Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Quadro E del 730: oneri detraibili e deducibili spiegati

    In sintesi

    • Detrazione = sconto sull’imposta: riduce direttamente l’Irpef dovuta (es. 19% per le spese sanitarie).
    • Deduzione = riduzione del reddito: abbassa la base imponibile su cui si calcola l’imposta (es. contributi previdenziali).
    • Incapienza: se la detrazione supera l’imposta dovuta, la parte eccedente va persa (salvo eccezioni per patologie esenti e canoni di locazione).
    • Pagamento tracciabile: dal 2020 la maggior parte delle detrazioni al 19% spetta solo se la spesa è pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.).
    • Riordino delle detrazioni: dal 2025, chi ha un reddito superiore a 75.000 euro subisce un tetto complessivo alle detrazioni, calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico.
    • Familiari a carico: alcune spese danno diritto alla detrazione anche se sostenute per un familiare fiscalmente a carico.

    Cosa sono gli oneri e come funzionano nel 730

    Quando compili il Modello 730, nel Quadro E (chiamato Quadro RP nel Modello Redditi PF) indichi tutte le spese sostenute nel 2025 che ti permettono di pagare meno tasse. Si tratta di due meccanismi distinti: le detrazioni e le deduzioni. Capire la differenza ti aiuta a non perdere agevolazioni e a compilare correttamente il modulo.

    La detrazione riduce direttamente l’imposta che devi pagare. In pratica, se hai diritto a una detrazione del 19% su 1.000 euro di spese, l’imposta scende di 190 euro. Se l’imposta dovuta fosse inferiore a 190 euro (si dice che la detrazione ‘non trova capienza’), la parte in eccesso va persa: il fisco non ti rimborsa la differenza. Fa eccezione la detrazione per i canoni di locazione, che in alcuni casi viene rimborsata anche se supera l’imposta.

    La deduzione invece abbassa il reddito su cui si calcola l’Irpef. Se deduci 1.000 euro di contributi previdenziali, il tuo reddito imponibile scende di 1.000 euro e l’imposta diminuisce in proporzione all’aliquota che si applica a quella fascia di reddito. Il vantaggio effettivo dipende quindi dall’aliquota marginale Irpef: per chi è in una fascia alta, la deduzione vale di piu’.

    Dal 2025 entra in vigore una novita’ importante: il riordino delle detrazioni. Se il tuo reddito complessivo supera 75.000 euro, le detrazioni (escluse quelle sanitarie e quelle forfetarie) vengono sommate e confrontate con un massimale calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico. Il massimale si ricava applicando un coefficiente a un ‘importo base’ che varia a seconda della fascia di reddito. Per i redditi tra 75.001 e 120.000 euro le detrazioni spettano per intero sull’ammontare ammesso; per i redditi tra 120.001 e 240.000 euro si applica una riduzione progressiva fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Principali voci del Quadro E: aliquote e limiti
    Voce di spesa Tipo agevolazione Aliquota / Limite
    Spese sanitarie generali Detrazione 19% sulla parte che supera 129,11 euro
    Spese sanitarie per persone con disabilita' Detrazione 19% sull'intero importo
    Interessi mutuo ipotecario abitazione principale Detrazione 19% su max 4.000,00 euro
    Interessi prestiti/mutui agrari di conduzione Detrazione 19% entro i redditi dei terreni dichiarati
    Spese veterinarie Detrazione 19% sulla parte che supera 129,11 euro, max 550 euro
    Contributi previdenziali obbligatori e volontari Deduzione Intero importo versato
    Contributi previdenza complementare Deduzione Fino a 5.164,57 euro
    Contributi per addetti domestici (colf, badanti) Deduzione Fino a 1.549,37 euro
    Assegno periodico all'ex coniuge Deduzione Importo stabilito dal giudice (escluso mantenimento figli)
    Erogazioni a ONLUS/ETS Deduzione o detrazione Fino al 10% del reddito complessivo (deduzione) o 30% (detrazione)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro e ha sostenuto nel 2025: 800 euro di spese sanitarie, 1.200 euro di interessi sul mutuo della casa dove abita, 400 euro di contributi volontari alla propria cassa pensionistica. Le spese sanitarie danno una detrazione del 19% sulla parte che supera 129,11 euro: (800 – 129,11) x 19% = circa 127 euro di risparmio d’imposta. Gli interessi sul mutuo danno una detrazione del 19% su 1.200 euro: 228 euro di risparmio. I 400 euro di contributi volontari sono invece deducibili dal reddito: il reddito imponibile scende a 34.600 euro e l’Irpef si riduce in proporzione all’aliquota applicabile. Tutto viene calcolato automaticamente dal Caf o dal professionista tramite il modello 730-3.

    Documenti necessari

    • Scontrini ‘parlanti’ o fatture per spese sanitarie (con codice fiscale e natura del prodotto)
    • Contratto di mutuo e dichiarazione della banca con gli interessi passivi pagati nel 2025
    • Certificazione Unica del datore di lavoro (punti da 341 a 352 per gli oneri detraibili)
    • Ricevute di versamento per contributi previdenziali volontari
    • Estratti conto o ricevute di bonifico per spese pagate con strumenti tracciabili
    • Attestati di versamento per contributi a forme pensionistiche complementari

    Chi ha redditi bassi e molte spese sanitarie

    Scenario. Caio, pensionato con un reddito di 14.000 euro, ha sostenuto 2.000 euro di spese sanitarie nel 2025, di cui 500 euro per farmaci acquistati in farmacia con scontrino parlante e il resto per visite specialistiche pagate con bonifico.

    Come si applica. La detrazione del 19% si applica sulla parte delle spese sanitarie che supera 129,11 euro: (2.000 – 129,11) x 19% = circa 355 euro di risparmio d’imposta. Caio deve indicare l’importo nel rigo E1 del quadro E. Poiche’ le spese superano 129,11 euro, il calcolo viene fatto automaticamente dal Caf. I farmaci sono detraibili solo se lo scontrino riporta il codice fiscale di Caio e la natura del prodotto.

    In pratica

    • Conserva tutti gli scontrini parlanti dei farmaci: devono riportare codice fiscale e natura del prodotto.
    • Le visite pagate con bonifico o carta sono documentate dall’estratto conto, che prova il pagamento tracciabile.
    • Se l’imposta dovuta fosse inferiore alla detrazione calcolata, la parte eccedente va persa (incapienza).

    Chi ha reddito superiore a 75.000 euro e subisce il riordino delle detrazioni

    Scenario. Sempronia e’ un dirigente con un reddito complessivo di 95.000 euro e nessun figlio a carico. Nel 2025 ha pagato spese di istruzione universitaria per 3.000 euro, contributi a una societa’ sportiva dilettantistica per 1.500 euro e abbonamento al trasporto pubblico per 250 euro.

    Come si applica. Sempronia rientra nel ‘riordino delle detrazioni’ previsto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 16-ter TUIR). Le sue spese (escluse quelle sanitarie) vengono sommate e confrontate con un massimale che dipende dal reddito e dal numero di figli. Poiche’ non ha figli, il massimale e’ piu’ basso. Il Caf calcola automaticamente quante detrazioni puo’ effettivamente usare. Le spese sanitarie restano invece fuori dal riordino e seguono le regole ordinarie.

    In pratica

    • Se il reddito supera 75.000 euro, non e’ detto che si possa detrarre tutto: il tetto varia con reddito e figli a carico.
    • Le spese sanitarie sono sempre escluse dal tetto e si detraggono con le regole normali.
    • Il Caf o il professionista applicano il riordino automaticamente sul modello 730-3.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' la differenza tra detrazione e deduzione?

    La detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare (es. 19% sulle spese sanitarie). La deduzione riduce invece il reddito su cui si calcola l’imposta, come i contributi previdenziali. Il risparmio effettivo dipende dalla propria aliquota Irpef.

    Cosa succede se la detrazione e' maggiore dell'imposta dovuta?

    La parte di detrazione che supera l’imposta va persa: il fisco non rimborsa la differenza. Fa eccezione la detrazione per canoni di locazione, che in alcuni casi viene rimborsata. Le spese per patologie esenti hanno una regola speciale di trasferimento al familiare che ha sostenuto la spesa.

    Le spese vanno pagate in modo tracciabile per avere la detrazione?

    Si’, dal 2020 la maggior parte delle detrazioni al 19% spetta solo se la spesa e’ stata pagata con bonifico, carta di debito o credito, assegno o altri sistemi tracciabili. Sono escluse dall’obbligo le spese per farmaci e dispositivi medici e quelle per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN.

    Posso detrarre le spese sostenute per un familiare a carico?

    Si’. Molte spese, come quelle sanitarie, le spese di istruzione, i premi assicurativi e i contributi previdenziali, danno diritto alla detrazione o deduzione anche se sostenute nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico. Il documento di spesa deve essere intestato al contribuente o al familiare a carico.

    Che cos'e' il riordino delle detrazioni introdotto nel 2025?

    E’ un tetto complessivo alle detrazioni per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro. Esclude le spese sanitarie e quelle forfetarie. L’ammontare massimo detraibile dipende dal reddito e dal numero di figli fiscalmente a carico. Per redditi tra 120.001 e 240.000 euro si applica anche una riduzione progressiva delle detrazioni stesse.

    Dove si indicano le spese nel modulo 730?

