Autore: Andrea Marton

  • Plusvalenze da vendita immobili nel 730: quando si pagano le tasse

    In sintesi

    • La plusvalenza si tassa solo entro 5 anni dall’acquisto: se vendi un immobile comprato da più di cinque anni, la plusvalenza è in linea di massima esclusa dal reddito.
    • Eccezione: abitazione principale: anche se vendi entro 5 anni, se l’immobile è stato la tua casa per la maggior parte del periodo, la plusvalenza non è tassata.
    • Quadro D, rigo D4 con codice ‘2’: la plusvalenza da cessione di immobili detenuti da meno di cinque anni si inserisce qui nel 730.
    • Opzione per l’imposta sostitutiva del 26%: puoi chiedere al notaio di applicare direttamente l’imposta sostitutiva all’atto della cessione; in quel caso non inserisci nulla nel 730.
    • La plusvalenza si calcola come differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente documentato.

    Quando la vendita di un immobile genera un reddito tassabile

    Non tutte le vendite di immobili generano un reddito da dichiarare. La regola di base, secondo le istruzioni del 730/2026, è questa: se hai acquistato (o costruito) un immobile e lo rivendi entro cinque anni, la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto – la cosiddetta plusvalenza – costituisce un reddito diverso tassabile. Se sono trascorsi più di cinque anni, la cessione non genera di norma redditi imponibili.

    Ci sono due eccezioni importanti che escludono la tassazione anche entro i cinque anni. Prima eccezione: gli immobili acquisiti per successione (eredità) non generano plusvalenza tassabile in nessun caso. Seconda eccezione: se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita, la plusvalenza è esclusa.

    Se la plusvalenza è tassabile, hai due strade: dichiararla nel quadro D del 730 e assoggettarla a IRPEF ordinaria insieme agli altri redditi, oppure optare per l’imposta sostitutiva del 26%, applicata direttamente dal notaio al momento della vendita. In questo secondo caso non inserisci nulla nel 730: le istruzioni precisano esplicitamente che ‘non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva’.

    Plusvalenze immobiliari: tassate o no?
    Situazione Tassazione
    Vendita dopo 5 anni dall'acquisto Non tassata (reddito escluso)
    Vendita entro 5 anni, immobile non adibito ad abitazione principale Tassata: IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva 26%
    Vendita entro 5 anni, abitazione principale per la maggior parte del periodo Non tassata
    Immobile ricevuto per successione (eredità) Non tassata in nessun caso
    Immobile ricevuto per donazione (entro 5 anni) Tassata: i 5 anni si calcolano dall'acquisto del donante

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un appartamento a Milano nel gennaio 2022 al prezzo di 200.000 euro (spese notarili e imposte di registro incluse: 5.000 euro, costo complessivo 205.000 euro). Lo rivende nel giugno 2025 a 240.000 euro. La plusvalenza è 240.000 – 205.000 = 35.000 euro. Poiché sono trascorsi meno di cinque anni e l’appartamento non era la sua abitazione principale, la plusvalenza è tassabile. Tizio può scegliere al momento del rogito di applicare l’imposta sostitutiva del 26%: paga 9.100 euro (26% di 35.000) tramite il notaio e non inserisce nulla nel 730. Oppure può dichiarare i 35.000 euro nel quadro D e assoggettarli a IRPEF ordinaria: la scelta dipende dalla sua aliquota marginale.

    Documenti necessari

    • Atto di acquisto (rogito notarile) dell’immobile ceduto, con indicazione del prezzo pagato
    • Atto di vendita (rogito) con indicazione del prezzo incassato
    • Fatture e ricevute di tutti i costi inerenti l’acquisto (notaio, imposta di registro, eventuali lavori di ristrutturazione documentati)
    • Prospetto riepilogativo con: corrispettivo lordo, spese inerenti, plusvalenza per ciascuna operazione (da conservare ed esibire su richiesta)
    • Perizia giurata di stima (obbligatoria, da conservare ed esibire)

    Tizio: vende entro 5 anni e sceglie l'imposta sostitutiva al notaio

    Scenario. Tizio ha acquistato un bilocale nel 2022 come investimento (mai usato come abitazione principale) e lo rivende nel 2025 realizzando una plusvalenza di 30.000 euro. Prima del rogito chiede al notaio di applicare l’imposta sostitutiva.

    Come si applica. Il notaio applica e versa l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (7.800 euro). Tizio non inserisce nulla nel quadro D del 730: la cessione è ‘chiusa’ fiscalmente al rogito. Questa soluzione è conveniente se la sua aliquota IRPEF marginale è superiore al 26%.

    In pratica

    • Comunica al notaio prima del rogito che vuoi applicare l’imposta sostitutiva: la scelta è irrevocabile dopo la firma.
    • Il notaio calcola la plusvalenza, applica il 26% e versa l’imposta: conserva la ricevuta.
    • Non inserire nulla nel 730: il quadro D rimane vuoto per questa operazione.

    Caio: vende entro 5 anni e dichiara la plusvalenza nel 730

    Scenario. Caio ha acquistato un immobile nel 2022 per 150.000 euro (più 4.000 euro di costi) e lo vende nel 2025 per 170.000 euro, senza richiedere l’imposta sostitutiva al notaio. La plusvalenza è 16.000 euro.

    Come si applica. Caio inserisce nel rigo D4 del 730 il codice ‘2’ in colonna 3 (cessione di immobili detenuti da meno di cinque anni), il corrispettivo lordo di 170.000 euro in colonna 4 e le spese inerenti (154.000 euro, ossia prezzo di acquisto più costi) in colonna 5. La plusvalenza netta di 16.000 euro concorre al suo reddito complessivo e viene tassata alle aliquote IRPEF ordinarie. Se la sua aliquota marginale è inferiore al 26%, questa strada è più conveniente rispetto all’imposta sostitutiva.

    In pratica

    • Inserisci nella colonna 4 il corrispettivo lordo percepito (prezzo di vendita), non la plusvalenza netta.
    • Le spese in colonna 5 devono essere documentate: rogito di acquisto, notaio, imposta di registro, eventuali lavori.
    • Le spese non possono superare il corrispettivo percepito: il reddito minimo è zero, non negativo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se ho venduto la mia casa dopo 5 anni, devo dichiarare qualcosa?

    No. La plusvalenza da cessione di immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni non è tassabile e non va inserita nel quadro D.

    Cosa succede se l'immobile me lo ha donato qualcuno?

    Le istruzioni del 730/2026 precisano che per gli immobili ricevuti per donazione il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto o costruzione da parte del donante, non dalla data della donazione. Se il donante lo aveva acquistato da più di cinque anni, la plusvalenza non è tassata.

    Posso scegliere l'imposta sostitutiva del 26% dopo aver già firmato il rogito?

    No. L’opzione per l’imposta sostitutiva si esercita al momento dell’atto notarile ed è irrevocabile. Se non l’hai scelta al rogito, la plusvalenza va dichiarata nel quadro D e tassata con IRPEF ordinaria.

    Quali spese posso detrarre dal corrispettivo per calcolare la plusvalenza?

    Il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, più ogni altro costo inerente documentato: spese notarili, imposte di registro, IPT, eventuali costi di ristrutturazione. Non è deducibile la cosiddetta indennità di rinuncia.

