate il saldo al 31 dicembre 2025 e i giorni di detenzione nell’anno.
    • Calcolate l’eventuale IVAFE dovuta (il CAF o il professionista lo farà per voi).
    • Conservate gli estratti conto esteri come documentazione di supporto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Sono iscritto all'AIRE: devo fare la dichiarazione in Italia?

    Dipende. Se avete redditi prodotti in Italia (affitti, pensioni, lavoro svolto in Italia) e non rientrate nelle ipotesi di esonero, la dichiarazione è obbligatoria. In quel caso non potete usare il 730 ma dovete presentare il Modello REDDITI PF, in quanto non siete residenti in Italia.

    Posso usare il Modello 730 se vivo all'estero?

    No. Le istruzioni sono esplicite: chi nel 2025 o nel 2026 non è residente in Italia non può utilizzare il Modello 730 e deve presentare il Modello REDDITI PF 2026.

    Come invio il Modello REDDITI se sono all'estero?

    Il Modello REDDITI PF deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Potete farlo direttamente tramite il sito dell’Agenzia (con SPID, CIE o CNS) oppure affidandovi a un CAF o professionista abilitato in Italia.

    Ho un immobile all'estero: dove lo dichiaro?

    Se siete residenti in Italia, compilate il Quadro W del Modello 730 (o il Quadro RW del Modello REDDITI PF) per il monitoraggio fiscale. Potrebbe essere dovuta l’IVIE, cioè l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

    Le detrazioni per i familiari che vivono all'estero spettano ancora?

    Dal 2025, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di un Paese UE o aderente allo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

    Lavoro all'estero per un'azienda italiana: posso usare il 730?

    I lavoratori dipendenti italiani che operano stabilmente all’estero e il cui reddito è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale ministeriale possono utilizzare il Modello 730, a condizione che siano ancora residenti in Italia.

  • Franchigie doganali: acquisti da extra-UE dei privati

    In sintesi

    • Soglia dazi 150 euro: le spedizioni da Paesi extra-UE con valore intrinseco fino a 150 euro sono esenti da dazio doganale.
    • IVA sempre dovuta: la franchigia riguarda solo i dazi; l’IVA all’importazione resta dovuta anche sotto i 150 euro, di norma riscossa tramite regime IOSS o dal vettore.
    • Regali tra privati: i pacchi inviati da un privato estero a un privato italiano come regalo sono esenti fino a 45 euro di valore intrinseco.
    • Sopra le soglie: si pagano dazio (calcolato sul valore doganale CIF) e IVA; l’importatore riceve solitamente un avviso dal corriere o dalla dogana.
    • Valore intrinseco: è il prezzo della merce, al netto di spese di trasporto e assicurazione; la dichiarazione del venditore sul pacco ne attesta l’importo.

    Quando non si pagano i dazi sugli acquisti dall'estero

    Comprare online da un negozio americano, cinese o di qualunque Paese fuori dall’Unione Europea può essere conveniente, ma non sempre il prezzo che vedi sul sito è quello che paghi alla consegna. In alcuni casi la dogana applica un dazio doganale – cioè un tributo riscosso all’ingresso della merce in Europa – e chiede anche l’IVA. In altri casi, invece, il pacco arriva senza costi aggiuntivi.

    La differenza dipende principalmente dal valore della merce e dalla natura della spedizione. Le regole che permettono di importare senza pagare dazi si chiamano franchigie doganali: sono esenzioni previste dalla normativa dell’Unione Europea, che distingue tra spedizioni commerciali di modico valore e pacchi regalo tra privati.

    Attenzione a un punto che spesso crea confusione: la franchigia dai dazi e quella dall’IVA non coincidono. Puoi ricevere un pacco esente da dazio ma dover comunque pagare l’IVA. Le due voci sono distinte e obbediscono a regole diverse.

    Vediamo nel dettaglio come funziona, con gli importi precisi e qualche esempio pratico.

