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In sintesi
- Chi sono i frontalieri: lavoratori residenti in Italia entro 20 km dal confine svizzero che lavorano in Svizzera e rientrano ogni giorno.
- Regime transitorio: alcuni frontalieri possono mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera; gli altri devono dichiarare il reddito in Italia.
- Imposta sostitutiva opzionale al 25%: chi non rientra nel regime transitorio può scegliere di pagare un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte già versate in Svizzera.
- Detrazione del 20%: chi sceglie l’imposta sostitutiva matura una detrazione pari al 20% del contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale versato.
- Dove si dichiara: il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera va indicato nel quadro C del 730, con il codice 4 nella colonna ‘Altri dati’.
- Opzione nel quadro M: l’imposta sostitutiva si esercita compilando il rigo M38 del quadro M del modello 730.
Come funziona la tassazione dei frontalieri che lavorano in Svizzera
Se lavori in Svizzera e risiedi in Italia, sei un ‘lavoratore frontaliero’. Questo significa che ogni giorno (o quasi) attraversi il confine per raggiungere il posto di lavoro e poi rientri in Italia. Dal punto di vista fiscale la tua situazione è particolare: hai guadagnato il reddito in un Paese straniero, ma sei residente fiscale in Italia. Questo solleva una domanda pratica: dove e come paghi le tasse?
Le regole sono state riviste negli ultimi anni. Esiste un ‘regime transitorio’ che permette ad alcuni frontalieri di continuare a pagare le tasse solo in Svizzera, come avveniva in passato. Chi non rientra in quel regime deve invece dichiarare il reddito in Italia. Per chi dichiara in Italia è disponibile un’opzione interessante: l’imposta sostitutiva al 25% calcolata sulle imposte già pagate alla Confederazione Elvetica, invece di applicare le aliquote IRPEF ordinarie.
In questa guida spieghiamo come funziona il meccanismo passo dopo passo, con esempi pratici e i documenti che ti servono per compilare correttamente il 730/2026 (periodo d’imposta 2025).
| Colonna | Cosa si indica |
|---|---|
| Colonna 1 – Redditi da lavoro dipendente Svizzera | L'ammontare totale del reddito da lavoro percepito in Svizzera nel 2025 |
| Colonna 2 – Imposta assolta in Svizzera | Le imposte già pagate alla Confederazione Elvetica nel 2025 |
| Colonna 3 – Contributo detraibile | Il contributo di compartecipazione al SSN versato, per calcolare la detrazione del 20% |
| Aliquota imposta sostitutiva | 25% delle imposte pagate in Svizzera |
| Detrazione dal contributo SSN | 20% del contributo versato, detraibile dall'imposta sostitutiva |
Esempio pratico
-
Tizio risiede a Varese e lavora a Lugano. Nel 2025 ha percepito 40.000 euro di stipendio svizzero e ha pagato 8.000 euro di imposte in Svizzera. Non rientra nel regime transitorio. Sceglie l’imposta sostitutiva: 25% × 8.000 = 2.000 euro dovuti in Italia. Ha versato 500 euro di contributo SSN: detrae il 20%, cioè 100 euro. Imposta finale: 1.900 euro. Scegliere l’imposta sostitutiva gli evita di applicare le aliquote IRPEF ordinarie sull’intero reddito e gli preclude il credito d’imposta per le imposte estere.
Documenti necessari
- Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro svizzero (con l’importo del reddito e delle imposte trattenute)
- Documentazione che attesta il pagamento delle imposte in Svizzera divenute definitive
- Prova della residenza in un comune italiano situato entro 20 km dal confine svizzero
- Ricevute del contributo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale versato
- Eventuale documentazione del regime transitorio applicabile
Caso 1 – Tizio sceglie l'imposta sostitutiva
Scenario. Tizio abita a Como, lavora a Ginevra e non rientra nel regime transitorio. Ha uno stipendio svizzero e vuole semplificare la dichiarazione.
Come si applica. Tizio compila il rigo M38 del quadro M: indica il reddito percepito in Svizzera nella colonna 1, le imposte pagate in Svizzera nella colonna 2 e il contributo SSN versato nella colonna 3. Sceglie l’opzione: pagherà il 25% delle imposte svizzere, detraendo il 20% del contributo SSN. Questa scelta lo esclude dal credito d’imposta per le imposte estere (quadro G).
In pratica
- Compila solo il rigo M38: nessuna voce nel quadro C per questo reddito.
- La scelta per l’imposta sostitutiva esclude il credito per imposte estere: le due opzioni non si cumulano.
- Conserva la documentazione delle imposte svizzere: potrà essere richiesta in caso di controllo.
Caso 2 – Caio non opta per l'imposta sostitutiva
Scenario. Caio risiede a Domodossola e lavora in Canton Vallese. Non rientra nel regime transitorio e decide di non esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva.
