Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti

La guida

L’assegno sociale è la prestazione assistenziale che l’INPS paga a chi ha almeno 67 anni e redditi bassi o nulli, anche senza aver mai versato contributi. Questa guida spiega chi ne ha diritto, quanto vale nel 2026, quali redditi contano, come si calcola l’importo ridotto e quando si sospende. Le regole vengono dall’art. 3, commi 6 e 7, della L. 335/1995 (testo vigente su Normattiva, letto il 2 novembre 2026) e gli importi dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

Che cos’è l’assegno sociale

Dal 1996 l’assegno sociale ha preso il posto della vecchia pensione sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995). È un assegno di base che spetta a chi si trova sotto certi limiti di reddito. Non è una pensione legata ai contributi: è una prestazione assistenziale. È non reversibile: alla morte del titolare non passa ai familiari.

Chi ne ha diritto

  • Età: per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 il requisito è di 67 anni, perché l’età si adegua alla speranza di vita (circolare INPS 153/2025, punti 6 e 11.3).
  • Residenza in Italia (art. 3, comma 6, L. 335/1995).
  • Soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno dieci anni, requisito in vigore dal 1° gennaio 2009 (art. 20, comma 10, DL 112/2008).
  • Cittadinanza: la norma parla di cittadini italiani; l’assegno spetta anche agli stranieri titolari di carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 80, comma 19, L. 388/2000). Sul requisito del permesso di lungo periodo per gli stranieri vedi la scheda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 50/2019.
  • Redditi sotto i limiti indicati più avanti.

Quanto vale nel 2026

Secondo la circolare INPS 153/2025 (allegato 2, valori provvisori), dal 1° gennaio 2026 l’assegno sociale intero vale 546,24 euro al mese per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro l’anno (nel 2025 era di 538,69 euro al mese).

I limiti di reddito 2026

L’assegno spetta per intero a chi non ha redditi; a chi ha redditi propri spetta in misura ridotta, fino a coprire la differenza con il limite (art. 3, comma 6). Il limite è pari all’importo annuo dell’assegno per chi non è sposato, e al doppio per chi è sposato, sommando anche il reddito del coniuge (compreso l’eventuale assegno sociale di cui è titolare).

Situazione (2026) Reddito annuo Assegno mensile
Non sposato zero 546,24 euro
fino a 7.101,12 euro (7.101,12 − reddito) ÷ 13
oltre 7.101,12 euro non spetta
Sposato (reddito della coppia) zero 546,24 euro
fino a 14.202,24 euro (14.202,24 − reddito) ÷ 13
oltre 14.202,24 euro non spetta

Fonte: circolare INPS 153/2025, allegato 2, tabella L, punto 5. In ogni caso l’assegno non può superare l’importo intero di 546,24 euro (art. 3, comma 6, L. 335/1995): per esempio, una coppia con un reddito di 5.000 euro riceve l’assegno intero.

Due esempi di calcolo

Tizio, 68 anni, non sposato, ha un reddito annuo di 3.000 euro. L’assegno mensile è (7.101,12 − 3.000) ÷ 13 = 4.101,12 ÷ 13 = 315,47 euro.

Caio, 67 anni, è sposato con Sempronio; il reddito della coppia è di 10.000 euro l’anno. L’assegno mensile è (14.202,24 − 10.000) ÷ 13 = 4.202,24 ÷ 13 = 323,25 euro.

Gli esempi mostrano solo il meccanismo: l’importo vero lo calcola l’INPS sui redditi dichiarati.

Quali redditi contano e quali no

Si considerano i redditi al netto di imposte e contributi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e gli assegni alimentari previsti dal codice civile (art. 3, comma 6). Il reddito è quello conseguibile nell’anno solare di riferimento.

Non si contano:

  • il trattamento di fine rapporto (TFR, comunque chiamato) e le sue anticipazioni;
  • gli arretrati soggetti a tassazione separata;
  • l’assegno sociale stesso;
  • il reddito della casa di abitazione.

Se si ha una pensione liquidata con il sistema contributivo (art. 1, comma 6, L. 335/1995) da una forma pensionistica obbligatoria, un terzo di quella pensione non si conta, e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale: nel 2026, 2.367,04 euro l’anno (art. 3, comma 6).

