Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Usufrutto e nuda proprieta nel 730: chi dichiara l’immobile

    In sintesi

    • Dichiara solo l’usufruttuario: chi ha il diritto di usufrutto (o un altro diritto reale come uso o abitazione) compila il quadro B; il nudo proprietario non deve dichiarare il fabbricato.
    • Nuda proprieta esclusa: il titolare della sola nuda proprieta non produce reddito di fabbricati e non inserisce l’immobile nel proprio 730.
    • Diritto di abitazione del coniuge superstite: il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione sull’immobile (art. 540 del Codice Civile) deve dichiararlo nel quadro B.
    • IMU: l’obbligo IMU segue la stessa logica – spetta all’usufruttuario, non al nudo proprietario.
    • Regola valida anche per i terreni: nel quadro A, il titolare della sola nuda proprieta su un terreno non dichiara ne il reddito dominicale ne quello agrario.

    Usufrutto e nuda proprieta: chi compila il quadro B e perche

    Quando un immobile e diviso tra usufruttuario e nudo proprietario, la dichiarazione dei redditi segue una regola precisa: l’immobile va dichiarato solo dall’usufruttuario. Il nudo proprietario, cioe chi ha la proprieta ‘spogliata’ del diritto di godimento, non deve indicare quel fabbricato nel proprio 730.

    Questo principio vale per tutti i diritti reali di godimento: l’usufrutto, il diritto d’uso e il diritto di abitazione. Per esempio, il coniuge superstite che per legge (art. 540 del Codice Civile) ha il diritto di abitare la casa familiare deve inserirla nel suo quadro B, anche se non ne e proprietario.

    La logica fiscale e semplice: produce reddito fondiario chi effettivamente gode dell’immobile o lo detiene. Il nudo proprietario non ha alcun vantaggio economico dall’immobile finche dura l’usufrutto, quindi non e tassato su di esso. Lo stesso vale per i terreni: nel quadro A, chi ha solo la nuda proprieta di un fondo non dichiara ne il reddito dominicale ne quello agrario.

    Chi dichiara cosa in caso di usufrutto
    Soggetto Quadro B (fabbricati) Quadro A (terreni)
    Usufruttuario Si: indica la rendita catastale e i dati dell'immobile Si: dichiara sia il reddito dominicale sia quello agrario (se coltiva)
    Nudo proprietario No: non deve compilare il quadro B per quell'immobile No: non deve dichiarare il terreno
    Titolare del diritto di abitazione Si: dichiara l'immobile nel quadro B Non applicabile
    Coniuge superstite (art. 540 c.c.) Si: ha diritto di abitazione sull'immobile coniugale Non applicabile

    Esempio pratico

    • Tizio e proprietario di un appartamento ma ne ha ceduto l’usufrutto alla madre Caia fino alla sua morte. Caia indica l’appartamento nel proprio quadro B con la rendita catastale e il codice di utilizzo corretto (per esempio codice ‘1’ se vi abita come abitazione principale). Tizio non inserisce quell’immobile nel suo 730. Quando l’usufrutto si estinguera alla morte di Caia, Tizio dovra nuovamente dichiarare l’immobile nella propria dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di costituzione dell’usufrutto o di separazione della nuda proprieta
    • Visura catastale con la rendita attribuita all’immobile
    • Eventuale contratto di locazione se l’usufruttuario affitta l’immobile
    • Certificato di morte (per il diritto di abitazione del coniuge superstite, se richiesto)

    Genitore usufruttuario, figlio nudo proprietario

    Scenario. Sempronio ha donato la nuda proprieta dell’appartamento al figlio, mantenendo per se l’usufrutto. Lui ci abita tutto l’anno.

    Come si applica. Sempronio compila il quadro B indicando la rendita catastale nella colonna 1 e il codice ‘1’ nella colonna 2 (abitazione principale). Spetta a Sempronio la deduzione per abitazione principale pari alla rendita catastale, che riduce il reddito complessivo. Il figlio nudo proprietario non inserisce quell’immobile nel suo 730.

    In pratica

    • Sempronio: compila il quadro B, ottiene la deduzione per abitazione principale.
    • Figlio nudo proprietario: non dichiara l’appartamento, non paga IMU su di esso.
    • L’IMU spetta a Sempronio nella sua qualita di usufruttuario.

    Coniuge superstite con diritto di abitazione

    Scenario. Caio muore lasciando la moglie Tizia nella casa di famiglia. Per legge (art. 540 del Codice Civile) Tizia acquista il diritto di abitazione sulla casa coniugale.

    Come si applica. Tizia deve compilare il quadro B indicando la rendita dell’immobile e il codice ‘1’ (abitazione principale), perche vi dimora abitualmente. I figli che hanno ereditato la nuda proprieta non dichiarano quell’immobile nei loro 730 finche dura il diritto di abitazione di Tizia.

    In pratica

    • Tizia dichiara l’immobile come abitazione principale e ottiene la relativa deduzione.
    • I figli eredi (nudi proprietari) non inseriscono la casa nel loro 730.
    • L’IMU sull’abitazione principale in genere non e dovuta; se dovuta, spetta a Tizia.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il nudo proprietario deve pagare l'IMU?

    No. L’IMU grava sull’usufruttuario (o sul titolare del diritto di uso o di abitazione), non sul nudo proprietario. Questa regola e coerente con quella della dichiarazione dei redditi.

    Se l'usufruttuario affitta l'immobile, chi dichiara il canone?

    L’usufruttuario. E lui che gode del diritto reale e che percepisce (o ha diritto a percepire) il canone di locazione. Lo indica nel quadro B con il relativo codice di utilizzo e il canone nella colonna 6.

    Cosa succede se l'usufrutto si estingue a meta anno?

    Occorre compilare due righi nel quadro B (o quadro A per i terreni): uno per il periodo di usufrutto, uno per il periodo successivo in cui il proprietario riacquista il pieno godimento. Si usa la casella ‘Continuazione’ per segnalare che si tratta dello stesso immobile.

    Il diritto d'uso e uguale all'usufrutto ai fini fiscali?

    Si, le istruzioni le equiparano. Anche chi ha il diritto d’uso o il diritto di abitazione e tenuto a dichiarare l’immobile nel quadro B; il nudo proprietario resta escluso.

    L'usufruttuario puo scegliere la cedolare secca se affitta l'appartamento?

    Si, a condizione di essere titolare del diritto di usufrutto (che e un diritto reale di godimento) e che l’immobile abbia le caratteristiche richieste per la cedolare secca. Le istruzioni precisano che il regime spetta al locatore titolare del diritto di proprieta o di altro diritto reale di godimento sull’immobile.

    Vedi anche: Pegno, usufrutto e sequestro di quote di SRL, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • Reddito complessivo e oneri deducibili: come funziona il calcolo IRPEF

    In sintesi

    • Reddito complessivo: la somma di tutti i redditi che per legge concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF (lavoro dipendente, immobili, ecc.).
    • Oneri deducibili: spese che si sottraggono dal reddito complessivo prima di calcolare l’IRPEF – riducono la base imponibile.
    • Reddito imponibile: reddito complessivo meno gli oneri deducibili – e su questa cifra che si applica l’aliquota IRPEF.
    • Detrazioni d’imposta: funzionano diversamente – si sottraggono dall’imposta lorda gia calcolata, non dal reddito.
    • Dove trovi gli oneri deducibili nel 730: nella Sezione II del Quadro E (righi da E21 a E36).

    Dal reddito all'imposta: i passaggi fondamentali

    Quando si parla di dichiarazione dei redditi, due concetti vengono spesso confusi: deduzione e detrazione. Capire la differenza aiuta a capire quanto davvero si risparmia e perche certi vantaggi fiscali pesano piu di altri.

    Il punto di partenza e il reddito complessivo: e la somma di tutte le entrate che concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Ci rientrano, per esempio, il reddito da lavoro dipendente o da pensione, i redditi degli immobili (abitazione, affitti), i redditi da lavoro autonomo occasionale e altri redditi previsti dalla legge. Il reddito dell’abitazione principale gode di una deduzione specifica (la cosiddetta deduzione per abitazione principale), che lo scorporo dal calcolo.

    Dal reddito complessivo si sottraggono gli oneri deducibili: si tratta di spese che la legge ammette in riduzione della base imponibile. Esempi tipici: i contributi previdenziali obbligatori (rigo E21), i contributi versati per i lavoratori domestici (rigo E23), le erogazioni a istituzioni religiose (rigo E24), le spese mediche e di assistenza per disabili (rigo E25), i contributi ai fondi pensione complementari (righi E27-E30). Il risultato e il reddito imponibile.

    Sull’imponibile si applicano le aliquote IRPEF per scaglioni, ottenendo l’imposta lorda. Da questa si sottraggono poi le detrazioni: sconti fissi sull’imposta dovuta (non sul reddito). Le detrazioni piu note sono quelle per spese sanitarie (19% della spesa che supera la franchigia di 129,11 euro), per interessi sul mutuo, per ristrutturazioni. Il risultato finale e l’imposta netta.