    Se la plusvalenza è negativa (ho venduto in perdita), devo comunque dichiarare?

    Se il corrispettivo è inferiore al costo di acquisto, non c’è plusvalenza e non c’è reddito da dichiarare. Non è possibile portare la minusvalenza in compensazione con altri redditi.

    Vedi anche: Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione, Plusvalenza cessione azienda, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Successione legittima: chi eredita senza testamento

    Quando una persona muore senza lasciare testamento, è la legge a stabilire chi eredita e in quali proporzioni. È la cosiddetta successione legittima. In questa guida vediamo chi sono gli eredi per legge, quali quote spettano a coniuge e figli nei casi più frequenti e perché il convivente di fatto resta escluso senza un testamento.

    Quando si apre la successione legittima

    La successione legittima opera quando il defunto non ha lasciato testamento, oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio. In questi casi è la legge a individuare gli eredi, secondo le regole degli articoli 565 e seguenti del Codice civile.

    L’obiettivo della legge è far passare i beni alle persone più vicine al defunto secondo un ordine prestabilito di parentela e affetti.

    Chi sono gli eredi per legge

    L’articolo 565 indica le categorie dei successibili. L’eredità si devolve, secondo un ordine, a:

    • il coniuge;
    • i figli (e i loro discendenti);
    • gli ascendenti (genitori, nonni);
    • i fratelli e le sorelle;
    • gli altri parenti fino al sesto grado.

    In mancanza di tutti costoro, l’eredità è devoluta allo Stato.

    La successione dei figli

    L’articolo 566 riguarda la successione dei figli: in assenza di coniuge, i figli succedono al genitore in parti uguali tra loro.

    Se un figlio è premorto, intervengono i suoi discendenti per rappresentazione: i nipoti subentrano nella quota che sarebbe spettata al genitore.

    Le quote più frequenti

    Ecco come si ripartisce l’eredità nei casi più comuni:

    • solo figli: tutto ai figli, in parti uguali;
    • coniuge + un figlio: metà al coniuge e metà al figlio;
    • coniuge + due o più figli: un terzo al coniuge e due terzi ai figli (divisi tra loro);
    • coniuge senza figli, con ascendenti o fratelli: due terzi al coniuge e il resto agli ascendenti/fratelli;
    • solo coniuge: tutto al coniuge.

    Legittima e successione legittima: non confonderle

    Attenzione a due nozioni che suonano simili ma sono diverse. La successione legittima è quella che opera in assenza di testamento. La legittima (o quota riservata) è invece la parte che spetta in ogni caso a coniuge, figli e ascendenti, anche quando c’è un testamento.

    La parte di cui il testatore può disporre liberamente è la quota disponibile. Nella successione legittima il problema della legittima non si pone, perché è la legge stessa a distribuire tutto.

    Il convivente di fatto è escluso

    La successione legittima protegge il coniuge e i parenti, ma non il convivente di fatto: chi convive senza essere sposato (e senza unione civile) non eredita per legge.

    Per lasciare qualcosa al convivente occorre un testamento, nei limiti della quota disponibile. È un punto spesso trascurato che può lasciare il partner senza tutela.

    Un esempio concreto

    Tizio muore senza testamento, lasciando la moglie Caia e due figli. Si apre la successione legittima: alla moglie spetta un terzo dell’eredità, mentre i due terzi vanno ai figli, che li dividono in parti uguali (un terzo ciascuno). Se Tizio avesse convissuto con una compagna senza sposarla, questa non avrebbe ricevuto nulla per legge: solo un testamento, nei limiti della disponibile, avrebbe potuto tutelarla.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Senza testamento, chi eredita per primo?

    Eredita la cerchia più stretta: coniuge e figli. In loro mancanza subentrano ascendenti, fratelli e sorelle e poi gli altri parenti fino al sesto grado; in assenza di tutti, lo Stato.

    Il mio compagno convivente eredita se non faccio testamento?

    No. Il convivente di fatto non eredita per legge. Per lasciargli qualcosa serve un testamento, nei limiti della quota disponibile.

    Coniuge e due figli: come si divide?

    Al coniuge spetta un terzo dell’eredità, ai due figli i restanti due terzi, divisi in parti uguali tra loro.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Rinuncia all’eredità, Eredità e casa del convivente, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili e Successione di leggi penali.

  • Donazioni a ONLUS e Terzo settore nel 730/2026: detrazione o deduzione?

    In sintesi

    • Tre aliquote di detrazione a seconda dell’ente: 26% per ONLUS (codice 61), 30% per ONLUS e APS (codice 71), 35% per organizzazioni di volontariato (codice 76).
    • Massimale unico di 30.000 euro per le detrazioni con codice 61, 71 e 76: la donazione detraibile non può superare questa soglia annua.
    • Deduzione alternativa fino al 10% del reddito complessivo (rigo E36): si può dedurre dal reddito invece di detrarre dall’imposta, ma le due agevolazioni non sono cumulabili per la stessa erogazione.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di debito/credito, assegno. Senza tracciabilità, nessuna agevolazione.
    • Erogazioni in natura ammesse per i codici 71 e 76 e per la deduzione E36, purché valorizzate secondo i criteri del decreto ministeriale 28 novembre 2019.
    • ETS iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) accedono alle stesse agevolazioni delle ONLUS dal momento dell’operatività del Registro.

    Detrazione o deduzione: quale conviene per le donazioni al Terzo settore?

    Quando fai una donazione a una ONLUS, a un’associazione di promozione sociale o a un ente del Terzo settore, il Fisco ti riconosce un vantaggio fiscale. Ma il vantaggio funziona in modo diverso a seconda di come scegli di indicarlo nel 730/2026: puoi usare la detrazione (che riduce direttamente l’imposta che devi pagare) oppure la deduzione (che riduce il reddito su cui calcoli l’imposta).

    La detrazione per le ONLUS è del 26% (codice 61) fino a 30.000 euro di donazioni. Se l’ente è una ONLUS o un’associazione di promozione sociale (APS) iscritta al registro nazionale, la detrazione sale al 30% (codice 71). Se invece hai donato a un’organizzazione di volontariato, l’aliquota arriva al 35% (codice 76). In tutti e tre i casi il tetto massimo di spesa detraibile è 30.000 euro l’anno.

    In alternativa, per le stesse donazioni puoi scegliere la deduzione dal reddito complessivo (rigo E36): si deduce fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione supera il reddito, l’eccedenza si porta in avanti fino a quattro anni. Attenzione: per la stessa donazione non puoi usare sia la detrazione sia la deduzione.

