Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

  • Chi è frontaliere: chi risiede in Italia e si reca ogni giorno lavorativo all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, per un lavoro svolto in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
  • Franchigia di esenzione: i primi 10.000 euro del reddito frontaliero non vengono tassati in Italia; solo la parte eccedente è imponibile.
  • Dove si dichiara: Quadro C, Sezione I, codice ‘4’ nella colonna 1 (Tipo); indicare l’intero reddito inclusa la quota esente.
  • Certificazione Unica: il reddito frontaliero è riportato al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato) della CU 2026.
  • Calcolo dell’imposta: chi presta l’assistenza fiscale considera solo la parte di reddito che eccede 10.000 euro.
  • Svizzera: i frontalieri «attuali» restano tassati solo in Svizzera, i «nuovi» in concorrenza con l’Italia (con credito per le imposte svizzere e franchigia di 10.000 euro).
  • Paesi interessati: zone di frontiera e Paesi limitrofi all’Italia (es. Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Vaticano).

Chi è il lavoratore frontaliere e come funziona la tassazione

Se vivi in Italia ma ogni giorno lavorativo attraversi il confine per andare a lavorare in un Paese confinante – come la Svizzera, la Francia, l’Austria o la Slovenia – sei un lavoratore frontaliero. Questo tipo di lavoratore ha un regime fiscale parzialmente agevolato: una parte del reddito non viene tassata in Italia.

La regola prevede che i primi 10.000 euro del reddito prodotto nella zona di frontiera o nel Paese limitrofo siano esenti da IRPEF. Il resto dello stipendio viene invece tassato normalmente, con le aliquote ordinarie. Questo vale per i residenti italiani che prestano lavoro ‘in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto’ all’estero in zone confinanti.

Nel 730/2026 il reddito frontaliero va dichiarato nel Quadro C, Sezione I, con il codice 4 nella colonna 1 (Tipo). Attenzione: si indica l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà poi chi presta l’assistenza fiscale a detrarre automaticamente la franchigia e calcolare l’imposta solo sull’importo eccedente.

Riepilogo compilazione Quadro C per frontalieri
Elemento Valore/istruzione
Sezione del modello Quadro C, Sezione I
Codice colonna 1 (Tipo) 4 (redditi in zone di frontiera/Paesi limitrofi)
Colonna 2 (Indeterminato/Determinato) 1 se CU punto 455 compilato; 2 se CU punto 456 compilato
Importo da indicare Intero reddito percepito, compresa la quota esente
Franchigia di esenzione 10.000 euro (non tassati in Italia)
Reddito imponibile effettivo Solo la parte eccedente 10.000 euro

Franchigia dei frontalieri: 7.500 o 10.000 euro?

La franchigia IRPEF per il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera è stata di 7.500 euro (art. 1, comma 175, L. 147/2013) fino al 2023 ed è salita a 10.000 euro dal 2024 per effetto dell’art. 4 della L. 83/2023. L’aumento vale per tutti i frontalieri, non solo per quelli che lavorano in Svizzera (circolare AdE 25/E del 18 agosto 2023). Per i redditi 2025, cioè per il 730/2026, le istruzioni indicano 10.000 euro.

Requisiti secondo la prassi dell’Agenzia: lavoratore dipendente residente in Italia che si reca quotidianamente, cioè in tutti i giorni lavorativi, all’estero in zone di frontiera (ad esempio Francia, Austria, San Marino, Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (ad esempio il Principato di Monaco). Per la Svizzera il quadro è diverso, come spiegato qui sotto.