    Schema semplificato: dal reddito all'imposta netta
    Passaggio Cosa accade
    Reddito complessivo Somma di tutti i redditi imponibili (lavoro, immobili, ecc.)
    meno Oneri deducibili (Sez. II Quadro E) Contributi previdenziali, contributi colf, donazioni religiose, spese disabilita, previdenza complementare, ecc.
    = Reddito imponibile Base su cui si applicano le aliquote IRPEF per scaglioni
    Aliquote IRPEF per scaglioni (2025) 3 scaglioni, primo al 23%
    = Imposta lorda IRPEF calcolata sul reddito imponibile
    meno Detrazioni d'imposta (Sez. I Quadro E) Spese sanitarie, mutuo, istruzione, ristrutturazioni, ecc.
    = Imposta netta Imposta effettivamente dovuta

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito da lavoro dipendente di 32.000 euro nel 2025. Nel corso dell’anno ha versato: 500 euro di contributi INPS per la colf (rigo E23) e 900 euro alla previdenza complementare (rigo E27). Totale oneri deducibili: 1.400 euro. Reddito imponibile = 32.000 – 1.400 = 30.600 euro. Su 30.600 euro si applicano le aliquote IRPEF. Oltre a cio, Tizio ha anche 1.500 euro di spese sanitarie (rigo E1): la detrazione del 19% si calcola sulla parte che supera 129,11 euro, quindi su 1.370,89 euro, per una detrazione di circa 260 euro che si sottrae dall’imposta lorda gia calcolata. Le deduzioni hanno ridotto la base imponibile; la detrazione riduce l’imposta finale.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico (per redditi di lavoro dipendente e pensione)
    • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per eventuali redditi fondiari gia dichiarati)
    • Documentazione degli oneri deducibili (ricevute contributi INPS, attestazioni fondi pensione, ricevute donazioni, ecc.)
    • Fatture e ricevute delle spese per le quali si richiede la detrazione d’imposta

    Caso 1: lavoratrice dipendente con contributi previdenziali e donazione

    Scenario. Caio e una lavoratrice dipendente con reddito di 28.000 euro. Ha versato 200 euro di contributi volontari INPS (rigo E21) e donato 600 euro alla Chiesa Evangelica Valdese (rigo E24). Ha anche sostenuto 800 euro di spese mediche (rigo E1).

    Come si applica. Oneri deducibili totali: 800 euro (200 + 600). Reddito imponibile: 28.000 – 800 = 27.200 euro. Su 27.200 euro si calcola l’IRPEF per scaglioni. Poi si sottrae la detrazione per le spese sanitarie: la parte detraibile e 800 – 129,11 = 670,89 euro, per cui la detrazione e il 19% di 670,89 euro = circa 127 euro sottratti dall’imposta lorda. Le due agevolazioni operano in momenti diversi del calcolo.

    In pratica

    • Compilare prima la Sezione II del Quadro E (oneri deducibili), poi la Sezione I (spese per detrazioni): il CAF o il sostituto fa tutti i calcoli in automatico.
    • Un onere deducibile vale di piu se la tua aliquota marginale e elevata; una detrazione vale uguale per tutti (percentuale fissa).

    Caso 2: pensionato con previdenza complementare e figlio disabile

    Scenario. Sempronio e un pensionato con reddito complessivo di 24.000 euro. Ha versato 3.000 euro a un fondo pensione complementare (rigo E27) e pagato 5.000 euro di assistenza specifica per il figlio disabile (rigo E25).

    Come si applica. Oneri deducibili totali: 8.000 euro (3.000 + 5.000). Reddito imponibile: 24.000 – 8.000 = 16.000 euro. La riduzione e molto significativa: Sempronio paga l’IRPEF su 16.000 euro invece che su 24.000 euro. In questo caso le deduzioni producono un risparmio sensibile perche gli importi sono rilevanti e la spesa per il figlio disabile non ha massimale.

    In pratica

    • La spesa per l’assistenza specifica al disabile (rigo E25) non ha massimale: si deduce per intero.
    • I contributi alla previdenza complementare (rigo E27) hanno un massimale annuo di 5.164,57 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e la differenza pratica tra deduzione e detrazione?

    Con una deduzione, risparmi una percentuale pari alla tua aliquota IRPEF marginale (varia da soggetto a soggetto). Con una detrazione, risparmi la percentuale fissa prevista dalla legge (es. 19%) indipendentemente dal tuo reddito. In generale, chi ha un reddito alto trae piu vantaggio dalle deduzioni.

    Il reddito dell'abitazione principale entra nel reddito complessivo?

    Formalmente si, e incluso nel reddito complessivo (rigo B del 730), ma poi gode di una deduzione specificamente prevista che lo neutralizza ai fini del calcolo IRPEF. Il reddito imponibile netto dell’abitazione principale e quindi zero.

    Se ho piu oneri deducibili, si sommano tutti?

    Si. Tutti gli oneri deducibili che indichi nella Sezione II del Quadro E si sommano e vengono sottratti dal reddito complessivo. Il reddito imponibile e la differenza tra i due.

    Se la detrazione supera l'imposta dovuta, mi rimborso la differenza?

    In genere no: le detrazioni non rimborsabili non danno diritto a rimborso per la parte eccedente l’imposta. Fa eccezione la detrazione per canoni di locazione, che in alcuni casi puo generare rimborso. Anche la detrazione per spese sanitarie relative a patologie esenti ha una regola speciale.

    Dove trovo nel 730 gli oneri deducibili da inserire?

    Nella Sezione II del Quadro E (righi da E21 in avanti). Lì vanno inseriti i contributi previdenziali (E21), gli assegni al coniuge (E22), i contributi colf (E23), le donazioni religiose (E24), le spese per disabilita (E25), i fondi pensione complementari (E27-E30) e altri oneri (E26).

  • ONG e cooperazione allo sviluppo: deduzione nel 730/2026

    In sintesi

    • Deduzione, non detrazione: le donazioni alle ONG riconosciute riducono il tuo reddito imponibile, non direttamente l’imposta.
    • Limite del 2%: puoi dedurre al massimo il 2% del reddito complessivo (che include anche i redditi soggetti a cedolare secca).
    • ONG riconosciute idonee: la deduzione spetta solo per le organizzazioni non governative inserite nell’elenco ufficiale del sito AICS.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: versamento postale o bancario, carte di debito/credito/prepagate, assegni bancari e circolari.
    • No cumulo: se usi questa deduzione (codice 7, rigo E26) non puoi usare contemporaneamente le detrazioni dei codici 61, 71, 76 o il rigo E36 per le stesse donazioni.
    • Dove si compila: rigo E26 del quadro E, codice 7.

    Come funziona la deduzione per le donazioni alle ONG

    Quando doni a un’organizzazione non governativa che opera nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, quella somma non va ‘persa’ ai fini fiscali. Puoi indicarla nel 730/2026 come onere deducibile: questo significa che viene sottratta dal tuo reddito complessivo prima di calcolare le imposte.

    La deduzione, cioè la riduzione del reddito su cui paghi le tasse, è ammessa nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Il calcolo lo fa direttamente il CAF, il professionista o il tuo datore di lavoro (sostituto d’imposta) quando elabora il 730: tu devi solo indicare l’importo donato e conservare le ricevute.

    Attenzione: la deduzione vale solo per le ONG ‘riconosciute idonee’. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito dell’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). Se doni a un’associazione non presente in quell’elenco, l’agevolazione non spetta.

    Riepilogo deduzione ONG cooperazione sviluppo
    Voce Dettaglio
    Tipo di agevolazione Deduzione dal reddito complessivo
    Limite massimo deducibile 2% del reddito complessivo
    Dove si compila nel 730 Rigo E26, codice 7
    Modalità di pagamento Bancario, postale, carte di debito/credito/prepagate, assegni
    ONG ammesse Solo ONG riconosciute idonee (elenco AICS)
    Cumulabilità Non cumulabile con cod. 61, 71, 76 e rigo E36 per le stesse erogazioni

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito complessivo di 30.000 euro e ha donato 800 euro a una ONG riconosciuta idonea che realizza progetti idrici in Africa subsahariana. Il 2% di 30.000 euro è 600 euro: il CAF dedurrà quindi 600 euro (non gli 800 donati, perché superano il limite). Se invece avesse donato 500 euro, l’intera somma sarebbe deducibile, perché inferiore al 2% del reddito.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del versamento bancario o postale intestata al donante
    • Quietanza liberatoria o ricevuta del bonifico bancario
    • Estratto conto della carta di credito (se il pagamento è avvenuto con carta)
    • Verifica che l’ONG sia nell’elenco AICS delle organizzazioni riconosciute idonee

    Donazione entro il limite del 2%

    Scenario. Caio ha un reddito complessivo di 25.000 euro. Durante il 2025 ha donato 400 euro a una ONG riconosciuta che gestisce progetti di accesso all’istruzione in Mozambico.

    Come si applica. Il 2% di 25.000 euro è 500 euro. La donazione di Caio (400 euro) è inferiore al limite, quindi può dedurre l’intero importo di 400 euro. Il suo reddito imponibile si riduce a 24.600 euro, su cui verranno calcolate le imposte.

    In pratica

    • Rigo E26, codice 7: inserisci 400 euro.
    • Conserva la ricevuta del bonifico come prova del pagamento.
    • Il CAF applicherà la deduzione: risparmio IRPEF effettivo dipende dall’aliquota marginale di Caio.

    Donazione che supera il limite

    Scenario. Sempronio ha un reddito complessivo di 18.000 euro e ha fatto una donazione di 500 euro a una ONG idonea che opera in Bangladesh.

    Come si applica. Il 2% di 18.000 euro è 360 euro. Sempronio ha donato 500 euro, ma la deduzione è ammessa solo fino a 360 euro. I restanti 140 euro non danno diritto ad alcun beneficio fiscale. Conviene indicare l’importo effettivo donato (500 euro): sarà il CAF a calcolare la quota deducibile.

    In pratica

    • Rigo E26, codice 7: inserisci 500 euro (l’importo effettivamente donato).
    • Il CAF porterà in deduzione solo 360 euro, pari al 2% del reddito.
    • Non cumulare con la detrazione del 26% (cod. 61) per la stessa donazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra deduzione e detrazione?

    La deduzione abbassa il reddito su cui calcoli le imposte; la detrazione abbassa direttamente l’imposta già calcolata. Per le ONG di cooperazione allo sviluppo si applica la deduzione (rigo E26), non la detrazione.

    Come faccio a sapere se la mia ONG è 'riconosciuta idonea'?

    Consulta il sito dell’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo): pubblica l’elenco aggiornato delle ONG ammesse. Se l’organizzazione non compare, la deduzione non spetta.

    Posso detrarre le donazioni alle ONG invece di dedurle?

    No: per le ONG di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (codice 7) è prevista solo la deduzione. Se vuoi detrarre, devi donare a ONLUS, APS o organizzazioni di volontariato che rientrano in altri codici, ma non puoi usare entrambe le agevolazioni per la stessa donazione.

    Che documenti devo conservare?

    Le ricevute di versamento bancario o postale, le quietanze liberatorie e le ricevute di bonifici bancari. Se hai pagato con carta di credito, conserva l’estratto conto della società che gestisce la carta.

    Posso dedurre donazioni fatte in contanti?

    No. Il pagamento deve essere tracciabile: versamento postale o bancario, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari o circolari. Le donazioni in contanti non sono deducibili.

    Posso cumulare questa deduzione con la detrazione del 26% sulle ONLUS per la stessa donazione?

    No. Se scegli la deduzione ONG (codice 7), non puoi usare contemporaneamente le detrazioni dei codici 61, 71, 76 o il rigo E36 per le medesime somme erogate.

  • Quali debiti restano fuori dalla rottamazione quinquies: 3 casi reali

    In sintesi

    • Carichi affidati prima del 2000 o dopo il 31 dicembre 2023: esclusi
    • Debiti da avviso di accertamento: esclusi tassativamente dalla norma
    • Risorse proprie dell’Unione Europea: non rottamabili
    • Contributi INPS da accertamento ispettivo: esclusi (inclusi solo quelli da dichiarazione)
    • Carichi già oggetto di precedente rottamazione decaduta: valutare caso per caso

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della L. 199/2025 escludono dalla rottamazione-quinquies i carichi affidati ad AdER prima del 1° gennaio 2000 o dopo il 31 dicembre 2023, quelli derivanti da avvisi di accertamento e, in linea di principio, le risorse proprie dell’Unione Europea e i crediti di natura risarcitoria.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione quinquies e perché

    La rottamazione-quinquies ha un perimetro ampio, ma non illimitato: i commi 82-84 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) definiscono con precisione sia i debiti inclusi sia quelli esclusi. Conoscere le esclusioni è fondamentale per evitare di presentare domande incomplete o di crearsi aspettative non fondate su posizioni che la norma non ammette. La prima esclusione riguarda la finestra temporale: rientrano solo i carichi affidati ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

    La seconda esclusione, strutturalmente più rilevante, riguarda la natura del debito: sono esclusi i carichi originati da avvisi di accertamento, cioè da atti impositivi emessi a seguito di controllo sostanziale (accertamento analitico, sintetico, induttivo, da studi di settore o da indici sintetici di affidabilità). Non rileva la forma esteriore della cartella esella: ciò che conta è il titolo sottostante, leggibile nella descrizione del carico nell’area riservata AdER.

    Esistono poi esclusioni specifiche per determinate categorie di crediti: le risorse proprie dell’Unione Europea (dazi doganali, prelievi agricoli e relative sanzioni) non sono rottamabili, trattandosi di entrate il cui stralcio richiederebbe l’autorizzazione comunitaria. Analogamente, i contributi INPS sorti da accertamento ispettivo restano esclusi, mentre quelli da dichiarazione sono inclusi. Il quadro richiede quindi un’analisi puntuale di ogni singolo carico prima di procedere con la domanda.

    Come identificare i debiti esclusi: verifica pratica

    • Controllare la data di affidamento in AdER: deve essere 2000-2023
    • Leggere il titolo sottostante: se c’è un avviso di accertamento, il carico è escluso
    • Verificare se il carico riguarda dazi doganali o prelievi UE: esclusi
    • Per i contributi INPS: distinguere da dichiarazione (inclusi) da accertamento ispettivo (esclusi)
    • In caso di dubbio, richiedere la visura completa del carico allo sportello AdER

    Caso 1: Caio, imprenditore con accertamento da ISA e omesso versamento IVA

    Scenario. Caio gestisce un ristorante. Nell’area riservata AdER trova due cartelle: la prima per IVA 2016 da dichiarazione annuale (capitale 9.800 euro, affidamento 2018); la seconda per IRPEF 2018 da avviso di accertamento basato su indici sintetici di affidabilità (ISA), capitale accertato 28.000 euro, affidamento 2021. Entrambe ricadono nella finestra 2000-2023.

    Come si legge in pratica. La cartella IVA 2016 è rottamabile: il debito nasce da un omesso versamento già dichiarato, non da un accertamento. Caio paga solo 9.800 euro di capitale con stralcio di sanzioni e interessi. La cartella IRPEF 2018, invece, nasce da un avviso di accertamento ISA: è tassativamente esclusa dalla rottamazione-quinquies, indipendentemente dal fatto che l’affidamento ricada nel periodo ammissibile. Caio deve gestirla autonomamente, valutando il contenzioso o la rateazione ordinaria.

    Riepilogo Caso 1

    • IVA 2016 da dichiarazione (capitale 9.800 euro): rottamabile
    • IRPEF 2018 da accertamento ISA (capitale 28.000 euro): esclusa
    • Criterio discriminante: titolo sottostante, non la data di affidamento
    • Per la cartella esclusa: valutare rateazione ordinaria o contenzioso
    • Azione: richiedere visura completa dei carichi prima di presentare domanda

    Caso 2: Tizio, importatore con debiti doganali e IVA doganale

    Scenario. Tizio è titolare di una società di import-export. Ha due cartelle: la prima per IVA doganale 2014 (capitale 17.500 euro, affidamento 2016); la seconda per dazi doganali su merci UE 2015 (capitale 12.200 euro, affidamento 2017). Entrambe ricadono nel periodo 2000-2023 e non derivano da accertamento sostanziale in senso stretto.

    Come si legge in pratica. I dazi doganali costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea: il loro stralcio non è nella disponibilità dello Stato italiano senza previa autorizzazione comunitaria. La cartella per dazi doganali è pertanto esclusa dalla rottamazione-quinquies. La posizione dell’IVA doganale è più articolata: in linea di principio, salvo provvedimento attuativo dell’Agenzia che chiarisca il punto, l’IVA all’importazione potrebbe rientrare se non configura risorsa propria UE in senso stretto. Tizio deve verificare la natura esatta di ciascun carico prima di procedere.

    Riepilogo Caso 2

    • Dazi doganali UE (capitale 12.200 euro): esclusi (risorse proprie UE)
    • IVA doganale (capitale 17.500 euro): verificare con AdER la classificazione esatta
    • Regola: le risorse proprie UE non sono nella disponibilità dello Stato italiano
    • Azione: richiedere chiarimento ad AdER o all’Agenzia delle Dogane
    • In caso di esclusione: valutare rateazione ordinaria o piano di dilazione doganale

    Caso 3: Sempronio, contributi INPS da dichiarazione e da verbale ispettivo

    Scenario. Sempronio ha tre posizioni INPS in AdER: la prima per contributi Gestione Separata 2013 non versati da dichiarazione (capitale 8.400 euro, affidamento 2015); la seconda per contributi IVS artigiani 2017 da dichiarazione (capitale 5.600 euro, affidamento 2019); la terza per contributi accertati da verbale ispettivo INPS 2019 a seguito di una verifica sul lavoro irregolare (capitale 22.000 euro, affidamento 2021).

    Come si legge in pratica. Le prime due posizioni sono espressamente incluse dalla norma: i contributi INPS da dichiarazione rientrano nella rottamazione-quinquies. Sempronio paga 14.000 euro di capitale, con stralcio delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive accumulate. La terza posizione, derivante da un verbale ispettivo INPS su lavoro irregolare, è di natura accertativa e non dichiarativa: è esclusa dalla rottamazione e deve essere gestita secondo le regole ordinarie, eventualmente previa contestazione del verbale nelle sedi competenti.

    Riepilogo Caso 3

    • Contributi GS 2013 da dichiarazione (8.400 euro): rottamabili
    • Contributi IVS artigiani 2017 da dichiarazione (5.600 euro): rottamabili
    • Contributi da verbale ispettivo 2019 (22.000 euro): esclusi
    • Risparmio sulle posizioni ammesse: sanzioni civili e somme aggiuntive
    • Per il verbale ispettivo: valutare ricorso o accordo in sede amministrativa

    Quando conviene una verifica

    Non sai se la tua cartella rientra? Consulta un professionista. Verifica quali tuoi debiti sono rottamabili con un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione quinquies?

    Sono esclusi i carichi affidati ad AdER prima del 1° gennaio 2000 o dopo il 31 dicembre 2023, quelli derivanti da avvisi di accertamento (fiscali o previdenziali da verbale ispettivo), le risorse proprie dell’Unione Europea come i dazi doganali, e in genere i crediti di natura non tributaria o non previdenziale da dichiarazione.

    Come capisco se la mia cartella deriva da un accertamento o da una dichiarazione?

    Nell’area riservata di AdER, ogni carico riporta il titolo sottostante: se compare la dicitura relativa a un avviso di accertamento, un processo verbale di constatazione o un atto di irrogazione sanzioni autonomo, il carico è di origine accertativa. Se invece compare un riferimento alla dichiarazione annuale o all’autoliquidazione, il carico è da dichiarazione e in linea di principio rottamabile.

    I dazi doganali possono essere rottamati?

