In sintesi
- Dal 1° gennaio 2026, lavoratrici e lavoratori con almeno tre figli conviventi hanno la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione di un part-time già in essere.
- La priorità opera fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero senza limiti di età in caso di figli con disabilità.
- La trasformazione/rimodulazione deve comportare una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali rispetto al tempo pieno.
- Resta fermo il quadro del capo II del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 4-12) sul lavoro a tempo parziale.
- La misura si aggiunge alle priorità già previste dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. 81/2015 (oncologici, caregiver L. 104/1992, ecc.).
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Comma 214 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato
. Fermo restando quanto previsto dal capo II del , a decorrere dal 1°decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.
Norme modificate da questi commi
- Art. 12 TUIR (comma 214): richiamato per il perimetro dei carichi di famiglia e per i figli conviventi, da coordinare con l’AUU
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Quadro normativo di riferimento
Il comma 214 della Legge di Bilancio 2026 interviene in materia di lavoro a tempo parziale, completando il regime delle priorità già previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (artt. da 4 a 12). La disposizione opera espressamente «fermo restando quanto previsto dal capo II», segnalando che si tratta di un'integrazione, non di una sostituzione. La logica complessiva del part-time nel Jobs Act prevede tre snodi: il diritto del datore a opporre un rifiuto motivato (art. 8, D.Lgs. 81/2015), un meccanismo di priorità per categorie tutelate (oncologici, caregiver ex L. 104/1992, genitori di figli minori di 13 anni o portatori di handicap) e la reversibilità eventuale.
Il presupposto soggettivo: almeno tre figli conviventi
La nuova priorità spetta a «lavoratrice o lavoratore con almeno tre figli conviventi». Tre i requisiti cumulativi: numero (almeno tre), filiazione (figli, in senso ampio: biologici, adottivi, affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184) e convivenza (situazione di fatto, da verificarsi presumibilmente con la situazione familiare anagrafica). La convivenza è un requisito stringente che mira a indirizzare la tutela verso famiglie in cui la presenza dei figli incide effettivamente sul carico di cura quotidiano. La definizione di figlio convivente, in assenza di chiarimenti diretti dalla norma, andrà coordinata con quella utilizzata dall'art. 12 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) per i carichi di famiglia, nonché con i criteri ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Il limite temporale: 10 anni del figlio più piccolo
La priorità opera «fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo». La soglia è meno generosa rispetto a quella generale dell'art. 8 del D.Lgs. 81/2015, che fissa il diritto di precedenza al compimento del tredicesimo anno per i figli minori. Tuttavia, il comma 214 si applica a una platea più ristretta (famiglie numerose con almeno tre figli conviventi) e introduce una priorità aggiuntiva. Si tratta dunque di tutele cumulabili, con una distinta finalità: la tutela del comma 214 mira a sostenere la genitorialità numerosa nella fase di età pre-adolescenziale dei figli, mentre il diritto di precedenza generale dell'art. 8 D.Lgs. 81/2015 opera fino ai 13 anni.
L'eccezione: figli con disabilità senza limiti di età
Significativa l'eccezione introdotta dal comma 214: in caso di «figli con disabilità», la priorità opera «senza limiti di età». Il riferimento è ai figli per i quali sia riconosciuta una condizione di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, oppure invalidità civile ex L. 30 marzo 1971, n. 118. La norma riconosce che il carico di cura di un figlio con disabilità non si esaurisce con l'età minorile e prosegue tipicamente per tutta la vita, integrandosi con le altre tutele previste dalla L. 104/1992 (permessi mensili, congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
L'oggetto: trasformazione o rimodulazione con riduzione minima 40%
L'oggetto della priorità è duplice: la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale), oppure, se il lavoratore è già in part-time, la rimodulazione della percentuale di lavoro. In entrambi i casi, la modifica deve determinare una riduzione dell'orario di lavoro «di almeno quaranta punti percentuali». La soglia è rilevante: chi già lavora al 70% non può invocare la priorità per una rimodulazione al 60% (riduzione di soli 10 punti); deve scendere almeno al 30%. Allo stesso modo, chi lavora a tempo pieno (100%) deve chiedere un part-time non superiore al 60%. La ratio: la priorità è concessa solo a fronte di un impegno significativo di riduzione, coerente con la necessità di destinare tempo effettivo alla cura dei figli.
