- Tariffe INPS per la ricongiunzione ex art. 13 L. 1338/1962 aggiornate con coefficienti attuariali aggiornati (DM Lavoro/MEF entro 90 giorni dal 30/12/2025).
- TFS dei dipendenti pubblici: il termine per il pagamento scende da 12 a 9 mesi per chi matura i requisiti dal 1 gennaio 2027.
- Limite massimo di deducibilita dei contributi alla previdenza complementare elevato da 5.164,57 a 5.300 euro annui dal 2026.
- Aliquota sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione ridotta dal 9% all'8% per i rendimenti maturati dal 2026.
- Tassazione delle anticipazioni per spese sanitarie ridotta dal 20% al 15%; il tetto del contributo all'inoccupazione passa da 4.000 a 6.000 euro annui.
- Apertura dei fondi negoziali di settore a lavoratori autonomi, professionisti, co.co.co. e partite IVA non iscritte a forme obbligatorie (in vigore dopo 60 giorni).
Commi 196-207 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore prevalente: 01/01/2026. Il comma 197 dichiara in vigore dal 30/12/2025 le norme sui commi 185-193; il comma 198 (TFS pubblici, riduzione da 12 a 9 mesi) decorre dal 01/01/2027; i commi 204-205 (estensione fondi negoziali a lavoratori autonomi e iscritti gestione separata) entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono attesi due decreti attuativi: (1) decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF e sentito l’INPS, entro 90 giorni dal 30/12/2025 (quindi entro fine marzo 2026), per l’adeguamento delle tariffe ex art. 13 L. 1338/1962 con coefficienti attuariali aggiornati (comma 196); (2) decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, per la definizione dei requisiti informativi e organizzativi dei sistemi multilaterali di negoziazione su cui i fondi pensione possono investire il proprio patrimonio prevalente (comma 199, lett. b). Fino all’emanazione del DM MEF resta salva la disciplina previgente, ai sensi del comma 200. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’INPS, sono adeguate le tariffe emanate per l’applicazione dell’ , sulla base diarticolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 coefficienti attuariali aggiornati. . Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. . Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’ ,articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla , le parole: «dodici mesi» sono sostituite dallelegge 28 maggio 1997, n. 140 seguenti: «nove mesi». . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 a) al comma 5-bis: 1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 , in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell’elaborazione oaprile 1999, n. 130 nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia»; 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive»; b) al comma 13, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di , di cui al . Gli investimenti in attività che nonintermediazione finanziaria decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali». . All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera a), del presente articolo si provvede con le modalità di cui all’ , mediante modifica delarticolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 regolamento di cui al , entro novantadecreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. . Al , sono apportate le seguenti modificazioni:decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 a) all’articolo 8: 1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300»; 2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»; b) all’articolo 11: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»; 1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, e , la prestazione può essere interamente erogata in capitale»;commi 6 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l’erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. 3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, .n. 335 3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma. 3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione»; 3) ai commi 5 e 6, dopo la parola: «rendite» è inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «vitalizia»; 4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta. 6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»; 5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» è sostituita dalla seguente: «5.300»; 6) il comma 10 è sostituito dal seguente: «
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’ , convertito, conarticolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 modificazioni, dalla del testo unico di cui al legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall’articolo 2 decreto del Presidente . I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le sommedella Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità»; c) all’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse; d) all’articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: «n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all’articolo 11, comma 3-bis; n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’articolo 8, comma 9». . 19 Articolo 29
202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date. . All’ , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato». . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «
7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»; c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. L’adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’ e .articolo 3, commi 6 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater. 7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro , alla quale è conferito l’intero importo del TFR.del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85 7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice . Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una formacivile pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia. 7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data»; d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «
8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischiorendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente»; e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento». . Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni. . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a) al primo periodo, le parole: «dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2027»; b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall’anno 2027,» sono soppresse; c) il terzo periodo è soppresso. . Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, , e al , e la gestione separata di cui all’n. 509 decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 articolo 2, comma 26, , con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte deldella legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al , e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 decreto legislativo 10 , e la gestione separata di cui all’ ,febbraio 1996, n. 103 articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del . L’INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con leConsiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 10 TUIR (comma 201): L’aumento del limite di deducibilita dei contributi a previdenza complementare da 5.164,57 a 5.300 euro (comma 201, lett. a, n. 1) opera ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR, che disciplina la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
Il quadro complessivo dei commi 196-207
I commi da 196 a 207 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un pacchetto pensioni eterogeneo, che incide su tre pilastri distinti del sistema previdenziale italiano: la previdenza obbligatoria (ricongiunzione INPS, comma 196), il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comma 198) e, in modo molto più articolato, la previdenza complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (commi 199-206). Chiude il blocco il comma 207, che proroga di fatto al 2026 la finestra di accesso al pensionamento anticipato cosiddetto Quota 103 ex art. 14 del DL 4/2019. Si tratta, dunque, di interventi non rivoluzionari ma di manutenzione fine del sistema, con un orientamento marcato verso il rafforzamento del secondo pilastro e l'inclusione di categorie storicamente escluse dai fondi negoziali.
Comma 196 - Adeguamento delle tariffe INPS per la ricongiunzione
Il comma 196 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF e sentito l'INPS, l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'art. 13 della L. 1338/1962 disciplina la facoltà del datore di lavoro (o, in via sussidiaria, del lavoratore) di costituire la rendita vitalizia INPS per i periodi di lavoro per i quali la contribuzione obbligatoria sia caduta in prescrizione. Il calcolo dell'onere si basa su una tariffa attuariale che, allo stato, fa riferimento a coefficienti risalenti e non più aderenti alla speranza di vita corrente, con il risultato di sottostimare o sovrastimare il costo della copertura.
La nuova norma prevede che le tariffe siano riemanate sulla base di coefficienti attuariali aggiornati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il decreto attuativo non è ancora stato emanato: nelle more, le tariffe vigenti continueranno ad applicarsi. L'effetto pratico atteso è un riallineamento dell'onere per il lavoratore o per il datore che intenda regolarizzare periodi assicurativi prescritti, con un costo presumibilmente più elevato per le età più avanzate, coerentemente con l'incremento dell'aspettativa di vita.
Comma 197 - Disposizione di entrata in vigore anticipata
Il comma 197 ha portata meramente temporale: le disposizioni dei commi da 185 a 193 (esterni al blocco qui commentato) entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 30 dicembre 2025, in deroga al consueto differimento al 1 gennaio dell'anno successivo. La previsione non interessa direttamente le materie pensionistiche dei commi 196 e 198-207, che restano regolate dai rispettivi termini di efficacia.
Comma 198 - TFS pubblico: dai 12 ai 9 mesi per il pagamento
Il comma 198 interviene sull'articolo 3, comma 2, primo periodo, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla L. 140/1997, riducendo da dodici a nove mesi il termine entro cui l'amministrazione è tenuta a corrispondere il trattamento di fine servizio (TFS o indennità di buonuscita) ai dipendenti pubblici che cessino dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio. La novella si applica ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2027, lasciando dunque un anno di transizione durante il quale resta operativo il termine di dodici mesi.
La modifica recepisce solo parzialmente le indicazioni della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 130/2023 aveva censurato il differimento del TFS come irragionevole, e si inserisce in un percorso di progressiva riduzione del lag temporale fra cessazione del servizio e liquidazione dell'indennità. Restano in piedi, naturalmente, i tetti di importo che impongono il pagamento rateale per le buonuscite più elevate, nonché la possibilità di accedere all'anticipo bancario garantito (anticipo TFS) introdotto dalla L. 26/2019.
