Testo dell'articoloVigente
L’unione civile è l’istituto introdotto dalla legge 76/2016 per dare riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso. Nella sostanza è molto vicina al matrimonio – stessi diritti successori, stessa tutela previdenziale, stesso regime patrimoniale – ma presenta alcune differenze precise che conviene conoscere. Vediamo come si costituisce, quali effetti produce, come si scioglie e in cosa si distingue dal matrimonio.
Chi può costituirla
L’unione civile può essere costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso. Per le coppie di sesso diverso lo strumento equivalente resta il matrimonio. Non possono unirsi civilmente le persone già vincolate da un matrimonio o da un’altra unione civile, gli interdetti per infermità di mente e i parenti negli stessi gradi che impediscono il matrimonio.
Come si costituisce
L’unione si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile. Non sono previste pubblicazioni come per il matrimonio. Le parti possono indicare il regime patrimoniale prescelto.
I diritti e i doveri
Con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro. Sul piano patrimoniale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa convenzione. Le parti possono inoltre scegliere un cognome comune per la durata dell’unione.
Successione e previdenza
Questo è il punto più rilevante in pratica: l’unito civilmente è equiparato al coniuge. È quindi erede legittimo e legittimario (ha una quota di eredità riservata), gode del diritto di abitazione sulla casa familiare ai sensi dell’art. 540 del codice civile e ha diritto alla pensione di reversibilità e al trattamento di fine rapporto. È la differenza decisiva rispetto alla semplice convivenza di fatto, che di questi diritti è priva.
Le differenze con il matrimonio
Pur nella sostanziale equiparazione, restano alcune differenze:
- Nessun obbligo di fedeltà: il legislatore non lo ha richiamato tra i doveri dell’unione civile (resta l’assistenza morale e materiale);
- Nessuna separazione personale: non esiste la fase della separazione che precede il divorzio nel matrimonio;
- Adozione: la legge non prevede l’adozione del figlio del partner; la giurisprudenza l’ha ammessa in casi particolari (art. 44 della legge 184/1983), ma non come regola generale.
Come si scioglie
L’unione civile si scioglie per morte o per volontà delle parti. In quest’ultimo caso è sufficiente che anche una sola delle due manifesti all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento; decorsi tre mesi si può proporre la domanda di scioglimento (divorzio). A differenza del matrimonio, quindi, non occorre passare per la separazione. Lo scioglimento avviene anche nelle altre ipotesi previste dalla legge sul divorzio.
Articoli di legge da consultare
- Legge 76/2016: unioni civili — commi 1-35
- Art. 540 c.c.: diritti riservati (diritto di abitazione)
- Art. 143 c.c.: diritti e doveri reciproci (confronto col matrimonio)
Domande frequenti
L’unione civile è solo per coppie dello stesso sesso?
Sì. L’unione civile è riservata a due persone maggiorenni dello stesso sesso. Le coppie di sesso diverso possono sposarsi oppure costituire una convivenza di fatto.
Nell’unione civile c’è l’obbligo di fedeltà?
No. La legge 76/2016 non richiama l’obbligo di fedeltà tra i doveri dell’unione civile; restano l’obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione.
Come si scioglie un’unione civile?
Basta che una delle parti dichiari all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento; trascorsi tre mesi si propone la domanda di divorzio. Non è prevista la separazione personale.
Risorse correlate
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'unione civile ha colmato un vuoto storico dell'ordinamento italiano, dando per la prima volta un riconoscimento giuridico pieno alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Nella sostanza e molto vicina al matrimonio, tanto da condividerne quasi tutti gli effetti patrimoniali e previdenziali, ma conserva alcune differenze precise che conviene conoscere prima di scegliere. In questa guida vediamo come si costituisce, quali effetti produce sul piano personale, patrimoniale e successorio, come si scioglie e in che cosa si distingue dal matrimonio.
Da dove nasce: la legge 76/2016
L'istituto e stato introdotto dalla legge 76 del 2016, nota come legge Cirinna, che ha rappresentato una svolta nel diritto di famiglia italiano. Il suo scopo e dare riconoscimento e tutela alle coppie formate da due persone maggiorenni dello stesso sesso, colmando una lacuna che a lungo aveva lasciato queste coppie prive di protezione giuridica. Per le coppie di sesso diverso lo strumento equivalente resta il matrimonio, mentre la stessa legge disciplina, su un piano distinto e con tutele piu limitate, le convivenze di fatto, applicabili a tutte le coppie a prescindere dal sesso.
Chi puo costituirla
Possono unirsi civilmente due persone maggiorenni dello stesso sesso. Non possono farlo coloro che sono gia vincolati da un matrimonio o da un'altra unione civile, gli interdetti per infermita di mente e i parenti nei gradi che impediscono anche il matrimonio. Si tratta di impedimenti del tutto analoghi a quelli matrimoniali, posti a tutela della liberta del consenso e dell'integrita dei rapporti familiari. La presenza di uno di questi impedimenti rende l'unione invalida, con conseguenze sul piano della sua tenuta giuridica.
Come si costituisce
L'unione si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. E un atto solenne ma snello: con la dichiarazione le parti possono scegliere il regime patrimoniale e concordare l'eventuale cognome comune, assumendo quello di una delle due o anteponendolo al proprio. La procedura non richiede formalita religiose ed e un atto civile a tutti gli effetti, registrato nei registri dello stato civile. Da quel momento la coppia acquista lo status giuridico di parti dell'unione civile, con i diritti e i doveri che ne conseguono.
