Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

La guida

Comma 208 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È previsto l’adeguamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE). Fino all’emanazione del nuovo DPCM la disciplina del comma 208 opera in via transitoria. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Cosa cambia in concreto

La soglia di 91.500 euro non è un tetto ISEE di accesso alle prestazioni: è l’innalzamento della franchigia sul valore dell’abitazione principale nel calcolo del patrimonio immobiliare ISEE (art. 5, comma 2, quarto periodo, DPCM 159/2013). La franchigia sale a 120.000 euro nei comuni capoluogo di città metropolitane ed è incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo; sono inoltre rafforzate le maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli (0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque). L’effetto pratico è un ISEE più basso a parità di situazione, e quindi importi più alti (o l’accesso a fasce migliori) per assegno unico universale, bonus asilo nido, bonus nuovi nati, Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: le cinque prestazioni richiamate dal comma. Per tutte le altre prestazioni resta l’ISEE ordinario.

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

208. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’ articolo 1, comma 1 , e all’ articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, comma 355 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 206 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli.

Per effetto di quanto disposto dal primo periodo: a) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l’anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l’anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 8;

b) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 14,18 milioni di euro per l’anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 9;

c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l’anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l’anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l’anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l’anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l’anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l’anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l’anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l’anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035;

d) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementata di 5,96 milioni di euro per l’anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027; e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

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In sintesi

  • Il comma 208 della L. 199/2025 non fissa un tetto ISEE di accesso: innalza la soglia sotto cui il valore della casa di abitazione non rileva nel patrimonio immobiliare ISEE (art. 5, comma 2, quarto periodo, DPCM 159/2013).
  • La soglia passa da 52.500 euro a 91.500 euro, e a 120.000 euro per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane (L. 56/2014).
  • L'incremento di 2.500 euro spetta per ogni figlio convivente successivo al primo (prima: successivo al secondo).
  • Le maggiorazioni della lettera a) dell'allegato 1 del DPCM sono rideterminate: 0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque.
  • Vale solo per l'accesso a Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale e alle prestazioni dell'art. 1, comma 355, L. 232/2016 e dell'art. 1, comma 206, L. 207/2024, nelle more dell'adeguamento del DPCM.
Indice dei contenuti

La novità in sintesi

Il comma 208 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul calcolo dell'ISEE senza modificare formalmente il regolamento, il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Opera «nelle more dell'adeguamento» di quel regolamento e solo ai fini dell'accesso a un elenco chiuso di prestazioni. Su questo perimetro cambia due parametri: la soglia di esclusione del valore della casa di abitazione dal patrimonio immobiliare e le maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con figli. Non introduce invece una nuova soglia ISEE di accesso alle prestazioni.

Che cosa prevedeva il DPCM 159/2013

L'art. 5, comma 2, del DPCM 159/2013 stabilisce che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, al netto del debito residuo per i mutui contratti per l'acquisto o la costruzione. Il quarto periodo prevede che, per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non rileva se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il periodo successivo aggiunge che, se il valore è superiore, rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

La nuova soglia per la casa di abitazione

Per le prestazioni indicate dal comma 208 la soglia del quarto periodo è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla L. 7 aprile 2014, n. 56. L'incremento di 2.500 euro spetta ora per ogni figlio convivente successivo al primo. Il resto del meccanismo non cambia: il valore della casa si calcola come prima e, se supera la soglia, entra nel patrimonio immobiliare per due terzi della sola parte eccedente. L'effetto è un indicatore della situazione patrimoniale più basso per chi abita in una casa di proprietà, e quindi un ISEE più basso a parità di condizioni.

La scala di equivalenza per i nuclei con figli

Il comma 208 ridetermina anche le maggiorazioni della lettera a) dell'allegato 1 del DPCM 159/2013: 0,1 per i nuclei con due figli, 0,25 con tre figli, 0,40 con quattro figli e 0,55 con almeno cinque figli. Una maggiorazione più alta aumenta il parametro della scala di equivalenza e, a parità di redditi e patrimoni, riduce l'ISEE del nucleo.

Le prestazioni interessate

Le nuove regole valgono ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (Assegno di inclusione), all'art. 12 dello stesso D.L. 48/2023 (Supporto per la formazione e il lavoro), entrambi convertiti dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (assegno unico e universale per i figli a carico), all'art. 1, comma 355, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 e all'art. 1, comma 206, della L. 30 dicembre 2024, n. 207. Per le prestazioni non elencate il comma 208 non dispone nulla e continua ad applicarsi il DPCM 159/2013 nel testo vigente.