Rapporto con l'art. 8 del D.Lgs. 81/2015 e con altre tutele
L'art. 8 del D.Lgs. 81/2015 prevede già un meccanismo di priorità per alcune categorie (lavoratori oncologici, caregiver di familiari con handicap grave ex L. 104/1992, genitori di figli minori di 13 anni o portatori di handicap). Il comma 214 della LB 2026 si aggiunge a queste fattispecie, costruendo una nuova priorità specifica per le famiglie con almeno tre figli conviventi. In caso di concorso tra più priorità, in assenza di una graduatoria normativa, varranno presumibilmente i criteri di buon andamento e di non discriminazione, eventualmente codificati dalla contrattazione collettiva.
L'efficacia della priorità: limiti e meccanismi
È importante chiarire la portata del termine «priorità». Non si tratta di un diritto soggettivo pieno a ottenere la trasformazione, ma di una preferenza nel concorso con altri lavoratori che facciano analoga richiesta. Il datore di lavoro può rifiutare la trasformazione sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive comprovate, in linea con la giurisprudenza consolidata della Cassazione in tema di rifiuto del part-time. Il rifiuto deve essere motivato e suscettibile di sindacato giurisdizionale.
Profili applicativi e operativi
Sul piano applicativo, alcune questioni meritano attenzione. Primo: la convivenza con i figli andrà documentata, probabilmente attraverso il certificato di stato di famiglia. Secondo: la condizione del «terzo figlio» va monitorata nel tempo: la priorità cessa se uno dei figli esce dal nucleo (es. trasferimento di residenza per studio o lavoro). Terzo: il datore di lavoro dovrà aggiornare le proprie procedure interne di gestione delle richieste di part-time, costruendo una graduatoria che tenga conto delle priorità sovrapposte. Quarto: il comma 214 non disciplina la decorrenza della trasformazione né gli aspetti retributivi e contributivi, che restano regolati dalle disposizioni generali (D.Lgs. 81/2015 e CCNL applicabili).
Coordinamento con l'Assegno Unico Universale
La nuova priorità si coordina con il sistema di sostegno monetario alle famiglie con figli, oggi imperniato sull'Assegno Unico Universale ex D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che prevede maggiorazioni per le famiglie numerose (terzo figlio e successivi) e per i figli con disabilità (art. 4, commi 8 e 9, D.Lgs. 230/2021). La trasformazione in part-time, se prolungata, può però incidere sull'ISEE familiare e dunque sull'importo dell'AUU, in coerenza con i criteri del DPCM 159/2013. Le famiglie dovranno valutare l'equilibrio complessivo tra riduzione del reddito da lavoro e benefici monetari/fiscali (incluse le detrazioni residue ex art. 12 TUIR e gli eventuali bonus territoriali).
Considerazioni finali
Il comma 214 si inserisce nel quadro delle politiche di conciliazione vita-lavoro post-Family Act (L. 7 aprile 2022, n. 32) e introduce una tutela mirata per le famiglie con tre o più figli, che statisticamente rappresentano una quota ridotta del totale ma sopportano un carico di cura sproporzionato. La scelta della priorità nel part-time, anziché di un diritto soggettivo pieno, mantiene un equilibrio tra interesse del lavoratore e organizzazione aziendale. La soglia di riduzione del 40% e il limite dei 10 anni (con eccezione per disabilità) tarano la portata applicativa. L'efficacia concreta dipenderà dalla capacità delle aziende e della contrattazione collettiva di tradurre la priorità in procedure operative chiare e dal coordinamento con le altre misure di sostegno alle famiglie, in particolare con l'AUU e con i fondi territoriali per i servizi all'infanzia (commi 222-223 LB 2026).
Domande frequenti
Chi può beneficiare della priorità prevista dal comma 214?