    Nel Quadro E. La Sezione I (righi da E1 a E14) raccoglie le spese che danno detrazione (19%, 26%, 30%, 35%, 90%). La Sezione II (righi da E21 a E36) raccoglie gli oneri deducibili come contributi previdenziali, assegno al coniuge e contributi per colf e badanti. Le sezioni successive riguardano ristrutturazioni, risparmio energetico e canoni di locazione.

  • Diritto d’immagine e 730: come si dichiarano i compensi

    In sintesi

    • Opere dell’ingegno: il diritto d’immagine, se tutelato come opera dell’ingegno, rientra nei compensi da utilizzazione economica previsti dalle istruzioni AdE al quadro D.
    • Autore o cessionario: il trattamento fiscale cambia a seconda che il compenso lo riceva l’autore (o il soggetto ritratto) oppure chi ha acquistato il diritto a titolo oneroso o lo ha ricevuto a titolo gratuito.
    • Rigo D3, codice 1: i proventi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno percepiti dall’autore stesso sono dichiarati nel rigo D3 con codice 1; spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento (40 per cento se eta inferiore a 35 anni).
    • Rigo D4, codice 6: se il diritto e stato acquistato a titolo oneroso da terzi, il compenso va nel rigo D4 con codice 6 e la riduzione forfetaria e del 25 per cento; chi lo ha ricevuto a titolo gratuito dichiara l’intero importo senza riduzioni.
    • Certificazione Unica: se il committente e un sostituto d’imposta, il compenso appare nella CU con causale ‘B’ (autore/inventore) o ‘L’/’L1’ (avente causa); il rigo di destinazione dipende dalla causale.
    • Attivita abituale: se lo sfruttamento del diritto d’immagine e la tua attivita principale o abituale, il 730 non e il modello corretto.

    Diritto d'immagine: autore o cessionario? Conta per il fisco

    Uno sportivo che autorizza l’uso della propria immagine su un prodotto, un influencer che cede i diritti su un suo contenuto, un fotografo che vende i diritti di sfruttamento delle proprie foto: tutti questi casi hanno in comune la cessione o lo sfruttamento di un diritto. Ma il regime fiscale dipende molto da chi riceve il compenso e a che titolo.

    Le istruzioni ufficiali al modello 730/2026 distinguono chiaramente due percorsi. Se sei tu l’autore (o il soggetto cui appartiene il diritto) e il compenso deriva dalla utilizzazione economica della tua opera o immagine, dichiari nel rigo D3 del quadro D con codice 1 e benefici di una riduzione forfetaria. Se invece hai acquistato il diritto da qualcun altro (o lo hai ricevuto per successione/donazione), usi il rigo D4 con codice 6.

    La distinzione autore/cessionario non e solo formale: cambia il rigo da compilare, l’aliquota di riduzione e in alcuni casi la misura dell’imponibile. Ecco come orientarsi.

    Diritti d'immagine e opere ingegno: dove dichiarare
    Chi percepisce il compenso Rigo Riduzione forfetaria
    Autore / soggetto del diritto (causale CU: B) D3, codice 1 25% (40% se eta < 35 anni)
    Avente causa a titolo gratuito (erede/legatario) – causale CU: L D4, codice 6 Nessuna – dichiara intero importo
    Acquirente a titolo oneroso dei diritti – causale CU: L1 D4, codice 6 25% forfetario sull'importo percepito
    Attivita abituale di sfruttamento dei diritti (artista/professionista) Non modello 730 – Redditi PF Regime professionale

    Esempio pratico

    • Tizio, 28 anni, e un calciatore dilettante. Una societa sportiva gli corrisponde 3.000 euro per l’uso della sua immagine in materiale promozionale. La societa emette la CU con causale B. Tizio dichiara i 3.000 euro nel rigo D3, codice 1. Poiche ha meno di 35 anni, il soggetto che presta assistenza fiscale applica la riduzione del 40 per cento: l’imponibile effettivo e 1.800 euro (3.000 x 60%). Se Tizio avesse 40 anni, la riduzione sarebbe del 25 per cento e l’imponibile sarebbe 2.250 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal committente (sostituto d’imposta) con indicazione della causale
    • Contratto di cessione o licenza del diritto d’immagine o dell’opera dell’ingegno
    • Ricevute o fatture dei compensi percepiti (se il committente non e sostituto d’imposta)
    • Documentazione del costo di acquisto del diritto (per chi ha acquistato a titolo oneroso)
    • Atto di successione o donazione (per chi ha ricevuto il diritto a titolo gratuito)

    Tizio cede i diritti sulla sua immagine a un'azienda pubblicitaria

    Scenario. Tizio, 42 anni, e un ex sportivo. Un’azienda gli corrisponde 5.000 euro per usare la sua immagine in uno spot. L’azienda opera come sostituto d’imposta e rilascia CU con causale B.

    Come si applica. Tizio dichiara nel rigo D3, codice 1, l’importo di 5.000 euro (lordo, come indicato nella CU). La riduzione forfetaria del 25 per cento viene applicata automaticamente dal CAF o dal sostituto che presta assistenza: l’imponibile diventa 3.750 euro. Le ritenute indicate nella CU vanno nel rigo D3, colonna 3.

    In pratica

    • Rigo D3, codice 1 in colonna 1, importo lordo 5.000 euro in colonna 2.
    • Colonna 3: ritenute indicate nella CU.
    • La riduzione del 25% e applicata automaticamente dal soggetto che presta assistenza fiscale.

    Caio ha acquistato i diritti sull'immagine di un personaggio pubblico e li sfrutta

    Scenario. Caio ha acquistato a titolo oneroso, anni fa, i diritti di sfruttamento dell’immagine di un personaggio dello spettacolo. Nel 2025 cede a una rivista il diritto di utilizzo per 2.000 euro.

    Come si applica. Caio non e l’autore/soggetto del diritto, ma l’acquirente a titolo oneroso: deve usare il rigo D4, codice 6. Secondo le istruzioni AdE, chi ha acquistato a titolo oneroso deve dichiarare l’importo percepito ridotto forfetariamente del 25 per cento. Caio indica 2.000 euro in colonna 4 del rigo D4: il soggetto che presta assistenza applica la riduzione del 25% portando l’imponibile a 1.500 euro.

    In pratica

    • Rigo D4, codice 6 in colonna 3, importo 2.000 euro in colonna 4.
    • La riduzione forfetaria del 25% e applicata automaticamente.
    • Conservare il contratto originale di acquisto del diritto come prova del titolo oneroso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove dichiaro nel 730 i compensi per la cessione del mio diritto d'immagine?

    Se sei tu il soggetto del diritto (l’autore o la persona ritratta), usi il rigo D3 con codice 1 del quadro D. Se hai acquistato il diritto da altri, usi il rigo D4 con codice 6.

    Spetta una riduzione sull'importo da dichiarare?

    Si. Per il rigo D3 codice 1, la riduzione forfetaria e del 25 per cento (40 per cento se hai meno di 35 anni). Per il rigo D4 codice 6, chi ha acquistato a titolo oneroso ha diritto alla riduzione del 25 per cento; chi ha ricevuto il diritto gratuitamente (erede, legatario) dichiara l’intero importo senza riduzioni.

    Come trovo la causale giusta nella Certificazione Unica?

    Guarda il punto 1 ‘Causale’ della CU rilasciata dal committente. Causale B indica i compensi da opere dell’ingegno percepiti dall’autore (rigo D3, codice 1). Causali L e L1 indicano i compensi percepiti da aventi causa (rigo D4, codice 6).

    Se lo sfruttamento del diritto d'immagine e la mia attivita principale, posso usare il 730?

    No. Se si tratta di attivita abituale e professionale, i redditi vanno dichiarati come redditi da lavoro autonomo nel modello Redditi PF, non nel 730.

    Cosa succede se il committente non e un sostituto d'imposta e non emette CU?

    Devi comunque dichiarare il compenso nel quadro D in base alla tua qualita (autore o cessionario). In assenza di ritenute, la colonna ritenute resta vuota. Conserva il contratto e la ricevuta del pagamento.

  • Apparecchi acustici: come si detraggono nella dichiarazione

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per apparecchi acustici come dispositivi medici
    • Franchigia di 129,11 euro cumulativa con le altre spese sanitarie del rigo E1
    • Nessun obbligo di pagamento tracciabile: per i dispositivi medici è ammesso il contante
    • Rigo E1 del modello 730 per le spese ordinarie; rigo E3 se la persona ha una disabilità certificata
    • Per le persone con disabilità: detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia
    • Documenti richiesti: fattura o scontrino parlante con codice fiscale e descrizione del prodotto

    Come funziona la detrazione per gli apparecchi acustici

    Gli apparecchi acustici sono classificati come dispositivi medici e danno diritto a una detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF 2026). La spesa va inserita nel quadro E tra le spese sanitarie. Dato che spesso si tratta di importi elevati, è utile conoscere esattamente le regole per non perdere nemmeno un euro di agevolazione.

    La regola base: il 19% si calcola sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. Questa franchigia non si applica ogni volta che compri un accessorio, ma una volta sola sull’insieme di tutte le spese sanitarie indicate nel rigo E1. Se nell’anno hai anche visite mediche, farmaci o altri dispositivi medici, tutte queste spese si sommano prima di sottrarre la franchigia.

    C’è però un caso in cui la regola è diversa e più favorevole: se la persona che usa l’apparecchio acustico è riconosciuta come persona con disabilità ai sensi della legge 104/1992 (o da altra commissione medica pubblica), la spesa va indicata nel rigo E3 e la detrazione spetta sull’intero importo, senza franchigia. Questo vale per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione, categoria in cui rientrano gli apparecchi acustici.