    Aliquote, massimali e righi per le donazioni al Terzo settore
    Tipo di agevolazione A chi si applica Aliquota / Limite Rigo/codice 730
    Detrazione ONLUS e popolazioni colpite da calamità 26% fino a 30.000 euro E8-E10, codice 61
    Detrazione ONLUS e APS iscritte al registro nazionale 30% fino a 30.000 euro E8-E10, codice 71
    Detrazione Organizzazioni di volontariato (OV) e ETS RUNTS 35% fino a 30.000 euro E8-E10, codice 76
    Deduzione dal reddito ONLUS, OV, APS, ETS iscritti al RUNTS fino al 10% del reddito complessivo E36

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito complessivo di 30.000 euro e ha donato 500 euro a una organizzazione di volontariato iscritta al RUNTS. Con la detrazione del 35% (codice 76) ottiene un risparmio d’imposta di 175 euro (500 × 35%). Se invece sceglie la deduzione (E36), porta il reddito imponibile a 29.500 euro: con l’aliquota IRPEF del 23% risparmia 115 euro. In questo caso la detrazione è più conveniente. Il calcolo cambia se il reddito è più alto e l’aliquota marginale supera il 35%.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del bonifico bancario o postale con causale ‘erogazione liberale’
    • Estratto conto della carta di credito o debito (in alternativa al bonifico)
    • Attestazione rilasciata dall’ente beneficiario con importo e data della donazione
    • Certificazione Unica del datore di lavoro (codici onere 61, 71 o 76 se già indicati)
    • Decreto ministeriale 28 novembre 2019 (per le erogazioni in natura, ai fini della valorizzazione)

    Donazione a una ONLUS per aiuti umanitari

    Scenario. Caio ha versato 800 euro a una ONLUS riconosciuta che gestisce aiuti umanitari, tramite bonifico bancario.

    Come si applica. Caio deve indicare 800 euro nei righi da E8 a E10 del 730/2026 con il codice 61. Chi gli presta assistenza fiscale (CAF o sostituto) calcolerà la detrazione del 26% sull’importo donato, pari a 208 euro. L’importo è inferiore al massimale di 30.000 euro. Il pagamento tracciabile è già documentato dalla ricevuta del bonifico.

    In pratica

    • Codice da indicare: 61 nei righi da E8 a E10.
    • Detrazione spettante: 26% di 800 euro = 208 euro di imposta in meno.
    • Conservare la ricevuta del bonifico con causale ‘erogazione liberale’.

    Donazione a un'organizzazione di volontariato con scelta della deduzione

    Scenario. Sempronio ha un reddito di 50.000 euro e ha donato 3.000 euro a un’organizzazione di volontariato iscritta al RUNTS. Vuole capire se conviene detrarre o dedurre.

    Come si applica. Con la detrazione (codice 76, aliquota 35%) otterrebbe 1.050 euro di risparmio d’imposta. Con la deduzione (E36, fino al 10% del reddito, cioè fino a 5.000 euro), il reddito imponibile scende a 47.000 euro: con aliquota IRPEF al 35% su quella fascia, il risparmio sarebbe circa 1.050 euro – pari. Conviene verificare caso per caso. Sempronio non può però usare entrambe le opzioni per la stessa donazione.

    In pratica

    • Detrazione 35% (codice 76): 3.000 × 35% = 1.050 euro.
    • Deduzione E36: riduce il reddito di 3.000 euro (entro il 10% di 50.000 = 5.000 euro).
    • Le due agevolazioni sono alternative, non cumulabili per la stessa erogazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per una donazione a una ONLUS nel 730/2026?

    Si detrae il 26% dell’importo donato (codice 61), il 30% se si dona a una ONLUS o APS (codice 71), oppure il 35% per le organizzazioni di volontariato (codice 76). In tutti i casi il tetto massimo di spesa è 30.000 euro annui.

    Posso dedurre le donazioni invece di detrarre?

    Sì. Con il rigo E36 del 730 puoi dedurre dal reddito complessivo fino al 10% del reddito stesso. Ma non puoi usare detrazione e deduzione per la stessa donazione.

    Quali documenti devo conservare per le donazioni a ONLUS?

    Devi conservare la ricevuta del bonifico bancario o postale, oppure l’estratto conto se hai pagato con carta. Serve anche l’attestazione dell’ente che conferma l’importo e la data della donazione.

    Posso donare in natura invece che in denaro?

    Sì, per i codici 71 e 76 e per la deduzione E36 sono ammesse anche le donazioni in natura. Il valore va determinato secondo il decreto ministeriale 28 novembre 2019.

    La detrazione si riduce se il mio reddito è alto?

    Sì. Per redditi complessivi superiori a 120.000 euro la detrazione del 26% (codice 61) decresce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro. Le aliquote del 30% e 35% seguono la stessa regola per chi supera quella soglia.

    Un ente del Terzo settore iscritto al RUNTS ha le stesse agevolazioni di una ONLUS?

    Sì, dal momento dell’operatività del RUNTS gli ETS iscritti accedono alle stesse detrazioni (30% o 35%) e alla deduzione del 10%, alle stesse condizioni delle ONLUS e delle organizzazioni di volontariato.

  • Detrazione interessi mutuo costruzione: come funziona nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sugli interessi passivi pagati nel 2025 per mutui ipotecari destinati alla costruzione dell’abitazione principale.
    • Massimale 2.582,28 euro: la detrazione si calcola su un importo non superiore a questa cifra.
    • Timing preciso: il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori.
    • Solo per l’abitazione principale: quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
    • Anche Forze Armate e Forze di Polizia: per il personale in servizio permanente spetta la detrazione anche senza il requisito della dimora abituale, purché si tratti dell’unica abitazione di proprietà.

    Cos'è e quando spetta la detrazione sul mutuo di costruzione

    Se hai stipulato un mutuo ipotecario per costruire (o ristrutturare radicalmente) la tua abitazione principale, puoi portare in detrazione il 19% degli interessi passivi pagati. Non si tratta della detrazione più nota, quella per l’acquisto della casa: questa riguarda chi ha acceso un mutuo per realizzare un immobile da zero, o per eseguire una ristrutturazione edilizia che lo renda di fatto nuovo.

    La regola chiave riguarda i tempi: il contratto di mutuo deve essere firmato nei sei mesi che precedono l’inizio dei lavori, oppure nei diciotto mesi successivi. Se stipuli il mutuo troppo in anticipo o troppo in ritardo rispetto al cantiere, perdi il diritto alla detrazione.

    La detrazione spetta sulla parte di interessi effettivamente rimasti a tuo carico, fino a un massimale di 2.582,28 euro complessivi. Se il mutuo è intestato a più persone, il limite si applica all’ammontare totale e ciascun cointestatario può detrarre solo la propria quota.

    Riepilogo detrazione mutuo costruzione
    Voce Dettaglio
    Percentuale di detrazione 19%
    Massimale su cui calcolare la detrazione 2.582,28 euro
    Risparmio fiscale massimo 490,63 euro (19% di 2.582,28)
    Timing stipula mutuo Entro 6 mesi prima o 18 mesi dopo l'inizio lavori
    Dove indicarlo nel 730 Righi da E8 a E10, codice 10 (mutui stipulati fino al 31/12/2021), codice 46 (stipulati dal 01/01/2022 al 31/12/2024), codice 55 (stipulati dal 01/01/2025)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un mutuo ipotecario per la costruzione della sua abitazione principale, stipulato nel 2022. Nel 2025 ha pagato interessi passivi per 3.100 euro. Poiché il massimale è 2.582,28 euro, la base su cui calcola la detrazione è 2.582,28 euro. La detrazione spettante è il 19% di 2.582,28 = 490,63 euro. Tizio indica nel rigo E8 (o E9 o E10) il codice 46 e l’importo 2.582 euro (arrotondato). Il risparmio reale sull’imposta è di circa 491 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo ipotecario (copia)
    • Estratti conto o certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2025
    • Concessione edilizia o permesso di costruire (o documentazione equivalente che attesti l’inizio lavori)
    • Certificazione Unica 2026, se il datore di lavoro ha già considerato gli interessi nel conguaglio (codici onere 10, 46 o 55)

    Caio ha stipulato il mutuo prima dell'inizio lavori: rientra nei termini?

