Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 22/2015 – Entrata in vigore
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando articolo precedente
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo di chiusura: vigenza formale e applicabilità sostanziale
L'articolo 19 chiude il D.Lgs. 22/2015 con le disposizioni di rito sull'entrata in vigore. È un articolo di natura formale, ma la sua lettura richiede attenzione perché introduce una distinzione rilevante che il testo non esplicita direttamente: la data di entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) non coincide con la data a partire dalla quale le misure sostanziali della NASpI trovano applicazione (1° maggio 2015, come stabilito dall'articolo 1, comma 1).
Questa distinzione - tra vigenza formale e applicabilità sostanziale - è tecnica ma tutt'altro che secondaria. Significa che a partire dal 7 marzo 2015 il decreto è legge dello Stato e produce tutti gli effetti giuridici connessi (ad esempio, obbliga le istituzioni a prepararsi all'applicazione della nuova normativa, impone all'INPS di predisporre le procedure operative, obbliga le regioni ad adeguare i propri sistemi di politica attiva), ma che la prestazione NASpI decorre solo per i lavoratori che perdono l'impiego dal 1° maggio 2015 in poi. I licenziamenti e le cessazioni avvenuti prima di quella data rimangono soggetti alla disciplina dell'ASpI e della mini-ASpI.
Il decreto legislativo come atto normativo: la formula di promulgazione
L'articolo 19 contiene la formula solenne di promulgazione e pubblicazione del decreto. Il decreto è firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella («Dato a Roma, addì 4 marzo 2015 MATTARELLA»), controfirmato dal Presidente del Consiglio Renzi, dai Ministri competenti - Poletti per il Lavoro e le Politiche Sociali, Padoan per l'Economia e le Finanze, Madia per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - e con il visto del Guardasigilli Orlando. Questa catena di sottoscrizioni non è decorativa: attesta che il decreto è stato adottato nel rispetto delle procedure previste dalla Costituzione per i decreti legislativi delegati (articolo 76 Cost.).
Il D.Lgs. 22/2015 è stato emanato in attuazione della delega conferita dal Parlamento con la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (il Jobs Act), che all'articolo 1, comma 2, lettera b), delegava il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi» recanti «disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali». La catena delegante - legge di delega del Parlamento, decreto legislativo del Governo firmato dal Presidente della Repubblica - è la forma tipica con cui vengono adottate riforme organiche del diritto del lavoro e previdenziale nel nostro ordinamento.
La data del 4 marzo 2015: il momento della firma
Il decreto reca la data del 4 marzo 2015, che è la data della firma presidenziale. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 6 marzo 2015, e l'entrata in vigore il giorno successivo, il 7 marzo 2015. Si tratta di una tempistica molto ravvicinata: firma il 4, pubblicazione il 6, vigenza il 7. La formula «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» è la formula standard per i decreti che prevedono l'entrata in vigore immediata, in deroga al termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione (vacatio legis) previsto dalle disposizioni sulla legge in generale.
La scelta di una vigenza immediata (il giorno dopo la pubblicazione) riflette l'urgenza di avere il quadro normativo formalmente in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicabilità del 1° maggio 2015, in modo da consentire all'INPS, alle regioni e alle imprese di adeguarsi entro i tempi previsti.
Obbligatorietà universale e inserimento nella Raccolta ufficiale
La clausola finale - «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare» - è la formula di obbligatorietà universale propria degli atti normativi statali. Non aggiunge contenuto giuridico autonomo, ma sancisce che il decreto obbliga non solo i destinatari diretti (lavoratori, datori, INPS) ma anche tutte le istituzioni pubbliche chiamate ad applicarlo o a garantirne il rispetto (magistratura, amministrazioni centrali e locali, centri per l'impiego). L'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi è l'atto che attesta la definitiva incorporazione del decreto nel corpus normativo dello Stato.
Casi pratici
Caso 1: Il lavoratore licenziato il 15 aprile 2015: ASpI o NASpI?