    Una nota sul pagamento: per i dispositivi medici non vige l’obbligo del pagamento tracciabile introdotto nel 2020 per la maggior parte delle detrazioni. Puoi pagare l’apparecchio acustico anche in contanti e mantenere il diritto alla detrazione, a patto che il documento fiscale (fattura o scontrino parlante) sia corretto e completo.

    Detrazione apparecchi acustici 2026: schema riepilogativo
    Situazione Rigo 730 Franchigia Base di calcolo
    Persona senza disabilità certificata E1 129,11 euro (cumulativa) Spese sanitarie totali meno 129,11 euro
    Persona con disabilità certificata (L.104/1992) E3 Nessuna Intero importo della spesa
    Familiare a carico senza disabilità E1 129,11 euro (cumulativa) Stesso meccanismo del contribuente
    Pagamento in contanti E1 o E3 Come sopra Ammesso per dispositivi medici

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Tizio, 68 anni, non ha una certificazione di disabilità ex L.104 ma ha difficoltà uditive. Nel 2025 ha acquistato due apparecchi acustici digitali per 1.800 euro (fattura intestata a lui). Nel corso dell’anno ha anche speso 350 euro tra visite mediche e farmaci. In totale, rigo E1: 2.150 euro. La franchigia di 129,11 euro si sottrae una volta sola: base di calcolo = 2.150 meno 129,11 = 2.020,89 euro. Detrazione al 19% = circa 384 euro di risparmio fiscale. Se Tizio avesse la certificazione L.104, avrebbe invece indicato 1.800 euro nel rigo E3 senza franchigia, con una detrazione di 342 euro solo sull’apparecchio acustico, più il 19% sulle altre spese sanitarie in E1 (dopo franchigia).

    Documenti necessari

    • Fattura dell’audioprotesista o dello specialista otorinolaringoiatra con codice fiscale del destinatario
    • Prescrizione medica del medico specialista (non obbligatoria per la detrazione, ma utile in caso di controllo)
    • Certificazione L.104/1992 o di invalidità se si vuole indicare la spesa nel rigo E3 senza franchigia
    • Ricevuta di pagamento (anche in contanti: conservare la fattura basta per i dispositivi medici)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se la spesa è già annotata nei punti 341-352 (codice onere 1 o 3)

    Tizio: apparecchio acustico senza certificazione di disabilità

    Scenario. Tizio ha 71 anni e nel 2025 ha acquistato un apparecchio acustico digitale monoaurale del costo di 900 euro. Non ha una certificazione L.104. Ha pagato con bancomat. Nel 2025 non ha altre spese sanitarie.

    Come si applica. La spesa va indicata nel rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si sottrae dal totale: base di calcolo = 900 meno 129,11 = 770,89 euro. La detrazione del 19% è di circa 146 euro. Tizio la recupererà come rimborso o riduzione dell’imposta dovuta.

    In pratica

    • Indica 900 euro nel rigo E1 del 730
    • La detrazione è il 19% di 770,89 euro = circa 146 euro
    • Conserva la fattura con codice fiscale: è il documento chiave

    Caio: disabilità certificata, apparecchi bilaterali

    Scenario. Caio ha 58 anni, ha una sordità bilaterale accertata dalla commissione medica ai sensi della L.104/1992. Nel 2025 ha acquistato due apparecchi acustici biaurali per un totale di 3.600 euro, pagando con carta.

    Come si applica. Grazie alla certificazione di disabilità, Caio indica i 3.600 euro nel rigo E3 (spese sanitarie per persone con disabilità). In questo caso la detrazione del 19% spetta sull’intero importo, senza detrarre la franchigia di 129,11 euro. La detrazione è 3.600 per 19% = 684 euro di risparmio fiscale diretto.

    In pratica

    • Indica 3.600 euro nel rigo E3 (non nel rigo E1): nessuna franchigia
    • La detrazione è 684 euro (19% di 3.600 euro)
    • Allega o conserva la certificazione L.104 per eventuali controlli

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli apparecchi acustici si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi?

    Sì. Sono dispositivi medici e danno diritto alla detrazione del 19% come spese sanitarie. Il calcolo si applica sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro (rigo E1), oppure sull’intero importo se la persona ha una disabilità certificata (rigo E3).

    Qual è la differenza tra rigo E1 e rigo E3 per gli apparecchi acustici?

    Il rigo E1 è per tutti i contribuenti: la detrazione del 19% si calcola sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. Il rigo E3 è riservato alle persone con disabilità certificata (L.104/1992): la detrazione spetta sull’intero importo senza franchigia.

    Serve la ricetta del medico per avere la detrazione?

    La prescrizione medica non è obbligatoria per la detrazione fiscale, ma è consigliabile conservarla. Il documento fondamentale è la fattura dell’audioprotesista con il codice fiscale del beneficiario.

    Posso detrarre l'apparecchio acustico acquistato per mia madre a carico?

    Sì. Se tua madre è fiscalmente a carico, puoi detrarre le spese che hai sostenuto per lei. Il documento di spesa deve essere intestato a te o a tua madre.

    Gli accessori dell'apparecchio acustico (batterie, custodia, ecc.) sono detraibili?

    Solo se classificati come dispositivi medici. Le batterie specifiche per apparecchi acustici sono generalmente detraibili; accessori generici potrebbero non esserlo. Verifica la classificazione sul documento di acquisto.

    Quanto risparmio in media su un apparecchio acustico da 1.000 euro?

    Con il rigo E1 e senza altre spese sanitarie: la base di calcolo è 1.000 meno 129,11 = 870,89 euro, con una detrazione di circa 165 euro. Con disabilità certificata (rigo E3): 19% di 1.000 = 190 euro.

  • Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato

    Art. 75 L. 184/1983 – Articolo abrogato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

  • Art. 105 L. 633/1941

    Art. 105 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

    Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

    Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa .

    Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art.

    92.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Detrazione assicurazione calamita’ su casa: come funziona nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 19 per cento sui premi pagati per assicurazioni che coprono il rischio di eventi calamitosi su unita’ immobiliari a uso abitativo.
    • Contratti dal 1 gennaio 2018: la detrazione riguarda le polizze stipulate a partire da quella data. I contratti dal 1 gennaio 2025 vanno indicati con il codice 54; quelli stipulati tra il 2018 e il 31 dicembre 2024 con il codice 43.
    • Solo immobili abitativi: la polizza deve essere relativa a un’unita’ immobiliare ad uso abitativo. Non spetta per immobili strumentali o ad uso commerciale.
    • Soglia di reddito: per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: il premio deve essere pagato con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat) per aver diritto alla detrazione del 19 per cento.
    • Caso speciale al 90 per cento: se la polizza calamita’ e’ stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa, la detrazione sale al 90 per cento (codice 81).

    Quando i premi della polizza casa diventano detraibili

    Se hai stipulato una polizza assicurativa che copre la tua abitazione da terremoti, alluvioni, frane o altri eventi calamitosi, puoi portare in detrazione il 19 per cento del premio pagato nel 730/2026. L’agevolazione vale per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018 e riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo.

    La distinzione piu’ importante da fare riguarda la data del contratto. Se hai stipulato la polizza tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024, usi il codice 43 nei righi da E8 a E10 del quadro E. Se invece il contratto e’ stato firmato dal 1 gennaio 2025 in poi, il codice e’ 54. In entrambi i casi la percentuale di detrazione resta al 19 per cento e le istruzioni applicabili sono le stesse.

    C’e’ un caso speciale che vale la pena conoscere: se hai ceduto il credito relativo al Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa e nello stesso momento hai stipulato una polizza calamita’, la detrazione su quei premi sale al 90 per cento, da indicare con il codice 81. Si tratta di una situazione specifica legata all’utilizzo del Superbonus e non riguarda i contratti assicurativi ordinari.

    Come per quasi tutte le detrazioni del 19 per cento, anche questa richiede il pagamento tracciabile: il premio va saldato con bonifico, carta di credito, carta di debito o strumenti equivalenti. Il pagamento in contanti non consente la detrazione.

    Detrazione premi assicurazione eventi calamitosi – quadro sinottico
    Voce Dettaglio
    Percentuale di detrazione (caso ordinario) 19 per cento
    Percentuale nel caso Sismabonus ceduto 90 per cento (codice 81)
    Tipologia di immobile ammessa Unita' immobiliari ad uso abitativo
    Data minima di stipula del contratto Dal 1 gennaio 2018
    Codice per contratti stipulati fino al 31/12/2024 Codice 43 (righi E8-E10)
    Codice per contratti stipulati dal 01/01/2025 Codice 54 (righi E8-E10)
    Pagamento ammesso Solo strumenti tracciabili

    Esempio pratico

    • Tizio paga ogni anno 480 euro di premio per una polizza che assicura la sua abitazione principale da terremoti e alluvioni. Il contratto e’ stato stipulato nel 2023. Nel 730/2026 (redditi 2025) Tizio indica nel rigo E8 il codice 43 e l’importo di 480 euro. La detrazione del 19 per cento vale 91,20 euro di risparmio IRPEF diretto. Se lo stesso Tizio avesse stipulato la polizza nel gennaio 2025, avrebbe usato il codice 54 con identico calcolo.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento del premio assicurativo (estratto conto, ricevuta bonifico o carta)
    • Contratto o polizza assicurativa che specifica che la copertura riguarda eventi calamitosi
    • Documentazione che indica che l’immobile assicurato e’ a uso abitativo
    • Eventuale Certificazione Unica con i codici onere 43 o 54 se il datore di lavoro ha gia’ considerato la spesa

    Polizza calamita' su abitazione principale, contratto ante 2025

    Scenario. Caio vive in zona sismica e nel 2022 ha stipulato una polizza che copre la sua prima casa da terremoti e alluvioni. Ogni anno paga 350 euro di premio, sempre con addebito automatico su carta di credito. Nel 2025 vuole portare in detrazione il premio pagato quell’anno.

