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La guida
L’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è il numero che misura la situazione economica di una famiglia quando chiede una prestazione sociale agevolata: assegno unico, bonus nido, Assegno di inclusione, agevolazioni universitarie, tariffe comunali. Questa guida spiega come si calcola, chi fa parte del nucleo, che cosa si dichiara nella DSU, dove si presenta, quanto dura e quando conviene l’ISEE corrente. Le regole sono quelle del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nel testo vigente letto su Normattiva il 2 novembre 2026.
Che cos’è l’ISEE e a che cosa serve
L’ISEE è lo strumento con cui si valuta, con criteri uguali in tutta Italia, la situazione economica di chi chiede prestazioni sociali agevolate (art. 2, comma 1, DPCM 159/2013). Serve sia per stabilire se si ha diritto a una prestazione sia per graduare quanto si paga per un servizio, per esempio una retta. Per alcune prestazioni, quando la loro natura lo richiede, l’ente può prevedere criteri ulteriori accanto all’ISEE, ma la situazione economica complessiva del nucleo si misura sempre con l’ISEE.
Esistono anche ISEE «specifici», calcolati con regole in parte diverse, per tre tipi di prestazioni (art. 2, comma 4): prestazioni sociosanitarie, prestazioni per figli minorenni con genitori non conviventi e prestazioni per il diritto allo studio universitario.
La formula: ISR, ISP e scala di equivalenza
Il calcolo si fa in due passaggi (art. 2, commi 2 e 3):
- ISE = ISR (indicatore della situazione reddituale) + 20% dell’ISP (indicatore della situazione patrimoniale);
- ISEE = ISE diviso il parametro della scala di equivalenza, che dipende da quante persone compongono il nucleo e da alcune loro caratteristiche.
In pratica il patrimonio pesa per un quinto, e il risultato viene «diviso» tra i componenti della famiglia secondo una scala che tiene conto delle economie di chi vive insieme.
I redditi che contano (ISR)
Per ciascun componente si sommano (art. 4, comma 2), tra l’altro: il reddito complessivo ai fini IRPEF; i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta; i redditi esenti; gli assegni per il mantenimento dei figli effettivamente ricevuti; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ricevuti da amministrazioni pubbliche se non sono già nel reddito IRPEF, esclusi quelli percepiti per la condizione di disabilità che non rientrano nel reddito IRPEF.
Dal reddito di ciascuno si tolgono, fino a concorrenza (art. 4, comma 3):
- gli assegni periodici versati al coniuge separato o divorziato come stabilito dal giudice (compresi quelli per i figli) e quelli versati per il mantenimento dei figli che vivono con l’altro genitore;
- fino a 5.000 euro di spese sanitarie e di assistenza per persone con disabilità indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino a 3.000 euro; in alternativa, il 20% dei redditi da pensione e dei trattamenti pubblici, fino a 1.000 euro.
Se la famiglia vive in affitto, dalla somma dei redditi si sottrae il canone annuo del contratto registrato, fino a 7.000 euro, aumentati di 500 euro per ogni figlio convivente dopo il secondo (art. 4, comma 4). Questa riduzione è alternativa a quella prevista per chi vive in una casa di proprietà.
Quale anno. I redditi sono quelli del secondo anno solare precedente la presentazione della DSU: per una DSU presentata nel 2026 contano i redditi del 2024. Le spese e le franchigie del comma 4 (come il canone) si riferiscono invece all’anno precedente (art. 4, comma 1).
Il patrimonio che conta (ISP)
Immobili. Si considera il valore ai fini IMU di fabbricati, aree fabbricabili e terreni al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU, anche se l’immobile è esente, meno il debito residuo alla stessa data del mutuo contratto per acquistare l’immobile o costruire il fabbricato (art. 5, comma 2). Per la casa in cui vive il nucleo, se di proprietà, il valore al netto del mutuo non conta fino a 52.500 euro, aumentati di 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo il secondo; oltre la soglia conta per due terzi della parte che eccede. Gli immobili all’estero si valutano con le regole dell’imposta sugli immobili all’estero (IVIE) (art. 5, comma 3).
Patrimonio mobiliare. Comprende, anche se detenuti all’estero (art. 5, comma 4): conti correnti e depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, fondi, azioni e partecipazioni, gestioni patrimoniali e altri prodotti finanziari. Si considera il patrimonio posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU: per una DSU 2026, al 31 dicembre 2024. Per i conti si prende il saldo oppure, se più alta, la giacenza media annua.
Sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale (art. 5, comma 4-bis, ai sensi dell’art. 1, comma 184, L. 30 dicembre 2023, n. 213). Dal patrimonio mobiliare si toglie poi una franchigia di 6.000 euro, aumentata di 2.000 euro per ogni componente dopo il primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di altri 1.000 euro per ogni figlio dopo il secondo (art. 5, comma 6).
La scala di equivalenza
Il parametro per cui si divide l’ISE è fissato dall’allegato 1 del DPCM 159/2013:
| Componenti del nucleo | Parametro |
|---|---|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
| ogni componente in più | +0,35 |
Al parametro si aggiungono maggiorazioni: 0,2 per i nuclei con tre figli, 0,35 con quattro, 0,5 con almeno cinque; 0,2 per i nuclei con figli minorenni in cui entrambi i genitori (o l’unico presente) hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno dei redditi, che sale a 0,3 se c’è almeno un figlio sotto i tre anni (la stessa maggiorazione spetta ai nuclei formati solo da un genitore solo non lavoratore e da figli minorenni); 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Le regole speciali 2026 per assegno unico, bonus nido e ADI
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 208) ha introdotto, in attesa della modifica del DPCM, regole più favorevoli solo per alcune prestazioni, tra cui l’Assegno di inclusione, il Supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico e universale, il bonus asilo nido e la prestazione dell’art. 1, comma 206, L. 207/2024:
- la soglia di esclusione della casa di abitazione sale a 91.500 euro, e a 120.000 euro per i nuclei che risiedono nei comuni capoluogo delle città metropolitane, aumentata di 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo il primo;
- le maggiorazioni della scala per i figli diventano 0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro e 0,55 con almeno cinque.
Per le altre prestazioni restano le soglie ordinarie descritte sopra. I dettagli sono nella scheda sul comma 208 della Legge di Bilancio 2026.
Un esempio di calcolo
Tizio e Caio, i genitori, vivono con il figlio Sempronio, maggiorenne e studente, in una casa in affitto. Ipotizziamo, dopo le detrazioni e le franchigie viste sopra, un ISR di 30.000 euro e un ISP di 50.000 euro, e nessuna maggiorazione della scala.
- ISE = 30.000 + 20% di 50.000 = 30.000 + 10.000 = 40.000 euro;
- parametro per tre componenti = 2,04;
- ISEE = 40.000 ÷ 2,04 = 19.607,84 euro.
L’esempio serve solo a mostrare il meccanismo: il valore vero lo calcola l’INPS sui dati della DSU e su quelli che riceve dall’Agenzia delle Entrate.
Chi fa parte del nucleo familiare
Di regola il nucleo è la famiglia anagrafica alla data in cui si presenta la DSU (art. 3, comma 1). Alcune eccezioni importanti:
- i coniugi con residenze diverse restano nello stesso nucleo, salvo i casi previsti, come la separazione o il divorzio con domanda proposta (art. 3, commi 2 e 3);
- il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui convive (art. 3, comma 4);
- il figlio maggiorenne non convivente, a carico IRPEF dei genitori, non sposato e senza figli, fa parte del nucleo dei genitori (art. 3, comma 5).
La DSU: che cos’è e dove si presenta
La DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) è la dichiarazione da cui l’INPS calcola l’ISEE. Si presenta (art. 10, comma 6) al comune, a un CAF, all’ente a cui si chiede la prima prestazione o alla sede INPS; si può anche presentare da soli online sul sito INPS. La presentazione avviene prioritariamente in modalità precompilata, con molti dati già inseriti, ferma restando la modalità ordinaria (art. 10, comma 6-bis): come funziona è spiegato nella guida all’ISEE precompilato 2026.
Nella DSU si dichiarano in prima persona, tra l’altro, la composizione del nucleo, l’eventuale disabilità dei componenti, la casa di abitazione e alcune voci di reddito; altri dati, come il reddito complessivo di chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate (art. 10, comma 7, e art. 11, comma 2).
Chi riceve la DSU (comune, CAF o ente) trasmette i dati all’INPS entro quattro giorni lavorativi e rilascia la ricevuta (art. 11, comma 1). L’attestazione con il valore dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS nell’area servizi del suo sito, via PEC o presso le sedi (art. 11, comma 4); con il consenso del dichiarante può essere consegnata anche da chi ha ricevuto la DSU. Se dopo quindici giorni lavorativi l’attestazione non è arrivata, si possono autodichiarare tutti i dati con il modulo integrativo e si ottiene un’attestazione provvisoria (art. 11, comma 8).