    Franchigie doganali per i privati – riepilogo soglie
    Tipo di spedizione Soglia franchigia DAZI IVA
    Acquisto online / spedizione commerciale Fino a 150 euro (valore intrinseco) Dovuta anche sotto soglia (IOSS o vettore)
    Regalo tra privati (privato estero → privato italiano) Fino a 45 euro (valore intrinseco) Esente se rientra nella franchigia regalo
    Sopra le soglie Dazio applicabile in base a tariffa IVA applicabile

    Esempio pratico

    • Tizio acquista su un sito americano un paio di cuffie dal prezzo di 120 euro, con spedizione inclusa. Il valore intrinseco (cioè il prezzo della merce, senza considerare il trasporto fino alla frontiera UE) è 110 euro: resta sotto la soglia di 150 euro, quindi nessun dazio. L’IVA, però, è dovuta: il corriere la riscuote al momento della consegna oppure è già inclusa se il venditore aderisce al regime IOSS. Se invece le cuffie costassero 160 euro, scatterebbero sia il dazio (calcolato sull’intero valore doganale CIF) sia l’IVA.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta del venditore estero (con prezzo e descrizione della merce)
    • Eventuale dichiarazione del mittente sul valore del pacco (per spedizioni regalo)
    • Documento di trasporto o lettera di vettura (AWB, CMR, ecc.)
    • Avviso di sdoganamento del vettore o delle Dogane, se la merce supera le soglie

    Caso 1 – Tizio acquista accessori tech online

    Scenario. Tizio ordina da un rivenditore cinese una cover per smartphone e un cavo di ricarica per un totale di 28 euro, spedizione gratuita inclusa.

    Come si applica. Il valore intrinseco della merce (28 euro) è ben al di sotto della soglia di 150 euro prevista per le spedizioni commerciali. Nessun dazio è quindi applicabile. Per l’IVA, se il venditore aderisce al regime IOSS – sistema che permette ai venditori extra-UE di raccogliere l’IVA al momento della vendita – Tizio l’ha già pagata al checkout. In caso contrario, il corriere la addebita alla consegna. Il pacco arriva a casa senza ulteriori sorprese daziali.

    In pratica

    • Valore 28 euro: nessun dazio, perché sotto i 150 euro.
    • IVA dovuta: verificare se era già inclusa nel prezzo pagato online (regime IOSS) o viene addebitata dal corriere.
    • Se il pacco è trattenuto in dogana, il corriere invia un avviso con l’importo IVA da saldare prima della consegna.

    Caso 2 – Caio riceve un regalo dalla zia residente in Svizzera

    Scenario. La zia di Caio, residente in Svizzera, gli spedisce per il compleanno un libro e una scatola di cioccolatini del valore complessivo di 38 euro. Sul pacco scrive ‘regalo’ e indica il valore reale.

    Come si applica. Si tratta di una spedizione tra privati, con finalità di regalo. La soglia prevista per questi casi è di 45 euro. Poiché il valore intrinseco (38 euro) è inferiore, il pacco è esente sia dal dazio sia dall’IVA. Se invece la zia avesse aggiunto altri articoli portando il valore a 50 euro, le esenzioni decadrebbero entrambe: si pagherebbero dazio e IVA sull’intero importo.

    In pratica

    • Spedizione privato-privato come regalo: soglia 45 euro (valore intrinseco).
    • Sotto i 45 euro: esente sia da dazio sia da IVA.
    • Il valore deve essere dichiarato correttamente: dichiarare un valore inferiore al reale espone a sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La franchigia di 150 euro include anche le spese di spedizione?

    No. La soglia si applica al valore intrinseco della merce, cioè il prezzo pagato per i prodotti, al netto delle spese di trasporto e assicurazione. Tuttavia, il dazio viene poi calcolato sul valore CIF (merce più trasporto fino alla frontiera UE), se la soglia viene superata.

    Se compro più articoli dallo stesso venditore e li faccio spedire insieme, la franchigia vale per il totale o per ogni articolo?

    Vale per il valore totale della spedizione. Se il pacco contiene merce per 200 euro complessivi, la franchigia dai dazi non si applica, anche se ogni singolo articolo valesse meno di 150 euro.

    Devo fare qualcosa di speciale per beneficiare della franchigia?

    No, non serve presentare domande. La franchigia si applica automaticamente in dogana. Il vettore o il servizio postale gestisce la procedura. Se il valore è sotto soglia, il pacco passa direttamente.

