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Art. 11 D.Lgs. 22/2015 — Decadenza

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Art. 11 D.Lgs. 22/2015 — Decadenza

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. articolo precedente articolo successivo