    Scenario. Caio firma il contratto di mutuo ipotecario a gennaio 2025. I lavori di costruzione partono ad aprile 2025, tre mesi dopo. Vuole sapere se la detrazione spetta.

    Come si applica. Sì, Caio rientra nei termini. Il mutuo è stato stipulato nei sei mesi che precedono l’inizio dei lavori (tre mesi prima, entro il limite di sei). La detrazione spetta sugli interessi pagati nel 2025, fino al massimale di 2.582,28 euro. Indicherà i dati nel 730/2026 usando il codice 55 (mutuo stipulato dal 1° gennaio 2025).

    In pratica

    • Controlla la data di stipula del mutuo e quella di inizio lavori: devono stare entro i sei mesi (mutuo prima dei lavori) o i diciotto mesi (mutuo dopo l’inizio lavori).
    • Chiedi alla banca la certificazione degli interessi passivi pagati nel 2025.
    • Indica nel 730 il codice 55 (se il mutuo è del 2025) nei righi da E8 a E10, con l’importo effettivo pagato fino a 2.582,28 euro.

    Sempronia è cointestataria del mutuo con il marito: come si divide la detrazione?

    Scenario. Sempronia e il marito sono entrambi intestatari del mutuo per la costruzione della loro abitazione principale. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 4.000 euro di interessi, 2.000 euro ciascuno.

    Come si applica. Il massimale di 2.582,28 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi sostenuti. Sempronia e il marito possono detrarre ciascuno la propria quota di interessi, ma la somma non può superare 2.582,28 euro totali. Con 2.000 euro ciascuno e un massimale complessivo di 2.582,28 euro, nella pratica ciascuno potrà applicare la detrazione del 19% sulla propria quota fino a concorrenza del limite.

    In pratica

    • Ogni cointestatario indica nel proprio 730 la propria quota di interessi effettivamente pagata.
    • Verificate che la somma delle quote non superi il massimale complessivo di 2.582,28 euro.
    • Se il marito è fiscalmente a carico di Sempronia, lei può detrarre entrambe le quote di interessi passivi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il massimale della detrazione per il mutuo di costruzione?

    Il massimale è 2.582,28 euro. La detrazione del 19% si applica agli interessi effettivamente pagati, ma solo sulla parte che non supera questa cifra. Il risparmio fiscale massimo è quindi circa 490,63 euro.

    Qual è la differenza con la detrazione per il mutuo di acquisto?

    La detrazione per l’acquisto dell’abitazione principale ha un massimale più alto: 4.000 euro. La detrazione per la costruzione si applica ai mutui stipulati per realizzare o ristrutturare radicalmente l’immobile, non per acquistarlo già costruito.

    Posso detrarre gli interessi del mutuo di costruzione se non ci abito ancora?

    La detrazione spetta sui mutui per costruire l’abitazione principale. Se i lavori sono ancora in corso durante il 2025, la detrazione si applica comunque agli interessi pagati in quell’anno, a condizione che siano rispettati i termini sulla stipula del mutuo rispetto all’inizio lavori.

    Il mutuo deve essere ipotecario?

    Sì. La detrazione riguarda esclusivamente i mutui ipotecari. Non spetta per altri tipi di finanziamento, come l’apertura di credito bancaria o la cessione dello stipendio.

    Dove indico gli interessi nel modello 730?

    Nei righi da E8 a E10, usando il codice 10 per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021, il codice 46 per quelli stipulati dal 2022 al 2024, e il codice 55 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2025.

    Spetta la detrazione anche se il mutuo è stato rinegoziato?

    Sì. In caso di rinegoziazione, subentro o accollo, la data da considerare è quella del contratto di rinegoziazione o accollo, non quella del mutuo originario. Usa il codice corrispondente alla data del nuovo contratto.

    Vedi anche: IMU prima casa, Abitazione principale, Detrazione 19% canoni di leasing abitazione principale, Detrazioni canoni di locazione, IMU sui beni merce delle imprese di costruzioni e Diritto di abitazione coniuge superstite.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): welfare, Sanimoda e Previmoda

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: welfare, Sanimoda e Previmoda – sanità integrativa e previdenza complementare

    Il CCNL Concia ha costruito un sistema di welfare bipartito: Sanimoda per la salute integrativa e Previmoda per la pensione complementare. Entrambi i fondi sono reali e operativi per i lavoratori dell’industria conciaria italiana dal 2017. Il rinnovo 2024 ha potenziato le coperture con l’introduzione della Long Term Care.

    In sintesi

    Il CCNL Concia prevede due pilastri di welfare: Sanimoda (fondo sanitario integrativo, contributo datore 15 €/mese dal 2026 + LTC 2 €/mese) e Previmoda (previdenza complementare, contributo 1,50% lavoratore + 1,50% datore). Entrambi sono fondi reali del settore moda/tessile-concia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Fondo sanitario
    Sanimoda (sanimoda.it)
    Fondo previdenza
    Previmoda (previmoda.it)

    Tabella riepilogativa

    Sistema di welfare nel CCNL Concia – contributi in vigore 2026
    Fondo / prestazione Contributo datore Contributo lavoratore Decorrenza
    Sanimoda – sanità integrativa 15,00 €/mese Facoltativo (quota aggiuntiva) 1° aprile 2026
    Sanimoda – LTC (non autosufficienza) 2,00 €/mese 1° gennaio 2026
    Previmoda – previdenza complementare 1,50% della retribuzione 1,50% della retribuzione Dal settembre 2017 (adesione volontaria)
    TFR conferito a Previmoda 100% (nuovi assunti post 2007) o quota scelta Alla scelta di adesione

    Fonti verificate: i dati su Sanimoda e LTC sono tratti dalla comunicazione ufficiale del rinnovo del 7 marzo 2024 (UNIC/Filctem-Cgil/Femca-Cisl/Uiltec-Uil, confermata da Uiltec.it e dal sito Femca-Cisl). I dati su Previmoda sono confermati dal sito ufficiale previmoda.it e dall’accordo del 5 aprile 2017.

    Sanimoda: il fondo sanitario del settore moda

    Sanimoda è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del comparto moda/tessile-concia, istituito con accordo del 28 luglio 2017 tra le organizzazioni datoriali (inclusa UNIC) e le sigle sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil). È gestito da UniSalute e si rivolge a una platea potenziale di circa 400.000 lavoratori nei settori tessile, abbigliamento, concia, calzatura e accessori moda.

    Le principali prestazioni di Sanimoda comprendono:

    • Rimborso di visite specialistiche e accertamenti diagnostici in strutture convenzionate.
    • Copertura per ricoveri ospedalieri (chirurgici e medici) con camere singole nelle strutture accreditate.
    • Rimborso di spese dentistiche (visite, estrazioni, devitalizzazioni, protesi parziali).
    • Prestazioni di prevenzione (screening, check-up, esami preventivi).
    • Rimborso di spese per alta diagnostica (risonanze, TAC, PET) senza lunghe attese SSN.

    Con il rinnovo del 7 marzo 2024, il contributo mensile a carico del datore è stato elevato da 12 a 15 € per lavoratore, con decorrenza 1° aprile 2026. Questa variazione migliora le prestazioni disponibili per i lavoratori e i loro familiari a carico (se iscritti al fondo).