    Come si applica. Il contratto e’ stato stipulato nel 2022, quindi dopo il 1 gennaio 2018 e prima del 31 dicembre 2024: Caio deve usare il codice 43. Indica nel rigo E8: codice 43, importo 350 euro. La detrazione del 19 per cento vale 66,50 euro. Il pagamento automatico con carta di credito soddisfa il requisito della tracciabilita’.

    In pratica

    • Verificare che il contratto sia stato stipulato dal 1 gennaio 2018 in poi.
    • Usare il codice 43 se il contratto e’ del 2018-2024, il codice 54 se e’ del 2025 o successivo.
    • Conservare la quietanza del premio e il contratto che indica la copertura da eventi calamitosi.

    Polizza stipulata nel 2025 su seconda casa

    Scenario. Sempronio possiede anche un appartamento al mare dove trascorre le vacanze. Nel marzo 2025 ha deciso di assicurarlo contro le alluvioni, pagando un premio annuo di 280 euro con bonifico. Si chiede se puo’ detrarre questo costo.

    Come si applica. La detrazione riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo e non e’ limitata alla sola abitazione principale: anche la seconda casa rientra, purche’ sia un immobile abitativo. Il contratto del 2025 va indicato con il codice 54. Sempronio inserisce nel rigo E8: codice 54, importo 280 euro. La detrazione del 19 per cento vale 53,20 euro. Il pagamento con bonifico e’ corretto.

    In pratica

    • La detrazione vale per qualsiasi immobile ad uso abitativo, non solo per la prima casa.
    • Contratto del 2025: usare il codice 54 nel rigo E8-E10 del quadro E.
    • Il bonifico soddisfa il requisito del pagamento tracciabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' la percentuale di detrazione per i premi delle polizze calamita' sulla casa?

    La detrazione ordinaria e’ pari al 19 per cento del premio pagato. Sale al 90 per cento solo nel caso speciale in cui la polizza sia stata stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa (codice 81).

    Dal quando si puo' detrarre la polizza calamita' sull'abitazione?

    La detrazione riguarda i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. I contratti precedenti a quella data non danno diritto alla detrazione.

    Qual e' il codice da usare nel 730 per la polizza calamita'?

    Si usa il codice 43 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2024, e il codice 54 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2025 in poi. Entrambi si inseriscono nei righi da E8 a E10 del quadro E.

    Posso detrarre il premio di una polizza che assicura anche un immobile non abitativo?

    No. La detrazione riguarda esclusivamente le unita’ immobiliari ad uso abitativo. Le polizze su immobili commerciali, uffici o magazzini non rientrano nell’agevolazione.

    Il pagamento del premio in contanti e' detraibile?

    No. Dal 2020 la detrazione del 19 per cento spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito, carta di debito, bancomat o simili. Il contante non consente la detrazione.

    La detrazione si riduce se ho un reddito alto?

    Si. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro la detrazione diminuisce progressivamente e si azzera al raggiungimento di 240.000 euro di reddito. Sotto i 120.000 euro spetta per intero.

    Vedi anche: IMU prima casa, Diritto di abitazione coniuge superstite, Detrazione interessi mutuo costruzione, Abitazione principale, Detrazione 19% canoni di leasing abitazione principale e Detrazioni canoni di locazione.

  • Società di comodo: come funziona il test di operatività

    In sintesi

    • Chi è tenuto al test: tutte le società di capitali devono compilare il prospetto RS del Modello Redditi SC, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
    • Ricavi presunti: si applicano le percentuali di legge (art. 30, comma 1, L. 724/1994) ai valori medi triennali degli asset (partecipazioni/crediti, immobili, altre immobilizzazioni). Se i ricavi reali sono inferiori, la società è non operativa.
    • Reddito minimo IRES: la società di comodo dichiara un reddito non inferiore a quello calcolato con le percentuali di reddito presunto (art. 30, comma 3, L. 724/1994) sui beni posseduti nell’esercizio.
    • Maggiorazione IRES: le società non operative scontano una maggiorazione IRES del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.
    • Esclusioni e disapplicazioni: la legge prevede numerose cause di esclusione automatica (es. primo anno di vita, ISA con livello premiale, numero soci ≥ 50) e di disapplicazione su istanza o oggettiva.

    Che cosa sono le società di comodo

    Una società di comodo – termine tecnico per ‘società non operativa’ – è, nella sostanza, una società che sulla carta esiste ma non svolge un’attività economica reale in linea con il patrimonio che detiene. Il legislatore teme che alcune strutture societarie vengano usate non per fare impresa, ma per intestare beni (immobili, auto, barche) godendo di regimi fiscali vantaggiosi.

    Per stanare queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate impone ogni anno a tutte le società di capitali di compilare un prospetto di verifica (il quadro RS del Modello Redditi SC) che confronta i ricavi effettivamente conseguiti con quelli che la società ‘dovrebbe’ ottenere dai beni che possiede. È il cosiddetto test di operatività.

    Se la società non supera il test, scatta un regime penalizzante: deve dichiarare almeno un reddito minimo prestabilito e paga l’IRES con una maggiorazione del 10,5% (art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011). Capire come funziona il meccanismo permette di valutare per tempo se si è a rischio e, se del caso, di richiedere la disapplicazione della disciplina.

    Test di operatività: categorie di asset e trattamento
    Categoria di asset (rigo RS) Percentuale ricavi presunti (art. 30 c.1) Percentuale reddito minimo (art. 30 c.3)
    RS117 – Partecipazioni, titoli, crediti (non commerciali) 2% 1,5%
    RS118 – Immobili (incluso leasing finanziario) 6% 4,75%
    RS118A – Imbarcazioni art. 8-bis DPR 633/72 6% 4,75%
    RS119 – Immobili cat. A/10 (uffici) 6% 4,75%
    RS120 – Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell'anno e nei due precedenti 6% 4,75%
    RS121 – Altre immobilizzazioni (macchinari, impianti, ecc.) 15% 12%
    RS122 – Immobili in comuni con pop. < 1.000 abitanti 1% 1%

    Esempio pratico

    • Alfa SRL possiede in media (triennio) immobili per 1.000.000 euro e macchinari per 200.000 euro. I ricavi presunti sono: 1.000.000 × 6% = 60.000 euro + 200.000 × 15% = 30.000 euro, totale 90.000 euro. Se Alfa SRL ha incassato ricavi reali di soli 70.000 euro, non supera il test (70.000 < 90.000) ed è considerata non operativa. Il reddito minimo IRES sarà: 1.000.000 × 4,75% + 200.000 × 12% = 47.500 + 24.000 = 71.500 euro, da dichiarare anche se il reddito effettivo fosse inferiore.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 con quadro RS compilato (prospetto 17.22)
    • Bilancio dell’esercizio e dei due precedenti (valori medi degli asset)
    • Estratti conto e documentazione dei ricavi effettivi triennali
    • Eventuale istanza di interpello probatorio (comma 4-bis art. 30 L. 724/1994)
    • Provvedimento di disapplicazione (se già ottenuto in anni precedenti)

    Caso 1 – Alfa SRL con immobile di pregio: test non superato

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita tre anni fa e possiede un appartamento acquistato per 800.000 euro, concesso in uso a un amministratore a un canone simbolico. Nel triennio i ricavi medi ammontano a 20.000 euro l’anno.

    Come si applica. I ricavi presunti sull’immobile sono 800.000 × 6% = 48.000 euro. Alfa SRL ha ricavi reali di 20.000 euro: non supera il test. Deve dichiarare il reddito minimo calcolato su 800.000 × 4,75% = 38.000 euro, e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5%. Non può riportare le perdite fiscali agli esercizi successivi per abbattere il reddito minimo.

    In pratica

    • Alfa SRL finisce nel regime delle società di comodo e deve dichiarare almeno 38.000 euro di reddito imponibile, indipendentemente dal risultato contabile.
    • La maggiorazione IRES del 10,5% si applica sull’imponibile, aggravando ulteriormente il carico fiscale.
    • L’uso del bene sotto al valore di mercato può anche generare reddito diverso tassabile in capo all’amministratore utilizzatore (art. 67, comma 1, lett. h-ter TUIR).

    Caso 2 – Beta SRL: esclusione automatica grazie agli ISA

    Scenario. Beta SRL è una piccola impresa di servizi di pulizia con ricavi reali di 150.000 euro. Compila il modello ISA e ottiene un livello di affidabilità che le dà accesso al beneficio premiale di cui all’art. 9-bis, comma 11, lett. c), DL 50/2017.

    Come si applica. In base al codice 11 della casella ‘Esclusione’ (rigo RS116), Beta SRL non è tenuta ad applicare la disciplina delle società non operative per il periodo d’imposta in corso. Barra la casella di esclusione con il codice 11 e non compila il resto del prospetto.

    In pratica

    • Il raggiungimento del livello ISA che dà diritto al beneficio premiale esclude automaticamente la disciplina delle società di comodo per quell’anno.
    • La stessa esclusione vale per le società che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) con i relativi benefici premiali.
    • Beta SRL non deve calcolare né ricavi presunti né reddito minimo: per quell’anno è del tutto fuori dalla disciplina.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali società devono compilare il test di operatività?

    Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SApA) soggette a IRES, salvo le cause di esclusione previste dalla legge (primo periodo di imposta, società quotate o loro controllate, società con almeno 50 soci, ISA con livello premiale, start-up innovative, ecc.).

    Come si calcola il reddito minimo delle società di comodo?

    Si applicano le percentuali stabilite dall’art. 30, comma 3, L. 724/1994 ai valori dei beni posseduti nell’esercizio (non la media triennale, che serve solo per il test di superamento). Il risultato è il reddito minimo da dichiarare.

    Cosa succede se la società non supera il test?

    Deve dichiarare almeno il reddito minimo, non può usare le perdite pregresse per azzerarlo (se non per la parte eccedente il minimo), e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.

    Si può chiedere di non applicare la disciplina?

    Sì. La società può presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate documentando le ragioni oggettive per cui non ha raggiunto i ricavi presunti (es. immobile inagibile, mercato sfavorevole). In alternativa, alcune cause di disapplicazione sono automatiche (oggettive).

    I valori degli asset si prendono dall'ultimo bilancio?

    No: vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. I beni acquisiti o ceduti in corso d’anno vanno ragguagliati al periodo di possesso.

    Le perdite fiscali si possono usare per abbattere il reddito minimo?

    Solo in parte: le perdite possono ridurre unicamente la parte di reddito che eccede il reddito minimo. Non possono mai portare il reddito dichiarato al di sotto di quel livello (art. 30, comma 3, L. 724/1994).

  • Trading online: come si tassano azioni, ETF e CFD nel 730

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze finanziarie realizzate dal 1° luglio 2014 (quadro T, Sezione II del 730).
    • Plusvalenza = incasso – costo di acquisto, aumentato delle commissioni di intermediazione e degli altri oneri inerenti.
    • Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze della stessa sezione; l’eccedenza si riporta nei quattro anni successivi.
    • Con il regime dichiarativo sei tu a calcolare e versare l’imposta compilando il quadro T; col regime amministrato ci pensa l’intermediario (banca o broker).
    • Attenzione ai CFD e derivati: i differenziali positivi e negativi concorrono al risultato complessivo della sezione, quindi anche le perdite su CFD sono compensabili.
    • Se hai minusvalenze certificate dal broker puoi portarle in deduzione anche se si riferiscono ad anni precedenti, fino al quarto anno.

    Come funziona la tassazione delle plusvalenze finanziarie

    Quando vendi azioni, quote di ETF, CFD o altri strumenti finanziari a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza, cioè un guadagno. In Italia queste plusvalenze sono tassate con un’imposta sostitutiva, che sostituisce l’IRPEF normale e che l’Agenzia delle Entrate fissa nella misura del 26 per cento per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2014.

    Il meccanismo è semplice: la plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita il costo di acquisto, comprese le commissioni che il broker ti ha addebitato. Se hai comprato 100 azioni a 10 euro ciascuna e le hai vendute a 13 euro, la tua plusvalenza lorda è 300 euro (meno le commissioni pagate). Su quella cifra netta paghi il 26 per cento.

    Esistono due modi per pagare questa imposta. Nel regime amministrato il broker italiano calcola e versa l’imposta in automatico: tu non devi compilare nulla nel 730. Nel regime dichiarativo, invece, sei tu a raccogliere i dati, a compilare il quadro T del 730 e a versare l’imposta con modello F24 (codice tributo 1100). I broker esteri o chi gestisce il conto in proprio usa quasi sempre il regime dichiarativo.

    Aliquote imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie
    Periodo di realizzo Aliquota imposta sostitutiva
    Fino al 31 dicembre 2011 12,50% (corrispettivi e costi al 62,50%)
    Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 20% (Sezione I quadro T)
    Dal 1° luglio 2014 in poi 26% (Sezione II quadro T)

    Esempio pratico

    • Tizio apre un conto trading con un broker estero nel 2025. Compra 50 azioni a 20 euro (costo totale 1.000 euro, commissioni incluse) e le rivende a 28 euro incassando 1.400 euro. Plusvalenza = 400 euro. Imposta sostitutiva = 400 x 26% = 104 euro, da versare con F24 (codice tributo 1100) dopo aver compilato la Sezione II del quadro T del 730. Nello stesso anno Tizio aveva anche un CFD in perdita per 150 euro: quella perdita si porta in compensazione, abbassando la plusvalenza netta a 250 euro e l’imposta a 65 euro.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale del broker con riepilogo di acquisti, vendite e commissioni
    • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (se disponibile)
    • Estratto conto o nota di eseguito per ogni operazione
    • Eventuale documentazione di acquisto per calcolare il costo di carico
    • Modello F24 con il codice tributo 1100 per il versamento dell’imposta sostitutiva

    Tizio usa un broker italiano con regime amministrato

    Scenario. Tizio ha un conto titoli presso una banca italiana che applica il regime del risparmio amministrato. Nel 2025 vende azioni in guadagno per 500 euro di plusvalenza.

    Come si applica. La banca trattiene e versa in automatico l’imposta sostitutiva del 26% (130 euro). Nel modello 730 di Tizio non compare nulla relativo a queste operazioni: il quadro T non va compilato perche’ l’intermediario ha gia’ assolto l’obbligo.

    In pratica

    • Con il regime amministrato il broker italiano gestisce tutto: non devi fare nulla in dichiarazione.
    • Ricorda pero’ di verificare nel rendiconto che l’imposta sia stata effettivamente trattenuta.

    Caio usa un broker estero con regime dichiarativo

    Scenario. Caio ha un conto presso un broker con sede fuori dall’Italia. Nel 2025 ha guadagnato 800 euro su ETF e perso 300 euro su CFD. Nessuna imposta e’ stata trattenuta.

    Come si applica. Caio deve compilare la Sezione II del quadro T del 730. Inserisce i corrispettivi totali e i costi di acquisto. La perdita sui CFD (300 euro) si compensa con la plusvalenza sugli ETF (800 euro), risultando in una plusvalenza netta di 500 euro. Imposta dovuta: 500 x 26% = 130 euro, da versare con F24 codice tributo 1100. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale del conto estero.

    In pratica

    • Con broker esteri devi calcolare tutto da solo e compilare il quadro T.
    • Non dimenticare il quadro W per dichiarare il conto estero al monitoraggio fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare le plusvalenze se uso un broker italiano?

    In linea generale no, se hai scelto il regime amministrato: il broker italiano trattiene l’imposta del 26% direttamente. Verifica pero’ nel rendiconto annuale che l’intermediario abbia effettivamente operato le ritenute.

    Posso compensare le perdite su CFD con i guadagni su azioni?

    Si’, entrambi rientrano nella stessa Sezione II del quadro T (o nella stessa sezione del regime amministrato). Le minusvalenze e i differenziali negativi si sommano algebricamente alle plusvalenze della medesima sezione.

    Per quanto tempo posso riportare le minusvalenze non compensate?

    Fino a quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui si e’ verificata la perdita, a condizione di averla indicata nella dichiarazione relativa a quell’anno.

    Come calcolo il costo di acquisto se ho fatto piu' acquisti dello stesso titolo?

    Per i titoli non partecipativi si usa il criterio L.I.F.O. (last in, first out), cioe’ si considerano ceduti prima i titoli acquistati per ultimi. Il costo va aumentato di tutti gli oneri inerenti, come le commissioni.

    Dove trovo il codice tributo per versare l'imposta?

    Il codice tributo per le plusvalenze finanziarie (sia dalla Sezione I che dalla Sezione II del quadro T/RT) e’ il 1100, da indicare nel modello F24.

    Gli ETF armonizzati sono trattati come le azioni ai fini delle plusvalenze?

    Si’, le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di OICVM (fondi ed ETF armonizzati) realizzate dal 1° luglio 2014 sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%, da dichiarare nella Sezione II del quadro T.

  • Carburante: come si deduce e perché serve la fattura elettronica

    In sintesi

    • Tracciabilità obbligatoria: le spese di carburante si deducono solo se pagate con carte di credito, debito o prepagate – i contanti non bastano.
    • Fattura elettronica richiesta: il distributore deve emettere fattura elettronica (o scheda carburante elettronica). Lo scontrino fiscale non è sufficiente.
    • Veicoli strumentali: deduzione integrale (100%) per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività (es. autocarri, furgoni da trasporto).
    • Imprese di autotrasporto: la deduzione del carburante è integrale per i veicoli strumentali all’attività di trasporto merci.
    • Uso promiscuo: il carburante per veicoli ad uso promiscuo (es. autovetture usate anche privatamente) segue le limitazioni dell’art. 164 TUIR.

    Quando il carburante è deducibile per un'impresa

    Ogni impresa che usa veicoli per la propria attività sostiene costi di carburante. Ma non basta pagare al distributore per poter dedurre la spesa: la legge impone due condizioni precise che devono verificarsi entrambe. La prima è la tracciabilità del pagamento: il carburante deve essere pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito o prepagate). Il contante non è ammesso. La seconda condizione è la documentazione: il distributore deve emettere una fattura elettronica.

    Queste regole derivano dall’articolo 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità delle spese relative ai veicoli d’impresa, lette insieme alle disposizioni sulla tracciabilità introdotte per contrastare l’evasione nel settore dei carburanti. In assenza di una di queste due condizioni – pagamento tracciabile o fattura elettronica – l’intera spesa di carburante è indeducibile, non solo in parte.