Comma 199 - Nuove regole di investimento dei fondi pensione
Il comma 199 introduce due modifiche significative all'articolo 6 del D.Lgs. 252/2005, che disciplina i regimi delle prestazioni e i criteri di investimento dei fondi pensione complementari. La lettera a) inserisce nel comma 5-bis dell'art. 6 una nuova lettera a-bis), che attribuisce al MEF (sentita la COVIP) il potere di fissare i limiti massimi di investimento, anche indiretti, in strumenti finanziari emessi da società operanti in settori infrastrutturali strategici: turismo, cultura, ambiente, reti idriche, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, immobiliari pubbliche non residenziali, telecomunicazioni (incluso il digitale) e produzione e trasporto di energia.
La nuova lettera b-bis) regola, in modo speculare, le procedure di rientro in caso di superamento temporaneo dei limiti, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive. La lettera b) del comma 199 sostituisce poi la lettera c-bis) del comma 13 dell'art. 6, prevedendo che il patrimonio del fondo sia investito prevalentemente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), i cui requisiti informativi e organizzativi saranno definiti con DM MEF entro 90 giorni. Si tratta di un'apertura significativa: in precedenza l'ancoraggio era ai soli mercati regolamentati, mentre l'estensione agli MTF amplia il novero degli strumenti ammissibili e, soprattutto, consente di intercettare titoli di emittenti di medie dimensioni quotati su segmenti non regolamentati in senso stretto.
Il comma 200 introduce una clausola di salvaguardia: gli effetti dei rapporti regolati dalla disciplina previgente sono fatti salvi fino alla data di entrata in vigore del DM MEF previsto dal comma 199, lett. b). I fondi pensione, dunque, non devono affrettare la riallocazione dei portafogli, ma attendere il dettaglio attuativo.
Comma 201 - Le quattro modifiche al D.Lgs. 252/2005
Il comma 201 contiene la parte fiscalmente più rilevante del blocco. Le novità sono quattro, tutte favorevoli all'aderente al fondo pensione:
1) Limite di deducibilità dei contributi - L'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 fissava il tetto di deducibilità in 5.164,57 euro annui, importo cristallizzato dalla riforma del 2005 e mai più aggiornato. Dal 2026 il limite sale a 5.300 euro, con un incremento nominale di circa il 2,6%. L'importo è deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR: l'aumento si traduce in un risparmio fiscale aggiuntivo che, per un contribuente con aliquota marginale del 43%, sfiora i 58 euro annui.
2) Riscatto totale per inoccupazione - L'art. 8, comma 6, terzo periodo, prevedeva il riscatto totale della posizione individuale in caso di inoccupazione protratta oltre 25 anni. Il termine scende a 20 anni, anticipando di un quinquennio l'accesso al riscatto integrale. La modifica riguarda i lavoratori che, dopo essere stati iscritti a forme di previdenza complementare, sono usciti durevolmente dal mercato del lavoro.
3) Aliquota sostitutiva sui rendimenti - L'art. 11, comma 6, fissava al 9% l'aliquota sostitutiva sui rendimenti maturati dal 2025. Dal 2026 l'aliquota scende all'8%. La modifica si applica ai rendimenti maturati dal 1 gennaio 2026, secondo la regola di competenza per maturazione (e non per cassa). Resta ferma la disciplina più favorevole già applicabile ai rendimenti delle prestazioni in forma di rendita.
4) Anticipazioni per spese sanitarie - L'art. 11, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 consente, in ogni momento, l'anticipazione fino al 75% della posizione individuale per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni. Il comma 7-bis fissava nel 4.000 euro annui il tetto dei contributi che, versati da soggetti privi di buste paga (ad esempio familiari a carico fiscale), beneficiano della deducibilità: il nuovo tetto sale a 6.000 euro. Inoltre, l'art. 14, comma 5, riduce dal 20% al 15% l'aliquota sostitutiva sulle anticipazioni richieste per spese sanitarie a decorrere dal 1 gennaio 2026.