    LTC – Long Term Care: la nuova copertura per la non autosufficienza

    Una delle novità più significative del rinnovo 2024 è l’introduzione della copertura Long Term Care (LTC), destinata a garantire una rendita mensile ai lavoratori che perdano in modo permanente la propria autosufficienza. Il contributo è di 2 € mensili a carico esclusivo del datore, con decorrenza gennaio 2026.

    La LTC si attiva in caso di:

    • Impossibilità di svolgere autonomamente almeno 3 delle 6 attività della vita quotidiana (Activities of Daily Living: vestirsi, lavarsi, alimentarsi, spostarsi, uso dei servizi igienici, continenza), valutata da una commissione medica.
    • Deterioramento cognitivo grave (demenza, Alzheimer in stadio avanzato).

    La rendita mensile erogata e le condizioni di accesso sono definite dalla polizza stipulata dal fondo: per i dettagli aggiornati consultare il sito Sanimoda o il sindacato di riferimento.

    Previmoda: la previdenza complementare

    Previmoda è il fondo pensione complementare negoziale del settore moda, tessile e concia, iscritto all’Albo COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). I lavoratori conciatori vi possono aderire dal settembre 2017 in base all’accordo sottoscritto da UNIC e le sigle sindacali.

    Caratteristiche principali:

    • Contribuzione definita: i versamenti (lavoratore 1,50% + datore 1,50% + TFR) si accumulano in un conto individuale con rendimento netto dei mercati finanziari.
    • Linee di investimento: i lavoratori possono scegliere tra più comparti (garanzia, bilanciato prudente, bilanciato dinamico, ecc.) in base al proprio orizzonte temporale e alla propensione al rischio.
    • Prestazioni: alla pensione INPS, il lavoratore può richiedere la prestazione in forma di rendita vitalizia, di capitale (fino al 50%) o mista.
    • Portabilità: in caso di cambio di azienda (restando nel settore moda/tessile-concia), la posizione individuale si trasferisce automaticamente con il lavoratore.

    Il grande vantaggio dell’adesione è che il contributo del datore (1,50%) è erogato solo se il lavoratore aderisce: non aderire a Previmoda equivale a rinunciare gratuitamente a quella quota della retribuzione, che non viene corrisposta in busta paga né in altra forma.

    Fiscalità del welfare contrattuale

    Le prestazioni di welfare contrattuale godono di vantaggi fiscali specifici:

    • Sanimoda: i contributi versati dal datore a fondi sanitari integrativi ex art. 51 comma 2 lett. a) TUIR sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore fino a 3.615,20 € annui. In caso di erogazione diretta (rimborso spese), la quota eccedente è tassata.
    • Previmoda: i contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € annui. I rendimenti durante l’accumulo sono tassati all’11% (aliquota agevolata per i fondi pensione). La prestazione finale è tassata dal 15% (con riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%).

    Casi pratici

    Tizio – accede a Sanimoda per una risonanza magnetica
    Tizio, operaio D2 in una conceria di Arzignano, ha bisogno di una risonanza magnetica alla spalla per un problema lavorativo non riconosciuto come infortunio. I tempi SSN sono di 8 mesi. Attraverso la piattaforma Sanimoda prenota la stessa prestazione in una struttura convenzionata: la effettua entro 2 settimane con rimborso integrale nei limiti del massimale del piano sanitario.
    Caia – sceglie Previmoda per il contributo datoriale
    Caia viene assunta a 28 anni in una conceria di Santa Croce sull’Arno. Ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Il consulente sindacale le spiega che aderire a Previmoda porta il versamento aggiuntivo dell’1,50% da parte del datore su ogni busta paga. Con una retribuzione mensile di 2.090 €, il contributo datoriale è di 31,35 €/mese (376,20 €/anno) che si perde interamente se non aderisce. Caia aderisce.
    Sempronio – LTC alla perdita di autosufficienza
    Sempronio, ex operaio in pensione dopo 35 anni di conceria, sviluppa una demenza grave a 72 anni. La sua famiglia attiva la copertura LTC di Sanimoda: la commissione medica accerta la perdita di autosufficienza e approva la rendita mensile integrativa, che si aggiunge alla pensione INPS e alla prestazione Previmoda. Questa combinazione garantisce una copertura più adeguata delle spese di assistenza.

    Domande frequenti

    Cos’è Sanimoda e a cosa dà diritto?
    Sanimoda è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore moda/tessile-concia. Eroga rimborsi per visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri e spese dentistiche, integrando il SSN. Dal 1° aprile 2026 il contributo datoriale è di 15 € mensili per lavoratore. Informazioni su sanimoda.it.
    Cos’è Previmoda e come funziona?
    Previmoda è il fondo pensione complementare negoziale del settore moda/tessile-concia. Prevede contributi del lavoratore (1,50%) e del datore (1,50%) più il conferimento del TFR. Il contributo datoriale è erogato solo se il lavoratore aderisce. Informazioni su previmoda.it.
    Cos’è la copertura LTC introdotta nel 2024?
    La Long Term Care (LTC) è una copertura per la non autosufficienza introdotta dal rinnovo del 7 marzo 2024. Dal gennaio 2026 il datore versa 2 €/mese per lavoratore: la polizza eroga una rendita mensile in caso di perdita permanente dell’autosufficienza certificata da commissione medica.
    L’adesione a Sanimoda è obbligatoria?
    Il contributo datoriale a Sanimoda è automatico per tutti i lavoratori coperti dal CCNL UNIC. Il lavoratore beneficia delle prestazioni sanitarie integrative senza necessità di adesione formale separata, ma deve registrarsi sulla piattaforma per accedere alle strutture convenzionate.
    Come si accede alle prestazioni di Sanimoda?
    Tramite la piattaforma sanimoda.it: prenotazione diretta in strutture convenzionate oppure richiesta di rimborso per spese sostenute in strutture non convenzionate, nei limiti dei massimali del piano. Per le istruzioni operative, contattare il sindacato di categoria o il proprio datore di lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. I dati su Sanimoda (contributo 15 €/mese + LTC 2 €/mese) e su Previmoda (contributi 1,50% + 1,50%) sono verificati sulle fonti ufficiali delle parti firmatarie. Per le prestazioni esatte e le condizioni di accesso consultare sanimoda.it e previmoda.it, oppure il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro.

  • Lavoro all’estero e retribuzioni convenzionali: come dichiarare nel 730

    In sintesi

    • Chi riguarda: lavoratori dipendenti residenti in Italia che svolgono lavoro in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero.
    • Retribuzione convenzionale: importo stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro, usato al posto della retribuzione reale per calcolare il reddito imponibile.
    • Dove si dichiara: Quadro C, Sezione I, codice ‘6’ nella colonna 4 (Altri dati) e codice ‘2’ nella colonna 1 (Tipo).
    • Reddito imponibile: si usa la retribuzione convenzionale ministeriale, non lo stipendio effettivo ricevuto all’estero.
    • Documento chiave: Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (punti 1 o 2 per il reddito).
    • Detrazioni spettanti: spetta la detrazione per lavoro dipendente rapportata al periodo di lavoro, calcolata da chi presta l’assistenza fiscale.

