In sintesi
- Soglia di accesso: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
- Soggetti obbligati: sostituti d’imposta del settore privato (escluse le attivita’ di cui al comma 18).
- Cambio di datore di lavoro: il lavoratore attesta per iscritto il reddito 2025 se il sostituto e’ diverso da quello che ha rilasciato la CU.
- Esclusioni: compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, anche se denominati maggiorazioni o indennita’.
- Contributi previdenziali: restano applicabili le regole ordinarie, salvo CCNL o normativa speciale.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 11 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) stabilisce che l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 sulla tredicesima mensilita’ e’ applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei lavoratori dipendenti il cui reddito 2025 non ha superato 40.000 euro. Sono esclusi i compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennita’, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Approfondimento normativo completo: Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime.
Tredicesima 2026: che cosa cambia con la legge di bilancio
La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce, ai commi 10 e 11, un regime di imposta sostitutiva applicabile alla tredicesima mensilita’ per i lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta di una misura che incide direttamente sul meccanismo di prelievo fiscale sulla gratifica natalizia, affidando al sostituto d’imposta il compito di applicare il regime agevolato in busta paga.
Il perimetro soggettivo e’ preciso: possono beneficiare dell’imposta sostitutiva solo i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025 non ha superato 40.000 euro. La verifica di questo limite avviene attraverso la certificazione unica (CU) gia’ rilasciata dal sostituto d’imposta. In caso di cambiamento di datore di lavoro nel corso del 2025 o nel 2026, il lavoratore e’ tenuto ad attestare per iscritto il proprio reddito dell’anno precedente affinche’ il nuovo sostituto possa operare correttamente.
E’ importante comprendere anche i confini dell’agevolazione: il comma 11 esclude espressamente dall’ambito dell’imposta sostitutiva i compensi che, sebbene denominati come maggiorazioni o indennita’, hanno la funzione di sostituire la retribuzione ordinaria. Sul versante contributivo, nulla cambia: le regole ordinarie in materia previdenziale e assistenziale restano pienamente operative, fatte salve eventuali deroghe previste dai contratti collettivi o dalla normativa vigente.
Cosa controllare in busta paga a dicembre 2026
- Verifica che il sostituto d’imposta abbia applicato il regime sostitutivo sulla voce ‘tredicesima’.
- Controlla che il tuo reddito di lavoro dipendente 2025 risulti correttamente indicato (o attestato per iscritto se hai cambiato datore).
- Assicurati che eventuali indennita’ che integrano la retribuzione ordinaria non siano state erroneamente incluse nella base agevolata.
- Verifica che le voci contributive (INPS) siano calcolate secondo le regole ordinarie, indipendentemente dall’imposta sostitutiva.
- In caso di dubbio sul regime applicato, richiedi al datore di lavoro o al CAF copia del prospetto di calcolo della tredicesima.
Caso 1: Tizio, impiegato con reddito 2025 di 28.000 euro
Scenario. Tizio lavora come impiegato amministrativo in una societa’ di servizi del settore privato. Il suo reddito di lavoro dipendente 2025, risultante dalla CU rilasciata dallo stesso datore, e’ pari a 28.000 euro, ampiamente al di sotto della soglia di 40.000 euro prevista dal comma 11 della legge di bilancio 2026. La tredicesima maturata e’ proporzionale alla retribuzione mensile lorda di circa 2.333 euro.
Come si legge in pratica. Poiche’ Tizio soddisfa il requisito reddituale e il suo datore di lavoro rientra nel settore privato, il sostituto d’imposta applica sulla tredicesima il regime di imposta sostitutiva previsto dal comma 10, senza necessita’ di alcuna comunicazione scritta da parte del lavoratore (la CU 2025 e’ gia’ in possesso dello stesso sostituto). I contributi previdenziali sulla tredicesima restano calcolati con le aliquote ordinarie, in linea con quanto disposto dal comma 11. Il risultato pratico per Tizio e’ che la tredicesima subisce un prelievo fiscale secondo il meccanismo sostitutivo e non attraverso la tassazione ordinaria IRPEF a scaglioni sul totale del reddito dell’anno.
Riepilogo Caso 1
- Reddito lavoro dipendente 2025: 28.000 euro (sotto soglia 40.000).
- Sostituto d’imposta: invariato rispetto al 2025, CU gia’ disponibile.
- Regime applicato: imposta sostitutiva comma 10 sulla tredicesima.
- Contributi INPS: calcolati con aliquote ordinarie sulla tredicesima.
- Adempimento Tizio: nessuna attestazione scritta richiesta.
Caso 2: Caia, operaia che ha cambiato azienda a marzo 2026
Scenario. Caia ha lavorato fino a febbraio 2026 presso un’azienda manifatturiera e da marzo 2026 ha iniziato un nuovo rapporto con un’altra impresa privata. Il suo reddito di lavoro dipendente 2025, risultante dalla CU rilasciata dal vecchio datore, e’ pari a 31.500 euro. Il nuovo sostituto d’imposta non dispone della CU 2025 di Caia, in quanto non era il suo datore di lavoro in quell’anno.
