Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 25 del DPR 600/1973 obbliga il sostituto d’imposta (imprese, professionisti, condominio) a operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF sui compensi di lavoro autonomo, con obbligo di rivalsa.
- La ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, e ai compensi dell’amministratore di condominio.
- Per i soggetti non residenti la ritenuta è del 30% a titolo d’imposta (definitiva).
- Non si applica ai compensi corrisposti nell’esercizio di impresa (es. fattura di una ditta o società).
La norma (art. 25, comma 1, DPR 600/1973)
«I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati […] per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente […] devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. […] La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.»
| Percipiente | Ritenuta | Titolo |
|---|---|---|
| Professionista/lavoratore autonomo residente | 20% | Acconto IRPEF |
| Lavoro autonomo occasionale residente | 20% | Acconto IRPEF |
| Soggetto non residente | 30% | Imposta (definitiva) |
| Prestazione nell’esercizio d’impresa | Nessuna ritenuta | – |
Tre casi pratici
Fattura di un professionista in regime ordinario
Un’azienda riceve una parcella di 1.000 € + IVA da un consulente: deve versare la ritenuta.
Cosa fare: Trattenere il 20% sull’imponibile (200 €), pagare al professionista il netto, versare la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo e certificarla nella CU.
Compenso a un forfettario
Un cliente sta per applicare la ritenuta a un professionista in regime forfettario.
Cosa fare: Non operare la ritenuta: i forfettari non sono soggetti a ritenuta d’acconto; la fattura deve riportare l’apposita dicitura di esclusione.
Prestazione occasionale di un privato
Si paga un compenso occasionale di 500 € a chi non ha partita IVA.
Cosa fare: Applicare comunque la ritenuta del 20% sul compenso: il lavoro autonomo occasionale è soggetto a ritenuta anche senza partita IVA.
Spunti pratici
- La ritenuta va versata con F24 (codice tributo 1040) entro il 16 del mese successivo al pagamento.
- Il sostituto deve rilasciare la Certificazione Unica e indicare le ritenute nel modello 770.
- Per il percipiente la ritenuta è un acconto scomputabile in dichiarazione: va conservata la prova del netto incassato.
Norme collegate
- Ritenute sul lavoro dipendente (art. 23)
- Reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)
- Controllo formale e ritenute (art. 36-ter)
Fonti affidabili
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
- TUIR, DPR 917/1986, art. 53-54 (redditi di lavoro autonomo)
- L. 190/2014 (regime forfettario, esclusione da ritenuta)
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Domande frequenti
Quanto è la ritenuta sui compensi professionali?
Il 20% a titolo di acconto IRPEF per i residenti; il 30% a titolo d'imposta per i non residenti.
Si applica ai forfettari?
No: i contribuenti in regime forfettario non subiscono la ritenuta d'acconto; la fattura riporta la dicitura di esclusione.
La ritenuta vale anche per il lavoro occasionale?
Sì, il lavoro autonomo occasionale è soggetto alla ritenuta del 20% anche se il prestatore non ha partita IVA.