← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Che cosa è il sistema del prezzo-valore

Quando si compra una casa tra privati, la legge impone di pagare l’imposta di registro sul valore dell’immobile. Il problema è: qual è quel valore? In linea generale sarebbe il prezzo concordato tra le parti, che di solito riflette il mercato. Ma il fisco italiano ha previsto un’alternativa più favorevole: il sistema del prezzo-valore.

Con questo meccanismo, la base su cui si calcola l’imposta non è il prezzo scritto nel contratto, bensì il cosiddetto valore catastale: un dato fiscale, di norma molto più basso del prezzo di mercato. Il risultato è che l’imposta di registro può ridursi in modo significativo, anche di diverse migliaia di euro.

Il valore catastale si ottiene partendo dalla rendita catastale dell’immobile (indicata nella visura catastale), rivalutandola del 5% e moltiplicandola per 120 in caso di acquisto ordinario, oppure per 110 se si tratta di prima casa. L’acquirente deve però fare esplicita richiesta al notaio di inserire nell’atto la dichiarazione per l’applicazione del prezzo-valore.

Il beneficio non si ferma all’imposta: la legge prevede anche una riduzione degli onorari notarili quando si usa questo sistema. Si tratta quindi di un doppio vantaggio economico, accessibile però solo alle persone fisiche che acquistano per uso privato e non nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Calcolo del valore catastale per il prezzo-valore
Tipo di acquisto Moltiplicatore Aliquota registro
Abitazione ordinaria (non prima casa) Rendita +5% × 120 9%
Prima casa Rendita +5% × 110 2% (minimo 1.000 euro)
Pertinenze della prima casa Rendita +5% × 110 2%

Esempio pratico

  • Tizio acquista un appartamento per 220.000 euro. La rendita catastale è 650 euro. Valore catastale: 650 × 1,05 × 120 = 81.900 euro. Imposta di registro senza prezzo-valore: 220.000 × 9% = 19.800 euro. Con prezzo-valore: 81.900 × 9% = 7.371 euro. Risparmio: oltre 12.000 euro. Se fosse prima casa: 81.900 × 2% = 1.638 euro, con un minimo di 1.000 euro da verificare.

Documenti necessari

  • Visura catastale dell’immobile (con rendita catastale aggiornata)
  • Atto di compravendita con richiesta espressa del prezzo-valore
  • Codice fiscale dell’acquirente (persona fisica)
  • Dichiarazione di prima casa nell’atto, se applicabile

Tizio acquista una seconda casa

Scenario. Tizio compra un bilocale in città come investimento per 180.000 euro. La rendita catastale è 520 euro. Non ha diritto alle agevolazioni prima casa.

Come si applica. Tizio può chiedere al notaio di applicare il prezzo-valore. Il valore catastale è: 520 × 1,05 × 120 = 65.520 euro. L’imposta di registro sarà il 9% di 65.520, pari a circa 5.897 euro, invece di 180.000 × 9% = 16.200 euro. Il risparmio supera i 10.000 euro. L’acquisto è tra privati, quindi non c’è IVA e il prezzo-valore è applicabile.

In pratica

  • Comunicare al notaio prima di firmare che si vuole applicare il prezzo-valore.
  • Verificare la rendita catastale sulla visura prima del rogito per stimare l’imposta.
  • Il risparmio fiscale è certo, ma l’atto deve riportare comunque il vero prezzo di vendita.

Caio acquista la prima casa

Scenario. Caio compra il suo primo appartamento per 150.000 euro. La rendita catastale è 480 euro. Soddisfa tutti i requisiti per l’agevolazione prima casa (residenza nel Comune entro 18 mesi, nessuna altra prima casa a suo nome).

