Autore: Andrea Marton

  • Unione civile: come si costituisce, diritti e differenze col matrimonio

    L’unione civile è l’istituto introdotto dalla legge 76/2016 per dare riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso. Nella sostanza è molto vicina al matrimonio – stessi diritti successori, stessa tutela previdenziale, stesso regime patrimoniale – ma presenta alcune differenze precise che conviene conoscere. Vediamo come si costituisce, quali effetti produce, come si scioglie e in cosa si distingue dal matrimonio.

    Chi può costituirla

    L’unione civile può essere costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso. Per le coppie di sesso diverso lo strumento equivalente resta il matrimonio. Non possono unirsi civilmente le persone già vincolate da un matrimonio o da un’altra unione civile, gli interdetti per infermità di mente e i parenti negli stessi gradi che impediscono il matrimonio.

    Come si costituisce

    L’unione si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile. Non sono previste pubblicazioni come per il matrimonio. Le parti possono indicare il regime patrimoniale prescelto.

    I diritti e i doveri

    Con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro. Sul piano patrimoniale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa convenzione. Le parti possono inoltre scegliere un cognome comune per la durata dell’unione.

    Successione e previdenza

    Questo è il punto più rilevante in pratica: l’unito civilmente è equiparato al coniuge. È quindi erede legittimo e legittimario (ha una quota di eredità riservata), gode del diritto di abitazione sulla casa familiare ai sensi dell’art. 540 del codice civile e ha diritto alla pensione di reversibilità e al trattamento di fine rapporto. È la differenza decisiva rispetto alla semplice convivenza di fatto, che di questi diritti è priva.

    Le differenze con il matrimonio

    Pur nella sostanziale equiparazione, restano alcune differenze:

    • Nessun obbligo di fedeltà: il legislatore non lo ha richiamato tra i doveri dell’unione civile (resta l’assistenza morale e materiale);
    • Nessuna separazione personale: non esiste la fase della separazione che precede il divorzio nel matrimonio;
    • Adozione: la legge non prevede l’adozione del figlio del partner; la giurisprudenza l’ha ammessa in casi particolari (art. 44 della legge 184/1983), ma non come regola generale.

    Come si scioglie

    L’unione civile si scioglie per morte o per volontà delle parti. In quest’ultimo caso è sufficiente che anche una sola delle due manifesti all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento; decorsi tre mesi si può proporre la domanda di scioglimento (divorzio). A differenza del matrimonio, quindi, non occorre passare per la separazione. Lo scioglimento avviene anche nelle altre ipotesi previste dalla legge sul divorzio.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    L’unione civile è solo per coppie dello stesso sesso?

    Sì. L’unione civile è riservata a due persone maggiorenni dello stesso sesso. Le coppie di sesso diverso possono sposarsi oppure costituire una convivenza di fatto.

    Nell’unione civile c’è l’obbligo di fedeltà?

    No. La legge 76/2016 non richiama l’obbligo di fedeltà tra i doveri dell’unione civile; restano l’obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione.

    Come si scioglie un’unione civile?

    Basta che una delle parti dichiari all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento; trascorsi tre mesi si propone la domanda di divorzio. Non è prevista la separazione personale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Stabilimenti Balneari

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Stabilimenti Balneari

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Bonus madri per le lavoratrici autonome 2026: importo e calcolo su un caso

    In sintesi

    • Il comma 218 e una clausola finanziaria: fissa il tetto di spesa annuale per l’esonero madri.
    • L’INPS puo sospendere nuove ammissioni quando il limite di spesa e prossimo al raggiungimento.
    • La disciplina sostanziale dell’esonero e nei commi 215-217, che definiscono platea e requisiti.
    • Chi non rientra entro il tetto di spesa potrebbe non fruire del beneficio pur avendo i requisiti.
    • I professionisti devono leggere i commi 215-218 in modo unitario per valutare l’accesso.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 218 della L. 199/2025 costituisce la clausola di copertura finanziaria per l’esonero contributivo madri (commi 215-217), fissando un tetto di spesa annuale e attribuendo all’INPS il potere di sospendere l’ammissione di nuovi beneficiari al raggiungimento del limite.

    Approfondimento normativo completo: Comma 218 LB26: limite di spesa per l’esonero contributivo madri.

    Prima degli esempi: il ruolo del comma 218 nel sistema della misura

    Il comma 218 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) non introduce una disciplina agevolativa in senso proprio, ma svolge una funzione di clausola di copertura finanziaria e salvaguardia di bilancio per l’esonero contributivo madri disciplinato dai commi 215-217. Si tratta di una tecnica legislativa ormai consolidata: ogni misura aperta, potenzialmente fruibile da un numero indeterminato di aventi diritto, e affiancata da un tetto di spesa annuale e da un meccanismo di monitoraggio affidato all’INPS.

    La ratio della norma e duplice: garantire la sostenibilita pluriennale della misura e impedire oneri non programmati. Quando il tetto di spesa fissato per l’anno e raggiunto o si profila come prossimo, l’INPS e abilitato a sospendere l’ammissione di nuovi beneficiari. Questo significa che, pur avendo i requisiti sostanziali dei commi 215-217, una lavoratrice o il suo datore potrebbero trovarsi nell’impossibilita pratica di fruire del beneficio se le domande gia accolte hanno saturato il plafond annuale.

    Per le lavoratrici autonome, la questione diventa ulteriormente delicata: i commi 215-217 definiranno la platea ammessa (che potrebbe includere anche autonome, in analogia con i precedenti esoneri madri), ma il comma 218 impone un monitoraggio che rende incerto il diritto effettivo di fruizione per chi presenta domanda in fase avanzata dell’anno. La circolare INPS attuativa indichera le modalita di accesso e il meccanismo di priorita nell’eventuale coda di richieste.

    Checklist per la lavoratrice autonoma che vuole accedere al bonus

    • Verificare se i commi 215-217 includono espressamente le lavoratrici autonome nella platea;
    • Presentare la domanda all’INPS il prima possibile nell’anno per non rischiare il raggiungimento del tetto;
    • Conservare la documentazione sui requisiti (figli minorenni, reddito, contributi versati);
    • Monitorare le circolari INPS per conoscere l’eventuale sospensione delle ammissioni;
    • Considerare l’assistenza di un patronato o CAF per la presentazione tempestiva della domanda.

    Caso 1: Caia libera professionista chiede il bonus madri

    Scenario. Caia, avvocato con partita IVA, ha tre figli minorenni (5, 9 e 14 anni) e vuole sapere se puo accedere all’esonero contributivo madri della LB 2026, e se il tetto di spesa del comma 218 la riguarda.

    Come si legge in pratica. L’esonero sostanziale e nei commi 215-217: se questi includono le lavoratrici autonome nella platea, Caia puo presentare domanda. Il comma 218 non e un requisito soggettivo, ma una clausola di sistema: riguarda Caia solo nel senso che, se il tetto e esaurito, l’INPS sospende le nuove ammissioni. La tempestivita della domanda e quindi determinante: Caia dovra attivarsi all’apertura del canale di richiesta per non restare esclusa per esaurimento fondi.

    Azione

    • Verificare il testo dei commi 215-217 per confermare l’inclusione delle autonome;
    • Attendere la circolare INPS che aprira il canale di domanda;
    • Presentare domanda online sul portale INPS immediatamente all’apertura;
    • Allegare documentazione figli (stato di famiglia) e situazione contribuzioni;
    • Conservare il numero di protocollo della domanda come prova della presentazione.

    Caso 2: Tizio consiglia Caia di aspettare i chiarimenti INPS

    Scenario. Caia, artigiana con due dipendenti, ha tre figli minorenni. Il suo commercialista Tizio le dice di aspettare la circolare INPS prima di muoversi, per capire l’importo esatto del bonus.

    Come si legge in pratica. Il consiglio di Tizio e comprensibile sul piano dell’accuratezza, ma rischia di essere controproducente. Il comma 218 prevede che l’INPS possa sospendere le ammissioni al raggiungimento del tetto: chi presenta domanda in ritardo potrebbe restare fuori anche avendo pieno diritto. La strategia ottimale e presentare domanda non appena il portale INPS e operativo, eventualmente con riserva di integrare i documenti, per garantirsi la priorita temporale.