    Cosa succede se il venditore dichiara un valore falso sul pacco per evitare i dazi?

    La dogana può aprire il pacco, verificare il contenuto e rideterminare il valore. In caso di dichiarazione falsa si applicano sanzioni, che possono riguardare sia il mittente sia, in alcuni casi, il destinatario.

    I prodotti usati spediti da privati godono delle stesse soglie?

    Sì, le soglie si applicano al valore intrinseco della merce, indipendentemente dal fatto che sia nuova o usata. Ciò che conta è la natura della spedizione (commerciale o regalo tra privati) e il valore dichiarato.

    Se ricevo un pacco con valore superiore a 150 euro, chi mi contatta per il pagamento?

    Di solito è il corriere a contattarti prima della consegna, indicando l’importo dei dazi e dell’IVA da versare. In alternativa, puoi ricevere una comunicazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli se la merce è trattenuta in dogana.

  • Articolo 44 L. 184/1983: Adozione in casi particolari

    Art. 44 L. 184/1983 – Adozione in casi particolari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,
    quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

    2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

    3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

    4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

  • Spese mediche per patologie esenti: come indicarle nel 730

    In sintesi

    • Rigo E1 colonna 1: le spese per patologie esenti del contribuente vanno indicate separatamente dalle altre spese sanitarie.
    • Vantaggio specifico: se la detrazione supera l’imposta dovuta, l’eccedenza non si perde ma può essere usata da un familiare che ha sostenuto la spesa.
    • Rigo E2: serve quando hai pagato spese mediche per un familiare non a tuo carico che ha una patologia esente e la cui detrazione non ha trovato capienza nella sua imposta.
    • Massimale rigo E2: 6.197,48 euro. Le spese oltre questa cifra non danno ulteriore detrazione.
    • Franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% si calcola solo sulla parte che supera questo importo, considerando insieme le spese di E1 ed E2.

    Cosa sono le patologie esenti e perché contano nella dichiarazione

    Alcune malattie o condizioni patologiche danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale riconosce questa esenzione per determinate prestazioni collegate alla patologia specifica. L’elenco completo si trova sul sito del Ministero della Salute (salute.gov.it).

    Nel 730, le spese mediche legate a queste patologie non vengono trattate come le spese sanitarie ordinarie. Hanno una colonna dedicata nel rigo E1 (la colonna 1) e seguono regole particolari: se la detrazione calcolata supera l’imposta che il malato deve pagare, la parte eccedente non si perde. Viene indicata nel prospetto di liquidazione (modello 730-3) affinché il familiare che ha pagato la spesa possa recuperare quella quota nel proprio 730, tramite il rigo E2.

    Questo meccanismo in due passaggi è pensato per tutelare chi soffre di malattie croniche o invalidanti, spesso con redditi bassi e quindi con un’imposta dovuta ridotta. Senza questa regola, la detrazione andrebbe in gran parte persa.

    Rigo E1 e rigo E2 a confronto
    Rigo Chi lo compila Cosa indica Massimale
    E1 colonna 1 Il malato stesso (o chi ne è fiscalmente responsabile) Spese sanitarie per patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket, sostenute nell'interesse proprio Nessun limite specifico (concorre con E1 col. 2 e E2 alla franchigia di 129,11 euro)
    E2 Il familiare che ha pagato le spese per il malato non a suo carico Quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del malato 6.197,48 euro

    Esempio pratico

    • Caio ha una patologia esente. Nel 2025 ha sostenuto 2.000 euro di spese mediche collegate a quella malattia. La sua IRPEF lorda dopo le detrazioni per lavoro è di 180 euro. La detrazione teorica spetterebbe su 2.000 – 129,11 = 1.870,89 euro: il 19% fa circa 355 euro. Ma Caio deve pagare solo 180 euro di imposta, quindi 355 – 180 = 175 euro di detrazione non trovano capienza. Il CAF annota questa eccedenza nel modello 730-3 di Caio. La sorella Caia, che ha pagato quelle spese per lui, può indicare nel proprio 730 al rigo E2 l’importo corrispondente (entro il massimale di 6.197,48 euro) e recuperare quella quota di detrazione nella sua dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione della patologia esente rilasciata dall’ASL o dall’ente competente
    • Scontrini farmaceutici, fatture o ricevute delle prestazioni sanitarie legate alla patologia
    • Modello 730-3 (o quadro RN del Mod. REDDITI PF 2026) del familiare malato, da cui risulta l’eccedenza di detrazione non utilizzata (per chi compila il rigo E2)
    • Documentazione che attesta il pagamento con strumento tracciabile (per le spese a cui si applica l’obbligo di tracciabilità)

    Tizio ha una malattia cronica esente: dove indica le spese nel suo 730?

