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In sintesi
- Chi compila il quadro RE: liberi professionisti, artisti e tutti coloro che esercitano arti o professioni in modo abituale (art. 53, comma 1, TUIR), non in regime forfettario.
- Principio di cassa: si contano i compensi effettivamente incassati nel 2025 e le spese effettivamente pagate nel 2025, indipendentemente da quando la prestazione è stata eseguita o il servizio ricevuto.
- Compensi lordi: vanno inclusi tutti i corrispettivi per l’attività professionale, compresi quelli relativi a prestazioni svolte in anni precedenti ma incassati nel 2025.
- Spese deducibili: solo le spese inerenti all’attività professionale (affitti dello studio, utenze, cancelleria, aggiornamento professionale, quote di iscrizione all’albo, compensi a collaboratori, ecc.).
- Contributi previdenziali: i contributi versati alla propria Cassa professionale o alla Gestione Separata INPS sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
- Associazioni tra professionisti: chi partecipa a uno studio associato non compila il quadro RE, ma il quadro RH (la quota di reddito è imputata per trasparenza dall’associazione).
Come funziona il quadro RE per il professionista
Se sei un avvocato, un medico, un ingegnere, un consulente o eserciti qualsiasi altra arte o professione in modo autonomo e abituale — e non hai scelto il regime forfettario — dichiari il tuo reddito professionale nel quadro RE del Modello Redditi PF 2026. Il quadro RE vale per il periodo d’imposta 2025 ed è contenuto nel Fascicolo 3 del Modello Redditi.
Il meccanismo è semplice: il reddito di lavoro autonomo è uguale ai compensi incassati meno le spese inerenti pagate. Tutto funziona per cassa: conta il momento in cui il denaro entra o esce dal tuo conto, non quando hai emesso la fattura o ricevuto il servizio. Se hai fatturato 50.000 euro ma ne hai incassati 40.000 nel 2025, dichiari 40.000.
Le spese devono essere ‘inerenti’, cioè strettamente collegate all’attività professionale. Una spesa personale, anche se pagata con il conto professionale, non è deducibile. I contributi previdenziali (Cassa professionale, Gestione Separata INPS) si deducono integralmente dall’importo dei compensi netti, prima di arrivare al reddito imponibile finale.
| Voce | Cosa include |
|---|---|
| Compensi lordi (RE2) | Tutti i compensi incassati nel 2025 per l'attività professionale, incluse le rivalse previdenziali addebitate al cliente |
| Spese inerenti (RE6-RE18) | Affitto studio, utenze, acquisto beni strumentali, cancelleria, formazione, compensi a collaboratori, spese auto (quota deducibile) |
| Contributi previdenziali (RE19) | Contributi versati alla Cassa professionale o alla Gestione Separata INPS nel 2025 |
| Reddito netto (RE20) | Compensi lordi meno spese meno contributi: è la base imponibile IRPEF |
| Perdita (se negativo) | Se le spese superano i compensi, si genera una perdita di lavoro autonomo riportabile |
Esempio pratico
-
Tizio è un commercialista con studio in proprio. Nel 2025 ha incassato compensi per 90.000 euro (inclusa la rivalsa del 4% addebitata ai clienti). Ha pagato: affitto studio 12.000 euro, utenze e cancelleria 2.500 euro, aggiornamento professionale e iscrizione all’ordine 1.800 euro, collaboratore part-time 15.000 euro. Contributi alla Cassa Dottori Commercialisti versati nel 2025: 18.000 euro. Calcolo: compensi 90.000 – spese totali 31.300 – contributi 18.000 = reddito netto 40.700 euro. Questo importo confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.