Le risorse stanziate

Il secondo periodo del comma quantifica gli effetti finanziari. L'autorizzazione di spesa dell'art. 13, comma 8, lettera a), del D.L. 48/2023 (Assegno di inclusione) cresce di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, fino a 142,27 milioni annui dal 2032; quella dell'art. 13, comma 9, lettera a), dello stesso decreto (Supporto per la formazione e il lavoro) di 14,18 milioni per il 2026 e 13,58 milioni annui dal 2027. Le risorse per l'assegno unico (art. 6, comma 8, D.Lgs. 230/2021) aumentano di 340,78 milioni per il 2026, fino a 401,77 milioni annui dal 2035; l'autorizzazione dell'art. 1, comma 355, L. 232/2016 di 5,96 milioni per il 2026 e 6,36 milioni annui dal 2027; le risorse per l'art. 1, comma 206, L. 207/2024 di 3,23 milioni annui dal 2026.

Una disciplina transitoria

Il comma 208 si applica «nelle more dell'adeguamento» del DPCM 159/2013: è una disciplina ponte, destinata a operare finché il regolamento non sarà aggiornato. Il testo dell'art. 5 del DPCM pubblicato su Normattiva riporta ancora la soglia di 52.500 euro, con una nota che richiama il comma 208. Chi presenta la DSU per una delle prestazioni elencate deve quindi tenere presente che, per quelle prestazioni, la franchigia sulla casa e le maggiorazioni sono quelle della legge di bilancio.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate

Schede agevolazioni AE

L. 199/2025: nuova franchigia di 91.500 euro sulla casa di abitazione nel calcolo ISEE per Assegno unico e bonus nido. Consultare schede agevolazioni AE per requisiti, codici tributo e modalità di fruizione.

Ministero Economia

L. 199/2025 - def.finanze.it

Testo coordinato L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) su nuova franchigia di 91.500 euro sulla casa di abitazione nel calcolo ISEE per Assegno unico e bonus nido, disponibile su def.finanze.it per consultazione integrale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, casa di proprietà in un comune non capoluogo

Tizio vive con la moglie e due figli conviventi in una casa di proprietà in un comune che non è capoluogo di città metropolitana. Il valore della casa ai fini IMU, al netto del mutuo residuo, è di 90.000 euro. Per l'assegno unico la soglia è di 91.500 euro più 2.500 euro per il secondo figlio, cioè 94.000 euro: il valore della casa è inferiore e non rileva nel patrimonio immobiliare. Con la soglia del DPCM (52.500 euro, senza incremento con due soli figli) avrebbe invece contato per due terzi della parte eccedente.

Caso 2: Caio, casa di proprietà in un comune capoluogo

Caio risiede in un comune capoluogo di città metropolitana con un figlio convivente; la casa di proprietà vale, al netto del mutuo, 150.000 euro. Per le prestazioni del comma 208 la soglia è di 120.000 euro, senza incremento perché non ci sono figli successivi al primo: la casa rileva per due terzi della parte eccedente, cioè dei 30.000 euro oltre la soglia. Se Caio chiede una prestazione non elencata dal comma 208, si applica la soglia ordinaria del DPCM.

Domande frequenti

Il comma 208 porta la soglia ISEE per l'assegno unico a 91.500 euro?

No. I 91.500 euro (120.000 nei comuni capoluogo delle città metropolitane) sono la soglia sotto cui il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non rileva nel patrimonio immobiliare ISEE (art. 5, comma 2, quarto periodo, DPCM 159/2013). Non sono un limite di ISEE per accedere alle prestazioni.

Qual era la soglia prima del comma 208?

Il DPCM 159/2013 prevede 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il comma 208 la porta a 91.500 o 120.000 euro e riconosce l'incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Che cosa succede se la casa vale più della soglia?

Il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente la soglia, come prevede l'art. 5, comma 2, del DPCM 159/2013; il comma 208 cambia l'importo della soglia, non questo meccanismo.

Per quali prestazioni valgono le nuove regole?

Per l'accesso all'Assegno di inclusione (art. 1, comma 1, D.L. 48/2023), al Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12 D.L. 48/2023), all'assegno unico e universale (art. 1 D.Lgs. 230/2021) e alle prestazioni dell'art. 1, comma 355, L. 232/2016 e dell'art. 1, comma 206, L. 207/2024. Per le altre prestazioni resta il DPCM 159/2013.

Come cambiano le maggiorazioni della scala di equivalenza?

Le maggiorazioni della lettera a) dell'allegato 1 del DPCM 159/2013 sono rideterminate in 0,1 per i nuclei con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro e 0,55 con almeno cinque figli. Un parametro più alto riduce l'ISEE del nucleo.

Fonti consultate: 2 fonti verificate
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.