    No. I dazi doganali costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea e il loro stralcio non è nella disponibilità dello Stato italiano. La rottamazione-quinquies non si applica a questa tipologia di debiti. Per i dazi è necessario seguire i canali ordinari di rateazione o di contestazione doganale.

    Cosa succede se presento domanda includendo un debito escluso?

    In base alle prassi delle rottamazioni precedenti, l’AdER in genere non accoglie la domanda per la parte relativa ai carichi esclusi, mentre può accoglierla per i carichi ammissibili. È quindi importante verificare preventivamente la natura di ogni carico per evitare che un errore sulla parte esclusa possa compromettere l’intera domanda.

    Un debito già in rottamazione-quater può essere incluso nella quinquies?

    I debiti già definiti con la rottamazione-quater e non decaduti non possono essere nuovamente rottamati: il beneficio è già stato accordato. I debiti per i quali la rottamazione-quater era decaduta potrebbero in linea di principio rientrare nella quinquies, salvo provvedimento attuativo che chiarisca il punto, se rispettano i requisiti temporali e di origine.

  • Art. 92 L. 633/1941

    Art. 92 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il diritto esclusivo sulle fotografie dura settant'anni dalla produzione della fotografia.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19 .

    COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19 .

    COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19 . (1)

    Fonte: Normattiva.it.

  • F24 e 730 senza sostituto: saldo e acconti come si versano

    In sintesi

    • 730 senza sostituto: si usa quando non si ha un datore di lavoro che possa trattenere le imposte dalla busta paga.
    • Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento avviene tramite modello F24 con le stesse scadenze del modello REDDITI Persone fisiche.
    • Se emerge un credito, il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre.
    • Il secondo o unico acconto IRPEF viene trattenuto a novembre dal sostituto; in assenza di sostituto si versa con F24.
    • L’F24 può essere pagato online, in banca, in posta o presso gli agenti della riscossione.
    • Chi ha il IBAN registrato all’Agenzia delle Entrate riceve il rimborso sul conto corrente.

    Cosa cambia se presenti il 730 senza sostituto d'imposta

    Quando si lavora come dipendente, di solito è il datore di lavoro (il cosiddetto ‘sostituto d’imposta’) a trattenere direttamente dalla busta paga le imposte dovute o a rimborsare quelle in eccesso. Ma non sempre questo è possibile: se non hai un datore di lavoro che presta assistenza fiscale, oppure se scegli volontariamente di non avvalertene, presenti il 730 nella modalità ‘senza sostituto’.

    In questo caso la gestione delle somme dovute o dei rimborsi cambia completamente: tocca a te pagare direttamente usando il modello F24, e i rimborsi li eroga l’Agenzia delle Entrate, non il tuo datore di lavoro.

    Le scadenze e le modalità di versamento con il modello F24 seguono quelle previste per il modello REDDITI Persone fisiche. Questo significa che devi rispettare le stesse date di pagamento che valgono per chi presenta il modello alternativo. Di seguito trovi uno schema chiaro con le date da ricordare.

    Riepilogo versamenti con F24 per il 730 senza sostituto
    Voce Quando si paga Modalità
    Saldo IRPEF e primo acconto Stesse scadenze del modello REDDITI PF Modello F24 (online, banca, posta, agenti riscossione)
    Secondo o unica rata di acconto IRPEF Novembre (lo trattiene il sostituto; in assenza, con F24) Modello F24
    Rimborso in caso di credito A partire dal mese di dicembre Accredito su IBAN o titoli di credito Poste Italiane
    Compensazione del credito Prima del versamento, tramite servizi telematici AdE F24 a saldo zero esclusivamente telematico

    Esempio pratico

    • Tizio presenta il 730/2026 senza sostituto d’imposta perché nel 2025 ha lavorato con contratti brevi e non ha un datore attivo. Dal prospetto di liquidazione emerge un debito di 400 euro. Tizio deve versare tale somma con il modello F24 entro le scadenze previste per il modello REDDITI Persone fisiche. Se invece Tizio avesse avuto un credito di 300 euro, l’Agenzia delle Entrate glielo avrebbe rimborsato a partire da dicembre, direttamente sul suo conto corrente se ha già comunicato l’IBAN, oppure tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (fornito dal Caf o dal professionista)
    • IBAN del conto corrente (per accredito rimborsi)
    • Copia del modello 730 presentato
    • Attestati di versamento F24 precedenti (se si rateizza)

    Caio presenta il 730 senza sostituto e ha un debito da versare

    Scenario. Caio è un lavoratore con contratto a termine scaduto. Nel 2026 non ha un datore di lavoro che possa fare i conguagli. Presenta il 730 ordinario senza sostituto tramite un Caf. Dal calcolo emerge un debito IRPEF di 520 euro.

    Come si applica. Il Caf trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello F24 precompilato con i dati di Caio, oppure gli consegna il modello F24 compilato entro il decimo giorno prima della scadenza, affinché Caio possa pagare. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità e nei termini previsti per il modello REDDITI Persone fisiche. Caio può pagare online, in banca, in posta o presso un agente della riscossione.

    In pratica

    • Il Caf consegna il modello F24 già compilato oppure lo trasmette direttamente in via telematica.
    • Caio rispetta le scadenze del modello REDDITI PF: se paga in ritardo, si applicano interessi e sanzioni.
    • Se richiede la rateizzazione, le rate mensili sono maggiorate degli interessi previsti.

    Sempronio presenta il 730 senza sostituto e ha un credito da rimborsare

    Scenario. Sempronio è pensionato ma ha scelto di presentare il 730 senza sostituto per gestire autonomamente i conguagli. Dal modello 730-3 emerge un credito di 280 euro.

    Come si applica. Poiché non c’è un sostituto che effettua il rimborso in busta paga, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre. Se Sempronio ha già comunicato all’Agenzia il proprio IBAN, l’accredito avviene direttamente sul conto. Altrimenti riceverà un titolo di credito a copertura garantita emesso da Poste Italiane S.p.A.

    In pratica

    • Per ricevere il rimborso sul conto corrente bisogna aver registrato l’IBAN sul sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite Fisconline o modello apposito).
    • Se non si vuole usare la compensazione, il credito viene rimborsato direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
    • La compensazione con F24 (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) richiede obbligatoriamente i servizi telematici dell’Agenzia.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando devo pagare il saldo IRPEF con il F24 se ho il 730 senza sostituto?

    Le scadenze sono le stesse previste per il modello REDDITI Persone fisiche. Il Caf o il professionista che ti assiste ti consegna il modello F24 compilato entro il decimo giorno prima della scadenza.

    Come funziona il rimborso se ho un credito e nessun sostituto?

    Il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre. Se hai registrato il tuo IBAN, ricevi i soldi direttamente sul conto; altrimenti Poste Italiane ti invia un titolo di credito.

    Posso rateizzare il debito risultante dal 730 senza sostituto?

    Le istruzioni prevedono che i versamenti avvengano con le stesse modalità del modello REDDITI PF. In caso di incapienza nella retribuzione il residuo può essere trattenuto nei mesi successivi con la maggiorazione degli interessi previsti.

    Il secondo acconto IRPEF di novembre come funziona se non ho il datore di lavoro?

    A novembre viene effettuata la trattenuta del secondo o unico acconto IRPEF e cedolare secca. Se non hai un sostituto, devi versarlo con il modello F24. Se vuoi ridurlo, devi comunicarlo per iscritto al sostituto entro il 10 ottobre (se ce l’hai), oppure gestirlo direttamente con il F24.

    Posso usare il credito del 730 per compensare altre imposte con F24?

    Si, ma la compensazione deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso il modello F24 ‘a saldo zero’ deve essere inviato obbligatoriamente per via telematica.

    Cosa scrivo nel riquadro 'sostituto d'imposta' se non ne ho uno?

    Nella casella ‘730 senza sostituto’ si indica la lettera ‘A’ e nel riquadro dedicato al sostituto si barra la casella ‘Mod. 730 dipendenti senza sostituto’. Se hai un datore di lavoro ma scegli questa modalità volontariamente, il procedimento è lo stesso.

    Vedi anche: IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti, Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%, Ritenuta d’acconto, Versare le ritenute con F24 e Come si pagano i contributi INPS con l’F24.

  • Bonus acqua potabile 2025: credito d’imposta nel 730

    In sintesi

    • Credito d’imposta del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di CO2 alimentare per acqua da acquedotto.
    • Tetto di spesa 1.000 euro per unità immobiliare: il credito massimo ottenibile è quindi 500 euro per ciascuna unità immobiliare.
    • Se si fruisce del credito per piu unita immobiliari, occorre compilare un rigo G15 separato per ciascuna di esse.
    • Il credito si indica nel quadro G, rigo G15 con codice 10 del modello 730/2026.
    • Il credito e utilizzabile anche in compensazione nel modello F24.
    • Le informazioni sugli interventi effettuati erano trasmesse per via telematica all’ENEA a fini di monitoraggio.

    Come funziona il credito d'imposta per i depuratori d'acqua

    Il bonus acqua potabile e un credito d’imposta pensato per incentivare l’uso dell’acqua di acquedotto in sostituzione delle acque in bottiglia, riducendo il consumo di plastica. A differenza di una detrazione che abbatte l’imposta a rate, il credito d’imposta agisce direttamente sull’imposta dovuta e puo essere anche usato in compensazione.

    Il beneficio riguardava le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Rientrano nell’agevolazione i sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, installati per migliorare la qualita delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti pubblici. In parole semplici: i depuratori fissi collegati alla rete idrica, non le semplici caraffe filtranti.

    Il limite di spesa ammessa e di 1.000 euro per unita immobiliare. Su tale importo il credito e pari al 50%, quindi il massimo ottenibile e 500 euro a immobile. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2024 e stata stabilita la misura effettiva del credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2023, tenendo conto del totale delle domande pervenute.

    Chi ha ancora credito residuo da dichiarazioni precedenti puo continuare a indicarlo nel rigo G15. Verificare il rigo 130 del prospetto 730-3/2025 o il rigo RN47 del Mod. REDDITI PF 2025 per l’importo residuo.

    Riepilogo bonus acqua potabile
    Voce Importo / Aliquota
    Percentuale credito d'imposta 50% delle spese
    Tetto di spesa per unita immobiliare 1.000 euro
    Credito massimo per unita immobiliare 500 euro
    Periodo di spesa agevolato 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023
    Dove si indica nel 730 Quadro G, rigo G15, codice 10
    Utilizzo alternativo Compensazione nel modello F24

    Esempio pratico

    • Tizio installa nel 2023 un sistema di filtraggio e raffreddamento collegato alla rete idrica del suo appartamento, spendendo 800 euro. Il credito d’imposta spettante e il 50% di 800 euro, cioe 400 euro. Caio, invece, acquista e installa nello stesso anno un sistema piu completo per 1.400 euro. Poiche il tetto e 1.000 euro, il suo credito massimo resta 500 euro (50% di 1.000). I 400 euro eccedenti non danno diritto ad agevolazione.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa installatrice o del fornitore del sistema di filtraggio
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (bonifico, carta di credito o debito, ecc.)
    • Eventuale ricevuta di invio dati all’ENEA (trasmissione richiesta a fini di monitoraggio)
    • Documentazione tecnica del dispositivo che attesti la conformita ai requisiti

    Installazione del depuratore nell'abitazione principale

    Scenario. Sempronio e proprietario di casa e nel 2023 spende 600 euro per installare un depuratore a osmosi inversa collegato direttamente al rubinetto della cucina.

    Come si applica. Sempronio ha diritto a un credito d’imposta del 50% su 600 euro, pari a 300 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) indica l’importo residuo del credito nel rigo G15 con codice 10, nella colonna ‘importo’. Il credito si porta in detrazione dell’IRPEF dovuta o in compensazione F24.

    In pratica

    • Rigo G15, colonna codice: inserire 10.
    • Verificare nel prospetto 730-3/2025 l’eventuale residuo di credito non ancora utilizzato.
    • Il credito non utilizzato si riporta nelle dichiarazioni successive.

    Piu unita immobiliari dello stesso contribuente

    Scenario. Caio possiede due appartamenti e nel 2023 installa un sistema di filtraggio in ciascuno, spendendo 900 euro per il primo e 700 euro per il secondo.

    Come si applica. Caio ha diritto a due crediti separati: 450 euro per il primo appartamento (50% di 900) e 350 euro per il secondo (50% di 700), per un totale di 800 euro. Deve compilare due righi G15 distinti, uno per ciascuna unita immobiliare. Il limite di 1.000 euro si applica separatamente a ogni immobile.

    In pratica

    • Due righi G15 separati con codice 10, uno per ogni unita immobiliare.
    • Il tetto di 1.000 euro vale per singolo immobile, non cumulativamente.
    • Totale credito usufruibile: 800 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il bonus vale anche per le caraffe filtranti?

    No. L’agevolazione riguarda esclusivamente i sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare installati e collegati all’acquedotto. Le caraffe filtranti non rientrano perche non sono sistemi fissi collegati alla rete idrica pubblica.

    Posso ancora usufruire del credito nel 730/2026?

    Solo se hai un credito residuo da anni precedenti (2021, 2022 o 2023) che non hai ancora completamente utilizzato. Le nuove spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023 non danno piu diritto all’agevolazione.

    Dove trovo l'importo del credito residuo?

    Se hai presentato il 730/2025, il residuo e indicato nel rigo del prospetto di liquidazione 730-3/2025. Se hai usato il modello REDDITI PF 2025, cerca nel rigo RN47.

    Il credito e rimborsabile se supera l'imposta dovuta?

    No, il credito d’imposta non da luogo a rimborsi in denaro. La parte non utilizzata nell’anno si riporta nelle dichiarazioni successive, oppure puo essere compensata nel modello F24.

    Cosa succede se l'AdE riduce la percentuale effettiva del credito?

    Con provvedimento del 22 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la misura definitiva del credito per le spese 2023. Se hai gia indicato il credito nelle dichiarazioni precedenti in misura superiore a quella riconosciuta, potresti dover correggere la posizione. Verifica il provvedimento o rivolgiti al tuo CAF.

  • Rateizzare le imposte del 730/2026: rate, interessi e scadenze

    In sintesi

    • Quante rate si possono scegliere: da un minimo di 2 a un massimo di 6 rate per i lavoratori dipendenti; massimo 5 rate per i pensionati.
    • Interessi sulla rateizzazione: su ogni rata successiva alla prima si applica un interesse dello 0,33% mensile, calcolato dal sostituto d’imposta.
    • Termine ultimo: il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre, quindi l’ultima rata non puo andare oltre novembre (versamento entro il 16 dicembre).
    • Cosa si puo rateizzare: saldo IRPEF 2025, addizionali regionale e comunale, cedolare secca, prima rata di acconto IRPEF 2026 e acconto del 20% su redditi a tassazione separata.
    • Senza sostituto: chi non ha un datore di lavoro o ente pensionistico che fa il conguaglio puo rateizzare da 2 a 7 rate, con le stesse scadenze del modello REDDITI.
    • Come si chiede: compilando la colonna 7 del rigo F6 nel quadro F del modello 730, indicando il numero di rate desiderato.

    Come funziona la rateizzazione nel 730

    Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un importo da versare, non e sempre necessario pagare tutto in un colpo solo. Il modello 730 permette di suddividere le somme dovute in piu rate mensili, che vengono trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. E una comodita che molti contribuenti non conoscono, ma che puo fare una differenza concreta sul bilancio familiare nei mesi estivi.

    Il meccanismo e semplice: il datore di lavoro o l’ente pensionistico, una volta ricevuto il prospetto di liquidazione (il cosiddetto modello 730-3), trattiene ogni mese la rata stabilita dalla busta paga o dalla pensione, aggiungendo un piccolo interesse mensile. L’interesse previsto per la rateizzazione e pari allo 0,33 per cento mensile, applicato sull’importo di ogni rata successiva alla prima.

    Il numero di rate che puoi scegliere dipende dalla tua situazione. Se hai un datore di lavoro che effettua il conguaglio, puoi scegliere tra 2 e 6 rate. Se sei pensionato, il massimo e 5 rate. Attenzione: il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre, quindi il sostituto d’imposta adegua automaticamente il numero massimo di rate possibile in base alla data in cui riceve il prospetto di liquidazione. L’ultima rata viene trattenuta a novembre, con versamento entro il 16 dicembre.

    Se non hai un sostituto d’imposta (cioe presenti il 730 ‘senza sostituto’ e paghi con modello F24), puoi rateizzare da 2 a 7 rate, seguendo le stesse scadenze previste per il modello REDDITI Persone fisiche.

    Parametri della rateizzazione nel 730/2026
    Parametro Valore
    Numero minimo di rate 2
    Numero massimo di rate (lavoratori dipendenti) 6
    Numero massimo di rate (pensionati) 5
    Numero massimo di rate (730 senza sostituto) 7
    Interesse mensile sulla rateizzazione 0,33% per ogni mese successivo alla prima rata
    Termine ultimo per l'ultima trattenuta Novembre (versamento entro il 16 dicembre)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio ha un saldo IRPEF da pagare di 900 euro e sceglie di rateizzare in 3 rate da luglio a settembre. La prima rata e di 300 euro senza interessi. La seconda, ad agosto, ha un interesse dello 0,33%: 300 + (300 x 0,33%) = 300,99 euro. La terza, a settembre, ha due mesi di interesse: 300 + (300 x 0,66%) = 301,98 euro. Il totale pagato e di 902,97 euro invece di 900, con un costo degli interessi di circa 3 euro. Il sostituto d’imposta (il datore di lavoro di Tizio) provvede automaticamente al calcolo e alla trattenuta.

    Documenti necessari

    • Modello 730/2026 compilato (in particolare il rigo F6, colonna 7)
    • Prospetto di liquidazione modello 730-3 (consegnato dal CAF o dal sostituto)
    • Buste paga dei mesi in cui vengono effettuate le trattenute (per verifica)
    • Certificazione Unica 2027 (l’anno prossimo: conterra gli acconti trattenuti nel 2026)

    Caso 1: lavoratore dipendente che rateizza il saldo

    Scenario. Caio e un impiegato. Dal suo 730/2026 emerge un saldo IRPEF di 600 euro piu addizionali per 120 euro. Non vuole pagare tutto in luglio e chiede la rateizzazione in 4 rate.

    Come si applica. Caio compila la colonna 7 del rigo F6 con il numero ‘4’. Il datore di lavoro calcola quattro rate mensili a partire da luglio, aggiungendo lo 0,33% di interessi su ciascuna rata successiva alla prima. L’ultima rata cade a ottobre (versamento entro novembre), quindi e compatibile con il termine di dicembre. Tutto avviene in automatico in busta paga: Caio non deve fare alcun versamento manuale.

    In pratica

    • Indicare il numero di rate nella colonna 7 del rigo F6 al momento della presentazione del 730.
    • Il sostituto d’imposta calcola gli interessi: non serve calcolarli da soli.
    • Se la busta paga del mese non copre l’importo della rata, la parte residua viene recuperata nei mesi successivi.

    Caso 2: pensionato che rateizza con limite di 5 rate

    Scenario. Sempronio, 70 anni, e pensionato INPS. Dal suo 730 emerge un debito totale di 500 euro. Vorrebbe pagare in 6 rate, ma e pensionato.

