← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Che cos'è la ritenuta d'acconto e perché ti riguarda

Quando un professionista — avvocato, consulente, ingegnere, grafico o qualsiasi altro lavoratore autonomo — emette una fattura a un cliente che è un’azienda, uno studio associato o un ente, il pagamento che riceve è già al netto di una trattenuta: la ritenuta d’acconto del 20%. Non è una penale né un errore: è un meccanismo di riscossione anticipata dell’IRPEF previsto dalla legge.

Il committente, chiamato tecnicamente sostituto d’imposta, trattiene il 20% dell’imponibile, lo versa all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo tramite il modello F24 (codice tributo 1040) e poi rilascia al professionista la Certificazione Unica (CU) con il dettaglio delle somme erogate e delle ritenute operate.

Il professionista, a sua volta, quando compila la dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF oppure 730 se ha solo redditi di lavoro dipendente come unica altra fonte), porta in detrazione le ritenute certificate: se l’IRPEF complessiva è superiore alle ritenute già versate dovrà pagare la differenza, se è inferiore otterrà un rimborso. La ritenuta, quindi, è soltanto un acconto — non chiude il conto con il Fisco.

Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo — sintesi
Elemento Dettaglio
Aliquota 20% dell'imponibile
Base imponibile Compenso al netto dei contributi previdenziali e della rivalsa INPS
Chi la trattiene Il committente (sostituto d'imposta)
Versamento F24 entro il 16 del mese successivo — codice tributo 1040
Certificazione Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto
Natura A titolo d'acconto (scomputabile in dichiarazione)
Non residenti Può diventare ritenuta a titolo d'imposta (definitiva)

Esempio pratico

  • Tizio emette una parcella da 1.000 euro + IVA al 22% a una società cliente. La società calcola la ritenuta sul compenso imponibile: 1.000 × 20% = 200 euro. Tizio incassa quindi 1.000 + 220 (IVA) – 200 (ritenuta) = 1.020 euro netti. La società versa i 200 euro all’Erario entro il 16 del mese successivo e rilascia a Tizio la CU con scritto: compenso 1.000 euro, ritenuta operata 200 euro. Quando Tizio compila la dichiarazione dei redditi, quei 200 euro verranno sottratti dall’IRPEF totale che risulta dovuta sull’intero reddito dell’anno.

Documenti necessari

  • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal committente entro il 16 marzo
  • Fatture emesse nell’anno (registro dei corrispettivi o registro IVA)
  • Modello F24 dei versamenti effettuati dal committente (copia opzionale ma utile)
  • Modello Redditi PF o Modello 730 per la dichiarazione annuale
  • Eventuale documentazione dei contributi INPS versati (per calcolare l’imponibile corretto)

Caso 1 — Tizio: professionista con più committenti

Scenario. Tizio è un consulente informatico con partita IVA che lavora per tre aziende diverse nel corso dell’anno. Ognuna gli applica la ritenuta del 20% e gli rilascia una CU separata.

Come si applica. Tizio raccoglie le tre CU a marzo e somma tutte le ritenute subite, per esempio 1.800 euro totali. In sede di dichiarazione, calcola la sua IRPEF lorda su tutti i redditi, sottrae le detrazioni spettanti e ottiene un’IRPEF netta di 2.400 euro. Deve quindi ancora versare 2.400 – 1.800 = 600 euro. Se invece l’IRPEF netta fosse risultata 1.200 euro, avrebbe ricevuto un rimborso di 600 euro.

In pratica

  • Conserva tutte le CU ricevute: sono il documento chiave per non perdere le ritenute già versate per tuo conto.
  • Se un committente non ti rilascia la CU entro il 16 marzo, puoi sollecitarla: hai diritto a riceverla.
  • Le ritenute di più committenti si sommano tutte nella stessa sezione della dichiarazione.

Caso 2 — Caio: prestazione occasionale sotto soglia

Scenario. Caio non ha partita IVA e svolge saltuariamente attività di traduzione per una società. Nell’anno percepisce in totale 2.000 euro di compensi occasionali, cifra inferiore ai 5.000 euro annui.

Come si applica. La società applica comunque la ritenuta d’acconto del 20% su ogni pagamento. Caio incassa i compensi al netto e riceve la CU. Dichiara quei 2.000 euro tra i redditi diversi nel Modello 730 o Redditi PF e scomputa le ritenute subite dall’IRPEF dovuta. Non avendo superato la soglia dei 5.000 euro, non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS.

In pratica

  • Anche senza partita IVA, il committente deve applicarti la ritenuta del 20% e rilasciarti la CU.
  • I compensi occasionali vanno comunque dichiarati: la ritenuta subita comparirà nella precompilata grazie alla CU trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
  • Se superi i 5.000 euro annui di prestazioni occasionali, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Chi deve applicare la ritenuta del 20%?

La applica il committente (azienda, ente, studio associato, condominio) che paga un professionista o un lavoratore autonomo. I privati non titolari di partita IVA, invece, di norma non sono sostituti d’imposta e non trattengono la ritenuta.

La ritenuta si calcola sull'importo totale della fattura, IVA inclusa?

No. La base di calcolo è il solo compenso imponibile, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (come la rivalsa INPS del 4% che alcuni professionisti addebitano in fattura). L’IVA non entra mai nella base della ritenuta.

Come recupero la ritenuta che mi hanno già trattenuto?

Inserendo l’importo certificato nella CU nella tua dichiarazione dei redditi annuale. Se le ritenute superano l’IRPEF dovuta, l’Agenzia delle Entrate ti rimborsa la differenza oppure puoi scegliere di portarla in compensazione con altri tributi.

Il committente non mi ha versato la ritenuta: rischio qualcosa?

No, se il committente ha comunque rilasciato la CU e certificato la ritenuta. L’omesso versamento è un problema del sostituto d’imposta, non del professionista percettore. Il professionista ha comunque diritto a scomputare la ritenuta certificata.

Se sono in regime forfettario devo subire la ritenuta?

No. I contribuenti in regime forfettario sono esclusi dal meccanismo della ritenuta d’acconto: devono indicarlo espressamente in fattura con una dicitura che richiama il regime agevolato, e il committente non effettua la trattenuta.

Cosa succede se lavoro per un cliente estero non residente?

Se il cliente è un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia, di norma non ha l’obbligo di applicare la ritenuta italiana. Sei tu, in quel caso, a dover dichiarare integralmente il compenso e versare l’IRPEF in sede di dichiarazione.

Entro quando il committente deve versare la ritenuta trattenuta?

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato il pagamento, usando il modello F24 con il codice tributo 1040 per i redditi di lavoro autonomo.

Vedi anche: Lavoro autonomo e partita IVA, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti, Ritenuta d’acconto, Ritenute d’acconto, Ritenuta sui compensi professionali e IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.