    Strategia

    • Non attendere oltre la circolare per presentare la domanda;
    • Monitorare il sito INPS per l’apertura dello sportello di domanda;
    • Predisporre in anticipo tutta la documentazione richiesta (figli, contribuzioni);
    • Verificare se e prevista una finestra temporale di presentazione o un click-day;
    • Delegare al CAF o patronato la presentazione puntuale per evitare ritardi.

    Caso 3: Sempronio verifica se il tetto e esaurito a ottobre 2026

    Scenario. Sempronio vuole assumere Caia (tre figli minorenni, inoccupata) a ottobre 2026, ma teme che il tetto di spesa del comma 218 sia gia stato raggiunto a quella data.

    Come si legge in pratica. Il rischio sollevato da Sempronio e reale: il comma 218 abilita l’INPS a sospendere le nuove ammissioni in corso d’anno se il limite di spesa e raggiunto. A ottobre, con nove mesi di fruizione gia contabilizzati, e possibile che il plafond sia prossimo all’esaurimento. Sempronio dovra verificare preventivamente sul portale INPS se le ammissioni sono ancora aperte prima di formalizzare l’assunzione.

    Rischio

    • Consultare il portale INPS per lo stato del tetto di spesa aggiornato;
    • Verificare se l’INPS ha emesso comunicati di sospensione delle ammissioni;
    • Valutare l’anticipo dell’assunzione a data precedente per garantire l’esonero;
    • Calcolare il costo-beneficio dell’assunzione anche senza l’esonero;
    • Aggiornare il contratto di assunzione solo dopo conferma INPS dell’ammissione.

    Quando conviene una verifica

    Il tetto di spesa si esaurisce: non aspettare, chiedi supporto ora Affidati a un patronato o CAF per presentare la domanda in tempo.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e il tetto di spesa del comma 218 e come funziona?

    Il comma 218 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, fissa un limite massimo di spesa annuale per l’esonero contributivo madri disciplinato dai commi 215-217. L’INPS e incaricato di monitorare le richieste e, al raggiungimento o al profilarsi del limite, puo sospendere l’ammissione di nuovi beneficiari. Si tratta di una clausola di salvaguardia finanziaria tipica delle misure aperte nelle leggi di bilancio italiane, che garantisce la sostenibilita della spesa pubblica.

    Le lavoratrici autonome rientrano nell'esonero madri della LB 2026?

    La risposta dipende dalla platea definita dai commi 215-217, che costituiscono la disciplina sostanziale. Il comma 218, da solo, non include ne esclude le autonome: e necessario leggere unitariamente i due blocchi normativi e attendere la circolare INPS per conferma definitiva.

    Cosa succede se il tetto di spesa si esaurisce prima della mia domanda?

    L’INPS sospende le nuove ammissioni: anche avendo tutti i requisiti sostanziali, non si puo fruire del beneficio fino all’eventuale rifinanziamento della misura. Per questo motivo, la tempestivita nella presentazione della domanda e fondamentale.

    Come posso sapere se il tetto di spesa e stato raggiunto?

    L’INPS pubblica in genere comunicati e aggiornamenti sul proprio portale istituzionale in caso di sospensione delle ammissioni. Il consulente del lavoro o il patronato di riferimento e la fonte di aggiornamento piu affidabile per monitorare la situazione in corso d’anno.

    Il bonus madri autonome e cumulabile con altri benefici previdenziali?

    Le regole di cumulabilita con altri benefici o detrazioni saranno definite dalla circolare INPS attuativa e dalla norma specifica dei commi 215-217. In linea generale, le misure contributive agevolate sono soggette a limiti di cumulo definiti caso per caso, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato.

  • Articolo 40 L. 184/1983 – Adozione di minore italiano da parte di stranieri o ita

    Art. 40 L. 184/1983 – Adozione di minore italiano da parte di stranieri o italiani residenti all’estero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.

  • Art. 214 D.Lgs. 259/2003 – Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

    Art. 214 D.Lgs. 259/2003 – Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Formazione Professionale: welfare, sanità integrativa e previdenza

    CCNL Formazione Professionale

    Welfare, sanità integrativa e previdenza nel CCNL Formazione Professionale Enti

    La guida completa al sistema di welfare contrattuale del settore: AGIDAE SALUS ISTRUZIONE per la sanità, Previfonder per la previdenza complementare, EBiRFoP per la bilateralità e le somme una tantum.

    In sintesi

    Il sistema di welfare del CCNL Formazione Professionale si articola su tre pilastri: (1) AGIDAE SALUS ISTRUZIONE, fondo di assistenza sanitaria integrativa a contribuzione datoriale; (2) Previfonder, fondo di previdenza complementare con contributo datoriale del 2%, istituito nel 2026; (3) EBiRFoP, enti bilaterali regionali finanziati dallo 0,5% del monte salari (70% datoriale, 30% lavoratori). È previsto anche un welfare una tantum fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede di contrattazione regionale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Sanità integrativa
    AGIDAE SALUS ISTRUZIONE (contributo datoriale)
    Previdenza complementare
    Previfonder (contributo datoriale 2%)
    Contributo bilaterale
    0,5% monte salari (70% datore, 30% lavoratore)

    Tabella riepilogativa del welfare contrattuale

    Sistema di welfare – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Pilastro Ente/Fondo Contribuzione Finalità
    Sanità integrativa AGIDAE SALUS ISTRUZIONE A carico del datore Rimborsi medici, visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria
    Previdenza complementare Previfonder 2% retribuzione (datore) + TFR volontario + contributo lavoratore Pensione integrativa
    Bilateralità EBiRFoP (regionali) 0,5% monte salari (70% datore + 30% lavoratore) Servizi e prestazioni bilaterali
    Welfare una tantum Da definire in sede regionale Fino a 1.000 €/anno pro capite (datore) Welfare aziendale (piattaforma benefit)

    Le informazioni su AGIDAE SALUS ISTRUZIONE e Previfonder si riferiscono ai dati disponibili a giugno 2026. Per le prestazioni coperte da AGIDAE SALUS ISTRUZIONE e per aderire a Previfonder è necessario consultare i rispettivi siti e regolamenti ufficiali.

    AGIDAE SALUS ISTRUZIONE: la sanità integrativa

    AGIDAE SALUS ISTRUZIONE è il fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Formazione Professionale. Il fondo integra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, coprendo tipicamente:

    • Visite mediche specialistiche;
    • Accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, diagnostica per immagini);
    • Prestazioni odontoiatriche;
    • Ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate;
    • Fisioterapia e riabilitazione.

    Il contributo al fondo è a carico del datore di lavoro, con un contributo mensile per dipendente definito dal CCNL. La copertura sanitaria si attiva dall’iscrizione del lavoratore al fondo, che avviene a cura dell’ente. Per conoscere le prestazioni esatte coperte e le procedure di rimborso, è necessario consultare il regolamento ufficiale di AGIDAE SALUS ISTRUZIONE.

    Previfonder: la previdenza complementare

    Previfonder è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore AGIDAE, istituito nel maggio 2026 dalle organizzazioni di rappresentanza FP-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL. Il fondo colma una lacuna storica del settore: fino alla sua istituzione, i lavoratori della formazione professionale non disponevano di un fondo pensione di categoria dedicato.

    Le caratteristiche principali di Previfonder:

    • Contributo datoriale obbligatorio: il datore versa il 2% della retribuzione mensile (per 13 mensilità) per tutta la durata del rapporto, indipendentemente dalla scelta del lavoratore;
    • TFR futuro: il lavoratore può destinare il TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo («silenzio-assenso» per i nuovi assunti);
    • Contributo volontario del lavoratore: importo liberamente scelto dal lavoratore, deducibile fino a 5.300 € annui;
    • Vantaggi fiscali: contributi deducibili, rendimenti tassati al 20%, prestazione finale con aliquote decrescenti in base agli anni di partecipazione;
    • Anticipazioni e riscatti: possibili nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 252/2005).

    La bilateralità: EBiRFoP

    Gli Enti Bilaterali Regionali per la Formazione Professionale (EBiRFoP) sono organismi paritetici istituiti a livello regionale tra le organizzazioni datoriali (FORMA, CENFOP) e i sindacati (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL). Il loro finanziamento avviene tramite il contributo bilaterale dello 0,5% del monte salari annuo, con ripartizione del 70% a carico del datore e del 30% a carico del lavoratore.

    Gli EBiRFoP svolgono funzioni di:

    • Gestione della contrattazione di secondo livello (regionale e di ente);
    • Monitoraggio delle condizioni del mercato del lavoro nel settore;
    • Erogazione di servizi bilaterali (es. formazione, sostegno al reddito in caso di crisi aziendali);
    • Raccordo con le Regioni per le politiche formative.