    Come si applica. Per i pensionati il numero massimo di rate e 5, non 6. L’ente pensionistico (INPS) effettua le trattenute a partire dal secondo mese successivo a quello in cui riceve il prospetto di liquidazione, di solito da agosto o settembre. Il conguaglio piu le trattenute devono comunque concludersi entro il 16 dicembre. Sempronio deve quindi scegliere al massimo 5 rate e verificare che siano compatibili con la data di ricezione del prospetto.

    In pratica

    • I pensionati ricevono il rimborso o la trattenuta in genere da agosto o settembre, un mese dopo rispetto ai lavoratori dipendenti.
    • Il massimo di 5 rate per i pensionati dipende dal termine di dicembre: con partenza a settembre, si arriva al piu a novembre.
    • Anche in caso di rateizzazione, a novembre viene comunque trattenuto l’acconto IRPEF per il 2026.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quante rate posso scegliere per il saldo IRPEF?

    Da 2 a 6 rate se hai un datore di lavoro che effettua il conguaglio; da 2 a 5 rate se sei pensionato; da 2 a 7 rate se presenti il 730 senza sostituto e paghi con F24.

    Quanto costano gli interessi sulla rateizzazione?

    Lo 0,33 per cento mensile su ogni rata successiva alla prima. Il calcolo e automatico: ci pensa il sostituto d’imposta o il CAF.

    Entro quando deve finire il pagamento rateale?

    Il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre. Di conseguenza, l’ultima rata viene trattenuta a novembre (da versare entro il 16 dicembre).

    Come si chiede la rateizzazione nel 730?

    Compilando la colonna 7 del rigo F6 nel quadro F, indicando il numero di rate (da 2 a 6 per i dipendenti). Va fatto al momento della presentazione del modello 730 al CAF, al professionista o al sostituto.

    Cosa succede se la busta paga non basta a coprire la rata?

    Se la retribuzione del mese e insufficiente, la parte residua della rata, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, viene trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    Cosa si puo rateizzare?

    Il saldo IRPEF 2025, le addizionali regionale e comunale, la cedolare secca, la prima rata di acconto IRPEF 2026, l’acconto dell’addizionale comunale e l’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata.

    Da leggere insieme

  • Alloggi per studenti universitari 2026: cosa prevede il piano con CDP, esempio

    Detrazione nel 730. Se sei uno studente fuori sede, o lo è un familiare a carico, verifica la detrazione del 19% sui canoni di locazione per studenti fuori sede.

    In sintesi

    • Il MUR può affidare a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) l’attuazione del Fondo PNRR per gli alloggi studenteschi per un importo di 599 milioni di euro.
    • I contributi sono erogati a fondo perduto in favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto.
    • Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
    • La convenzione MUR-CDP definisce soggetti beneficiari, criteri di selezione, entità del contributo individuale e fasi di esecuzione.
    • La norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e del relativo avviso pubblico: non ci sono ancora domande aperte né procedure definitive.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 883-894 della L. 199/2025 autorizzano il MUR ad affidare a CDP l’attuazione del Fondo PNRR per gli alloggi studenteschi (investimento 5, M4C1) per 599 milioni di euro. I contributi a fondo perduto arrivano fino a 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato da soggetti pubblici e privati. La convenzione MUR-CDP e il decreto attuativo non sono ancora stati pubblicati.

    Approfondimento normativo completo: Commi 883-894 LB 2026: alloggi studenti universitari e ricerca.

    Il piano alloggi PNRR per gli studenti universitari: cosa cambia con i commi 883-894

    I commi 883-894 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono su uno degli investimenti più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di istruzione superiore: il Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (investimento 5 della missione 4, componente 1 del PNRR). Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) viene autorizzato ad affidare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), nella sua qualità di istituto nazionale di promozione, l’attuazione dell’investimento per un importo di 599 milioni di euro, sulla base di un’apposita convenzione.

    Il meccanismo previsto è quello dei contributi a fondo perduto in favore di soggetti pubblici e privati che realizzano nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato. La convenzione MUR-CDP definirà nel dettaglio i soggetti beneficiari, la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili, l’entità del contributo spettante a ciascun beneficiario, le fasi di esecuzione e le modalità di controllo e monitoraggio.

    Attenzione: la norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande. È inoltre atteso l’aggiornamento del decreto del MUR entro 60 giorni. Fino alla pubblicazione di tali atti, non è possibile presentare domande né conoscere le procedure operative. I commi 883-894 prevedono anche uno stanziamento separato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell’INDIRE, per potenziare i percorsi scolastici in materia di educazione al rispetto e al contrasto alla violenza di genere: si tratta di una misura distinta, destinata alle istituzioni scolastiche e non agli studenti universitari.

    Checklist: cosa fare in attesa della convenzione MUR-CDP e dell'avviso pubblico

    • Monitorare il sito del MUR e del PNRR per la pubblicazione della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature.
    • Verificare se la propria istituzione (università, ente gestore di residenze universitarie, soggetto privato) rientra tra i potenziali soggetti beneficiari come definiti dalla convenzione.
    • Predisporre la documentazione relativa ai posti letto che si intende realizzare o mettere a disposizione, poiché i criteri di selezione degli interventi ammissibili saranno definiti dalla convenzione.
    • Tenere presente che il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto: utile per una stima preliminare della copertura finanziaria.
    • Non presentare domande prima della pubblicazione dell’avviso pubblico: le procedure non sono ancora operative.

    Caso 1 – Tizio: rettore di un ateneo che valuta la realizzazione di nuove residenze universitarie

    Scenario. Tizio è il rettore di un ateneo statale. L’università dispone di un’area edificabile su cui potrebbe costruire una nuova residenza universitaria con 100 posti letto. Vuole capire se e come potrà accedere ai contributi previsti dai commi 883-894.

    Come si legge in pratica. L’ateneo di Tizio, in quanto istituzione della formazione superiore, è potenzialmente tra i soggetti beneficiari dei contributi. Con 100 nuovi posti letto, il contributo massimo teorico sarebbe di 2 milioni di euro (100 × 20.000 euro), da sommare alle altre risorse dell’ateneo per finanziare la costruzione. Tuttavia, l’ammissibilità dell’intervento, i criteri di selezione e l’entità effettiva del contributo saranno definiti dalla convenzione MUR-CDP. Tizio deve attendere la pubblicazione dell’avviso pubblico e verificare che il progetto rispetti i requisiti che saranno indicati.

    Riepilogo caso Tizio (rettore)

    • L’ateneo è potenzialmente beneficiario in quanto istituzione della formazione superiore.
    • Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
    • Con 100 posti letto il contributo massimo teorico è 2 milioni di euro (calcolo esemplificativo).
    • I criteri di selezione e l’entità effettiva del contributo saranno definiti dalla convenzione MUR-CDP.
    • Tizio deve attendere l’avviso pubblico prima di presentare la candidatura dell’ateneo.

    Caso 2 – Caia: imprenditrice privata che gestisce appartamenti per studenti

    Scenario. Caia possiede e gestisce un complesso di appartamenti arredati vicino a un’università. Vuole ristrutturare un immobile adiacente per creare 30 nuovi posti letto da destinare agli studenti. Vuole sapere se può accedere ai contributi.

    Come si legge in pratica. I commi 883-894 prevedono espressamente che i contributi possano essere erogati a favore di soggetti pubblici e privati. Caia, in quanto soggetto privato che intende creare nuovi posti letto per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è potenzialmente ammissibile. Con 30 nuovi posti letto il contributo massimo teorico sarebbe di 600.000 euro (30 × 20.000 euro). La convenzione MUR-CDP definirà tipologia e criteri degli interventi ammissibili: Caia dovrà verificare se la ristrutturazione di un immobile esistente rientra tra gli interventi finanziabili. Nessuna domanda può essere presentata prima dell’avviso pubblico.

    Riepilogo caso Caia (privata)

    • I contributi sono erogabili anche a soggetti privati: Caia è potenzialmente ammissibile.
    • Con 30 nuovi posti letto il contributo massimo teorico è 600.000 euro (calcolo esemplificativo).
    • La convenzione MUR-CDP stabilirà se la ristrutturazione di immobili esistenti è ammissibile.
    • Caia deve verificare i requisiti della convenzione e attendere l’avviso pubblico.
    • Le risorse dell’investimento costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello di CDP.

    Caso 3 – Sempronio: studente universitario fuori sede che cerca un posto letto a costi accessibili

    Scenario. Sempronio, 21 anni, è iscritto a un corso di laurea in un’altra città e fatica a trovare un alloggio a prezzi sostenibili. Vuole capire se il piano PNRR per gli alloggi studenteschi lo riguarderà direttamente.

    Come si legge in pratica. Il meccanismo dei commi 883-894 non eroga contributi direttamente agli studenti: i fondi vanno agli enti (pubblici o privati) che realizzano nuovi posti letto. L’effetto per Sempronio è indiretto: un aumento dell’offerta di posti letto nelle residenze universitarie potrebbe tradursi, nel tempo, in condizioni di accesso più favorevoli. Sempronio non presenta alcuna domanda nell’ambito di questa misura. Per le agevolazioni dirette agli studenti fuori sede (es. contributo affitto), deve fare riferimento agli strumenti specificamente dedicati, come il contributo gestito dall’INPS.

    Riepilogo caso Sempronio (studente)

    • I contributi PNRR non vanno agli studenti ma agli enti che realizzano nuovi posti letto.
    • L’effetto per Sempronio è indiretto: aumento dell’offerta di alloggi universitari nel medio termine.
    • Sempronio non presenta alcuna domanda nell’ambito dei commi 883-894.
    • Per il sostegno diretto all’affitto, Sempronio deve fare riferimento al contributo INPS (commi 373-375).
    • La piena operatività del piano dipende dalla convenzione MUR-CDP e dall’avviso pubblico, non ancora pubblicati.