Quanto dura l’ISEE
La DSU vale dal giorno della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno (art. 10, comma 1). Una DSU presentata a novembre, quindi, scade dopo poche settimane: chi deve chiedere prestazioni nei primi mesi dell’anno nuovo deve presentarne una nuova. Si può presentare una nuova DSU anche prima della scadenza, se cambiano la famiglia o la situazione economica (art. 10, comma 2).
L’ISEE corrente
Poiché i redditi usati sono di due anni prima, chi ha subito un peggioramento recente può chiedere l’ISEE corrente, calcolato sui redditi più recenti. Serve un ISEE ordinario in corso di validità e almeno una di queste condizioni per un componente (art. 9, comma 2):
- un lavoratore dipendente a tempo indeterminato ha perso il lavoro, o l’attività è stata sospesa o ridotta;
- un lavoratore a termine o con contratto flessibile non è occupato quando presenta la DSU e ha lavorato almeno 120 giorni nei dodici mesi prima della fine dell’ultimo rapporto;
- un lavoratore autonomo non è occupato e ha cessato l’attività dopo averla svolta per almeno dodici mesi di seguito;
- l’indicatore della situazione reddituale corrente è diverso di oltre il 25% da quello ordinario;
- si sono interrotti trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari pubblici.
Si usano i redditi dei dodici mesi precedenti la richiesta della prestazione (art. 9, comma 4). L’ISEE corrente che aggiorna solo i redditi vale sei mesi; se nel frattempo cambiano la situazione lavorativa o i trattamenti, va aggiornato entro due mesi (art. 9, comma 9). La perdita del lavoro e l’interruzione dei trattamenti devono essere avvenute dopo il 1° gennaio dell’anno dei redditi usati nell’ISEE ordinario (art. 9, comma 3).
Dal 1° aprile si può chiedere l’ISEE corrente anche quando il patrimonio calcolato sull’anno precedente differisce di oltre il 20% da quello dell’ISEE ordinario; in questo caso l’ISEE corrente vale fino al 31 dicembre (art. 9, commi 10 e 11).
Errori frequenti
- Usare un ISEE scaduto: dal 1° gennaio ne serve uno nuovo, anche se la famiglia non è cambiata.
- Dimenticare conti o investimenti detenuti all’estero: rientrano nel patrimonio mobiliare. Per le cripto-attività vedi i commi 32-34 della Legge di Bilancio 2026.
- Confondere le soglie: la soglia di 91.500 euro sulla casa di abitazione vale solo per le prestazioni elencate dal comma 208, non per tutte.
- Non chiedere l’ISEE corrente dopo la perdita del lavoro, quando i redditi di due anni prima sono molto più alti di quelli attuali.
Per i valori di soglia delle singole prestazioni vedi, per esempio, gli esempi sull’assegno unico con ISEE alto e sul bonus nido 2026.
Fonti: DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, artt. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e allegato 1, testo vigente su Normattiva (letto il 2 novembre 2026); L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 208, riportato in nota al DPCM.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Domande frequenti
Quali redditi servono per l'ISEE 2026?
Quelli del secondo anno precedente la DSU: per una DSU presentata nel 2026 contano i redditi del 2024 (art. 4, comma 1, DPCM 159/2013). Il canone di affitto da sottrarre si riferisce invece all'anno precedente.
Fino a quando vale l'ISEE?
La DSU vale dal giorno della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno (art. 10, comma 1). Dal 1° gennaio ne serve una nuova.
La casa di proprietà conta nell'ISEE?
La casa in cui vive il nucleo non conta fino a 52.500 euro al netto del mutuo, più 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo il secondo; oltre conta per due terzi dell'eccedenza. Per assegno unico, bonus nido, ADI e SFL la Legge di Bilancio 2026 porta la soglia a 91.500 euro (120.000 nei capoluoghi delle città metropolitane), più 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo il primo.
BTP e buoni postali entrano nell'ISEE?
Titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale sono esclusi dal patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro complessivi (art. 5, comma 4-bis). La parte oltre questo limite resta nel patrimonio mobiliare.
Quando si può chiedere l'ISEE corrente?
Con un ISEE in corso di validità, se un componente ha perso il lavoro o ha avuto una sospensione o riduzione dell'attività, se l'indicatore reddituale corrente differisce di oltre il 25% da quello ordinario o se si sono interrotti trattamenti pubblici; anche lavoratori a termine o autonomi rimasti senza lavoro, alle condizioni dell'art. 9, comma 2. Si usano i redditi degli ultimi dodici mesi e vale sei mesi (art. 9).