    Cosa sono le retribuzioni convenzionali e quando si usano

    Se lavori stabilmente all’estero per un datore di lavoro italiano, e il tuo rapporto di lavoro ha come oggetto esclusivo l’attività svolta fuori dall’Italia, non dichiari lo stipendio che hai effettivamente ricevuto. Dichiari invece una retribuzione convenzionale, cioè un importo fisso stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo sistema esiste per evitare che chi lavora in Paesi con costo della vita molto diverso da quello italiano sia tassato in modo iniquo.

    La regola si trova nell’art. 51, comma 8-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e si applica solo se il rapporto di lavoro è continuativo e svolto interamente all’estero. Non basta andare spesso in trasferta: serve che l’estero sia il luogo stabile e principale della tua attività lavorativa.

    Nel 730/2026 questi redditi vanno nel Quadro C, Sezione I. Nella colonna 1 (Tipo) si mette il codice 2, nella colonna 4 (Altri dati) il codice 6. Il reddito da indicare è quello convenzionale, che trovi nella Certificazione Unica 2026 rilasciata dal tuo datore di lavoro (punti 1 o 2 a seconda del contratto).

    Riepilogo compilazione Quadro C per lavoro estero convenzionale
    Elemento Valore/istruzione
    Sezione del modello Quadro C, Sezione I
    Codice colonna 1 (Tipo) 2 (lavoro dipendente o assimilato)
    Codice colonna 4 (Altri dati) 6 (retribuzioni convenzionali estero, art. 51 c. 8-bis TUIR)
    Importo da indicare Retribuzione convenzionale ministeriale (non quella reale)
    Documento di riferimento Certificazione Unica 2026, punto 1 o 2
    Detrazioni Detrazione per lavoro dipendente, rapportata al periodo

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come tecnico per una società italiana con sede operativa in Germania, dove risiede per tutto il 2025. Il suo stipendio reale è 52.000 euro annui. Il Ministero del Lavoro ha fissato per la sua categoria la retribuzione convenzionale a 38.000 euro. Nel 730/2026, Tizio indica nel Quadro C il reddito di 38.000 euro (non 52.000), inserisce codice 2 in colonna 1 e codice 6 in colonna 4. La detrazione per lavoro dipendente viene calcolata da chi presta assistenza fiscale tenendo conto di questo importo convenzionale.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (punto 1 o 2)
    • Tabella delle retribuzioni convenzionali pubblicata annualmente dal Ministero del Lavoro
    • Contratto di lavoro (per verificare continuatività e oggetto esclusivo del rapporto)
    • Eventuali documenti sul Paese estero di lavoro per compilare il codice Stato estero se richiesto

    Lavoratore dipendente di azienda italiana, tutto l'anno all'estero

    Scenario. Caio, residente a Milano, è un ingegnere assunto da una multinazionale italiana. Nel 2025 lavora esclusivamente nella filiale di Dubai: non torna mai in Italia per motivi di lavoro. Il datore di lavoro è italiano e gli rilascia la Certificazione Unica 2026.

    Come si applica. Caio rientra nel regime delle retribuzioni convenzionali (art. 51, c. 8-bis TUIR). Nel 730 usa il codice 2 in colonna 1 e il codice 6 in colonna 4. Indica il reddito convenzionale ministeriale, non quello che ha effettivamente percepito. Chi presta l’assistenza fiscale calcola la detrazione per lavoro dipendente su quella base.

    In pratica

    • Controlla la Certificazione Unica 2026: il reddito indicato dal datore di lavoro dovrebbe già essere quello convenzionale.
    • Se hai dubbi su quale importo convenzionale si applica alla tua categoria, chiedi al datore di lavoro o al CAF.

    Lavoratore con periodi sia in Italia sia all'estero

    Scenario. Sempronio lavora per una società italiana: da gennaio a giugno è in trasferta continua tra Roma e Berlino (metà mese in ciascun Paese); da luglio a dicembre è stabilmente a Berlino con oggetto esclusivo del rapporto all’estero.

    Come si applica. Solo il periodo da luglio a dicembre (6 mesi) soddisfa il requisito di continuatività ed esclusività. Per quei mesi Sempronio usa le retribuzioni convenzionali (codice 6 in colonna 4). Per il primo semestre, invece, i redditi sono redditi di lavoro dipendente ordinari (codice 2 in colonna 1, senza codice 6). Occorre compilare righi distinti nel Quadro C per i due periodi.

    In pratica

    • Verifica con il datore di lavoro se ha già suddiviso i due periodi nella Certificazione Unica.
    • In caso di periodi misti, è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un professionista per la corretta ripartizione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'retribuzione convenzionale'?

    È un importo fisso stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro che sostituisce lo stipendio reale ai fini del calcolo delle imposte per chi lavora stabilmente all’estero. Non dipende da quanto hai effettivamente guadagnato.

    Devo avere un contratto a tempo indeterminato per usare le retribuzioni convenzionali?

    No, ma il rapporto deve essere continuativo e l’attività svolta all’estero deve essere l’oggetto esclusivo del rapporto. Sia i contratti a tempo determinato sia quelli indeterminato possono rientrare nel regime, se rispettano questi requisiti.

    Come faccio a sapere quale retribuzione convenzionale si applica a me?

    La tabella viene pubblicata ogni anno dal Ministero del Lavoro. Il tuo datore di lavoro dovrebbe averla già usata per compilare la Certificazione Unica 2026. Se non sei sicuro, chiedi al datore di lavoro o a un CAF.

    Se lavoro all'estero devo pagare le tasse anche lì?

    Dipende dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese dove lavori. Il regime delle retribuzioni convenzionali riguarda solo la dichiarazione in Italia; l’eventuale doppia tassazione va verificata caso per caso.

    Posso usare il 730 se lavoro all'estero?

    Sì, se sei residente fiscalmente in Italia. I redditi prodotti all’estero con retribuzioni convenzionali vanno dichiarati nel Quadro C del 730.

  • Art. 1052 Codice della Navigazione: Decadenza dell’esercente dal beneficio della limitazione

    Art. 1052 Codice della Navigazione: Decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione).

    L'esercente decade dal beneficio della limitazione per mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 2 L. 633/1941 – Elencazione delle opere protette

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Eccedenze IRPEF da dichiarazioni precedenti: come riportarle nel 730

    In sintesi

    • Il credito non rimborsato si riporta nel rigo F3: se dalla dichiarazione 2024 risulta un credito IRPEF che il sostituto non ha ancora restituito, va indicato nella colonna 1 del rigo F3.
    • La fonte è la CU 2026 o il modello REDDITI PF 2025: per chi ha presentato REDDITI PF 2025, il credito sta nella colonna 5 del rigo RX1; per chi ha il 730/2025, al punto 64 della CU 2026.
    • Se hai già usato il credito in compensazione F24, indicalo nella colonna 2: la colonna 1 mostra il credito totale, la colonna 2 la parte già usata con F24.
    • Le eccedenze riguardano anche addizionale regionale e comunale: colonne 8 e 11 del rigo F3 raccolgono i crediti non rimborsati di queste imposte aggiuntive.
    • Dichiarazioni integrative ultrannuali vanno nel rigo F4: se nel 2025 hai presentato una dichiarazione integrativa a favore per anni precedenti al 2024, il credito risultante va in F4, non in F3.