    Scenario. Tizio soffre di una patologia cronica riconosciuta dal SSN come esente. Nel 2025 ha speso 1.500 euro in visite specialistiche e farmaci collegati alla sua malattia. È lui stesso che sostiene la spesa e la vuole detrarre.

    Come si applica. Tizio indica i 1.500 euro nella colonna 1 del rigo E1 del proprio 730. Quelle spese non devono comparire anche nella colonna 2 dello stesso rigo (che è per le spese sanitarie ordinarie): le due colonne sono distinte. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro, considerando insieme le spese di E1 e E2. Se la detrazione supera l’imposta di Tizio, l’eccedenza verrà indicata nel modello 730-3 per eventuale uso da parte di un familiare.

    In pratica

    • Usa la colonna 1 del rigo E1 per le spese legate alla patologia esente: non metterle nella colonna 2.
    • Conserva la certificazione della patologia e tutti gli scontrini o fatture delle spese.
    • Controlla il modello 730-3 che ti consegna il CAF: se c’è un’eccedenza, comunicala al familiare che ha pagato le spese per te.

    Sempronia ha pagato le spese mediche per la madre malata non a suo carico: può detrarre qualcosa?

    Scenario. La madre di Sempronia ha una patologia esente ma non è fiscalmente a carico di Sempronia perché ha un reddito proprio. Sempronia ha pagato di tasca sua 3.000 euro di spese sanitarie per la madre. La madre ha già dichiarato quelle spese nel suo 730 ma la detrazione non ha trovato capienza nella sua imposta.

    Come si applica. Sempronia può indicare nel rigo E2 del suo 730 la quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta della madre. L’importo da inserire non è i 3.000 euro di spesa, ma la parte di detrazione eccedente risultante dal modello 730-3 della madre (o dal quadro RN del suo modello REDDITI). L’ammontare massimo che Sempronia può indicare in E2 è 6.197,48 euro. Anche su questa somma si applica la franchigia di 129,11 euro insieme alle spese di E1.

    In pratica

    • Chiedi alla madre il suo modello 730-3: l’eccedenza di detrazione è indicata tra i messaggi del prospetto di liquidazione.
    • Riporta quella cifra nel rigo E2 del tuo 730, fino al massimale di 6.197,48 euro.
    • Non indicare le stesse spese anche nel rigo E1: le colonne hanno destinazioni diverse.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se la mia malattia è esente?

    L’elenco delle patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket è pubblicato sul sito del Ministero della Salute (salute.gov.it). L’esenzione è certificata dall’ASL di competenza, che rilascia un attestato da conservare insieme alle ricevute delle spese.

    Le spese per patologie esenti hanno la franchigia di 129,11 euro?

    Sì. La detrazione del 19% si calcola sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro, considerando insieme le spese indicate nei righi E1 ed E2.

    Cosa succede se la detrazione supera l'imposta che devo pagare?

    Per le spese di patologie esenti, la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta non va persa. Viene indicata nel prospetto di liquidazione (modello 730-3) e può essere utilizzata da un familiare che ha sostenuto la spesa, indicandola nel rigo E2 del suo 730.

    Qual è il limite per il rigo E2?

    L’ammontare massimo delle spese che si possono indicare nel rigo E2 è 6.197,48 euro.

    Devo pagare con carta o bancomat anche le spese per patologie esenti?

    L’obbligo di pagamento tracciabile per avere la detrazione del 19% non si applica alle spese per medicinali né alle prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Per le spese private non accreditate conviene comunque usare uno strumento tracciabile.

    Posso detrarre le spese per una patologia esente di un figlio fiscalmente a carico?