    La percentuale di deducibilità che poi si applica dipende dal tipo di veicolo. Per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività – pensiamo a furgoni, autocarri, mezzi agricoli o veicoli specializzati – il carburante è deducibile al 100%. Per i veicoli ad uso promiscuo, come le autovetture usate sia per lavoro sia privatamente, si applicano le limitazioni previste dall’articolo 164 del TUIR. In ogni caso, senza pagamento tracciabile e fattura elettronica, non si deduce nulla.

    Deducibilità carburante per tipo di veicolo
    Tipo di veicolo Deducibilità carburante Condizione necessaria
    Veicoli esclusivamente strumentali (autocarri, furgoni, mezzi specializzati) 100% Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Veicoli imprese di autotrasporto merci 100% (integrale) Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Autovetture uso promiscuo (dipendenti e impresa) Limite art. 164 TUIR Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Qualsiasi veicolo con pagamento in contanti 0% – non deducibile Condizione di tracciabilità non soddisfatta

    Esempio pratico

    • Alfa SRL gestisce una flotta di 3 furgoni per le consegne (veicoli strumentali) e 2 autovetture usate dai commerciali (uso promiscuo). Nel 2025 spende 6.000 euro di carburante per i furgoni e 3.000 euro per le autovetture, tutto pagato con carta aziendale e documentato da fatture elettroniche. I 6.000 euro dei furgoni sono integralmente deducibili (100%). Per le autovetture si applica la limitazione dell’art. 164 TUIR. Se un singolo dipendente paga 50 euro di benzina in contanti senza fattura elettronica, quella spesa è completamente indeducibile anche se si tratta di un furgone strumentale.

    Documenti necessari

    • Fatture elettroniche emesse dai distributori di carburante (formato XML via SDI)
    • Estratti conto della carta aziendale o carta di credito aziendale con dettaglio rifornimenti
    • Eventuale registro del parco auto con indicazione della destinazione d’uso di ciascun veicolo
    • Libretto di circolazione dei veicoli per classificazione (autoveicolo, autocarro, ecc.)
    • Contratti di leasing o documenti di acquisto dei veicoli (per identificare la tipologia fiscale)

    Gamma Srl: furgoni da consegna, tutto tracciato

    Scenario. Gamma Srl gestisce un piccolo magazzino e-commerce con 2 furgoni per le consegne. I rifornimenti vengono sempre pagati con la carta di credito aziendale al distributore convenzionato, che emette regolarmente fattura elettronica. L’amministratore vuole verificare se i costi di carburante siano interamente deducibili.

    Come si applica. I furgoni sono veicoli esclusivamente strumentali all’attività. I pagamenti sono tutti tracciabili (carta di credito) e la documentazione è in regola (fattura elettronica). Entrambe le condizioni di legge sono soddisfatte. Di conseguenza il carburante è deducibile al 100%. Non si applica nessuna limitazione percentuale. Gamma Srl può portare in deduzione l’intera spesa nel quadro RF del modello Redditi SC come costo ordinario d’impresa.

    In pratica

    • Furgoni e veicoli strumentali: 100% deducibile se pagamento tracciabile e fattura elettronica.
    • Conserva gli estratti conto della carta e le fatture elettroniche per almeno 5 anni.
    • Controlla ogni mese che il distributore abbia effettivamente emesso la fattura elettronica.

    Beta SNC: un rifornimento pagato in contanti

    Scenario. Beta SNC ha un autocarro per la propria attività artigianale. Un dipendente in trasferta fa un rifornimento da 80 euro in autostrada e paga in contanti perché non aveva la carta aziendale. Il responsabile chiede se quell’80 euro sia deducibile.

    Come si applica. No: il pagamento in contanti fa cadere la condizione di tracciabilità. Anche se il veicolo è strumentale e il rifornimento è avvenuto durante una trasferta di lavoro documentata, gli 80 euro sono completamente indeducibili. La norma non prevede soglie di tolleranza: qualsiasi pagamento in contanti esclude la deduzione. La società dovrebbe adottare una policy aziendale che vieti i pagamenti in contanti per il carburante e fornisca carte aziendali a tutti i dipendenti che usano i mezzi.

    In pratica

    • Un solo rifornimento in contanti fa perdere la deducibilità di quella spesa specifica.
    • Fornisci a tutti gli autisti una carta aziendale dedicata al carburante.
    • In caso di rifornimento d’emergenza senza carta, il costo non è recuperabile fiscalmente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre il carburante pagato in contanti?

    No. La legge richiede che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili (carta di credito, debito o prepagata). Il contante esclude completamente la deducibilità, indipendentemente dal tipo di veicolo.

    Basta lo scontrino fiscale del distributore?

    No. Serve la fattura elettronica emessa dal distributore tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Lo scontrino fiscale cartaceo non è sufficiente ai fini della deducibilità.

    I furgoni aziendali hanno il 100% di deducibilità del carburante?

    Sì, se si tratta di veicoli esclusivamente strumentali all’attività e il rifornimento è pagato con strumenti tracciabili documentati da fattura elettronica. La deduzione è integrale.

    Come faccio a verificare che il distributore abbia emesso la fattura elettronica?

    Puoi verificare nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il gestionale contabile che riceve le fatture passive via SDI. Chiedi al distributore i dati della tua partita IVA prima del rifornimento.

    Le imprese di autotrasporto hanno regole diverse?

    Le imprese di autotrasporto e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività di trasporto merci hanno la deduzione integrale del carburante, sempre nel rispetto della tracciabilità e della fattura elettronica.

    Cosa succede se non ho la fattura elettronica per alcuni rifornimenti?

    Quelle specifiche spese di carburante diventano indeducibili. Non è possibile sanare la mancanza di fattura elettronica con documentazione alternativa dopo il rifornimento.

    Vedi anche: Bollo sulla fattura elettronica, Fattura elettronica, Forfettario e fatturazione elettronica, Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata, Bollo in fattura del forfettario e Bollo da 2 euro in fattura.

  • Da ADI a Supporto Formazione e Lavoro nel 2026: il passaggio del comma 159

    In sintesi

    • Il comma 159 LB 2026 individua i nuclei cui si applicano le regole del D.L. 92/2025
    • Il criterio è il diciottesimo mese di percezione ADI che cade a novembre 2025
    • Le norme del D.L. 92/2025 (commi 1 e 2, art. 10-ter) riguardano la gestione della sospensione
    • In vigore dal 1° gennaio 2026, senza decreti attuativi aggiuntivi per la clausola di destinazione
    • I nuclei non rientranti nella finestra novembre 2025 seguono le regole generali vigenti

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende ai percettori del Supporto Formazione e Lavoro le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025), limitatamente ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel novembre 2025.

    Approfondimento normativo completo: Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl.

    Il Supporto Formazione e Lavoro nel 2026: a chi si rivolgono le nuove regole

    La legge di bilancio 2026 interviene sul Supporto Formazione e Lavoro con il comma 159, individuando con precisione la platea di nuclei familiari cui si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113. La norma non modifica la struttura complessiva della misura, ma delimita la categoria di destinatari in funzione di un preciso riferimento temporale: il momento in cui matura il diciottesimo mese di fruizione.

    Il meccanismo introdotto dal D.L. 92/2025 aveva già disciplinato le conseguenze della sospensione del beneficio per alcune categorie di nuclei. Il comma 159 ne estende l’applicazione ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato anteriormente all’eventuale sospensione – ricade specificamente nel mese di novembre 2025. Si tratta di una clausola di coordinamento temporale, non di una misura autonoma di nuova istituzione.

    Per i nuclei non compresi in questa finestra temporale, continuano ad applicarsi le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro già vigenti. Chi si trova nella situazione descritta dal comma 159 dovrà verificare la propria posizione presso l’INPS, che gestisce il calcolo dei mesi di percezione utili ai fini dell’applicazione della norma.

    Cosa verificare prima di presentare la domanda

    • Accertare il mese esatto di inizio della percezione dell’assegno di inclusione nel proprio nucleo
    • Verificare se il diciottesimo mese di percezione, ante sospensione, coincide con novembre 2025
    • Consultare il proprio fascicolo INPS per ricostruire la cronologia delle erogazioni e delle sospensioni
    • Controllare se il nucleo è già incluso tra i destinatari comunicati dall’INPS in applicazione del D.L. 92/2025
    • Richiedere assistenza a un patronato o a uno sportello CAF per il ricalcolo dei mesi rilevanti

    Caso 1: Tizio, nucleo con diciottesimo mese a novembre 2025

    Scenario. Tizio è capofamiglia di un nucleo composto da tre persone, con reddito ISEE idoneo alla percezione dell’assegno di inclusione. Il nucleo ha iniziato a percepire l’ADI nel mese di giugno 2024. Il diciottesimo mese di percezione, calcolato a partire dall’inizio dell’erogazione e senza considerare il periodo di sospensione, cade quindi nel mese di novembre 2025. Il comma 159 LB 2026 si applica direttamente a questo nucleo.

    Come si legge in pratica. Poiché il diciottesimo mese di percezione ADI ricade a novembre 2025, il nucleo di Tizio rientra esattamente nella finestra temporale individuata dal comma 159 della legge di bilancio 2026. Ciò significa che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 92/2025 si applicano al suo caso: le regole sulla sospensione e sulla eventuale ripresa del beneficio sono quelle introdotte da quel decreto, ora estese dal comma 159 LB 2026. Tizio dovrà rivolgersi all’INPS o a un patronato per verificare lo stato della propria posizione e l’eventuale riapertura del procedimento di erogazione.

