Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 175/2024 – Elezione del Consiglio di presidenza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in corti di giustizia tributaria diverse da quella di appartenenza.
4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 26. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti di corte di giustizia tributaria, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della corte di giustizia tributaria o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive corti di giustizia tributaria almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.
7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 28, comma 4, si dà atto nel processo verbale.
8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
In sintesi
Procedimento elettorale per il Consiglio di presidenza. L'articolo 27 disciplina in modo analitico le modalità di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'organo di autogoverno della magistratura tributaria. La norma ricalca, adattandola alle specificità del settore, le logiche proprie dei sistemi elettorali degli organi di autogoverno della magistratura: periodicità certa, garanzie di trasparenza e presenza capillare sul territorio nazionale.
Il procedimento si articola in fasi temporalmente scandite. Le elezioni devono tenersi entro quattro mesi dalla scadenza del Consiglio precedente e sono indette con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata. La scelta del giorno festivo - con votazioni dalle ore 9 alle ore 21 - garantisce la massima partecipazione dei giudici tributari distribuiti su tutto il territorio. L'ufficio centrale elettorale, insediato presso il Consiglio di presidenza, svolge la funzione di garante dell'intero procedimento, mentre gli uffici elettorali locali, istituiti presso ciascuna corte, assicurano lo svolgimento materiale del voto.
Le candidature richiedono il supporto di non meno di venti e non più di trenta giudici tributari presentatori, con il divieto per ciascuno di presentare più di un candidato e di essere contemporaneamente candidato e presentatore: una regola di lealtà procedurale che sanziona con la nullità di tutte le firme apposte la sua violazione. L'ufficio centrale verifica l'assenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 26 e pubblica l'elenco dei candidati ammessi sul sito istituzionale, garantendo accessibilità e pubblicità. Le disposizioni di attuazione sono demandate a un regolamento del Consiglio di presidenza.
Casi pratici
Caso 1: Candidatura con firme irregolari
Un giudice tributario raccoglie le firme di presentazione della propria candidatura ma, per errore, appone anche la propria firma come presentatore di se stesso. L'ufficio centrale elettorale, in applicazione dell'articolo 27, comma 4, dichiara la nullità di tutte le firme di presentazione da lui apposte, inclusa quella a sostegno della propria candidatura. La candidatura viene esclusa per mancanza del numero minimo di presentatori validi.
Domande frequenti
Entro quando devono tenersi le elezioni del Consiglio di presidenza?
Entro quattro mesi dalla scadenza del Consiglio precedente. Le elezioni sono indette con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita.
Quante firme di presentazione occorrono per candidarsi?
Ciascun candidato deve essere presentato da non meno di venti e non più di trenta giudici tributari. Lo stesso giudice non può presentare più di un candidato.
Chi non può far parte degli uffici elettorali locali?
Non possono farne parte i giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.
Quando inizia lo scrutinio?
Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto, presso gli uffici elettorali locali che provvedono al conteggio delle schede e alla determinazione delle preferenze per ciascun candidato.