La priorità spetta a lavoratrici e lavoratori, indipendentemente dal genere, che abbiano almeno tre figli conviventi (biologici, adottivi o in affido ex L. 4 maggio 1983, n. 184). La convivenza è un requisito stringente, di norma documentabile con il certificato di stato di famiglia. La priorità opera fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero senza limiti di età quando si tratta di figli con disabilità ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104. La norma si applica a tutti i lavoratori subordinati che rientrano nel campo di applicazione del capo II del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 4-12), e si aggiunge alle priorità già previste dall'art. 8 dello stesso decreto per altre categorie (oncologici, caregiver, genitori di figli minori di 13 anni o portatori di handicap).
Cosa si intende per riduzione dell'orario di almeno 40 punti percentuali?
La trasformazione o rimodulazione richiesta deve determinare una riduzione di almeno 40 punti percentuali rispetto all'orario applicato al singolo lavoratore. Esempi pratici: un lavoratore a tempo pieno (100%) ha priorità se chiede un part-time pari o inferiore al 60%; un lavoratore già al 90% deve scendere almeno al 50%; un lavoratore al 70% deve scendere almeno al 30%. Una richiesta di riduzione di soli 10 o 20 punti non è assistita dalla priorità del comma 214 (resta possibile la richiesta ordinaria di part-time o di rimodulazione, ma senza la tutela prioritaria). La soglia è coerente con la finalità della norma: liberare tempo di cura effettivo per le famiglie numerose, e non concedere preferenze per modifiche orarie marginali. La trasformazione può essere orizzontale (riduzione giornaliera) o verticale (giornate intere di non lavoro).
Il datore di lavoro può rifiutare la trasformazione anche in presenza dei requisiti del comma 214?
Sì: la «priorità» non equivale a un diritto soggettivo pieno alla trasformazione. Il comma 214 e l'art. 8 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 introducono una preferenza nel concorso tra richieste, ma non escludono il potere del datore di rifiutare la trasformazione sulla base di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. La giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel richiedere che il rifiuto sia motivato e non arbitrario, e che le esigenze opposte siano effettive e non meramente formali. In caso di più richieste di part-time da parte di lavoratori con diverse priorità (es. caregiver L. 104/1992 e genitori con tre figli ex comma 214), in mancanza di una graduatoria normativa, si applicano i principi di buon andamento e non discriminazione, eventualmente integrati dalla contrattazione collettiva applicabile.
La priorità può essere revocata se le condizioni vengono meno (es. un figlio non è più convivente)?
Il comma 214 non disciplina espressamente la sopravvenienza della cessazione dei requisiti. Tuttavia, la priorità ha carattere funzionale rispetto alla situazione familiare: se vengono meno i presupposti (es. uno dei tre figli esce dal nucleo convivente, oppure il figlio più piccolo compie 10 anni senza essere disabile), la priorità viene meno per il futuro. Ciò non comporta automaticamente la revoca del part-time già concesso: la trasformazione è un atto di modifica contrattuale che, una volta perfezionato, segue le regole generali (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) e quelle del CCNL applicabile. Per il rientro a tempo pieno, valgono le regole sul lavoro reversibile e gli eventuali diritti di precedenza al ripristino del full-time, da verificare caso per caso.
La priorità del comma 214 si coordina con l'Assegno Unico Universale e con i carichi di famiglia?
Sì, ma su piani diversi. L'Assegno Unico Universale ex D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, prevede maggiorazioni per le famiglie con almeno tre figli (art. 4, comma 8, e per i figli con disabilità (art. 4, comma 9). La trasformazione in part-time può ridurre il reddito da lavoro e quindi modificare l'ISEE familiare (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), con conseguenze sull'importo dell'AUU. Sul piano fiscale, l'art. 12 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) ha conservato una funzione residuale per i figli di età pari o superiore a 21 anni e per altri familiari a carico, ma la principale forma di sostegno monetario alle famiglie con figli minori è oggi l'AUU. La famiglia dovrà quindi valutare l'equilibrio complessivo tra riduzione del reddito da lavoro, recuperi sull'AUU e fruizione di servizi territoriali agevolati.