    Riepilogo Caso 1

    • Inizio percezione ADI: giugno 2024
    • Diciottesimo mese: novembre 2025 – rientra nella norma
    • Norma applicabile: commi 1 e 2 art. 10-ter D.L. 92/2025 per effetto del comma 159 LB 2026
    • Azione necessaria: verifica posizione INPS e stato della sospensione
    • Assistenza consigliata: patronato o sportello CAF

    Caso 2: Caia, nucleo con diciottesimo mese in ottobre 2025

    Scenario. Caia fa parte di un nucleo familiare che ha iniziato a percepire l’assegno di inclusione nel mese di maggio 2024. Contando diciotto mesi dall’inizio dell’erogazione, il diciottesimo mese cade in ottobre 2025, non in novembre 2025. La finestra temporale prevista dal comma 159 LB 2026 non copre il mese di ottobre.

    Come si legge in pratica. Il nucleo di Caia non rientra nell’ambito applicativo del comma 159 della legge di bilancio 2026, perché il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – cade in ottobre 2025 e non in novembre 2025. Al nucleo di Caia si applicano pertanto le regole generali in materia di assegno di inclusione, senza l’estensione prevista dal D.L. 92/2025 per effetto del comma 159. Caia dovrà comunque verificare la propria posizione INPS sulla base della normativa ordinaria, eventualmente rivolgendosi a un patronato per chiarire le conseguenze della sospensione subita.

    Riepilogo Caso 2

    • Inizio percezione ADI: maggio 2024
    • Diciottesimo mese: ottobre 2025 – fuori dalla finestra novembre 2025
    • Norma comma 159 LB 2026: non applicabile
    • Regime applicabile: regole generali ADI vigenti
    • Azione consigliata: verifica posizione INPS con assistenza di un patronato

    Caso 3: Sempronio, nucleo con percezione sospesa e mese di riferimento da ricostruire

    Scenario. Sempronio fa parte di un nucleo che ha percepito l’ADI con interruzioni: una prima fase di erogazione, poi una sospensione amministrativa per richiesta di documentazione, quindi una ripresa. Non è immediatamente chiaro se il diciottesimo mese di percezione – calcolato escludendo il periodo di sospensione – ricada o meno in novembre 2025. La norma richiede di calcolare i mesi ante sospensione.

    Come si legge in pratica. Il comma 159 LB 2026 è chiaro nel richiedere che il diciottesimo mese sia calcolato prima della sospensione: ciò significa che i mesi di interruzione amministrativa non vanno conteggiati. Nel caso di Sempronio, la ricostruzione della cronologia delle erogazioni è determinante. Se sommando solo i mesi di effettiva percezione si raggiunge il diciottesimo mese in novembre 2025, il comma 159 si applica. Questa verifica deve essere effettuata con l’ausilio dell’INPS o di un patronato, che dispongono dell’estratto conto delle erogazioni con le relative date di competenza.

    Riepilogo Caso 3

    • Percezione ADI: discontinua, con periodi di sospensione amministrativa
    • Criterio di calcolo: diciottesimo mese conteggiato solo sui mesi di effettiva percezione
    • Se il mese risultante è novembre 2025: comma 159 LB 2026 applicabile
    • Se il mese risultante è diverso da novembre 2025: norme generali applicabili
    • Documentazione necessaria: estratto conto INPS delle erogazioni ADI

    Quando conviene una verifica

    Hai dubbi sulla tua posizione ADI o SFL? Un esperto può aiutarti a ricostruire i mesi rilevanti. Parla con un patronato.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa stabilisce esattamente il comma 159 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025) ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel mese di novembre 2025. Non istituisce una nuova misura, ma delimita la platea di destinatari di regole già vigenti.

    Come si calcola il diciottesimo mese rilevante ai fini del comma 159?

    Il calcolo deve essere effettuato a partire dal primo mese di effettiva erogazione dell’assegno di inclusione, conteggiando solo i mesi in cui il beneficio è stato effettivamente corrisposto ed escludendo i periodi di sospensione. Il risultato deve essere il mese di novembre 2025 perché la norma si applichi. In caso di dubbi sulla ricostruzione, è necessario richiedere l’estratto conto delle erogazioni all’INPS.

    Il Supporto Formazione e Lavoro è coinvolto direttamente dal comma 159?

    Il comma 159 fa riferimento all’assegno di inclusione (ADI) come parametro temporale di riferimento (il diciottesimo mese di percezione ADI). Le disposizioni del D.L. 92/2025 che vengono estese dal comma 159 riguardano la disciplina della sospensione nell’ambito del sistema integrato ADI/SFL. Chi percepisce o ha percepito il Supporto Formazione e Lavoro deve verificare la propria posizione in relazione all’ADI precedentemente fruito dal nucleo familiare.

    Cosa succede ai nuclei il cui diciottesimo mese non cade a novembre 2025?

    I nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – non ricade nel mese di novembre 2025 non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 159. A questi nuclei si applicano le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro, senza l’estensione prevista dal comma 159 LB 2026.

    A chi rivolgersi per sapere se il comma 159 si applica al proprio nucleo?

    L’INPS è il soggetto istituzionalmente competente a verificare la cronologia delle erogazioni ADI e a determinare se il diciottesimo mese rilevante ricade nel novembre 2025. In alternativa, è possibile rivolgersi a un patronato riconosciuto o a uno sportello CAF, che offrono assistenza gratuita nel conteggio dei mesi di percezione e nella presentazione di istanze all’istituto previdenziale.

  • Rinuncia all’eredità: come fare e fac-simile (art. 519 c.c.)

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) è una dichiarazione formale che va resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione. Serve a non subentrare nei debiti del defunto. Non è una semplice lettera.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per non accettare un’eredità (specie con debiti)
    Forma
    Atto pubblico (notaio o cancelliere del tribunale)
    Invio consigliato
    Resa davanti a notaio o cancelliere; iscrizione nel registro
    Riferimenti
    Artt. 519, 525 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare nella posizione del defunto. Si usa soprattutto quando l’eredità è gravata da debiti superiori all’attivo. Attenzione: non è una lettera privata. L’art. 519 c.c. richiede una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto), inserita nel registro delle successioni.

    Il fac-simile qui sotto riproduce il contenuto tipico della dichiarazione, ma il documento valido è quello redatto e ricevuto dal pubblico ufficiale. La rinuncia può essere fatta finché non si è accettato (anche tacitamente, ad esempio disponendo dei beni); chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e la sua quota si devolve agli altri.

    Cosa deve contenere

    • Dati del rinunciante e qualità di chiamato all’eredità
    • Dati del defunto, data e luogo del decesso e dell’ultimo domicilio
    • Dichiarazione espressa di rinuncia all’eredità
    • Indicazione del notaio o del tribunale competente
    • Documenti: certificato di morte, eventuale testamento, dati anagrafici

    Fac-simile: dichiarazione di rinuncia all'eredità

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'EREDITÀ
    (da rendere davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale di [SEDE], art. 519 c.c.)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE],
    
    PREMESSO
    
    che in data [DATA DECESSO] è deceduto/a a [LUOGO] il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME DEL DEFUNTO], con ultimo domicilio in [LUOGO], alla cui eredità sono chiamato/a in qualità di [GRADO DI PARENTELA / per testamento],
    
    DICHIARO
    
    di RINUNCIARE puramente e semplicemente all'eredità del predetto/a, ai sensi dell'art. 519 c.c., con ogni conseguenza di legge.
    
    Chiedo l'inserimento della presente dichiarazione nel registro delle successioni.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    [FIRMA]
    (da apporre davanti al pubblico ufficiale)

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Recati da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto) per rendere la dichiarazione: solo così la rinuncia è valida e viene iscritta nel registro delle successioni. Porta con te il certificato di morte, i tuoi documenti, il codice fiscale del defunto e l’eventuale testamento. Sono dovuti imposta di registro e diritti.

    Attento ai comportamenti che valgono come accettazione tacita: vendere o usare i beni del defunto, riscuotere crediti, voltura di immobili. Se hai il possesso dei beni ereditari, valgono termini stretti per inventario e decisione. Se nell’asse ci sono debiti rilevanti o sei tra i chiamati ulteriori (figli minori, ecc.), fatti assistere da un notaio o da un avvocato.

    Errori da evitare

    • Pensare che basti una lettera o una PEC: serve l’atto davanti a notaio/cancelliere
    • Compiere atti che valgono come accettazione tacita prima di rinunciare
    • Ignorare che, rinunciando tu, la quota può passare ai tuoi figli (anche minori)
    • Trascurare i termini quando si è nel possesso dei beni ereditari

    Domande frequenti

    Posso rinunciare all'eredità con una semplice lettera?
    No. La rinuncia richiede una dichiarazione formale resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, poi iscritta nel registro delle successioni.
    Entro quando devo rinunciare?
    Se non sei nel possesso dei beni, puoi rinunciare finché non hai accettato e nel termine di prescrizione del diritto (dieci anni). Se sei nel possesso dei beni ereditari, valgono termini brevi per fare l’inventario e decidere.
    Se rinuncio, i debiti passano ai miei figli?
    La tua quota si devolve agli altri chiamati, che possono essere i tuoi discendenti per rappresentazione. Per questo, in presenza di debiti, spesso rinunciano anche loro: è bene pianificarlo con un professionista.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Rimanenze di magazzino: come si valutano ai fini fiscali

    In sintesi

    • Rimanenze finali = componente positivo: il valore delle rimanenze di magazzino a fine esercizio aumenta il reddito imponibile; quelle iniziali lo riducono (art. 92 TUIR).
    • LIFO come valore minimo fiscale: la legge impone un valore minimo di iscrizione calcolato con il metodo LIFO a scatti annuali; si puo usare FIFO o costo medio ponderato, ma solo se danno un valore non inferiore al minimo LIFO.
    • Metodi alternativi ammessi: FIFO (primo entrato, primo uscito) e costo medio ponderato sono entrambi accettati fiscalmente, purche il valore risultante non scenda sotto la soglia LIFO.
    • Primo esercizio: se non ci sono rimanenze iniziali (primo anno di attivita o primo anno di produzione di quella tipologia di beni), il valore minimo e determinato in base al costo dei beni presenti al termine dell’esercizio.
    • Impatto dichiarativo: le variazioni di rimanenze che non coincidono con la valutazione fiscale vanno indicate nel rigo RF13 del quadro RF con variazione in aumento o in diminuzione.