    Quando conviene una verifica

    Un esperto può aiutarti ad analizzare l’ammissibilità del tuo progetto e a prepararti per l’avviso pubblico. Vuoi valutare le opportunità PNRR per alloggi studenteschi o orientarti tra le misure 2026?.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi può presentare domanda per i contributi PNRR sugli alloggi per studenti universitari?

    I commi 883-894 prevedono che i contributi siano erogati a soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. La platea esatta dei soggetti ammissibili – università, enti per il diritto allo studio, fondazioni, operatori privati – sarà definita dalla convenzione MUR-CDP e dall’avviso pubblico, non ancora pubblicati.

    Qual è l'importo massimo del contributo per ciascun nuovo posto letto?

    Il comma 886 della L. 199/2025 fissa il contributo massimo in 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato. Si tratta di un contributo a fondo perduto. L’entità effettiva del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario sarà determinata dalla convenzione MUR-CDP, che può prevedere importi inferiori al massimo in base ai criteri di selezione.

    Quando sarà possibile presentare la candidatura per i contributi alloggi studenteschi?

    La norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande. È inoltre atteso l’aggiornamento del decreto del MUR entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Fino alla pubblicazione di questi atti, non è possibile presentare candidature. Si consiglia di monitorare il sito del MUR e la sezione PNRR del governo per gli aggiornamenti.

    Le risorse del fondo PNRR alloggi studenteschi sono separate dal patrimonio di CDP?

    Sì. Il comma 885 prevede espressamente che le risorse dell’investimento affidate a CDP costituiscano patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Questo garantisce che le risorse PNRR siano contabilmente distinte e non confuse con le attività ordinarie di CDP.

    Cosa prevede la norma per le scuole in materia di educazione al rispetto e contrasto alla violenza di genere?

    Il comma 883 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell’INDIRE, per potenziare i percorsi già attivati nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere. Si tratta di una misura distinta dal piano alloggi universitari, destinata alle scuole e non agli atenei né agli studenti universitari.

    Vedi anche: Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Donazioni a università ed enti di ricerca, Figli maggiorenni studenti a carico, Università non statali e Prima dichiarazione dei redditi.

  • Pegno o ipoteca: quali sono le differenze

    Quando un creditore vuole una garanzia più forte di una semplice promessa di pagamento, può contare su pegno e ipoteca. Sono garanzie reali, cioè ancorate a un bene specifico, ma si distinguono per l’oggetto, per le modalità di costituzione e per il rapporto con il possesso del bene. La scelta dipende dalla natura del bene offerto in garanzia.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Pegno Ipoteca
    Norma di riferimento Art. 2784 c.c. Art. 2808 c.c.
    Natura Garanzia reale Garanzia reale
    Oggetto Beni mobili o crediti Beni immobili e mobili registrati
    Possesso del bene Spossessamento del debitore Nessuno spossessamento
    Costituzione Consegna al creditore o a un terzo Iscrizione nei registri immobiliari
    Priorità tra creditori Secondo le regole del pegno Determinata dal grado dell’iscrizione
    Diritto di prelazione
    Seguito sul bene
    Quando conviene Garanzia su beni mobili o crediti Garanzia su immobili senza privarne il debitore

    Le caratteristiche del pegno

    Il pegno è la garanzia reale che ha per oggetto beni mobili o crediti. Il suo tratto distintivo è lo spossessamento: il bene viene consegnato al creditore o a un terzo designato, così che il debitore ne perda la disponibilità materiale.

    • Riguarda beni mobili o crediti del debitore o di un terzo.
    • Comporta la consegna della cosa al creditore o a un terzo, che la custodisce.
    • Attribuisce al creditore un diritto di prelazione e il diritto di seguito sul bene.

    Esempio: Tizio ottiene credito da Caio e consegna in pegno un bene mobile di valore. Caio, finché dura la garanzia, ne ha la detenzione e, in caso di inadempimento, gode della prelazione.

    Le caratteristiche dell’ipoteca

    L’ipoteca è la garanzia reale che si costituisce su beni immobili e su mobili registrati. A differenza del pegno, non priva il debitore del bene: egli continua a utilizzarlo.

    • Ha per oggetto immobili e mobili registrati.
    • Non comporta spossessamento: si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari.
    • L’iscrizione attribuisce un grado che determina la priorità rispetto agli altri creditori, oltre alla prelazione e al diritto di seguito.

    Esempio: Caia concede ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un finanziamento. Continua a usare l’immobile, ma il creditore acquista, con l’iscrizione, un grado e una prelazione sul bene.

    Quando conviene il pegno e quando l’ipoteca

    La scelta dipende soprattutto dalla natura del bene offerto in garanzia. Il pegno è adatto quando la garanzia ricade su beni mobili o crediti e si accetta lo spossessamento, cioè la consegna del bene al creditore o a un terzo che lo custodisce. È quindi la soluzione tipica per chi vuole garantire un debito con un bene mobile di valore.

    L’ipoteca conviene quando il bene è un immobile o un mobile registrato e si vuole lasciarne il godimento al debitore: la garanzia si costituisce tramite iscrizione nei registri, senza privare il proprietario dell’uso del bene. È la strada abituale per le garanzie di importo rilevante, dove il grado dell’iscrizione assume un ruolo centrale.

    In entrambi i casi il creditore ottiene una tutela rafforzata rispetto al credito non garantito: prelazione nel soddisfacimento sul bene e diritto di seguito anche se il bene passa ad altri. La differenza pratica è che con il pegno il debitore perde la disponibilità materiale della cosa, mentre con l’ipoteca continua a usarla.

    Oggetto, costituzione e prelazione a confronto

    Pur condividendo la natura di garanzie reali, pegno e ipoteca si distinguono per tre profili decisivi. Il primo è l’oggetto: il pegno cade su beni mobili o crediti, l’ipoteca su immobili e mobili registrati. Il secondo è il rapporto con il possesso: il pegno comporta lo spossessamento del debitore, mentre l’ipoteca lascia al proprietario il godimento del bene. Il terzo è la costituzione: il pegno si perfeziona con la consegna del bene al creditore o a un terzo, l’ipoteca con l’iscrizione nei registri immobiliari.

    Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione, cioè la possibilità di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto agli altri creditori, e il diritto di seguito, che consente di far valere la garanzia anche se il bene passa ad altri. Nell’ipoteca, in particolare, la priorità tra più creditori è scandita dal grado dell’iscrizione.

    • Il pegno è legato alla consegna materiale del bene mobile o alla corretta costituzione sul credito.
    • L’ipoteca è legata all’iscrizione e al grado, che ne fissano la priorità.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Nel pegno la consegna del bene è essenziale: senza spossessamento la garanzia non opera nel modo previsto, perciò occorre individuare con chiarezza chi ne assume la custodia. Nell’ipoteca è centrale l’iscrizione e il relativo grado, che fissa l’ordine di priorità tra più creditori sul ricavato dell’eventuale vendita del bene.

    • Per il pegno, individuare chi custodisce il bene mobile o gestire correttamente il credito dato in garanzia.
    • Per l’ipoteca, curare l’iscrizione e verificare il grado, perché determina la priorità sul ricavato.
    • In entrambi i casi conviene valutare in anticipo il valore del bene rispetto al credito garantito.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Pegno e ipoteca sono entrambe garanzie reali?

    Sì. Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione e il seguito sul bene; cambiano l’oggetto e le modalità di costituzione.

    Il pegno comporta la consegna del bene?

    Sì. Il pegno comporta lo spossessamento: il bene mobile è consegnato al creditore o a un terzo che lo custodisce.

    Come si costituisce l’ipoteca?

    L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari, senza spossessamento, e il grado dell’iscrizione determina la priorità.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Diritti del convivente di fatto: salute, casa, lavoro e assistenza

    Chi convive senza essere sposato né unito civilmente non è più “invisibile” al diritto: la legge 76/2016, ai commi da 36 a 49, riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti concreti, soprattutto in materia di salute, casa e assistenza. Restano però differenze importanti rispetto al matrimonio e all’unione civile, in particolare sul fronte dell’eredità e della previdenza. Ecco una mappa chiara di ciò che spetta e ciò che non spetta.

    Chi è “convivente di fatto” e come si dimostra

    Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da matrimonio, unione civile o vincoli di parentela. L’esistenza della convivenza si accerta con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (la cosiddetta famiglia anagrafica). È questa registrazione che “attiva” concretamente i diritti previsti dalla legge.

    Salute e assistenza

    In caso di malattia o di ricovero, il convivente ha diritto di visita e di assistenza negli stessi termini previsti per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente può inoltre designare l’altro, in forma scritta, come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, e per le decisioni sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie in caso di morte.

    La casa di comune residenza

    È una delle tutele più importanti. Se muore il convivente proprietario della casa di comune residenza, il superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore, comunque non oltre cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto dura almeno tre anni. Si tratta però di un diritto temporaneo, ben diverso dal diritto di abitazione vitalizio riservato al coniuge dall’art. 540 del codice civile.

    La locazione

    Se a morire o a recedere dal contratto è il convivente che era intestatario della locazione della casa comune, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto. È la traduzione legislativa di un principio già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 404/1988) a tutela della continuità abitativa.

    Lavoro e impresa familiare

    Il convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro ha diritto, in base all’art. 230-ter del codice civile (introdotto dalla legge), a una partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato. È una tutela più limitata rispetto a quella del familiare nell’impresa familiare classica (art. 230-bis), ma colma un vuoto importante.

