Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 208 della L. 199/2025 non condiziona l’accesso a bonus nido e assegno unico a una soglia ISEE: innalza a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per figlio oltre il primo) e rafforza la scala di equivalenza per i nuclei con più figli, abbassando l’ISEE a parità di situazione.

Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

Bonus nido e Assegno unico per lo stesso figlio: si cumulano?

La risposta è sì, senza riserve. Le due prestazioni hanno basi normative diverse — l’art. 1, comma 355, L. 232/2016 per il bonus nido, il D.Lgs. 230/2021 per l’assegno unico — e coprono bisogni diversi: il bonus rimborsa le rette dell’asilo nido effettivamente pagate, l’assegno è un trasferimento mensile per ogni figlio a carico. Nessuna norma le rende alternative: una famiglia con un bambino al nido percepisce l’assegno unico per quel figlio e, in più, il rimborso delle rette.

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Per chi ha un secondo figlio va chiarito un punto che genera confusione. La disciplina originaria del potenziamento (L. 213/2023, per i nati nel 2024) collegava l’importo maggiorato alla presenza di un secondo figlio con un fratello sotto i 10 anni. Quel requisito è stato superato: per effetto dell’art. 1, comma 209, L. 207/2024, a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 spetta il bonus potenziato di 3.600 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, che siano primogeniti o secondi figli. Sopra i 40.000 euro di ISEE, o senza ISEE, l’importo è di 1.500 euro.

Per i bambini nati prima del 2024 restano le tre fasce della circolare INPS n. 29/2026: 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro tra 25.001 e 40.000 euro, 1.500 euro oltre 40.000 euro o senza ISEE. In tutti i casi il rimborso copre al massimo 11 mensilità e non supera mai la retta documentata.

Sul piano operativo le domande restano separate: l’assegno unico si chiede una sola volta e copre tutti i figli del nucleo (i nuovi nati vanno aggiunti alla domanda esistente); il bonus nido richiede una domanda per ciascun figlio che frequenta il nido, con le ricevute delle rette di quel bambino.

Checklist per cumulare bonus nido e assegno unico

  • Presentare la DSU 2026: la franchigia casa a 91.500 euro può abbassare l’ISEE e migliorare le fasce di entrambe le prestazioni;
  • Aggiornare la domanda di assegno unico aggiungendo il nuovo nato (non serve una domanda nuova);
  • Presentare la domanda di bonus nido per ciascun figlio al nido, con le ricevute delle rette;
  • Verificare la data di nascita: nati dal 2024 = schema potenziato 3.600 euro con ISEE fino a 40.000;
  • Monitorare separatamente gli accrediti: assegno unico e bonus nido seguono tempi diversi.

Caso 1: due figli, il secondo al nido, ISEE 32.000 euro

Scenario. Tizio e Caia hanno due figli: il maggiore di 6 anni e il secondo di 2 anni, nato nel 2024, al nido privato autorizzato con retta di 550 euro al mese. ISEE: 32.000 euro.

Come si legge in pratica. L’assegno unico spetta per entrambi i figli (importo per fascia ISEE 32.000, tra il minimo di 58,30 e il massimo di 203,80 euro mensili per figlio). Il bonus nido spetta per il secondo figlio: nato nel 2024 con ISEE sotto 40.000, fascia potenziata da 3.600 euro annui, circa 327 euro al mese per 11 mensilità, interamente fruibili perché la retta (550 euro) è superiore. Il cumulo è pieno: assegno unico per due figli + 3.600 euro di rimborso rette.

Riepilogo Caso 1

  • Assegno unico: per entrambi i figli, secondo la fascia ISEE
  • Bonus nido (nato 2024, ISEE 32.000): 3.600 euro annui, circa 327 euro/mese
  • Retta 550 euro: superiore al massimale, rimborso pieno di fascia
  • Domande: assegno unico già attivo + domanda bonus nido con ricevute
  • Nessuna alternatività tra le due prestazioni

Caso 2: secondo figlio nato nel 2025, primo al nido, ISEE 41.000 euro

Scenario. Sempronia ha avuto il secondo figlio a novembre 2025; il primo, nato nel 2023, ha 3 anni e frequenta ancora il nido. ISEE aggiornato: 41.000 euro.

Come si legge in pratica. Per il primo figlio (nato 2023, ISEE sopra 40.000) il bonus nido è di 1.500 euro annui. Per il secondo figlio, nato nel 2025, va verificato il bonus nuovi nati: 1.000 euro una tantum con ISEE fino a 40.000 euro (art. 1, co. 206, L. 207/2024) — con ISEE 41.000 non spetta, ma qui entra in gioco la franchigia casa del comma 208: se la famiglia è proprietaria dell’abitazione, l’ISEE 2026 ricalcolato può scendere sotto i 40.000, aprendo sia il bonus nuovi nati sia la fascia da 2.500 euro per il bonus nido del primo figlio. L’assegno unico spetta comunque per entrambi i figli.