Tizio viene licenziato il 15 aprile 2015. Sebbene il D.Lgs. 22/2015 sia già entrato in vigore dal 7 marzo 2015, il suo evento di disoccupazione è anteriore al 1° maggio 2015. Il patronato lo informa che la prestazione a cui ha diritto è l'ASpI, non la NASpI: l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 prevede espressamente che la NASpI si applica solo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Tizio presenta domanda ASpI all'INPS secondo le vecchie regole. Il decreto è già vigente, ma la NASpI non è ancora applicabile: è la distinzione tra vigenza formale e applicabilità sostanziale che l'articolo 19 mette in luce implicitamente nel coordinamento con l'articolo 1.
Caso 2: Il datore di lavoro che adegua le proprie procedure nel marzo 2015
Alfa S.p.A. ha in programma di procedere a licenziamenti nel corso del secondo trimestre 2015. Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 22/2015 in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2015, il responsabile delle risorse umane legge il testo e si confronta con il consulente del lavoro Caio. Caio spiega che il decreto è entrato in vigore il 7 marzo 2015 ma che la NASpI si applica dal 1° maggio: i licenziamenti pianificati da Alfa per il mese di maggio saranno soggetti alla nuova disciplina. Alfa ha quindi il tempo - dal 7 marzo al 1° maggio - per adeguare i propri processi interni, calcolare il nuovo contributo di licenziamento e informare i lavoratori sui loro nuovi diritti. L'anticipazione dell'entrata in vigore rispetto all'applicabilità serve esattamente a questo.
Caso 3: Il sindacalista che verifica la legittimità costituzionale del decreto
Sempronia, sindacalista di un'organizzazione di categoria, vuole verificare che il D.Lgs. 22/2015 sia stato adottato nel rispetto della delega parlamentare. Consulta il testo dell'articolo 19 e risale alla catena normativa: la legge delega n. 183/2014, la firma presidenziale del 4 marzo 2015, le controfirme ministeriali, la pubblicazione del 6 marzo, l'entrata in vigore del 7 marzo. Verifica che i principi e i criteri direttivi della legge n. 183 siano stati rispettati nel testo del decreto. La formula di promulgazione contenuta nell'articolo 19 le conferma che il decreto ha seguito l'iter costituzionale previsto dall'articolo 76 Cost. per i decreti legislativi delegati.
Domande frequenti
Da quando è in vigore il D.Lgs. 22/2015?
Il D.Lgs. 22/2015 è entrato in vigore il 7 marzo 2015, il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 6 marzo 2015). Tuttavia, le disposizioni sulla NASpI si applicano agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015: per i licenziamenti e cessazioni anteriori a quella data si applicava ancora la disciplina ASpI.
Chi ha firmato il decreto NASpI?
Il decreto è stato firmato il 4 marzo 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e controfirmato dal Presidente del Consiglio Renzi, dal Ministro del Lavoro Poletti, dal Ministro dell'Economia Padoan e dal Ministro per la Semplificazione Madia. Il Guardasigilli Orlando ha apposto il visto. Si tratta di un decreto legislativo delegato emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act).
Perché il decreto è entrato in vigore prima del 1° maggio 2015, data di applicazione della NASpI?
L'entrata in vigore immediata (il giorno dopo la pubblicazione) serve a dare un quadro normativo certo alle istituzioni - INPS, regioni, centri per l'impiego - che devono prepararsi ad applicare la nuova disciplina dal 1° maggio. I circa cinquanta giorni tra la vigenza formale (7 marzo) e l'applicabilità sostanziale (1° maggio) sono il tempo necessario per adeguare procedure, sistemi informatici e istruzioni operative.
Un lavoratore licenziato il 30 aprile 2015 ha diritto alla NASpI?
No. Per i licenziamenti avvenuti prima del 1° maggio 2015 si applica ancora la disciplina ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) prevista dalla legge n. 92/2012. La NASpI riguarda esclusivamente gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Anche se il D.Lgs. 22/2015 era già vigente dal 7 marzo, la sua applicabilità sostanziale è differita a quella data.