    Il welfare una tantum da 1.000 euro

    Il CCNL 2024-2027 ha introdotto la previsione di un’erogazione di welfare contrattuale fino a 1.000 € pro capite annui, da definirsi in sede di contrattazione regionale. Questa somma, quando erogata tramite piattaforme di welfare aziendale (buoni acquisto, rimborsi spese, ecc.), beneficia dell’esenzione IRPEF nei limiti previsti dalla legge (art. 51, comma 3-bis, TUIR). Non si tratta di un beneficio automatico: è necessario che le parti a livello regionale raggiungano un accordo specifico.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore che aderisce a Previfonder
    Tizio è formatore al livello V (retribuzione 2.057,63 €/mese). Il datore versa il 2% di contributo a Previfonder: 2.057,63 × 2% × 13 = 535 €/anno. Tizio decide di destinare anche il TFR futuro a Previfonder e di aggiungere un contributo volontario del 2% (altri 535 €/anno). Nei 25 anni alla pensione accumula — con un rendimento medio del 3% — una posizione indicativa di oltre 45.000 € lordi, da cui può ricevere una rendita integrativa mensile.
    Caia – Coordinatrice che usa AGIDAE SALUS ISTRUZIONE
    Caia ha bisogno di una visita ortopedica specialistica e di una risonanza magnetica. I tempi del SSN sono lunghi (6 mesi). Attraverso il fondo AGIDAE SALUS ISTRUZIONE effettua le prestazioni in una struttura privata convenzionata. Il rimborso del fondo copre la parte eccedente il ticket SSN. Caia non ha costi aggiuntivi rispetto a quelli del SSN perché il contributo al fondo è stato già versato dal datore.
    Sempronio – Ente che apre il tavolo sul welfare una tantum
    Il sindacato CISL Scuola chiede all’ente di aprire un tavolo regionale per definire l’erogazione del welfare una tantum da 1.000 € previsto dal CCNL. L’ente, in un anno in cui i finanziamenti regionali sono stati positivi, accetta di erogare 800 € pro capite su piattaforma welfare (buoni spesa, rimborsi medici, abbonamenti trasporti). Sempronio riceve i 800 € in welfare esenti IRPEF, equivalenti a circa 1.100 € lordi in busta paga.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo sanitario integrativo nel CCNL Formazione Professionale?
    AGIDAE SALUS ISTRUZIONE, con contributo a carico del datore. Copre visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria e ricoveri. Per i dettagli sulle prestazioni coperte consultare il regolamento ufficiale del fondo.
    Cos’è Previfonder nel CCNL Formazione Professionale?
    Previfonder è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore, istituito nel 2026. Il datore contribuisce con il 2% della retribuzione. Il lavoratore può conferirvi il TFR futuro e versare contributi volontari deducibili fino a 5.300 €/anno.
    Cosa sono gli Enti Bilaterali Regionali (EBiRFoP)?
    Sono organismi paritetici regionali tra datori (FORMA, CENFOP) e sindacati. Gestiscono la contrattazione di secondo livello e i servizi bilaterali. Si finanziano con lo 0,5% del monte salari (70% datore, 30% lavoratore).
    Il welfare una tantum da 1.000 euro è garantito?
    No, non è garantito automaticamente. Dipende dall’apertura e dall’esito dei tavoli di contrattazione regionale. In assenza di accordo regionale, il beneficio non viene erogato.
    Il contributo di bilateralità è obbligatorio nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, il CCNL prevede un contributo bilaterale minimo dello 0,5% del monte salari (70% datore, 30% lavoratore), da versare agli EBiRFoP. Il mancato versamento può comportare sanzioni e la perdita dei benefici bilaterali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e ai dati disponibili a giugno 2026 su AGIDAE SALUS ISTRUZIONE e Previfonder. Per le prestazioni coperte dai fondi è necessario consultare i regolamenti ufficiali dei rispettivi enti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Cambio lavoro e più datori: come gestire le CU multiple nel 730

    In sintesi

    • Una CU per ogni datore: se hai avuto due o più datori di lavoro nel 2025, ciascuno ti ha rilasciato una Certificazione Unica separata.
    • Tutte le CU nel 730: devi inserire i redditi di tutte le CU nel quadro C; il Caf o il sostituto ricalcola l’imposta complessiva.
    • Il conguaglio avviene in busta paga: a partire generalmente dal mese di luglio, il tuo attuale datore di lavoro trattiene o rimborsa le differenze.
    • Soglia minima 12 euro: il sostituto non esegue rimborsi né trattenute se l’importo risultante dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
    • Nessun conguaglio se non c’è sostituto: se non hai un datore di lavoro attuale, presenti il 730 senza sostituto e il rimborso arriva dall’Agenzia delle Entrate a partire da dicembre.

    Perché chi ha cambiato lavoro deve prestare attenzione

    Se nel 2025 hai lavorato per due o più datori di lavoro in momenti diversi, oppure hai avuto un rapporto part-time in parallelo a un altro, ogni datore ti ha rilasciato una propria Certificazione Unica (CU). Questo documento riepiloga reddito percepito e ritenute applicate durante il tuo rapporto con quell’azienda.

    Il problema è che ciascun datore calcola le ritenute solo sui propri redditi, senza conoscere quello che hai guadagnato altrove. Risultato: alla fine dell’anno potresti aver pagato meno imposta del dovuto, oppure di più. Il 730 serve esattamente a riallineare tutto.

    Il 730/2026 raccoglie i dati di tutte le CU, ricalcola l’imposta complessiva sull’intero reddito 2025 e produce un conguaglio: la differenza viene addebitata o rimborsata direttamente in busta paga, di norma a partire da luglio (da agosto o settembre per i pensionati).

    Come funziona il rimborso o la trattenuta del conguaglio
    Situazione Quando avviene Chi lo esegue
    Credito (hai pagato troppo) A partire da luglio (agosto-settembre per pensionati) Il tuo attuale datore di lavoro o ente pensionistico
    Debito (hai pagato meno del dovuto) A partire da luglio, con possibile rateizzazione Il tuo attuale datore di lavoro o ente pensionistico
    Importo uguale o inferiore a 12 euro Non eseguito Nessuna operazione da parte del sostituto
    730 senza sostituto – credito A partire da dicembre Agenzia delle Entrate (accredito su IBAN)
    730 senza sostituto – debito Con modello F24 Il contribuente, tramite Caf o autonomamente

    Esempio pratico

    • Tizio ha lavorato per l’azienda A da gennaio a maggio 2025, guadagnando 12.000 euro; poi ha iniziato con l’azienda B da giugno, guadagnando altri 14.000 euro fino a dicembre. Ogni azienda ha calcolato le ritenute solo sul proprio pezzo di reddito. Con il 730, il reddito totale di 26.000 euro viene tassato correttamente nel suo insieme: se emerge una differenza a debito, il datore B la trattiene in busta paga a luglio; se emerge un credito, lo rimborsa nello stesso mese.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata da ciascun datore di lavoro
    • CU 2025 se il rapporto si è interrotto prima del rilascio della CU 2026 (il sostituto deve comunque rilasciare la nuova CU entro il 16 marzo 2026)
    • Eventuale documentazione di spese detraibili da aggiungere
    • Dati del sostituto d’imposta attuale (per il conguaglio)
    • Modello 730-1 (per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille)

    Caso 1 – Cambio lavoro a metà anno con debito fiscale

    Scenario. Tizio ha lavorato con due datori diversi nel 2025. Il primo ha applicato ritenute basse perché il suo reddito sembrava modesto; il secondo ha fatto lo stesso. Sommando i due redditi, scatta uno scaglione più alto.

    Come si applica. Il 730 somma entrambi i redditi e calcola l’imposta corretta sul totale. Se ne risulta un debito, il secondo datore di lavoro lo trattiene dalle buste paga a partire da luglio 2026. Se la retribuzione mensile non basta a coprire tutto, la trattenuta continua nei mesi successivi, con l’aggiunta dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza.

    In pratica

    • Raccogli le CU di tutti i datori e portale al Caf o al professionista.
    • Indica nel 730 i dati del datore attuale come sostituto per il conguaglio.
    • Non serve pagare nulla in anticipo: il debito sarà trattenuto in busta paga.