    Alimenti alla fine della convivenza

    Se la convivenza cessa e uno dei due versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può riconoscergli il diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e secondo i criteri dell’art. 433 del codice civile. Attenzione: si tratta di alimenti (il necessario per vivere), non dell’assegno di mantenimento previsto per i coniugi separati o divorziati, che è ben più ampio.

    Cosa NON spetta al convivente

    Restano esclusi alcuni diritti propri del matrimonio e dell’unione civile: il convivente non è erede legittimo e non ha quota di legittima (serve un testamento); non ha diritto alla pensione di reversibilità; non gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare. È la principale ragione per cui molte coppie integrano la convivenza con strumenti aggiuntivi (testamento, polizze, designazioni sui fondi pensione).

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il convivente può entrare in ospedale come un familiare?

    Sì. La legge 76/2016 riconosce al convivente di fatto il diritto di visita e di assistenza in caso di ricovero, negli stessi termini dei coniugi, e la possibilità di essere designato per le decisioni sulla salute.

    Se muore il mio compagno proprietario di casa, posso restare?

    Sì, ma per un tempo limitato: due anni o la durata della convivenza se maggiore (massimo cinque), almeno tre anni se vi sono figli minori o disabili. Non è un diritto a vita come quello del coniuge.

    Convivenza registrata e contratto di convivenza sono la stessa cosa?

    No. La registrazione anagrafica fa nascere lo status di convivente di fatto e i relativi diritti. Il contratto di convivenza è un atto ulteriore e facoltativo che regola gli aspetti patrimoniali.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Unioni civili e convivenze nel 730/2026: guida fiscale

    In sintesi

    • Equiparazione totale per le unioni civili: per legge (L. 76/2016, art. 1 co. 20), ogni riferimento a ‘coniuge’ nelle istruzioni fiscali vale anche per ciascuna parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
    • Detrazioni e carichi di famiglia: la parte dell’unione civile puo essere indicata nel prospetto familiari a carico con le stesse regole del coniuge: soglia di reddito di 2.840,51 euro lordi.
    • Dichiarazione congiunta disponibile: le parti di un’unione civile possono presentare il modello 730 in forma congiunta, come i coniugi.
    • Conviventi di fatto: la convivenza non registrata come unione civile non da diritto alla detrazione per ‘coniuge a carico’; il convivente puo al piu rientrare tra gli ‘altri familiari’ solo se convivente e con reddito entro 2.840,51 euro.
    • Modello 730-1: le parti di unione civile presentano due buste separate per le scelte dell’8, 5 e 2 per mille, esattamente come i coniugi.
    • Dal 2025: la detrazione per ascendenti (genitori) a carico spetta solo se convivono con il contribuente; le detrazioni per fratelli, suoceri e generi non spettano piu.

    Unione civile e matrimonio: cosa dice il fisco

    Se hai contratto un’unione civile con una persona dello stesso sesso, ai fini fiscali sei trattato esattamente come un coniuge. Lo dice espressamente la legge n. 76 del 2016, all’articolo 1, comma 20: ogni volta che le istruzioni del modello 730 usano la parola ‘coniuge’ o ‘coniugi’, questa si intende riferita anche a ciascuna delle parti dell’unione civile. Non ci sono moduli diversi, non ci sono sezioni separate: compilate il 730 esattamente come farebbe una coppia sposata.

    Questo significa che la parte dell’unione civile puo essere indicata nel prospetto dei familiari a carico, con le stesse condizioni: deve avere avuto un reddito uguale o inferiore a 2.840,51 euro lordi nel 2025. Se e a carico, si ha diritto alla relativa detrazione IRPEF. Allo stesso modo, le parti di un’unione civile possono presentare il modello 730 in forma congiunta, con le stesse regole e modalita previste per i coniugi.

    Diverso e il caso delle convivenze di fatto (le cosiddette ‘coppie di fatto’), cioe le coppie non unite civilmente ne sposate. Il convivente di fatto non e equiparato al coniuge ai fini fiscali. Non si puo indicarlo nel rigo ‘coniuge’ del prospetto familiari, ne si puo fare una dichiarazione congiunta con lui o lei. Se il convivente ha un reddito entro 2.840,51 euro e convive stabilmente con te, puo al limite essere indicato tra gli ‘altri familiari a carico’ (casella ‘P’), ma le regole sono piu restrittive e la detrazione e diversa.

    Dal 2025 ci sono alcune restrizioni in piu: le detrazioni per ‘altri familiari a carico’ (diversi dal coniuge/parte unita civilmente e dai figli) spettano ora solo per gli ascendenti (genitori, nonni) che convivono con il contribuente. Non spettano piu per fratelli, sorelle, suoceri, generi o nuore, anche se convivono.

    Trattamento fiscale nel 730/2026: unione civile vs convivenza di fatto
    Situazione Rigo 'coniuge' Dichiarazione congiunta Detrazione partner
    Matrimonio Si Si Si (se reddito <= 2.840,51 euro)
    Unione civile (L. 76/2016) Si (equiparata) Si (equiparata) Si (se reddito <= 2.840,51 euro)
    Convivenza di fatto (non registrata) No No Solo come 'altro familiare' (casella P), se convivente e reddito <= 2.840,51 euro

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio e Caio hanno contratto un’unione civile nel 2022. Nel 2025 Caio non lavora e ha un reddito di 1.200 euro da interessi bancari. Tizio puo indicare Caio nel rigo 1 del prospetto familiari (casella ‘C’), con 12 mesi a carico, e beneficiare della detrazione per partner a carico. Se invece Tizio vivesse solo convivendo con Caio senza aver registrato l’unione civile, non potrebbe usare il rigo ‘coniuge’ ne fare dichiarazione congiunta.

    Documenti necessari

    • Certificazione dell’unione civile (atto di unione civile registrato all’anagrafe)
    • Codice fiscale della parte dell’unione civile
    • Documentazione del reddito del partner (Certificazione Unica o dichiarazione)
    • Eventuale documentazione di residenza comune (per le convivenze di fatto che vogliano indicare il partner come ‘altro familiare’)

    Caso 1: unione civile, partner fiscalmente a carico

    Scenario. Sempronio ha contratto un’unione civile con Marco nel 2020. Nel 2025 Marco non ha lavorato e ha avuto solo 800 euro di interessi su un conto deposito.

    Come si applica. Marco ha un reddito di 800 euro, ampiamente sotto la soglia di 2.840,51 euro. Sempronio lo indica nel rigo 1 del prospetto familiari a carico (casella ‘C’) con 12 mesi. Le istruzioni del 730 equiparano espressamente il partner di unione civile al coniuge, quindi Sempronio compila il modello esattamente come farebbe un coniuge. Puo anche optare per la dichiarazione congiunta.

    In pratica

    • Il codice fiscale di Marco va indicato nel rigo 1 anche se non e a carico, per consentire il corretto calcolo delle detrazioni.
    • L’equiparazione al coniuge vale in modo pieno: stesse detrazioni, stessa dichiarazione congiunta, stesse regole di ripartizione.

    Caso 2: convivenza di fatto, nessuna equiparazione

    Scenario. Caio convive da 5 anni con Laura senza aver contratto matrimonio ne unione civile. Laura nel 2025 ha guadagnato 1.800 euro da lavoro occasionale e non ha altri redditi.

    Come si applica. Laura non e equiparata al coniuge. Caio non puo indicarla nel rigo ‘coniuge’ e non puo fare dichiarazione congiunta con lei. Tuttavia, poiche Laura convive con Caio e ha un reddito inferiore a 2.840,51 euro, Caio puo indicarla nel prospetto familiari tra gli ‘altri familiari a carico’ (casella ‘P’), se spettano le condizioni previste. La detrazione sara quella per ‘altri familiari’, non quella del coniuge.

    In pratica

    • La convivenza di fatto non produce effetti fiscali equivalenti al matrimonio o all’unione civile.
    • Per godere delle agevolazioni piene e necessario aver registrato l’unione civile ai sensi della legge 76/2016.
    • Dal 2025, le detrazioni per ‘altri familiari a carico’ sono riservate agli ascendenti conviventi: verificare le condizioni specifiche.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'unione civile e trattata come il matrimonio nel 730?

    Si, completamente. La legge n. 76 del 2016 stabilisce che ogni riferimento a ‘coniuge’ nelle norme fiscali vale anche per ciascuna parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

    Posso fare la dichiarazione congiunta con il mio partner di unione civile?

    Si, le parti di un’unione civile possono presentare il 730 in forma congiunta con le stesse regole valide per i coniugi.

    Il mio convivente di fatto puo essere indicato come familiare a carico?

    Non nel rigo ‘coniuge’. Se convive con te e ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro lordi, potrebbe essere indicato tra gli ‘altri familiari a carico’ (casella P). Dal 2025 le detrazioni per ‘altri familiari’ spettano pero principalmente per gli ascendenti conviventi: verificare le condizioni caso per caso.

    Cosa si intende per convivenza di fatto ai fini fiscali?

    Le istruzioni del 730 non equiparano le convivenze di fatto al matrimonio. La convivenza non registrata come unione civile non da diritto alle stesse detrazioni ne alla dichiarazione congiunta.

    Il partner di unione civile puo essere a carico anche se ha un reddito da pensione?

    Si, purche il reddito complessivo (inclusa la pensione) non superi 2.840,51 euro lordi nel 2025. Se supera quella soglia, non puo essere considerato fiscalmente a carico.

    Dove si segna il partner di unione civile nel prospetto familiari?

    Nel rigo 1, barrando la casella ‘C’ (coniuge), esattamente come farebbe un coniuge sposato. Il codice fiscale del partner va indicato anche se non e a carico.