Gli effetti: diritti e doveri
Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci di assistenza morale e materiale e di coabitazione, oltre all'obbligo di contribuire ai bisogni comuni in proporzione alle proprie sostanze e capacita. Sul piano patrimoniale si applica, salvo diversa scelta espressa, la comunione dei beni, esattamente come nel matrimonio; le parti possono optare per la separazione dei beni o per altri regimi. In materia successoria l'unito civilmente ha gli stessi diritti del coniuge: e erede legittimo e legittimario, e gli e riservata una quota del patrimonio. In materia previdenziale gli e riconosciuta, tra l'altro, la pensione di reversibilita. Questa equiparazione sostanziale, soprattutto sul versante economico e successorio, e il tratto piu rilevante e tutelante dell'istituto.
Le differenze con il matrimonio
Pur nella forte vicinanza, restano alcune differenze precise. La piu nota riguarda l'adozione: la disciplina dell'unione civile non riproduce quella matrimoniale in tema di adozione legittimante, sebbene la materia abbia conosciuto un'evoluzione interpretativa. Sul piano dei doveri personali, inoltre, la legge non richiama espressamente l'obbligo di fedelta, presente invece tra i doveri coniugali. Sono differenze che incidono soprattutto sul versante personale e familiare; sul piano patrimoniale, successorio e previdenziale, al contrario, l'equiparazione e pressoche completa. Conoscere con esattezza questi punti evita aspettative errate.
Come si scioglie
Lo scioglimento dell'unione civile e notevolmente piu rapido del divorzio. E sufficiente la manifestazione di volonta, anche di una sola delle parti, resa davanti all'ufficiale di stato civile; decorso un breve termine, l'unione si scioglie, senza il previo periodo di separazione legale richiesto ai coniugi. Lo scioglimento puo conseguire anche ad altre cause, come la morte di una delle parti o le ipotesi previste dalla legge. Questa maggiore semplicita procedurale e un'ulteriore differenza pratica rispetto al matrimonio, che rende il percorso di chiusura del rapporto piu lineare.
Perche conoscerne i dettagli
Scegliere l'unione civile significa accedere a un set di tutele molto ampio, soprattutto sul piano economico, successorio e previdenziale, in larga parte sovrapponibile a quello matrimoniale. Conoscere in anticipo le poche ma significative differenze - in tema di adozione e di obblighi personali - permette di compiere una scelta consapevole e di organizzare per tempo gli aspetti patrimoniali, ad esempio con disposizioni testamentarie, con la scelta del regime dei beni o con eventuali accordi tra le parti. Una buona pianificazione, fin dalla costituzione, consente di sfruttare appieno le tutele offerte dalla legge.
Unione civile, matrimonio e convivenza a confronto
Per orientarsi e utile tenere a mente tre piani distinti. Il matrimonio resta lo strumento generale, aperto alle coppie di sesso diverso, con il regime piu completo di diritti e doveri. L'unione civile, riservata alle coppie dello stesso sesso, offre tutele quasi equivalenti, con le differenze viste. La convivenza di fatto, infine, e accessibile a tutte le coppie ma garantisce tutele piu limitate, prive ad esempio del diritto alla reversibilita. Inquadrare correttamente la propria situazione in questo schema e il primo passo per scegliere lo strumento piu adeguato alle proprie esigenze di vita e di protezione reciproca.
Sul piano pratico, la costituzione dell'unione civile produce effetti anche nei rapporti con i terzi e con la pubblica amministrazione. Le parti possono assumere un cognome comune, con riflessi sui documenti di identita e sugli atti; acquistano reciproci diritti in materia di assistenza sanitaria e di scelte sul fine vita, secondo le regole vigenti; e l'unione risulta dai registri dello stato civile, divenendo opponibile a chiunque. Anche in ambito fiscale e amministrativo l'unito civilmente e equiparato, in linea generale, al coniuge. Conoscere questi effetti concreti aiuta a gestire correttamente, fin dal giorno della costituzione, gli adempimenti pratici e i rapporti con banche, enti e amministrazioni.
Casi pratici
Caso 1: reversibilita all'unito civilmente
Tizio e Caio sono uniti civilmente. Alla morte di Tizio, Caio richiede la pensione di reversibilita: la legge 76/2016 gli riconosce gli stessi diritti previdenziali del coniuge, quindi la prestazione gli viene attribuita. Il caso illustra l'equiparazione previdenziale, uno degli effetti piu rilevanti dell'istituto.
Caso 2: scioglimento semplificato
Caia e Sempronia decidono di sciogliere la loro unione civile. A differenza dei coniugi, non devono attendere un periodo di separazione: e sufficiente la dichiarazione di volonta davanti all'ufficiale di stato civile, decorso un breve termine. Il caso evidenzia la maggiore rapidita procedurale rispetto al divorzio.
Domande frequenti
Chi puo costituire un'unione civile?
Due persone maggiorenni dello stesso sesso, in assenza di impedimenti analoghi a quelli matrimoniali (precedente matrimonio o unione, interdizione, vincoli di parentela).
Come si costituisce?
Con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni; e possibile scegliere il regime patrimoniale e il cognome comune.
L'unito civilmente eredita come un coniuge?
Si. In materia successoria ha gli stessi diritti del coniuge: e erede legittimo e legittimario, e gli spetta la pensione di reversibilita.
Quali sono le differenze con il matrimonio?
Le principali riguardano l'adozione, non equiparata, e il fatto che la legge non richiama espressamente l'obbligo di fedelta. Sul piano patrimoniale l'equiparazione e quasi totale.
Come si scioglie l'unione civile?
Con una procedura piu rapida del divorzio: basta la manifestazione di volonta davanti all'ufficiale di stato civile, senza il previo periodo di separazione richiesto per i coniugi.