Testo dell'articoloVigente
Art. 9 D.Lgs. 22/2015 – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’ articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’ articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’ articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
In sintesi
Indice dei contenuti
Compatibilità tra NASpI e nuovo lavoro subordinato: la logica del sistema
L'articolo 9 del D.Lgs. 22/2015 affronta una delle situazioni più frequenti nella vita reale del disoccupato: trovare un nuovo lavoro dipendente mentre si percepisce la NASpI. La norma distingue due scenari principali in base al livello di reddito del nuovo rapporto di lavoro, con regimi molto diversi tra loro, e un terzo scenario per i lavoratori part-time con più rapporti di lavoro.
Primo scenario: reddito superiore al minimo imponibile - decadenza o sospensione
Se il nuovo rapporto di lavoro subordinato produce un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (la c.d. «no tax area»), il lavoratore decade dalla NASpI. Tuttavia, il comma 1 introduce una deroga significativa per i rapporti di breve durata: se il contratto non supera i sei mesi, la NASpI non decade ma viene sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto, la NASpI riprende automaticamente, con il residuo non goduto, e la contribuzione versata durante la sospensione si cumula ai fini del requisito d'accesso e della durata di eventuali future prestazioni (articoli 3 e 5). La logica è che contratti brevi e di ridotto reddito non segnalano un pieno reinserimento nel mercato del lavoro: il lavoratore non perde la protezione acquisita ma la «mette in pausa».
Secondo scenario: reddito inferiore al minimo imponibile - cumulo ridotto
Se il nuovo lavoro produce un reddito annuo inferiore al minimo imponibile fiscale, il lavoratore mantiene il diritto alla NASpI, ma in misura ridotta secondo la formula dell'articolo 10. Per beneficiare di questo cumulo, il lavoratore deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio del nuovo lavoro il reddito annuo previsto. Vi è inoltre una condizione anti-abusiva: il nuovo datore di lavoro (o l'utilizzatore nel caso di somministrazione) deve essere diverso dal datore precedente e non deve presentare con esso rapporti di collegamento, controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Questa clausola impedisce meccanismi elusivi in cui il lavoratore simula un nuovo rapporto di lavoro con un'entità correlata all'ex datore pur di continuare a percepire la NASpI.
Terzo scenario: il lavoratore part-time pluricommittente
Il comma 3 disciplina la situazione del lavoratore che ha contemporaneamente due o più rapporti di lavoro a tempo parziale e perde uno di essi a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria. Se il reddito derivante dal rapporto di lavoro mantenuto è pari a un'imposta lorda non superiore alle detrazioni spettanti (in pratica, rientra nella no tax area), il lavoratore ha diritto alla NASpI ridotta (art. 10), a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
Il regime contributivo durante la sospensione o il cumulo
Il comma 4 chiarisce un aspetto tecnico rilevante: la contribuzione versata durante il periodo di sospensione o di cumulo ridotto all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee. In sostanza, quei contributi non «valgono» ai fini pensionistici nel senso tradizionale ma alimentano il fondo che finanzia le prestazioni temporanee, tra cui la NASpI stessa.
Casi pratici
Caso 1: Il disoccupato che trova un contratto a tempo determinato di tre mesi: sospensione
Tizio percepisce la NASpI da due mesi. Gli viene offerto un contratto a tempo determinato di tre mesi con una retribuzione lorda di 1.800 euro mensili, superiore alla soglia di non imponibilità. Poiché il contratto non supera i sei mesi, Tizio non decade dalla NASpI: la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del contratto. Al termine dei tre mesi, se non trova altro lavoro, la NASpI riprende con il residuo non goduto. La contribuzione dei tre mesi lavorati si aggiunge alla sua storia previdenziale.
Caso 2: Il beneficiario che lavora poche ore con reddito basso e mantiene la NASpI ridotta
Caia percepisce la NASpI e trova un lavoro part-time con un datore completamente diverso dall'ex, per quattro ore alla settimana, con un reddito annuo previsto di 4.500 euro (sotto la soglia di non imponibilità). Entro trenta giorni dall'inizio del lavoro, comunica all'INPS il reddito previsto. L'INPS riduce la NASpI in base alla formula dell'articolo 10 (riduzione pari all'80% del reddito previsto, pro quota). Caia continua a percepire una NASpI ridotta, utile a integrare il reddito esiguo dell'attività part-time.
Caso 3: Il lavoratore part-time che perde uno dei due rapporti di lavoro
Sempronio ha due contratti part-time: uno come operaio 20 ore/settimana e uno come addetto alle pulizie 10 ore/settimana. Viene licenziato dal primo. Il reddito del secondo contratto (10 ore) produce un'imposta lorda inferiore alle detrazioni spettanti. Sempronio chiede la NASpI e, entro trenta giorni dalla domanda, comunica all'INPS il reddito annuo previsto dal contratto residuo. Ottiene la NASpI ridotta ai sensi dell'articolo 10, cumulandola con il reddito del part-time rimasto.
Domande frequenti
Se trovo lavoro mentre percepisco la NASpI, la perdo?
Dipende. Se il nuovo lavoro produce un reddito superiore al minimo imponibile e dura più di sei mesi, si decade dalla NASpI. Se il contratto dura sei mesi o meno, la NASpI è sospesa per la sua durata e riprende al termine. Se il reddito è inferiore al minimo imponibile, si conserva la NASpI in misura ridotta, comunicando il reddito previsto all'INPS entro trenta giorni.
Entro quanto tempo devo comunicare all'INPS il nuovo lavoro?
Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. La comunicazione è obbligatoria anche quando si mantiene il diritto alla NASpI ridotta (reddito sotto il minimo imponibile). Il mancato avviso può comportare la decadenza dalla prestazione.
Posso lavorare part-time e continuare a percepire la NASpI?
Sì, se il reddito annuo derivante dal lavoro part-time è inferiore al minimo imponibile fiscale. In tal caso la NASpI viene ridotta in base alla formula dell'art. 10. Il nuovo datore deve essere diverso e senza rapporti di collegamento con il precedente.
Se lavoro con un contratto di sei mesi esatti, la NASpI decade o viene sospesa?
La sospensione si applica quando la durata del rapporto di lavoro «non è superiore a sei mesi» (comma 1, art. 9). Un contratto esattamente di sei mesi rientra nella sospensione; oltre i sei mesi scatterebbe la decadenza se il reddito supera il minimo imponibile.