Indice
La guida
In sintesi
- Chi è frontaliere: chi risiede in Italia e si reca ogni giorno lavorativo all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, per un lavoro svolto in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
- Franchigia di esenzione: i primi 10.000 euro del reddito frontaliero non vengono tassati in Italia; solo la parte eccedente è imponibile.
- Dove si dichiara: Quadro C, Sezione I, codice ‘4’ nella colonna 1 (Tipo); indicare l’intero reddito inclusa la quota esente.
- Certificazione Unica: il reddito frontaliero è riportato al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato) della CU 2026.
- Calcolo dell’imposta: chi presta l’assistenza fiscale considera solo la parte di reddito che eccede 10.000 euro.
- Svizzera: i frontalieri «attuali» restano tassati solo in Svizzera, i «nuovi» in concorrenza con l’Italia (con credito per le imposte svizzere e franchigia di 10.000 euro).
- Paesi interessati: zone di frontiera e Paesi limitrofi all’Italia (es. Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Vaticano).
Chi è il lavoratore frontaliere e come funziona la tassazione
Se vivi in Italia ma ogni giorno lavorativo attraversi il confine per andare a lavorare in un Paese confinante – come la Svizzera, la Francia, l’Austria o la Slovenia – sei un lavoratore frontaliero. Questo tipo di lavoratore ha un regime fiscale parzialmente agevolato: una parte del reddito non viene tassata in Italia.
La regola prevede che i primi 10.000 euro del reddito prodotto nella zona di frontiera o nel Paese limitrofo siano esenti da IRPEF. Il resto dello stipendio viene invece tassato normalmente, con le aliquote ordinarie. Questo vale per i residenti italiani che prestano lavoro ‘in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto’ all’estero in zone confinanti.
Nel 730/2026 il reddito frontaliero va dichiarato nel Quadro C, Sezione I, con il codice 4 nella colonna 1 (Tipo). Attenzione: si indica l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà poi chi presta l’assistenza fiscale a detrarre automaticamente la franchigia e calcolare l’imposta solo sull’importo eccedente.
| Elemento | Valore/istruzione |
|---|---|
| Sezione del modello | Quadro C, Sezione I |
| Codice colonna 1 (Tipo) | 4 (redditi in zone di frontiera/Paesi limitrofi) |
| Colonna 2 (Indeterminato/Determinato) | 1 se CU punto 455 compilato; 2 se CU punto 456 compilato |
| Importo da indicare | Intero reddito percepito, compresa la quota esente |
| Franchigia di esenzione | 10.000 euro (non tassati in Italia) |
| Reddito imponibile effettivo | Solo la parte eccedente 10.000 euro |
Franchigia dei frontalieri: 7.500 o 10.000 euro?
La franchigia IRPEF per il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera è stata di 7.500 euro (art. 1, comma 175, L. 147/2013) fino al 2023 ed è salita a 10.000 euro dal 2024 per effetto dell’art. 4 della L. 83/2023. L’aumento vale per tutti i frontalieri, non solo per quelli che lavorano in Svizzera (circolare AdE 25/E del 18 agosto 2023). Per i redditi 2025, cioè per il 730/2026, le istruzioni indicano 10.000 euro.
Requisiti secondo la prassi dell’Agenzia: lavoratore dipendente residente in Italia che si reca quotidianamente, cioè in tutti i giorni lavorativi, all’estero in zone di frontiera (ad esempio Francia, Austria, San Marino, Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (ad esempio il Principato di Monaco). Per la Svizzera il quadro è diverso, come spiegato qui sotto.
Frontalieri svizzeri: attuali e nuovi frontalieri
Dal nuovo accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (ratificato con L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024) cambia il regime per la Svizzera (circolare AdE 25/E/2023):
- Frontalieri «attuali» (chi ha svolto o svolge un lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’accordo): regime transitorio, con tassazione esclusiva in Svizzera.
