← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 208 della L. 199/2025 ricomprende nella disciplina ISEE transitoria sia il bonus asilo nido sia l’assegno unico, consentendo la richiesta di entrambe le prestazioni per i figli idonei, in attesa dell’aggiornamento del DPCM 159/2013.

Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: nuova soglia ISEE 91.500 euro per Assegno unico.

Bonus nido e Assegno unico: si possono ricevere entrambi per il secondo figlio?

Una delle domande piu’ frequenti tra i genitori con piu’ figli e’ se il bonus nido possa cumularsi con l’assegno unico e universale per lo stesso bambino. La risposta e’ affermativa: le due prestazioni hanno basi normative distinte – rispettivamente l’art. 1, c. 355, L. 232/2016 per il bonus nido e il D.Lgs. 230/2021 per l’assegno unico – e non si escludono a vicenda. Con la riforma transitoria del comma 208 LB26, entrambe rientrano nella nuova disciplina ISEE a soglia piu’ elevata.

Per il secondo figlio, la questione del cumulo si pone in modo ancora piu’ concreto: la famiglia ha gia’ in genere un’esperienza con le domande INPS per il primo figlio e vuole capire se per il secondo nascituro o per il figlio gia’ al nido puo’ richiedere tutte le prestazioni disponibili. La risposta e’ che le domande sono separate – una per il bonus nido, una per l’assegno unico – e devono essere presentate entrambe, con documentazione specifica.

La novita’ del comma 208 LB26 amplia ulteriormente la platea per entrambe le prestazioni. Una famiglia con due figli, di cui uno al nido, puo’ in linea di principio percepire l’assegno unico per entrambi i figli e il bonus nido per il figlio che frequenta l’asilo. L’importo complessivo dipende dall’ISEE familiare e dai massimali stabiliti dall’INPS; si raccomanda di verificare i valori aggiornati prima di presentare le domande.

Checklist per cumulare bonus nido e assegno unico

  • Verificare l’ISEE del nucleo familiare con DSU aggiornata;
  • Presentare domanda per l’assegno unico all’INPS (include tutti i figli nel nucleo);
  • Presentare separata domanda per il bonus nido per il figlio che frequenta l’asilo;
  • Allegare le ricevute di pagamento delle rette del nido alla domanda bonus nido;
  • Monitorare separatamente gli accrediti: assegno unico e bonus nido arrivano con tempistiche diverse.

Caso 1: due figli, il secondo al nido, ISEE 32.000 euro

Scenario. Tizio e Caia hanno due figli: il maggiore di 6 anni (scuola primaria) e il secondo di 2 anni che frequenta un asilo nido privato autorizzato con retta di 550 euro al mese. Il loro ISEE e’ di 32.000 euro.

Come si legge in pratica. La famiglia puo’ richiedere l’assegno unico per entrambi i figli e il bonus nido per il secondo figlio. Le due domande sono separate: l’assegno unico e’ gia’ presumibilmente attivo per il primo figlio e va aggiornato per includere il secondo; il bonus nido richiede una domanda specifica con le ricevute della retta. Con ISEE 32.000 euro entrambe le prestazioni sono accessibili con la soglia transitoria a 91.500 euro.

Riepilogo Caso 1

  • ISEE: 32.000 euro, due figli (6 anni e 2 anni al nido)
  • Assegno unico: richiedibile per entrambi i figli
  • Bonus nido: richiedibile per il figlio di 2 anni con ricevute retta
  • Retta mensile: 550 euro – rimborso da verificare su tabella INPS per fascia
  • Azione: due domande separate all’INPS, DSU aggiornata

Caso 2: secondo figlio nato nel 2025, primo al nido, ISEE 41.000 euro

Scenario. Sempronia ha avuto il secondo figlio a novembre 2025. Il primo figlio di 3 anni frequenta ancora il nido. Il loro ISEE familiare aggiornato e’ di 41.000 euro. Vogliono capire se per il secondo figlio possono ricevere anche il bonus nuovi nati.

Come si legge in pratica. Con la nuova disciplina del comma 208 LB26, l’ISEE di 41.000 euro rientra nella soglia transitoria. La famiglia puo’ richiedere l’assegno unico per entrambi i figli, il bonus nido per il primo figlio ancora al nido e verificare l’accesso al bonus nuovi nati (ex art. 1, c. 206, L. 207/2024) per il secondo figlio nato nel 2025. Si consiglia di contattare un CAF o patronato per gestire contestualmente tutte le domande.

Riepilogo Caso 2

  • ISEE: 41.000 euro, due figli (3 anni al nido, 2 nato nov. 2025)
  • Assegno unico: per entrambi i figli
  • Bonus nido: per il primo figlio ancora al nido
  • Bonus nuovi nati: da verificare per il secondo figlio (L. 207/2024, c. 206)
  • Soglia transitoria: 91.500 euro – tutte le prestazioni potenzialmente accessibili

Caso 3: famiglia numerosa, due figli al nido, ISEE 48.000 euro

Scenario. Caio e Caia hanno tre figli: due gemelli di 2 anni (entrambi al nido) e un terzo di 8 anni. Il loro ISEE familiare e’ di 48.000 euro. Vogliono sapere se possono ricevere il bonus nido per entrambi i gemelli e l’assegno unico per tutti e tre.

