- Il convivente di fatto non rientra tra gli eredi legittimi (art. 565 c.c.): senza testamento non eredita nulla per legge.
- Può ricevere beni solo per testamento, e soltanto nei limiti della quota disponibile se ci sono figli, ascendenti o coniuge.
- Sulla casa di comune residenza ha un diritto di abitazione temporaneo (da due a cinque anni), non vitalizio come il coniuge.
- L’unito civilmente, al contrario, è equiparato al coniuge ed eredita a pieno titolo.
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Cosa succede alla casa e ai risparmi quando muore il proprio compagno o compagna, senza che ci sia stato matrimonio né unione civile? È una delle domande più dolorose e più fraintese. La risposta, netta, è che il convivente di fatto non eredita per legge: il codice civile non lo include tra i successibili. Vediamo allora cosa spetta davvero, cosa accade alla casa e come una coppia può organizzarsi per evitare brutte sorprese.
Il convivente non è erede legittimo
La successione “legittima” (cioè quella che opera in assenza di testamento) è regolata dall’art. 565 del codice civile, che individua come successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il convivente di fatto non compare in questo elenco. Se il partner muore senza testamento, quindi, il convivente superstite non riceve nulla a titolo ereditario: i beni vanno ai figli, ai genitori o agli altri parenti.
Cosa si può lasciare per testamento
L’unico modo per trasferire beni al convivente è il testamento. Anche qui, però, ci sono limiti: se esistono legittimari (figli, ascendenti o un coniuge da cui non si è ancora divorziati), a loro è riservata per legge una quota di eredità (la “legittima”). Il convivente può ricevere solo nei limiti della quota disponibile, quella di cui il testatore può liberamente disporre. Se non vi sono legittimari, si può invece destinare al convivente l’intera eredità.
La casa: un diritto di abitazione temporaneo
Sulla casa di comune residenza la legge 76/2016 prevede una tutela specifica ma limitata nel tempo. Se il convivente proprietario muore, il superstite può continuare ad abitarvi per due anni o per la durata della convivenza se superiore, fino a un massimo di cinque; almeno tre anni in presenza di figli minori o disabili. È un diritto di godimento temporaneo, non la proprietà della casa e nemmeno il diritto di abitazione vitalizio che l’art. 540 del codice civile riserva al coniuge superstite.
La differenza con l’unione civile
Qui sta lo spartiacque. La parte stessa del sesso che sceglie l’unione civile anziché la semplice convivenza ottiene una tutela successoria identica a quella del coniuge: è erede legittimo, è legittimario (ha quindi una quota riservata), gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare e ha diritto alla reversibilità. La convivenza di fatto, anche se registrata e accompagnata da un contratto, non attribuisce nulla di tutto questo.
Come tutelare il convivente
Le coppie che convivono possono colmare il vuoto con alcuni strumenti:
- Testamento a favore del convivente, nei limiti della quota disponibile;
- Polizze vita con il convivente come beneficiario (la somma non rientra nell’asse ereditario e non è soggetta alle regole della legittima);
- Designazione del convivente come beneficiario delle prestazioni di un fondo di previdenza complementare;
- Donazioni in vita o acquisti in comproprietà, valutando però gli effetti fiscali e le quote di legittima.
Un esempio concreto
Caia convive da dieci anni con Tizio, proprietario della casa in cui vivono, e Tizio ha due figli da una precedente relazione. Se Tizio muore senza testamento, la casa e i beni andranno ai figli; Caia potrà solo restare nell’abitazione per un massimo di cinque anni. Se invece Tizio fa testamento, potrà lasciare a Caia la quota disponibile (con due figli, un terzo del patrimonio), ma non di più, perché ai figli spetta comunque la legittima.
Articoli di legge da consultare
- Art. 565 c.c.: categorie dei successibili
- Art. 540 c.c.: diritti riservati al coniuge (diritto di abitazione)
- Legge 76/2016: diritto di abitazione del convivente — comma 42
Domande frequenti
Il convivente eredita se non c’è testamento?
No. Senza testamento il convivente di fatto non eredita nulla: la successione legittima dell’art. 565 del codice civile non lo prevede. Eredano i parenti del defunto.
Posso lasciare tutta la mia eredità al convivente?
Solo se non hai legittimari (figli, ascendenti, coniuge non ancora divorziato). In loro presenza puoi destinargli soltanto la quota disponibile; il resto è riservato ai legittimari.
La casa dove vivevamo resta al convivente?
Il superstite ha solo un diritto di abitazione temporaneo (da due a cinque anni, almeno tre con figli minori o disabili). La proprietà segue le regole della successione e, in assenza di testamento, va agli eredi del defunto.
Risorse correlate
- Convivente e pensione di reversibilità
- Diritti del convivente di fatto
- Unione civile: diritti e differenze col matrimonio
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