Comma 202 - Decorrenza temporale delle nuove regole
Il comma 202 fissa con precisione l'inizio dell'efficacia delle modifiche del comma 201: le lett. a), n. 1 e n. 2 si applicano ai versamenti effettuati dal 1 gennaio 2026; la lett. b) ai rendimenti maturati dal 1 gennaio 2026; la lett. c) alle anticipazioni richieste dal 1 gennaio 2026. La regola della decorrenza per i versamenti, in particolare, è favorevole al contribuente, che può già calibrare la pianificazione contributiva 2026 in vista del nuovo plafond di 5.300 euro.
Comma 203 - Copertura finanziaria
Il comma 203 quantifica il minor gettito conseguente alla riduzione delle aliquote sostitutive in 12,3 milioni di euro per il 2026, 25,7 milioni per il 2027 e 38,1 milioni a regime dal 2028, da coprire con la dotazione del comma 970. La progressività del costo conferma la natura strutturale e non transitoria della riduzione delle aliquote.
Comma 204-205 - Estensione dei fondi negoziali a lavoratori autonomi e professionisti
I commi 204 e 205 ampliano il perimetro soggettivo della previdenza complementare di natura negoziale. Il comma 204, modificando l'art. 8, commi 2 e 5, del D.Lgs. 252/2005, equipara espressamente le associazioni o organismi di rappresentanza degli iscritti a quelle dei lavoratori, in modo da consentire la costituzione di fondi pensione promossi da rappresentanze di professionisti o lavoratori autonomi. Inoltre, riconosce il diritto dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche se non destinatari di un fondo di categoria, di aderire al fondo negoziale di settore o, in mancanza, ai fondi pensione aperti.
Il comma 205 estende l'adesione al fondo pensione complementare per gli iscritti alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) ai collaboratori coordinati e continuativi, agli iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti e ai titolari di partita IVA non iscritti a forme obbligatorie. Si tratta di una novità di sistema: storicamente la previdenza complementare era strutturata sul modello del lavoro subordinato e l'accesso ai fondi negoziali era riservato ai lavoratori dipendenti del settore di riferimento. La nuova disciplina riconosce dignità piena anche ai lavoratori non subordinati e si propone di colmare il gap previdenziale delle generazioni dei nati dopo il 1980, particolarmente esposte alla penalizzazione del calcolo contributivo puro.
Comma 206 - Decorrenza dei commi 204 e 205
Il comma 206 differisce di 60 giorni dalla pubblicazione della legge l'entrata in vigore dei commi 204 e 205, per consentire alle COVIP e ai fondi negoziali di adeguare i regolamenti interni alle nuove platee di aderenti potenziali.
Comma 207 - Quota 103 (proroga della pensione anticipata)
Il comma 207, infine, proroga di fatto al 2026 la facoltà di accedere alla pensione anticipata cosiddetta Quota 103 ex art. 14 del DL 4/2019. La norma stabilisce che, nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 219, della L. 207/2024 (come modificato dal comma seguente della stessa LB 2026), la liquidazione del trattamento anticipato è esercitabile per i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2026. Restano fermi i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di contributi, nonché il sistema di calcolo interamente contributivo della prestazione.