Come si applica. Caio applica il prezzo-valore con il moltiplicatore ridotto per la prima casa: 480 × 1,05 × 110 = 55.440 euro. L’aliquota è il 2%, quindi l’imposta è 55.440 × 2% = 1.109 euro. Senza prezzo-valore avrebbe pagato 150.000 × 2% = 3.000 euro. Oltre al risparmio fiscale, beneficia anche della riduzione degli onorari notarili prevista dalla legge.

In pratica

  • Per la prima casa il moltiplicatore è 110 anziché 120: il valore catastale risulta ancora più basso.
  • L’imposta non può mai essere inferiore a 1.000 euro per la prima casa: verificare sempre il minimo.
  • Le pertinenze (box, cantina) dello stesso immobile seguono le stesse regole se acquistate insieme.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Posso usare il prezzo-valore se compro da una società?

No. Il sistema si applica solo alle cessioni tra privati o nei casi in cui la vendita non è soggetta a IVA. Se si compra da un’impresa con vendita soggetta a IVA, le regole sono diverse: si paga l’IVA sul prezzo e il registro diventa fisso.

Devo dichiarare il vero prezzo in atto anche con il prezzo-valore?

Sì, assolutamente. Il vero prezzo concordato deve sempre essere indicato nell’atto. Il prezzo-valore cambia solo la base di calcolo dell’imposta di registro, non obbliga a nascondere o modificare il corrispettivo reale.

Cosa succede se non chiedo il prezzo-valore al momento del rogito?

Il beneficio va richiesto espressamente nell’atto notarile. Non è possibile chiederlo in un secondo momento o a posteriori. Se si dimentica, l’imposta si calcola sul prezzo effettivo.

La riduzione degli onorari notarili è automatica?

Sì, quando si applica il prezzo-valore la legge prevede una riduzione degli onorari del notaio. Il notaio è tenuto ad applicarla; è utile chiedergli conferma preventiva.

Vale anche per un appartamento ereditato che poi rivendo?

Il prezzo-valore si applica all’acquirente che compra l’immobile, non alla provenienza dell’immobile stesso. Quel che conta è che il cedente non agisca come imprenditore e che l’acquirente sia una persona fisica privata.

La rendita catastale influisce sull'IMU?

Sì, la rendita catastale è la base anche per il calcolo dell’IMU. Verificarla prima del rogito è utile non solo per stimare l’imposta di registro, ma anche per capire i costi ricorrenti dell’immobile.

Domande frequenti

Posso usare il prezzo-valore se compro da una società?

No. Il sistema si applica solo alle cessioni tra privati o nei casi in cui la vendita non è soggetta a IVA. Se si compra da un'impresa con vendita soggetta a IVA, le regole sono diverse: si paga l'IVA sul prezzo e il registro diventa fisso.

Devo dichiarare il vero prezzo in atto anche con il prezzo-valore?

Sì, assolutamente. Il vero prezzo concordato deve sempre essere indicato nell'atto. Il prezzo-valore cambia solo la base di calcolo dell'imposta di registro, non obbliga a nascondere o modificare il corrispettivo reale.

Cosa succede se non chiedo il prezzo-valore al momento del rogito?

Il beneficio va richiesto espressamente nell'atto notarile. Non è possibile chiederlo in un secondo momento o a posteriori. Se si dimentica, l'imposta si calcola sul prezzo effettivo.

La riduzione degli onorari notarili è automatica?

Sì, quando si applica il prezzo-valore la legge prevede una riduzione degli onorari del notaio. Il notaio è tenuto ad applicarla; è utile chiedergli conferma preventiva.

Vale anche per un appartamento ereditato che poi rivendo?

Il prezzo-valore si applica all'acquirente che compra l'immobile, non alla provenienza dell'immobile stesso. Quel che conta è che il cedente non agisca come imprenditore e che l'acquirente sia una persona fisica privata.

La rendita catastale influisce sull'IMU?

Sì, la rendita catastale è la base anche per il calcolo dell'IMU. Verificarla prima del rogito è utile non solo per stimare l'imposta di registro, ma anche per capire i costi ricorrenti dell'immobile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.