Come si legge in pratica. Con ISEE 48.000 euro e la soglia transitoria a 91.500 euro, la famiglia rientra nella platea per tutte le prestazioni indicate. L’assegno unico e’ richiedibile per tutti e tre i figli, con eventuale maggiorazione per famiglie numerose. Il bonus nido e’ richiedibile per ciascun gemello con domanda separata e ricevute distinte. L’importo complessivo mensile puo’ essere significativo; si raccomanda di verificare i massimali aggiornati INPS.

Riepilogo Caso 3

  • ISEE: 48.000 euro, tre figli (2 gemelli al nido + 1 di 8 anni)
  • Assegno unico: per tutti e tre i figli, con possibile maggiorazione numerosa
  • Bonus nido: due domande separate per i gemelli, ricevute distinte
  • Soglia transitoria: 91.500 euro – tutte le prestazioni accessibili
  • Azione: CAF o patronato per gestire contestualmente tutte le domande

Quando conviene una verifica

Un CAF o patronato puo’ gestire tutte le domande INPS per te Chiedi a un esperto come ottenere tutte le prestazioni spettanti.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

E' possibile ricevere contemporaneamente bonus nido e assegno unico per il secondo figlio nel 2026?

Si’, le due prestazioni sono cumulabili: il bonus nido rimborsa le rette dell’asilo nido sostenute dal genitore, mentre l’assegno unico e’ una prestazione mensile per i figli a carico. Entrambe rientrano nella disciplina ISEE transitoria del comma 208 LB26 con soglia a 91.500 euro. Si presentano con due domande separate all’INPS, ciascuna con la propria documentazione specifica.

Devo presentare una domanda per ogni figlio per il bonus nido?

Si’, la domanda per il bonus nido va presentata per ciascun figlio che frequenta il nido, allegando le ricevute di pagamento relative a quel bambino. L’assegno unico, invece, e’ richiesto con una sola domanda che include tutti i figli del nucleo familiare.

Il cumulo bonus nido e assegno unico vale anche per i nidi pubblici?

L’assegno unico e’ riconosciuto indipendentemente dalla frequenza del nido. Il bonus nido, invece, e’ rimborsabile per i nidi pubblici solo se i genitori versano una retta; se il nido e’ completamente gratuito il rimborso non e’ applicabile. Per i nidi privati autorizzati il bonus si applica sempre, nei limiti dei massimali INPS.

Se ho gia' una domanda per l'assegno unico attiva, devo aggiornarla per il secondo figlio?

Si’, la nascita di un nuovo figlio deve essere comunicata all’INPS aggiornando la domanda di assegno unico esistente. In genere e’ possibile farlo online tramite il portale INPS o tramite CAF/patronato. L’aggiornamento decorre dal mese successivo alla comunicazione o dalla nascita, a seconda delle istruzioni INPS vigenti.

Il bonus nuovi nati si cumula a sua volta con bonus nido e assegno unico?

Il bonus nuovi nati (ex art. 1, c. 206, L. 207/2024) e’ anch’esso incluso nel comma 208 LB26 e non e’ incompatibile con le altre prestazioni familiari; tuttavia le condizioni specifiche di cumulo vanno verificate con il provvedimento attuativo INPS, in quanto le regole di dettaglio possono variare.

Domande frequenti

E' possibile ricevere contemporaneamente bonus nido e assegno unico per il secondo figlio nel 2026?

Si', le due prestazioni sono cumulabili: il bonus nido rimborsa le rette dell'asilo nido sostenute dal genitore, mentre l'assegno unico e' una prestazione mensile per i figli a carico. Entrambe rientrano nella disciplina ISEE transitoria del comma 208 LB26 con soglia a 91.500 euro. Si presentano con due domande separate all'INPS, ciascuna con la propria documentazione specifica.

Devo presentare una domanda per ogni figlio per il bonus nido?

Si', la domanda per il bonus nido va presentata per ciascun figlio che frequenta il nido, allegando le ricevute di pagamento relative a quel bambino. L'assegno unico, invece, e' richiesto con una sola domanda che include tutti i figli del nucleo familiare.

Il cumulo bonus nido e assegno unico vale anche per i nidi pubblici?

L'assegno unico e' riconosciuto indipendentemente dalla frequenza del nido. Il bonus nido, invece, e' rimborsabile per i nidi pubblici solo se i genitori versano una retta; se il nido e' completamente gratuito il rimborso non e' applicabile. Per i nidi privati autorizzati il bonus si applica sempre, nei limiti dei massimali INPS.

Se ho gia' una domanda per l'assegno unico attiva, devo aggiornarla per il secondo figlio?

Si', la nascita di un nuovo figlio deve essere comunicata all'INPS aggiornando la domanda di assegno unico esistente. In genere e' possibile farlo online tramite il portale INPS o tramite CAF/patronato. L'aggiornamento decorre dal mese successivo alla comunicazione o dalla nascita, a seconda delle istruzioni INPS vigenti.

Il bonus nuovi nati si cumula a sua volta con bonus nido e assegno unico?

Il bonus nuovi nati (ex art. 1, c. 206, L. 207/2024) e' anch'esso incluso nel comma 208 LB26 e non e' incompatibile con le altre prestazioni familiari; tuttavia le condizioni specifiche di cumulo vanno verificate con il provvedimento attuativo INPS, in quanto le regole di dettaglio possono variare.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.