Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il sostituto d’imposta privato applica d’ufficio il regime sostitutivo sulla tredicesima: non e’ richiesta istanza del lavoratore.
- La verifica del requisito reddituale (reddito 2025 entro 40.000 euro) avviene sulla CU 2025 o sull’attestazione scritta del lavoratore.
- In caso di cambio di datore di lavoro, e’ il lavoratore ad avere l’onere di attestare per iscritto il reddito 2025 al nuovo sostituto.
- I compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorche’ denominati come indennita’, non rientrano nella base dell’imposta sostitutiva.
- I premi di risultato tassati con il regime agevolato ex L. 208/2015 non concorrono alla soglia dei 40.000 euro.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 11 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) attribuisce ai sostituti d’imposta del settore privato l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 sulla tredicesima mensilita’, per i lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro. Prevede specifiche regole per i casi di cambio di sostituto e disciplina le esclusioni per i compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria, con contributi previdenziali invariati rispetto alle regole ordinarie.
Approfondimento normativo completo: Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime.
Il ruolo del sostituto d'imposta sulla tredicesima: cosa cambia con la legge di bilancio 2026
Con il comma 11 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha attribuito ai sostituti d’imposta del settore privato un ruolo centrale nel nuovo regime fiscale sulla tredicesima mensilita’. Il comma opera un richiamo espresso alle disposizioni del comma 10, che disciplina il meccanismo dell’imposta sostitutiva, e ne affida l’applicazione in capo al datore di lavoro – identificato attraverso il riferimento all’articolo 23 del DPR 600/1973 – senza necessita’ di alcuna iniziativa da parte del lavoratore.
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Il perimetro soggettivo entro cui il sostituto opera e’ delimitato su due fronti. Il primo e’ settoriale: sono interessati i sostituti del settore privato, con esclusione delle attivita’ di cui al comma 18. Il secondo e’ reddituale: possono beneficiare dell’imposta sostitutiva solo i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025 non ha superato 40.000 euro, limite che il sostituto verifica attraverso la CU gia’ in suo possesso, oppure attraverso l’attestazione scritta del lavoratore nei casi di cambio di datore.
La norma introduce anche una precisazione importante sui limiti oggettivi: restano fuori dal regime sostitutivo i compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennita’, svolgono la funzione di sostituire in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Questa esclusione impone al sostituto un’analisi qualitativa delle voci retributive per distinguere la vera gratifica natalizia dagli emolumenti che ne condividono solo il nomen. Sul piano contributivo, la norma non modifica nulla: i contributi previdenziali e assistenziali continuano a seguire le regole ordinarie.
Adempimenti del sostituto d'imposta sulla tredicesima 2026
- Verifica il reddito di lavoro dipendente 2025 di ciascun lavoratore dalla CU gia’ in archivio: solo sotto i 40.000 euro si applica il regime sostitutivo.
- Acquisisce l’attestazione scritta del lavoratore che ha cambiato datore nel 2025 o 2026, prima di applicare il regime sostitutivo.
- Classifica le voci retributive denominate ‘indennita” o ‘maggiorazione’: quelle sostitutive della retribuzione ordinaria non rientrano nella base dell’imposta sostitutiva.
- Verifica che i premi di risultato eventualmente tassati con il regime agevolato ex L. 208/2015 siano esclusi dal computo della soglia reddituale dei 40.000 euro.
- Calcola i contributi previdenziali sulla tredicesima con le aliquote ordinarie, indipendentemente dal regime fiscale applicato.
Caso 1: Tizio, lavoratore con unico datore e CU 2025 in archivio
Scenario. Tizio lavora ininterrottamente da quattro anni presso la stessa azienda manifatturiera. Il datore di lavoro dispone della CU 2025 che certifica un reddito di lavoro dipendente di 26.000 euro. A dicembre 2026 il datore deve stabilire come trattare la tredicesima di Tizio. La tredicesima e’ composta esclusivamente dalla quota di retribuzione base maturata, senza componenti aggiuntive denominate indennita’ o maggiorazioni.
Come si legge in pratica. Il sostituto d’imposta non deve compiere alcun passaggio aggiuntivo: la CU 2025 di Tizio e’ gia’ in archivio e certifica un reddito inferiore a 40.000 euro. Applicando il comma 11 della legge di bilancio 2026, il datore calcola l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 direttamente sulla voce tredicesima del cedolino di dicembre. I contributi INPS sono calcolati con le aliquote ordinarie sulla stessa base. Il regime sostitutivo e’ applicato d’ufficio: Tizio non deve presentare alcuna domanda o autocertificazione.
Riepilogo Caso 1
- Reddito 2025 da CU: 26.000 euro (sotto la soglia di 40.000 euro).
- Stesso sostituto: CU disponibile, regime applicato d’ufficio.
- Base sostitutiva: tredicesima di pura retribuzione base, nessuna componente esclusa.
- Contributi INPS: regole ordinarie applicate sulla tredicesima.
- Adempimento Tizio: nessuno richiesto.
Caso 2: Caia, voce 'indennita' di disagio' di natura sostitutiva in busta paga
Scenario. Caia e’ una lavoratrice di un’azienda di servizi. Il suo contratto prevede, oltre alla retribuzione base, una voce denominata ‘indennita’ di disagio‘ pari al 15% della retribuzione mensile, che il CCNL di settore qualifica espressamente come sostitutiva di una quota della retribuzione di base. La tredicesima di Caia include proporzionalmente questa componente. Il reddito 2025 di Caia e’ di 29.000 euro.
