Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 D.Lgs. 22/2015 – Incentivo all’autoimprenditorialità

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata… dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

2. L’erogazione anticipata… della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione… della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

In sintesi

  • Il beneficiario di NASpI può chiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione (o in due rate) dell'intero importo residuo per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale di una cooperativa.
  • La domanda di anticipazione va presentata all'INPS in via telematica entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, a pena di decadenza.
  • L'erogazione avviene in due rate: il 70% subito e il restante 30% al termine della durata teorica (comunque entro sei mesi dalla domanda), previa verifica della mancata rioccupazione subordinata.
  • Chi avvia l'attività autonoma non matura contribuzione figurativa né ha diritto all'Assegno per il nucleo familiare per il periodo di anticipazione.
  • Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall'anticipazione, deve restituire integralmente le somme percepite (eccezione: rapporto con la cooperativa della quota sottoscritta).
Indice dei contenuti

La NASpI come leva per l'autoimprenditorialità

L'articolo 8 del D.Lgs. 22/2015 introduce uno strumento di politica attiva del lavoro di notevole interesse pratico: la possibilità di percepire in anticipo, in un'unica tranche (o in due rate), l'intero importo residuo della NASpI, per investirlo nell'avvio di un'attività lavorativa autonoma, di un'impresa individuale o per l'ingresso in una cooperativa. Si tratta del cosiddetto «incentivo all'autoimprenditorialità» o, nel linguaggio corrente, «NASpI anticipata» o «NASpI in unica soluzione».

I presupposti: chi può chiederla e per fare cosa

Il comma 1 indica tre finalità ammesse per l'anticipazione: avvio di un'attività lavorativa autonoma, avvio di un'impresa individuale, sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Sono finalità tassative: non è possibile chiedere l'anticipazione per altri scopi. L'elemento comune è la creazione di una nuova fonte di reddito autonomo, contrapposta al reinserimento nel lavoro dipendente. L'anticipazione riguarda l'importo complessivo del trattamento residuo non ancora erogato al momento della domanda: se il lavoratore ha già percepito, ad esempio, tre mesi di NASpI mensile, l'anticipazione riguarderà solo i mesi restanti.

Il meccanismo di erogazione in due rate

Il comma 3-bis ha introdotto un sistema bifasico nell'erogazione dell'anticipazione: la prima rata, pari al 70% dell'intero importo spettante, viene corrisposta all'atto dell'accoglimento della domanda; la seconda rata, pari al restante 30%, viene erogata al termine della durata teorica della NASpI (e comunque entro sei mesi dalla domanda), previa verifica di due condizioni: che il beneficiario non sia stato riassunto in un rapporto di lavoro subordinato e che non abbia acquisito il diritto a pensione diretta (escluso l'assegno ordinario di invalidità). Questo sistema mira a garantire che l'incentivo abbia effettivamente supportato un percorso di autoimprenditorialità e non sia stato utilizzato come anticipo di cassa da restituire attraverso un ritorno al lavoro dipendente.

Il termine di presentazione della domanda

Il comma 3 stabilisce che la domanda di anticipazione deve essere presentata all'INPS in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa, a pena di decadenza. Il termine è perentorio e breve: il lavoratore deve prima avviare l'attività e poi, entro un mese, comunicarlo all'INPS richiedendo l'anticipazione. Presentare domanda prima di avviare l'attività non è conforme alla procedura e potrebbe comportare il rigetto.

Le conseguenze dell'anticipazione: assenza di contribuzione figurativa

Il comma 2 chiarisce che l'erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare. Questo aspetto è rilevante in ottica previdenziale: i periodi coperti dall'anticipazione non vengono accreditati come contributi ai fini pensionistici, a differenza di quanto avviene quando la NASpI è percepita in forma mensile ordinaria (nel qual caso l'articolo 12 garantisce la contribuzione figurativa). Chi sceglie l'anticipazione deve quindi tenere conto di questo costo in termini di anzianità contributiva perduta.

La clausola di restituzione in caso di rioccupazione subordinata

Il comma 4 introduce un meccanismo sanzionatorio/restitutorio: se il beneficiario dell'anticipazione instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è stata riconosciuta la liquidazione, deve restituire all'INPS l'intera anticipazione percepita. Fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato venga instaurato con la cooperativa della cui quota il lavoratore ha sottoscritto il capitale: in tal caso non scatta l'obbligo restitutorio. La norma ha una funzione anti-abusiva: impedisce che il lavoratore riscuota l'anticipazione e poi, poco dopo, rientri nel lavoro dipendente, sottraendo al sistema previdenziale risorse che erano state anticipate proprio per finanziare un progetto autonomo.

Casi pratici

Caso 1: Il lavoratore che usa la NASpI anticipata per aprire una partita IVA

Tizio, licenziato, ha diritto a 60 settimane di NASpI per un importo mensile di 900 euro. Dopo due mesi di fruizione ordinaria (18 settimane residue di NASpI rimaste), decide di aprire uno studio di consulenza con partita IVA. Avvia l'attività il 10 aprile e presenta la domanda di anticipazione all'INPS il 5 maggio (entro i trenta giorni). L'INPS calcola il residuo non ancora erogato, eroga il 70% subito e il 30% al termine del periodo teorico. Tizio rinuncia alla contribuzione figurativa per quel periodo ma ottiene liquidità per investire nella nuova attività.

Caso 2: Il lavoratore che non rispetta il termine di trenta giorni e decade

Caio avvia un'impresa individuale il 1° marzo ma, impegnato nell'organizzazione del nuovo lavoro, presenta la domanda di anticipazione all'INPS solo il 5 aprile, cioè al trentacinquesimo giorno dall'avvio. Il termine di trenta giorni è scaduto: l'INPS rigetta la domanda per decadenza. Caio non potrà più chiedere l'anticipazione per quella attività: dovrà invece comunicare l'inizio dell'attività autonoma ai sensi dell'articolo 10 e ricevere la NASpI ridotta nella misura ordinaria.

Caso 3: Il lavoratore che si rioccupa da dipendente e deve restituire l'anticipazione

Sempronia ha percepito la NASpI anticipata per avviare un'attività di consulenza (prima rata 70%, seconda rata attesa dopo sei mesi). Dopo quattro mesi, tuttavia, rinuncia all'attività autonoma e accetta un'offerta di lavoro subordinato da un'azienda. Essendosi rioccupata prima della scadenza del periodo teorico, è tenuta a restituire integralmente all'INPS l'anticipazione già ricevuta. L'INPS avvia il recupero con trattenute sulle future prestazioni previdenziali o con richiesta di restituzione diretta.

Domande frequenti

Posso riscuotere tutta la NASpI in anticipo per avviare un'attività?

Sì. L'art. 8 D.Lgs. 22/2015 consente di ricevere in anticipo l'importo residuo della NASpI per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di una cooperativa. L'erogazione avviene in due rate: il 70% subito e il 30% al termine del periodo teorico, previa verifica della mancata rioccupazione dipendente.

Entro quando devo fare domanda di NASpI anticipata?

Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale (o dalla data di sottoscrizione della quota della cooperativa), a pena di decadenza. Il termine è perentorio: presentare la domanda anche di un solo giorno dopo il trentesimo fa decadere il diritto.

Se prendo la NASpI anticipata e poi trovo lavoro dipendente, devo restituirla?

Sì, se il rapporto di lavoro subordinato inizia prima della scadenza del periodo teorico per cui è stata riconosciuta l'anticipazione, è obbligatoria la restituzione integrale. Fa eccezione il caso in cui il lavoro dipendente sia instaurato con la cooperativa della cui quota il lavoratore ha sottoscritto il capitale.

Chi percepisce la NASpI anticipata matura contribuzione figurativa?

No. La NASpI anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa (né all'Assegno per il nucleo familiare). A differenza della NASpI mensile ordinaria, per la quale l'art. 12 riconosce contribuzione figurativa, l'anticipazione non produce accreditamento contributivo ai fini pensionistici.

Posso chiedere la NASpI anticipata anche se ho già percepito alcuni mesi di NASpI ordinaria?

Sì. L'anticipazione riguarda l'importo residuo non ancora erogato al momento della domanda. Se si sono già percepiti alcuni mesi di NASpI ordinaria, l'anticipazione coprirà solo i mesi rimanenti del periodo spettante.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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