Erogazione provvisoria, conguaglio e sospensione

L’assegno è pagato in via provvisoria sulla base della dichiarazione del richiedente e viene conguagliato entro luglio dell’anno successivo sui redditi effettivamente percepiti (art. 3, comma 6). Se i redditi salgono oltre il limite massimo, l’assegno viene sospeso.

Se il titolare è ricoverato in un istituto o in una comunità con retta a carico di enti pubblici, l’assegno può essere ridotto fino al 50% (art. 3, comma 7). Le modalità e i termini della domanda all’INPS e gli obblighi di comunicare le variazioni familiari e di reddito sono fissati con decreto ministeriale (art. 3, comma 7).

La maggiorazione per i titolari più anziani

Ai titolari di almeno 70 anni l’assegno può essere aumentato con la maggiorazione prevista dall’art. 38 della L. 448/2001; può spettare prima dei 70 anni solo a chi ha diritto alla riduzione di età in base ai contributi versati (per l’assegno sociale resta comunque il requisito dei 67 anni). Per il 2026 la maggiorazione arriva a 202,05 euro al mese (2.626,65 euro l’anno). I limiti 2026 sono 9.727,77 euro per chi non è sposato (somma di assegno sociale annuo e maggiorazione annua) e 16.828,89 euro per i coniugati: nel calcolo si sommano i redditi propri, quelli del coniuge e l’assegno sociale. Spetta l’importo minore tra la maggiorazione intera e quello che risulta dal calcolo sui redditi (il limite meno la somma di redditi e assegno sociale, diviso 13) (circolare INPS 153/2025, allegato 2, tabella L, punto 8).

Errori frequenti

  • Pensare che serva un minimo di contributi: l’assegno sociale è assistenziale e non li richiede.
  • Contare il reddito della casa in cui si abita: non entra nel calcolo.
  • Dimenticare il reddito del coniuge: per chi è sposato il limite è doppio, ma si somma il reddito della coppia.
  • Non comunicare un aumento dei redditi: l’assegno è pagato in via provvisoria e il conguaglio di luglio dell’anno dopo lo ricalcola sui redditi effettivi; oltre il limite viene sospeso.
  • Confonderlo con la reversibilità: l’assegno sociale non passa ai familiari. Per le prestazioni ai superstiti vedi la guida alla pensione di reversibilità.

Fonti: L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7; DL 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19 (testi vigenti su Normattiva, letti il 2 novembre 2026); circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 e allegato 2 (valori provvisori 2026).

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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • L'assegno sociale è una prestazione assistenziale INPS per chi ha almeno 67 anni (requisito per il 2024-2026) e redditi bassi: non servono contributi.
  • Nel 2026 vale 546,24 euro al mese per 13 mensilità (7.101,12 euro l'anno), valori provvisori della circolare INPS 153/2025.
  • Spetta a chi è residente in Italia e vi ha soggiornato legalmente in via continuativa per almeno dieci anni.
  • Limite di reddito 2026: 7.101,12 euro se non sposati, 14.202,24 euro come reddito della coppia se sposati; sotto il limite l'assegno mensile è (limite − reddito) ÷ 13, senza superare 546,24 euro.
  • Non contano TFR, arretrati a tassazione separata e reddito della casa di abitazione.
  • È pagato in via provvisoria e conguagliato entro luglio dell'anno dopo; non è reversibile.

Domande frequenti

Quanto è l'assegno sociale nel 2026?

546,24 euro al mese per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro l'anno, secondo i valori provvisori della circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

A quanti anni spetta l'assegno sociale?

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 il requisito è di 67 anni, come indica la circolare INPS 153/2025.

Qual è il limite di reddito per l'assegno sociale 2026?

7.101,12 euro l'anno per chi non è sposato; 14.202,24 euro come somma dei redditi della coppia per chi è sposato. Sotto il limite l'assegno mensile è pari a (limite meno reddito) diviso 13, senza superare 546,24 euro.

La casa di proprietà fa perdere l'assegno sociale?

Non per la casa in cui si abita: il suo reddito non si conta (art. 3, comma 6, L. 335/1995). I redditi di altri immobili invece si contano, come tutti i redditi di qualsiasi natura. Non si contano il TFR, le sue anticipazioni e gli arretrati soggetti a tassazione separata.

Gli stranieri possono avere l'assegno sociale?

La legge lo riconosce agli stranieri titolari di carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 80, comma 19, L. 388/2000). Servono anche la residenza in Italia, almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo (art. 20, comma 10, DL 112/2008) e i requisiti di età e reddito.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.