Considerazioni di sintesi per il professionista
Il pacchetto pensioni della LB 2026 presenta un duplice volto. Da un lato, le novità del comma 201 sono immediatamente fruibili nella consulenza fiscale: già in sede di redazione del modello 730/2027 e Redditi PF 2027 (relativi al 2026) il commercialista dovrà ricalcolare il plafond di 5.300 euro, segnalare la riduzione di aliquota all'8% (utile soprattutto in fase di prestazione finale) e ricordare al cliente la riduzione al 15% sulle anticipazioni sanitarie. Dall'altro, i commi 199, 196 e in parte 198 vivono di rinvii ad atti regolamentari secondari (DM MEF, DM Lavoro): l'efficacia operativa è pertanto subordinata all'emanazione dei decreti, con il rischio di un'attuazione differita già sperimentata in molti analoghi rinvii della legislazione tributaria recente. Infine, la novità più sistematica resta quella dei commi 204 e 205: l'apertura dei fondi negoziali ai lavoratori autonomi e ai titolari di partita IVA è coerente con un cambio di paradigma del sistema previdenziale italiano, che dovrà essere accompagnato da una corrispondente educazione finanziaria, troppo spesso assente nel rapporto consulenziale.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio, dirigente con riscatto contributi e fondo pensione
Tizio è un dirigente di azienda industriale, 47 anni, con reddito complessivo lordo annuo di 95.000 euro (aliquota marginale 43%). Aderisce dal 2010 al fondo pensione negoziale del proprio comparto e versa annualmente, oltre alla quota TFR, contributi aggiuntivi volontari per 5.000 euro. Nel 2024 aveva un periodo di lavoro pregresso (1998-1999) per il quale il datore di lavoro non aveva versato i contributi obbligatori, ormai prescritti.
Dal 2026 Tizio decide di sfruttare le novità della LB 2026 secondo questo schema: a) aumenta i versamenti volontari al fondo pensione da 5.000 a 5.300 euro annui, sfruttando l'intero plafond di deducibilità del nuovo art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005. Il risparmio fiscale aggiuntivo è di 300 euro per 43% = 129 euro annui di IRPEF; b) avvia, in parallelo, la pratica di ricongiunzione INPS ex art. 13 L. 1338/1962 per il biennio 1998-1999, attendendo però l'emanazione del DM Lavoro previsto dal comma 196, che aggiornerà le tariffe attuariali. L'attesa consente di valutare se il nuovo coefficiente sarà più o meno oneroso rispetto a quello vigente prima del 30 marzo 2026 (90 giorni dalla pubblicazione della legge). Il risultato dell'operazione complessiva, sul tax planning 2026, è un risparmio IRPEF aggiuntivo di 129 euro e una migliore programmazione previdenziale di medio periodo, con copertura dei vuoti contributivi del 1998-1999.
Caso pratico 2 - Caio, libero professionista forense, e l'adesione al fondo negoziale
Caio è un avvocato del foro di Milano, 38 anni, iscritto a Cassa Forense, con reddito professionale 2025 di 65.000 euro. Fino al 2025 non aveva potuto aderire a un fondo pensione negoziale, perché i fondi negoziali erano riservati al lavoro subordinato; aveva quindi sottoscritto un PIP individuale con un'impresa assicurativa, con costi di gestione del 1,4% annuo e rendimento medio netto del 2,8%.
Dal marzo 2026 (decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della LB 2026 ai sensi del comma 206), grazie alla modifica del comma 204, Caio può aderire al fondo negoziale di settore previsto per i liberi professionisti, oppure - in mancanza - a un fondo pensione aperto, con commissioni gestionali tipicamente intorno allo 0,5-0,7% annuo. Versa 5.300 euro annui, deducibili al 43% (aliquota marginale): risparmio fiscale di 2.279 euro l'anno. L'aliquota sostitutiva sui rendimenti, dall'8% (comma 201, lett. b) anziché dal 9% previgente, incrementa il rendimento netto stimato di circa 0,3 punti percentuali sul rendimento lordo del fondo. Su un orizzonte ventennale, la combinazione di minori costi gestionali, deduzione fiscale piena e minor imposta sostitutiva produce un montante finale stimato superiore del 12-15% rispetto allo scenario PIP individuale. Il caso evidenzia come l'apertura dei fondi negoziali ai professionisti (comma 204) e la riduzione dell'aliquota sostitutiva (comma 201, lett. b) operino in modo sinergico, generando un beneficio strutturale e non solo nominale.
Domande frequenti
Da quando posso dedurre 5.300 euro di contributi al mio fondo pensione invece dei 5.164,57 euro storici?