    Sì. Le spese sanitarie dei familiari fiscalmente a carico vanno indicate nel rigo E1 colonna 2 (spese sanitarie ordinarie) o colonna 1 (se relative a patologie esenti). Il documento deve essere intestato al contribuente o al figlio a carico.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Celiachia.

  • Articolo 43 L. 184/1983: Cittadini italiani all’estero e minori in stato di abbandono

    Art. 43 L. 184/1983 – Cittadini italiani all’estero e minori in stato di abbandono

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9
    si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Stabilimenti Balneari

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Stabilimenti Balneari

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Frontalieri e Svizzera nel 730/2026: tassazione e imposta sostitutiva

    In sintesi

    • Chi sono i frontalieri: lavoratori residenti in Italia entro 20 km dal confine svizzero che lavorano in Svizzera e rientrano ogni giorno.
    • Regime transitorio: alcuni frontalieri possono mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera; gli altri devono dichiarare il reddito in Italia.
    • Imposta sostitutiva opzionale al 25%: chi non rientra nel regime transitorio può scegliere di pagare un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte già versate in Svizzera.
    • Detrazione del 20%: chi sceglie l’imposta sostitutiva matura una detrazione pari al 20% del contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale versato.
    • Dove si dichiara: il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera va indicato nel quadro C del 730, con il codice 4 nella colonna ‘Altri dati’.
    • Opzione nel quadro M: l’imposta sostitutiva si esercita compilando il rigo M38 del quadro M del modello 730.

    Come funziona la tassazione dei frontalieri che lavorano in Svizzera

    Se lavori in Svizzera e risiedi in Italia, sei un ‘lavoratore frontaliero’. Questo significa che ogni giorno (o quasi) attraversi il confine per raggiungere il posto di lavoro e poi rientri in Italia. Dal punto di vista fiscale la tua situazione è particolare: hai guadagnato il reddito in un Paese straniero, ma sei residente fiscale in Italia. Questo solleva una domanda pratica: dove e come paghi le tasse?

    Le regole sono state riviste negli ultimi anni. Esiste un ‘regime transitorio’ che permette ad alcuni frontalieri di continuare a pagare le tasse solo in Svizzera, come avveniva in passato. Chi non rientra in quel regime deve invece dichiarare il reddito in Italia. Per chi dichiara in Italia è disponibile un’opzione interessante: l’imposta sostitutiva al 25% calcolata sulle imposte già pagate alla Confederazione Elvetica, invece di applicare le aliquote IRPEF ordinarie.

    In questa guida spieghiamo come funziona il meccanismo passo dopo passo, con esempi pratici e i documenti che ti servono per compilare correttamente il 730/2026 (periodo d’imposta 2025).

    Rigo M38 – Imposta sostitutiva frontalieri: colonne principali
    Colonna Cosa si indica
    Colonna 1 – Redditi da lavoro dipendente Svizzera L'ammontare totale del reddito da lavoro percepito in Svizzera nel 2025
    Colonna 2 – Imposta assolta in Svizzera Le imposte già pagate alla Confederazione Elvetica nel 2025
    Colonna 3 – Contributo detraibile Il contributo di compartecipazione al SSN versato, per calcolare la detrazione del 20%
    Aliquota imposta sostitutiva 25% delle imposte pagate in Svizzera
    Detrazione dal contributo SSN 20% del contributo versato, detraibile dall'imposta sostitutiva

    Esempio pratico

    • Tizio risiede a Varese e lavora a Lugano. Nel 2025 ha percepito 40.000 euro di stipendio svizzero e ha pagato 8.000 euro di imposte in Svizzera. Non rientra nel regime transitorio. Sceglie l’imposta sostitutiva: 25% × 8.000 = 2.000 euro dovuti in Italia. Ha versato 500 euro di contributo SSN: detrae il 20%, cioè 100 euro. Imposta finale: 1.900 euro. Scegliere l’imposta sostitutiva gli evita di applicare le aliquote IRPEF ordinarie sull’intero reddito e gli preclude il credito d’imposta per le imposte estere.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro svizzero (con l’importo del reddito e delle imposte trattenute)
    • Documentazione che attesta il pagamento delle imposte in Svizzera divenute definitive
    • Prova della residenza in un comune italiano situato entro 20 km dal confine svizzero
    • Ricevute del contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale versato
    • Eventuale documentazione del regime transitorio applicabile

    Caso 1 – Tizio sceglie l'imposta sostitutiva

    Scenario. Tizio abita a Como, lavora a Ginevra e non rientra nel regime transitorio. Ha uno stipendio svizzero e vuole semplificare la dichiarazione.