- Nuovi frontalieri (assunti dopo l’entrata in vigore): tassazione concorrente. La Svizzera preleva alla fonte fino all’80% dell’imposta dovuta; l’Italia tassa l’intero reddito riconoscendo il credito per le imposte pagate in Svizzera. Si applica anche la franchigia di 10.000 euro.
- Opzione per l’imposta sostitutiva: i nuovi frontalieri svizzeri residenti in determinati comuni entro 20 km dal confine possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera (rigo M38 del 730). La scelta esclude la detrazione delle imposte pagate alla Confederazione e comporta una compartecipazione al Servizio sanitario nazionale, con detrazione del 20% di quanto versato (istruzioni 730/2026).
Francia, Austria, San Marino, Monaco: cosa cambia
| Paese | Trattamento secondo la circolare 25/E/2023 |
|---|---|
| Francia | Per la convenzione, i redditi dei frontalieri (zona di frontiera di ciascuno Stato) sono imponibili solo nello Stato di residenza |
| Austria | Imponibili solo nello Stato di residenza, se il lavoratore attraversa abitualmente la frontiera (per l’Italia: quotidianamente) |
| San Marino | Tassazione concorrente con definitiva nello Stato di residenza, e credito per le imposte pagate a San Marino |
| Principato di Monaco, Vaticano | Paesi limitrofi / zona di frontiera: si applica la franchigia (Vaticano: solo per retribuzioni non esenti ai sensi dell’art. 3 DPR 601/1973) |
In tutti i casi l’applicazione della franchigia richiede le condizioni della normativa interna (residenza, lavoro quotidiano all’estero, continuità ed esclusività).
Rigo C14, punti 718-719 della CU e familiari a carico
Per far calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti con il codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi C1-C3 devono compilare anche il rigo C14: quindi anche i frontalieri, che usano il codice 4. Nelle colonne 5 e 6 si riportano il codice del punto 718 e l’importo del punto 719 della CU 2026. Le istruzioni non dicono se la quota esente concorra al punto 719.
La quota esente non sparisce del tutto: va computata, insieme ad altri redditi esclusi, nel limite di 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni) che il familiare deve rispettare per essere fiscalmente a carico. E se chiedi prestazioni sociali agevolate (ad esempio l’ISEE), devi dichiarare l’intero reddito prodotto all’estero, compresa la quota esente.
Esempio pratico
-
Caio abita a Ventimiglia e lavora ogni giorno come impiegato in una società del Principato di Monaco. Nel 2025 ha percepito 28.000 euro lordi. Nel 730, Caio indica nella colonna 1 il codice 4 e nella colonna 3 l’importo di 28.000 euro (intero, non solo la parte eccedente). Chi presta l’assistenza fiscale sottrarrà automaticamente i 10.000 euro di franchigia e calcolerà l’IRPEF sui restanti 18.000 euro.
Documenti necessari
- Certificazione Unica 2026 con il punto 455 o 456, se c’è un sostituto d’imposta italiano; con un datore di lavoro estero non c’è la CU e l’importo si ricava dal documento retributivo estero
- Documentazione attestante la residenza in Italia nel 2025
- Contratto di lavoro con il datore di lavoro straniero (per attestare continuatività ed esclusività)
- Eventuale documentazione sulle tasse già pagate all’estero (per verifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni)
Frontaliere con reddito superiore alla franchigia
Scenario. Tizio risiede a Trieste e lavora tutto il 2025 in un’azienda di trasporti a Lubiana (Slovenia). Il suo stipendio annuo lordo è 32.000 euro. Il datore di lavoro sloveno non è un sostituto d’imposta italiano e non rilascia la Certificazione Unica: Tizio ricava l’importo lordo annuo dal documento retributivo estero.
Come si applica. Tizio compila il Quadro C con codice 4 in colonna 1, codice 1 in colonna 2 (contratto indeterminato), e indica 32.000 euro in colonna 3. Chi presta l’assistenza fiscale applica la franchigia di 10.000 euro: l’imponibile IRPEF è 22.000 euro. Tizio non deve fare nulla di speciale: la detrazione della franchigia è automatica.
In pratica
- Non devi calcolare tu la quota esente: indica sempre l’intero reddito percepito nel Quadro C.
- Se hai una CU italiana, controlla che riporti il tuo reddito al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato).
Frontaliere con reddito inferiore alla franchigia
Scenario. Sempronio abita ad Aosta e lavora part-time in Francia per 6 mesi del 2025. Il reddito totale percepito è 7.500 euro.
Come si applica. Anche in questo caso Sempronio usa il codice 4 in colonna 1 e indica 7.500 euro in colonna 3. Poiché il reddito è inferiore alla franchigia di 10.000 euro, l’importo non sarà tassato in Italia. Tuttavia va dichiarato ugualmente nel 730 per correttezza fiscale e per consentire il corretto calcolo del reddito complessivo.
In pratica
- Anche se non pagherai IRPEF su questo reddito, devi comunque dichiararlo nel Quadro C.
- Il reddito frontaliero concorre al calcolo del reddito complessivo, che può influenzare detrazioni e agevolazioni.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 – Agenzia delle Entrate
- Circolare AdE 25/E del 18 agosto 2023 (frontalieri)
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Domande frequenti
Qual è la franchigia di esenzione per i frontalieri nel 2025?
I primi 10.000 euro del reddito percepito in zona di frontiera o in Paesi limitrofi sono esenti da IRPEF in Italia. Solo la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria.
Devo indicare il reddito lordo o quello al netto della franchigia nel 730?
Devi indicare l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà chi presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato o datore di lavoro sostituto) a sottrarre automaticamente la franchigia.
La Svizzera è considerata Paese limitrofo ai fini del regime frontalieri?
Sì, la Svizzera è un Paese limitrofo, ma dal 2024 il regime dipende dal nuovo accordo del 2020: i frontalieri «attuali» (lavoro in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’accordo) restano tassati solo in Svizzera, i nuovi frontalieri sono tassati anche in Italia, con credito per le imposte svizzere e franchigia di 10.000 euro (circolare AdE 25/E del 2023).
Se lavoro in Francia solo part-time per pochi mesi, sono comunque frontaliere?
Contano continuità e quotidianità: per la prassi dell’Agenzia il lavoratore deve recarsi all’estero ogni giorno lavorativo, per un lavoro svolto in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Un rapporto part-time o di pochi mesi può rientrare se ha questi caratteri; un lavoro saltuario o con trasferte non quotidiane no. Verifica il tuo contratto e, se hai dubbi, rivolgiti a un CAF.
Il reddito frontaliero influenza le altre detrazioni o agevolazioni fiscali?
Sì. Anche se una parte è esente, il reddito frontaliero concorre alla formazione del reddito complessivo, che può incidere su detrazioni per figli a carico, detrazione per lavoro dipendente e altri benefici fiscali. La quota esente conta inoltre nel limite di reddito per essere fiscalmente a carico e va dichiarata per intero per le prestazioni sociali agevolate.
Dove trovo il mio reddito frontaliero nella Certificazione Unica 2026?
Il reddito frontaliero è indicato al punto 455 della CU 2026 se il contratto è a tempo indeterminato, al punto 456 se è a tempo determinato.
Cosa cambia per i nuovi frontalieri svizzeri nel 730?
Il reddito è tassato sia in Svizzera (fino all’80% dell’imposta, alla fonte) sia in Italia, che riconosce il credito per le imposte pagate in Svizzera e applica la franchigia di 10.000 euro. Chi risiede entro 20 km dal confine in determinati comuni può optare per l’imposta sostitutiva del 25% delle imposte svizzere (rigo M38).
Devo compilare il rigo C14 se sono frontaliere?
Sì: tutti i lavoratori dipendenti con il codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi C1-C3 devono compilare il rigo C14, quindi anche chi usa il codice 4 dei frontalieri.