Come si applica. Caio dichiara il reddito svizzero nel quadro C del 730, indicando il codice 4 nella colonna ‘Tipo’ (redditi prodotti in zone di frontiera) o il codice 1 nella colonna ‘Altri dati’ per redditi di fonte estera. L’intero importo lordo va indicato. Poi compila il quadro G (rigo G4) per chiedere il credito d’imposta sulle imposte svizzere pagate in via definitiva.
In pratica
- Senza opzione sostitutiva, il reddito estero si somma agli altri redditi e si applicano le aliquote IRPEF ordinarie.
- Il credito per le imposte estere riduce l’IRPEF dovuta ma non può superare la quota di imposta italiana proporzionale al reddito estero.
- Valuta con il CAF o un professionista quale delle due strade è più conveniente nel tuo caso.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Cosa si intende per 'regime transitorio' per i frontalieri svizzeri?
Il regime transitorio permette ad alcuni frontalieri, in base alle condizioni stabilite dall’accordo bilaterale italo-svizzero, di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera come avveniva prima della revisione delle regole. Chi rientra in questo regime non deve dichiarare il reddito in Italia. Verifica con un professionista o con il CAF se sei nella categoria tutelata.
Devo compilare sia il quadro C sia il quadro M?
No. Se scegli l’imposta sostitutiva (rigo M38), non devi riportare il reddito svizzero anche nel quadro C. Le due sezioni sono alternative. Se invece non opti per la sostitutiva, il reddito va nel quadro C e il credito per le imposte estere nel quadro G.
L'imposta sostitutiva è sempre conveniente?
Dipende dal tuo reddito complessivo e dall’aliquota IRPEF che ti si applicherebbe. Con redditi alti e un’aliquota marginale elevata, la sostitutiva al 25% delle imposte svizzere può essere molto vantaggiosa. Con redditi bassi o in presenza di molte detrazioni, la tassazione ordinaria potrebbe risultare equivalente o migliore. Confronta le due ipotesi.
Posso cumulare l'imposta sostitutiva con il credito per le imposte estere?
No. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che la scelta per l’imposta sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica tramite il quadro G.
Cosa succede se non ho ancora ricevuto la documentazione delle imposte svizzere?
Le imposte estere rilevanti per il credito (quadro G, rigo G4) sono quelle ‘divenute definitive’ nel periodo dal 2025 alla data di presentazione del 730/2026. Se alcune imposte non sono ancora definitive, non vanno indicate: potranno essere recuperate nella dichiarazione dell’anno successivo.
I frontalieri pagano il contributo al Servizio sanitario nazionale?
Sì. La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di una quota di compartecipazione al SSN per i frontalieri svizzeri. Chi sceglie l’imposta sostitutiva può detrarre il 20% di quanto versato (colonna 3 del rigo M38).
Domande frequenti
Cosa si intende per 'regime transitorio' per i frontalieri svizzeri?
Il regime transitorio permette ad alcuni frontalieri, in base alle condizioni stabilite dall'accordo bilaterale italo-svizzero, di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera come avveniva prima della revisione delle regole. Chi rientra in questo regime non deve dichiarare il reddito in Italia. Verifica con un professionista o con il CAF se sei nella categoria tutelata.
Devo compilare sia il quadro C sia il quadro M?
No. Se scegli l'imposta sostitutiva (rigo M38), non devi riportare il reddito svizzero anche nel quadro C. Le due sezioni sono alternative. Se invece non opti per la sostitutiva, il reddito va nel quadro C e il credito per le imposte estere nel quadro G.
L'imposta sostitutiva è sempre conveniente?
Dipende dal tuo reddito complessivo e dall'aliquota IRPEF che ti si applicherebbe. Con redditi alti e un'aliquota marginale elevata, la sostitutiva al 25% delle imposte svizzere può essere molto vantaggiosa. Con redditi bassi o in presenza di molte detrazioni, la tassazione ordinaria potrebbe risultare equivalente o migliore. Confronta le due ipotesi.
Posso cumulare l'imposta sostitutiva con il credito per le imposte estere?
No. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che la scelta per l'imposta sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica tramite il quadro G.
Cosa succede se non ho ancora ricevuto la documentazione delle imposte svizzere?
Le imposte estere rilevanti per il credito (quadro G, rigo G4) sono quelle 'divenute definitive' nel periodo dal 2025 alla data di presentazione del 730/2026. Se alcune imposte non sono ancora definitive, non vanno indicate: potranno essere recuperate nella dichiarazione dell'anno successivo.
I frontalieri pagano il contributo al Servizio sanitario nazionale?
Sì. La legge di bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di una quota di compartecipazione al SSN per i frontalieri svizzeri. Chi sceglie l'imposta sostitutiva può detrarre il 20% di quanto versato (colonna 3 del rigo M38).
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