Documenti necessari
- Registro cronologico dei compensi incassati nel 2025 (con data e importo di ogni incasso)
- Fatture emesse e relative quietanze di pagamento del cliente
- Ricevute di versamento contributi previdenziali (Cassa professionale o Gestione Separata INPS 2025)
- Scontrini, fatture e ricevute di tutte le spese professionali pagate nel 2025
- Certificazione Unica 2026 rilasciata da ciascun committente che ha applicato la ritenuta del 20%
- Libro cespiti (per l’ammortamento dei beni strumentali di valore superiore alla soglia di deducibilità integrale)
Il professionista con compensi incassati in ritardo
Scenario. Caio è un avvocato che ha concluso una causa nel 2024 e ha emesso la parcella a novembre 2024. Il cliente ha pagato soltanto a febbraio 2026. Caio si chiede in quale anno deve dichiarare quel compenso.
Come si applica. Per il principio di cassa, il compenso va dichiarato nell’anno in cui è stato effettivamente incassato. Poiché il pagamento è avvenuto a febbraio 2026, Caio non deve indicare quel compenso nel quadro RE del Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025): lo dichiarerà nella dichiarazione dei redditi relativa al 2026. Allo stesso modo, una spesa pagata a gennaio 2026 per una prestazione ricevuta nel 2025 sarà deducibile nel 2026, non nel 2025.
In pratica
- Compenso emesso nel 2024 ma incassato nel 2026: non va nel quadro RE 2026 (periodo 2025), va nel periodo 2026.
- Il principio di cassa vale sia per i compensi sia per le spese: conta la data del pagamento effettivo.
- Conservare sempre le prove di incasso (estratto conto, bonifico, ricevuta) per documentare la data in cui il denaro è arrivato.
La professionista con anno in perdita
Scenario. Sempronio ha aperto uno studio professionale nel 2024. Nel 2025, anno di avvio pieno, ha incassato compensi per 28.000 euro ma ha sostenuto spese inerenti per 35.000 euro (attrezzature, affitto, collaboratori). Il risultato è negativo.
Come si applica. Il quadro RE mostra una perdita di 7.000 euro (28.000 – 35.000). Le perdite di lavoro autonomo possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi della stessa categoria (lavoro autonomo) negli anni successivi; non possono invece essere compensate liberamente con altri redditi (ad esempio redditi da lavoro dipendente o da fabbricati). Sempronio dovrà riportare la perdita nell’apposito prospetto del quadro RS e potrebbe scalare quei 7.000 euro dai futuri redditi professionali. Per il 2025 non ha IRPEF da pagare sull’attività professionale, ma deve comunque presentare il Modello Redditi.
In pratica
- Perdita di lavoro autonomo = spese maggiori dei compensi: il reddito netto è negativo.
- La perdita non si compensa con redditi da lavoro dipendente o da fabbricati, ma si porta avanti e abbatte i futuri redditi professionali.
- Anche con perdita occorre presentare il Modello Redditi se si è titolari di partita IVA in contabilità ordinaria.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Devo includere la rivalsa previdenziale del 4% tra i compensi?
Sì. La rivalsa previdenziale (il 4% che il professionista può addebitare al cliente ai sensi dell’art. 1, comma 213, legge n. 662/1996 o delle norme delle singole Casse) si aggiunge ai compensi lordi nel quadro RE. Si tratta di un importo che il cliente paga e che poi viene versato alla Cassa: il professionista lo include tra i compensi e lo deduce come contributo previdenziale.
Posso dedurre le spese per il telefono cellulare e l'automobile?
Le spese per beni ad uso promiscuo (auto, telefono, tablet) sono deducibili solo in parte. La percentuale di deducibilità dipende dalla normativa fiscale vigente (art. 54 e seguenti TUIR): per le auto è ammessa la deducibilità parziale sia del costo che del carburante. Il quadro RE prevede righi specifici per queste spese promiscue. Verifica sempre le percentuali in vigore per il periodo d’imposta 2025.
I contributi INPS Gestione Separata si deducono nel quadro RE?