Frontalieri svizzeri: attuali e nuovi frontalieri

Dal nuovo accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (ratificato con L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024) cambia il regime per la Svizzera (circolare AdE 25/E/2023):

  • Frontalieri «attuali» (chi ha svolto o svolge un lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’accordo): regime transitorio, con tassazione esclusiva in Svizzera.
  • Nuovi frontalieri (assunti dopo l’entrata in vigore): tassazione concorrente. La Svizzera preleva alla fonte fino all’80% dell’imposta dovuta; l’Italia tassa l’intero reddito riconoscendo il credito per le imposte pagate in Svizzera. Si applica anche la franchigia di 10.000 euro.
  • Opzione per l’imposta sostitutiva: i nuovi frontalieri svizzeri residenti in determinati comuni entro 20 km dal confine possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera (rigo M38 del 730). La scelta esclude la detrazione delle imposte pagate alla Confederazione e comporta una compartecipazione al Servizio sanitario nazionale, con detrazione del 20% di quanto versato (istruzioni 730/2026).

Francia, Austria, San Marino, Monaco: cosa cambia

Paese Trattamento secondo la circolare 25/E/2023
Francia Per la convenzione, i redditi dei frontalieri (zona di frontiera di ciascuno Stato) sono imponibili solo nello Stato di residenza
Austria Imponibili solo nello Stato di residenza, se il lavoratore attraversa abitualmente la frontiera (per l’Italia: quotidianamente)
San Marino Tassazione concorrente con definitiva nello Stato di residenza, e credito per le imposte pagate a San Marino
Principato di Monaco, Vaticano Paesi limitrofi / zona di frontiera: si applica la franchigia (Vaticano: solo per retribuzioni non esenti ai sensi dell’art. 3 DPR 601/1973)

In tutti i casi l’applicazione della franchigia richiede le condizioni della normativa interna (residenza, lavoro quotidiano all’estero, continuità ed esclusività).

Rigo C14, punti 718-719 della CU e familiari a carico

Per far calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti con il codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi C1-C3 devono compilare anche il rigo C14: quindi anche i frontalieri, che usano il codice 4. Nelle colonne 5 e 6 si riportano il codice del punto 718 e l’importo del punto 719 della CU 2026. Le istruzioni non dicono se la quota esente concorra al punto 719.

La quota esente non sparisce del tutto: va computata, insieme ad altri redditi esclusi, nel limite di 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni) che il familiare deve rispettare per essere fiscalmente a carico. E se chiedi prestazioni sociali agevolate (ad esempio l’ISEE), devi dichiarare l’intero reddito prodotto all’estero, compresa la quota esente.

Esempio pratico

  • Caio abita a Ventimiglia e lavora ogni giorno come impiegato in una società del Principato di Monaco. Nel 2025 ha percepito 28.000 euro lordi. Nel 730, Caio indica nella colonna 1 il codice 4 e nella colonna 3 l’importo di 28.000 euro (intero, non solo la parte eccedente). Chi presta l’assistenza fiscale sottrarrà automaticamente i 10.000 euro di franchigia e calcolerà l’IRPEF sui restanti 18.000 euro.

Documenti necessari

  • Certificazione Unica 2026 con il punto 455 o 456, se c’è un sostituto d’imposta italiano; con un datore di lavoro estero non c’è la CU e l’importo si ricava dal documento retributivo estero
  • Documentazione attestante la residenza in Italia nel 2025
  • Contratto di lavoro con il datore di lavoro straniero (per attestare continuatività ed esclusività)
  • Eventuale documentazione sulle tasse già pagate all’estero (per verifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni)

Frontaliere con reddito superiore alla franchigia

Scenario. Tizio risiede a Trieste e lavora tutto il 2025 in un’azienda di trasporti a Lubiana (Slovenia). Il suo stipendio annuo lordo è 32.000 euro. Il datore di lavoro sloveno non è un sostituto d’imposta italiano e non rilascia la Certificazione Unica: Tizio ricava l’importo lordo annuo dal documento retributivo estero.

Come si applica. Tizio compila il Quadro C con codice 4 in colonna 1, codice 1 in colonna 2 (contratto indeterminato), e indica 32.000 euro in colonna 3. Chi presta l’assistenza fiscale applica la franchigia di 10.000 euro: l’imponibile IRPEF è 22.000 euro. Tizio non deve fare nulla di speciale: la detrazione della franchigia è automatica.

