Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La quota di SRL può essere data in pegno, gravata di usufrutto o sottoposta a sequestro o pignoramento. In tutti questi casi diventa cruciale capire chi esercita il voto e gli altri diritti sociali. Il codice civile lo regola richiamando le norme sulle azioni.

La quota come oggetto di garanzia

La partecipazione in SRL può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2471-bis c.c.). Per questi vincoli si applicano, in quanto compatibili, le regole dettate per le azioni dall’art. 2352 c.c. La quota, quindi, è un bene che può essere dato in garanzia o aggredito dai creditori, ma con un regime particolare per i diritti sociali.

Chi esercita il voto

In base al richiamo dell’art. 2352 c.c.:

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Gli altri diritti amministrativi spettano, di regola, sia al socio sia al creditore pignoratizio/usufruttuario. È un assetto che incide direttamente sul governo della società.

Vincolo Voto (salvo patto)
Pegno Creditore pignoratizio
Usufrutto Usufruttuario
Sequestro / pignoramento Custode

Costituzione del vincolo e pubblicità

Anche per i vincoli sulla quota rileva il deposito/iscrizione nel Registro delle Imprese per l’opponibilità ai terzi, in analogia all’art. 2470 c.c. sui trasferimenti. La forma segue quella richiesta per gli atti sulla quota. Senza pubblicità, il vincolo non è opponibile ai terzi.

L’espropriazione della quota

La quota può essere espropriata dai creditori del socio (art. 2471 c.c.): il pignoramento si esegue con notificazione al debitore e alla società e iscrizione nel Registro delle Imprese. Se la quota non è liberamente trasferibile e manca l’accordo sulla vendita, questa può non aver luogo e si procede secondo quanto previsto dalla norma, tenendo conto delle clausole statutarie (art. 2471 c.c.).

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio, socio di una SRL, dà in pegno la propria quota a una banca per ottenere un finanziamento. Salvo diverso accordo, il diritto di voto in assemblea passa alla banca (art. 2352 c.c. richiamato dall’art. 2471-bis c.c.). Tizio e la banca, però, convengono per iscritto che il voto resti a Tizio: la clausola è valida e va resa nota alla società. Più tardi un creditore di Tizio, Caio, pignora la stessa quota (art. 2471 c.c.) con notificazione al debitore e alla società e iscrizione nel Registro delle Imprese: da quel momento il voto, salvo patto, spetta al custode.

Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Donare o vendere le quote di una SRL, Redditi dei figli minori e Usufrutto e nuda proprieta.

Quota in comunione e diritti del coniuge

La quota di SRL può ricadere anche in comunione, ad esempio tra eredi o tra coniugi in regime di comunione legale. In tal caso i diritti sociali sono esercitati da un rappresentante comune dei contitolari, secondo le regole sulla comproprietà delle partecipazioni. È un profilo da non trascurare quando si costituisce un vincolo: occorre verificare chi è effettivamente titolare della quota e in quale regime, perché incide sulla validità degli atti di disposizione e di garanzia.

Effetti del vincolo sul governo della società

Attribuire il voto al creditore pignoratizio o all’usufruttuario (art. 2352 c.c.) ha conseguenze concrete sul governo della società: chi vota incide sulle decisioni assembleari, dall’approvazione del bilancio alla nomina degli amministratori. Per questo, nelle operazioni di finanziamento garantite da quote, le parti spesso disciplinano con cura il diritto di voto, prevedendo che resti al socio salvo il verificarsi di determinati eventi (ad esempio l’inadempimento). La convenzione è valida e va resa nota alla società per la sua corretta gestione assembleare.

Tutela del creditore e del socio

Il regime dei vincoli sulla quota bilancia gli interessi del creditore garantito e del socio. Per il creditore, l’iscrizione nel Registro delle Imprese assicura l’opponibilità ai terzi e l’attribuzione del voto (salvo patto) dà un’influenza sulla società che rafforza la garanzia. Per il socio, la possibilità di convenire che il voto resti a lui (art. 2352 c.c.) consente di non perdere il controllo dell’impresa pur dando in garanzia la quota. È in questo equilibrio che si gioca la negoziazione delle clausole, da redigere con cura e rendere note alla società.

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Domande frequenti

La quota di SRL può essere data in pegno?

Sì: la partecipazione in SRL può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2471-bis c.c.), con applicazione, in quanto compatibili, delle regole dettate per le azioni (art. 2352 c.c.).

Chi vota se la quota è in pegno o usufrutto?

Salvo diversa convenzione, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel sequestro lo esercita il custode (art. 2352 c.c. richiamato dall'art. 2471-bis c.c.).

Serve la pubblicità del vincolo?

Sì: per l'opponibilità ai terzi rileva il deposito/iscrizione nel Registro delle Imprese, in analogia con i trasferimenti di quota (art. 2470 c.c.).

I creditori del socio possono pignorare la quota?

Sì: la quota può essere espropriata dai creditori del socio (art. 2471 c.c.); il pignoramento si esegue con notificazione al debitore e alla società e iscrizione nel Registro delle Imprese.

Si può lasciare il voto al socio?

Sì: nel pegno e nell'usufrutto le parti possono convenire che il voto resti al socio; la convenzione è valida e va resa nota alla società.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.