Sì. I contributi versati alla Gestione Separata INPS nel corso del 2025 (anche quelli relativi ai redditi 2024 versati a giugno e novembre 2025) si deducono nel rigo apposito del quadro RE, riducendo il reddito netto. Se sei iscritto a una Cassa professionale (es. Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM) valgono le stesse regole: i contributi sono integralmente deducibili.
Cosa cambia rispetto al regime forfettario?
Nel regime forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai compensi lordi, senza dedurre le spese analiticamente. Con il quadro RE (regime ordinario) si deducono le spese reali: conviene se le spese superano la quota forfettaria implicita nel coefficiente del proprio settore ATECO. Il regime forfettario si compila nel quadro LM, non nel quadro RE.
Le ritenute d'acconto del 20% già subite dove finiscono?
Le ritenute del 20% applicate dai committenti sui tuoi compensi vengono indicate nel quadro RE nel rigo riservato alle ritenute. Concorrono poi nel quadro RN a ridurre l’IRPEF netta dovuta: se il totale delle ritenute supera l’IRPEF calcolata, risulta un credito a tuo favore.
Come dichiaro il reddito se faccio parte di uno studio associato?
Se partecipi a un’associazione tra professionisti (studio associato), non compili il quadro RE ma il quadro RH, Sezione I, codice 2. L’associazione determina il reddito complessivo e lo attribuisce a ciascun associato in base alla quota di partecipazione. Ciascun associato poi riporta la propria quota nel quadro RH della propria dichiarazione personale.
Domande frequenti
Devo includere la rivalsa previdenziale del 4% tra i compensi?
Sì. La rivalsa previdenziale (il 4% che il professionista può addebitare al cliente ai sensi dell'art. 1, comma 213, legge n. 662/1996 o delle norme delle singole Casse) si aggiunge ai compensi lordi nel quadro RE. Si tratta di un importo che il cliente paga e che poi viene versato alla Cassa: il professionista lo include tra i compensi e lo deduce come contributo previdenziale.
Posso dedurre le spese per il telefono cellulare e l'automobile?
Le spese per beni ad uso promiscuo (auto, telefono, tablet) sono deducibili solo in parte. La percentuale di deducibilità dipende dalla normativa fiscale vigente (art. 54 e seguenti TUIR): per le auto è ammessa la deducibilità parziale sia del costo che del carburante. Il quadro RE prevede righi specifici per queste spese promiscue. Verifica sempre le percentuali in vigore per il periodo d'imposta 2025.
I contributi INPS Gestione Separata si deducono nel quadro RE?
Sì. I contributi versati alla Gestione Separata INPS nel corso del 2025 (anche quelli relativi ai redditi 2024 versati a giugno e novembre 2025) si deducono nel rigo apposito del quadro RE, riducendo il reddito netto. Se sei iscritto a una Cassa professionale (es. Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM) valgono le stesse regole: i contributi sono integralmente deducibili.
Cosa cambia rispetto al regime forfettario?
Nel regime forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai compensi lordi, senza dedurre le spese analiticamente. Con il quadro RE (regime ordinario) si deducono le spese reali: conviene se le spese superano la quota forfettaria implicita nel coefficiente del proprio settore ATECO. Il regime forfettario si compila nel quadro LM, non nel quadro RE.
Le ritenute d'acconto del 20% già subite dove finiscono?
Le ritenute del 20% applicate dai committenti sui tuoi compensi vengono indicate nel quadro RE nel rigo riservato alle ritenute. Concorrono poi nel quadro RN a ridurre l'IRPEF netta dovuta: se il totale delle ritenute supera l'IRPEF calcolata, risulta un credito a tuo favore.
Come dichiaro il reddito se faccio parte di uno studio associato?
Se partecipi a un'associazione tra professionisti (studio associato), non compili il quadro RE ma il quadro RH, Sezione I, codice 2. L'associazione determina il reddito complessivo e lo attribuisce a ciascun associato in base alla quota di partecipazione. Ciascun associato poi riporta la propria quota nel quadro RH della propria dichiarazione personale.
Vedi anche