In pratica

  • Non devi calcolare tu la quota esente: indica sempre l’intero reddito percepito nel Quadro C.
  • Se hai una CU italiana, controlla che riporti il tuo reddito al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato).

Frontaliere con reddito inferiore alla franchigia

Scenario. Sempronio abita ad Aosta e lavora part-time in Francia per 6 mesi del 2025. Il reddito totale percepito è 7.500 euro.

Come si applica. Anche in questo caso Sempronio usa il codice 4 in colonna 1 e indica 7.500 euro in colonna 3. Poiché il reddito è inferiore alla franchigia di 10.000 euro, l’importo non sarà tassato in Italia. Tuttavia va dichiarato ugualmente nel 730 per correttezza fiscale e per consentire il corretto calcolo del reddito complessivo.

In pratica

  • Anche se non pagherai IRPEF su questo reddito, devi comunque dichiararlo nel Quadro C.
  • Il reddito frontaliero concorre al calcolo del reddito complessivo, che può influenzare detrazioni e agevolazioni.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

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Domande frequenti

Qual è la franchigia di esenzione per i frontalieri nel 2025?

I primi 10.000 euro del reddito percepito in zona di frontiera o in Paesi limitrofi sono esenti da IRPEF in Italia. Solo la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria.

Devo indicare il reddito lordo o quello al netto della franchigia nel 730?

Devi indicare l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà chi presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato o datore di lavoro sostituto) a sottrarre automaticamente la franchigia.

La Svizzera è considerata Paese limitrofo ai fini del regime frontalieri?

Sì, la Svizzera è un Paese limitrofo, ma dal 2024 il regime dipende dal nuovo accordo del 2020: i frontalieri «attuali» (lavoro in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’accordo) restano tassati solo in Svizzera, i nuovi frontalieri sono tassati anche in Italia, con credito per le imposte svizzere e franchigia di 10.000 euro (circolare AdE 25/E del 2023).

Se lavoro in Francia solo part-time per pochi mesi, sono comunque frontaliere?

Contano continuità e quotidianità: per la prassi dell’Agenzia il lavoratore deve recarsi all’estero ogni giorno lavorativo, per un lavoro svolto in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Un rapporto part-time o di pochi mesi può rientrare se ha questi caratteri; un lavoro saltuario o con trasferte non quotidiane no. Verifica il tuo contratto e, se hai dubbi, rivolgiti a un CAF.

Il reddito frontaliero influenza le altre detrazioni o agevolazioni fiscali?

Sì. Anche se una parte è esente, il reddito frontaliero concorre alla formazione del reddito complessivo, che può incidere su detrazioni per figli a carico, detrazione per lavoro dipendente e altri benefici fiscali. La quota esente conta inoltre nel limite di reddito per essere fiscalmente a carico e va dichiarata per intero per le prestazioni sociali agevolate.

Dove trovo il mio reddito frontaliero nella Certificazione Unica 2026?

Il reddito frontaliero è indicato al punto 455 della CU 2026 se il contratto è a tempo indeterminato, al punto 456 se è a tempo determinato.

Cosa cambia per i nuovi frontalieri svizzeri nel 730?

Il reddito è tassato sia in Svizzera (fino all’80% dell’imposta, alla fonte) sia in Italia, che riconosce il credito per le imposte pagate in Svizzera e applica la franchigia di 10.000 euro. Chi risiede entro 20 km dal confine in determinati comuni può optare per l’imposta sostitutiva del 25% delle imposte svizzere (rigo M38).

Devo compilare il rigo C14 se sono frontaliere?

Sì: tutti i lavoratori dipendenti con il codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi C1-C3 devono compilare il rigo C14, quindi anche chi usa il codice 4 dei frontalieri.

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