Riepilogo Caso 2

  • Assegno unico: per entrambi i figli, da aggiornare con il nuovo nato
  • Bonus nido primo figlio (nato 2023, ISEE 41.000): 1.500 euro annui
  • Bonus nuovi nati (1.000 euro, ISEE max 40.000): non spetta con ISEE 41.000
  • Con DSU 2026 e franchigia casa: possibile discesa sotto 40.000 e sblocco di entrambe le fasce migliori
  • Consiglio: ricalcolare l’ISEE prima di rinunciare alle prestazioni

Caso 3: gemelli al nido e un terzo figlio, ISEE 48.000 euro

Scenario. Caio e Caia hanno tre figli: due gemelli di 2 anni nati nel 2024, entrambi al nido con retta di 400 euro ciascuno, e un figlio di 8 anni. ISEE: 48.000 euro.

Come si legge in pratica. L’assegno unico spetta per tutti e tre i figli, con la maggiorazione per i figli successivi al secondo. Il bonus nido spetta per ciascun gemello con domanda separata: con ISEE sopra 40.000 la fascia è quella minima da 1.500 euro annui per ciascuno (circa 136 euro al mese, sotto la retta di 400). Ma con tre figli il nuovo calcolo ISEE è molto favorevole: scala di equivalenza a 0,25 e franchigia casa aumentata di 2.500 euro per ogni figlio oltre il primo. Se l’ISEE 2026 scendesse sotto i 40.000 euro, ciascun gemello (nato 2024) passerebbe alla fascia potenziata da 3.600 euro: 7.200 euro complessivi di rimborso invece di 3.000.

Riepilogo Caso 3

  • Assegno unico: tre figli, con maggiorazione dal terzo
  • Bonus nido: due domande separate, una per gemello
  • Con ISEE 48.000: 1.500 euro l’anno per ciascun gemello
  • Con ISEE ricalcolato sotto 40.000: 3.600 euro per ciascun gemello (nati 2024)
  • DSU 2026 con franchigia casa e scala 0,25: il passaggio di fascia vale fino a 4.200 euro in più l’anno

Quando conviene una verifica

Con più figli e prestazioni da coordinare, un CAF o un patronato può elaborare la DSU 2026, aggiornare la domanda di assegno unico e presentare le domande di bonus nido con le ricevute corrette.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Posso ricevere bonus nido e assegno unico per lo stesso figlio nel 2026?

Sì. Le due prestazioni si cumulano integralmente: l’assegno unico è un trasferimento mensile per ogni figlio a carico, il bonus nido rimborsa le rette effettivamente pagate. Si richiedono con domande separate all’INPS.

Per il bonus potenziato da 3.600 euro serve ancora un secondo figlio con fratello under 10?

No. Quel requisito riguardava la disciplina originaria per i nati nel 2024 (L. 213/2023) ed è stato superato dall’art. 1, comma 209, L. 207/2024: il bonus da 3.600 euro spetta a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 con ISEE fino a 40.000 euro, anche primogeniti.

Devo presentare una domanda di bonus nido per ogni figlio?

Sì: una domanda per ciascun figlio che frequenta il nido, con le ricevute delle rette riferite a quel bambino. L’assegno unico invece si gestisce con un’unica domanda per tutto il nucleo, da aggiornare quando nasce un altro figlio.

Con ISEE sopra 40.000 euro perdo il bonus nido?

No: spetta comunque l’importo di 1.500 euro annui. E con la franchigia casa a 91.500 euro introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, l’ISEE ricalcolato nel 2026 può scendere sotto la soglia e far scattare la fascia superiore.

Da leggere insieme

Domande frequenti

E' possibile ricevere contemporaneamente bonus nido e assegno unico per il secondo figlio nel 2026?

Si', le due prestazioni sono cumulabili: il bonus nido rimborsa le rette dell'asilo nido sostenute dal genitore, mentre l'assegno unico e' una prestazione mensile per i figli a carico. Entrambe rientrano nella disciplina ISEE transitoria del comma 208 LB26 con soglia a 91.500 euro. Si presentano con due domande separate all'INPS, ciascuna con la propria documentazione specifica.

Devo presentare una domanda per ogni figlio per il bonus nido?

Si', la domanda per il bonus nido va presentata per ciascun figlio che frequenta il nido, allegando le ricevute di pagamento relative a quel bambino. L'assegno unico, invece, e' richiesto con una sola domanda che include tutti i figli del nucleo familiare.

Il cumulo bonus nido e assegno unico vale anche per i nidi pubblici?

L'assegno unico e' riconosciuto indipendentemente dalla frequenza del nido. Il bonus nido, invece, e' rimborsabile per i nidi pubblici solo se i genitori versano una retta; se il nido e' completamente gratuito il rimborso non e' applicabile. Per i nidi privati autorizzati il bonus si applica sempre, nei limiti dei massimali INPS.

Se ho gia' una domanda per l'assegno unico attiva, devo aggiornarla per il secondo figlio?

Si', la nascita di un nuovo figlio deve essere comunicata all'INPS aggiornando la domanda di assegno unico esistente. In genere e' possibile farlo online tramite il portale INPS o tramite CAF/patronato. L'aggiornamento decorre dal mese successivo alla comunicazione o dalla nascita, a seconda delle istruzioni INPS vigenti.

Il bonus nuovi nati si cumula a sua volta con bonus nido e assegno unico?

Il bonus nuovi nati (ex art. 1, c. 206, L. 207/2024) e' anch'esso incluso nel comma 208 LB26 e non e' incompatibile con le altre prestazioni familiari; tuttavia le condizioni specifiche di cumulo vanno verificate con il provvedimento attuativo INPS, in quanto le regole di dettaglio possono variare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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