Art. 108 c.p.c. – Estromissione del garantito
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.