    Cos'è un'eccedenza e quando si crea

    Quando presenti la dichiarazione dei redditi e risulta che hai pagato più IRPEF di quanta ne dovevi – perché le ritenute trattenute dallo stipendio erano eccessive, oppure perché hai avuto molte detrazioni – il risultato è un credito fiscale. Normalmente il datore di lavoro te lo rimborsa direttamente in busta paga. Ma a volte questo rimborso non avviene: per esempio perché non hai un sostituto d’imposta, oppure perché hai chiesto che il credito venga usato per pagare altre imposte con il modello F24.

    Questo credito che ‘avanza’ dalla dichiarazione precedente si chiama eccedenza. Le istruzioni del modello 730/2026 dedicano la Sezione III del quadro F proprio a queste eccedenze, cioè ai crediti maturati con le dichiarazioni passate e non ancora consumati. Se non li riporti nel 730/2026, perdi il beneficio: il credito risultante dal 2024 non viene scalato dall’imposta del 2025.

    Riportare l’eccedenza è semplice, a patto di avere i documenti giusti. La fonte principale è la Certificazione Unica 2026 (CU 2026) rilasciata dal datore di lavoro, oppure il prospetto di liquidazione del 730/2025 o il modello REDDITI PF 2025 presentato l’anno scorso.

    Rigo F3: dove trovare le eccedenze e dove indicarle
    Tipo di eccedenza Colonna rigo F3 Fonte (730/2025) Fonte (REDDITI PF 2025)
    Credito IRPEF non rimborsato Colonna 1 Punto 64 CU 2026 Col. 5 rigo RX1 Mod. REDDITI PF 2025
    Credito IRPEF usato in compensazione F24 Colonna 2
    Eccedenza cedolare secca non rimborsata Colonna 5 Punto 94 CU 2026 Col. 5 rigo RX4 Mod. REDDITI PF 2025
    Eccedenza addizionale regionale non rimborsata Colonna 8 Punto 74 CU 2026 Col. 5 rigo RX2 Mod. REDDITI PF 2025
    Eccedenza addizionale comunale non rimborsata Colonna 11 Punto 84 CU 2026 Col. 5 rigo RX3 Mod. REDDITI PF 2025

    Esempio pratico

    • Sempronio nel 2024 ha avuto molte spese mediche e dal prospetto di liquidazione del 730/2025 risultava un credito IRPEF di 950 euro. Il datore di lavoro non ha erogato il rimborso direttamente, quindi il credito risulta al punto 64 della CU 2026. Sempronio nel 730/2026 inserisce 950 nel rigo F3 colonna 1. Se nel frattempo ha usato 200 euro di quel credito con F24 per pagare l’IMU, inserisce 200 nella colonna 2. Il saldo residuo di 750 euro viene scalato dall’IRPEF 2025 calcolata nel 730/2026.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (punti 64, 74, 84, 94)
    • Prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 (righi 501-504 per eventuali crediti non compensati)
    • Modello REDDITI PF 2025, righi RX1 colonna 5 (IRPEF), RX2 col. 5 (add. regionale), RX3 col. 5 (add. comunale), RX4 col. 5 (cedolare secca)
    • Modelli F24 relativi a compensazioni effettuate nel 2025 con codice del credito IRPEF
    • Eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate su crediti diversi da quelli dichiarati

    Tizio: credito dal 730/2025 non rimborsato dal datore

    Scenario. Tizio ha presentato il 730/2025 tramite CAF. Ne è risultato un credito IRPEF di 600 euro, ma ha scelto di non farselo rimborsare direttamente e di usarlo l’anno successivo. Il punto 64 della sua CU 2026 riporta 600 euro.

    Come si applica. Tizio compila il rigo F3 colonna 1 con 600 euro. Non ha utilizzato niente con F24, quindi la colonna 2 resta vuota. Chi presta assistenza fiscale nel 730/2026 sottrae questi 600 euro dall’IRPEF dovuta sul 2025: se l’imposta risultante è 2.000 euro, Tizio dovrà effettivamente 1.400 euro (o ricevere un ulteriore rimborso se le ritenute del 2025 coprivano già di più).

    In pratica

    • Cerca il punto 64 sulla tua CU 2026: se c’è un importo, è il credito IRPEF che non ti è stato rimborsato.
    • Riportalo esattamente nella colonna 1 del rigo F3, senza modificarlo.
    • Se l’Agenzia delle Entrate ti ha comunicato un credito diverso (più alto o più basso), usa l’importo indicato nella comunicazione, secondo le regole descritte nelle istruzioni.

    Caio: dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2025 per il 2020

    Scenario. Caio nel 2025 ha scoperto di poter recuperare un credito IRPEF per l’anno 2020 (periodo d’imposta non più coperto da F3). Ha presentato una dichiarazione integrativa a favore utilizzando il modello REDDITI PF 2021.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono per questo caso un rigo dedicato: il rigo F4. Caio deve indicare nella colonna 1 l’anno d’imposta di riferimento (2020) e nella colonna 2 l’eccedenza a credito IRPEF risultante dalla dichiarazione integrativa, nella misura non chiesta a rimborso. Questo credito concorre poi alla liquidazione dell’imposta 2025 nel 730/2026.

    In pratica

    • Le dichiarazioni integrative per anni precedenti al 2024 vanno nel rigo F4, non nel rigo F3.
    • Indica in colonna 1 l’anno d’imposta per il quale hai presentato la rettifica (es. 2020).
    • Se nel 2025 hai presentato integrative per più anni diversi, compila un rigo F4 separato per ciascun anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo il credito IRPEF della dichiarazione 2024 da riportare nel 730/2026?

    Se hai presentato il 730/2025, il credito non rimborsato dal sostituto sta al punto 64 della CU 2026. Se hai presentato il modello REDDITI PF 2025, sta nella colonna 5 del rigo RX1 di quel modello.

    Posso usare il credito IRPEF per pagare altre imposte (IMU, bollo auto)?

    Sì, tramite compensazione con il modello F24. In quel caso devi indicare nella colonna 2 del rigo F3 la parte del credito già utilizzata in compensazione, in modo che il 730 non la conti due volte.

    Che cosa succede se l'Agenzia delle Entrate mi ha comunicato un credito diverso da quello che avevo dichiarato?

    Se il credito comunicato è maggiore, riporti l’importo comunicato. Se è inferiore – ad esempio 800 euro invece di 1.000 – riporti l’importo inferiore (800 euro), a meno che tu abbia già versato con F24 la differenza (200 euro), nel qual caso riporti l’importo originale dichiarato (1.000 euro).

    Il credito di addizionale regionale e comunale si riporta nello stesso rigo?

    Sì, sempre nel rigo F3 ma in colonne diverse: colonna 8 per l’eccedenza di addizionale regionale, colonna 11 per quella comunale. In questo caso devi anche indicare il codice regione (colonna 7) e il codice comune (colonna 10) relativi al domicilio fiscale al 1° gennaio 2024.

    Cosa sono le dichiarazioni integrative ultrannuali e come si indicano?

    Sono dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2025 per anni d’imposta ancora precedenti al 2024. Il credito risultante, se non chiesto a rimborso, va nel rigo F4 (non nel rigo F3), indicando l’anno d’imposta specifico nella colonna 1.

    Se il credito non superiore a 12 euro non è stato rimborsato, va comunque indicato?