    Caso 2 – Nessun sostituto attuale (Caio ha perso il lavoro)

    Scenario. Caio ha lavorato da gennaio a ottobre 2025 e da novembre è disoccupato. Non ha un datore di lavoro che possa fare il conguaglio nel 2026.

    Come si applica. Caio presenta il 730 senza sostituto, spuntando l’apposita casella e indicando la lettera ‘A’. Se dalla dichiarazione emerge un credito, l’Agenzia delle Entrate lo rimborsa a partire da dicembre 2026, preferibilmente tramite accredito IBAN. Se emerge un debito, Caio deve versarlo con modello F24 secondo le scadenze del modello REDDITI PF.

    In pratica

    • Presenta il 730 a un Caf o professionista abilitato (non al sostituto, che non c’è).
    • Comunica all’Agenzia il tuo IBAN per ricevere l’eventuale rimborso in modo rapido.
    • Se hai un debito, il Caf ti consegna o trasmette il modello F24 con le scadenze.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo presentare più dichiarazioni se ho avuto più datori?

    No. Presenti un solo 730/2026 raccogliendo le Certificazioni Uniche di tutti i datori e indicando tutti i redditi nel quadro C.

    Quale datore faccio il conguaglio?

    Il datore di lavoro attivo nel momento in cui viene trasmessa la dichiarazione. Devi indicarne i dati nel riquadro ‘Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio’.

    Quando ricevo il rimborso o quando viene trattenuto il debito?

    A partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti, dal mese di agosto o settembre per i pensionati.

    Cosa succede se il mio stipendio non basta a coprire il debito?

    Il sostituto trattiene quanto possibile ogni mese, aggiungendo un interesse per il ritardo, fino alla fine del periodo di imposta.

    Il sostituto non fa niente se l'importo è basso?

    Esatto: se il risultato della dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro (rimborso o debito), il sostituto non esegue alcuna operazione.

    Ho anche una CU 2025 da un rapporto interrotto. La uso?

    Se il datore non ha potuto rilasciare la CU 2026 entro il 16 marzo 2026, usa la CU 2025; ma il datore è obbligato a rilasciare poi la CU 2026 aggiornata, che va usata per la dichiarazione.

  • Aprire partita IVA forfettaria nel 2026: guida pratica

    In sintesi

    • Soglia ricavi: per accedere al forfettario devi aver conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro.
    • Aliquota ridotta al 5%: nei primi cinque anni di attività (anno di avvio più i quattro successivi) l’imposta sostitutiva scende dal 15% al 5%, a condizione di non aver svolto attività analoga negli ultimi tre anni.
    • Codice ATECO 2007: è il codice che identifica la tua attività economica e determina il coefficiente di redditività da applicare ai tuoi ricavi per calcolare il reddito imponibile.
    • Spese personale limitate: per accedere al regime non devi aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori e lavoro accessorio superiori a 20.000 euro nell’anno precedente.
    • No IVA e semplificazioni contabili: i forfettari sono esenti dall’IVA, non applicano ritenute alla fonte (salvo eccezioni) e sono esclusi dagli ISA (Indici sintetici di affidabilità).
    • Contributi previdenziali agevolati: è possibile richiedere un regime contributivo agevolato all’INPS, con contributi ridotti sulla base del reddito imponibile forfettario.

    Chi può aprire una partita IVA forfettaria nel 2026

    Il regime forfettario è il regime fiscale di vantaggio pensato per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in modo individuale e con ricavi contenuti. Aprire una partita IVA forfettaria nel 2026 significa partire con meno adempimenti e una tassazione più bassa rispetto al regime ordinario.

    Il requisito principale riguarda i ricavi o compensi dell’anno precedente: devono essere stati non superiori a 85.000 euro. Se è la tua prima partita IVA, questo requisito si considera automaticamente soddisfatto. Devi però rispettare anche gli altri requisiti: ad esempio, nell’anno precedente non devi aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o lavoro accessorio superiori complessivamente a 20.000 euro.

    Un vantaggio importante per chi inizia è l’aliquota ridotta. Nell’anno in cui apri l’attività e nei quattro anni successivi, l’imposta sostitutiva è del 5% anziché del 15%, a patto che non tu non abbia svolto – nei tre anni precedenti – attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata, e che la nuova attività non sia la mera prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo precedente.

    Una volta aperta la partita IVA, il tuo reddito imponibile non si calcola sommando ricavi e sottraendo costi reali: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività che dipende dal codice ATECO della tua attività. Su questo reddito forfettario si calcola l’imposta sostitutiva.

    Coefficienti di redditività per settore (ATECO 2007)
    Settore Codice ATECO Coefficiente
    Industrie alimentari e bevande 10-11 40%
    Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45; 46.2-46.9; 47.1-47.7; 47.9 40%
    Commercio ambulante alimentari/bevande 47.81 40%
    Commercio ambulante altri prodotti 47.82-47.89 54%
    Costruzioni e attività immobiliari 41-42-43; 68 86%
    Intermediari del commercio 46.1 62%
    Alloggio e ristorazione 55-56 40%
    Professioni, scienze, finanza, sanità, istruzione 64-66; 69-75; 85-88 78%
    Altre attività economiche varie 67%

    Esempio pratico

    • Caio vuole aprire una partita IVA come grafico freelance nel 2026. Il suo codice ATECO è 74.10.21, che rientra nella categoria ‘Attività professionali, scientifiche e tecniche’ con coefficiente di redditività del 78%. Se nel 2026 incassa 30.000 euro, il reddito imponibile è 30.000 × 78% = 23.400 euro. Poiché è il suo primo anno di attività (e non ha svolto attività analoga nei tre anni precedenti), l’imposta sostitutiva è del 5%: 23.400 × 5% = 1.170 euro. Se Caio fosse già al sesto anno, l’aliquota sarebbe del 15% e l’imposta ammonterebbe a 3.510 euro.

    Documenti necessari

    • Documento di identità e codice fiscale
    • Codice ATECO 2007 dell’attività che si intende svolgere (consultabile sul sito ISTAT o AdE)
    • Modello AA9/12 per la comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate (presentabile online)
    • Eventuale iscrizione all’albo professionale o alla Camera di Commercio (se richiesta dall’attività)
    • Domanda di regime contributivo agevolato all’INPS (opzionale ma conveniente per molte categorie)

    Tizio apre la partita IVA dopo aver lavorato come dipendente

    Scenario. Tizio ha lavorato come dipendente marketing fino a giugno 2025. Da luglio 2025 ha avviato la propria attività di consulenza come libero professionista e vuole applicare il forfettario.

    Come si applica. Tizio deve verificare due condizioni per accedere all’aliquota agevolata del 5%. La prima: non aver svolto attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti – se il lavoro dipendente non è assimilabile alla nuova attività professionale, questa condizione può essere soddisfatta. La seconda, e più importante: la nuova attività non deve essere la ‘mera prosecuzione’ del lavoro dipendente precedente. Se Tizio cambia tipo di attività in modo sostanziale, l’aliquota al 5% può spettargli. Se invece offre ai clienti gli stessi servizi che svolgeva per il datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la ‘mera prosecuzione’ e applicare il 15% ordinario.

    In pratica

    • Verifica che la nuova attività professionale sia sostanzialmente diversa da quella svolta da dipendente.
    • Conserva documenti che dimostrano il cambiamento di settore o di tipo di prestazione.
    • Barra la casella LM21, colonna 3, nel quadro LM per attestare i requisiti dell’aliquota ridotta al 5%.

    Sempronio prosegue l'attività di un familiare

    Scenario. Sempronio vuole rilevare il piccolo laboratorio artigiano del padre (falegnameria). Il laboratorio ha avuto ricavi di 40.000 euro nell’anno precedente alla cessione.

    Come si applica. Se Sempronio prosegue l’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto (il padre), per accedere all’aliquota agevolata del 5% i ricavi del laboratorio nell’anno precedente non devono superare il limite di 85.000 euro. Nel caso di Sempronio il limite è rispettato (40.000 euro < 85.000 euro). Deve però rispettare anche le altre condizioni: non aver svolto attività analoga negli ultimi tre anni e non configurare una mera prosecuzione. Sempronio potrà quindi applicare il forfettario con aliquota al 5% nel primo anno e nei quattro successivi, dichiarando il reddito nel quadro LM del Modello Redditi PF.

    In pratica

    • Verifica i ricavi del laboratorio nell’anno precedente al subentro: devono essere sotto 85.000 euro.
    • Conserva la documentazione del passaggio d’azienda (atto notarile o scrittura privata).
    • Presenta domanda di iscrizione all’INPS artigiani e la domanda di regime contributivo agevolato se preferisci contributi ridotti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali sono i requisiti principali per aprire una partita IVA forfettaria nel 2026?

    Ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro, spese per collaboratori e dipendenti non superiori a 20.000 euro, e assenza delle cause ostative previste dall’art. 1, comma 57, della legge 190/2014 (partecipazioni, rapporti con ex datore di lavoro, redditi da dipendente sopra soglia).

    Cos'è il coefficiente di redditività e a cosa serve?

    È una percentuale fissata dalla legge per ogni settore economico. Si moltiplica per i tuoi ricavi e il risultato è il reddito imponibile su cui calcoli l’imposta sostitutiva. Ad esempio, un professionista con codice ATECO nelle attività professionali applica il 78%.

    L'aliquota del 5% dura per sempre?

    No. Spetta solo nell’anno di avvio dell’attività e nei quattro anni successivi. Dal sesto anno in poi si applica l’aliquota ordinaria del 15%.

    Come si apre la partita IVA in regime forfettario?

    Si presenta il Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (anche online tramite il sito AdE o intermediario abilitato) indicando il codice ATECO, il regime forfetario e la data di inizio attività.

    I forfettari pagano l'IRAP?

    No. L’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) sostituisce anche l’IRAP, oltre all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali.

    Si possono dedurre le spese nel regime forfettario?

    No in modo analitico. La deduzione dei costi è già incorporata nel coefficiente di redditività: non si portano in detrazione le spese reali, salvo i contributi previdenziali obbligatori che si deducono interamente dal reddito forfettario.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Associazioni e legge 398, Redditi occasionali senza partita IVA, Partita IVA che compra un bene strumentale e Bollo in fattura del forfettario.

  • Porto d’armi: la tassa di concessione governativa

    In sintesi

    • La tassa di concessione governativa (TCG) e’ dovuta sia al primo rilascio sia al rinnovo della licenza di porto d’armi.
    • Il versamento va effettuato prima che la licenza venga consegnata: senza ricevuta, l’ufficio non puo’ dare corso al provvedimento.
    • Il mezzo di pagamento ordinario e’ il bollettino di conto corrente postale dedicato all’ufficio competente.
    • L’importo e’ fissato per legge nella Tariffa allegata al DPR 641/1972 e varia in base al tipo di licenza (caccia, tiro a volo, difesa personale).
    • La TCG e’ un tributo erariale distinto dalla marca da bollo sull’istanza, dai certificati medici e dal costo del libretto.
    • In caso di mancato rilascio dell’atto o di pagamento indebito e’ possibile chiedere il rimborso nei termini previsti dalla legge.

    Che cos'e' la tassa di concessione governativa sul porto d'armi

    Quando si richiede o si rinnova la licenza di porto d’armi, tra gli adempimenti da completare prima di recarsi allo sportello figura il versamento della tassa di concessione governativa (TCG). Si tratta di un tributo erariale statale istituito dal DPR 641/1972 e previsto dalla Tariffa allegata a quel decreto: e’ dovuto ogni volta che l’autorita’ amministrativa rilascia una concessione, una licenza o un’autorizzazione elencata in Tariffa, comprese appunto le licenze di porto d’armi.

    A differenza dell’imposta di bollo – che si applica all’istanza cartacea – e dei diritti di segreteria, la TCG colpisce il provvedimento in quanto tale. La sua funzione e’ compensare lo Stato per l’attivita’ concessoria svolta: l’atto amministrativo che abilita il cittadino a portare un’arma ha un valore giuridico specifico, e la tassa ne rappresenta il corrispettivo tributario.

    La regola fondamentale e’ che il pagamento deve precedere il rilascio: il pubblico ufficiale non puo’ consegnare la licenza senza che il richiedente esibisca l’attestazione di avvenuto versamento. Comprendere quando la TCG e’ dovuta, come si calcola in modo qualitativo e come si versa aiuta a presentarsi allo sportello con tutta la documentazione in ordine, evitando rinvii o ritardi.

    Riepilogo
    Tipo di licenza Importo TCG Quando si versa
    Porto d'armi uso caccia Importo fissato per legge; verificare la misura vigente Prima del rilascio e a ogni rinnovo annuale
    Porto d'armi uso tiro a volo Importo fissato per legge; verificare la misura vigente Prima del rilascio e a ogni rinnovo annuale
    Porto d'armi per difesa personale Importo fissato per legge; verificare la misura vigente Prima del rilascio e a ogni rinnovo annuale

    Esempio pratico

    • Tizio presenta alla Questura la domanda di rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia. Prima dell’appuntamento si procura il bollettino di conto corrente postale dedicato all’ufficio, versa la TCG dell’importo stabilito dalla Tariffa per quella tipologia di licenza e ottiene la ricevuta. Il giorno dell’appuntamento consegna, insieme a tutti gli altri documenti, anche questa ricevuta: solo cosi’ il funzionario puo’ procedere alla stampa e alla consegna del libretto. Senza quella ricevuta la pratica sarebbe sospesa fino al pagamento.

    Documenti necessari

    • Bollettino di conto corrente postale intestato all’ufficio competente (Questura o Prefettura) per il versamento della TCG.
    • Ricevuta del versamento TCG da esibire obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda o del ritiro della licenza.
    • Marca da bollo sull’istanza (tributo separato e distinto dalla TCG).
    • Certificati medici e psico-fisici rilasciati dal medico abilitato (onere separato, non TCG).
    • Documenti di identita’ in corso di validita’ e codice fiscale del richiedente.
    • Fotografie formato tessera secondo le indicazioni dell’ufficio ricevente.

    Tizio: primo rilascio del porto d'armi per la caccia

    Scenario. Tizio decide di richiedere per la prima volta la licenza di porto d’armi per uso caccia. Raccoglie la documentazione richiesta – certificati medici, marca da bollo, fotografie – e si informa sulle modalita di versamento della TCG per quella tipologia di licenza.

    Come si applica. Tizio verifica sul sito della Questura competente il numero di conto corrente postale da utilizzare e l’importo TCG vigente per la licenza di porto d’armi uso caccia (importo fissato per legge, verificare la misura vigente). Versa la tassa tramite bollettino postale, conserva la ricevuta in originale e la inserisce nel fascicolo da presentare allo sportello. Il funzionario, verificata la ricevuta, avvia la pratica: la licenza viene rilasciata nei tempi previsti. Senza quella ricevuta l’iter si sarebbe fermato al primo sportello.

    In pratica

    • Verificare presso la Questura competente il numero di conto corrente postale e l’importo TCG vigente per la tipologia di licenza richiesta.
    • Versare la TCG tramite bollettino postale prima dell’appuntamento e conservare la ricevuta in originale.
    • Inserire la ricevuta nel fascicolo documentale: senza di essa il funzionario non puo’ procedere al rilascio della licenza.

    Caio: rinnovo annuale della licenza di porto d'armi

    Scenario. Caio e’ titolare di una licenza di porto d’armi per tiro a volo da diversi anni. In prossimita’ della scadenza annuale si ricorda che anche il rinnovo comporta il versamento della TCG, da effettuarsi prima di presentarsi allo sportello.

    Come si applica. L’importo TCG per il rinnovo e’ fissato per legge nella Tariffa: conveniente sempre verificare la misura in vigore prima di procedere al versamento, poiche’ puo’ subire aggiornamenti normativi. Caio versa la tassa con il consueto bollettino di conto corrente postale e porta la ricevuta insieme alla licenza scadente e agli altri documenti previsti. Grazie a questo ordine di adempimenti il rinnovo viene processato senza intoppi. Caio annota in agenda la scadenza dell’anno successivo per ripetere l’operazione per tempo ed evitare situazioni di licenza scaduta.

    In pratica

    • Annotare in agenda la scadenza annuale della licenza e organizzare il versamento TCG con congruo anticipo rispetto all’appuntamento in Questura.
    • Verificare ogni anno la misura vigente dell’importo TCG per il tipo di licenza che si rinnova: gli importi sono fissati per legge ma possono essere aggiornati.
    • Portare allo sportello la ricevuta del versamento insieme alla licenza scadente e agli altri documenti: la mancanza anche di uno solo blocca il rinnovo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che cos'e' la tassa di concessione governativa per il porto d'armi?

    E’ un tributo erariale statale disciplinato dal DPR 641/1972 e dalla Tariffa allegata. E’ dovuto ogni volta che l’autorita’ amministrativa rilascia o rinnova una licenza di porto d’armi. L’importo e’ fissato per legge in misura diversa a seconda del tipo di licenza.

    Quando va pagata la TCG?

    Il versamento deve avvenire prima del rilascio della licenza. Il pubblico ufficiale non puo’ consegnare il provvedimento senza che il richiedente esibisca la ricevuta di pagamento. La stessa regola si applica a ogni rinnovo annuale.

    Come si versa la tassa di concessione governativa per il porto d'armi?

    Di regola tramite bollettino di conto corrente postale intestato all’ufficio competente (Questura o Prefettura). E’ opportuno verificare presso l’ufficio territoriale il numero di conto e l’importo aggiornato prima di procedere al versamento.

    La TCG e' la stessa cosa della marca da bollo sull'istanza?

    No. Sono due tributi distinti. La marca da bollo si applica all’atto scritto (l’istanza cartacea), mentre la TCG e’ dovuta per il provvedimento concessorio in se’. Nella pratica per il porto d’armi occorre fare i conti con entrambi gli oneri, oltre ai certificati medici e al costo del libretto.

    L'importo della TCG e' uguale per tutti i tipi di licenza?

    No. La Tariffa allegata al DPR 641/1972 differenzia l’importo in base alla tipologia di licenza (uso caccia, tiro a volo, difesa personale). Prima di effettuare il versamento e’ necessario verificare la misura vigente per il tipo di licenza che si sta richiedendo o rinnovando.

    Cosa succede se pago la TCG ma la licenza non viene rilasciata?

    Se la tassa e’ versata e l’atto non viene poi rilasciato, oppure se il pagamento risulta non dovuto, e’ possibile presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti dalla legge.

    Esistono esenzioni dalla tassa di concessione governativa?

    La Tariffa e norme speciali prevedono ipotesi di esenzione soggettiva e oggettiva per alcune categorie di soggetti o atti particolari. Per verificare se si rientra in un caso di esenzione e’ opportuno consultare direttamente l’ufficio competente o un professionista abilitato.

    La TCG sostituisce il pagamento degli altri oneri previsti per il porto d'armi?

    No. La tassa di concessione governativa copre soltanto il tributo dovuto per il provvedimento concessorio. Rimangono a carico del richiedente tutti gli altri costi: certificati medici e psico-fisici, marca da bollo sull’istanza, diritti di segreteria e costo del libretto, che sono voci separate e indipendenti.

  • Acconto imposta sostitutiva forfettari 2026: come si calcola

    In sintesi

    • Codici tributo: l’acconto dell’imposta sostitutiva forfettaria si versa con il codice tributo 1790 (prima rata o unica soluzione) e 1791 (seconda rata).
    • Due rate o unica soluzione: se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro si versa in un’unica soluzione a novembre; altrimenti la prima rata (40%) si paga a giugno e la seconda (60%) a novembre.
    • Base di calcolo: l’acconto si determina sul reddito dell’anno precedente, applicando l’aliquota del 15% (o 5% per i primi cinque anni) al reddito netto indicato nel quadro LM.
    • Eccedenze dalla dichiarazione precedente: se dall’anno passato risulta un credito di imposta sostitutiva non chiesto a rimborso, puoi usarlo per compensare gli acconti dovuti.
    • Nessun acconto al primo anno: se è il tuo primo anno di attività forfettaria, non devi versare alcun acconto per quell’anno.
    • Compensazione in F24: gli acconti si versano tramite modello F24; puoi compensarli con eventuali crediti maturati in altri tributi.

    Come funziona l'acconto per i forfettari

    Anche i forfettari, come tutti i contribuenti con partita IVA, devono versare gli acconti dell’imposta durante l’anno. L’acconto dell’imposta sostitutiva funziona in modo simile all’acconto IRPEF: si calcola sulla base dell’imposta pagata l’anno prima e si versa in anticipo rispetto al saldo della dichiarazione.

    Il meccanismo è semplice: guardi l’imposta sostitutiva che hai indicato nella dichiarazione dell’anno precedente (rigo LM39 del quadro LM), la moltiplichi per una percentuale stabilita dalla legge e ottieni l’acconto da versare. Se è la tua prima dichiarazione come forfettario, non hai un anno di riferimento e quindi non devi versare acconti per quell’anno.

    L’acconto si versa con il modello F24 usando i codici tributo specifici del regime forfettario: il codice 1790 per la prima rata o per il versamento in unica soluzione, e il codice 1791 per la seconda rata. Attenzione a non confonderli con i codici del regime di vantaggio (ex minimi), che sono 1793 e 1794.

    Se dall’anno precedente ti è rimasto un credito di imposta sostitutiva che non hai chiesto a rimborso (e che hai riportato nel rigo RX31 del modello Redditi PF 2025), puoi usarlo per ridurre gli acconti dovuti nel 2026. Questo credito va indicato nel rigo LM43 della dichiarazione.

    Versamento acconto imposta sostitutiva forfettari
    Situazione Scadenza / Modalità Codice tributo F24
    Acconto < 257,52 euro Unica soluzione a novembre 1790
    Acconto >= 257,52 euro – prima rata (40%) Giugno (entro scadenza saldo IRPEF) 1790
    Acconto >= 257,52 euro – seconda rata (60%) Novembre (30 novembre) 1791
    Regime di vantaggio (ex minimi) – prima rata Stesse scadenze 1793
    Regime di vantaggio (ex minimi) – seconda rata Stesse scadenze 1794
    Saldo imposta sostitutiva forfettario Giugno (con dichiarazione) 1792

    Esempio pratico

    • Tizio ha presentato il Modello Redditi PF 2026 per il periodo d’imposta 2025. Nel rigo LM39 risulta un’imposta sostitutiva di 3.000 euro (aliquota 15% su reddito netto di 20.000 euro). L’acconto per il 2026 è calcolato applicando la percentuale di acconto prevista a 3.000 euro. Poiché l’acconto supera 257,52 euro, Tizio verserà due rate: la prima (40% dell’acconto) entro giugno 2026 con codice 1790, la seconda (60%) entro il 30 novembre 2026 con codice 1791. Se Tizio avesse un credito residuo di 500 euro dal 2025 (indicato nel rigo LM43), lo scalerà dalle rate e verserà solo la differenza.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi PF 2025 con il rigo LM39 (imposta sostitutiva dell’anno precedente)
    • Modello F24 per il versamento degli acconti (disponibile online tramite i servizi telematici AdE o banca/Poste)
    • Eventuale comunicazione AdE con credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX31
    • Ricevute dei versamenti effettuati (sezione ‘Erario’ del modello F24, colonna ‘Importi a debito versati’)

    Caio versa il primo acconto dopo un anno pieno in forfettario

    Scenario. Caio ha applicato il forfettario per tutto il 2025 con un’aliquota del 5% (terzo anno di attività). L’imposta sostitutiva dichiarata per il 2025 è 800 euro. Deve versare gli acconti per il 2026.

    Come si applica. L’acconto di Caio viene calcolato sulla base dell’imposta sostitutiva del 2025 (800 euro). Poiché 800 euro supera la soglia di 257,52 euro, Caio deve versare due rate: la prima (40%) entro giugno 2026 con codice 1790, la seconda (60%) entro il 30 novembre 2026 con codice 1791. Attenzione: se nel 2026 Caio prevede di guadagnare meno rispetto al 2025 (ad esempio perché ha perso un cliente importante), può ridurre gli acconti versando meno del dovuto ‘storico’, assumendosi però il rischio di interessi e sanzioni se la stima risulterà troppo ottimistica a fine anno.

    In pratica

    • Prendi il rigo LM39 della dichiarazione 2025 come base per calcolare gli acconti 2026.
    • Usa il codice 1790 per la prima rata o per il versamento unico, 1791 per la seconda.
    • Se prevedi un reddito 2026 nettamente inferiore, valuta con un professionista la riduzione dell’acconto.

    Sempronio ha un credito dalla dichiarazione precedente

    Scenario. Sempronio ha dichiarato nel Modello Redditi PF 2025 un credito di imposta sostitutiva di 600 euro (rigo RX31) che non ha chiesto a rimborso. Ora deve versare gli acconti 2026.

    Come si applica. Sempronio può usare il credito di 600 euro per ridurre gli acconti dovuti nel 2026. Il credito va indicato nel rigo LM43 della dichiarazione Redditi PF 2026. Se nella colonna 44 risulta che ha già usato parte del credito in compensazione con il modello F24, va indicata solo la quota rimanente. Il meccanismo funziona così: l’acconto lordo calcolato sull’imposta 2025 viene ridotto del credito disponibile, e Sempronio versa solo la differenza eventuale con F24. Se il credito copre interamente gli acconti, non versa nulla.

    In pratica

    • Riporta il credito del rigo RX31 del Modello Redditi 2025 nel rigo LM43 del Modello Redditi 2026.
    • Indica nel rigo LM44 la parte già usata in compensazione via F24 durante l’anno.
    • La differenza (LM42 – LM43 + LM44 – LM45) determina l’imposta a debito o a credito finale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali codici tributo uso per versare l'acconto forfettario?

    Il codice 1790 per la prima rata o il versamento in unica soluzione, il codice 1791 per la seconda rata di novembre. Non confonderli con i codici 1793 e 1794 del regime di vantaggio (ex minimi).

    Quando si versa l'acconto in unica soluzione?

    Quando l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro: in questo caso si versa tutto entro novembre, con il codice tributo 1790.

    Se è il mio primo anno da forfettario, devo versare acconti?

    No. Non avendo una dichiarazione precedente di riferimento, nel primo anno di applicazione del regime non si versano acconti.

    Posso ridurre l'acconto se prevedo di guadagnare meno nel 2026?

    Sì, è possibile versare acconti calcolati sul reddito previsionale anziché su quello storico. Se però la previsione si rivela sbagliata e l’acconto versato è insufficiente, si applicano interessi e sanzioni sulla differenza.

    Come si indica il credito dell'anno precedente per ridurre gli acconti?

    Il credito non chiesto a rimborso va riportato nel rigo LM43 del quadro LM. La parte già usata in compensazione tramite F24 va indicata nel rigo LM44.

    Il codice tributo per il saldo è diverso da quello dell'acconto?

    Sì. Il saldo dell’imposta sostitutiva forfettaria si versa con il codice 1792, diverso dai codici 1790 e 1791 utilizzati per gli acconti.

  • Plusvalenze su partecipazioni qualificate: come si tassano

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2019: imposta sostitutiva al 26% – le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate dal 2019 in poi sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, esattamente come le partecipazioni non qualificate.
    • Quadro RT sezione II-A – le plusvalenze qualificate realizzate dal 2019 si dichiarano nella sezione II-A del quadro RT, insieme alle plusvalenze non qualificate dello stesso periodo.
    • Codice tributo 1100 – l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze qualificate realizzate dal 1° gennaio 2025 si versa con il codice tributo ‘1100’.
    • Cessioni ante 2009: regime IRPEF parziale – le plusvalenze da cessioni avvenute prima del 2009 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%.
    • Cessioni 2009-2017: 49,72% in IRPEF – per le cessioni effettuate tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017, la plusvalenza è imponibile IRPEF nella misura del 49,72%.
    • Compensazione con minusvalenze – le minusvalenze da partecipazioni qualificate non si possono compensare con le plusvalenze da partecipazioni non qualificate, e viceversa; possono invece compensarsi tra loro (qualificate con qualificate).

    Cos'è una partecipazione qualificata e perché cambia la tassazione

    Quando vendi quote o azioni di una società, guadagnando rispetto a quanto hai pagato, realizzi una ‘plusvalenza’. Ma non tutte le vendite sono uguali: dipende se la tua partecipazione è ‘qualificata’ o ‘non qualificata’. Una partecipazione è qualificata quando supera determinate soglie di peso nella società: per le società quotate, più del 2% dei diritti di voto o del 5% del capitale; per le altre (non quotate), più del 20% dei voti o del 25% del capitale.

    Fino al 2018, le plusvalenze qualificate erano tassate in modo diverso da quelle non qualificate: concorrevano al reddito IRPEF ordinario per una percentuale (49,72% per le cessioni 2009-2017). Dal 1° gennaio 2019, invece, anche le plusvalenze qualificate sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, esattamente come avviene per le non qualificate. La riforma è avvenuta con la legge n. 205 del 2017. Questa semplificazione significa che oggi, se realizzi una plusvalenza su una partecipazione qualificata in una normale società italiana, paghi il 26% di imposta sostitutiva, senza dover aggiungere il guadagno al tuo reddito IRPEF.

    La dichiarazione di queste plusvalenze avviene nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026. Attenzione: il quadro RT deve essere compilato solo da chi presenta il Modello Redditi (non il 730), perché i lavoratori dipendenti che detengono partecipazioni qualificate non possono usare il modello semplificato.

    Tassazione delle plusvalenze qualificate in base alla data di cessione
    Periodo di cessione Regime Aliquota/Imponibile
    Cessioni ante 1° gennaio 2009 IRPEF ordinaria (parziale) 40% della plusvalenza netta concorre al reddito
    Cessioni 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2017 IRPEF ordinaria (parziale) 49,72% della plusvalenza netta concorre al reddito
    Cessioni 1° gennaio – 31 dicembre 2018 IRPEF ordinaria (parziale) 58,14% della plusvalenza netta concorre al reddito
    Cessioni dal 1° gennaio 2019 in poi Imposta sostitutiva 26% sulla plusvalenza netta
    Massimale per rideterminazione valore partecipazioni Imposta sostitutiva rivalutazione 18% sul valore rideterminato

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2020 il 30% di una Srl non quotata (partecipazione qualificata: supera il 25% del capitale) per 50.000 euro. Nel 2025 ha venduto l’intera quota per 90.000 euro. La plusvalenza netta è 90.000 – 50.000 = 40.000 euro. Poiché la cessione avviene nel 2025 (dopo il 1° gennaio 2019), si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Tizio deve versare 40.000 x 26% = 10.400 euro, da indicare nella sezione II-A del quadro RT e da versare con codice tributo 1100. La plusvalenza non entra nel reddito IRPEF complessivo e non influenza le aliquote IRPEF sugli altri suoi redditi.

    Documenti necessari

    • Atto notarile o contratto di compravendita delle quote/azioni
    • Documentazione del costo di acquisto originario (atto, versamenti, perizie eventuali)
    • Estratto del registro delle imprese con la struttura della società
    • Eventuale perizia giurata di stima in caso di rideterminazione del valore di acquisto
    • Eventuali certificazioni di intermediari se le azioni erano depositate presso una banca

    Cessione di quota in Srl non quotata nel 2025

    Scenario. Caio possiede il 35% di una Srl (partecipazione qualificata in quanto supera il 25% del capitale). Cede la quota nel marzo 2025 realizzando una plusvalenza di 60.000 euro.

    Come si applica. Caio compila la sezione II-A del quadro RT (righi RT11 e RT12), indicando il corrispettivo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto. La plusvalenza di 60.000 euro è assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%: 60.000 x 26% = 15.600 euro, da versare con codice tributo 1100. La somma non si aggiunge al reddito IRPEF.

    In pratica

    • Conserva tutto ciò che documenta il costo di acquisto originario: atti notarili, versamenti in conto capitale, perizie. Senza documentazione il costo si assume pari a zero.
    • Se durante il possesso hai ricevuto utili già tassati come soci, questi possono aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della tua quota: verifica con un professionista.

    Cessione con minusvalenza: come si usa

    Scenario. Sempronio ha realizzato nel 2025 una plusvalenza di 20.000 euro su partecipazioni qualificate e una minusvalenza di 8.000 euro su altre partecipazioni qualificate cedute nello stesso anno.

    Come si applica. Le minusvalenze da partecipazioni qualificate si compensano con le plusvalenze della stessa categoria. Sempronio indica sia la plusvalenza (20.000) che la minusvalenza (8.000) nella sezione II-A del quadro RT. L’imposta sostitutiva si applica solo sulla plusvalenza netta di 12.000 euro: 12.000 x 26% = 3.120 euro. Se la minusvalenza fosse superiore alla plusvalenza, l’eccedenza può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi.

    In pratica

    • Attenzione: le minusvalenze da partecipazioni qualificate non possono abbattere le plusvalenze da partecipazioni non qualificate, e viceversa.
    • Tieni traccia delle minusvalenze non usate anno per anno: scadono dopo quattro anni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si capisce se la mia partecipazione è 'qualificata'?