Come si legge in pratica. Il sostituto d’imposta deve applicare al caso di Caia la precisazione del comma 11 della legge di bilancio 2026: l’indennita’ di disagio, qualificata dal CCNL come sostitutiva di una quota di retribuzione ordinaria, non rientra nella base dell’imposta sostitutiva. Il datore scorpora dalla tredicesima la componente dell’indennita’ di disagio e la assoggetta alla tassazione IRPEF ordinaria, mentre la quota di tredicesima riferita alla retribuzione base beneficia del regime sostitutivo comma 10. I contributi INPS si calcolano sull’intera tredicesima (inclusa l’indennita’) con le aliquote ordinarie.
Riepilogo Caso 2
- Reddito 2025: 29.000 euro (sotto soglia 40.000).
- Voce ‘indennita’ di disagio’: esclusa dalla base sostitutiva per sua natura sostitutiva della retribuzione ordinaria.
- Tredicesima quota base: soggetta a imposta sostitutiva comma 10.
- Tredicesima quota indennita’: assoggettata a IRPEF ordinaria.
- Contributi INPS: aliquote ordinarie sull’intera tredicesima.
Caso 3: Sempronio, cambia datore a ottobre 2026 senza fornire attestazione
Scenario. Sempronio ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro a ottobre 2026. Il reddito di lavoro dipendente 2025, risultante dalla CU del precedente datore, era di 33.500 euro. Sempronio, pero’, non ha fornito al nuovo datore l’attestazione scritta del reddito 2025, ignorando l’adempimento richiesto dal comma 11 della legge di bilancio 2026. A dicembre 2026 il nuovo datore deve decidere come trattare la tredicesima.
Come si legge in pratica. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 stabilisce che, in caso di cambio di sostituto d’imposta, il regime sostitutivo puo’ essere applicato solo se il lavoratore ha attestato per iscritto il reddito 2025. In assenza di questa attestazione, il nuovo datore di Sempronio non dispone della documentazione necessaria per verificare il requisito reddituale e non puo’ applicare il regime sostitutivo. La tredicesima di Sempronio verra’ dunque assoggettata alla tassazione IRPEF ordinaria. Sempronio potra’ eventualmente verificare in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2026 se e in quale misura il beneficio non goduto possa essere recuperato, tenuto conto delle istruzioni operative che saranno diramate dall’Agenzia delle Entrate.
Riepilogo Caso 3
- Reddito 2025: 33.500 euro (sotto soglia 40.000), ma non attestato per iscritto.
- Cambio sostituto a ottobre 2026: attestazione scritta non fornita al nuovo datore.
- Regime applicato: IRPEF ordinaria sulla tredicesima (impossibile applicare il sostitutivo).
- Conseguenza: mancato beneficio del regime sostitutivo comma 10 per il 2026.
- Possibile rimedio: verifica in sede di dichiarazione dei redditi 2026 con un consulente.
Quando conviene una verifica
Hai dubbi sulla corretta applicazione del regime sostitutivo sulla tredicesima o sull’attestazione del reddito 2025? Un consulente del lavoro puo’ guidarti. Consulta un esperto per la gestione della tredicesima.
Norme e fonti collegate
- Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cosa deve fare il lavoratore che ha cambiato datore di lavoro nel 2025 o nel 2026?
Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede che, quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva sulla tredicesima non coincide con quello che ha rilasciato la CU 2025, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Senza questa attestazione, il nuovo datore non puo’ applicare il regime sostitutivo e procedera’ con la tassazione IRPEF ordinaria sulla tredicesima.
Il sostituto d'imposta puo' rifiutarsi di applicare il regime sostitutivo?
No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 usa il termine ‘sono applicate’, indicando un obbligo in capo al sostituto d’imposta del settore privato (escluse le attivita’ di cui al comma 18) nei confronti dei lavoratori che soddisfano il requisito reddituale. Il sostituto non ha facolta’ discrezionale: qualora ometta di applicare il regime per un lavoratore avente diritto, potrebbe rispondere dell’errore nelle ordinarie sedi di recupero fiscale.
I compensi in natura (fringe benefit) rientrano nella base della soglia dei 40.000 euro?
La soglia reddituale di cui al comma 11 della legge di bilancio 2026 fa riferimento al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 51 del TUIR, richiamati espressamente dalla norma. In linea generale, i fringe benefit imponibili concorrono al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 TUIR, salvo le esenzioni espressamente previste. La verifica dell’ammontare esatto della soglia deve tener conto di tutte le componenti rilevanti ai fini IRPEF per il 2025.
Cosa sono le 'attivita' di cui al comma 18' escluse dall'obbligo del sostituto?
Il comma 11 della legge di bilancio 2026 esclude dal perimetro applicativo i sostituti d’imposta che svolgono le attivita’ di cui al comma 18 della stessa legge. Per identificare esattamente quali settori o tipologie di attivita’ siano escluse e’ necessario leggere il testo del comma 18 della L. 199/2025. I datori di lavoro che ritengono di ricadere in questa esclusione devono verificare la propria posizione con un consulente del lavoro o fiscale prima di applicare il regime sostitutivo.
Come si trattano i premi di risultato ai fini della soglia dei 40.000 euro?
Il comma 11 della legge di bilancio 2026 stabilisce espressamente che, ai fini del limite annuo di 40.000 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati al regime agevolato dell’art. 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il lavoratore che ha percepito un premio di risultato tassato separatamente non lo include nel calcolo del reddito 2025 per verificare il rispetto della soglia di accesso al regime sostitutivo.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti