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Categoria: NASpI e disoccupazione

Disciplina della NASpI, nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego (D.Lgs. 22/2015): destinatari, requisiti, calcolo, durata e decadenza dell indennità di disoccupazione, articolo per articolo.

  • Art. 1 D.Lgs. 22/2015 — Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI

    Art. 1 D.Lgs. 22/2015 — Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’ articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’ articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’ articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

  • Art. 2 D.Lgs. 22/2015 — Destinatari

    Art. 2 D.Lgs. 22/2015 — Destinatari

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3 D.Lgs. 22/2015 — Requisiti

    Art. 3 D.Lgs. 22/2015 — Requisiti

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

    2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’ articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’ articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 D.Lgs. 22/2015 — Calcolo e misura

    Art. 4 D.Lgs. 22/2015 — Calcolo e misura

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

    2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

    3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

    4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’ articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

  • Art. 5 D.Lgs. 22/2015 — Durata

    Art. 5 D.Lgs. 22/2015 — Durata

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 D.Lgs. 22/2015 — Domanda e decorrenza della prestazione

    Art. 6 D.Lgs. 22/2015 — Domanda e decorrenza della prestazione

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La domanda di NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    2. La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

  • Art. 7 D.Lgs. 22/2015 — Condizionalità

    Art. 7 D.Lgs. 22/2015 — Condizionalità

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

    2. Con il decreto legislativo di cui all’ articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

    3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

  • Art. 8 D.Lgs. 22/2015 — Incentivo all’autoimprenditorialità

    Art. 8 D.Lgs. 22/2015 — Incentivo all’autoimprenditorialità

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata… dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

    2. L’erogazione anticipata… della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.

    3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione… della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

    4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

  • Art. 9 D.Lgs. 22/2015 — Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

    Art. 9 D.Lgs. 22/2015 — Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

    2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

    3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’ articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’ articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

    4. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’ articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

  • Art. 10 D.Lgs. 22/2015 — Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

    Art. 10 D.Lgs. 22/2015 — Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

    2. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’ articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

  • Art. 11 D.Lgs. 22/2015 — Decadenza

    Art. 11 D.Lgs. 22/2015 — Decadenza

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 12 D.Lgs. 22/2015 — Contribuzione figurativa

    Art. 12 D.Lgs. 22/2015 — Contribuzione figurativa

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso.

    2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’ articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.