    Per le società quotate: se possiedi più del 2% dei diritti di voto o del 5% del capitale. Per le società non quotate (Srl, Sas, Snc, ecc.): se possiedi più del 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale. Se superi anche una sola di queste soglie, la partecipazione è qualificata.

    Devo usare il Modello Redditi o posso fare il 730?

    Devi usare il Modello Redditi PF 2026 (non il 730). Il quadro RT esiste solo nel Modello Redditi. Il 730 non prevede la dichiarazione di plusvalenze da partecipazioni.

    Ho ceduto azioni di una società quotata che possedevo per il 6%: è qualificata?

    Sì, per una quotata la soglia di qualificazione è il 5% del capitale. Con il 6% sei sopra soglia, quindi si tratta di una partecipazione qualificata e la plusvalenza (se realizzata dal 2019) è tassata al 26% con imposta sostitutiva.

    Le plusvalenze del 2025 si possono compensare con le minusvalenze degli anni precedenti?

    Sì, le minusvalenze da partecipazioni qualificate degli anni 2021-2024 non ancora usate possono essere portate in deduzione delle plusvalenze qualificate del 2025 (entro il quarto anno dalla loro formazione).

    Che succede se ho ceduto quote di una società in un paradiso fiscale?

    In questo caso il regime è diverso: le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% e vanno indicate nella sezione IV-A del quadro RT, non nella sezione II-A.

    Vedi anche: PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Plusvalenze finanziarie non qualificate, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • Conguaglio IRPEF 730: rimborso o debito in busta paga

    In sintesi

    • Il conguaglio confronta le ritenute già trattenute durante l’anno con l’imposta dovuta calcolata nella dichiarazione.
    • Se risulta un credito, il datore di lavoro rimborsa la differenza in busta paga a partire da luglio (per i pensionati da agosto o settembre).
    • Se risulta un debito, il datore di lavoro trattiene le somme dalla retribuzione, anche a rate fino a dicembre.
    • Il limite di 12 euro: il sostituto non effettua rimborsi né trattenute se l’importo per singola imposta è pari o inferiore a 12 euro.
    • Si può rateizzare: da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati), con interessi dello 0,33% mensile, entro il 16 dicembre.

    Che cosa è il conguaglio e come funziona

    Quando presenti il 730, chi presta assistenza fiscale calcola l’imposta effettiva dovuta per l’anno. Questa cifra viene confrontata con le ritenute che il tuo datore di lavoro o ente pensionistico ha già trattenuto mensilmente durante l’anno. La differenza tra quanto hai pagato in anticipo e quanto avresti dovuto pagare si chiama conguaglio.

    Se durante l’anno sono state trattenute troppe ritenute rispetto all’imposta dovuta, risulta un credito: il fisco ti deve restituire la differenza. Se invece le ritenute sono state insufficienti, risulta un debito: devi versare l’importo mancante. In entrambi i casi, con il modello 730 e in presenza di un sostituto d’imposta, queste operazioni avvengono automaticamente in busta paga, senza bisogno di recarsi allo sportello o usare il modello F24.

    Le istruzioni del 730/2026 precisano che il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve eseguire il rimborso, o trattenere le somme dovute, ‘a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere dal mese di luglio’. Per i pensionati le operazioni partono ‘dal secondo mese successivo’, in genere da agosto o settembre.

    Se il contribuente non ha un sostituto d’imposta (ad esempio ha presentato il 730 senza sostituto), il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate a partire da dicembre, sul conto corrente se è stato comunicato l’IBAN, oppure tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane.

    Tempi e modalità del conguaglio 730/2026
    Situazione Modalità Tempistica
    Credito IRPEF con sostituto Rimborso in busta paga Da luglio (dipendenti)
    Credito IRPEF con sostituto pensionati Rimborso in rata di pensione Da agosto o settembre
    Debito IRPEF con sostituto Trattenuta in busta paga (anche a rate) Da luglio, fino al 16 dicembre
    Credito IRPEF senza sostituto Rimborso da Agenzia Entrate (IBAN o Poste) Da dicembre
    Debito IRPEF senza sostituto Pagamento con modello F24 Termini previsti per modello REDDITI
    Importo per imposta uguale o inferiore a 12 euro Nessuna operazione Non si rimborsa ne trattiene

    Esempio pratico

    • Tizio ha presentato il 730/2026 tramite il Caf a maggio. Il prospetto di liquidazione 730-3 mostra un credito IRPEF di 320 euro: durante il 2025 il datore di lavoro ha trattenuto ritenute eccessive, perché Tizio ha avuto molte spese detraibili (spese sanitarie, interessi sul mutuo) non considerate nelle ritenute mensili. A luglio il datore di lavoro accredita i 320 euro in busta paga insieme allo stipendio, senza alcuna azione da parte di Tizio. Se invece il prospetto avesse mostrato un debito di 180 euro, la stessa somma sarebbe stata trattenuta dalla busta paga di luglio, o su più rate se Tizio avesse richiesto la rateizzazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (con ritenute trattenute nell’anno)
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (mostra credito o debito risultante)
    • Modello 730/2026 completo
    • Modello F24 (solo se 730 senza sostituto e risulta un debito)
    • IBAN del conto corrente (per accredito rimborso senza sostituto)

    Tizio: credito da rimborso in busta paga

    Scenario. Tizio, lavoratore dipendente, ha presentato il 730 con spese mediche e interessi sul mutuo. Il prospetto di liquidazione 730-3 mostra un credito IRPEF di 450 euro e un credito di addizionale regionale di 30 euro.

    Come si applica. Il datore di lavoro riceve il modello 730-4 dall’Agenzia delle Entrate e provvede a rimborsare le somme a partire dalla prima retribuzione utile, generalmente luglio. Le istruzioni specificano che il sostituto ‘deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alle altre imposte’. I 450 euro di credito IRPEF e i 30 euro di addizionale regionale verranno accreditati in busta paga, separatamente o insieme, a seconda della prassi aziendale. Tizio non deve fare nulla.

    In pratica

    • Il rimborso arriva direttamente in busta paga a luglio, senza richieste o pratiche aggiuntive.
    • Sia l’IRPEF sia le addizionali vengono rimborsate, ma ogni imposta è gestita separatamente.
    • Se l’importo da rimborsare per una singola imposta è uguale o inferiore a 12 euro, il rimborso non viene effettuato.

    Caia: debito e scelta di rateizzare

    Scenario. Caia è una lavoratrice dipendente. Dal 730 emerge un debito IRPEF di 600 euro, perché ha avuto un secondo lavoro part-time per alcuni mesi e le ritenute non sono state sufficienti. Preferisce non pagare tutto in una volta.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono la possibilità di rateizzare il pagamento del debito. Caia può indicare nel rigo F6 del modello il numero di rate desiderate, da 2 a 6 (massimo 5 per i pensionati). Il versamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre, e il sostituto calcola gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33% mensile. Le rate vengono trattenute direttamente dalle buste paga mensili.

    In pratica

    • La rateizzazione si richiede indicando il numero di rate nel rigo F6 del modello 730.
    • Gli interessi sulla rateizzazione sono pari allo 0,33% mensile, calcolati dal sostituto d’imposta.
    • L’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre, quindi il sostituto adegua il numero di rate effettive.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando arriva il rimborso del 730?

    Le istruzioni indicano che per i lavoratori dipendenti il rimborso parte ‘in genere dal mese di luglio’, dalla prima retribuzione utile dopo che il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Per i pensionati parte dal secondo mese successivo, in genere agosto o settembre.

    Se ho un debito, devo pagarlo tutto subito?

    No. Puoi scegliere di rateizzare il debito da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati), con trattenute mensili dalla busta paga. Il pagamento deve terminare entro il 16 dicembre. Sulle rate si applicano interessi dello 0,33% mensile.

    Cosa succede se la retribuzione di luglio non basta a coprire il debito?

    Le istruzioni prevedono che ‘se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta’.

    Posso ridurre l'acconto IRPEF di novembre?

    Sì. Se prevedi di avere meno reddito o più detrazioni nell’anno successivo, puoi comunicare per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre la tua intenzione di versare un acconto inferiore, indicando l’importo che ritieni dovuto.

    Il rimborso arriva sempre in busta paga?

    Solo se hai un sostituto d’imposta che effettua il conguaglio. Se hai presentato il 730 senza sostituto, il rimborso è erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire da dicembre, accreditato sull’IBAN comunicato o con titolo di credito di Poste Italiane.