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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La rinuncia (art. 519) si fa con dichiarazione al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo della successione.
  • Ha effetto retroattivo: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato.
  • Chi rinuncia non risponde dei debiti del defunto.
  • Non si può rinunciare prima della morte; il diritto di accettare si prescrive in 10 anni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando l’eredità rischia di portare più debiti che beni, o semplicemente non la si vuole, la legge consente di rifiutarla con la rinuncia. È un atto formale, con regole precise e conseguenze importanti. In questa guida vediamo come si fa la rinuncia, quali effetti produce, entro quando va decisa e cosa accade alla quota rifiutata.

Che cos’è la rinuncia all’eredità

Chi è chiamato all’eredità non diventa erede automaticamente: deve accettare. In alternativa può rinunciare, cioè rifiutare formalmente di subentrare nel patrimonio del defunto. La rinuncia è disciplinata dall’articolo 519 del Codice civile.

Finché non accetta né rinuncia, il chiamato è in una posizione di attesa: la legge gli riconosce un certo tempo per decidere.

Come si fa la rinuncia

La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione, a pena di nullità, ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (cioè dell’ultimo domicilio del defunto).

La dichiarazione viene poi inserita nel registro delle successioni. Non sono ammesse rinunce verbali o per scrittura privata: la forma è essenziale.

L’effetto retroattivo

La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Non acquista quindi alcun diritto sui beni, ma soprattutto non assume alcun obbligo.

Questo significa che il rinunciante non risponde dei debiti ereditari: i creditori del defunto non potranno aggredire il suo patrimonio personale.

Non si rinuncia prima della morte

La rinuncia presuppone che la successione sia già aperta, cioè che il de cuius sia deceduto. Non è possibile rinunciare a un’eredità futura quando la persona è ancora in vita: un accordo di questo tipo sarebbe nullo.

Allo stesso modo non si può accettare un’eredità non ancora aperta. Tutto parte dal momento della morte.

Il termine per accettare o rinunciare

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Entro questo termine il chiamato può decidere; se non accetta nel termine, perde il diritto.

In alcuni casi, su istanza di chi ha interesse, il giudice può fissare un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia.

Che fine fa la quota rifiutata

La quota di chi rinuncia non resta senza destinatario. Di regola si accresce agli altri chiamati dello stesso grado, oppure passa ai chiamati successivi.

Quando opera la rappresentazione, i discendenti del rinunciante possono subentrare al suo posto. Le regole variano a seconda che la successione sia legittima o testamentaria.

Un esempio concreto

Alla morte del padre, Caio scopre che l’eredità è gravata da debiti superiori al valore dei beni. Entro dieci anni dall’apertura della successione si reca dal notaio e rende la dichiarazione di rinuncia. Da quel momento è come se non fosse mai stato chiamato: i creditori del padre non possono rivalersi su di lui. La sua quota si accresce alla sorella Caia, che a sua volta dovrà valutare se accettare con beneficio d’inventario o rinunciare a propria volta.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Posso rinunciare a un’eredità con una scrittura privata?

No. La rinuncia deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo della successione, a pena di nullità. Non bastano accordi verbali o scritti privati.

Se rinuncio, rispondo comunque dei debiti del defunto?

No. La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non risponde dei debiti ereditari.

Entro quando devo decidere?

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. In quel periodo puoi accettare o rinunciare; il giudice può fissare un termine più breve su richiesta di chi vi ha interesse.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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