Il nuovo limite di 5.300 euro si applica ai versamenti effettuati dal 1 gennaio 2026, come previsto dal comma 202 della Legge di Bilancio 2026. Significa che la dichiarazione dei redditi presentata nel 2027 (modello Redditi PF 2027 o 730/2027) per l'anno d'imposta 2026 potrà recepire il nuovo plafond. Per un contribuente con aliquota marginale al 43%, l'aumento di 135,43 euro nel tetto deducibile vale circa 58 euro di IRPEF risparmiata. La deduzione resta operativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR; come in passato, va comunicata al fondo entro il 31 dicembre di ogni anno la quota di contributi non dedotti, per evitarne la doppia tassazione in sede di erogazione della prestazione.
L'aliquota sostitutiva sui rendimenti del fondo passa al 8%: vale anche per i rendimenti maturati negli anni passati?
No. Il comma 202 chiarisce che la riduzione dell'aliquota dal 9% all'8% si applica solo ai rendimenti maturati dal 1 gennaio 2026 in poi. I rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2025 restano assoggettati all'aliquota previgente del 9% (o del 20% per i rendimenti dei titoli di Stato fino al 12,5% nel caso specifico dei titoli pubblici detenuti dal fondo). Il fondo pensione applica l'imposta sostitutiva per maturazione, non per cassa: ogni anno il NAV viene decurtato della relativa quota di imposta. In sede di prestazione finale, la base imponibile esclude già i rendimenti già tassati, evitando duplicazioni di imposta.
Sono un libero professionista con cassa privata: posso aderire al fondo negoziale di settore della mia categoria?
Sì, ed è una delle novità più rilevanti del blocco. Il comma 204 modifica l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005 stabilendo che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche se non destinatari di un fondo pensione di categoria, possono aderire al fondo pensione negoziale di settore o, in alternativa, ai fondi pensione aperti. Il comma 205 estende inoltre l'adesione al fondo complementare per gli iscritti alla gestione separata INPS anche agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti. La norma entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge (comma 206), tempo necessario alla COVIP e ai fondi per adeguare i regolamenti. Conviene quindi monitorare il sito del proprio fondo nei mesi di febbraio e marzo 2026 per verificare le procedure di adesione.
Sono dipendente pubblico e vado in pensione nel marzo 2027: quando ricevo il TFS?
Per chi matura i requisiti pensionistici dal 1 gennaio 2027, il comma 198 riduce da 12 a 9 mesi il termine per il pagamento del TFS (trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita). Se cessa dal servizio il 1 marzo 2027 perché ha maturato i requisiti di anzianità e età, l'amministrazione dovrà liquidare la buonuscita entro il 1 dicembre 2027 (9 mesi dopo la cessazione), anziché entro il marzo 2028 come accadeva con la disciplina previgente. Restano comunque applicabili, per gli importi più elevati, le regole sul pagamento rateale (prima rata fino a 50.000 euro, seconda rata fino a 100.000 euro, terza rata oltre 100.000) e la possibilità di richiedere l'anticipo bancario garantito ex L. 26/2019.
Ho versato al mio fondo pensione per 18 anni; poi ho perso il lavoro e sono inoccupato da 21 anni: posso ora riscattare l'intera posizione?
Sì. Prima della modifica, l'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 prevedeva il riscatto totale della posizione individuale solo dopo 25 anni di inoccupazione. Il comma 201, lett. a), n. 2) riduce il termine a 20 anni a decorrere dal 1 gennaio 2026: di conseguenza, dal 2026 chi si trova nella sua situazione (21 anni di inoccupazione cumulata) può chiedere il riscatto totale al fondo. La somma sarà assoggettata a tassazione separata con aliquota progressiva che parte dal 23% e si riduce di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente il quindicesimo, con un minimo del 9%. In presenza di posizione consistente, è opportuno valutare se mantenere l'iscrizione fino al pensionamento per beneficiare della tassazione più favorevole della prestazione finale.