    Come si applica. Tizio compila il rigo M38 del quadro M: indica il reddito percepito in Svizzera nella colonna 1, le imposte pagate in Svizzera nella colonna 2 e il contributo SSN versato nella colonna 3. Sceglie l’opzione: pagherà il 25% delle imposte svizzere, detraendo il 20% del contributo SSN. Questa scelta lo esclude dal credito d’imposta per le imposte estere (quadro G).

    In pratica

    • Compila solo il rigo M38: nessuna voce nel quadro C per questo reddito.
    • La scelta per l’imposta sostitutiva esclude il credito per imposte estere: le due opzioni non si cumulano.
    • Conserva la documentazione delle imposte svizzere: potrà essere richiesta in caso di controllo.

    Caso 2 – Caio non opta per l'imposta sostitutiva

    Scenario. Caio risiede a Domodossola e lavora in Canton Vallese. Non rientra nel regime transitorio e decide di non esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva.

    Come si applica. Caio dichiara il reddito svizzero nel quadro C del 730, indicando il codice 4 nella colonna ‘Tipo’ (redditi prodotti in zone di frontiera) o il codice 1 nella colonna ‘Altri dati’ per redditi di fonte estera. L’intero importo lordo va indicato. Poi compila il quadro G (rigo G4) per chiedere il credito d’imposta sulle imposte svizzere pagate in via definitiva.

    In pratica

    • Senza opzione sostitutiva, il reddito estero si somma agli altri redditi e si applicano le aliquote IRPEF ordinarie.
    • Il credito per le imposte estere riduce l’IRPEF dovuta ma non può superare la quota di imposta italiana proporzionale al reddito estero.
    • Valuta con il CAF o un professionista quale delle due strade è più conveniente nel tuo caso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'regime transitorio' per i frontalieri svizzeri?

    Il regime transitorio permette ad alcuni frontalieri, in base alle condizioni stabilite dall’accordo bilaterale italo-svizzero, di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera come avveniva prima della revisione delle regole. Chi rientra in questo regime non deve dichiarare il reddito in Italia. Verifica con un professionista o con il CAF se sei nella categoria tutelata.

    Devo compilare sia il quadro C sia il quadro M?

    No. Se scegli l’imposta sostitutiva (rigo M38), non devi riportare il reddito svizzero anche nel quadro C. Le due sezioni sono alternative. Se invece non opti per la sostitutiva, il reddito va nel quadro C e il credito per le imposte estere nel quadro G.

    L'imposta sostitutiva è sempre conveniente?

    Dipende dal tuo reddito complessivo e dall’aliquota IRPEF che ti si applicherebbe. Con redditi alti e un’aliquota marginale elevata, la sostitutiva al 25% delle imposte svizzere può essere molto vantaggiosa. Con redditi bassi o in presenza di molte detrazioni, la tassazione ordinaria potrebbe risultare equivalente o migliore. Confronta le due ipotesi.

    Posso cumulare l'imposta sostitutiva con il credito per le imposte estere?

    No. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che la scelta per l’imposta sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica tramite il quadro G.

    Cosa succede se non ho ancora ricevuto la documentazione delle imposte svizzere?

    Le imposte estere rilevanti per il credito (quadro G, rigo G4) sono quelle ‘divenute definitive’ nel periodo dal 2025 alla data di presentazione del 730/2026. Se alcune imposte non sono ancora definitive, non vanno indicate: potranno essere recuperate nella dichiarazione dell’anno successivo.

    I frontalieri pagano il contributo al Servizio sanitario nazionale?

    Sì. La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di una quota di compartecipazione al SSN per i frontalieri svizzeri. Chi sceglie l’imposta sostitutiva può detrarre il 20% di quanto versato (colonna 3 del rigo M38).