Come si legge in pratica. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede espressamente questo caso: quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non coincide con quello che ha rilasciato la CU 2025, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nel 2025. Caia dovra’ quindi fornire alla nuova azienda una dichiarazione scritta attestante il reddito 2025 di 31.500 euro. Solo a seguito di questa attestazione il nuovo sostituto potra’ correttamente applicare il regime sostitutivo sulla tredicesima di dicembre 2026, fermo restando il calcolo contributivo secondo le regole ordinarie.
Riepilogo Caso 2
- Reddito lavoro dipendente 2025: 31.500 euro (sotto soglia 40.000).
- Nuovo sostituto d’imposta: diverso da quello che ha rilasciato la CU 2025.
- Adempimento Caia: attestazione scritta del reddito 2025 al nuovo datore.
- Regime applicato: imposta sostitutiva comma 10 (previa attestazione).
- Contributi INPS: calcolati con aliquote ordinarie sulla tredicesima.
Caso 3: Sempronio, quadro con reddito 2025 di 43.000 euro
Scenario. Sempronio e’ un quadro commerciale con una retribuzione annua lorda che nel 2025 ha raggiunto 43.000 euro di reddito di lavoro dipendente. La sua azienda appartiene al settore privato e non rientra nelle esclusioni del comma 18. La tredicesima lorda maturata e’ pari a circa 3.583 euro, calcolata sulla retribuzione mensile lorda.
Come si legge in pratica. Il reddito di lavoro dipendente 2025 di Sempronio supera la soglia di 40.000 euro fissata dal comma 11 della legge di bilancio 2026. Ne consegue che il sostituto d’imposta non puo’ applicare il regime di imposta sostitutiva previsto dal comma 10 sulla tredicesima. La tredicesima di Sempronio sara’ quindi assoggettata alla tassazione ordinaria IRPEF secondo le regole generali. Il risparmio fiscale derivante dal regime sostitutivo non e’ accessibile a Sempronio, che si trova oltre il limite reddituale previsto dalla norma. Nessuna azione e’ richiesta da parte sua: il sostituto d’imposta opera secondo le regole ordinarie in via automatica.
Riepilogo Caso 3
- Reddito lavoro dipendente 2025: 43.000 euro (oltre soglia 40.000).
- Regime applicato: tassazione IRPEF ordinaria sulla tredicesima.
- Imposta sostitutiva comma 10: non applicabile per superamento soglia.
- Adempimento Sempronio: nessuno; il sostituto opera automaticamente.
- Contributi INPS: calcolati con aliquote ordinarie, invariati.
Quando conviene una verifica
Se hai dubbi sul regime fiscale applicato alla tua tredicesima, un consulente del lavoro puo’ verificare la correttezza del calcolo. Parla con un consulente del lavoro.
Norme e fonti collegate
- Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Chi applica l'imposta sostitutiva sulla tredicesima nel 2026?
Secondo il comma 11 della legge di bilancio 2026, l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 e’ applicata direttamente dal sostituto d’imposta del settore privato. Il lavoratore non deve presentare alcuna istanza: il datore di lavoro opera d’ufficio sulla busta paga di dicembre, verificando il requisito reddituale attraverso la certificazione unica 2025 gia’ in suo possesso.
Che cosa succede se ho cambiato datore di lavoro nel 2025 o nel 2026?
Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede espressamente che, quando il sostituto d’imposta che deve applicare l’imposta sostitutiva non coincide con quello che ha rilasciato la certificazione unica 2025, il lavoratore attesta per iscritto il proprio reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Senza questa attestazione il sostituto non puo’ applicare correttamente il regime agevolato.
Le indennita' di turno o di reperibilita' rientrano nella base agevolata?
No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 esclude espressamente dall’ambito dell’imposta sostitutiva i compensi che, anche se denominati maggiorazioni o indennita’, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Le indennita’ di turno o di reperibilita’ che hanno tale funzione sostitutiva non concorrono alla base dell’imposta sostitutiva. E’ opportuno verificare la natura di ogni voce retributiva con il proprio datore di lavoro o con un consulente.
I premi di risultato incidono sulla verifica della soglia dei 40.000 euro?
No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 stabilisce che, ai fini del limite annuo di cui al comma 10, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati al regime agevolato previsto dall’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Questo significa che chi percepisce un premio di risultato tassato separatamente non lo somma al reddito ai fini della soglia di 40.000 euro.
I contributi previdenziali sulla tredicesima cambiano con la nuova norma?
No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 chiarisce esplicitamente che restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale. L’imposta sostitutiva riguarda esclusivamente il prelievo fiscale (IRPEF) e non incide sul calcolo dei contributi INPS. Fanno eccezione le deroghe eventualmente previste dai contratti collettivi o dalla normativa di settore vigente.