Indice
La guida
In sintesi
- 3% sull’importo della condanna per sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi che condannano a pagare somme non soggette a IVA (per esempio un risarcimento o un prestito tra privati).
- 200 euro fissi se la condanna riguarda corrispettivi soggetti a IVA (una fattura non pagata, una fornitura, dei lavori) e per i provvedimenti senza contenuto patrimoniale.
- Minimo 200 euro: il 3% si paga davvero solo sopra 6.666,67 euro di condanna.
- Chi paga, dal 2025: l’Agenzia chiede l’imposta prima alla parte condannata o al debitore; creditore e altre parti rispondono solo se la riscossione verso il debitore non va a buon fine.
- La registrazione non blocca l’esecuzione: la richiede la cancelleria e la copia per l’esecuzione forzata si può ottenere anche prima.
- Esenti i provvedimenti nelle cause di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
Come funziona l’imposta di registro sugli atti giudiziari
Le sentenze che definiscono anche in parte un giudizio civile e i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti a imposta di registro anche se sono stati impugnati o sono ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso dopo la sentenza definitiva (art. 37 DPR 131/1986). Un decreto ingiuntivo non opposto diventa esecutivo e da quel momento è tassato.
La registrazione non la chiede il creditore: la richiede la cancelleria del giudice, decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento (art. 13, comma 3, DPR 131/1986). L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta e notifica l’avviso di liquidazione; per gli atti giudiziari non c’è autoliquidazione (art. 41 DPR 131/1986).
Dal 1° gennaio 2025, per i provvedimenti di condanna al pagamento di somme, compresi i decreti ingiuntivi, la registrazione avviene a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’Agenzia chiede il pagamento alla parte condannata alle spese o al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo; l’avviso è notificato anche al creditore e alle altre parti, che però pagano solo se la riscossione verso il debitore principale non riesce (art. 57, comma 1.1, DPR 131/1986; FiscoOggi, 4 febbraio 2025).
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| Tipo di provvedimento | Imposta |
|---|---|
| Condanna al pagamento di somme non soggette a IVA (risarcimenti, prestiti tra privati, canoni di locazione abitativa) | 3% dell’importo della condanna, con un minimo di 200 euro |
| Condanna al pagamento di corrispettivi soggetti a IVA (forniture, lavori, servizi fatturati) | 200 euro in misura fissa (principio di alternatività IVA-registro, art. 40 DPR 131/1986) |
| Accertamento di diritti a contenuto patrimoniale | 1%, con un minimo di 200 euro |
| Provvedimenti senza condanna né accertamento patrimoniale | 200 euro in misura fissa |
| Cause di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie | Esenti (art. 10 L. 533/1973) |
La misura minima di 200 euro deriva dall’art. 41, comma 2, del DPR 131/1986. Le aliquote del 3% e dell’1% e la misura fissa per i corrispettivi soggetti a IVA sono nell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto.
Quanto costa registrare un decreto ingiuntivo: tre esempi
-
Decreto ingiuntivo di 7.000 euro per un prestito tra privati (somma non soggetta a IVA): 3% di 7.000 = 210 euro.
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Decreto ingiuntivo di 5.000 euro per un prestito tra privati: il 3% sarebbe 150 euro, ma si paga il minimo di 200 euro.
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Decreto ingiuntivo di 15.000 euro per una fornitura fatturata con IVA: 200 euro fissi, non il 3%.
Cosa serve per pagare
- Gli estremi del provvedimento: anno, codice dell’ufficio giudiziario, tipo (DI per il decreto ingiuntivo) e numero
- Il servizio dell’Agenzia delle Entrate per la tassazione degli atti giudiziari, che calcola gli importi e prepara il modello di pagamento
- In alternativa, il modello allegato all’avviso di liquidazione notificato dall’ufficio
Caso 1 – Decreto ingiuntivo per lavori fatturati con IVA
Scenario. Tizio è un artigiano che ha eseguito lavori di ristrutturazione per 8.000 euro più IVA. Il committente non ha pagato e Tizio ottiene un decreto ingiuntivo, che diventa esecutivo.
Come si applica. La condanna riguarda il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA: l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, 200 euro, e non il 3%. L’Agenzia la chiede prima al committente, cioè al debitore nei cui confronti il decreto è divenuto esecutivo; Tizio ne risponde solo se la riscossione verso il committente non va a buon fine.
In pratica
- Crediti da fatture con IVA: imposta fissa di 200 euro.
- La registrazione la chiede la cancelleria, non il creditore.
- Per l’esecuzione forzata la copia del provvedimento si può rilasciare anche prima della registrazione.
Caso 2 – Sentenza di condanna per risarcimento danni
Scenario. Caio ha subito danni in un sinistro stradale. La sentenza condanna il responsabile a pagargli 22.000 euro a titolo di risarcimento.
Come si applica. Il risarcimento non è un corrispettivo soggetto a IVA: si applica il 3% su 22.000 euro, pari a 660 euro. L’avviso di liquidazione è rivolto prima alla parte condannata; Caio è chiamato a pagare solo se la riscossione verso il responsabile non riesce. Se la sentenza avesse solo ordinato di rimuovere un’opera, senza condanna al pagamento di somme, l’imposta sarebbe stata di 200 euro fissi.
In pratica
- Distingui il titolo: somme fuori dal campo IVA scontano il 3%, corrispettivi con IVA 200 euro fissi.
- Se il provvedimento è poi riformato o annullato, il rimborso si chiede all’ufficio che ha eseguito la registrazione (art. 37, comma 2).
- Se hai pagato tu come creditore, puoi rivalerti sul debitore, che è il primo obbligato.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
- DPR 131/1986, artt. 13, 37, 40, 41, 57 e 66 (Normattiva, testo vigente nel 2026)
- Agenzia delle Entrate, servizio di tassazione degli atti giudiziari e guida al versamento
- FiscoOggi, 4 febbraio 2025: le novità del D.Lgs. 139/2024 sugli atti giudiziari
- art. 10 L. 533/1973: esenzione per le cause di lavoro
Dal 1° gennaio 2027 il DPR 131/1986 è sostituito dal nuovo testo unico (D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123): i riferimenti agli articoli cambieranno.
Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro, Imposta di registro sul preliminare, Imposta di registro sull’acquisto della prima casa e Acquisto da impresa con IVA.
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Domande frequenti
Chi deve pagare l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo?
Dal 2025 l'Agenzia delle Entrate chiede l'imposta prima al debitore nei cui confronti il decreto è divenuto esecutivo, o alla parte condannata alle spese. Il creditore riceve l'avviso ma risponde in solido solo se la riscossione verso il debitore non va a buon fine (art. 57, comma 1.1, DPR 131/1986).
Quanto si paga di registro su un decreto ingiuntivo da 10.000 euro?
Se il credito non è soggetto a IVA, il 3%: 300 euro. Se il decreto riguarda una fattura con IVA, 200 euro fissi. Sotto i 6.666,67 euro il 3% darebbe meno di 200 euro, quindi si paga comunque il minimo di 200 euro.
Il decreto ingiuntivo per una fattura non pagata paga il 3%?
No. Se la condanna riguarda corrispettivi di operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa di 200 euro, per il principio di alternatività tra IVA e registro (art. 40 DPR 131/1986).
Cosa succede se il provvedimento non riguarda una somma di denaro?
Se il provvedimento non condanna al pagamento di somme né accerta diritti a contenuto patrimoniale, l'imposta è fissa: 200 euro.
Entro quanto tempo va registrato un decreto ingiuntivo o una sentenza?
La registrazione la chiede la cancelleria, decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento (art. 13, comma 3, DPR 131/1986). Poi l'Agenzia notifica l'avviso di liquidazione con l'importo da pagare.
Serve la registrazione per avviare l'esecuzione forzata?
No. La copia della sentenza o del provvedimento da usare per l'esecuzione forzata può essere rilasciata anche prima della registrazione, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 522 del 2002 sull'art. 66 del DPR 131/1986.
I decreti ingiuntivi per crediti di lavoro pagano l'imposta di registro?
No. Gli atti e i provvedimenti delle cause per controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti dall'imposta di registro (art. 10 L. 533/1973).
Posso recuperare dal debitore l'imposta di registro che ho pagato?
Sì. Il primo obbligato è il debitore: se l'Agenzia ha chiesto e ottenuto il pagamento da te perché la riscossione verso di lui non è riuscita, puoi rivalerti su di lui.