- La legge 76/2016 (commi 36-49) riconosce ai conviventi di fatto registrati una serie di diritti in materia di salute, casa e assistenza.
- Il convivente può essere designato per le decisioni sulla salute e ha diritto di visita e assistenza come i coniugi.
- Alla morte del partner proprietario, ha diritto di abitare nella casa comune per un periodo limitato e di subentrare nel contratto di locazione.
- Non ha invece diritti successori automatici né alla pensione di reversibilità.
Testo dell'articoloVigente
Chi convive senza essere sposato né unito civilmente non è più “invisibile” al diritto: la legge 76/2016, ai commi da 36 a 49, riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti concreti, soprattutto in materia di salute, casa e assistenza. Restano però differenze importanti rispetto al matrimonio e all’unione civile, in particolare sul fronte dell’eredità e della previdenza. Ecco una mappa chiara di ciò che spetta e ciò che non spetta.
Chi è “convivente di fatto” e come si dimostra
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da matrimonio, unione civile o vincoli di parentela. L’esistenza della convivenza si accerta con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (la cosiddetta famiglia anagrafica). È questa registrazione che “attiva” concretamente i diritti previsti dalla legge.
Salute e assistenza
In caso di malattia o di ricovero, il convivente ha diritto di visita e di assistenza negli stessi termini previsti per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente può inoltre designare l’altro, in forma scritta, come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, e per le decisioni sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie in caso di morte.
La casa di comune residenza
È una delle tutele più importanti. Se muore il convivente proprietario della casa di comune residenza, il superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore, comunque non oltre cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto dura almeno tre anni. Si tratta però di un diritto temporaneo, ben diverso dal diritto di abitazione vitalizio riservato al coniuge dall’art. 540 del codice civile.
La locazione
Se a morire o a recedere dal contratto è il convivente che era intestatario della locazione della casa comune, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto. È la traduzione legislativa di un principio già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 404/1988) a tutela della continuità abitativa.
Lavoro e impresa familiare
Il convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro ha diritto, in base all’art. 230-ter del codice civile (introdotto dalla legge), a una partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato. È una tutela più limitata rispetto a quella del familiare nell’impresa familiare classica (art. 230-bis), ma colma un vuoto importante.
Alimenti alla fine della convivenza
Se la convivenza cessa e uno dei due versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può riconoscergli il diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e secondo i criteri dell’art. 433 del codice civile. Attenzione: si tratta di alimenti (il necessario per vivere), non dell’assegno di mantenimento previsto per i coniugi separati o divorziati, che è ben più ampio.
Cosa NON spetta al convivente
Restano esclusi alcuni diritti propri del matrimonio e dell’unione civile: il convivente non è erede legittimo e non ha quota di legittima (serve un testamento); non ha diritto alla pensione di reversibilità; non gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare. È la principale ragione per cui molte coppie integrano la convivenza con strumenti aggiuntivi (testamento, polizze, designazioni sui fondi pensione).
Articoli di legge da consultare
- Legge 76/2016: convivenze di fatto — commi 36-49 sui diritti del convivente
- Art. 230-ter c.c.: partecipazione del convivente all’impresa
- Art. 540 c.c.: diritti riservati al coniuge (confronto)
- Art. 433 c.c.: persone obbligate agli alimenti
Domande frequenti
Il convivente può entrare in ospedale come un familiare?
Sì. La legge 76/2016 riconosce al convivente di fatto il diritto di visita e di assistenza in caso di ricovero, negli stessi termini dei coniugi, e la possibilità di essere designato per le decisioni sulla salute.
Se muore il mio compagno proprietario di casa, posso restare?
Sì, ma per un tempo limitato: due anni o la durata della convivenza se maggiore (massimo cinque), almeno tre anni se vi sono figli minori o disabili. Non è un diritto a vita come quello del coniuge.
Convivenza registrata e contratto di convivenza sono la stessa cosa?
No. La registrazione anagrafica fa nascere lo status di convivente di fatto e i relativi diritti. Il contratto di convivenza è un atto ulteriore e facoltativo che regola gli aspetti patrimoniali.
Risorse correlate
- Contratto di convivenza: cos’è e come si fa
- Convivente e pensione di reversibilità: chi ne ha diritto
- Eredità e casa del convivente
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