    Come funziona la valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino

    Le rimanenze di magazzino sono i beni che un’impresa non ha ancora venduto alla fine dell’esercizio. Dal punto di vista fiscale, queste scorte non sono un costo sospeso: sono un componente positivo di reddito. Il ragionamento e semplice: se hai comprato della merce e non l’hai ancora venduta, non puoi dedurre il costo come se l’avessi ‘consumata’. Le rimanenze finali entrano quindi nel calcolo del reddito d’impresa come valore positivo, mentre le rimanenze iniziali (quelle dell’anno precedente) entrano come valore negativo.

    L’art. 92 del TUIR disciplina le regole di valutazione. Il principio cardine e che il fisco vuole evitare che le imprese sopravvalutino le rimanenze iniziali o sottovalutino quelle finali per ridurre artificialmente il reddito. Per questo motivo la norma fissa un valore minimo fiscale: quello calcolato con il metodo LIFO a scatti annuali (Last In, First Out, cioe ‘ultimo entrato, primo uscito’). Sotto quella soglia non si puo scendere.

    Nella pratica le imprese usano spesso criteri di bilancio diversi dal LIFO: il metodo FIFO (First In, First Out, cioe ‘primo entrato, primo uscito’) o il costo medio ponderato. Entrambi sono fiscalmente accettati, ma solo se il valore che producono non risulta inferiore al minimo LIFO. Se il valore di bilancio e piu alto del minimo LIFO, si usa il valore di bilancio; se e piu basso, occorre apportare una variazione in aumento nella dichiarazione.

    Il punto critico per molte piccole imprese e capire quando sorge un obbligo di variazione fiscale. Nella maggior parte dei casi in cui si usa il costo medio ponderato o il FIFO con prezzi stabili o in aumento, il valore di bilancio e uguale o superiore al minimo LIFO e non occorre alcun aggiustamento. Il problema si pone nei periodi di deflazione o di forte calo dei prezzi, quando il LIFO potrebbe dare un valore piu basso di quello di bilancio.

    Metodi di valutazione rimanenze – confronto fiscale (art. 92 TUIR)
    Metodo Ammesso fiscalmente? Condizione
    LIFO a scatti annuali Si (e il valore minimo fiscale) Sempre ammesso; definisce il pavimento sotto cui non si puo scendere
    FIFO (primo entrato, primo uscito) Si Solo se il valore risultante non e inferiore al minimo LIFO
    Costo medio ponderato (CMP) Si Solo se il valore risultante non e inferiore al minimo LIFO
    Valore normale di mercato (se inferiore al costo) Si, in casi specifici Ammesso se il valore di realizzo e inferiore al costo; richiede documentazione

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha rimanenze finali 2024 (= rimanenze iniziali 2025) di 100.000 euro valutate a costo medio ponderato. Nel corso del 2025 acquista nuovi beni per 200.000 euro. A fine 2025 le rimanenze fisiche residue ammontano a 80 unita. Con il costo medio ponderato il valore di bilancio e 90.000 euro. Con il metodo LIFO a scatti il valore minimo fiscale sarebbe 85.000 euro. Poiche 90.000 > 85.000, non occorre alcuna variazione in dichiarazione: il valore di bilancio supera il minimo. Se invece – in uno scenario di prezzi in calo – il costo medio ponderato avesse dato 80.000 euro (sotto il minimo LIFO di 85.000), Alfa SRL avrebbe dovuto indicare nel rigo RF13 una variazione in aumento di 5.000 euro.

    Documenti necessari

    • Inventario di magazzino al 31 dicembre, firmato dal legale rappresentante
    • Libro degli inventari (per le imprese in contabilita ordinaria)
    • Prospetto di calcolo del valore delle rimanenze con il metodo adottato in bilancio
    • Prospetto di calcolo del valore minimo LIFO (se il metodo usato in bilancio e diverso dal LIFO)
    • Fatture di acquisto dei beni in rimanenza (per documentare il costo)

    Alfa SRL: primo anno di produzione di un nuovo prodotto

    Scenario. Alfa SRL, che produce componenti meccanici, lancia nel 2025 una nuova linea di prodotti. A fine 2025 ha in magazzino 500 pezzi di questo nuovo articolo, mai presente negli anni precedenti. Il costo unitario di produzione e 40 euro, per un totale di 20.000 euro.

    Come si applica. Poiche non ci sono rimanenze iniziali del nuovo prodotto (e il primo anno di produzione di quella tipologia), il valore minimo LIFO coincide con il costo dei beni presenti a fine esercizio: 20.000 euro. Non occorre alcuna variazione in dichiarazione se il valore di bilancio e uguale o superiore a 20.000 euro. Le rimanenze finali da 20.000 euro entrano nel quadro RF come componente positivo, aumentando il reddito imponibile dell’esercizio. Le stesse rimanenze diventeranno rimanenze iniziali 2026 e ridurranno il reddito di quell’anno.

    In pratica

    • Documentare il costo unitario di produzione con i dati di costo industriale (materie prime, manodopera, costi diretti)
    • Verificare che il valore di bilancio non sia inferiore al costo effettivo: in caso di svalutazione a valori di mercato occorre valutare l’impatto fiscale
    • Indicare le rimanenze finali nel conto economico e, se divergono dalla valutazione fiscale, apportare la variazione nel rigo RF13

    Beta SNC: prezzi in calo, metodo CMP sotto il minimo LIFO

    Scenario. Beta SNC, grossista di materie prime, usa il costo medio ponderato. A fine 2025 il valore di bilancio delle rimanenze e 120.000 euro. Il calcolo del minimo LIFO a scatti, considerando che nello strato 2025 i prezzi sono scesi rispetto agli anni precedenti, da un minimo fiscale di 130.000 euro.

    Come si applica. Il valore di bilancio (120.000 euro) e inferiore al minimo LIFO (130.000 euro). Beta SNC deve apportare una variazione in aumento di 10.000 euro nel rigo RF13 del quadro RF della dichiarazione. In questo modo il reddito imponibile cresce di 10.000 euro rispetto a quanto risulterebbe dal solo conto economico. Questa differenza si ‘recupera’ negli anni successivi quando le rimanenze iniziali (valorizzate a 130.000) riducono il reddito di 130.000 euro invece di 120.000.

    In pratica

    • Calcolare ogni anno il valore minimo LIFO a scatti e confrontarlo con il valore di bilancio prima di chiudere la dichiarazione
    • Se il valore di bilancio e inferiore al minimo LIFO, indicare la differenza come variazione in aumento nel rigo RF13
    • Conservare il prospetto di calcolo del LIFO tra la documentazione fiscale dell’esercizio

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa che le rimanenze finali sono un componente positivo di reddito?

    Significa che il valore delle merci non ancora vendute a fine anno aumenta il reddito imponibile. Se un’impresa compra 100.000 euro di merce e ne vende solo la meta, non puo dedurre tutto il costo: le rimanenze da 50.000 euro (circa) vengono ‘restituite’ al reddito come componente positivo. Si recupereranno come costo (componente negativo) l’anno successivo, quando saranno rimanenze iniziali.

    Qual e il metodo di valutazione obbligatorio ai fini fiscali?

    Non esiste un unico metodo obbligatorio, ma esiste un valore minimo obbligatorio: quello calcolato con il LIFO a scatti annuali. Si puo usare FIFO o costo medio ponderato, ma solo se il valore che producono non scende sotto quel minimo. Se scende, occorre una variazione in aumento nella dichiarazione.

    Cosa succede se il valore di bilancio e superiore al minimo LIFO?

    Niente di speciale: si usa il valore di bilancio. Non occorre alcuna variazione. Il problema sorge solo quando il valore di bilancio e inferiore al minimo LIFO, situazione che si verifica tipicamente in periodi di calo dei prezzi.

    Le rimanenze di prodotti finiti si valutano allo stesso modo di quelle di merci?

    L’art. 92 TUIR si applica in linea generale ai beni alla cui produzione o al cui scambio e diretta l’attivita dell’impresa. Per i prodotti finiti il costo da considerare e il costo di produzione, non il solo costo di acquisto delle materie prime. Le regole di confronto con il minimo LIFO sono le stesse.

    Come si indicano le rimanenze nella dichiarazione dei redditi?

    Se il valore di bilancio coincide con quello fiscale, non occorre alcuna variazione: le rimanenze finali entrano direttamente nel conto economico. Se invece c’e una differenza (valore di bilancio inferiore al minimo LIFO), la variazione in aumento va indicata nel rigo RF13 del quadro RF del modello Redditi SC.