    Sì. Le istruzioni prevedono che i crediti non superiori a 12 euro derivanti da un 730 presentato senza sostituto vadano comunque inclusi nel rigo F3, sommando gli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 501 del prospetto di liquidazione 730-3/2025.

  • Art. 344-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo)

    Art. 344-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.

    2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione è revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si è conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.

    ))

  • Articolo 49 L. 184/1983: Inventario dei beni dell’adottato

    Art. 49 L. 184/1983 – Inventario dei beni dell’adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

    2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni

  • Sismabonus 2026: come detrarre i lavori antisismici nel 730

    In sintesi

    • Aliquota 2025: 50% se l’immobile e’ la tua abitazione principale e sei proprietario o titolare di un diritto reale; 36% negli altri casi.
    • Massimale di spesa: 96.000 euro per unita’ immobiliare. Se hai gia’ speso in anni precedenti per lo stesso intervento, il tetto si abbatte di conseguenza.
    • L’agevolazione vale per edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita’ e nella zona sismica 3.
    • La detrazione e’ divisa in 10 rate annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.
    • Se i lavori riducono il rischio sismico di una o due classi, fino al 2024 spettavano aliquote piu’ alte (70%, 75%, 80%, 85%): quelle rate continuano ad apparire nel 730/2026.
    • Per le spese 2025 occorre indicare i dati catastali dell’immobile nella sezione III-B del quadro E.

    Come funziona il Sismabonus: la detrazione per i lavori antisismici

    Il Sismabonus e’ la detrazione IRPEF per chi sostiene spese di adeguamento sismico su edifici esistenti. In pratica, se hai pagato nel 2025 per rendere casa tua piu’ sicura contro i terremoti, puoi recuperare una parte di quella spesa scalandola dall’imposta che devi allo Stato.

    Dal 1 gennaio 2025 le regole sono cambiate rispetto agli anni precedenti. L’aliquota del 50% spetta solo a chi e’ proprietario (o titolare di un diritto reale come l’usufrutto) sull’immobile adibito ad abitazione principale. Per tutti gli altri casi – seconde case, immobili locati, pertinenze – la percentuale scende al 36%.

    Se invece stai portando in dichiarazione una rata di lavori eseguiti dal 2021 al 2024, le aliquote erano diverse e piu’ generose (fino all’85% per condomini che passavano di due classi di rischio). Quelle vecchie rate compaiono comunque nel 730/2026: occorre indicare l’anno di sostenimento della spesa e il numero di rata progressiva.

    Aliquote Sismabonus per anno di spesa (quadro E, rigo E41-E43)
    Anno spesa Tipo immobile / intervento Aliquota
    2025 Abitazione principale (proprietario o diritto reale) 50%
    2025 Altri immobili (seconda casa, locato, ecc.) 36%
    2021-2024 Edificio unifamiliare o condominio – riduzione 1 classe rischio 70%
    2021-2024 Parti comuni condominio – riduzione 1 classe rischio 75%
    2021-2024 Parti comuni condominio – riduzione 2 classi rischio 85%
    2021-2024 Acquisto unita' in edificio ricostruito – 2 classi rischio 85%

    Esempio pratico

    • Tizio ha speso 60.000 euro nel 2025 per rafforzare la struttura portante della sua casa (abitazione principale, zona sismica 2). E’ proprietario dell’immobile. Detrazione spettante: 50% di 60.000 = 30.000 euro, da recuperare in 10 rate da 3.000 euro ciascuna. Nel 730/2026 inserisce la prima rata: 3.000 euro scalati dall’IRPEF dovuta.

    Documenti necessari

    • Fatture dell’impresa che ha eseguito i lavori
    • Bonifico bancario/postale ‘parlante’ (con codice fiscale e partita IVA del beneficiario)
    • Asseverazione del tecnico abilitato sulla riduzione del rischio sismico e sulla classe di appartenenza
    • Dati catastali dell’immobile (per spese 2025: sezione III-B del quadro E)
    • Comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) per interventi Superbonus

    Caso 1 – Casa di proprieta', abitazione principale

    Scenario. Caio ha la sua casa di abitazione in zona sismica 1. Nel 2025 ha fatto installare un sistema di isolamento alla base dell’edificio. Spesa totale: 80.000 euro. E’ l’unico proprietario.

    Come si applica. Caio ha diritto all’aliquota del 50%, riservata ai proprietari che intervengono sulla propria abitazione principale. Il massimale e’ 96.000 euro, quindi tutta la spesa rientra. Detrazione totale: 40.000 euro, in 10 rate da 4.000 euro. Nel 730/2026 dichiara la prima rata.

    In pratica

    • Aliquota 50% perche’ e’ abitazione principale e lui e’ proprietario.
    • Prima rata detraibile nel 730/2026: 4.000 euro.
    • Nella sezione III-B va indicato il codice catastale del comune e i dati dell’immobile.

    Caso 2 – Seconda casa in zona sismica

    Scenario. Sempronio possiede un appartamento in zona sismica 3, non e’ la sua abitazione principale (ci va in vacanza). Nel 2025 ha fatto lavori antisismici per 30.000 euro.

    Come si applica. Poiche’ l’immobile non e’ l’abitazione principale di Sempronio, dal 2025 l’aliquota applicabile scende al 36%. Detrazione totale: 10.800 euro, in 10 rate da 1.080 euro. La spesa rientra ampiamente nel massimale di 96.000 euro.

    In pratica

    • Aliquota 36% perche’ non e’ l’abitazione principale.
    • Prima rata nel 730/2026: 1.080 euro.
    • Non va compilata la colonna 7 (percentuale Superbonus) perche’ non ci sono le condizioni per aliquote maggiorate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae con il Sismabonus nel 2025?

    Se l’immobile e’ la tua abitazione principale e sei proprietario o titolare di un diritto reale, detrai il 50% della spesa. Negli altri casi (seconda casa, immobile locato) l’aliquota e’ il 36%.

    Qual e' il massimale di spesa ammesso?

    Il limite e’ 96.000 euro per unita’ immobiliare. Se hai gia’ speso in anni precedenti per lo stesso cantiere, devi sottrarre quelle somme al tetto: puoi detrarrti solo la differenza fino a 96.000 euro.

    Quante rate devo usare per recuperare la detrazione?

    La detrazione si spalma in 10 rate annuali di pari importo. Nel 730/2026 indichi la rata numero 1 se hai sostenuto la spesa nel 2025, la rata numero 2 se la spesa era del 2024, e cosi’ via.

    In quali zone sismiche spetta la detrazione?

    Spetta per edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosita’ e nella zona sismica 3. Per le zone sismiche 1, 2 e 3 si applicano anche le aliquote maggiorate se i lavori abbassano la classe di rischio dell’edificio.

    Se ho fatto i lavori nel condominio, posso detrarre?

    Si’. Per gli interventi sulle parti comuni del condominio, ogni condomino detrae la quota a lui spettante. Nella dichiarazione va indicato il codice fiscale del condominio nella colonna 3 del rigo E41-E43.

    Ho ancora rate di lavori fatti nel 2022: come le dichiaro?

    Indichi l’anno 2022 nella colonna 1 del rigo, il numero di rata progressiva nella colonna 8 e l’aliquota che vigeva in quell’anno. Le regole 2025 non cambiano retroattivamente le rate gia’ avviate.

    Vedi anche: Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus.